Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 20 gennaio 2006
Ministero delle Attivitą Produttive. Misure per l'incentivazione di un'offerta di interrompibilita' volontaria della domanda di gas naturale.
(GU n. 21 del 26-1-2006)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che
stabilisce che, in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per
la sicurezza della collettivita', o dell'integrita' delle apparecchiature e
degli impianti del sistema, il Ministro delle attivita' produttive puo' adottare
le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005,
recante aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza
di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici
sfavorevoli;
Visto il rapporto finale della commissione di verifica e segnalazione del
sistema del gas naturale, istituito con decreto del direttore generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive 7
luglio 2005, nel quale viene segnalata la necessita' di incrementare l'interrompibilita'
delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti;
Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, e' stato istituito un fondo
presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della promozione
dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale;
Considerato che il comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza, istituito
con decreto ministeriale 26 settembre 2001, nella riunione del 17 gennaio 2006
ha ratificato l'avvio delle fasi 2 e 3 previste dalla procedura di emergenza di
cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005,
segnalando la opportunita' di attivare ulteriori misure di contenimento della
domanda;
Considerata l'attuale situazione di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale, in conseguenza del perdurante periodo di freddo invernale, del
maggiore consumo di gas del settore termoelettrico, dovuto anche al forte
aumento delle esportazioni di energia elettrica in relazione alla competitivita'
della borsa italiana rispetto al mercato europeo, alle riduzioni delle forniture
di gas dalla Russia, nonche' alla parziale attuazione delle misure di cui alla
fase 1 della procedura di emergenza sopra citata, relative alla massimizzazione
delle importazioni;
Considerate le risultanze della riunione del comitato tecnico di emergenza e
monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale del 19 gennaio 2006 ed il
parere favorevole espresso dallo stesso comitato sullo schema del presente
provvedimento;
Ritenuto necessario prevedere, tenuto conto della necessita' di incrementare la
sicurezza e l'affidabilita' del sistema gas, nonche' la sua efficienza,
opportuni meccanismi di incentivo per l'offerta di ulteriori forniture
interrompibili;
Ritenuto necessario intervenire con urgenza allo scopo di rendere disponibili
tali risorse fin dal corrente ciclo termico invernale e che pertanto sussistono
i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 28, comma 3,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, istituendo un sistema di
interrompibilita' tecnica, su base volontaria e basato su principi di mercato,
demandandone la applicazione a provvedimenti dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce in via urgente e transitoria l'istituzione
di un meccanismo di incentivi per l'offerta di una interrompibilita' aggiuntiva
rispetto a quella derivante dall'attivazione dei contratti di fornitura di tipo
interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, di cui
al decreto ministeriale 12 dicembre 2005.
2. Le modalita' di attuazione, nonche' le sanzioni in caso di mancata
attivazione dell'interrompibilita' assegnata, sono stabilite con deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adottata sulla base dei criteri
stabiliti all'art. 2.
Art. 2.
Criteri generali relativi alla procedura
1. In base alle risultanze della runione del comitato di emergenza e
monitoraggio del sistema del gas naturale del 19 gennaio 2006, considerati gli
scenari predisposti dalle imprese di trasporto e di stoccaggio e dell'indice di
copertura di cui alla procedura di emergenza climatica approvata con decreto
ministeriale 12 dicembre 2005, e tenuto conto della domanda di gas effettiva del
settore industriale, l'entita' e i periodi di copertura della domanda
potenzialmente non soddisfacibile con adeguato margine di sicurezza dal sistema
del gas naturale per il residuo periodo invernale, da assegnare al servizio di
interrompibilita' tecnica remunerata, sono cosi' determinati:
a) periodo complessivo di possibile attivazione dell'offerta: 30 gennaio - 24
marzo;
b) durata dell'attivazione: fino a tre periodi di cinque giorni feriali
all'interno del periodo complessivo di attivazione;
c) interrompibilita' totale da assegnare durante il periodo di cinque giorni:
fino a 20 milioni di Smc/g;
d) caratteristiche dei lotti: lotto con durata di cinque giorni, avente un
valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce una procedura per
l'assegnazione dei lotti di interrompibilita', di cui al comma 1, fino
all'ammontare complessivo, anche in forma congiunta a piu' soggetti, sia per
quanto riguarda la durata che il valore di prelievo, in base a criteri di
pubblicita', trasparenza e non discriminazione, promovendo la concorrenza e la
pluralita' degli assegnatari. Gli oneri relativi graveranno sul fondo istituito
con deliberazione 29 dicembre 2005 n. 297/05 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
3. L'applicazione della procedura e' affidata all'impresa maggiore di trasporto.
4. I lotti di interrompibilita' di cui al comma 1 possono essere assegnati anche
ai clienti finali rientranti nell'elenco di clienti con contratto di fornitura
interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come
risultante dal sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per
volumi o periodi aggiuntivi rispetto ai volumi e ai periodi relativi alla stessa
fase 2 purche' tali clienti finali abbiano adempiuto agli obblighi loro
derivanti dall'attivazione della stessa fase 2.
5. L'assegnazione del servizio di interrompibilita' e' riservata ai clienti
finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di
distribuzione, purche' essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che
consentano la verifica diretta e tempestiva della avvenuta internazione o
riduzione dei prelievi in caso di attivazione da parte del rispettivo fornitore.
6. I clienti finali che partecipano alla procedura dichiarano all'atto della
richiesta che i loro prelievi giornalieri effettivi attuali e nel periodo
equivalente dello scorso anno termico sono non inferiori alla offerta di
prelievo giornaliero interrompibile presentata.
7. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero delle attivita'
produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i risultati della
procedura di assegnazione e l'ammontare complessivo, ai fini dell'approvazione
da parte del Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti
necessari.
8. Il servizio di interrompibilitadi cui al comma 1 non e' cedibile.
9. Con successivo provvedimento del Ministero delle attivita' produttive,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinate le
eventuali compensazioni a favore dei clienti finali rientranti nella lista dei
clienti con contratto di fornitura interrompibile, di cui al comma 5, nei casi
in cui il loro fornitore abbia, tramite l'interruzione delle loro forniture,
ridotto il ricorso all'erogazione dello stoccaggio strategico.
10. L'assegnatario dei lotti di interrompibilita' di cui al comma 1 rimane
responsabile di tutte le conseguenze dirette e indirette anche nei confronti dei
soggetti terzi derivanti dalla propria interruzione delle forniture di gas e
deve dichiarare all'atto dell'offerta che, in nessun caso, l'interruzione potra'
comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente, agli impianti
produttivi.
11. L'attivazione dell'interrompibilita' di cui al comma 1 avviene secondo le
modalita' stabilite nella procedura di emergenza climatica approvata con il
decreto ministeriale del 12 dicembre 2005.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Ai soggetti assegnatari dei lotti di interrompibilita' si applicano le
disposizioni in materia di responsabilita' di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 12 dicembre 2005 citato in premessa.
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito Internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in
vigore dalla data di sua prima pubblicazione.
Roma, 20 gennaio 2006
Il Ministro: Scajola