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Deliberazione 3 marzo 2006

 

 Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 50/06).

 

(GU n. 70 del 24-3-2006)
 


 


 

 


Nella riunione del 3 marzo 2006;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 26 agosto 2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005);
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02;
la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 49/02;
la deliberazione dell'Autorita' 28 aprile 2005, n. 78/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2006, n. 29/06 (di seguito: deliberazione n. 29/06);
la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in materia di terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 14 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 14 dicembre 2005);
la sintesi delle osservazioni pervenute al documento di consultazione 14 dicembre 2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 22 febbraio 2006 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2006).
Considerato che:
nel documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l'Autorita' ha delineato l'impostazione generale della disciplina tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale relativa al secondo periodo di regolazione (1° aprile 2006 - 31 marzo 2010), prospettando, tra l'altro, i seguenti interventi:
prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa, al fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti;
definire modalita' di calcolo dei costi riconosciuti coerenti con quelle stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo che i costi operativi del terzo periodo di regolazione tengano conto di un'equa ripartizione dei recuperi di efficienza;
ripartire i ricavi riconosciuti in una quota relativa ai corrispettivi di impegno di capacita' di stoccaggio (capacity), ed una relativa ai corrispettivi applicati all'energia movimentata (commodity), prevedendo per la prima un sistema di garanzia che assicuri comunque la remunerazione del capitale investito e i relativi ammortamenti;
incentivare gli investimenti per la realizzazione di nuove capacita' di spazio e di punta al fine di:
(a) incrementare la disponibilita' di stoccaggio a copertura della domanda per il sistema nazionale;
(b) sviluppare, in coerenza con l'evoluzione del mercato del gas in Europa, un sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a supporto di una funzione di hub del territorio italiano per il resto del continente europeo;
completare l'articolazione tariffaria, introducendo un apposito corrispettivo per il servizio di disponibilita' di punta in fase di iniezione al fine di:
(a) assicurare una migliore attribuzione dei costi del servizio, in coerenza con l'effettiva modalita' di svolgimento del medesimo;
(b) favorire il riempimento degli stoccaggi a tutela delle riserve per il sistema nella fase di erogazione;
conseguentemente, adeguare la disciplina delle condizioni di accesso al servizio di stoccaggio, di cui alla deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacita' di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacita' di erogazione conferite;
limitare l'onere del servizio di stoccaggio strategico al corrispettivo tariffario di capacita' di spazio e al corrispettivo tariffario di remunerazione del gas immobilizzato, nel caso di disponibilita' di gas offerta dall'impresa di stoccaggio, in quanto la finalita' di tale servizio di stoccaggio e' garantire la disponibilita' di un volume di riserva di gas;
introdurre un corrispettivo unitario di capacita' di trasporto in fase di iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, al fine di garantire una migliore allocazione dei costi di trasporto;
anche alla luce delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati, pubblicate in versione sintetica sul sito internet dell'Autorita', con il documento per la consultazione 22 febbraio 2006, l'Autorita' ha approfondito ed integrato alcune tematiche affrontate in termini generali nel primo documento, evidenziando, tra l'altro, la necessita' di: individuare il soggetto responsabile delle attivita' di calcolo, strumentali alla determinazione della tariffa unica nazionale;
introdurre nell'ambito della disciplina dei trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti, soglie minime di ammissibilita' a detti trattamenti nel caso di investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
prevedere, ai fini della determinazione del capitale investito in gas, il riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di regolazione rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi lordi e, nel caso di nuove imprese di stoccaggio, l'utilizzo del metodo del costo storico rivalutato;
privilegiare un'articolazione dei corrispettivi e delle prestazioni del servizio di stoccaggio che stimoli un corretto utilizzo delle disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente incentivi le imprese di stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacita' di punta di erogazione;
destinare i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti a fronte dei nuovi investimenti;
avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della gestione del sistema di perequazione e prevedere un meccanismo che garantisca il recupero dei ricavi di competenza dell'impresa;
le osservazioni pervenute in merito al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato:
una sostanziale condivisione da parte degli operatori del sistema circa l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato;
la necessita', manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa costituisca un segnale di prezzo, funzionale ad evidenziare l'effettivo livello di scarsita' del sistema rispetto alla domanda, con la conseguente esigenza di prevedere tariffe differenziate per imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti;
l'esigenza di ridurre il valore delle soglie minime di ammissibilita' ai trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
l'opportunita' di attribuire all'Autorita' il compito di calcolare le componenti della tariffa unica nazionale;
la necessita' di incentivare i nuovi investimenti in misura maggiore rispetto a quanto prospettato;
Considerato inoltre che:
con la deliberazione n. 29/06 l'Autorita' ha prorogato al 17 marzo 2006 il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 119/05 per il conferimento delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007 e ha contestualmente posposto di 20 (venti) giorni il termine previsto dalle procedure operative delle imprese di stoccaggio per la presentazione delle richieste di capacita';
Ritenuto che:
alla luce dell'attuale assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di stoccaggio, caratterizzato dalla presenza di un'impresa che gestisce circa il 98% delle capacita', nonche' in ragione dell'attuale carenza di offerta del servizio medesimo, la previsione di tariffe differenziate per imprese o per giacimenti non sia idonea ne' a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti, ne' a favorire lo sviluppo della domanda di servizi di stoccaggio, anche diversi dai servizi di modulazione, minerario e strategico; e che sia pertanto necessario prevedere una tariffa di stoccaggio unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa;
Ritenuto che sia altresi' necessario:
introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa di stoccaggio la remunerazione del capitale investito ed i relativi ammortamenti, indipendentemente dalle quantita' di capacita' dalla stessa effettivamente conferite;
prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del costo storico originario d'acquisizione opportunamente rivalutato, facendo salvo il valore del gas riconosciuto nel primo periodo di regolazione al fine di garantire continuita' dei livelli di remunerazione riconosciuti;
confermare le categorie di cespiti e la durata convenzionale indicata nei documenti di consultazione 14 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006 al fine di uniformare il trattamento agli altri servizi regolati e di meglio allocare i costi relativi alle diverse categorie;
determinare i costi operativi riconosciuti con riferimento alle spese ricorrenti effettivamente sostenute nell'esercizio 2005, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento, allocati direttamente agli utenti del sistema dello stoccaggio; e che sia inoltre necessario prevedere l'applicazione, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, del criterio del profit sharing, nel terzo periodo di regolazione;
incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio, e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;
riconoscere un incremento del tasso di remunerazione per gli investimenti destinati alla realizzazione di impianti di peak shaving, volti ad aumentare la flessibilita' del sistema e le prestazioni in termini di disponibilita' di punta;
applicare il recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento,analogamente a quanto previsto dalla legge n. 290/03, sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
differenziare i corrispettivi nelle fasi di iniezione ed erogazione, al fine di stimolare un corretto utilizzo delle disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti, nonche' di preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi;
rivedere la disciplina di ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, al fine di destinare parte di essi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti per i nuovi investimenti, con la conseguente riduzione delle variazioni tariffarie in ragione d'anno;
avvalersi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;
introdurre, a copertura degli eventuali squilibri del sistema di perequazione, un corrispettivo variabile addizionale applicato all'energia movimentata;
modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacita' di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacita' di erogazione conferite nonche', tenuto conto della funzionalita' delle prestazioni di punta all'erogazione del gas, rimuovere la previsione del conferimento di capacita' di erogazione per il servizio di stoccaggio strategico, mantenendo al contempo agli utenti di tale servizio il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico;
modificare la deliberazione n. 166/05, introducendo un corrispettivo unitario di exit nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, cui siano attribuiti i costi di trasporto relativi alla fase di iniezione;
Ritenuto che sia altresi' opportuno:
al fine di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre di un congruo tempo per la formulazione delle proprie richieste di capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007, anche alla luce del nuovo assetto tariffario delineato con il presente provvedimento, differire di ulteriori 7 (sette) giorni le proroghe stabilite dalla deliberazione n. 29/06 dei termini per il conferimento delle capacita' di stoccaggio e per la presentazione delle richieste di capacita';


Delibera:

 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito deliberazione n. 119/05), e le seguenti definizioni:
a) Cassa e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) costi di chiusura mineraria sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;
c) nuovi giacimenti sono i giacimenti di stoccaggio con concessioni gia' assegnate ma non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o livelli di giacimenti non in esercizio, relativi a concessioni gia' assegnate e in esercizio ovvero giacimenti o livelli con concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
d) operazioni all'interno del medesimo gruppo societario sono le operazioni con le societa' o con i soggetti controllanti, controllati o collegati come definiti dall'ordinamento giuridico e con le societa' sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti;
e) peak shaving e' costituito da un impianto di liquefazione del gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto e da un impianto di rigassificazione;
f) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2010;
g) pseudo-working gas e' il quantitativo di gas, quota parte del working gas, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari;
h) RS e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di stoccaggio;
i) RS^E e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti;
j) RS^C e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio, attribuita alla capacita' di stoccaggio ed e' data dalla somma delle componenti RS^C «capitale», RS^C «amm»;
k) RS^C «capitale» e' la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile al capitale investito riconosciuto;
l) RS^C «amm» e' la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta;
m) RSNI e' la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi investimenti.

Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.
2.2 La tariffa per il servizio di stoccaggio di gas naturale (di seguito: tariffa di stoccaggio) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento e' da intendersi come tariffa massima. Le imprese di stoccaggio applicano le tariffe assicurando trasparenza e non discriminazione tra utenti.

Titolo II
DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO


Art. 3.
Ricavi di riferimento
3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art. 6 e seguenti, ciascuna impresa di stoccaggio che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge l'attivita' di stoccaggio in giacimenti attivi, calcola il ricavo di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 6 per l'anno termico 2006-2007, secondo le modalita' definite nei commi successivi.
3.2 Il ricavo di riferimento RS viene calcolato per ciascuna impresa sommando le seguenti componenti:
a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,1 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari ai sensi del comma 3.5;
c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6 e 3.7.
3.3 Il capitale investito netto e' pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.
3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di stoccaggio:
a) individua gli incrementi patrimoniali annuali, relativi alle immobilizzazioni dei giacimenti attivi realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2005, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera non determinati in sede di bilancio ed eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 e' riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007;
c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

(t-1)-AIP
PD=---------- x 100;
DC

dove (t-1) e' l'anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2005 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007, AIP e' l'anno dell'incremento patrimoniale e DC e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati, le centrali di trattamento e i sistemi di misura iscritti a bilancio fino all'anno 2005, per i quali si utilizza una durata convenzionale rispettivamente pari a 50, 20 e 10 anni; i terreni e il gas naturale di proprieta' dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi, non sono oggetto di ammortamento;
f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attivita' di stoccaggio versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota gia' degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
g) individua il valore del gas naturale di proprieta' dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi al 31 dicembre 2005, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attivita' produttive, o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
h) il valore del gas naturale di cui alla lettera g) e' pari al costo storico rivalutato del gas determinato considerando, per ogni anno di acquisizione, il costo originario di acquisizione. Ove nel primo periodo di regolazione sia stato riconosciuto ai fini tariffari un valore calcolato con metodologie difformi dal costo storico rivalutato, il valore del gas naturale e' assunto pari a quello del primo periodo, rivalutato come alla precedente lettera b);
i) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f) e sommando il valore del gas di cui alla lettera g).
3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa:
a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo, delle singole categorie di cespiti, di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2005, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;
c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
3.6 I costi operativi, CO «2005», comprendono tutte le spese ricorrenti, operative e di carattere generale, attribuibili all'attivita' di stoccaggio svolta in giacimenti attivi, effettivamente sostenute nell'esercizio 2005 dall'impresa di stoccaggio e risultanti dai bilanci sottoposti a revisione contabile, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, degli oneri attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate. I costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita', comprendono:
a) il costo del personale;
b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
d) i costi per chiusure minerarie;
e) altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purche' non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o su base straordinaria.
3.7 Ai fini della determinazione dei costi operativi di cui al comma 3.6, l'impresa fornisce evidenza del metodo utilizzato per il calcolo del valore dei costi ricorrenti per chiusure minerarie e non considera neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attivita' finanziarie e gli oneri straordinari.
3.8 Ciascuna impresa di stoccaggio suddivide i propri ricavi complessivi di riferimento RS nelle seguenti quote di ricavo:
RS^S e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di spazio di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale in cushion gas immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti:
terreni, fabbricati, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore relativo, pozzi;
RS^«PE» e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacita' di erogazione, costituita dalla remunerazione del capitale in pseudo-working gas immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al 50% del valore
relativo, pozzi, condotte e sistemi di misura;
RS^«PI» e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacita' di iniezione, costituita dai costi di capitale(remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di compressione; al 50% del valore relativo, condotte e sistemi di misura; al 25% del valore relativo, pozzi;
RS^D e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo per la messa a disposizione del gas detenuto da parte dell'impresa di stoccaggio ai fini del servizio di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del relativo gas;
RS^E e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.
3.9 Le quote di ricavo di riferimento RS^S, RS^«PE», RS^«PI» e RS^D costituiscono la componente di ricavo attribuita alla capacita' di stoccaggio RS^C, articolata nelle seguenti componenti:
a) RS^C «capitale» pari al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) RS^C «amm» pari alla quota ammortamento riconosciuta, calcolata ai sensi del comma 3.5.

Art. 4.
Ricavi relativi a nuovi investimenti
4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicita'.
4.2 Entro il 1° febbraio di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive:
a) gli investimenti programmati per il quadriennio successivo, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.5, con le seguenti indicazioni:
descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacita' di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio e il relativo costo di investimento distinto per categoria di cespite;
incrementi di capacita' di stoccaggio associata agli interventi, in termini di working gas e capacita' di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento di cui al precedente alinea;
tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni;
b) gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, con indicazione dei dettagli di cui alla precedente lettera a);
c) le dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio precedente e le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti interessati dalle dismissioni, distinti per categoria e articolati come attivo immobilizzato lordo ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) e come fondo di ammortamento economico-tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera d).
4.3 Gli investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi del comma 4.2, devono risultare coerenti con le istanze di modifica al programma lavori e di autorizzazione all'ampliamento della capacita' di stoccaggio di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 26 agosto 2005.
4.4 Dall'anno termico 2007-2008, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2 lettera b), realizzati nell'anno precedente e riportati sui bilanci o sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile, le imprese di stoccaggio calcolano, ogni anno, una componente di ricavo addizionale RSNI t come segue:

formula omessa
dove:
NI^«amm» «bil,T,c» e' il valore di NI «bil,T», al netto degli investimenti in gas naturale e degli investimenti realizzati nell'esercizio relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso realizzati in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno «t-1», distinto per le categorie di cespiti c riportate nella tabella 1;
DC c e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.
4.5 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto, rT^«NI» T» per le relative durate:
a) T=1 investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacita' di stoccaggio: 0%;
b) T=2 investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacita' di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: 4% per 8 anni;
c) T=3 investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di peak shaving: 4% per 16 anni.
4.6 Gli investimenti relativi ai nuovi giacimenti effettuati prima dell'anno 2006, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, confluiscono nel valore dei nuovi investimenti NI «t-1,T», a partire dal primo anno di attivita' del giacimento e sono remunerati al tasso reale definito ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, lettera a).
4.7 Ai fini del calcolo del valore degli investimenti NI «t-1,T», di cui ai commi 4.4 e 4.6, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del cushion gas e dell'eventuale pseudo-working gas, nonche' le eventuali quantita' addizionali acquistate dall'impresa di stoccaggio per il servizio di stoccaggio strategico,
sono riconosciuti pari al:
a) valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale;
b) valore medio del QE dell'anno di iscrizione nel bilancio d'esercizio, come definito ai sensi della deliberazione n. 52/99, comprensivo, nel caso di gas immesso, di tutti i costi di trasporto fino all'hub stoccaggio.
4.8 L'Autorita', ai fini del riconoscimento della componente di ricavo addizionale RSNI t, verifica la corrispondenza degli investimenti realizzati, comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera b), con i dati relativi agli investimenti programmati, precedentemente comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera a),
nonche' con le capacita' di stoccaggio effettivamente rese disponibili al sistema.
4.9 L'incremento del tasso di remunerazione e la durata di cui al comma 4.5, lettera b) sono riconosciuti per sviluppi di capacita' superiori alle soglie di seguito indicate:
per capacita' di erogazione ad un valore di 1 Mmc/giorno o, in alternativa, al 30% dell'attuale capacita';
per capacita' di spazio, a 100 Mmc, oppure, in alternativa, al 30% dell'attuale capacita'.
Il riconoscimento del trattamento incentivante (incremento del tasso di remunerazione e relativa durata) decorrono dall'anno in cui le nuove capacita' sono offerte in conferimento. Nel caso in cui gli investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacita' di stoccaggio dei giacimenti in esercizio manifestino i benefici collegati a scadenza superiore a 24 mesi, il riconoscimento del trattamento incentivante avviene a partire dalla messa a disposizione di almeno l'80% della capacita' di sviluppo prevista a progetto e comunicata dall'impresa di stoccaggio nel programma di sviluppo. Fino a tale momento, agli investimenti realizzati e' riconosciuto il tasso di remunerazione indicato all'art. 3, comma 3.2, lettera a).
4.10 L'impresa di stoccaggio ripartisce i ricavi addizionali riconosciuti RSNI t nelle quote di ricavo di seguito elencate, con i medesimi criteri di cui all'art. 3, comma 3.8:
RS^«SN», relativa al corrispettivo di spazio;
RS^«PIN», relativa al corrispettivo per la capacita' di iniezione;
RS^«PEN», relativa al corrispettivo per la capacita' di erogazione;
RS^«DN», relativa al corrispettivo di messa a disposizione del gas ai fini dello stoccaggio strategico.
4.11 A fronte della realizzazione degli investimenti di cui al comma 4.5, lettere b) e c), l'impresa di stoccaggio puo' chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo addizionale ai costi operativi di cui all'art. 3, comma 3.6, CO «NI,t», riconducibile ai costi operativi incrementali generati dai suddetti investimenti, determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa di stoccaggio sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti nel primo anno del periodo di regolazione e aggiornati con il meccanismo del price cap di cui all'art. 10, comma 10.9.
4.12 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza con i costi sostenuti;
b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.4, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attivita' svolte;
d) il rispetto delle soglie di cui al comma 4.9.
4.13 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di stoccaggio procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone comunicazione all'Autorita'.

Art. 5.
Ricavi relativi a nuove imprese di stoccaggio
5.1 Le imprese che avviano nel secondo periodo di regolazione l'attivita' di stoccaggio calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico t, tenuto conto dell'eventuale incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4.
5.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento e del meccanismo di perequazione, di cui all'art. 9, relativo al corrispettivo CVS, per i primi tre anni termici di attivita' i costi operativi riconosciuti e l'energia movimentata sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita'. Per il quarto anno termico di attivita' i costi operativi riconosciuti sono calcolati a partire dall'ultimo bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e l'energia movimentata di riferimento e' quella dell'anno precedente.
5.3 Per gli anni termici successivi, le imprese di stoccaggio aggiornano i ricavi di riferimento ai sensi degli articoli 4 e 10.

Titolo III
DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI.


Art. 6.
Tariffa per il servizio di stoccaggio
6.1 La tariffa di stoccaggio, TS, e' una combinazione lineare dei corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la prestazione di stoccaggio. Nella formulazione piu' generale, la tariffa TS che si applica ai servizi di stoccaggio e' data dalla seguente formula:

formula omessa
dove:
f S e' il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
S e' la capacita' di spazio conferita su base annuale all'utente, espresso in gigajoule per anno;
f «PI» e' il corrispettivo unitario per la capacita' di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
PI e' la capacita' di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;
f «PE» e' il corrispettivo unitario per la capacita' di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
PE i e' la capacita' di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'art. 8, comma 8.5 della deliberazione n. 119/05;
\sigma i e' il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione, valore pari a 2 per la prestazione di punta addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione e valore pari a 0,5 per il servizio di stoccaggio minerario e per il bilanciamento operativo;
CVS e' il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
\pi i e' la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, di cui all'art. 9, espressa in euro/gigajoule;
\gamma i e' un coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
E i e' l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al netto di eventuali consumi tecnici, espressa in gigajoule;
f D e' il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico, espresso in euro/gigajoule per anno;
S s e' l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio.
6.2 L'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisce agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento.
6.3 Alla capacita' di erogazione conferita durante la fase di iniezione, ai sensi dell'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05, viene applicato, assicurando trasparenza e non discriminazione tra gli utenti, un coefficiente sigma s determinato da ciascuna impresa e approvato dall'Autorita'.
6.4 L'impresa di stoccaggio, alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi iniettati, applica il corrispettivo unitario CVS maggiorato del 100%.
6.5 In caso di conferimento di capacita' di stoccaggio per periodi inferiori ai periodi a base della definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di capacita' in proporzione alla durata del conferimento.
6.6 Ai fini di una corretta attribuzione dell'onere relativo al servizio di stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico l'impresa di stoccaggio conguaglia, sulla base dei quantitativi definiti dal Ministero delle attivita' produttive e tenuto conto della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui all'art. 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacita' di stoccaggio conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantita' di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel corso dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' e all'impresa di stoccaggio.
6.7 Nel caso l'utente eroghi gas di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo unitario CVS all'energia movimentata in erogazione e in fase di reintegro e i corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15 della deliberazione n. 119/05.
6.8 Ai fini della definizione delle condizioni economiche dei servizi di cui all'art. 8, comma 8.6, della deliberazione n. 119/05, l'impresa di stoccaggio utilizza i corrispettivi di cui al comma 6.1, opportunamente riproporzionati ai sensi del comma 6.5 e tenuto conto dei corrispettivi specifici d'impresa determinati ai sensi dell'art. 8, comma 8.9.

Art. 7.
Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione e per conferimenti di capacita' interrompibile
7.1 L'impresa di stoccaggio puo' offrire prestazioni di extra punta di erogazione ai sensi dell'art. 10-bis della deliberazione n. 119/05. Ai fini della procedura concorsuale si assume un prezzo massimo pari al corrispettivo f «PE», di cui all'art. 6, comma 6.1, riproporzionato in funzione della durata della prestazione,
moltiplicato per un coefficiente \sigma pari a 2.
7.2 L'impresa di stoccaggio puo' offrire capacita' di stoccaggio interrompibile, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 119/05, applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorita'.

Art. 8.
Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa
8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al successivo articolo 11, l'Autorita' calcola i corrispettivi unitari di capacita' f s, f «PI», f «PE», f D e il corrispettivo unitario variabile CVS secondo le disposizioni del presente articolo.
8.2 Il corrispettivo unitario di spazio f S viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^S di competenza di ciascuna impresa, per la capacita' complessiva di stoccaggio di working gas, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e 13, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero delle attivita' produttive.
8.3 Il corrispettivo unitario di disponibilita' di punta giornaliera in fase di iniezione f «PI», viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^«PI» di competenza di ciascuna impresa, per la capacita' massima di iniezione in fase di iniezione del sistema, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e 13.
8.4 Il corrispettivo unitario di disponibilita' di punta giornaliera in fase di erogazione f «PE», viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^«PE» di competenza di ciascuna impresa per la capacita' di erogazione calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5, come comunicate ai sensi degli articoli 11 e 13, e i valori di \sigma definiti all'art. 6, comma 6.1.
8.5 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione di cui al comma 8.4, associate alla capacita' di erogazione conferita, sono cosi' determinate:
a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio minerario, di cui all'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 119/05;
b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, di cui all'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 119/05;
c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05;
d) la prestazione di punta di erogazione addizionale di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05.
8.6 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f D, viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^D di competenza di ciascuna impresa, per i quantitativi di gas di proprieta' dell'impresa di stoccaggio, detenuto ai fini di stoccaggio strategico in coerenza con le disposizioni del Ministero delle attivita' produttive.
8.7 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione CVS viene calcolato per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavo RS^E di tutte le imprese di stoccaggio, di cui all'art. 3, comma 3.8, per l'energia movimentata nel corso dell'anno termico 2004-2005, assunta pari a 678,455095*10^6 gigajoule a partire da un valore di energia pari a 658,742010*10^6 gigajoule per Stogit S.p.a. e pari a 19,713085*10^6 gigajoule per Edison Stoccaggio S.p.a.
8.8 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/2004, i corrispettivi di cui al presente articolo vengono calcolati tenuto conto della capacita' di stoccaggio non oggetto della suddetta esenzione, nonche' dei ricavi ridotti proporzionalmente alla percentuale di capacita' non oggetto dell'esenzione.
8.9 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi, di cui al comma 6.1, specifici d'impresa secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi da 8.2 a 8.7, sulla base dei dati d'impresa relativi alle quote di ricavo, alle capacita' di stoccaggio e all'energia movimentata assunta dall'Autorita'.

Art. 9.
Perequazione
9.1 La perequazione dei costi di stoccaggio si applica a tutte le imprese di stoccaggio.
9.2 La Cassa, attenendosi alle modalita' previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di stoccaggio, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
9.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 9.2, ciascuna impresa di stoccaggio fa pervenire alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente.
La Cassa definisce le modalita' di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte dell'Autorita'.
9.4 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non rispetti i termini di cui al comma 9.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di stoccaggio inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
9.5 La Cassa, entro il 1° settembre di ogni anno termico successivo al primo, comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa di stoccaggio l'ammontare di perequazione relativo ai singoli corrispettivi tariffari.
9.6 Ciascuna impresa di stoccaggio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
9.7 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio.
9.8 Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilita' dei versamenti suddetti.
9.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di stoccaggio in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 9.7, la Cassa riconosce alle medesime imprese di stoccaggio un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo alla scadenza di cui al comma 9.7.
9.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorita'. Ogni eventuale contestazione circa le modalita' di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni e' demandata alla valutazione e decisione dell'Autorita'.
9.11 E' istituita una componente tariffaria \pi a copertura degli eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce la componente \pi . Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente \pi e' posta pari a zero.
9.12 La componente tariffaria di cui al comma 9.11 e' applicata come maggiorazione dei corrispettivi unitari di movimentazione del gas di cui all'art. 6, comma 6.1.
9.13 E' istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione stoccaggio» alimentato dalla componente \pi e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorita'.
9.14 Le imprese di stoccaggio versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente \pi in relazione ai servizi di stoccaggio erogati nel bimestre medesimo.
9.15 In ciascun anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al singolo corrispettivo tariffario f e' pari a:

formula omessa
dove:
S^f «i,t» e' l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio dell'anno termico t, relativo al corrispettivo tariffario f;
RES^f «i,t» e' l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, calcolati applicando il corrispettivo tariffario f di cui all'art. 6, comma 6.1, alle capacita' effettivamente conferite e ai quantitativi di gas effettivamente movimentati nell'anno termico t, incrementati dei coefficienti \sigma o \gamma corrispondenti, come definiti
all'art. 6;
RICS^f «i,t» e' l'ammontare dei ricavi di stoccaggio di competenza per l'anno termico t, calcolati ai sensi dei commi 9.16 e 9.17, relativo al corrispettivo tariffario f.
9.16 I ricavi di stoccaggio di competenza dell'impresa, RICS^f «i,t», sono calcolati con riferimento ai corrispettivi unitari di impresa di cui all'art. 8, comma 8.9, e alle capacita' effettivamente conferite e ai volumi effettivamente movimentati. La capacita' di erogazione e' determinata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate all'art. 8, comma 8.5, per ciascuna impresa, e i valori di \sigma definiti all'art. 6.
9.17 Nel calcolo dell'ammontare di perequazione, sia l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, sia l'ammontare dei ricavi di competenza, non comprendono i ricavi relativi alle prestazioni di extra punta di cui all'art. 7, nonche' i ricavi di capacity derivanti dai servizi di cui all'art. 8, comma 8.6 della deliberazione n.
119/05.
9.18 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/2004, i ricavi effettivi di stoccaggio, RES^f «i,t», e i ricavi di competenza, RICS^f «i,t,», sono calcolati in relazione alla capacita' conferita non oggetto dell'esenzione e dei relativi quantitativi di gas effettivamente movimentati nel corso dell'anno termico.

Art. 10.
Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ciascuna quota di ricavo di cui all'art. 3, comma 3.8 e' calcolata a partire dal valore dei ricavi RS^c ottenuto sommando i valori aggiornati delle quote di ricavo RS «capitale», RS «amm», e delle relative componenti di ricavo addizionale di cui all'art. 4.
10.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto, RS «capitale», e' aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla base dei criteri indicati all'art. 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di stoccaggio nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2005 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1.
10.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta RS «amm», e' aggiornata mediante la seguente formula:

formula omessa
dove:
I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
RP s e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita' pari al 1,5%;
Y e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
Q e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualita' rispetto a standard prefissati;
W e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.
Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce i parametri Y, Q e W. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.
10.4 Le quote di ricavo che costituiscono le componenti addizionali di cui all'art. 4, comma 4.4, riferite agli anni precedenti l'anno termico t - 1, sono ricalcolate ogni anno come somma di:
a) remunerazione del valore dei nuovi investimenti NI, aggiornato con la metodologia del costo storico rivalutato di cui al comma 3.3;
b) quota ammortamento aggiornata con la seguente formula:

formula omessa
dove Y, Q e W assumono il significato descritto in precedenza.
10.5 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo f, secondo i criteri degli articoli 6 e 8, ciascuna impresa di stoccaggio calcola le quote parti dei ricavi di riferimento come segue:

formula omessa
dove:
RS^«fI» t e' la quota parte dei ricavi di stoccaggio, relativo al corrispettivo tariffario f, calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 3.8, a partire dalla somma aggiornata dei ricavi RS^C «capitale» e RS^C «amm» ai sensi del comma 10.2 e 10.3;
RS^«fN» t la quota parte dei ricavi addizionali di cui al comma 10.4, relativo al corrispettivo tariffario f, incrementata della quota parte dei ricavi RSNI t, calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 4.9;
FC^f t e' il fattore correttivo per l'anno termico t, calcolato come segue:

formula omessa
dove:
RICS^f «t-2» sono i ricavi perequati di cui all'art. 9, comma 9.15;
r e' il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;
AR^f «t-2» sono gli altri ricavi di capacity di competenza dell'anno termico t - 2 relativi alla disponibilita' di punta di erogazione offerta nel periodo di iniezione, ai corrispettivi di bilanciamento del sistema e ai corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica.
10.6 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, il fattore correttivo FC^f t e' calcolato in relazione ai ricavi di stoccaggio riconducibili alla capacita' non oggetto della suddetta esenzione.
10.7 Nel caso in cui i ricavi FC^f t e AR^f «sl t - 2 di cui al comma 10.5 siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RS^«fN» t, di cui al medesimo comma, l'eccedenza e' versata entro l'1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2008, al soggetto compensatore di cui all'art. 9, secondo procedure da questi definite conformemente a quanto previsto all'art. 9, comma 9.3, ed e' destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi.
10.8 Ai fini del calcolo dei corrispettivi cui all'art. 6, l'impresa di stoccaggio considera il fattore correttivo FC^f t di cui al comma 10.5, per un ammontare fino al 2% dei ricavi RS^f. Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 6 ripartendo l'ammontare su quattro
anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua tramite il tasso di rendimento r.
10.9 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile CVS t associato all'energia movimentata, e' aggiornato come segue:
a. annualmente, sulla base della seguente formula:

formula omessa
dove RP v e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita' per la quota di costo legata all'energia movimentata pari al 2% e Y, Q e W assumono il significato descritto in
precedenza;
b. incrementato, quando ne ricorrono le circostanze, di un valore risultante dal rapporto tra i costi operativi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 4.10 e dell'art. 5, commi 5.2 e 5.3, e l'energia definita all'art. 8, comma 8.7.
10.10 Nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio o di trasferimento di quota della concessione relativa a un giacimento in esercizio, l'impresa titolare della concessione ne da' comunicazione all'Autorita' entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui e' stata esercitata la facolta' di rinuncia o si e' verificata la decadenza.
10.11 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 10.10, l'impresa che trasferisce, rinuncia o decade dalla titolarita' della concessione di cui al medesimo comma, procede al ricalcolo dei ricavi di stoccaggio relativi alle concessioni in esercizio di cui resta titolare, ai sensi degli articoli 3, 4 e 10,
tenuto conto della quota ammortamento e dei costi operativi riconosciuti all'impresa di stoccaggio subentrante, ai sensi del comma 10.12.
10.12 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attivita' produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 10.10 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo dei ricavi di stoccaggio ai sensi degli articoli 5 e 10 del presente provvedimento, tenuto conto del corrispettivo pagato ai sensi dell'art. 15 del decreto 26 agosto 2005 nel solo caso di operazioni non all'interno del medesimo gruppo societario.
10.13 L'Autorita' definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° aprile 2010, riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

Art. 11.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
11.1 Entro il 10 febbraio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorita':
a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^«PE», RS^«PI», RS^D, RS^E definiti come al precedente articolo 3 e 5, aggiornati in base all'art. 10;
b) i propri ricavi RLNI, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 10;
c) con riferimento ai ricavi indicati alla lettera a), la capacita' di spazio di stoccaggio, la capacita' di iniezione e la capacita' di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento nell'anno termico t anche tenuto conto della ripartizione delle capacita' di stoccaggio strategico, ai sensi
dell'art. 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
d) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
11.2 Entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorita' definisce e pubblica i corrispettivi tariffari unici ai sensi degli articoli 6 e 8.
11.3 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di stoccaggio pubblicano i corrispettivi di cui al precedente comma 11.2 e gli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza. Le tariffe restano in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Art. 12.
Attestazione e verifica dei ricavi
12.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al primo, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorita' una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una societa'
di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.
12.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di stoccaggio deve indicare:
a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi e le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;
b) i ricavi derivanti da corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;
c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di stoccaggio dell'impresa di stoccaggio, nonche' i relativi ricavi derivanti da altre attivita' e altri servizi forniti;
d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b), e c), le relative capacita' conferite e le quantita' movimentate nell'anno termico precedente e i relativi corrispettivi unitari.


Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 13.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007
13.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007 ciascuna impresa di stoccaggio trasmette all'Autorita' entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^«PE», RS^«PI», RS^D, S^E di cui al precedente articolo 3;
b) la capacita' di spazio di stoccaggio, la capacita' di iniezione e la capacita' di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento per l'anno termico 2006-2007, anche tenuto conto della ripartizione delle capacita' di stoccaggio strategico, ai sensi dell'art. 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
c) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
13.2 Entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorita' determina e pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007, definiti ai sensi degli articoli 6 e 8.
13.3 Le imprese di stoccaggio pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe definite dall'Autorita' entro 5 (cinque) giorni dalla data della loro pubblicazione, congiuntamente agli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico 2006-2007.

Art. 14.
Modifiche della deliberazione n. 119/05
14.1 L'art. 1, comma 1.1, e' sostituito dal seguente:
«1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le definizioni di cui alla deliberazione n. 166/05, integrate ovvero modificate dalle seguenti:
a. anno termico t e' il periodo che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
b. attivita' di stoccaggio e' il servizio di stoccaggio;
c. capacita' di stoccaggio e' la capacita' di spazio, di iniezione e di erogazione;
d. capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
e. capacita' di stoccaggio interrompibile e' la capacita' di stoccaggio soggetta ad interrompibilita', con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;
f. decreto 27 marzo 2001 e' il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001 recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni a importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
g. erogazione e' l'operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;
h. fase di erogazione e' il periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo;
i. fase di iniezione e' il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre;
j. impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge l'attivita' di stoccaggio;
k. iniezione e' l'operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;
l. la prestazione minima di punta giornaliera di erogazione e' la prestazione associata alla capacita' di erogazione conferita che, al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, risulta pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni;
m. la prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione e' la prestazione associata alla capacita' di erogazione conferita che nell'anno termico 2005-2006 e' risultata disponibile al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, aggiuntiva alle capacita' di erogazione destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione minima di punta giornaliera di erogazione;
n. la prestazione di extra punta di erogazione e' la prestazione associata alla capacita' di erogazione, ulteriore alla capacita' complessivamente conferita per il servizio di stoccaggio minerario, di modulazione e di bilanciamento operativo;
o. utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri.».
14.2 All'art. 8, il comma 8.1 e' sostituito dal seguente comma:
«8.1 L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire, alle condizioni determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00, ove il sistema di cui essa dispone abbia capacita' disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:
a. i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, e specificatamente:
il servizio di stoccaggio di modulazione;
il servizio di stoccaggio minerario;
il servizio di stoccaggio strategico;
b. il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, comprensivo della modulazione oraria.»
14.3 All'art. 8, dopo il comma 8.1, sono aggiunti i seguenti commi:
«8.1.1 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, le capacita' di stoccaggio per tale servizio sono definite annualmente dalle imprese di stoccaggio in accordo con le imprese di trasporto del sistema.
8.1.2 Il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e' offerto in deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15.».
14.4 L'art. 8, comma 8.2 e' sostituito dal seguente comma:
«8.2 Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio, in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi:
mette a disposizione su base annuale la capacita' di iniezione sulla base del programma di cui al comma 8.5;
mette a disposizione durante la fase di erogazione la relativa capacita' di erogazione distinta nella prestazione minima di punta giornaliera di erogazione, tenuto conto degli incrementi delle prestazioni minime derivanti dai nuovi investimenti, ai sensi del comma 8.5.1 e nella prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione;
mette a disposizione durante la fase di iniezione la capacita' di erogazione coerente con le caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e con le necessita' di ricostituzione dei giacimenti;
definisce, entro il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo anno termico dello stoccaggio, i parametri che identificano il servizio minimo garantito in termini di capacita' di iniezione e di erogazione.».
14.5 All'art. 8, comma 8.4, lettera a., la parola «capacita» e' sostituita dalle parole «capacita' di spazio di stoccaggio».
14.6 All'art. 8, dopo il comma 8.4, e' aggiunto il seguente comma:
«8.4.1 L'impresa maggiore di stoccaggio si coordina con le altre imprese per la messa a disposizione dello spazio e del gas relativo ai quantitativi di stoccaggio strategico fissati dal Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorita', in caso di mancato accordo tra le imprese, definisce la suddetta ripartizione.».
14.7 All'art. 8, comma 8.5, la lettera c. e' sostituita dalle seguenti lettere:
«c. la capacita' di iniezione conferita all'utente, nella fase di iniezione e' ridotta, per ciascun utente, in funzione dell'invaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, mentre nella fase di erogazione e' resa disponibile in funzione delle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio;
d. la capacita' di erogazione, conferita all'utente, e' riproporzionata secondo una curva prestazionale, funzione dello svaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, in modo tale che al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di modulazione e minerario e' pari alla capacita' conferita. Qualora la curva di prestazioni offerta dall'impresa di stoccaggio risulti inferiore a quanto previsto all'art. 10, comma 10.2-bis, l'impresa e' tenuta a fornire all'Autorita' ogni informazione utile a giustificarne lo scostamento.»
14.8 All'art. 8, dopo il comma 8.5, sono aggiunti i seguenti commi:
«8.5.1 La prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 8.2 e' incrementata annualmente del valore ottenuto dal rapporto tra lo spazio incrementale di working gas destinato al servizio di modulazione, derivante da nuovi investimenti effettuati, e 150 giorni.
8.5.2 Nel caso, a seguito di nuovi investimenti, si renda disponibile una capacita' di erogazione superiore alla prestazione di punta di cui al comma 8.5.1, l'eccedenza si configura come prestazione di extra punta di erogazione e viene conferita ai sensi dell'art. 10-bis.».
14.9 All'art. 8, il comma 8.8, e' sostituito dal seguente:
«8.8 In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di stoccaggio presenta all'Autorita' una proposta recante le condizioni economiche del servizio, ai fini della loro approvazione, e la documentazione necessaria a illustrare i costi connessi all'offerta di tali servizi. Le condizioni economiche si intendono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.».
14.10 All'art. 8, il comma 8.9 e' eliminato ed il successivo comma 8.10 e' rinumerato in 8.9.
14.11 All'art. 9, comma 9.2, le parole «conferisce la capacita' di spazio e di punta giornaliera» sono sostituite dalle parole «conferisce, anche disgiuntamente, la capacita' di stoccaggio».
14.12 All'art. 9, dopo il comma 9.4, e' aggiunto il seguente comma:
«9.4.1In sede di conferimento della capacita' di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, ai sensi del comma 9.2, l'impresa di stoccaggio:
a. ripartisce la prestazione minima di punta giornaliera in proporzione alla capacita' di spazio conferita per il servizio di modulazione;
b. definisce la prestazione di punta giornaliera addizionale per differenza tra la capacita' conferita e la prestazione minima di cui alla precedente lettera a).
La capacita' di iniezione per il servizio di modulazione e' ripartita tra gli utenti del servizio proporzionalmente alla relativa capacita' di spazio.».
14.13 All'art. 10 e' aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 10-bis (Conferimento di capacita' di erogazione per prestazioni di extra punta di erogazione). - 10.1-bis L'impresa di stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le prestazioni di extra punta di erogazione, ulteriori rispetto alle capacita' di erogazione complessivamente conferita, e le conferisce con procedura concorsuale assicurando non discriminazione e trasparenza.
10.2-bis Ai fini dell'offerta delle prestazioni di cui al comma 10.1-bis, la capacita' di erogazione e' valorizzata:
fino all'erogazione del 70% del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione e minerario, in misura pari a 1,5 volte la capacita' di erogazione complessivamente conferita;
fino al completamento dell'erogazione del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, la prestazione di cui al precedente alinea decresce linearmente fino al valore della capacita' di erogazione complessivamente conferita.
10.3-bis Nel caso in cui le richieste per le prestazioni di cui al comma 10.1-bis siano superiori alle capacita' disponibili, l'impresa di stoccaggio ripartisce tali capacita' in proporzione alle richieste.».
14.14 All'art. 11, comma 11.1, le parole «in termini di spazio e di punta» sono eliminate e la parola «rete» e' sostituita dalla parola «stoccaggio».
14.15 All'art. 14, dopo il comma 14.2 sono aggiunti i seguenti commi:
«14.3 L'impresa di stoccaggio definisce un profilo di utilizzo della capacita' di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e alle necessita' di ricostituzione dei giacimenti, compresa la riserva strategica, assicurando l'opportuna flessibilita' all'utente. Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione, in rapporto alla capacita' conferita all'utente.
14.4 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce le procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacita' di erogazione al fine di verificare utilizzi impropri delle capacita' conferite ai sensi dell'art. 9, comma 9.2.».
14.16 L'art. 15 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 15 (Corrispettivi per il bilanciamento e per la
reintegrazione degli stoccaggi). - 15.1 L'impresa di stoccaggio immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantita' di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, posti a carico degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito:deliberazione n. 50/06).
15.2 Nel caso l'utente utilizzi una capacita' di iniezione superiore a quella conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacita' di iniezione effettivamente utilizzata nel mese e la capacita' di iniezione disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:
a. un corrispettivo pari a 1,15 volte il corrispettivo unitario f «PI» di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario f «PI»), qualora la capacita' di iniezione sia usata in eccesso per non piu' di otto giorni nel mese;
b. un corrispettivo pari a 1,35 volte il corrispettivo unitario f «PI» in tutti gli altri casi.
15.3 Nel caso l'utente utilizzi una capacita' di erogazione superiore a quella conferita, tenuto conto dei programmi di cui all'art. 8, comma 8.5 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacita' di erogazione effettivamente utilizzata nel mese e la capacita' di erogazione disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:
a. un corrispettivo pari a 2,15 volte il corrispettivo unitario f «PE» di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario f «PE»), qualora la capacita' di erogazione sia usata in eccesso per non piu' di due giorni nel mese;
b un corrispettivo pari a 2,35 volte il corrispettivo unitario f «PE» in tutti gli altri casi.
15.4 Nel caso le quantita' iniettate in stoccaggio risultino superiori rispetto alla capacita' di spazio conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica alla massima quantita' immessa in eccesso per ciascun mese:
a. nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio fS di cui all'art. 6, comma 6.1 della deliberazione n. 50/06 (di seguito:
corrispettivo unitario di spazio f S);
b. nel mese di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f S ;
c. nei mesi di agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo unitario di spazio f S;
d. nel mese di ottobre 1,8 volte il corrispettivo unitario di spazio f S.
15.5 L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti aver iniettato una quantita' di gas superiore alla capacita' di spazio conferita, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente le quantita' programmate dagli utenti del trasporto presso uno o piu' punti di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto detengano anche capacita' di stoccaggio. Ove entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati, corretti da eventuali errori di misura, l'utente non proceda alla suddetta cessione, l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
15.6 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza minima e la giacenza dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f S.
15.7 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti superiore rispetto alla giacenza massima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza massima e il minore tra la giacenza dell'utente e la capacita' di spazio conferita, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario di spazio fS.
15.8 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce i corrispettivi applicati all'utente in caso di prelievi in eccesso rispetto ai profili di utilizzo di cui all'art. 14, comma 14.4.
15.9 Nel caso le quantita' di gas erogate da un utente risultino superiori rispetto a quelle detenute in stoccaggio, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, si applicano le disposizioni relative allo stoccaggio strategico, di cui al comma 15.10.
15.10 L'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantita' prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e
a. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 50/06;
b. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ. In tale fattispecie, l'utente versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma per la capacita' di erogazione di stoccaggio strategico, spettante all'utente ai sensi del decreto
27 marzo 2001.
15.11 I corrispettivi di cui al comma 15.10 sono fissati annualmente dall'Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
15.12 I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva strategica per l'anno termico 2005-2006 sono ripartiti pro quota agli utenti a carico dei quali e' posto il servizio di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000, ad eccezione dei proventi derivanti dalla
reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
15.13 I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento per l'anno termico 2005-2006 sono ridistribuiti pro quota agli utenti.
15.14 Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprieta' immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione questi corrispondera' all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantita'. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha la facolta' di cedere il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
15.15 In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corrispettivo f «PE».
15.16 Per l'anno termico 2006-2007, l'utente, mediante le cessioni di cui all'art. 12, puo' entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura:
a. nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, acquistare o cedere la capacita' necessaria;
b. nei casi di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7 acquistare o cedere i volumi di gas necessari.».

Art. 15.
Modifiche alla deliberazione n. 166/05
15.1 La lettera a) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 e' sostituita dalla seguente lettera:
«a) calcola i costi unitari del trasporto C «ij» da ciascun punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j, inclusi i siti di stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacita' di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalita' diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano piu' punti di consegna, e in un punto di uscita piu' punti di interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacita' previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi; ai percorsi verso i punti di uscita dei siti di stoccaggio vengono allocati i soli costi addizionali dovuti al sovradimensionamento delle infrastrutture di trasporto funzionali all'importazione del gas nel periodo estivo, preventivamente sottoposti a verifica dell'Autorita'.».
15.2 La lettera d) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 e' sostituita dalla seguente lettera:
«d) sostituisce i corrispettivi unitari di uscita verso gli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di uscita relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera iniettabile in ciascun sito;».
15.3 All'art. 16, dopo il comma 16.1, e' inserito il seguente comma:
«16.1.1 Entro il 15 marzo di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano all'impresa maggiore di trasporto le capacita' conferite in iniezione al punto di interconnessione con gli stoccaggi.».

Art. 16.
Disposizioni finali
16.1 Il termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 29/06 e' differito al 24 marzo 2006 e il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione e' differito di ulteriori 7 (sette giorni).
16.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, ad eccezione dell'art. 14, comma 14.16, della presente deliberazione che decorre a partire dal 1° aprile 2006.
16.3 La deliberazione n. 119/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
16.4 La deliberazione n. 166/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
Milano, 3 marzo 2006
Il presidente: Ortis

Allegato

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture
 

=====================================================================
         Categoria di cespiti          |       Durata in anni
=====================================================================
Pozzi                                  |             60
Fabbricati                             |             40
Condotte                               |             40
Centrali di compressione               |             20
Centrali di trattamento                |             25
Sistemi di misura                      |             20
Altre immobilizzazioni                 |             10
 
 
 
Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi
 
=====================================================================
    |Deflatore investimenti fissi |    |Deflatore investimenti fissi
Anno|            lordi            |Anno|            lordi
=====================================================================
1950|           32,9008           |1965|           24,2031
---------------------------------------------------------------------
1951|           30,8694           |1966|           23,5519
---------------------------------------------------------------------
1952|           30,6153           |1967|           22,7778
---------------------------------------------------------------------
1953|           31,1922           |1968|           22,2653
---------------------------------------------------------------------
1954|           31,6981           |1969|           21,0246
---------------------------------------------------------------------
1955|           31,6828           |1970|           18,5034
---------------------------------------------------------------------
1956|           30,7785           |1971|           17,3600
---------------------------------------------------------------------
1957|           29,9226           |1972|           16,6697
---------------------------------------------------------------------
1958|           30,6129           |1973|           13,7464
---------------------------------------------------------------------
1959|           30,8288           |1974|           10,6073
---------------------------------------------------------------------
1960|           29,5913           |1975|           9,1323
---------------------------------------------------------------------
1961|           28,5593           |1976|           7,5031
---------------------------------------------------------------------
1962|           27,3958           |1977|           6,3555
---------------------------------------------------------------------
1963|           25,3408           |1978|           5,5950
---------------------------------------------------------------------
1964|           24,2797           |1979|           4,8327
---------------------------------------------------------------------
1980|           3,8846            |1994|           1,3536
---------------------------------------------------------------------
1981|           3,1936            |1995|           1,3022
---------------------------------------------------------------------
1982|           2,7688            |1996|           1,2682
---------------------------------------------------------------------
1983|           2,4764            |1997|           1,2447
---------------------------------------------------------------------
1984|           2,2608            |1998|           1,2230
---------------------------------------------------------------------
1985|           2,0741            |1999|           1,2095
---------------------------------------------------------------------
1986|           1,9971            |2000|           1,1798
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1987|           1,9066            |2001|           1,1537
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1988|           1,7998            |2002|           1,1265
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1989|           1,7077            |2003|           1,1056
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1990|            1,6016           |2004|           1,0712
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1991|            1,5120           |2005|           1,0300
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1992|            1,4544           |2006|           1,0000
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1993|            1,3968           |    |