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Deliberazione 27 gennaio 2006
Autoritą per l'Energia elettrica e il Gas. Approvazione dello schema di regole per il dispacciamento di merito economico, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 20/06).
(GU n. 37 del 14-2-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 gennaio 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente
integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante
criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito:
deliberazione n. 250/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito:
deliberazione n. 79/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 2005, n. 226/05 (di seguito:
deliberazione n. 226/05);
lo schema di revisione urgente delle regole di dispacciamento (di seguito:
schema di revisione) trasmesso all'Autorita' dalla societa' Terna - Rete
elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), in data 24 gennaio 2006 (prot.
Autorita' n. 001787 del 25 gennaio 2006).
Considerato che:
l'art. 23.1, commi 23.1.1 e 23.1.2, della deliberazione n. 168/03 prescrive
l'inclusione tra le tipologie di risorse di cui all'art. 8, comma 8.2, lettera
a), della deliberazione n. 168/03, di una tipologia denominata "stoccaggio di
energia per la sicurezza del sistema" e dispone che le unita' abilitate alla
fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema siano
esclusivamente le unita' di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti
definiti da Terna;
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 168/03, Terna ha sottoposto all'Autorita',
per l'approvazione, una proposta di modifica delle regole per il dispacciamento
che recepisce quanto previsto dalla medesima deliberazione con riferimento allo
stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, specificando le condizioni
tecniche e procedurali di utilizzo delle unita' di produzione e di pompaggio
strategiche;
al fine di semplificare la gestione delle offerte delle unita' di produzione e
pompaggio strategiche sul mercato elettrico e nel rispetto delle finalita' della
deliberazione n. 168/03, Terna ha proposto, tramite lo schema di revisione, una
modalita' operativa di presentazione delle offerte, afferenti a tali unita',
diversa da quella prevista dall'art. 23.2, comma 23.2.2, della medesima
deliberazione;
la modalita' operativa di cui al precedente alinea prevede che Terna comunichi
all'utente del dispacciamento le quantita' orarie da offrire in vendita o in
acquisto sul mercato del giorno prima e sul mercato di aggiustamento con
riferimento alle unita' di produzione e pompaggio strategiche nella sua
titolarita' e che il medesimo utente le offra nei predetti mercati ai prezzi
previsti dall'art. 23.2 della deliberazione n. 168/03;
le predette modalita' operative prevedono, inoltre, che Terna verifichi
sistematicamente che i programmi in uscita dal mercato del giorno prima e dal
mercato di aggiustamento siano equivalenti alle quantita' comunicate all'utente
del dispacciamento e che, qualora vi sia una discrepanza fra le quantita'
comunicate e i programmi in uscita dai suddetti mercati, Terna richieda alla
societa' Gestore del mercato elettrico Spa di prendere visione delle offerte
presentate sul mercato del giorno prima o sul mercato di aggiustamento
dall'utente del dispacciamento titolare dell'unita' di produzione e pompaggio
strategica;
le modalita' operative prevedono, infine, che, in caso di non conformita' delle
offerte presentate con le quantita' comunicate da Terna o con i prezzi di
offerta previsti dall'art. 23.2 della deliberazione n. 168/03, Terna ne dia
immediata comunicazione all'Autorita' per i provvedimenti conseguenti;
nello schema di revisione trasmesso, Terna ha altresi' proposto che, alle
offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima o nel mercato di
aggiustamento, sia riconosciuta la massima priorita' di dispacciamento;
l'art. 23.2, commi 23.2.4 e 23.2.5 della deliberazione n. 168/03 prevede che le
offerte delle unita' di produzione e pompaggio strategiche nel mercato elettrico
siano a prezzo nullo, se poste in vendita, e senza indicazione di prezzo, se
poste in acquisto;
tali requisiti di prezzo sono incompatibili con i vincoli di presentazione delle
offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento in base ai quali, con
riferimento ad una stessa unita', il prezzo dell'offerta in vendita (cosiddetta
offerta a salire) deve essere sempre maggiore o uguale al prezzo dell'offerta in
acquisto (cosiddetta offerta a scendere);
al fine di rispettare il suddetto vincolo, Terna ha proposto, tramite lo schema
di revisione, che, in ciascun giorno e per ciascun fascia oraria definita ai
fini della presentazione delle offerte nel mercato per il servizio di
dispacciamento, il prezzo dell'offerta a salire e il prezzo dell'offerta a
scendere di un'unita' di produzione e pompaggio strategica siano posti pari
rispettivamente al prezzo massimo dell'energia elettrica venduta nel mercato del
giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita', rilevato per quello
stesso giorno nella sopraccitata fascia oraria e al prezzo minimo dell'energia
elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella medesima zona, rilevato per
quello stesso giorno nella medesima
fascia oraria;
Considerato inoltre che:
per l'anno 2006 e' necessario prevedere una tempistica di pagamento del
corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma 23.2.7, della deliberazione n. 168/03
coerente con i termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei
pagamenti sul mercato elettrico;
Ritenuto opportuno:
approvare lo schema di revisione cosi' come comunicato da Terna;
modificare la deliberazione n. 168/03 in maniera tale da:
recepire la modalita' operativa semplificata di presentazione delle offerte
delle unita' di produzione e pompaggio strategiche proposta da Terna, al fine di
poter implementare la disciplina delle unita' di produzione e pompaggio
strategiche entro il 1° febbraio 2006;
assegnare priorita' di dispacciamento alle offerte di vendita delle unita' di
produzione e pompaggio strategiche sia sul mercato del giorno prima che sul
mercato di aggiustamento;
recepire la proposta di Terna in merito ai prezzi a salire e scendere, da
offrire sul mercato per il servizio di dispacciamento, con riferimento alle
unita' di produzione e pompaggio strategiche, in modo da assicurarne la coerenza
con i vincoli alla presentazione delle offerte vigenti su tale mercato;
modificare i tempi di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma
23.2.7 della deliberazione n. 168/03, coerentemente con i termini previsti dalla
Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;
Delibera:
1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito
indicati:
a) all'art. 19, comma 19.6, lettera a), dopo le parole "nelle ore in cui sono
dichiarate indispensabili ai sensi dell'art. 25" sono aggiunte le parole ", e le
offerte di vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche";
b) all'art. 20, comma 20.6, lettera a), dopo le parole "nelle ore in cui sono
dichiarate indispensabili ai sensi dell'art. 25" sono aggiunte le parole ", e le
offerte di vendita delle unita' di produzione e pompaggio strategiche";
c) all'art. 23.1, comma 23.1.4, la parola "strategiche" e' sostituita dalle
parole "abilitate allo stoccaggio";
d) all'art. 23.1, comma 23.1.4, dopo le parole "la capacita' complessiva delle
unita' di produzione e di pompaggio" sono inserite le parole "abilitate allo
stoccaggio";
e) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole "offerte da Terna" sono sostituite
dalle parole "offerte dall'utente del dispacciamento";
f) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole "e per quantita' definite da Terna"
sono sostituite dalle parole "per quantita' definite da Terna e comunicate da
Terna all'utente del dispacciamento entro i termini di chiusura dei rispettivi
mercati";
g) all'art. 23.2, il comma 23.2.4 e' sostituito dal presente comma:
"23.2.4 Le quantita' da offrire in vendita definite ai sensi del comma 23.2.2
per il mercato del giorno prima e per il mercato di aggiustamento sono offerte
dall'utente del dispacciamento ad un prezzo pari a zero. Le quantita' da offrire
in acquisto definite ai sensi del comma 23.2.2 per il mercato del giorno prima e
per il mercato di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento
senza indicazione di prezzo.";
h) all'art. 23.2, il comma 23.2.5 e' sostituito dal presente comma:
"23.2.5 In ciascun giorno e per ciascuna fascia oraria definita da Terna nelle
regole di dispacciamento ai fini della presentazione delle offerte sul mercato
per il servizio di dispacciamento, i prezzi delle offerte presentate dall'utente
del dispacciamento per ciascuna unita' di produzione e pompaggio strategica sono
posti pari:
a) se in vendita, al prezzo massimo di valorizzazione dell'energia elettrica
venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita'
di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del
medesimo giorno;
b) se in acquisto, al prezzo minimo di valorizzazione dell'energia elettrica
venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita'
di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del
medesimo giorno.";
i) all'art. 23.2, comma 23.2.8, dopo le parole "limitatamente a quel giorno"
sono aggiunte le parole "e alla capacita' di produzione e pompaggio nella sua
disponibilita";
j) all'art. 52.3, comma 52.3.4, dopo le parole "i corrispettivi di cui all'art.
29" sono aggiunte le parole ", il corrispettivo di cui all'art. 23.2";
2. Di approvare l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di cui
all'art. 6 della deliberazione n. 168/03, secondo lo schema di revisione
trasmesso da Terna all'Autorita';
3. Di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorita',
di monitorare gli effetti, anche indiretti, sul sistema elettrico nazionale,
della disciplina relativa allo stoccaggio per la sicurezza del sistema;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), la
deliberazione n. 168/03, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni
apportate con il presente provvedimento.
Milano, 27 gennaio 2006
Il presidente: Ortis