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Decreto 28 aprile 2006
Ministero delle Attività Produttive. Modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonche' criteri in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria.
(GU n. 109 del 12-5-2006)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto
legislativo n. 164/00);
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che
all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas,
ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di
gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su
richiesta, di una deroga alle disposizioni degli artt. 18, 19 e 20, nonche'
dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella
stessa direttiva;
Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla
Commissione europea in data 6 giugno 2003;
Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la
legge n. 239/2004), che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione
tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea
e la rete di trasporto italiana (di seguito: gli interconnettori), nella
realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in
significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di
approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova
realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso
dei terzi;
Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
a) l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni
e per una quota di almeno l'80 % della nuova capacità, dal Ministero delle
attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nonche', in
caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle
autorita' competenti dello Stato membro interessato;
b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi
e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;
c) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi
e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui
alle premesse sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni
comunitarie in materia;
Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, che stabilisce che i soggetti
che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove
infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti
all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel
potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno
diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei
gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente
nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto
pari ad almeno l'80 % delle nuove capacità di importazione realizzate
all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalita' di
conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale
diritto e' accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorita', che deve
essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il
quale si intende reso positivamente;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006, che
stabilisce le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004
e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitari e in materia,
per il rilascio dell'esenzione, per la capacità di nuova realizzazione, dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai
soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di
nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonche' le procedure, ai
sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, per accordare ai soggetti
che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove
infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti
all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il
diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti,
all'allocazione prioritaria, nel conferimento della corrispondente nuova
capacità realizzata in Italia, di una quota delle capacità di trasporto pari ad
almeno l'80 % delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un
periodo di almeno venti anni;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, che stabilisce che la residua
quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete
nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonche' la
residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di
rigassificazione di cui al sopra citato comma 17, e dei potenziamenti delle
capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure
definite dall'Autorita' in base a criteri di efficienza, economicita' e
sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attivita'
produttive;
Vista la deliberazione n. 91/2002 dell'Autorita' recante «Disciplina del diritto
di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273
nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di
potenziamento di terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni;
Considerato che quanto stabilito agli artt. 24 e 25 del decreto legislativo n. 164/2000, in materia di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, e' stato integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004;
Ritenuto opportuno emanare un decreto ministeriale recante le modalita' di
accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui
all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e al riconoscimento del diritto
all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi
dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;
Ritenuto opportuno definire con lo stesso decreto i criteri di efficienza,
economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della
legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' definisce le procedure per
l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle infrastrutture
di cui al comma 17 e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale
di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota delle
nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei
gasdotti nei casi di cui al comma 18, relativamente agli interconnettori, ai
gasdotti di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione
europea e ai terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente
all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente
alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, o di significativi potenziamenti
delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;
b) le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al
riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di
capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge,
relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati
non appartenenti all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle
capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;
c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi
dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita'
definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità
relative alle infrastrutture di cui alla lettera a), e le conseguenti modalita'
per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche' le procedure per
l'assegnazione della residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle lettere a) e b).
Art. 2.
Soggetti richiedenti l'accesso alla rete di trasporto
1. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui
all'art. 1, lettera a), e' presentata alla impresa maggiore di trasporto,
inviandone contestualmente copia alle altre imprese di trasporto interessate, da
parte di uno dei seguenti soggetti:
a) nel caso di terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza il
terminale, per una capacità corrispondente almeno alla capacità massima
giornaliera di rigassificazione rapportata alla percentuale di esenzione
ottenuta e per un periodo non inferiore a quello per il quale e' stata ottenuta
l'esenzione. Nel caso il soggetto che realizza il terminale non intenda
richiedere una capacità pari alla capacità massima giornaliera di
rigassificazione, e' tenuto ad avviare, prima della richiesta di accesso alla
rete nazionale dei gasdotti, una procedura pubblica per individuare i soggetti
che si impegnino a sottoscrivere contratti di rigassificazione relativamente
alla quota residua secondo i criteri di cui all'art. 6. Conclusa tale procedura,
il soggetto che realizza il terminale richiede l'accesso relativamente almeno
alla capacità giornaliera massima complessiva risultante dalla somma della
capacità oggetto di esenzione e di quella relativa alla quota residua oggetto
degli impegni sottoscritti;
b) nel caso di interconnettori, da uno o piu' dei soggetti importatori che
investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di
approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto
(corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione
all'importazione nel caso l'interconnettore sia utilizzato per importare gas
prodotto in Stati non appartenenti all'Unione europea) per una capacità
giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stata ottenuta
l'esenzione;
2. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui
all'art. 1, lettera b), e' presentata da uno o piu' dei soggetti importatori che
investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di
approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto
(corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione
all'importazione) per una capacità giornaliera e un periodo corrispondenti a
quelli per i quali e' stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria.
3. Copia della richiesta e' inviata al Ministero e all'Autorita', completa della
relativa documentazione. Nel caso la richiesta sia formulata da un soggetto
importatore la richiesta di capacità deve essere corredata dalla autorizzazione
all'importazione rilasciata dal Ministero o dalla dichiarazione attestante lo
Stato membro dell'Unione europea dove il gas e' prodotto. La rimanente
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per avere accesso
alla rete nazionale dei gasdotti, nei casi di' cui all'art. 7, comma 2, puo'
essere presentata entro il 50 % del periodo indicato dall'impresa maggiore di
trasporto di cui allo stesso comma 2.
Art. 3.
Procedure per la determinazione delle nuove capacità
1. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base di modalita' stabilite dall'Autorita',
avvia, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data
di ricevimento della richiesta di cui all'art. 2, una procedura aperta a tutti i
soggetti interessati, rendendo noti i dati relativi al punto di accesso, per il
quale e' pervenuta la prima richiesta, consentendo la presentazione di ulteriori
richieste di capacità di nuova realizzazione, anche con riferimento a punti di
entrata o di uscita della rete di trasporto diversi da quello per il quale e'
stata presentata la prima richiesta, e dandone contestuale comunicazione al
Ministero e all'Autorita'.
2. Le richieste di capacità di trasporto di nuova realizzazione possono essere
relative sia alla realizzazione di un nuovo punto di entrata o di uscita della
rete di trasporto, sia ad un punto di entrata o di uscita esistente per valori
di capacità superiori a quelli disponibili e pubblicati dall'impresa di
trasporto interessata.
3. Le richieste di capacità presentate da altri soggetti titolari di una
esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria devono essere relative a
una capacità giornaliera e a un periodo corrispondenti a quelli per i quali e'
stata ottenuta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria, salvo i
casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
4. Qualora le richieste di cui ai commi precedenti interessino piu' di una
impresa di trasporto, dette imprese dovranno stabilire un opportuno
coordinamento, sia ai fini del conferimento delle capacità di trasporto ai punti
di entrata della rete nazionale da parte dell'impresa maggiore di trasporto, sia
ai fini della realizzazione e successiva gestione delle opere di trasporto
necessarie.
5. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste
complessivamente pervenute, sentite le altre imprese di trasporto interessate,
determina e comunica ai richiedenti, per ciascun punto di entrata o di uscita:
a) le caratteristiche e la sua localizzazione;
b) le capacità di trasporto realizzabili;
c) i relativi tempi di messa a disposizione della capacità di trasporto;
d) i corrispettivi stimati dei nuovi punti di entrata e uscita, calcolati sulla
base dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorita'.
6. Qualora la capacità tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella
necessaria per soddisfare le capacità richieste, l'impresa maggiore di trasporto
propone, per ciascun punto di entrata o uscita la nuova capacità di trasporto,
in via prioritaria ai richiedenti in base ai seguenti criteri, nell'ordine:
a) richieste di capacità relative a infrastrutture che hanno ottenuto una
esenzione o un diritto alla allocazione prioritaria, in base alla relativa data
di concessione dell'esenzione da parte del Ministero, qualora confermata dalla
Commissione europea, o del riconoscimento del diritto all'allocazione
prioritaria;
b) tutti gli altri soggetti, con ripartizione pro-quota in caso di congestione.
7. A seguito della comunicazione i soggetti titolari di una esenzione o di un
diritto all'allocazione prioritaria presentano una richiesta impegnativa di
conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione, salvo i casi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o al diritto all'allocazione prioritaria
ottenuti, qualora essa sia proposta dall'impresa maggiore di trasporto.
8. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 7 presentano una richiesta
impegnativa di conferimento di capacità in misura non superiore a quella
proposta dall'impresa maggiore di trasporto.
Art. 4.
Conferimento della capacità di trasporto
1. Nel caso in cui la capacità di trasporto continua esistente o in corso di
realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di
uscita risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta
impegnativa di capacità, la capacità e' conferita dall'impresa maggiore di
trasporto come segue:
a) ai soggetti ai quali e' stata rilasciata una esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, o riconosciuto il diritto all'allocazione prioritaria di cui al comma 18 dello stesso articolo, per un periodo corrispondente a quello relativo all'esenzione o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti;
b) ai soggetti richiedenti capacità di trasporto relativamente alla quota non esente o non oggetto di diritto di allocazione prioritaria la capacità di trasporto e' conferita, anche contestualmente al conferimenti di cui alla lettera a), per un periodo non superiore alla durata dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria relativi alla stessa infrastruttura;
c) a tutti gli altri soggetti la capacità di trasporto e' conferita in base alle
disposizioni che regolano l'accesso alla
capacità esistente.
2. Nel caso in cui in cui la capacità di trasporto continua esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di uscita non risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa di' capacità, l'impresa maggiore di trasporto conferisce la capacità ai soggetti di cui alla lettera c) per le durate previste dalle disposizioni che regolano l'accesso alla capacità esistente, anche contestualmente ai conferimenti di cui al comma 1, lettera a).
3. Nel caso di terminali di rigassificazione la capacità di trasporto al
corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita
per la capacità complessiva richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 7, e per un
periodo corrispondenti all'esenzioneconcessa, al soggetto che gestira' il
terminale; le ulteriori capacità di trasporto realizzate ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lettera a) sono successivamente conferite al soggetto che gestira' il
terminale, in relazione agli ulteriori impegni contrattuali da esso sottoscritti
con gli utenti del servizio di rigassificazione, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita'.
4. Nel caso di interconnettori la capacità di trasporto al corrispondente punto
di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita ai soggetti
importatori che usufruiscono dell'esenzione, per una capacità e per un periodo
corrispondenti all'esenzione concessa, e, nel caso di richiesta relativa ad un
punto di uscita, in base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri
soggetti la capacità e' conferita secondo i criteri di attribuzione della quota
residua di cui all'art. 6, comma 5.
5. Nel caso di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati
non appartenenti all'Unione europea, la capacità di trasporto al corrispondente
punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita ai soggetti
importatori che hanno ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria per una
capacità e un periodo corrispondenti all'allocazione prioritaria ottenuta, e,
nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta
stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacità e' conferita secondo i
criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 1, salvo
diversi accordi governativi sottoscritti con gli Stati interessati ai sensi
dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 5.
Realizzazione della nuova capacità di trasporto
1. Le imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti
realizzano una nuova capacità di trasporto in misura sufficiente a soddisfare la
capacità relativa ai contratti di trasporto complessivamente sottoscritti per
ciascun punto di entrata o di uscita interessato ai sensi dell'art. 4, con le
seguenti capacità:
a) nel caso di terminali di rigassificazione, una capacità comunque non
inferiore a quella massima giornaliera di rigassificazione come risultante dal
progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11
aprile 2006, nel caso in cui il soggetto che realizza il terminale, anche a
seguito della procedura pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non
abbia sottoscritto un contratto di trasporto per tale capacità massima;
b) nel caso di interconnettori, una capacità di trasporto comunque non inferiore
alla portata massima giornaliera dell'infrastruttura, come risultante dal
progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11
aprile 2006;
c) nel caso di infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non
appartenenti all'Unione europea, una capacità di trasporto comunque non
inferiore alla capacità complessivamente conferita, aumentata del 5%.
2. L'Autorita' stabilisce le modalita' di remunerazione della eventuale capacità
addizionale realizzata di cui al comma i ove essa non sia richiesta e conferita
nell'ambito dei processi di conferimento annuali e pluriennali.
3. L'Autorita' stabilisce le modalita' con cui il soggetto che gestisce il
terminale di rigassificazione alloca agli utenti del servizio di
rigassificazione la capacità totale di trasporto realizzata di cui al comma 1,
lettera a).
4. Qualora l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste di
capacità, sentite le altre imprese di trasporto interessate, determini di
realizzare un piano di potenziamento o di modifica della rete di trasporto di
carattere piu' generale rispetto alla soluzione tecnica minima per garantire le
capacità di trasporto richieste, al fine di conseguire un miglioramento delle
condizioni complessive di sicurezza, efficienza e sviluppo del sistema di
trasporto nazionale o internazionale, ne da' preventiva comunicazione al
Ministero e all'Autorita'.
5. Il Ministero, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come
modificato dall'art. 1, comma 24, della legge n. 239/2004, verifica la
conformita' del piano di cui al comma 4 agli indirizzi emanati per lo sviluppo
delle reti di trasporto di gas naturale e ne da' comunicazione alle imprese
interessate e all'Autorita', ai fini dei provvedimenti in materia di tariffe di
trasporto.
Art. 6.
Criteri per il conferimento delle capacità non oggetto di esenzione o di
allocazione prioritaria
1. La quota residua delle capacità di rigassificazione dei nuovi terminali
di rigassificazione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e delle
nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei
gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonche' dei loro potenziamenti,
e' conferita, con riferimento al periodo di durata dell'esenzione o del diritto
di allocazione prioritaria, ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono
di detta esenzione o diritto di aliocazione prioritaria, secondo procedure
definite dall'Autorita' in base ai criteri di efficienza, economicita' e
sicurezza del sistema del gas riportati nei commi successivi.
2. Una quota non inferiore al 75% della capacità residua di cui al comma 1 e'
conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di
durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle seguenti priorita', nell'ordine:
a) clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo,
ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica;
b) soggetti che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20% del volume di
gas da importare nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas,
di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 e secondo le modalita' di cui
all'art. 1 della deliberazione n. 22/04 dell'Autorita', secondo condizioni
trasparenti e non discriminatorie, definite dall'Autorita'. In caso di
congestione, la capacità e' conferita prioritariamente ai soggetti che si
impegnano ad offrire il maggiore volume di gas presso lo stesso mercato
regolamentato;
c) soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso
importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004;
d) soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità complessiva
conferita ai punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, inferiore
a una percentuale del totale delle capacità conferite agli stessi punti
stabilita dall'Autorita' e comunque in misura non superiore al 25%.
3. In caso di congestione nelle richieste di cui alle lettere a), c) e d) del
comma 2 si procede al conferimento, all'interno della fascia di priorita' nella
quale si e' verificata la congestione, in base alle seguenti priorita' nel caso
di gasdotti:
a) maggiori volumi previsti dal contratto di approvvigionamento;
b) inizio dell'importazione piu' prossimo al conferimento e nel caso di
terminali di rigassificazione:
c) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto
pluriennale;
d) inizio del servizio di rigassificazione piu' prossimo al conferimento;
e) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;
f) minor numero di discariche.
4. La quota della capacità residua non assegnata in base ai criteri di cui al
comma 2 e' conferita ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di
durata non superiore a 5 anni, secondo procedure definite dall'Autorita' in base
a priorita' analoghe a quelle riportate ai commi 2 e 3.
5. La quota residua delle capacità di trasporto degli interconnettori non
soggetta ad esenzione nonche' delle corrispondenti nuove capacità realizzate ai
punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti sono allocate ai
richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono dell'esenzione, in base a
criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del gas, secondo
condizioni e procedure definite dall'Autorita', in accordo con la corrispondente
autorita' di regolazione dello Stato membro interessato, in applicazione di
accordi stabiliti con lo stesso Stato.
Art. 7.
Garanzie finanziarie
Le imprese di trasporto interessate, sulla base dei seguenti criteri e di
quelli stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita' per:
a) la cauzione relativa alla richiesta di avvio del procedimento di cui all'art.
2, e alle ulteriori richieste di capacità presentate nel corso del procedimento,
commisurata alla capacità giornaliera richiesta, e comunque non superiore a
100.000 euro, da restituire ai soggetti che sottoscrivono la richiesta
impegnativa di conferimento;
b) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento
della capacità e alla sottoscrizione del contratto di trasporto, e le relative
penali in caso di mancata sottoscrizione dello stesso, nei casi di cui all'art.
4, comma 1, in misura non superiore al 200% di quelle stabilite per i contratti
di trasporto pluriennali relativi a capacità di trasporto esistente, in funzione
della durata del contratto di trasporto;
c) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento
della nuova capacità da realizzare, nei casi di cui all'art. 4, comma 2,
costituite da una garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non
superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto,
calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), a copertura delle
obbligazioni derivanti dai conferimento, da restituire al richiedente alla firma
del contratto di trasporto, nonche' la penale in caso di mancata sottoscrizione
del contratto di trasporto, non superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo
di capacità richiesto, ridotta proporzionalmente in caso di sottoscrizione di
impegni di capacità inferiori a quelli richiesti;
d) le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di
trasporto, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, costituite da:
i) garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non superiore al massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto, calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), da ridurre in misura non superiore al 200% di quella prevista per i contratti di trasporto relativi alla capacità esistente, a decorrere da un tempo non superiore a due anni dall'inizio del servizio di trasporto;
ii) garanzia bancaria a prima richiesta, in misura corrispondente a quella
prevista per i contratti di trasporto relativi alle capacità esistenti, a
copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio;
2. Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto
e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto richiesta,
indicato dall'impresa maggiore di trasporto, di cui all'art. 3, comma 5, lettera
c), sia superiore a due anni, entro il 50% ditale periodo il richiedente puo'
chiedere alle imprese di trasporto interessate la modifica o la risoluzione del
contratto di trasporto.
3. Le imprese di trasporto interessate, sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita',
determinano l'entita' della penale da applicare nei casi di risoluzione del
contratto di trasporto entro i tempi stabiliti al comma 2, in misura crescente
in modo proporzionale al tempo trascorso tra la sottoscrizione del contratto e
la data di risoluzione, con un massimo non superiore a 500.000 euro per milione
di Smc/g di capacità richiesta, nel caso di risoluzione alla data
del 50% del tempo indicato al comma 2.
4. L'Autorita' determina le penali, a carico delle imprese di trasporto
interessate, derivanti dagli eventuali ritardi nella messa a disposizione della
capacità di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza
maggiore, elencate nel Codice di rete delle stesse imprese.
5. Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto in data successiva al
termine di cui al comma 2, le imprese di trasporto interessate, sulla base dei
criteri stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita' dell'importo da
corrispondere da parte dell'utente, in analogia a quella stabilita per i
contratti di trasporto pluriennali relativi a capacità di trasporto esistente,
in funzione della durata del contratto di trasporto.
Art. 8.
Disposizioni transitorie per nuove infrastrutture gia' autorizzate
1. Per le infrastrutture per le quali il Ministero alla data del presente
decreto ha rilasciato l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n.
239/2004, e per le quali sono gia' stati sottoscritti contratti di allacciamento
alla rete di trasporto, l'impresa maggiore di trasporto, sentite le altre
imprese di trasporto interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3
limitatamente ai punti di entrata per i quali e' stato sottoscritto il contratto
di allacciamento, e con tempi ridotti, anche contestualmente all'avvio della
procedura di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
2. Nel corso della realizzazione delle capacità richieste durante il
procedimento di cui al comma 1, e' data priorita' alle richieste relative alle
infrastrutture di cui allo stesso comma 1.
3. Sono fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e
rigassificazione relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture di
trasporto o rigassificazione di gas naturale.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla
data di prima pubblicazione.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro: Scajola