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Comunicato
Ministero delle Attivitą Produttive. Comunicato di rettifica relativo al decreto 2 marzo 2006, concernente le modalita' di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
(GU n. 76 del 31-3-2006)
Si comunica che in calce al decreto relativo alle modalita' di applicazione
delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a
GPL per autotrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
62 del 15 marzo 2006, per mero errore materiale, non sono stati allegati gli
atti richiamati dall'art. 4, comma 1, che formano parte integrante del decreto e
indicati come «Allegato 1» che qui di seguito si riporta:
Allegato 1
Accordo di programma
tra
Il Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore generale
della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
e
I produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas metano o a
GPL per conto dei propri associati e non associati
Premesso che:
Il Ministero delle attivita' produttive, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2005, ha sospeso le
agevolazioni previste in favore degli autoveicoli alimentati a metano o gas di
petrolio liquefatto (GPL) dal decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
Il comma 1, dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede una
nuova autorizzazione di spesa di euro 40 milioni, che consente l'avvio di una
nuova fase di intervento.
E' necessario realizzare il perfezionamento delle procedure previste dal vigente
accordo di programma sottoscritto in data 22 luglio 2003 con modifiche e
integrazioni che fanno ravvisare l'opportunita' di procedere alla sostituzione
dello stesso accordo di programma.
Stipulano il seguente accordo di programma:
Art. 1.
Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di
programma.
Art. 2.
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo e': la attuazione di un sistema di prenotazione
cronologica dei contributi a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di
legge ed il perfezionamento della procedura adottata con l'Accordo di Programma
del 22 luglio 2003 ai sensi del decreto del 2 luglio 2003, n. 183, da intendersi
come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Finalita' dell'accordo
L'accordo si propone il perfezionamento delle procedure di esame e
monitoraggio degli incentivi, al fine di determinare in tempo reale l'esatto
utilizzo degli stanziamenti e di garantire al beneficiario la sicurezza del
perdurare degli stessi fino alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo al
Pubblico registro automobilistico.
Art. 4.
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base della
documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente
accordo;
riconoscere il contributo statale solo alle operazioni di acquisto conformi a
quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 25 settembre 1997,
n. 324, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 403,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e dalle rispettive norme regolamentari, nonche', come modificato dall'art.
5-sexies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, ed alle quali e' stato applicato un prezzo conforme
al listino dei prezzi massimi.
Le Associazioni di categoria dei produttori e importatori di auto, per la parte
di rispettiva competenza, si impegnano a:
definire le modalita' di accesso al sistema informatico del Consorzio Ecogas per
consentire l'attuazione del sistema di prenotazione cronologica dei contributi;
raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente accordo, attraverso
le imprese costruttrici o importatrici ad esse associate o non associate;
far pervenire al Ministero delle attivita' produttive la documentazione di cui
sopra;
informare le predette imprese sulle operazioni esaminate dal Ministero delle
attivita' produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi
agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle
qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione finalizzata alla
promozione dell'uso del GPL e del metano per autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per
autotrazione.
Art. 5.
Procedimento di accesso al contributo statale
Al fine di un recupero dell'importo delle agevolazioni, in conformita' del
comma 1, dell'art. 5, del regolamento del 17 luglio 1998, n. 256, le imprese
costruttrici o importatrici seguono le procedure definite nel presente articolo.
L'impresa costruttrice o importatrice, attraverso la procedura informatica messa
a disposizione dal Consorzio Ecogas, con le modalita' concordate con i firmatari
del presente accordo, prenota il contributo per l'utente che ne abbia fatto
richiesta, ottenendo un codice di prenotazione numerico rilasciato con criterio
cronologico (protocollo unificato). Tale codice garantisce l'accantonamento del
fondo per una durata di 180 giorni.
Una volta effettuata la richiesta di iscrizione al Pubblico registro
automobilistico, l'impresa costruttrice o importatrice, entro il termine massimo
di novanta giorni, invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del
presente accordo, la seguente documentazione in duplice copia:
1) copia della fattura di vendita e copia dell'eventuale contratto di leasing,
con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attivita';
2) copia del libretto di circolazione e certificato di proprieta'
dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro e firma, in originale,
del titolare dell'attivita';
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal beneficiario
del contributo al momento del perfezionamento dell'operazione di vendita del
veicolo, che attesti di aver ricevuto il corrispettivo del contributo da parte
del venditore (allegato n. 1);
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' della persona giuridica
comprovante il rispetto dell'applicazione dei limiti della normativa comunitaria
sul de minimis, di cui ai regolamenti (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, e n.
1860 del 6 ottobre 2004 della Commissione (allegato n. 2).
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.
Il Ministero delle attivita' produttive, dopo aver effettuato l'esame della
documentazione, conferma il codice di prenotazione per ogni richiesta approvata.
Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia
all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi
codici.
Le associazioni, entro i successivi sette giorni, provvedono ad inviare ad ogni
impresa interessata l'attestato di approvazione della pratica con il relativo
codice numerico.
Le imprese costruttrici o importatrici, che abbiano regolarmente prenotato il
contributo come descritto, procedono a recuperare l'importo dell'incentivo dopo
aver ottenuto l'attestato di approvazione, che costituisce parte integrante
della documentazione necessaria al recupero attraverso credito d'imposta.
A fronte dell'invio da parte delle associazioni di settore, firmatarie del
presente Accordo di programma, della documentazione
necessaria per il recupero dell'incentivo, i soggetti aventi diritto possono
anche procedere immediatamente al recupero dell'importo delle agevolazioni, in
conformita' del comma 1, dell'art. 5, del Regolamento di attuazione del 17
luglio 1998, n. 256.
Il Ministero delle attivita' produttive procedera' in parallelo all'espletamento
delle attivita' di controllo previste dal presente articolo e al successivo
invio dell'attestato di approvazione alle associazioni firmatarie del presente
Accordo.
Nel caso il Ministero delle attivita' produttive verificasse operazioni non
conformi alla normativa di riferimento informera' immediatamente l'associazione
perche' il soggetto interessato proceda ad annullare gli effetti dell'operazione
erroneamente effettuata.
Art. 6.
Obbligo di mantenere la documentazione
Resta fermo l'obbligo, per le imprese costruttrici e per gli importatori, di
conservare per cinque anni la documentazione relativa alle operazioni di
vendita, come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale 17 luglio
1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni dovra' altresi' essere
conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice
numerico.
Art. 7.
Sospensione dei contributi
Conformemente al comma 3 dell'art. 5-sexies della gia' citata legge 2
dicembre 2005, n. 248, il Ministero delle attivita' produttive, verificato il
raggiungimento dell'80% dello stanziamento disponibile sulla base delle
prenotazioni dei contributi, ne pubblica avviso in Gazzetta Ufficiale, indicando
la data di sospensione degli incentivi, che coincidera' con la data di
sospensione delle prenotazioni.
Alla stessa data si attivera' automaticamente una lista di attesa in ordine
cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni assegnate
cronologicamente in tale lista di attesa saranno convalidate solo qualora
sussistessero fondi residui non prenotati alla data di sospensione stabilita dal
Ministero delle attivita' produttive o prenotati ma utilizzabili a seguito di
annullamento, rinuncia o mancanza di requisiti.
Art. 8.
O n e r i
L'attivita' derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa
dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri per il Ministero
delle attivita' produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati
e non associati.
Art. 9.
Decorrenza
Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente Accordo
sottoscritto in data 22 luglio 2003 e i suoi contenuti assumeranno efficacia
dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che verra' adottato ai
sensi del comma 4, dell'art. 5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Roma, 9 gennaio 2006
p. Il Ministro delle attivita' produttive
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Goti
UNRAE: (firmato)
ANFIA: (firmato)
FEDERAICPA: (firmato)
ASSOGASLIQUIDI: (firmato)
Accordo di programma
tra
Il Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore generale
della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
e
Le Associazioni di categoria in rappresentanza delle imprese installatrici di
impianti a GPL e metano nell'interesse e per conto dei propri associati e non
associati
Premesso che:
Il Ministero delle attivita' produttive, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 22 aprile 2005,ha sospeso le
agevolazioni previste in favore degli autoveicoli alimentati a metano o gas di
petrolio liquefatto (GPL) dal decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
Il comma 1, dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede una
nuova autorizzazione di spesa di euro 40 milioni, che consente l'avvio di una
nuova fase di intervento.
Il comma 2, dell'art. 5-sexies della sopra citata legge 2 dicembre 2005, n. 248,
relativamente alle agevolazioni per le installazioni di impianti prevede la
possibilita' di utilizzo del
credito di imposta per soggetti interessati alla filiera di settore, secondo
modalita' da definire con accordo di programma tra il Ministero delle attivita'
produttive e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi
del regolamento n. 183 del 2 luglio 2003.
E' necessario realizzare il perfezionamento delle procedure previste dal vigente
accordo di programma sottoscritto in data 22 luglio 2003, con modifiche e
integrazioni che fanno ravvisare l'opportunita' di procedere alla sostituzione
dello stesso accordo di programma.
Stipulano il seguente accordo di programma:
Art. 1.
Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di
programma.
Art. 2.
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo e':
la attuazione di un sistema di prenotazione cronologica dei contributi a valere
sulle disponibilita' degli stanziamenti di legge ed il perfezionamento della
procedura adottata con l'Accordo di Programma del 22 luglio 2003 ai sensi del
decreto del 2 luglio 2003, n. 183, da intendersi come preliminare all'esercizio
della competenza istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle
finanze;
la definizione dei soggetti della filiera del settore GPL e metano autotrazione,
che possono recuperare i contributi e la definizione delle modalita' di
fruizione del credito d'imposta da parte di tali soggetti, cosi' come stabilito
dai commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 25 novembre 1997, n. 324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come introdotti dal
comma 2 dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
la definizione di un listino di prezzi massimo delle installazioni degli
impianti GPL o metano, articolato per tipologia tecnica.
Art. 3.
Finalita' dell'accordo
L'accordo si propone:
il perfezionamento delle procedure di esame e monitoraggio degli incentivi, al
fine di determinare in tempo reale l'esatto utilizzo degli stanziamenti e di
garantire al beneficiario la sicurezza del perdurare degli stessi fino al
collaudo dell'impianto;
l'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 25 novembre 1997, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come
introdotti dal comma 2 dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
la definizione di un tetto massimo per i prezzi delle installazioni per
assicurare il beneficio al consumatore finale.
Art. 4.
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base della
documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente
accordo;
riconoscere il contributo statale solo alle installazioni conformi a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 403, cosi' come
modificato dall'art. 1, commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
dalle rispettive norme regolamentari, nonche', come modificato dall'art.
5-sexies della legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, ed alle quali e' stato applicato un prezzo conforme al
listino dei prezzi massimi.
Le Associazioni di categoria, per la parte di rispettiva competenza, si
impegnano a:
definire le modalita' di accesso al sistema informatico del Consorzio Ecogas per
consentire l'attuazione del sistema di prenotazione cronologica dei contributi;
raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente accordo, attraverso
le officine installatrici ad esse associate, o non associate;
far pervenire al Ministero delle attivita' produttive la documentazione di cui
sopra;
informare le officine interessate sulle operazioni esaminate dal Ministero delle
attivita' produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi
agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle
qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione, finalizzata alla
promozione dell'uso del GPL e del metano per autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per
autotrazione;
definire il listino dei prezzi massimi di installazione, tenendo conto che gli
stessi applicati sul territorio nazionale sono soggetti a variazioni ascrivibili
ai differenti costi di manodopera.
Il predetto listino viene allegato al presente accordo e potra' essere
aggiornato con il solo indice ISTAT a partire dall'anno 2007.
Il Consorzio Ecogas si impegna a fornire al Ministero delle attivita' produttive
un flusso di dati organizzati secondo i seguenti campi:
1. per il beneficiario: cognome (ragione sociale), nome, codice fiscale (partita
IVA), targa dell'autoveicolo;
2. per il soggetto che esercita il credito di imposta: ragione sociale e partita
IVA dell'officina installatrice dell'impianto ed eventuale ragione sociale e
partita IVA del soggetto della «filiera».
Art. 5.
Procedimento di accesso al contributo statale
Al fine di un recupero dell'importo delle agevolazioni, in conformita' del
comma 3, dell'art. 5, del regolamento del 17 luglio 1998, n. 256, le officine
installatrici di impianti a metano e/o GPL seguono le procedure definite nel
presente articolo.
L'officina installatrice, attraverso la procedura informatica messa a
disposizione dal Consorzio Ecogas, prenota il contributo per l'utente che ne
abbia fatto richiesta, ottenendo un codice di prenotazione numerico rilasciato
con criterio cronologico (protocollo unificato). Tale codice garantisce
l'accantonamento del fondo per una durata di centottanta giorni.
Una volta effettuato il collaudo, l'officina installatrice, entro il termine
massimo di novanta giorni, invia alle proprie associazioni di settore,
firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione in duplice copia:
1) copia della fattura di installazione con firma e timbro, in originale, del
titolare dell'attivita';
2) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo attestante l'avvenuta
installazione con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attivita';
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata al momento del
collaudo del veicolo dal beneficiario del contributo, che attesti di aver
ricevuto il corrispettivo del contributo da parte dell'installatore (All. n. 1);
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' della persona giuridica
comprovante il rispetto dell'applicazione dei limiti della normativa comunitaria
sul de minimis, di cui ai regolamenti (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, e n.
1860 del 6 ottobre 2004 della Commissione (All. n. 2).
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.
Il Ministero delle attivita' produttive, dopo aver effettuato l'esame della
documentazione, conferma il codice di prenotazione per ogni richiesta approvata.
Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia
all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi
codici.
Le associazioni, entro i successivi sette giorni, provvedono ad inviare ad ogni
officina interessata l'attestato di approvazione della pratica con il relativo
codice numerico.
Le officine che abbiano regolarmente prenotato il contributo come descritto,
procedono a recuperare l'importo dell'incentivo dopo aver ottenuto l'attestato
di approvazione, che costituisce parte integrante della documentazione
necessaria al recupero, attraverso credito d'imposta.
A fronte dell'invio da parte delle associazioni di settore, firmatarie del
presente Accordo di programma, della documentazione necessaria per il recupero
dell'incentivo, i soggetti aventi diritto possono anche procedere immediatamente
al recupero dell'importo delle agevolazioni, in conformita' del comma 1,
dell'art. 5, del Regolamento di attuazione del 17 luglio 1998, n. 256.
Il Ministero delle attivita' produttive procedera' in parallelo all'espletamento
delle attivita' di controllo previste dal presente articolo e al successivo
invio dell'attestato di approvazione alle associazioni firmatarie del presente
Accordo.
Nel caso il Ministero delle attivita' produttive verificasse operazioni non
conformi alla normativa di riferimento informera' immediatamente l'associazione,
perche' il soggetto interessato proceda ad annullare gli effetti dell'operazione
erroneamente effettuata.
Art. 6.
Procedura di accesso al credito di imposta per i soggetti della «filiera»
Come previsto dal comma 2, dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n.
248, l'incentivo puo' essere recuperato, mediante credito d'imposta, dagli
installatori o in alternativa, da uno dei seguenti soggetti:
dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano
o a GPL;
dalle aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per
l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL;
dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per
autotrazione.
Nel caso in cui l'installatore si avvalga della possibilita' di trasferire ad
altro soggetto della filiera il recupero dell'incentivo, dovra' indicare, in
maniera chiara ed univoca nella fattura rilasciata all'utente, la ragione
sociale, l'indirizzo e la partita IVA del soggetto che ha anticipato l'importo
dell'incentivo.
Le informazioni predette dovranno essere riportate anche nell'attestato di
approvazione rilasciato dal Ministero delle attivita' produttive.
Art. 7.
Obbligo di mantenere la documentazione
Resta fermo l'obbligo, per le officine degli installatori, e per gli altri
soggetti che in alternativa avessero recuperato con credito d'imposta i
contributi, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle
operazioni di installazione come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto
ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni dovra'
altresi' essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con
relativo codice numerico.
Art. 8.
Sospensione dei contributi
Conformemente al comma 3 dell'art. 5-sexies della gia' citata legge 2
dicembre 2005, n. 248, il Ministero delle attivita' produttive, verificato il
raggiungimento dell'80% dello stanziamento disponibile sulla base delle
prenotazioni dei contributi, ne pubblica avviso nella Gazzetta Ufficiale,
indicando la data di sospensione degli incentivi, che coincidera' con la data di
sospensione delle prenotazioni.
Alla stessa data si attivera' automaticamente una lista di attesa in ordine
cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni assegnate
cronologicamente in tale lista di attesa saranno convalidate solo qualora
sussistessero fondi residui non prenotati alla data di sospensione stabilita dal
Ministero delle attivita' produttive o prenotati ma utilizzabili solo a seguito
di annullamento, rinuncia o mancanza di requisiti.
Art. 9.
O n e r i
L'attivita' derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa
dalla associazione di categoria a titolo gratuito, senza oneri per il Ministero
delle attivita' produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati
e non associati.
Art. 10.
Decorrenza
Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente Accordo
sottoscritto in data 22 luglio 2003 e i suoi contenuti assumeranno efficacia
dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che verra' adottato ai
sensi del comma 4, dell'art. 5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Roma, 9 gennaio 2006
p. Il Ministro delle attivita' produttive
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Goti
CONSORZIO ECOGAS: (firmato) UNASCA: (firmato)
ASSOGASLIQUIDI/ CASARTIGIANI: (firmato)
DI.STRA.GAS: (firmato)
FEDERMETANO: (firmato) CONFARTIGIANATO
AUTORIPARAZIONE: (firmato)
AIRA/CNA: (firmato)
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