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Decreto 14 dicembre 2006

Ministero dello sviluppo economico. Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.
 

 

(G.U. n. 1 del 2-1-2007)

 

 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente Unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima societa', ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalita' di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo modalita' e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. anche a seguito dell'unificazione della proprieta' e della gestione della rete;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 28 novembre 2005 n. 248/2005, recanti misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;
Visto il regolamento, applicato dal Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a., per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, (cosiddetti diritti CIP n. 6/1992) assegnati per l'anno 2006, tra Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa, approvato dal Ministero delle attivita' produttive con nota del 12 maggio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 5 dicembre 2005;

Visto che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: Gestore dei servizi elettrici) e che in capo a detto soggetto, rimangono tra l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999; Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 7 novembre 2006, prot. n. 2212, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;
Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. del 7 novembre 2006, prot. n. 12770, con cui si indica in 5.400 MW la capacita' produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2007;
Vista la lettera di Acquirente unico S.p.a. del 30 novembre 2006, prot. n. 1556, con cui e' stato trasmesso il rapporto di previsione del mercato vincolato per gli anni 2007, 2009 e 2009;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 239/2004, dal 1° luglio 2004 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali non domestici e che dal 1° luglio 2007 tutti i clienti finali sono idonei e hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura e, qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico S.p.a.;
Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera 7 novembre 2006, il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio 2006 - 8 novembre 2006, e' risultato pari a 73,16 euro/MWh;
Considerato che, sul mercato dell'energia a termine, la fornitura di energia elettrica di tipo «baseload» per l'anno 2007 evidenzia una generale tendenza in diminuzione dei prezzi;

Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, per l'anno 2007, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica mostrano la tendenza ad una riduzione degli stessi rispetto ai valori dell'anno 2006;
Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non e' rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacita' programmabile e quella derivante da capacita' non programmabile e che, pertanto, cosi' come gia' effettuato nelle modalita' di assegnazione adottate per l'anno 2006, potranno essere adottate modalita' omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilita' del Gestore dei servizi elettrici;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente nico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati e dei clienti finali che non esercitano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica;
Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2007 il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e Acquirente Unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, mediante applicazione delle medesime modalita' adottate nel corso dall'anno 2006;
Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e mercato vincolato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato vincolato registrato nel 2006 e delle stime fornite dall'Acquirente Unico riguardo al perimetro del mercato vincolato nel 2007, ferma restando l'operativita' del meccanismo di trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto precedente;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;

Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003;

Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi elettrici secondo le modalita' individuate dal medesimo Gestore;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi elettrici dell'energia  elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto opportuno integrare le modalita' di gestione delle unita' CIP n. 6/1992 consentendo al Gestore dei servizi elettrici di operare nei mercati dell'energia e dei servizi, in modo da ridurre gli oneri connessi alla gestione dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

 

Decreta:


Art. 1.


Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti.

2. «Acquirente unico» e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte dell'energia elettrica disponibile.
4. «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. «Gestore del mercato» e' la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
6. «Gestore dei servizi elettrici» e' la societa' Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.
7. «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
8. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.


Art. 2.


Energia elettrica assegnabile

1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantita' totale di energia elettrica per l'anno 2007 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro il 31 dicembre 2006, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 35% all'Acquirente unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati;
b) per una quota pari al 65% ai clienti idonei del mercato libero.
4. I clienti idonei, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.


Procedura di assegnazione
1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorita' n. 248/2005, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.
3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2007, l'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita' assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.

4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2007, e' pari a 64 euro/MWh ed e' adeguato in corso d'anno, con modalita' indicate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003.
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' negativa.
6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., secondo modalita' analoghe a quelle in vigore per l'anno 2006, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, e le trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalita' individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.

Art. 4.


Controlli, revoca di diritti e sanzioni
1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:

a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantita' complessive di energia prodotta.

Art. 5.


Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici, l'Autorita' include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere b) e c).
2. Al fine di ridurre gli oneri di cui al comma 1, l'Autorita' introduce le disposizioni necessarie per integrare l'operativita' del Gestore dei servizi elettrici nei mercati dell'energia e dei servizi, organizzati dal Gestore del mercato elettrico S.p.a., per la cessione dell'energia elettrica di cui dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.


Art. 6.


Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla prima data tra quella di pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Roma, 14 dicembre 2006


Il Ministro: Bersani