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Decreto 22 dicembre 2006
Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004.
(GU n. 2 del 3-1-2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Premesso che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, ha emanato il decreto 20 luglio
2004 recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (nel seguito: il dm elettrico) e che,
in particolare, l'art. 13, comma 2, del dm elettrico prevede che con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, e' approvato
un programma di misure e interventi su utenze energetiche, la cui titolarita' e'
di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla
distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province
autonome;
Premesso che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, ha emanato il decreto 20 luglio
2004 recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (nel seguito: il dm
gas);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11
novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della deliberazione 18 settembre
2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della
legge 23 agosto 2004, n. 239: linee guida per la preparazione, esecuzione e
valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio
dei titoli di efficienza energetica;
Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° marzo 2005
protocollo n. RM/M05/896, con la quale si da' comunicazione che le risorse
finanziarie di cui all'art. 13, comma 1, del dm elettrico risultano pari a
17.014.030,73 euro;
Visto l'art. 13, comma 5, del dm elettrico, il quale prevede che il 50% di dette
risorse, pari a 8.507.015,37 euro, e' destinato, al netto degli oneri di cui al
comma 8 del medesimo dm elettrico, alla effettuazione di diagnosi energetiche e
alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, di cui al presente
decreto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Ritenuto opportuno procedere, in attuazione dell'art. 13, comma 2, del dm
elettrico, all'approvazione di un programma di misure ed interventi su utenze
energetiche, la cui titolarita' e' di organismi pubblici, e dei criteri per la
relativa attuazione e per la distribuzione delle misure e degli interventi tra
le regioni e le province autonome;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella riunione del 16 novembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione del programma
1. Ai sensi dell'art. 13 del dm elettrico, con il presente decreto e'
approvato e disciplinato un programma di misure ed interventi su utenze
energetiche, la cui titolarita' e' di organismi pubblici, unitamente ai criteri
per la relativa attuazione e per la distribuzione delle misure e degli
interventi tra le regioni e le province autonome.
2. Il programma di cui al comma 1 e' destinato alla effettuazione di diagnosi
energetiche e alla progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed
interventi. Il programma specifica anche le modalita' e le condizioni per
l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e
per l'individuazione delle misure e degli interventi maggiormente significativi,
in rapporto a ciascuno di tali contesti.
3. Il programma di cui al comma 1 e' articolato in:
a) diagnosi energetiche e progettazione esecutiva di interventi di risparmio
energetico su utenze ricadenti tra le tipologie di cui all'art. 5, prescelte
dalle regioni e province autonome, eseguite con le modalita' di cui all'art. 7,
con predisposizione di uno schema di contratto per la successiva eventuale
realizzazione degli interventi;
b) monitoraggio e diffusione dei risultati, con le modalita' di cui all'art. 9;
c) gestione amministrativa, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3.
4. Le risorse destinate a ciascuna voce del programma, di cui al comma 3, sono
individuate all'art. 3.
Art. 2.
Finanziamento del programma
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del dm elettrico, le risorse destinate
alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, comma 1, sono pari a
8.507.015,37 euro, al netto delle risorse destinate alle finalita' di cui ai
commi 2 e 3.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, e' individuato un importo pari a
850.701,54 euro per la copertura degli oneri sostenuti da Cassa conguaglio per
il settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate
dall'art. 13 del dm elettrico e per l'effettuazione di attivita' di monitoraggio
e diffusione dei risultati, di cui all'art. 9.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 8, del decreto ministeriale elettrico, anche al fine di determinare le
risorse per la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art.
13 dello stesso decreto ministeriale elettrico. Tali risorse sono a valere su
quelle individuate dal comma 2. L'Autorita' provvede altresi' all'attuazione di
quanto disposto all'art. 8, prevedendo che Cassa conguaglio proceda in modo
automatico al trasferimento delle risorse a ciascuna regione e provincia
autonoma qualora risultino verificate esclusivamente le condizioni richieste dal
presente decreto.(*)
4. L'importo di 850.701,54 euro di cui al comma 2, al netto delle risorse
destinate alla copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico, di cui al comma 3, e' utilizzato per la stipula e
l'esecuzione della convenzione di cui all'art. 9.
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dall'art. 9, c. 1 del D.M. 21 dicembre 2007, recante " Revisione e
aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili", pubblicato nella G.U.R.I. n. 300 del
28.12.2007
Art. 3.
Ripartizione delle risorse destinate a diagnosi energetiche e progettazione
esecutiva di interventi di risparmio energetico
1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, al netto dell'importo di cui
all'art. 2, comma 2, sono ripartite tra le regioni e province autonome come da
allegata tabella 1.
2. Le regioni e province autonome possono destinare, per l'esecuzione del
programma di cui all'art. 1, risorse aggiuntive a quelle individuate nella
tabella 1.
Art. 4.
Soggetti destinatari dei finanziamenti
1. In fase di prima attuazione, le risorse di cui all'art. 3, comma 1, sono
assegnate dalle regioni e province autonome con procedure di pubblica evidenza,
alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, di
entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 richiamati nelle premesse, ivi
incluse le societa' operanti nel settore dei servizi energetici, che rispondono
alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, degli
stessi decreti.
2. Le regioni e province autonome, qualora intendano realizzare le misure e
gli interventi attraverso l'affidamento della gestione del servizio energetico,
provvedono affinche' i soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza
pubblica siano titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure ed
interventi.(*)
3. I soggetti di cui al comma 1, che provvedono alla effettiva esecuzione delle
misure e degli interventi per i quali sono state effettuate le diagnosi
energetiche e le progettazioni, possono richiedere il rilascio dei titoli di
efficienza energetica di cui all'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20
luglio 2004 richiamati nelle premesse, nel rispetto delle condizioni previste
dai medesimi decreti nonche' dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, degli
stessi decreti.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 9, c. 2 del D.M. 21 dicembre
2007, recante " Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004,
concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia,
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili", pubblicato nella
G.U.R.I. n. 300 del 28.12.2007
Art. 5.
Tipologia e modalita' di scelta delle utenze energetiche
1. Le tipologie delle utenze energetiche ammesse alla effettuazione delle
diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli
interventi sono:
a) scuole pubbliche;
b) sistemi idrici;
c) illuminazione pubblica;
d) edifici pubblici o ad uso pubblico;
e) edifici ad uso residenziale;
f) ospedali, cliniche, case di cura, strutture adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani e assimilabili.
2. La scelta delle utenze energetiche su cui effettuare le misure e gli
interventi ai sensi del presente decreto e' demandata alle regioni e province
autonome. A tale fine, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
a) rappresentativita' delle utenze energetiche;
b) valenza energetico-ambientale degli interventi;
c) entita' dei consumi e dei possibili risparmi;
d) replicabilita' e visibilita' degli interventi;
e) immediatezza dell'intervento.
Art. 6.
Costo tipici indicativi degli interventi
1. I costi tipici indicativi onnicomprensivi per l'esecuzione di diagnosi
energetica e progettazione esecutiva degli interventi sulle utenze energetiche
individuate all'art. 5, comma 1, che dovranno essere orientativamente assunti
per le procedure ad evidenza pubblica richiamate all'art. 4, comma 1, sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. I costi tipici indicativi di cui al comma 1 sono riferiti esclusivamente alle
attivita' di diagnosi energetica descritte nell'allegato 1 e alla progettazione
esecutiva delle misure e degli interventi.
Art. 7.
Modalita' di attuazione
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le singole regioni e province autonome comunicano al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio
per il settore elettrico la lista degli interventi rientrante nel quadro
finanziario di cui all'art. 3, indicandone esclusivamente la precisa
collocazione e la tipologia delle utenze energetiche interessate, oltreche'
l'eventuale importo di cofinanziamento per ciascun intervento.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale elettrico, entro
trenta mesi data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e
province autonome attivano procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono
partecipare i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto. Nello stilare
tali procedure, le regioni e province autonome tengono conto, per
l'effettuazione della fase di analisi energetica, delle indicazioni tecniche
contenute nell'allegato 1.(*)
3. Al termine dell'esecuzione del programma oggetto del presente decreto, le
regioni e province autonome trasmettono al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico la rendicontazione economica dell'esecuzione delle analisi energetiche
e della progettazione definitiva degli interventi. Tale documentazione di
rendicontazione deve contenere almeno:
a) consuntivo analitico della spesa che evidenzi, per ciascun intervento,
l'importo messo a gara attraverso le previste procedure ad evidenza pubblica, il
soggetto aggiudicatario, l'eventuale ribasso, l'importo aggiudicato e l'importo
versato;
b) certificazione della spesa sostenuta conforme alle vigenti leggi fiscali, con
relativo elenco.
4. Anche ai fini dell'esecuzione delle attivita' di cui al successivo art. 9,
unitamente alla documentazione di cui al comma 3, le regioni e province autonome
trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla Cassa conguaglio e all'ENEA copia
delle diagnosi energetiche e delle progettazioni esecutive degli interventi
prodotte dai soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica.
[5. Il mancato rispetto del termine indicato nel comma 1 comporta la perdita del
diritto di partecipazione al programma in esame.](**)
(*) N.d.R.: Commi così sostituiti dall'art. 9, c. 3 del D.M. 21 dicembre 2007, recante " Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili", pubblicato nella G.U.R.I. n. 300 del 28.12.2007
(**) N.d.R.: Comma
abrogato dall'art. 9, c. 4 del D.M. 21 dicembre 2007, recante " Revisione e
aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili", pubblicato nella G.U.R.I. n. 300 del
28.12.2007
Art. 8.
Trasferimento delle risorse
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del dm elettrico, in attuazione dei
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, la Cassa conguaglio per il settore
elettrico provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e province
autonome.
2. I provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, prevedono:
a) il trasferimento del 50% delle risorse spettanti a ciascuna regione e
provincia autonoma a valle della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1;
b) il trasferimento delle somme residue a valle della trasmissione della
documentazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
Art. 9.
Monitoraggio e diffusione dei risultati
1. Le attivita' di monitoraggio e diffusione dei risultati del programma di
cui al presente decreto sono affidate all'ENEA. A tal fine il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare stipula, a valere sulle risorse di cui all'art. 2,
comma 4, e di altre risorse eventualmente disponibili a valere sull'art. 13 del
dm elettrico, un'apposita convenzione con l'ENEA.
2. La convenzione ha come oggetto i seguenti obiettivi generali:
a) raccolta dei risultati dettagliati degli interventi di analisi energetica e
di progettazione definitiva dalle regioni e province autonome;
b) creazione di un database contenente i dati prodotti dall'analisi;
c) esame dei costi dei diversi interventi, del risparmio di energia ottenibile e
delle emissioni evitate a seguito dell'attuazione degli interventi, sia
attraverso una stima iniziale a valere sui risultati delle analisi energetiche e
della progettazione definitiva, sia attraverso sopralluoghi e verifiche a un
anno dalla data di entrata in funzione degli impianti/interventi eventualmente
realizzati;
d) esame dell'adeguatezza degli strumenti introdotti dal dm elettrico e dal dm
gas ai fini dell'attuazione dei interventi;
e) analisi della condizioni di convenienza economica per la replicabilita' degli
interventi nelle regioni interessate dagli stessi interventi e in altre regioni,
anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del dm elettrico e del dm gas;
f) pubblicazione di un rapporto che riporti i risultati del programma oggetto
del presente decreto e che evidenzi, sia considerando l'aspetto nazionale che
quello locale, l'andamento dei consumi energetici registrati nelle diverse
utenze energetiche, il fabbisogno diviso per tipologia, le criticita' nelle
prestazioni energetiche degli edifici o di insiemi omogenei di essi. Il rapporto
dovra' in particolare evidenziare la fattibilita' economica degli
interventi di risparmio energetico previsti dal decreto ministeriale elettrico e
dal dm gas, prefigurando anche appropriate soluzioni per lo sviluppo di
strategie di intervento.
3. La convenzione puo' prevedere ulteriori attivita' attinenti le finalita' del
dm elettrico e del dm gas.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, le regioni e
province autonome forniscono le ulteriori informazioni che ENEA dovesse
richiedere per l'espletamento dei compiti assegnati nell'ambito della
convenzione.
Art. 10. Altre disposizioni
1. La tabella 1 e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Roma, 22 dicembre 2006
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Tabella 1
Regione |Risorse attribuite (euro)
Abruzzo | Euro....190.973,73
Basilicata | Euro....111.489,10
Calabria | Euro....280.558,02
Campania | Euro....721.913,22
Emilia | Euro....516.381,83
Friuli | Euro....181.570,34
Lazio | Euro....651.410,76
Liguria | Euro....227.974,84
Lombardia | Euro....1.120.233,69
Marche | Euro....215.871,75
Molise | Euro....78.341,76
Piemonte | Euro....544.047,48
Prov. Aut. Bolzano | Euro....95.371,62
Prov. Aut. Trento | Euro....97.048,08
Puglia | Euro....520.849,95
Sardegna | Euro....235.162,05
Sicilia | Euro....634.258,45
Toscana | Euro....458.314,46
Umbria | Euro....138.763,32
Valle D'Aosta | Euro....54.297,15
Veneto | Euro....581.482,25
Totale . . . | Euro....7.656.313,84
Tipologia |Costo tipico indicativo
---------------------------------------------------------------------
Scuole pubbliche |fino a 20.000 euro
---------------------------------------------------------------------
Sistemi idrici |fino a 30.000 euro
---------------------------------------------------------------------
Illuminazione pubblica |fino a 40.000 euro
---------------------------------------------------------------------
Edifici pubblici o ad uso pubblico |fino a 60.000 euro
---------------------------------------------------------------------
Edifici ad uso residenziale |fino a 20.000 euro
---------------------------------------------------------------------
Ospedali, cliniche, case di cura, strutture |
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani|
e assimilabili |fino a 60.000 euro