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Deliberazione 13 aprile 2006
Autoritą per la Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni urgenti in materia di importazione di energia elettrica. (Deliberazione n. 80/06).
(GU n. 101 del 3-5-2006)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 aprile 2006;
Visti:
la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre
1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di
seguito: Direttiva 96/92/CE);
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante
disposizioni in materia di assunzione della titolarita' delle funzioni di
garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente
Unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19
dicembre 2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005 recante
modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006
(di seguito: decreto ministeriale 13 dicembre 2005);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005 recante
direttive alla societa' Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti
pluriennali di importazione per l'anno 2006;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modificazioni
ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05 (di
seguito: deliberazione n. 269/05);
il documento del Gestore del mercato elettrico «Disposizione tecnica di
funzionamento n. 6/04 ME» del 23 gennaio 2004 (di seguito: DTF n. 6/04);
Considerato che:
l'art. 12, comma 12.1 della deliberazione n. 269/05 prevede che, ai sensi del
decreto ministeriale 13 dicembre 2005, siano assegnate quote di capacita' di
trasporto di durata annuale per l'importazione di energia elettrica,
relativamente alle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera, al
titolare italiano dei contratti pluriennali di importazione stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della Direttiva 96/92/CE, le cui
controparti hanno sede, rispettivamente, nello Stato francese e nello Stato
svizzero, nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detti contratti; e
che l'energia elettrica importata in esecuzione dei predetti contratti sia
destinata ai clienti finali del mercato vincolato;
l'art. 6 della deliberazione n. 269/05 prevede:
a) al comma 6.2, che le congestioni che si verifichino sulle frontiere
elettriche estere siano risolte nel mercato del giorno prima contestualmente
alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale;
b) al comma 6.3, che, ai fini della gestione delle congestioni nel mercato del
giorno prima, gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto pre-assegnate
(tra cui e' compresa la capacita' di trasporto assegnata per l'esecuzione dei
contratti pluriennali), formulino offerte di vendita di energia elettrica nel
mercato del giorno prima, ovvero siano tenuti ad osservare le disposizioni di
cui alla deliberazione n. 168/03, relativamente all'esecuzione dei contratti di
compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
le condizioni per il dispacciamento di merito economico fissate dall'Autorita'
con la deliberazione n. 168/03 prevedono l'applicazione di corrispettivi di
sbilanciamento nel caso di scostamenti tra immissioni o prelievi effettivi e i
relativi programmi vincolanti di immissione o di prelievo; in particolare l'art.
32, comma 32.1, della medesima deliberazione prevede l'applicazione di
corrispettivi di sbilanciamento per punti di dispacciamento di importazione;
l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 168/03, prevede che la
comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di un
contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte debba
essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per
la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima; il predetto termine
e' indicato dall'art. 1 della DTF n. 6/04, alle ore 9:00 del giorno precedente
il giorno di consegna dell'energia elettrica sottostante il relativo programma
di immissione;
il contratto pluriennale tra la societa' Enel S.p.a. (di seguito: Enel) e la
societa' Electricite' de France (di seguito: EdF) prevede alcune clausole di
interrompibilita' e modulabilita' (di seguito: clausole di interrompibilita' e
di modulabilita), secondo le quali, a fronte di un impegno massimo di capacita'
di importazione pari a 1.400 MW, corrispondenti ad una fornitura massima
complessiva di 12.298 GWh/anno, e' prevista una fornitura garantita di soli
9.150 GWh/anno in ore scelte, a propria discrezione, da EdF assicurando, in ogni
caso, la messa a disposizione di almeno 1.100 MW per 7.500 ore/anno e almeno 300
MW per 3.000 ore/anno;
le suddette clausole non possono essere modificate, essendo il contratto
stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della Direttiva 96/92/CE;
l'Enel, con lettera del 1° febbraio 2006, ha rappresentato all'Autorita' alcune
problematiche emerse solo a decorrere dal 2006, che derivano dall'applicazione
del contratto pluriennale sopra citato, nell'ambito del quadro normativo
definito dalla deliberazione n. 168/03 e dalla DTF n. 6/04; e che, in
particolare, l'Enel ha fatto presente che il contratto pluriennale di cui al
precedente alinea prevede che il programma relativo alla messa a disposizione di
potenza da parte del titolare francese del contratto venga confermato in via
definitiva, da parte del predetto titolare, solo entro le ore 12:00 del giorno
precedente l'esecuzione;
le tempistiche previste dal contratto pluriennale tra Enel ed EdF (di seguito:
il Contratto pluriennale) non risultano compatibili con i citati termini di cui
all'art. 17, comma 17.2 della deliberazione n. 168/03, comportando, nel caso di
esercizio da parte di EdF delle clausole di interrompibilita' e di modulabilita',
la possibile formazione di uno sbilanciamento al quale sono applicati i
corrispettivi di sbilanciamento, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n.
168/03;
la responsabilita' dello sbilanciamento, di cui al precedente alinea, non puo'
essere imputata al soggetto titolare del punto di dispacciamento di
importazione, limitatamente alle quantita' di energia elettrica corrispondente
all'esercizio, da parte di EdF, delle clausole di interrompibilita' e di
modulabilita';
con nota dell'Autorita' in data 23 marzo 2006, prot. GB/M06/1522/fl, e' stato
precisato che, sulla base della vigente normativa, Enel, in qualita' di utente
del dispacciamento del punto di dispacciamento di importazione relativo alla
capacita' di importazione riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali, e'
anche la controparte di Terna per la regolazione del corrispettivo di
sbilanciamento effettivo di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03; e con
nota dell'Autorita' in data 31 marzo 2006, prot. GB/M06/1818/cp, e' stata
indicata una modalita' di gestione dei medesimi contratti che consente di
superare i problemi sopra richiamati a decorrere dal 30 aprile 2006;
l'esecuzione del Contratto pluriennale ha originato partite di sbilanciamento
non imputabili alla volonta' di Enel per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2006 e il 30 aprile 2006;
Ritenuto che sia opportuno:
non gravare Enel per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 aprile
2006 di oneri di sbilanciamento non imputabili al comportamento del medesimo
operatore;
modificare le condizioni per il dispacciamento di merito economico prevedendo,
per il punto di dispacciamento di importazione corrispondente all'assegnazione
di capacita' di trasporto effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera
a) della deliberazione n. 269/05, particolari condizioni di valorizzazione degli
sbilanciamenti da applicarsi unicamente all'energia elettrica corrispondente
agli sbilanciamenti indotti dall'esercizio da parte di EdF delle sopra
richiamate clausole di interrompibilita' e di modulabilita' e limitatamente al
periodo indicato al precedente alinea;
Delibera:
1. All'art. 48.1 dell'Allegato A della deliberazione n. 168/03 dopo il comma
48.1.9 sono inseriti i seguenti commi:
«48.1.10 Nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2006 e fino a
concorrenza della quantita' di energia elettrica corrispondente all'esercizio,
da parte del titolare francese del Contratto pluriennale, delle clausole di
interrompibilita' e di modulabilita', con riferimento al punto di dispacciamento
di importazione corrispondente all'assegnazione di capacita' di trasporto
effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera a) della deliberazione n.
269/05, il programma di immissione vincolante ai fini del calcolo dello
sbilanciamento e' posto pari all'energia immessa con riferimento al medesimo
punto di dispacciamento.
48.1.11 Terna quantifica, per ciascun periodo rilevante, la differenza tra il
programma aggiornato cumulato relativo al punto di dispacciamento di
importazione corrispondente all'assegnazione di capacita' di trasporto
effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera a) della deliberazione n.
269/05 e l'energia elettrica immessa in tale punto.
48.1.12 Qualora la differenza di cui al comma 48.1.11 risulti positiva,
l'operatore acquirente e' tenuto a versare a Terna un importo pari al prodotto
tra la medesima differenza e il prezzo di
cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c).
48.1.13 Qualora la differenza di cui al comma 48.1.11 risulti negativa, Terna e'
tenuta a versare all'operatore acquirente un importo pari al prodotto tra il
valore assoluto della medesima differenza e il prezzo di cui all'art. 19, comma
19.3, lettera c).».
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attivita'
produttive, alla societa' Terna Spa e alla societa' Enel Spa.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il
testo della deliberazione n. 168/03, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 13 aprile 2005
Il presidente: Ortis