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Deliberazione 24 febbraio 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 40/06).
(GU n. 70 del 24-3-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 febbraio 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/2003);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante
criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e
modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto
ministeriale 28 luglio 2005);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto
ministeriale 6 febbraio 2006);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di
regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05 (di seguito:
deliberazione n. 188/05);
la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06 (di seguito:
deliberazione n. 28/06);
Considerato che:
l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita',
con propri provvedimenti, determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle "tariffe incentivanti" trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del testo
integrato;
l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita'
individua il soggetto che eroga le "tariffe incentivanti", le modalita' e le
condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle
disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli
articoli 12 e 13 del medesimo decreto;
le modifiche e le integrazioni apportate al decreto ministeriale 28 luglio 2005
comportano anche modifiche e integrazioni alle modalita' e alle condizioni per
l'erogazione delle "tariffe incentivanti", oltre che alla domanda per
l'ammissione alle medesime "tariffe incentivanti" allegata alla deliberazione n.
188/05;
Ritenuto opportuno:
apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle
"tariffe incentivanti" ad essa allegata le medesime modifiche ed integrazioni di
cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006;
definire le responsabilita' e le modalita' dell'attivita' di misura dell'energia
elettrica prodotta ai fini dell'erogazione delle "tariffe incentivanti";
apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle
"tariffe incentivanti" ad essa allegata modifiche ed integrazioni volte a
migliorarne l'applicazione, viste anche le esperienze del soggetto attuatore nei
primi mesi di applicazione della deliberazione n. 188/05;
introdurre precisazioni relative alla misura dell'energia elettrica prodotta,
prevedendo che il gestore di rete cui l'impianto e' collegato o il Gestore
contraente, nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del servizio di
scambio sul posto, siano responsabili dell'attivita' di misura, almeno nel caso
di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW per i quali la
legislazione vigente non prevede la comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza
della dichiarazione di produzione di energia elettrica;
Delibera:
1. Di modificare e integrare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati:
l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come successivamente
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito:
decreto ministeriale 28 luglio 2005), le definizioni di cui all'art. 1 della
deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti:
a) la produzione incentivata e':
i) per un impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non
superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto, l'energia
elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, e consumata dalle utenze del soggetto responsabile
direttamente o in applicazione della disciplina dello scambio sul posto di cui
alla deliberazione n. 28/06;
a) ii) per un impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore a 1000 kW diverso da quelli di cui alla precedente lettera a),
l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c),
del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
b) l'integrazione architettonica e' un intervento, su edifici di nuova
costruzione ovvero su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtu'
del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi,
sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.";
all'art. 2, comma 2.1, le parole "Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a." sono sostituite dalle seguenti:
"Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Gestore del sistema
elettrico)";
all'art. 2, comma 2.3, dopo le parole "dagli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto.", sono aggiunte le seguenti: "Il soggetto attuatore inoltre pubblica
nel proprio sito internet, aggiornandole a partire dall'anno 2013, le "tariffe
incentivanti" riconosciute agli impianti con moduli fotovoltaici integrati negli
edifici di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.";
all'art. 3, comma 3.1, lettera b), dopo le parole "unico punto di connessione
alla rete elettrica", sono aggiunte le seguenti ", non condiviso con altri
impianti,";
all'art. 3, comma 3.1, lettere b), c), e), alla parola "DM" sono sostituite le
seguenti "decreto ministeriale";
all'art. 3, comma 3.1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) di
impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alle "tariffe incentivanti", per i
soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW,
al soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro per
ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fermo restando quanto
previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006,";
all'art. 3, il comma 3.2 e' sostituito dal seguente: "3.2 La domanda di
ammissione alle "tariffe incentivanti", inclusa la dichiarazione di cui al
precedente comma 3.1, dovra' essere inoltrata al soggetto attuatore nei tempi
previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo
conto che le domande
ammesse verranno ordinate secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del
medesimo decreto ministeriale. Le domande inoltrate al soggetto attuatore al di
fuori dei tempi previsti non vengono considerate.";
all'art. 3, comma 3.4, dopo le parole "decreto ministeriale 28 luglio 2005" sono
inserite le seguenti "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006";
l'art. 3, comma 3.5 e' sostituito dal seguente:
"3.5 Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla
conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette al soggetto attuatore e al
gestore di rete cui l'impianto e' collegato la documentazione finale di progetto
dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02 (di seguito: progetto
finale), il certificato di collaudo dell'impianto, con almeno due diverse
fotografie dell'impianto, e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che
compongono l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi.
Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio
aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006,
relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici
esistenti oggetto di ristrutturazione, la documentazione finale del progetto
dovra' contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata in
scala 1:20, completati da idonea documentazione fotografica. Nel caso in cui uno
o piu' pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non
riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con
altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al
soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a
sostituzione di quello/i precedente/i.";
all'art. 3, commi 3.6 e 3.7, alla parola "definitivo" e' sostituita la parola
"finale";
all'art. 3, comma 3.7, dopo le parole "nell'Allegato 1 al medesimo decreto,"
sono inserite le seguenti "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006";
l'art. 3, comma 3.8 e' sostituito dal seguente: "3.8 In conformita' a quanto
previsto dall'Allegato A della norma CEI-02, al progetto finale deve essere
allegata la dichiarazione scritta, resa dal tecnico o dal professionista che ha
firmato il progetto finale, relativa al possesso dei requisiti e delle
competenze stabilite dalla legislazione vigente per lo sviluppo del progetto
stesso.";
all'art. 3, dopo il comma 3.8, sono inseriti i seguenti:
"3.9 L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato
all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005. In caso contrario, viene meno il diritto
alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e
dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
3.10 Il soggetto responsabile e' tenuto a interagire con il soggetto attuatore
anche tramite un portale informativo che verra' appositamente predisposto dal
soggetto attuatore medesimo. A tal fine il soggetto responsabile segue le
modalita' che verranno definite dal soggetto attuatore.";
dopo l'art. 3 e prima dell'art. 4, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 3-bis.
Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini delle "tariffe incentivanti"
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6
febbraio 2006.
3-bis.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1
kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si
applicano le seguenti disposizioni:
3-bis.1.1 Il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del
decreto ministeriale 28 luglio 2005 coincide con il richiedente, come definito
dalla deliberazione n. 28/06.
3-bis.1.2 Il soggetto responsabile si avvale del Gestore contraente per l'attivita'
di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia
elettrica prodotta, nonche' per la rilevazione e la registrazione delle misure
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il Gestore
contraente e' responsabile dell'installazione e della manutenzione delle
suddette apparecchiature di misura, nonche' della rilevazione e della
registrazione delle suddette misure.
3-bis.1.3 La remunerazione per le attivita' di cui al comma 3-bis.1.2 e' pari
alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di
tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo
integrato.
3-bis.1.4 Il Gestore contraente trasmette al soggetto attuatore la registrazione
delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dalla
disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06,
oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.
3-bis.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1
kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al comma 3-bis.1, per i
quali l'energia elettrica prodotta coincide con l'energia elettrica immessa in
rete, si applica quanto previsto dal testo integrato per la misura dell'energia
elettrica immessa. La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1,
lettera a), punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete
cui l'impianto e' collegato al soggetto attuatore. Nel caso di impianti di
potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al
soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia
della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio
tecnico di finanza.
3-bis.3 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1
kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui al comma 3-bis.1, per i
quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa
in rete, si applicano le seguenti disposizioni:
3-bis.3.1 Il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l'impianto
e' collegato per l'attivita' di installazione e manutenzione delle
apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonche' per la
rilevazione e la registrazione delle misure della energia elettrica prodotta
dall'impianto fotovoltaico. Il gestore di rete cui l'impianto e' collegato e'
responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette
apparecchiature di misura, nonche' della rilevazione e della registrazione delle
suddette misure.
3-bis.3.2 La remunerazione per l'attivita' di cui al comma 3-bis.3.1 e' pari
alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di
tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo
integrato.
3-bis.3.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a),
punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui
l'impianto e' collegato al soggetto attuatore.
3-bis.4 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW
e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide
con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni:
3-bis.4.1 Il soggetto responsabile puo' avvalersi del gestore di rete cui
l'impianto e' collegato per l'attivita' di installazione e manutenzione delle
apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto
fotovoltaico, nonche' per la rilevazione e la registrazione delle suddette
misure. In tal caso, il
medesimo gestore di rete e' responsabile delle attivita' sopra elencate.
3-bis.4.2 La remunerazione per le attivita' di cui al comma 3-bis.4.1 e' pari
alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di
tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo
integrato, ed e' corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui
l'impianto e' collegato solo nel
caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le
attivita' cui al comma 3-bis.4.1.
3-bis.4.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a),
punto ii), viene comunicata al soggetto attuatore, con cadenza mensile, dal
soggetto che effettua la rilevazione e la registrazione delle misure
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.
3-bis.4.4 Il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base
annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di
produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
3-bis.4.5 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti la produzione
incentivata avvalendosi anche delle misure dell'energia elettrica rilevate dal
gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico e' collegato. A tal fine il gestore
di rete competente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure
dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma
35.3, del testo integrato.
3-bis.5 Qualora il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile
delle attivita' di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la
misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonche' della
rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura
dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di
rete o gestore contraente. Ai fini dell'installazione e dell'accessibilita'
delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, il gestore di
rete o il gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al
posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali
concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entita' degli
interventi necessari. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto
responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene
definendo le modalita', con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore
di rete o gestore contraente.";
l'art. 4 della deliberazione n. 188/05 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4.
Modalita' di erogazione delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW
e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si
applica quanto previsto dalla deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti
disposizioni:
4.1.1 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto
i), con riferimento all'Anno i (PRDi), e' la produzione resa disponibile,
nell'Anno i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della
disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06,
e pari a:
PRD i = Prod i -S i se S i maggiore o uguale a 0 PRD i = Prod i -(S i+P i) se S
i e' minore di 0, dove:
Prod i e' la quantita' di energia elettrica prodotta nell'Anno i, come definita
dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
S i e' il Saldo annuale dell'Anno i, come definito dall'art. 6, comma 6.7,
lettera a), della deliberazione n. 28/06;
P i e' il Prelievo, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera d), della
deliberazione n. 28/06.
4.1.2 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto
i), viene calcolata sulla base dell'Anno, secondo le modalita' di cui al comma
4.1.1, dal gestore contraente che la comunica al soggetto responsabile e al
soggetto attuatore.
4.1.3 Il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato dal soggetto
attuatore, che eroga un corrispettivo annuo pari al prodotto tra la produzione
incentivata di cui al precedente comma 4.1.1 e la "tariffa incentivante" di cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene
effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento
viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale
cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
4.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, si
applicano le seguenti disposizioni:
4.2.1 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, il pagamento
delle "tariffe incentivanti" viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore,
che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui
all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di
cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene
effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto
corrispettivo supera il valore di 500 euro.
4.2.2 Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che non usufruiscono
del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle "tariffe incentivanti"
viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo
pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1,
lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a
quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di
250 euro.
4.3 Nel caso in cui i corrispettivi annui di cui ai commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2
siano superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto
previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
4.4 Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 6 febbraio 2006, il
corrispettivo erogato dal soggetto attuatore ai sensi dei commi 4.1.3, 4.2.1 e
4.2.2 viene calcolato sulla base delle "tariffe incentivanti" definite dal
medesimo articolo del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.";
al titolo dell'art. 5, dopo le parole "decreto ministeriale 28 luglio 2005" sono
inserite le seguenti "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006";
all'art. 5, comma 5.1, dopo le parole "previste dal decreto ministeriale 28
luglio 2005" sono inserite le seguenti "e dal decreto ministeriale 6 febbraio
2006";
all'art. 5, comma 5.2, e all'art. 5, comma 5.2, lettera b), dopo le parole
"previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005" sono inserite le seguenti "e
dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006";
all'art. 6, commi 6.1, 6.2 e 6.3, dopo le parole "previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005" sono inserite le seguenti "e dal decreto
ministeriale 6 febbraio 2006";
all'art. 6, comma 6.2, dopo le parole "prevedendo anche sopralluoghi", sono
inserite le seguenti "a campione";
all'art. 6, comma 6.4, dopo le parole "includono il rispetto delle disposizioni
degli articoli 4, 10," sono inserite le seguenti "tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli";
l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7.
Disposizioni finali
7.1 Con successivo provvedimento l'Autorita' determinera' le modalita' e i
criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla societa'
Gestore del sistema elettrico S.p.a. dalle attivita' previste per il soggetto
attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6
febbraio 2006 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal
comma 6.6.".
2. Di approvare lo schema di domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti"
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6
febbraio 2006, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), a
sostituzione dello schema di domanda riportato nell'Allegato A alla
deliberazione n. 188/05.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it): il
testo della deliberazione n. 188/05, nella versione risultante dalle modifiche
ed integrazioni di cui al precedente punto 1;
lo schema di domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti" previste dal
decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006
di cui al precedente punto 2.
4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1,
oltre che lo schema di domanda di cui al precedente punto 2, si applichino a
decorrere dal 1° marzo 2006, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del
decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita'
produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla
societa' Gestore del sistema elettrico S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 24 febbraio 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE "TARIFFE INCENTIVANTI" PREVISTE DAL DECRETO
MINISTERIALE 28 LUGLIO 2005 E DAL DECRETO MINISTERIALE 6 FEBBRAIO 2006 PER
L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO ...., DI POTENZA NOMINALE (O MASSIMA, O DI
PICCO, O DI TARGA) PARI A .... KW, UBICATO NEL SITO DI ...., COMUNE DI ....
(PROVINCIA DI ...........)
Il sottoscritto (persona fisica/giuridica) ...., nato a ...., il
...................., residente a ...., in via
......................................., c.a.p. ............., comune ....,
provincia ............., codice fiscale ...., eventuale partita IVA
......................, in qualita' di soggetto responsabile dell'impianto
fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005
come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto ministeriale 28
luglio 2005),
RICHIEDE
a) di essere ammesso, previa verifica di ammissibilita' da parte del soggetto
attuatore, alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28
luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto
ministeriale 6 febbraio 2006) per l'impianto fotovoltaico denominato ...., di
potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a .... kW, ubicato
nell'unico sito di ...., comune di ...., c.a.p. .........., (provincia di
........), in via ...., n. .... o localita' .........................., con un
unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto
ministeriale 6 febbraio 2006 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 14 settembre 2005, n. 188/05, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 188/05);
b) di essere ammesso ad usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'art. 7,
comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti
integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione, per l'impianto di cui alla precedente lettera a) [cancellare
se non richiesto];
a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilita',
a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli
architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di
sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei
relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie
responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di
costruzione ed esercizio dell'impianto;
b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le
domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara'
individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso
con altri impianti, in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua
in corrente alternata, rispetto al quale e' stata o sara' presentata domanda al
gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8,
comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima
scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
altre domande di ammissione alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel
medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione
dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal
proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i
sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile [cancellare la parte non di
interesse];
e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto
delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28
luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto,
comporta la decadenza del diritto alle "tariffe incentivanti" e la cancellazione
del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005;
f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di
idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno
concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed
antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura,
inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura
(piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati
di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa
delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati
dalle medesime;
h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese
quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli
altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento
delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 della deliberazione
n. 188/05;
i) di impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle "tariffe
incentivanti", per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non
superiore a 1000 kW, al soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura
di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 6
febbraio 2006.
E DICHIARA ALTRESI' CHE
a. Caratteristiche generali dell'impianto.
1) Il sito in cui e' localizzato l'impianto, precisando la tipologia della
struttura edilizia destinata alla installazione dell'impianto (distinguendo tra
i seguenti casi: abitazione privata, condominio, scuola o universita' o istituti
di istruzione, infrastruttura ricettiva o alberghiera, edificio pubblico da
precisare, manufatto industriale, ospedali e altri luoghi di cura, uffici e/o
attivita' del terziario, terreno, altri da specificare), la potenza nominale
dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in
corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua
in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua
attesa di energia elettrica sono quelle riportate nella scheda tecnica inclusa
nel progetto preliminare dell'impianto allegato alla presente domanda, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio
2005 [Il modello della scheda tecnica da allegare alla presente domanda per
l'incentivazione e' riportata nell'Allegato A1].
2) Se l'impianto fotovoltaico e' di potenza nominale non superiore a 20 kW,
intende presentare, richiesta per usufruire del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica come previsto dalla deliberazione n. 28/06. [indicare
solo nel caso si voglia usufruire del servizio di scambio sul posto].
3) L'impianto fotovoltaico e' entrato o entrera' in esercizio in data successiva
al 30 settembre 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, a seguito di [indicare il caso di
interesse]:
3.1. nuova costruzione;
3.2. rifacimento totale di impianto esistente entrato in esercizio in data
.....................;
3.3. potenziamento, di impianto esistente entrato in esercizio in data .... La
produzione annua media prima dell'intervento, definita dall'art. 2, comma 1,
lettera k), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e' pari a .... La produzione
aggiuntiva, definita dall'art. 2, comma 1, lettera j), del decreto ministeriale
28 luglio 2005, attesa a seguito dell'intervento di potenziamento, e' pari a
....................................
b. Requisiti tecnici.
4) L'impianto fotovoltaico e i relativi componenti saranno realizzati nel
rispetto delle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al decreto ministeriale
28 luglio 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005.
5) L'impianto fotovoltaico se di potenza nominale superiore a 50 kW e non
superiore a 1000 kW, sara' realizzato con componenti che assicurino l'osservanza
delle due condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28
luglio 2005:
a) Pcc>0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore
fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione
migliore del ± 3%;
Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard.
Tale condizione deve essere verificata per I>600 W/m2.
b) Pca>0,9 * Pcc, dove:
Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione
migliore del 2%.
Tale condizione deve essere verificata per Pca>90% della potenza di targa del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
6) L'impianto fotovoltaico sara' collegato alla rete elettrica, ivi incluse le
piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e in particolare, se di potenza nominale non superiore a 20
kW, sara' collegato alla rete elettrica in bassa o media tensione ai sensi di
quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
7) I sistemi di misura dell'energia elettrica prodotta saranno collocati
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o
immessa nella rete elettrica, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c),
del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
c. Tempi e modalita' di realizzazione dell'impianto.
8) Ha preso atto e intende rispettare, in caso di accoglimento della domanda,
pena la decadenza al diritto di ammissibilita' alle "tariffe incentivanti"
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, i tempi e le modalita'
realizzative previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28
luglio 2005, impegnandosi a comunicare al soggetto attuatore e al gestore di
rete:
l'inizio lavori, trasmettendo copia del verbale di consegna lavori o della
denuncia di inizio attivita', qualora quest'ultima sia richiesta dalla normativa
vigente;
la conclusione dei lavori di realizzazione, allegando il progetto finale, il
certificato di collaudo dell'impianto, il numero di matricola dei pannelli
fotovoltaici che compongono l'impianto e la dichiarazione di cui all'art. 3,
comma 3.8, della deliberazione n. 188/05, utilizzando il portale informativo
predisposto dal soggetto attuatore;
la data di entrata in esercizio dell'impianto, da cui decorre il riconoscimento
delle "tariffe incentivanti", come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f),
del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
d. Cumulabilita' delle "tariffe incentivanti" con altri incentivi e altre
condizioni che comportano l'esclusione dai benefici previsti secondo quanto
previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
9) Ai fini dell'eventuale riduzione delle "tariffe incentivanti" di cui all'art.
10, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, beneficia [o non
beneficia] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima
detrazione.
10) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente
domanda non ha usufruito e non usufruira' di incentivi pubblici in conto
capitale in misura eccedente il 20% del costo dell'investimento.
11) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente
domanda non ha usufruito e non usufruira' degli incentivi erogati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome,
nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del
servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22
dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.
12) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della
presente domanda non beneficia e non beneficera' dei certificati verdi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
13) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della
presente domanda non beneficia e non beneficera' dei titoli derivanti dalla
applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' con i titoli derivanti dall'applicazione
delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) sono riferite alla situazione
all'atto della presentazione della domanda al fine di consentire al soggetto
attuatore la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione alle "tariffe
incentivanti", ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 28
luglio 2005. Rimane fermo l'impegno del soggetto responsabile a comunicare
tempestivamente al soggetto attuatore ogni eventuale variazione e ad inoltrare
al soggetto attuatore, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto, la dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi
per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 10, commi da 1 a 5, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del
medesimo decreto. Non sono ammesse variazioni successive alla data di entrata in
esercizio dell'impianto.
e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile.
14) L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve
inviare le comunicazioni ufficiali e' il seguente:
nome e cognome....,
via....,
CAP.... comune...., provincia ....,
telefono/i ....., fax...., e-mail.....
15) Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire
l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a
seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto e' (se intende avvalersi
di un referente tecnico):
nome e cognome del referente tecnico....,
societa' (eventuale)....,
via....,
CAP....comune...., provincia....,
telefono/i...., fax...., e-mail.....
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA
Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione alle "tariffe
incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, la seguente
documentazione:
a) progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico, inclusivo della scheda
tecnica di cui all'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005
[utilizzare per la scheda il modello riportato nell'Allegato A1], firmato da un
tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali e
redatto tenendo conto di quanto previsto dalla norma CEI 0-2 richiamata
nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005. Qualora il soggetto
responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio aggiuntivo relativo ad
impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti
oggetto di ristrutturazione, il progetto preliminare dovra' contenere elaborati
grafici di dettaglio dell'integrazione;
b) autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari,
dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, qualora detto
proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
c) preventivo di spesa relativo ai costi da sostenere, ripartito tra le
principali voci di costo, tra cui, ad esempio: progettazione, direzione lavori,
collaudo e certificazione dell'impianto, fornitura dei materiali e dei
componenti necessari alla realizzazione dell'impianto, installazione e posa in
opera dell'impianto, eventuali opere edili necessarie e connesse
all'installazione dell'impianto, costi di sviluppo del progetto, eventuali altri
oneri;
d) elenco, a solo titolo indicativo e fermo restando il rispetto dei tempi di
realizzazione dell'impianto, delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e
all'esercizio gia' conseguite o da conseguire e descrizione dei vincoli
architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura
edilizia o sull'elemento di arredo urbano destinati alla installazione
dell'impianto. Qualora non sia necessaria alcuna autorizzazione, il soggetto
responsabile ne deve dare esplicita comunicazione;
e) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a
1000 kW il cui soggetto responsabile non sia una Amministrazione dello Stato,
una regione o provincia autonoma o un ente locale, dichiarazione recante impegno
a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui
all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art.
7, comma 7, del medesimo decreto;
f) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a
1000 kW, offerta economica relativa al valore della "tariffa incentivante"
richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio
2005, inoltrata con busta chiusa e sigillata, riportante il nome del soggetto
responsabile, la denominazione dell'impianto e l'intestazione "Incentivazione
impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Offerta
economica";
g) per i soli impianti che ricadono nella tipologia di cui all'art. 7, comma 1,
del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in
edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione, dichiarazione attestante il rispetto di quanto definito
all'art. 1, comma 1.1, lettera b), della deliberazione n. 188/05 nonche' dei
criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Data.............................
Firma........................
La presente domanda, riportante l'intestazione "GRTN - Incentivazione impianti
fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005", corredata della
documentazione allegata, dovra' essere inoltrata al Gestore del sistema
elettrico - GRTN Spa, nella sede di viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma,
soggetto attuatore ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n.
188/05. La domanda deve essere inoltrata a mezzo di plico raccomandato con
avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria o
consegnata a mano o consegnata tramite corriere.
Ai fini del rispetto dei tempi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, costituisce riferimento la data di inoltro della
domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta
prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda
medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.
Ai fini della definizione dell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, nel caso di impianti di potenza nominale compresa
tra 1 e 50 kW, costituisce riferimento la data di ricevimento della domanda
medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03 Il
trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile e' finalizzato
all'ammissione alle "tariffe incentivanti" di cui al decreto ministeriale 28
luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
Titolare del trattamento dei dati e' il Gestore del sistema elettrico - GRTN
S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella persona
dell'amministratore delegato pro tempore.
Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le
modalita' e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta
di ammissione alle "tariffe incentivanti".
Il trattamento dei dati personali e' realizzato attraverso le operazioni
previste dal decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e
integrazioni - nel rispetto delle modalita' indicate nell'art. 11 del suddetto
decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed e' svolto da
personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso
rapporti di servizio.
Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile e' obbligatorio in
quanto necessario ai fini della ammissibilita' alle "tariffe incentivanti"
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03, il soggetto responsabile
ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come
vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Ha altresi' il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Per quanto sopra, il soggetto responsabile puo' rivolgersi al direttore pro
tempore della Direzione operativa del gestore del sistema elettrico - GRTN
S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale
M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella sua qualita' di responsabile del
trattamento dei dati che riguardano le attivita' di cui al presente documento.
I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti
di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel
rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/03 e successive
modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri
soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
Allegato A1
Omissis