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Deliberazione 3 marzo 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 50/06).
(GU n. 70 del 24-3-2006)
Nella riunione del 3 marzo 2006;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 26 agosto 2005 (di seguito:
decreto 26 agosto 2005);
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 52/99);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02;
la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 49/02;
la deliberazione dell'Autorita' 28 aprile 2005, n. 78/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito:
deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito:
deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2006, n. 29/06 (di seguito:
deliberazione n. 29/06);
la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in materia di
terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del
mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe
per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di
regolazione» del 14 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 14
dicembre 2005);
la sintesi delle osservazioni pervenute al documento di consultazione 14
dicembre 2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe
per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di
regolazione» del 22 febbraio 2006 (di seguito: documento per la consultazione 22
febbraio 2006).
Considerato che:
nel documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l'Autorita' ha delineato
l'impostazione generale della disciplina tariffaria per il servizio di
stoccaggio del gas naturale relativa al secondo periodo di regolazione (1°
aprile 2006 - 31 marzo 2010), prospettando, tra l'altro, i seguenti interventi:
prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione
che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa, al fine di
promuovere il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle
infrastrutture esistenti meno efficienti;
definire modalita' di calcolo dei costi riconosciuti coerenti con quelle
stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo che i costi operativi
del terzo periodo di regolazione tengano conto di un'equa ripartizione dei
recuperi di efficienza;
ripartire i ricavi riconosciuti in una quota relativa ai corrispettivi di
impegno di capacita' di stoccaggio (capacity), ed una relativa ai corrispettivi
applicati all'energia movimentata (commodity), prevedendo per la prima un
sistema di garanzia che assicuri comunque la remunerazione del capitale
investito e i relativi ammortamenti;
incentivare gli investimenti per la realizzazione di nuove capacita' di spazio e
di punta al fine di:
(a) incrementare la disponibilita' di stoccaggio a copertura della domanda per
il sistema nazionale;
(b) sviluppare, in coerenza con l'evoluzione del mercato del gas in Europa, un
sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a supporto di una funzione di
hub del territorio italiano per il resto del continente europeo;
completare l'articolazione tariffaria, introducendo un apposito corrispettivo
per il servizio di disponibilita' di punta in fase di iniezione al fine di:
(a) assicurare una migliore attribuzione dei costi del servizio, in coerenza con
l'effettiva modalita' di svolgimento del medesimo;
(b) favorire il riempimento degli stoccaggi a tutela delle riserve per il
sistema nella fase di erogazione;
conseguentemente, adeguare la disciplina delle condizioni di accesso al servizio
di stoccaggio, di cui alla deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento
di una capacita' di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta
di erogazione associate alle capacita' di erogazione conferite;
limitare l'onere del servizio di stoccaggio strategico al corrispettivo
tariffario di capacita' di spazio e al corrispettivo tariffario di remunerazione
del gas immobilizzato, nel caso di disponibilita' di gas offerta dall'impresa di
stoccaggio, in quanto la finalita' di tale servizio di stoccaggio e' garantire
la disponibilita' di un volume di riserva di gas;
introdurre un corrispettivo unitario di capacita' di trasporto in fase di
iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, al fine di
garantire una migliore allocazione dei costi di trasporto;
anche alla luce delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati,
pubblicate in versione sintetica sul sito internet dell'Autorita', con il
documento per la consultazione 22 febbraio 2006, l'Autorita' ha approfondito ed
integrato alcune tematiche affrontate in termini generali nel primo documento,
evidenziando, tra l'altro, la necessita' di: individuare il soggetto
responsabile delle attivita' di calcolo, strumentali alla determinazione della
tariffa unica nazionale;
introdurre nell'ambito della disciplina dei trattamenti incentivanti per i nuovi
investimenti, soglie minime di ammissibilita' a detti trattamenti nel caso di
investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
prevedere, ai fini della determinazione del capitale investito in gas, il
riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di regolazione rivalutato
con il deflatore degli investimenti fissi lordi e, nel caso di nuove imprese di
stoccaggio, l'utilizzo del metodo del costo storico rivalutato;
privilegiare un'articolazione dei corrispettivi e delle prestazioni del servizio
di stoccaggio che stimoli un corretto utilizzo delle disponibilita' di
stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente incentivi le imprese di
stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacita' di punta di erogazione;
destinare i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di
bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi alla copertura dei ricavi
addizionali riconosciuti a fronte dei nuovi investimenti;
avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai
fini della gestione del sistema di perequazione e prevedere un meccanismo che
garantisca il recupero dei ricavi di competenza dell'impresa;
le osservazioni pervenute in merito al secondo documento per la consultazione
hanno evidenziato:
una sostanziale condivisione da parte degli operatori del sistema circa
l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato;
la necessita', manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa costituisca un
segnale di prezzo, funzionale ad evidenziare l'effettivo livello di scarsita'
del sistema rispetto alla domanda, con la conseguente esigenza di prevedere
tariffe differenziate per imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti;
l'esigenza di ridurre il valore delle soglie minime di ammissibilita' ai
trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti di potenziamento e sviluppo di
giacimenti in esercizio;
l'opportunita' di attribuire all'Autorita' il compito di calcolare le componenti
della tariffa unica nazionale;
la necessita' di incentivare i nuovi investimenti in misura maggiore rispetto a
quanto prospettato;
Considerato inoltre che:
con la deliberazione n. 29/06 l'Autorita' ha prorogato al 17 marzo 2006 il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 119/05
per il conferimento delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007 e
ha contestualmente posposto di 20 (venti) giorni il termine previsto dalle
procedure operative delle imprese di stoccaggio per la presentazione delle
richieste di capacita';
Ritenuto che:
alla luce dell'attuale assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di
stoccaggio, caratterizzato dalla presenza di un'impresa che gestisce circa il
98% delle capacita', nonche' in ragione dell'attuale carenza di offerta del
servizio medesimo, la previsione di tariffe differenziate per imprese o per
giacimenti non sia idonea ne' a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei
nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti, ne' a
favorire lo sviluppo della domanda di servizi di stoccaggio, anche diversi dai
servizi di modulazione, minerario e strategico; e che sia pertanto necessario
prevedere una tariffa di stoccaggio unica nazionale, unitamente ad un sistema di
perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa;
Ritenuto che sia altresi' necessario:
introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa di stoccaggio
la remunerazione del capitale investito ed i relativi ammortamenti,
indipendentemente dalle quantita' di capacita' dalla stessa effettivamente
conferite;
prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del costo storico
originario d'acquisizione opportunamente rivalutato, facendo salvo il valore del
gas riconosciuto nel primo periodo di regolazione al fine di garantire
continuita' dei livelli di remunerazione riconosciuti;
confermare le categorie di cespiti e la durata convenzionale indicata nei
documenti di consultazione 14 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006 al fine di
uniformare il trattamento agli altri servizi regolati e di meglio allocare i
costi relativi alle diverse categorie;
determinare i costi operativi riconosciuti con riferimento alle spese ricorrenti
effettivamente sostenute nell'esercizio 2005, al netto degli oneri relativi ai
consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento, allocati
direttamente agli utenti del sistema dello stoccaggio; e che sia inoltre
necessario prevedere l'applicazione, per la determinazione dei costi operativi
riconosciuti, del criterio del profit sharing, nel terzo periodo di regolazione;
incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un incremento del
tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al
termine dell'esercizio, e per una durata superiore al periodo di regolazione in
funzione delle diverse tipologie di investimento;
riconoscere un incremento del tasso di remunerazione per gli investimenti
destinati alla realizzazione di impianti di peak shaving, volti ad aumentare la
flessibilita' del sistema e le prestazioni in termini di disponibilita' di
punta;
applicare il recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo relative
ai costi di gestione e alla quota ammortamento,analogamente a quanto previsto
dalla legge n. 290/03, sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti
riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un
aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del
capitale investito netto;
differenziare i corrispettivi nelle fasi di iniezione ed erogazione, al fine di
stimolare un corretto utilizzo delle disponibilita' di stoccaggio da parte degli
utenti, nonche' di preservare le prestazioni del sistema al termine di dette
fasi;
rivedere la disciplina di ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione
dei corrispettivi di bilanciamento, al fine di destinare parte di essi alla
copertura dei ricavi addizionali riconosciuti per i nuovi investimenti, con la
conseguente riduzione delle variazioni tariffarie in ragione d'anno;
avvalersi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;
introdurre, a copertura degli eventuali squilibri del sistema di perequazione,
un corrispettivo variabile addizionale applicato all'energia movimentata;
modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una
capacita' di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di
erogazione associate alle capacita' di erogazione conferite nonche', tenuto
conto della funzionalita' delle prestazioni di punta all'erogazione del gas,
rimuovere la previsione del conferimento di capacita' di erogazione per il
servizio di stoccaggio strategico, mantenendo al contempo agli utenti di tale
servizio il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo di
regolazione, nel caso di ricorso allo strategico;
modificare la deliberazione n. 166/05, introducendo un corrispettivo unitario di
exit nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, cui siano
attribuiti i costi di trasporto relativi alla fase di iniezione;
Ritenuto che sia altresi' opportuno:
al fine di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre di un
congruo tempo per la formulazione delle proprie richieste di capacita' di
stoccaggio per l'anno termico 2006/2007, anche alla luce del nuovo assetto
tariffario delineato con il presente provvedimento, differire di ulteriori 7
(sette) giorni le proroghe stabilite dalla deliberazione n. 29/06 dei termini
per il conferimento delle capacita' di stoccaggio e per la presentazione delle
richieste di capacita';
Delibera:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art.
2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito
deliberazione n. 119/05), e le seguenti definizioni:
a) Cassa e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) costi di chiusura mineraria sono i costi di smantellamento, dismissione e
chiusura degli impianti;
c) nuovi giacimenti sono i giacimenti di stoccaggio con concessioni gia'
assegnate ma non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento o livelli di giacimenti non in esercizio, relativi a concessioni
gia' assegnate e in esercizio ovvero giacimenti o livelli con concessioni
assegnate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
d) operazioni all'interno del medesimo gruppo societario sono le operazioni con
le societa' o con i soggetti controllanti, controllati o collegati come definiti
dall'ordinamento giuridico e con le societa' sottoposte al controllo dei
medesimi soggetti controllanti;
e) peak shaving e' costituito da un impianto di liquefazione del gas naturale,
da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto e da un impianto di
rigassificazione;
f) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2006 e il
31 marzo 2010;
g) pseudo-working gas e' il quantitativo di gas, quota parte del working gas,
presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi piu' lunghi rispetto
a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di
punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini
giornalieri ed orari;
h) RS e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di stoccaggio;
i) RS^E e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di
iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti;
j) RS^C e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio,
attribuita alla capacita' di stoccaggio ed e' data dalla somma delle componenti
RS^C «capitale», RS^C «amm»;
k) RS^C «capitale» e' la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile al
capitale investito riconosciuto;
l) RS^C «amm» e' la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile alla quota
ammortamento riconosciuta;
m) RSNI e' la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi investimenti.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione,
alle imprese di stoccaggio.
2.2 La tariffa per il servizio di stoccaggio di gas naturale (di seguito:
tariffa di stoccaggio) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente
provvedimento e' da intendersi come tariffa massima. Le imprese di stoccaggio
applicano le tariffe assicurando trasparenza e non discriminazione tra utenti.
Titolo II
DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO
Art. 3.
Ricavi di riferimento
3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art. 6 e seguenti,
ciascuna impresa di stoccaggio che, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, svolge l'attivita' di stoccaggio in giacimenti attivi, calcola il
ricavo di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui
all'art. 6 per l'anno termico 2006-2007, secondo le modalita' definite nei commi
successivi.
3.2 Il ricavo di riferimento RS viene calcolato per ciascuna impresa sommando le
seguenti componenti:
a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,1 per cento reale
pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma
3.3;
b) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche
dei cespiti necessari ai sensi del comma 3.5;
c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6 e 3.7.
3.3 Il capitale investito netto e' pari alla somma dell'attivo immobilizzato
netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari
all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.
3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto
l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge
il servizio di stoccaggio:
a) individua gli incrementi patrimoniali annuali, relativi alle immobilizzazioni
dei giacimenti attivi realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio
al 31 dicembre 2005, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i
quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera
d), non abbia gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli
interessi passivi in corso d'opera non determinati in sede di bilancio ed
eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a)
in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 e'
riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi
di riferimento per l'anno termico 2006-2007;
c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come
somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera
b);
d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma
dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per
le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:
(t-1)-AIP
PD=---------- x 100;
DC
dove (t-1) e' l'anno precedente quello della presentazione delle proposte
tariffarie, ovvero il 2005 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno
termico 2006-2007, AIP e' l'anno dell'incremento patrimoniale e DC e' la durata
convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di
cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati, le centrali di
trattamento e i sistemi di misura iscritti a bilancio fino all'anno 2005, per i
quali si utilizza una durata convenzionale rispettivamente pari a 50, 20 e 10
anni; i terreni e il gas naturale di proprieta' dell'impresa di stoccaggio
presente nei giacimenti attivi, non sono oggetto di ammortamento;
f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle
infrastrutture finalizzate all'attivita' di stoccaggio versati da pubbliche
amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in
base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota gia'
degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le
rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
g) individua il valore del gas naturale di proprieta' dell'impresa di stoccaggio
presente nei giacimenti attivi al 31 dicembre 2005, economicamente estraibile
con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione
non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni
emanate dal Ministero delle attivita' produttive, o in forza di vincoli
ambientali o territoriali;
h) il valore del gas naturale di cui alla lettera g) e' pari al costo storico
rivalutato del gas determinato considerando, per ogni anno di acquisizione, il
costo originario di acquisizione. Ove nel primo periodo di regolazione sia stato
riconosciuto ai fini tariffari un valore calcolato con metodologie difformi dal
costo storico rivalutato, il valore del gas naturale e' assunto pari a quello
del primo periodo, rivalutato come alla precedente lettera b);
i) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo
immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento
economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla
lettera f) e sommando il valore del gas di cui alla lettera g).
3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici
riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa:
a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo, delle singole categorie di
cespiti, di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al
netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso
presenti nel bilancio al 31 dicembre 2005, per ogni categoria, per la durata
convenzionale riportata nella tabella 1;
c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle
diverse categorie.
3.6 I costi operativi, CO «2005», comprendono tutte le spese ricorrenti,
operative e di carattere generale, attribuibili all'attivita' di stoccaggio
svolta in giacimenti attivi, effettivamente sostenute nell'esercizio 2005
dall'impresa di stoccaggio e risultanti dai bilanci sottoposti a revisione
contabile, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per
l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, degli oneri attribuibili
ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate. I costi operativi,
proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita', comprendono:
a) il costo del personale;
b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
d) i costi per chiusure minerarie;
e) altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purche' non operati
esclusivamente in applicazione di norme tributarie o su base straordinaria.
3.7 Ai fini della determinazione dei costi operativi di cui al comma 3.6,
l'impresa fornisce evidenza del metodo utilizzato per il calcolo del valore dei
costi ricorrenti per chiusure minerarie e non considera neppure attraverso
l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative
condivise, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attivita'
finanziarie e gli oneri straordinari.
3.8 Ciascuna impresa di stoccaggio suddivide i propri ricavi complessivi di
riferimento RS nelle seguenti quote di ricavo:
RS^S e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di spazio di
stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale in cushion gas
immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota
ammortamento) relativi alle categorie di cespiti:
terreni, fabbricati, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore relativo,
pozzi;
RS^«PE» e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacita' di
erogazione, costituita dalla remunerazione del capitale in pseudo-working gas
immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota
ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al
50% del valore
relativo, pozzi, condotte e sistemi di misura;
RS^«PI» e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacita' di
iniezione, costituita dai costi di capitale(remunerazione del capitale e quota
ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di compressione; al
50% del valore relativo, condotte e sistemi di misura; al 25% del valore
relativo, pozzi;
RS^D e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo per la messa a
disposizione del gas detenuto da parte dell'impresa di stoccaggio ai fini del
servizio di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio, costituita dalla
remunerazione del capitale del relativo gas;
RS^E e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di
iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.
3.9 Le quote di ricavo di riferimento RS^S, RS^«PE», RS^«PI» e RS^D
costituiscono la componente di ricavo attribuita alla capacita' di stoccaggio RS^C,
articolata nelle seguenti componenti:
a) RS^C «capitale» pari al costo riconosciuto del capitale investito netto,
calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) RS^C «amm» pari alla quota ammortamento riconosciuta, calcolata ai sensi del
comma 3.5.
Art. 4.
Ricavi relativi a nuovi investimenti
4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle
disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti
siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati
secondo criteri di economicita'.
4.2 Entro il 1° febbraio di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario
apportare significativi aggiornamenti, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorita'
e al Ministero delle attivita' produttive:
a) gli investimenti programmati per il quadriennio successivo, distinti per le
tipologie di investimento individuate al comma 4.5, con le seguenti indicazioni:
descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle
capacita' di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio e il relativo
costo di investimento distinto per categoria di cespite;
incrementi di capacita' di stoccaggio associata agli interventi, in termini di
working gas e capacita' di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento di
cui al precedente alinea;
tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi
tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento
delle autorizzazioni;
b) gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, con
indicazione dei dettagli di cui alla precedente lettera a);
c) le dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio precedente e le
dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei
cespiti interessati dalle dismissioni, distinti per categoria e articolati come
attivo immobilizzato lordo ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) e come
fondo di ammortamento economico-tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera
d).
4.3 Gli investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi del comma 4.2,
devono risultare coerenti con le istanze di modifica al programma lavori e di
autorizzazione all'ampliamento della capacita' di stoccaggio di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto 26 agosto 2005.
4.4 Dall'anno termico 2007-2008, con riferimento agli investimenti di cui al
comma 4.2 lettera b), realizzati nell'anno precedente e riportati sui bilanci o
sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile, le imprese di
stoccaggio calcolano, ogni anno, una componente di ricavo addizionale RSNI t
come segue:
formula omessa
dove:
NI^«amm» «bil,T,c» e' il valore di NI «bil,T», al netto degli investimenti in
gas naturale e degli investimenti realizzati nell'esercizio relativi a
immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso
realizzati in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio
nell'anno «t-1», distinto per le categorie di cespiti c riportate nella tabella
1;
DC c e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole
categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.
4.5 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti
incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto, rT^«NI» T»
per le relative durate:
a) T=1 investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacita'
di stoccaggio: 0%;
b) T=2 investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacita'
di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento: 4% per 8 anni;
c) T=3 investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e
impianti di peak shaving: 4% per 16 anni.
4.6 Gli investimenti relativi ai nuovi giacimenti effettuati prima dell'anno
2006, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, confluiscono nel valore dei
nuovi investimenti NI «t-1,T», a partire dal primo anno di attivita' del
giacimento e sono remunerati al tasso reale definito ai sensi dell'art. 3, comma
3.2, lettera a).
4.7 Ai fini del calcolo del valore degli investimenti NI «t-1,T», di cui ai
commi 4.4 e 4.6, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del
cushion gas e dell'eventuale pseudo-working gas, nonche' le eventuali quantita'
addizionali acquistate dall'impresa di stoccaggio per il servizio di stoccaggio
strategico,
sono riconosciuti pari al:
a) valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale;
b) valore medio del QE dell'anno di iscrizione nel bilancio d'esercizio, come
definito ai sensi della deliberazione n. 52/99, comprensivo, nel caso di gas
immesso, di tutti i costi di trasporto fino all'hub stoccaggio.
4.8 L'Autorita', ai fini del riconoscimento della componente di ricavo
addizionale RSNI t, verifica la corrispondenza degli investimenti realizzati,
comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera b), con i dati relativi agli
investimenti programmati, precedentemente comunicati ai sensi del comma 4.2,
lettera a),
nonche' con le capacita' di stoccaggio effettivamente rese disponibili al
sistema.
4.9 L'incremento del tasso di remunerazione e la durata di cui al comma 4.5,
lettera b) sono riconosciuti per sviluppi di capacita' superiori alle soglie di
seguito indicate:
per capacita' di erogazione ad un valore di 1 Mmc/giorno o, in alternativa, al
30% dell'attuale capacita';
per capacita' di spazio, a 100 Mmc, oppure, in alternativa, al 30% dell'attuale
capacita'.
Il riconoscimento del trattamento incentivante (incremento del tasso di
remunerazione e relativa durata) decorrono dall'anno in cui le nuove capacita'
sono offerte in conferimento. Nel caso in cui gli investimenti destinati al
potenziamento e allo sviluppo delle capacita' di stoccaggio dei giacimenti in
esercizio manifestino i benefici collegati a scadenza superiore a 24 mesi, il
riconoscimento del trattamento incentivante avviene a partire dalla messa a
disposizione di almeno l'80% della capacita' di sviluppo prevista a progetto e
comunicata dall'impresa di stoccaggio nel programma di sviluppo. Fino a tale
momento, agli investimenti realizzati e' riconosciuto il tasso di remunerazione
indicato all'art. 3, comma 3.2, lettera a).
4.10 L'impresa di stoccaggio ripartisce i ricavi addizionali riconosciuti RSNI t
nelle quote di ricavo di seguito elencate, con i medesimi criteri di cui
all'art. 3, comma 3.8:
RS^«SN», relativa al corrispettivo di spazio;
RS^«PIN», relativa al corrispettivo per la capacita' di iniezione;
RS^«PEN», relativa al corrispettivo per la capacita' di erogazione;
RS^«DN», relativa al corrispettivo di messa a disposizione del gas ai fini dello
stoccaggio strategico.
4.11 A fronte della realizzazione degli investimenti di cui al comma 4.5,
lettere b) e c), l'impresa di stoccaggio puo' chiedere il riconoscimento di una
componente di ricavo addizionale ai costi operativi di cui all'art. 3, comma
3.6, CO «NI,t», riconducibile ai costi operativi incrementali generati dai
suddetti investimenti, determinata come differenza tra il valore dei costi
operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi
dell'art. 3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa di stoccaggio
sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti
nel primo anno del periodo di regolazione e aggiornati con il meccanismo del
price cap di cui all'art. 10, comma 10.9.
4.12 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la
corrispondenza con i costi sostenuti;
b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma
4.4, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui
alla precedente lettera b) rispetto alle attivita' svolte;
d) il rispetto delle soglie di cui al comma 4.9.
4.13 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai
preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di
stoccaggio procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno
termico, dandone comunicazione all'Autorita'.
Art. 5.
Ricavi relativi a nuove imprese di stoccaggio
5.1 Le imprese che avviano nel secondo periodo di regolazione l'attivita' di
stoccaggio calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3,
comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle
immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico
t, tenuto conto dell'eventuale incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi
dell'art. 4.
5.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento e del meccanismo di
perequazione, di cui all'art. 9, relativo al corrispettivo CVS, per i primi tre
anni termici di attivita' i costi operativi riconosciuti e l'energia movimentata
sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita'. Per il
quarto anno termico di attivita' i costi operativi riconosciuti sono calcolati a
partire dall'ultimo bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e
l'energia movimentata di riferimento e' quella dell'anno precedente.
5.3 Per gli anni termici successivi, le imprese di stoccaggio aggiornano i
ricavi di riferimento ai sensi degli articoli 4 e 10.
Titolo III
DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI.
Art. 6.
Tariffa per il servizio di stoccaggio
6.1 La tariffa di stoccaggio, TS, e' una combinazione lineare dei
corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la prestazione di
stoccaggio. Nella formulazione piu' generale, la tariffa TS che si applica ai
servizi di stoccaggio e' data dalla seguente formula:
formula omessa
dove:
f S e' il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
S e' la capacita' di spazio conferita su base annuale all'utente, espresso in
gigajoule per anno;
f «PI» e' il corrispettivo unitario per la capacita' di iniezione, espresso in
euro/gigajoule/giorno;
PI e' la capacita' di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa
in gigajoule/giorno;
f «PE» e' il corrispettivo unitario per la capacita' di erogazione, espresso in
euro/gigajoule/giorno;
PE i e' la capacita' di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno
per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'art. 8, comma
8.5 della deliberazione n. 119/05;
\sigma i e' il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la
prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione,
valore pari a 2 per la prestazione di punta addizionale del servizio di
stoccaggio di modulazione e valore pari a 0,5 per il servizio di stoccaggio
minerario e per il bilanciamento operativo;
CVS e' il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
\pi i e' la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione,
di cui all'art. 9, espressa in euro/gigajoule;
\gamma i e' un coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni
dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in
fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
E i e' l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al
netto di eventuali consumi tecnici, espressa in gigajoule;
f D e' il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico, espresso in euro/gigajoule
per anno;
S s e' l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti
dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio.
6.2 L'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal
sistema, attribuisce agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi
allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle
centrali di compressione e di trattamento.
6.3 Alla capacita' di erogazione conferita durante la fase di iniezione, ai
sensi dell'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05, viene applicato,
assicurando trasparenza e non discriminazione tra gli utenti, un coefficiente
sigma s determinato da ciascuna impresa e approvato dall'Autorita'.
6.4 L'impresa di stoccaggio, alle giacenze di gas risultanti al termine
dell'anno termico a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi
iniettati, applica il corrispettivo unitario CVS maggiorato del 100%.
6.5 In caso di conferimento di capacita' di stoccaggio per periodi inferiori ai
periodi a base della definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1,
l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di capacita' in proporzione alla
durata del conferimento.
6.6 Ai fini di una corretta attribuzione dell'onere relativo al servizio di
stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico l'impresa di stoccaggio
conguaglia, sulla base dei quantitativi definiti dal Ministero delle attivita'
produttive e tenuto conto della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui
all'art. 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacita' di
stoccaggio conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantita' di gas
naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel corso
dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al Ministero delle
attivita' produttive, all'Autorita' e all'impresa di stoccaggio.
6.7 Nel caso l'utente eroghi gas di stoccaggio strategico, l'impresa di
stoccaggio applica il corrispettivo unitario CVS all'energia movimentata in
erogazione e in fase di reintegro e i corrispettivi di bilanciamento di cui
all'art. 15 della deliberazione n. 119/05.
6.8 Ai fini della definizione delle condizioni economiche dei servizi di cui
all'art. 8, comma 8.6, della deliberazione n. 119/05, l'impresa di stoccaggio
utilizza i corrispettivi di cui al comma 6.1, opportunamente riproporzionati ai
sensi del comma 6.5 e tenuto conto dei corrispettivi specifici d'impresa
determinati ai sensi dell'art. 8, comma 8.9.
Art. 7.
Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione e per conferimenti di
capacita' interrompibile
7.1 L'impresa di stoccaggio puo' offrire prestazioni di extra punta di
erogazione ai sensi dell'art. 10-bis della deliberazione n. 119/05. Ai fini
della procedura concorsuale si assume un prezzo massimo pari al corrispettivo f
«PE», di cui all'art. 6, comma 6.1, riproporzionato in funzione della durata
della prestazione,
moltiplicato per un coefficiente \sigma pari a 2.
7.2 L'impresa di stoccaggio puo' offrire capacita' di stoccaggio interrompibile,
ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 119/05, applicando ai corrispettivi
di cui all'art. 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorita'.
Art. 8.
Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa
8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al
successivo articolo 11, l'Autorita' calcola i corrispettivi unitari di capacita'
f s, f «PI», f «PE», f D e il corrispettivo unitario variabile CVS secondo le
disposizioni del presente articolo.
8.2 Il corrispettivo unitario di spazio f S viene calcolato annualmente
dividendo la somma delle quote di ricavo RS^S di competenza di ciascuna impresa,
per la capacita' complessiva di stoccaggio di working gas, come comunicata ai
sensi degli articoli 11 e 13, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio
strategico, come definito dal Ministero delle attivita' produttive.
8.3 Il corrispettivo unitario di disponibilita' di punta giornaliera in fase di
iniezione f «PI», viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di
ricavo RS^«PI» di competenza di ciascuna impresa, per la capacita' massima di
iniezione in fase di iniezione del sistema, come comunicata ai sensi degli
articoli 11 e 13.
8.4 Il corrispettivo unitario di disponibilita' di punta giornaliera in fase di
erogazione f «PE», viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di
ricavo RS^«PE» di competenza di ciascuna impresa per la capacita' di erogazione
calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5,
come comunicate ai sensi degli articoli 11 e 13, e i valori di \sigma definiti
all'art. 6, comma 6.1.
8.5 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione di cui al comma 8.4,
associate alla capacita' di erogazione conferita, sono cosi' determinate:
a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio
minerario, di cui all'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 119/05;
b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio per il
bilanciamento operativo, di cui all'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n.
119/05;
c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di
modulazione, di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05;
d) la prestazione di punta di erogazione addizionale di cui all'art. 8, comma
8.5, della deliberazione n. 119/05.
8.6 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f D, viene calcolato
annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^D di competenza di
ciascuna impresa, per i quantitativi di gas di proprieta' dell'impresa di
stoccaggio, detenuto ai fini di stoccaggio strategico in coerenza con le
disposizioni del Ministero delle attivita' produttive.
8.7 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione CVS viene
calcolato per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la
somma complessiva delle quote di ricavo RS^E di tutte le imprese di stoccaggio,
di cui all'art. 3, comma 3.8, per l'energia movimentata nel corso dell'anno
termico 2004-2005, assunta pari a 678,455095*10^6 gigajoule a partire da un
valore di energia pari a 658,742010*10^6 gigajoule per Stogit S.p.a. e pari a
19,713085*10^6 gigajoule per Edison Stoccaggio S.p.a.
8.8 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi
della legge n. 239/2004, i corrispettivi di cui al presente articolo vengono
calcolati tenuto conto della capacita' di stoccaggio non oggetto della suddetta
esenzione, nonche' dei ricavi ridotti proporzionalmente alla percentuale di
capacita' non oggetto dell'esenzione.
8.9 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi, di cui al comma 6.1,
specifici d'impresa secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi da 8.2 a
8.7, sulla base dei dati d'impresa relativi alle quote di ricavo, alle capacita'
di stoccaggio e all'energia movimentata assunta dall'Autorita'.
Art. 9.
Perequazione
9.1 La perequazione dei costi di stoccaggio si applica a tutte le imprese di
stoccaggio.
9.2 La Cassa, attenendosi alle modalita' previste nel presente articolo,
provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di
stoccaggio, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi
di perequazione.
9.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 9.2, ciascuna impresa di stoccaggio fa
pervenire alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le
informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo
all'anno termico precedente.
La Cassa definisce le modalita' di trasmissione in coerenza con le disposizioni
del presente provvedimento entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo,
previa approvazione da parte dell'Autorita'.
9.4 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non rispetti i termini di cui al
comma 9.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando
ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle
informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di
perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di stoccaggio
inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla
stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
9.5 La Cassa, entro il 1° settembre di ogni anno termico successivo al primo,
comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa di stoccaggio l'ammontare di
perequazione relativo ai singoli corrispettivi tariffari.
9.6 Ciascuna impresa di stoccaggio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede
a versare alla Cassa quanto dovuto.
9.7 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di
ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio.
9.8 Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di
spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli
importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilita'
dei versamenti suddetti.
9.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di
stoccaggio in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere
completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 9.7, la Cassa riconosce alle
medesime imprese di stoccaggio un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base
360, calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo alla scadenza di cui al
comma 9.7.
9.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di
perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorita'. Ogni eventuale
contestazione circa le modalita' di applicazione dei meccanismi di perequazione
e di raccolta delle relative informazioni e' demandata alla valutazione e
decisione dell'Autorita'.
9.11 E' istituita una componente tariffaria \pi a copertura degli eventuali
squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce la
componente \pi . Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente \pi e'
posta pari a zero.
9.12 La componente tariffaria di cui al comma 9.11 e' applicata come
maggiorazione dei corrispettivi unitari di movimentazione del gas di cui
all'art. 6, comma 6.1.
9.13 E' istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione stoccaggio»
alimentato dalla componente \pi e dalle altre partite previste dai provvedimenti
dell'Autorita'.
9.14 Le imprese di stoccaggio versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di
ciascun bimestre, il gettito della componente \pi in relazione ai servizi di
stoccaggio erogati nel bimestre medesimo.
9.15 In ciascun anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al
singolo corrispettivo tariffario f e' pari a:
formula omessa
dove:
S^f «i,t» e' l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio dell'anno
termico t, relativo al corrispettivo tariffario f;
RES^f «i,t» e' l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, calcolati
applicando il corrispettivo tariffario f di cui all'art. 6, comma 6.1, alle
capacita' effettivamente conferite e ai quantitativi di gas effettivamente
movimentati nell'anno termico t, incrementati dei coefficienti \sigma o \gamma
corrispondenti, come definiti
all'art. 6;
RICS^f «i,t» e' l'ammontare dei ricavi di stoccaggio di competenza per l'anno
termico t, calcolati ai sensi dei commi 9.16 e 9.17, relativo al corrispettivo
tariffario f.
9.16 I ricavi di stoccaggio di competenza dell'impresa, RICS^f «i,t», sono
calcolati con riferimento ai corrispettivi unitari di impresa di cui all'art. 8,
comma 8.9, e alle capacita' effettivamente conferite e ai volumi effettivamente
movimentati. La capacita' di erogazione e' determinata come somma dei prodotti
tra le prestazioni individuate all'art. 8, comma 8.5, per ciascuna impresa, e i
valori di \sigma definiti all'art. 6.
9.17 Nel calcolo dell'ammontare di perequazione, sia l'ammontare dei ricavi
effettivi di stoccaggio, sia l'ammontare dei ricavi di competenza, non
comprendono i ricavi relativi alle prestazioni di extra punta di cui all'art. 7,
nonche' i ricavi di capacity derivanti dai servizi di cui all'art. 8, comma 8.6
della deliberazione n.
119/05.
9.18 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi
della legge n. 239/2004, i ricavi effettivi di stoccaggio, RES^f «i,t», e i
ricavi di competenza, RICS^f «i,t,», sono calcolati in relazione alla capacita'
conferita non oggetto dell'esenzione e dei relativi quantitativi di gas
effettivamente movimentati nel corso dell'anno termico.
Art. 10.
Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo,
ciascuna quota di ricavo di cui all'art. 3, comma 3.8 e' calcolata a partire dal
valore dei ricavi RS^c ottenuto sommando i valori aggiornati delle quote di
ricavo RS «capitale», RS «amm», e delle relative componenti di ricavo
addizionale di cui all'art. 4.
10.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo
riconosciuto del capitale investito netto, RS «capitale», e' aggiornato mediante
il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla base dei criteri
indicati all'art. 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni
eventualmente effettuate dall'impresa di stoccaggio nel corso del periodo, e
calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2005
sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1.
10.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota
parte dei ricavi riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta RS «amm»,
e' aggiornata mediante la seguente formula:
formula omessa
dove:
I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
rilevato dall'Istat;
RP s e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita'
pari al 1,5%;
Y e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi
derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro
normativo;
Q e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di
eventuali recuperi di qualita' rispetto a standard prefissati;
W e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di
eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda e all'uso efficiente
delle risorse.
Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce i parametri Y, Q e W. Fino
all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.
10.4 Le quote di ricavo che costituiscono le componenti addizionali di cui
all'art. 4, comma 4.4, riferite agli anni precedenti l'anno termico t - 1, sono
ricalcolate ogni anno come somma di:
a) remunerazione del valore dei nuovi investimenti NI, aggiornato con la
metodologia del costo storico rivalutato di cui al comma 3.3;
b) quota ammortamento aggiornata con la seguente formula:
formula omessa
dove Y, Q e W assumono il significato descritto in precedenza.
10.5 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai
fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo f, secondo i
criteri degli articoli 6 e 8, ciascuna impresa di stoccaggio calcola le quote
parti dei ricavi di riferimento come segue:
formula omessa
dove:
RS^«fI» t e' la quota parte dei ricavi di stoccaggio, relativo al corrispettivo
tariffario f, calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 3.8, a partire dalla somma
aggiornata dei ricavi RS^C «capitale» e RS^C «amm» ai sensi del comma 10.2 e
10.3;
RS^«fN» t la quota parte dei ricavi addizionali di cui al comma 10.4, relativo
al corrispettivo tariffario f, incrementata della quota parte dei ricavi RSNI t,
calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 4.9;
FC^f t e' il fattore correttivo per l'anno termico t, calcolato come segue:
formula omessa
dove:
RICS^f «t-2» sono i ricavi perequati di cui all'art. 9, comma 9.15;
r e' il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali
dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;
AR^f «t-2» sono gli altri ricavi di capacity di competenza dell'anno termico t -
2 relativi alla disponibilita' di punta di erogazione offerta nel periodo di
iniezione, ai corrispettivi di bilanciamento del sistema e ai corrispettivi per
la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica.
10.6 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi
della legge n. 239/04, il fattore correttivo FC^f t e' calcolato in relazione ai
ricavi di stoccaggio riconducibili alla capacita' non oggetto della suddetta
esenzione.
10.7 Nel caso in cui i ricavi FC^f t e AR^f «sl t - 2 di cui al comma 10.5 siano
superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RS^«fN» t, di cui al medesimo
comma, l'eccedenza e' versata entro l'1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno
2008, al soggetto compensatore di cui all'art. 9, secondo procedure da questi
definite conformemente a quanto previsto all'art. 9, comma 9.3, ed e' destinata
alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi.
10.8 Ai fini del calcolo dei corrispettivi cui all'art. 6, l'impresa di
stoccaggio considera il fattore correttivo FC^f t di cui al comma 10.5, per un
ammontare fino al 2% dei ricavi RS^f. Gli importi eccedenti tale soglia sono
considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 6 ripartendo
l'ammontare su quattro
anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua tramite il tasso
di rendimento r.
10.9 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il
corrispettivo unitario variabile CVS t associato all'energia movimentata, e'
aggiornato come segue:
a. annualmente, sulla base della seguente formula:
formula omessa
dove RP v e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di
produttivita' per la quota di costo legata all'energia movimentata pari al 2% e
Y, Q e W assumono il significato descritto in
precedenza;
b. incrementato, quando ne ricorrono le circostanze, di un valore risultante dal
rapporto tra i costi operativi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 4.10 e
dell'art. 5, commi 5.2 e 5.3, e l'energia definita all'art. 8, comma 8.7.
10.10 Nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di
stoccaggio o di trasferimento di quota della concessione relativa a un
giacimento in esercizio, l'impresa titolare della concessione ne da'
comunicazione all'Autorita' entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui e' stata
esercitata la facolta' di rinuncia o si e' verificata la decadenza.
10.11 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 10.10,
l'impresa che trasferisce, rinuncia o decade dalla titolarita' della concessione
di cui al medesimo comma, procede al ricalcolo dei ricavi di stoccaggio relativi
alle concessioni in esercizio di cui resta titolare, ai sensi degli articoli 3,
4 e 10,
tenuto conto della quota ammortamento e dei costi operativi riconosciuti
all'impresa di stoccaggio subentrante, ai sensi del comma 10.12.
10.12 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attivita' produttive
della concessione di stoccaggio di cui al comma 10.10 ad altra impresa, la
stessa procede al calcolo dei ricavi di stoccaggio ai sensi degli articoli 5 e
10 del presente provvedimento, tenuto conto del corrispettivo pagato ai sensi
dell'art. 15 del decreto 26 agosto 2005 nel solo caso di operazioni non
all'interno del medesimo gruppo societario.
10.13 L'Autorita' definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il
primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° aprile 2010,
riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita'
realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente
provvedimento.
Art. 11.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
11.1 Entro il 10 febbraio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano
all'Autorita':
a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^«PE», RS^«PI», RS^D, RS^E definiti come al
precedente articolo 3 e 5, aggiornati in base all'art. 10;
b) i propri ricavi RLNI, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base
all'art. 10;
c) con riferimento ai ricavi indicati alla lettera a), la capacita' di spazio di
stoccaggio, la capacita' di iniezione e la capacita' di erogazione, distinta per
ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento nell'anno termico t
anche tenuto conto della ripartizione delle capacita' di stoccaggio strategico,
ai sensi
dell'art. 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
d) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente alla
documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
11.2 Entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorita' definisce e pubblica i
corrispettivi tariffari unici ai sensi degli articoli 6 e 8.
11.3 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da
parte dell'Autorita', le imprese di stoccaggio pubblicano i corrispettivi di cui
al precedente comma 11.2 e gli ulteriori corrispettivi tariffari di propria
competenza. Le tariffe restano in vigore per tutto l'anno termico successivo.
Art. 12.
Attestazione e verifica dei ricavi
12.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al primo, le imprese di
stoccaggio trasmettono all'Autorita' una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante e certificata da una societa'
di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216,
riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno
termico.
12.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle
imprese di stoccaggio deve indicare:
a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi e le prestazioni di cui ai precedenti
articoli 6, 7 e 8;
b) i ricavi derivanti da corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione
degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;
c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di stoccaggio
dell'impresa di stoccaggio, nonche' i relativi ricavi derivanti da altre
attivita' e altri servizi forniti;
d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b), e c), le
relative capacita' conferite e le quantita' movimentate nell'anno termico
precedente e i relativi corrispettivi unitari.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico
2006-2007
13.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico
2006-2007 ciascuna impresa di stoccaggio trasmette all'Autorita' entro 7 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^«PE», RS^«PI», RS^D, S^E di cui al precedente
articolo 3;
b) la capacita' di spazio di stoccaggio, la capacita' di iniezione e la
capacita' di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in
conferimento per l'anno termico 2006-2007, anche tenuto conto della ripartizione
delle capacita' di stoccaggio strategico, ai sensi dell'art. 8, comma 8.4.1,
della deliberazione n. 119/05;
c) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente alla
documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
13.2 Entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorita' determina e pubblica i
corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007, definiti ai sensi degli
articoli 6 e 8.
13.3 Le imprese di stoccaggio pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri
siti internet, le tariffe definite dall'Autorita' entro 5 (cinque) giorni dalla
data della loro pubblicazione, congiuntamente agli ulteriori corrispettivi
tariffari di propria competenza. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno
termico 2006-2007.
Art. 14.
Modifiche della deliberazione n. 119/05
14.1 L'art. 1, comma 1.1, e' sostituito dal seguente:
«1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di
seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le definizioni di cui alla
deliberazione n. 166/05, integrate ovvero modificate dalle seguenti:
a. anno termico t e' il periodo che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il
31 marzo dell'anno successivo;
b. attivita' di stoccaggio e' il servizio di stoccaggio;
c. capacita' di stoccaggio e' la capacita' di spazio, di iniezione e di
erogazione;
d. capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio della quale sono titolari
gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
e. capacita' di stoccaggio interrompibile e' la capacita' di stoccaggio soggetta
ad interrompibilita', con onere di preavviso da parte dell'impresa di
stoccaggio;
f. decreto 27 marzo 2001 e' il decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001 recante criteri per il rilascio
delle autorizzazioni a importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea;
g. erogazione e' l'operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di
stoccaggio;
h. fase di erogazione e' il periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo;
i. fase di iniezione e' il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre;
j. impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge l'attivita' di stoccaggio;
k. iniezione e' l'operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di
stoccaggio;
l. la prestazione minima di punta giornaliera di erogazione e' la prestazione
associata alla capacita' di erogazione conferita che, al completamento
dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione,
risulta pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni;
m. la prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione e' la
prestazione associata alla capacita' di erogazione conferita che nell'anno
termico 2005-2006 e' risultata disponibile al completamento dell'erogazione del
gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, aggiuntiva alle
capacita' di erogazione destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di
bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione
minima di punta giornaliera di erogazione;
n. la prestazione di extra punta di erogazione e' la prestazione associata alla
capacita' di erogazione, ulteriore alla capacita' complessivamente conferita per
il servizio di stoccaggio minerario, di modulazione e di bilanciamento
operativo;
o. utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di stoccaggio
per uso proprio o per cessione ad altri.».
14.2 All'art. 8, il comma 8.1 e' sostituito dal seguente comma:
«8.1 L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire, alle condizioni
determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.
164/00, ove il sistema di cui essa dispone abbia capacita' disponibile e i
servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti
servizi:
a. i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai sensi
dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, e specificatamente:
il servizio di stoccaggio di modulazione;
il servizio di stoccaggio minerario;
il servizio di stoccaggio strategico;
b. il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del
sistema, comprensivo della modulazione oraria.»
14.3 All'art. 8, dopo il comma 8.1, sono aggiunti i seguenti commi:
«8.1.1 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento operativo delle
imprese di trasporto del sistema, le capacita' di stoccaggio per tale servizio
sono definite annualmente dalle imprese di stoccaggio in accordo con le imprese
di trasporto del sistema.
8.1.2 Il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e'
offerto in deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15.».
14.4 L'art. 8, comma 8.2 e' sostituito dal seguente comma:
«8.2 Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio,
in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero,
stagionale e di punta dei consumi:
mette a disposizione su base annuale la capacita' di iniezione sulla base del
programma di cui al comma 8.5;
mette a disposizione durante la fase di erogazione la relativa capacita' di
erogazione distinta nella prestazione minima di punta giornaliera di erogazione,
tenuto conto degli incrementi delle prestazioni minime derivanti dai nuovi
investimenti, ai sensi del comma 8.5.1 e nella prestazione di punta giornaliera
addizionale di erogazione;
mette a disposizione durante la fase di iniezione la capacita' di erogazione
coerente con le caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e con le
necessita' di ricostituzione dei giacimenti;
definisce, entro il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo anno termico
dello stoccaggio, i parametri che identificano il servizio minimo garantito in
termini di capacita' di iniezione e di erogazione.».
14.5 All'art. 8, comma 8.4, lettera a., la parola «capacita» e' sostituita dalle
parole «capacita' di spazio di stoccaggio».
14.6 All'art. 8, dopo il comma 8.4, e' aggiunto il seguente comma:
«8.4.1 L'impresa maggiore di stoccaggio si coordina con le altre imprese per la
messa a disposizione dello spazio e del gas relativo ai quantitativi di
stoccaggio strategico fissati dal Ministero delle attivita' produttive ai sensi
dell'art. 3, comma 3.3, del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorita', in caso
di mancato accordo tra le imprese, definisce la suddetta ripartizione.».
14.7 All'art. 8, comma 8.5, la lettera c. e' sostituita dalle seguenti lettere:
«c. la capacita' di iniezione conferita all'utente, nella fase di iniezione e'
ridotta, per ciascun utente, in funzione dell'invaso complessivo del sistema e
della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, mentre nella fase di erogazione
e' resa disponibile in funzione delle caratteristiche del proprio sistema di
stoccaggio;
d. la capacita' di erogazione, conferita all'utente, e' riproporzionata secondo
una curva prestazionale, funzione dello svaso complessivo del sistema e della
giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, in modo tale che al completamento
dell'erogazione del gas destinato al servizio di modulazione e minerario e' pari
alla capacita' conferita. Qualora la curva di prestazioni offerta dall'impresa
di stoccaggio risulti inferiore a quanto previsto all'art. 10, comma 10.2-bis,
l'impresa e' tenuta a fornire all'Autorita' ogni informazione utile a
giustificarne lo scostamento.»
14.8 All'art. 8, dopo il comma 8.5, sono aggiunti i seguenti commi:
«8.5.1 La prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di
stoccaggio di modulazione di cui al comma 8.2 e' incrementata annualmente del
valore ottenuto dal rapporto tra lo spazio incrementale di working gas destinato
al servizio di modulazione, derivante da nuovi investimenti effettuati, e 150
giorni.
8.5.2 Nel caso, a seguito di nuovi investimenti, si renda disponibile una
capacita' di erogazione superiore alla prestazione di punta di cui al comma
8.5.1, l'eccedenza si configura come prestazione di extra punta di erogazione e
viene conferita ai sensi dell'art. 10-bis.».
14.9 All'art. 8, il comma 8.8, e' sostituito dal seguente:
«8.8 In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di
stoccaggio presenta all'Autorita' una proposta recante le condizioni economiche
del servizio, ai fini della loro approvazione, e la documentazione necessaria a
illustrare i costi connessi all'offerta di tali servizi. Le condizioni
economiche si intendono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci entro 90
giorni dal ricevimento della proposta.».
14.10 All'art. 8, il comma 8.9 e' eliminato ed il successivo comma 8.10 e'
rinumerato in 8.9.
14.11 All'art. 9, comma 9.2, le parole «conferisce la capacita' di spazio e di
punta giornaliera» sono sostituite dalle parole «conferisce, anche
disgiuntamente, la capacita' di stoccaggio».
14.12 All'art. 9, dopo il comma 9.4, e' aggiunto il seguente comma:
«9.4.1In sede di conferimento della capacita' di erogazione per il servizio di
stoccaggio di modulazione, ai sensi del comma 9.2, l'impresa di stoccaggio:
a. ripartisce la prestazione minima di punta giornaliera in proporzione alla
capacita' di spazio conferita per il servizio di modulazione;
b. definisce la prestazione di punta giornaliera addizionale per differenza tra
la capacita' conferita e la prestazione minima di cui alla precedente lettera
a).
La capacita' di iniezione per il servizio di modulazione e' ripartita tra gli
utenti del servizio proporzionalmente alla relativa capacita' di spazio.».
14.13 All'art. 10 e' aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 10-bis (Conferimento di capacita' di erogazione per prestazioni di
extra punta di erogazione). - 10.1-bis L'impresa di stoccaggio stabilisce, nel
proprio codice di stoccaggio, le prestazioni di extra punta di erogazione,
ulteriori rispetto alle capacita' di erogazione complessivamente conferita, e le
conferisce con procedura concorsuale assicurando non discriminazione e
trasparenza.
10.2-bis Ai fini dell'offerta delle prestazioni di cui al comma 10.1-bis, la
capacita' di erogazione e' valorizzata:
fino all'erogazione del 70% del volume di gas destinato al servizio di
stoccaggio di modulazione e minerario, in misura pari a 1,5 volte la capacita'
di erogazione complessivamente conferita;
fino al completamento dell'erogazione del volume di gas destinato al servizio di
stoccaggio di modulazione, la prestazione di cui al precedente alinea decresce
linearmente fino al valore della capacita' di erogazione complessivamente
conferita.
10.3-bis Nel caso in cui le richieste per le prestazioni di cui al comma
10.1-bis siano superiori alle capacita' disponibili, l'impresa di stoccaggio
ripartisce tali capacita' in proporzione alle richieste.».
14.14 All'art. 11, comma 11.1, le parole «in termini di spazio e di punta» sono
eliminate e la parola «rete» e' sostituita dalla parola «stoccaggio».
14.15 All'art. 14, dopo il comma 14.2 sono aggiunti i seguenti commi:
«14.3 L'impresa di stoccaggio definisce un profilo di utilizzo della capacita'
di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle caratteristiche del
proprio sistema di stoccaggio e alle necessita' di ricostituzione dei
giacimenti, compresa la riserva strategica, assicurando l'opportuna
flessibilita' all'utente. Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e
massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di
iniezione, in rapporto alla capacita' conferita all'utente.
14.4 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce le procedure di
monitoraggio dei profili di utilizzo della capacita' di erogazione al fine di
verificare utilizzi impropri delle capacita' conferite ai sensi dell'art. 9,
comma 9.2.».
14.16 L'art. 15 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 15 (Corrispettivi per il bilanciamento e per la
reintegrazione degli stoccaggi). - 15.1 L'impresa di stoccaggio immette in rete,
per conto degli utenti, la stessa quantita' di energia da questi ultimi immessa
in stoccaggio, al netto degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle
centrali di compressione e di trattamento, posti a carico degli utenti ai sensi
dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di
seguito:deliberazione n. 50/06).
15.2 Nel caso l'utente utilizzi una capacita' di iniezione superiore a quella
conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa
di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la
capacita' di iniezione effettivamente utilizzata nel mese e la capacita' di
iniezione disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per
il medesimo mese:
a. un corrispettivo pari a 1,15 volte il corrispettivo unitario f «PI» di cui
all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo
unitario f «PI»), qualora la capacita' di iniezione sia usata in eccesso per non
piu' di otto giorni nel mese;
b. un corrispettivo pari a 1,35 volte il corrispettivo unitario f «PI» in tutti
gli altri casi.
15.3 Nel caso l'utente utilizzi una capacita' di erogazione superiore a quella
conferita, tenuto conto dei programmi di cui all'art. 8, comma 8.5 e fatto salvo
quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per
ciascun mese, alla massima differenza tra la capacita' di erogazione
effettivamente utilizzata nel mese e la capacita' di erogazione disponibile ai
sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:
a. un corrispettivo pari a 2,15 volte il corrispettivo unitario f «PE» di cui
all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo
unitario f «PE»), qualora la capacita' di erogazione sia usata in eccesso per
non piu' di due giorni nel mese;
b un corrispettivo pari a 2,35 volte il corrispettivo unitario f «PE» in tutti
gli altri casi.
15.4 Nel caso le quantita' iniettate in stoccaggio risultino superiori rispetto
alla capacita' di spazio conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo
comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica alla massima quantita' immessa in
eccesso per ciascun mese:
a. nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,2
volte il corrispettivo unitario di spazio fS di cui all'art. 6, comma 6.1 della
deliberazione n. 50/06 (di seguito:
corrispettivo unitario di spazio f S);
b. nel mese di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il
corrispettivo unitario di spazio f S ;
c. nei mesi di agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo unitario di spazio
f S;
d. nel mese di ottobre 1,8 volte il corrispettivo unitario di spazio f S.
15.5 L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico di
stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti aver
iniettato una quantita' di gas superiore alla capacita' di spazio conferita, ha
l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di
trasporto abbia ridotto contestualmente le quantita' programmate dagli utenti
del trasporto presso uno o piu' punti di entrata interconnessi con l'estero ed i
medesimi utenti del trasporto detengano anche capacita' di stoccaggio. Ove entro
il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati, corretti da
eventuali errori di misura, l'utente non proceda alla suddetta cessione,
l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo
al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
15.6 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la
giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza
minima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al
successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la
giacenza minima e la giacenza dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il
corrispettivo unitario di spazio f S.
15.7 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la
giacenza dell'utente in stoccaggio risulti superiore rispetto alla giacenza
massima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al
successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la
giacenza massima e il minore tra la giacenza dell'utente e la capacita' di
spazio conferita, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario di
spazio fS.
15.8 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce i corrispettivi
applicati all'utente in caso di prelievi in eccesso rispetto ai profili di
utilizzo di cui all'art. 14, comma 14.4.
15.9 Nel caso le quantita' di gas erogate da un utente risultino superiori
rispetto a quelle detenute in stoccaggio, fatto salvo quanto stabilito al
successivo comma 15.16, si applicano le disposizioni relative allo stoccaggio
strategico, di cui al comma 15.10.
15.10 L'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra
la quantita' prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantita'
successivamente iniettate e
a. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26
settembre 2001:
versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato
alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un
corrispettivo per il gas reintegrato;
versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le
maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'art.
6 della deliberazione n. 50/06;
b. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto
a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001,
l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi
applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere
un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo
pari a 3,5 euro/GJ. In tale fattispecie, l'utente versa i corrispettivi di
bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo
comma per la capacita' di erogazione di stoccaggio strategico, spettante
all'utente ai sensi del decreto
27 marzo 2001.
15.11 I corrispettivi di cui al comma 15.10 sono fissati annualmente dall'Autorita'
entro il 31 gennaio di ogni anno.
15.12 I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva
strategica per l'anno termico 2005-2006 sono ripartiti pro quota agli utenti a
carico dei quali e' posto il servizio di stoccaggio strategico ai sensi
dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000, ad eccezione dei
proventi derivanti dalla
reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che sono
ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
15.13 I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei
corrispettivi di bilanciamento per l'anno termico 2005-2006 sono ridistribuiti
pro quota agli utenti.
15.14 Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di
stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprieta' immesso in
stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione questi
corrispondera' all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del
corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione
moltiplicato per tali quantita'. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di
ciascun anno e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha la
facolta' di cedere il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al
medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
15.15 In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto
del Ministero delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, non sono dovute
le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corrispettivo f «PE».
15.16 Per l'anno termico 2006-2007, l'utente, mediante le cessioni di cui
all'art. 12, puo' entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa
la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura:
a. nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, acquistare o cedere la
capacita' necessaria;
b. nei casi di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7 acquistare o cedere i volumi di
gas necessari.».
Art. 15.
Modifiche alla deliberazione n. 166/05
15.1 La lettera a) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05
e' sostituita dalla seguente lettera:
«a) calcola i costi unitari del trasporto C «ij» da ciascun punto di entrata i,
inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j, inclusi i siti di
stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e
della capacita' di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di
proporzionalita' diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle
tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del costo delle tratte
percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano
piu' punti di consegna, e in un punto di uscita piu' punti di interconnessione
con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata
rispetto alle capacita' previste di consegna o riconsegna alla punta dei
consumi; ai percorsi verso i punti di uscita dei siti di stoccaggio vengono
allocati i soli costi addizionali dovuti al sovradimensionamento delle
infrastrutture di trasporto funzionali all'importazione del gas nel periodo
estivo, preventivamente sottoposti a verifica dell'Autorita'.».
15.2 La lettera d) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 e'
sostituita dalla seguente lettera:
«d) sostituisce i corrispettivi unitari di uscita verso gli stoccaggi con un
unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di uscita
relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima
giornaliera iniettabile in ciascun sito;».
15.3 All'art. 16, dopo il comma 16.1, e' inserito il seguente comma:
«16.1.1 Entro il 15 marzo di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano
all'impresa maggiore di trasporto le capacita' conferite in iniezione al punto
di interconnessione con gli stoccaggi.».
Art. 16.
Disposizioni finali
16.1 Il termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 29/06 e' differito
al 24 marzo 2006 e il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione e'
differito di ulteriori 7 (sette giorni).
16.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione, ad eccezione dell'art. 14, comma 14.16, della presente
deliberazione che decorre a partire dal 1° aprile 2006.
16.3 La deliberazione n. 119/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il
presente provvedimento.
16.4 La deliberazione n. 166/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il
presente provvedimento.
Milano, 3 marzo 2006
Il presidente: Ortis
Allegato
Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture
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Categoria di cespiti | Durata in anni
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Pozzi | 60
Fabbricati | 40
Condotte | 40
Centrali di compressione | 20
Centrali di trattamento | 25
Sistemi di misura | 20
Altre immobilizzazioni | 10
Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi
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|Deflatore investimenti fissi | |Deflatore investimenti fissi
Anno| lordi |Anno| lordi
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1950| 32,9008 |1965| 24,2031
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1951| 30,8694 |1966| 23,5519
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1952| 30,6153 |1967| 22,7778
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1953| 31,1922 |1968| 22,2653
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1954| 31,6981 |1969| 21,0246
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1955| 31,6828 |1970| 18,5034
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1956| 30,7785 |1971| 17,3600
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1957| 29,9226 |1972| 16,6697
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1958| 30,6129 |1973| 13,7464
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1959| 30,8288 |1974| 10,6073
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1960| 29,5913 |1975| 9,1323
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1961| 28,5593 |1976| 7,5031
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1962| 27,3958 |1977| 6,3555
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1963| 25,3408 |1978| 5,5950
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1964| 24,2797 |1979| 4,8327
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1980| 3,8846 |1994| 1,3536
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1981| 3,1936 |1995| 1,3022
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1982| 2,7688 |1996| 1,2682
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1983| 2,4764 |1997| 1,2447
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1984| 2,2608 |1998| 1,2230
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1985| 2,0741 |1999| 1,2095
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1986| 1,9971 |2000| 1,1798
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1987| 1,9066 |2001| 1,1537
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1988| 1,7998 |2002| 1,1265
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1989| 1,7077 |2003| 1,1056
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1990| 1,6016 |2004| 1,0712
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1991| 1,5120 |2005| 1,0300
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1992| 1,4544 |2006| 1,0000
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1993| 1,3968 | |