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Decreto 18 settembre 2006
Ministero dello Sviluppo Economico. Regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
(GU n. 271 del 21-11-2006)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito la
legge n. 400/1988);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, ed in particolare l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive
(di seguito il decreto legislativo n. 300/1999);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante
il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto
2001, n. 317, riguardante modificazioni al decreto legislativo n. 300/1999, e
alla legge n. 400/1988, in materia di organizzazione del Governo recante, tra
l'altro, modificazioni alle funzioni e ai compiti attribuiti, con le inerenti
risorse, al Ministero delle attivita' produttive;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia (di seguito la legge n. 239/2004);
Visto in particolare l'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004, che prevede
che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge «le spese per
le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica
di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore
sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e
amministrative eper le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste
a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di
importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 111, della legge n. 239/2004 ove si
prevede che «le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, concernente, tra l'altro, la trasformazione del
Ministero delle attivita' produttive in Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale politiche di bilancio, con
nota 1° febbraio 2005, n. 001630 ha disposto una variazione dello stato di
previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 2005, istituendo l'art. 19
«Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica
degli impianti ed infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23
agosto 2004, n. 239» del capitolo 3592 «Somme da introitare ai fini della
riassegnazione, in tutto o in parte, all'amministrazione delle attivita'
produttive»;
Considerata la lettera di trasmissione prot. n. 4345 del 7 marzo 2006 che
l'allora Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie ha inviato al Ministero dell'economia e delle finanze
unitamente allo schema di decreto interministeriale, predisposto accogliendo le
osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle
finanze, trasmesse con nota prot. n. 645/MIX/11316 del 17 novembre 2005;
Considerato che l'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle
finanze, con nota prot. n. 645/MIX/5672, del 20 aprile 2006, ha comunicato
all'allora Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie e, per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'economia e delle finanze ed al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato di «non avere, per quanto di competenza, osservazioni da
formulare circa l'ulteriore corso dello schema di decreto interministeriale
proposto»;
Considerato che l'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle
infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della legge n.
239/2004, si sia gia' conclusa l'istruttoria, ne' per le istruttorie concluse
con un rigetto;
Ritenuto opportuno applicare l'aliquota unica dello 0,5 % sul valore delle opere
da realizzare, a prescindere dal valore massimo delle opere stesse, in
considerazione del fatto che tutte le opere, a prescindere dal valore
dell'investimento, comportano, per gli uffici dell'amministrazione, un'attivita'
istruttoria onerosa, complessa e non graduabile in misura inferiore alla
percentuale massima prevista dall'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004;
Ritenuto opportuno provvedere alla regolamentazione delle modalita' di
versamento del contributo dovuto per le spese di istruttoria poste a carico del
soggetto richiedente, nonche' a fissare il termine entro il quale devono essere
effettuati i medesimi versamenti;
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Per le attivita' di istruttoria svolte dalla Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico,
relative al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, finalizzati alla
realizzazione e alla verifica di impianti e infrastrutture il cui valore sia di
entita' superore a 5 milioni di euro, e' posto a carico dei soggetti richiedenti
un versamento pari allo 0,5 % del valore dell'opera da realizzare nei
seguenti casi:
a) impianti per la produzione di energia elettrica, con potenza termica
superiore a 300 MW;
b) impianti per il trasporto di energia;
c) opere ed impianti per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale;
d) terminali per la rigassificazione di gas naturale;
e) opere ed impianti realizzati nell'ambito di permessi di ricerca o concessioni
di coltivazioni per idrocarburi.
Art. 2.
Modalita' di versamento
1. All'atto della presentazione dell'istanza relativa al rilascio di
autorizzazioni, permessi o concessioni di cui all'art. 1, il soggetto
interessato attesta l'importo dell'opera da realizzare ed allega l'originale
ovvero copia conforme all'originale della quietanza del versamento pari allo 0,5
% del valore dell'opera da realizzare.
2. I versamenti relativi alle istruttorie indicate all'art. 1, sono effettuati
con imputazione sul capitolo 3592 «Somme da introitare ai fini della
riassegnazione in tutto o in parte, all'amministrazione delle attivita'
produttive», art. 19 «Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione
e alla verifica degli impianti ed infrastrutture energetiche in applicazione
della legge 23 agosto 2004, n. 239».
3. Il versamento puo' essere effettuato presso la competente sezione di
Tesoreria provinciale della Banca d'Italia ovvero con conto corrente postale
intestato alla stessa Tesoreria provinciale riportando la causale «Contributo
per le spese sostenute dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie, per le istruttorie tecniche e amministrative per
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica
di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale, di cui
all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 - Provincia ....;
Comune .....; Localita ...;».
4. Non sono ammessi rimborsi a seguito di mancata o di parziale realizzazione
delle opere previste, di cui al precedente art. 1.
Art. 3.
Disposizione finale
1. Il presente decreto trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio
per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 18 settembre 2006
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2006 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 189