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Decreto 12 aprile 2006
Ministero delle Attivitą Produttive. Fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.
(GU n. 105 del 8-5-2006)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8
febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un
programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da
realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;
Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante
modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua alla direttiva
98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3,
che dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che,
nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la
ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto
dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore
energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica
la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
Ritenuta la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il
corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in
virtu' della normativa in premessa;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi per l'anno 2006
1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle
categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il
Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2007 ammontano a
14.650.625 tonnellate complessive di cui 12.363.721 tonnellate derivanti dalle
immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso
dell'anno 2005 e 2.286.904 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva
necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia
dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del
decreto legislativo citato.
2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o
delle lavorazioni effettuate per conto di
committenti esteri nel corso dell'anno 2005, detraibile, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della
scorta e' pari a 899.093 tonnellate complessive cosi' suddivise:
categoria I: 307.883 tonnellate;
categoria II: 308.818 tonnellate;
categoria III: 282.392 tonnellate.
3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo
residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2005 abbiano
immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a
11.464.628 tonnellate complessive cosi' suddivise:
categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei,
carburanti per motori aviazione di tipo benzina):
2.626.114 tonnellate;
categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per
motori a reazione del tipo cherosene): 7.204.412 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 1.634.102 tonnellate.
4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli
incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra
i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo
art. 2, sono le seguenti:
categoria I: 542.698 tonnellate;
categoria II: 1.389.714 tonnellate;
categoria III: 354.492 tonnellate.
Art. 2.
Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
1. La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i soggetti
tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di
coefficienti cosi' definiti:
a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal rapporto
tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote
attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al
consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2005:
categoria I: 19,648212 %;
categoria II: 21,997020 %;
categoria III: 19,208911 %;
b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e
dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il
100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia
internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in
prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie
derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese
nell'anno 2005:
categoria I: 18,4969 %;
categoria II: 18,4969 %;
categoria III: 18,4969 %.
2. Con lettera del Ministero delle attivita' produttive la
ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a
ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
Art. 3.
Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta
1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con
semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le modalita'
previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
settembre 2002, n. 16995.
2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra' essere
sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna
tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,349 tonnellate di materia
prima.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.
La scorta potra' altresi' essere
sostituita con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e
con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a
condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi
moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il
coefficiente di 1,065.
Art. 4.
Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte
1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire
dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2006. Entro tale data i singoli operatori
dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro
dislocazione. Qualora tale dislocazione non venga comunicata, si assumera' che
la scorta permanga presso l'impianto nel quale e' avvenuta l'immissione al
consumo da cui essa e' derivata.
2. Ogni diversa e successiva dislocazione delle scorte potra' essere disposta
soltanto previa comunicazione al Ministero delle attivita' produttive secondo le
procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002,
n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nel
precedente art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per
l'anno successivo.
Art. 5.
Ulteriori disposizioni
1. Contro il presente decreto e' possibile proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla
data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in
vigore dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 12 aprile 2006
Il Ministro: Scajola