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Decreto 31 marzo 2006, n. 165
Ministero delle Attività Produttive. Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
(GU n. 102 del 4-5-2006- Suppl. Ordinario n.110)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante «Riordino della
disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, a
norma dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visti, in particolare, l'articolo 20, comma 1, concernente l'approvazione del
nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente e l'articolo 24,
concernente i poteri del commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione
consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006;
Sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con
nota n. 4685 del 22 marzo 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257, il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Ente per le nuove ecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di arlo osservare.
Roma, 31 marzo 2006
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2,
foglio n. 9
Allegato
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E L'AMBIENTE, ENEA.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ENEA.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA.
Titolo II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Sezione I
Presidente e consiglio di amministrazione
Art. 2.
Funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, avvalendosi anche degli Organi
collegiali di cui agli articoli 7, 8 e 10 dello stesso decreto legislativo.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un ufficio
di diretta collaborazione, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tale ufficio, di livello
dirigenziale non generale, risponde direttamente al Presidente, dal quale
dipende funzionalmente, e svolge la propria attivita' secondo le direttive da
questi impartite.
3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente e' sostituito dal Vice
Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, cui
il Presidente puo' conferire specifiche deleghe.
4. Il Consiglio di amministrazione svolge le fuzioni di cui all'articolo 6,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, avvalendosi di
una struttura di segreteria, di livello dirigenziale non generale, posta alle
dirette dipendenze del Direttore generale e composta da personale dell'Ente.
5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ritenga la necessita' e l'opportunita',
puo' altresi' conferire specifici incarichi ad uno o piu' consiglieri
nell'ambito delle materie di
propria competenza.
Art. 3.
Riunioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente adotta l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al
Consiglio di amministrazione, nel quale tiene conto anche degli argomenti
indicati dai singoli Consiglieri. Il Presidente dispone, in base alle risultanze
dei dibattiti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di
istruttoria;
trasmette al Direttore generale le delibere assunte perche' ne assicuri
l'attuazione. Il Direttore generale, entro un mese dalla data della delibera,
ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica al Consiglio i motivi
della mancata attuazione per i conseguenti provvedimenti.
2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con le
modalita' di cui all'articolo 9.
3. Il Presidente puo' disporre, sentito il Direttore generale, in caso di
assoluta necessita' ed urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di
amministrazione in tempo utile ad
evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di darne immediata comunicazione
agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, nonche' di presentarli
per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta. Il Consiglio di
amministrazione delibera nella stessa seduta.
4. In caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi previste dall'articolo 17,
la presidenza delle riunioni viene assunta dal Vice
Presidente.
Art. 4.
Partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio di amministrazione
1. In casi particolari possono essere invitati, su proposta del Presidente, del
Direttore generale o di un componente del Consiglio di amministrazione, esperti
esterni ai quali sia stato conferito dall'Ente incarico specifico sulle materie
da trattare, nel limite massimo complessivo di quindici unita', ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive
modificazioni.
2. I convocati di cui al comma 1 limitano la loro partecipazione al momento
esclusivo dell'informativa e, in ogni caso, si allontanano dalla sala delle
riunioni prima della votazione.
3. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono chiedere al Direttore
generale che su specifiche questioni all'ordine del giorno siano acquisiti
chiarimenti ed informative ulteriori da parte di responsabili delle unita' della
struttura organizzativa che il Direttore generale stesso individua e convoca.
Art. 5.
Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e Collegio dei revisori
1. Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ed i componenti del
Collegio dei revisori possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio di
amministrazione.
Art. 6.
Assenze dei componenti del Consiglio
1. I componenti del Consiglio di amministrazione, che sono impossibilitati a
prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la segreteria
dell'organo almeno ventiquattro ore
prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore, e ne forniscono al
Presidente le relative motivazioni giustificative.
2. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, da' comunicazione delle assenze e
dei relativi giustificati motivi.
3. Nel caso in cui un consigliere si astenga per tre volte consecutive senza
giustificato motivo dal partecipare alle riunioni ordinarie, il Consiglio di
amministrazione ne da' comunicazione al
Ministro vigilante e designante ai fini dell'eventuale dichiarazione di
decadenza.
Art. 7.
Svolgimento delle riunioni del Consiglio
di amministrazione
1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
2. In via eccezionale il Consiglio puo' stabilire, su richiesta anche di un solo
componente o su proposta del Presidente, che la riunione sia pubblica.
3. Il processo verbale della riunione e' redatto, letto ed approvato seduta
stante. Il verbale e' sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal
comma 7 del medesimo articolo 24, e puo' essere secretato con esplicita
votazione del Consiglio nei casi di cui al
comma 1, lettera a), dello stesso articolo 24. In tal caso, il verbale e'
affidato al Direttore generale che ne cura l'idonea custodia.
Art. 8.
Luogo di convocazione
1. Il Consiglio di amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali
adeguatamente ed esplicitamente motivati, presso la sede legale dell'ENEA in
Roma.
Art. 9.
Modalita' della convocazione
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate le modalita' di
convocazione del Consiglio di
amministrazione.
Art. 10.
Relazioni e documentazione relativa agli argomenti da trattare
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate le modalita' di
approntamento, diramazione ed
integrazione della documentazione relativa agli argomenti da trattare.
Art. 11.
Validita' delle riunioni
1. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della meta' piu' uno dei
componenti in carica del Consiglio di amministrazione.
2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non e' presente
la maggioranza assoluta dei predetti componenti, il Presidente, trascorsi trenta
minuti, dichiara il mancato
raggiungimento del numero legale e rinvia la riunione ad altro giorno.
3. La verifica del numero legale e' fatta all'inizio della seduta dal
Presidente, coadiuvato dal segretario, e puo' essere reiterata nel corso della
seduta ad iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo
componente del Consiglio di amministrazione, ovvero di un componente del
Collegio dei revisori.
4. Quando la riunione non puo' avere luogo per mancanza del numero legale, ne e'
steso verbale, nel quale si indicano i nomi degli intervenuti, quelli degli
assenti con gli eventuali relativi
giustificati motivi e l'ora in cui e' proclamata deserta la riunione.
Art. 12.
Ordine del giorno, discussione e votazione
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate le modalita' di
approntamento e diramazione dell'ordine del giorno, nonche' lo svolgimento delle
discussioni e le votazioni.
Art. 13.
Validita' delle deliberazioni
1. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti alla riunione.
2. In caso di parita' tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto
del Presidente.
Art. 14.
Astensione obbligatoria
1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti
del Collegio dei revisori sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle riunioni
durante la discussione e la votazione quando si tratti:
a) di liti o interessi personali;
b) di liti o interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al
terzo grado e del coniuge.
2. Nei casi previsti dal comma 1, gli interessati sono tenuti a darne
comunicazione, prima dell'inizio della discussione, con dichiarazione da
inserire nel processo verbale.
3. Il segretario, il Direttore generale e gli altri funzionari eventualmente
invitati alla riunione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala qualora vengano a
trovarsi nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 15.
Processo verbale
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate la formazione, i
contenuti, le modalita' di pprovazione e conservazione del processo verbale.
Art. 16.
Segreteria del Consiglio
1. La segreteria del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 2, comma
4, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare gli adempimenti formali preparatori delle riunioni consiliari;
b) assicurare tramite il responsabile o suo sostituto nominato dal Presidente
della seduta l'espletamento della funzione di segretario dell'organo collegiale;
c) assicurare, per gli atti deliberativi e dispositivi del Presidente, la
completezza della documentazione dal punto di vista informativo e la regolarita'
formale sia dei testi di deliberazione, sia delle disposizioni predisposti;
d) curare la raccolta, rubricazione e archiviazione degli originali degli atti e
dei verbali e rilasciare copie ed estratti conformi all'originale.
Art. 17.
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire commissioni consiliari a
carattere temporaneo, con il compito di procedere, prima della discussione in
sede di organo deliberante, all'esame degli argomenti che sono da sottoporre
all'organo stesso, in attuazione di principi di funzionalita' e produttivita',
di semplificazione e snellezza amministrativa.
2. La composizione, la nomina, la durata e le modalita' di funzionamento delle
commissioni consiliari temporanee sono stabilite di volta in volta dal Consiglio
di amministrazione. Le ommissioni temporanee attendono, in base a specifici
progetti, alle particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con
scadenza prefissata e con previsione della scadenza di ultimazione dei lavori.
3. Le commissioni esaminano e trattano le materie di competenza del Consiglio di
amministrazione loro attribuite formulando, ove occorra, idonei pareri e
proposte da sottoporre all'organo deliberante.
Art. 18.
Composizione delle commissioni consiliari
1. Ciascuna commissione consiliare e' composta da consiglieri di amministrazione
in numero non inferiore a tre, alla nomina dei quali provvede il Consiglio
stesso a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Presidente o di
ciascun consigliere.
2. Il Consiglio nomina altresi' eventuali membri supplenti.
3. Ciascuna commissione elegge il presidente tra i propri componenti.
4. Le commissioni possono avvalersi per il tramite del Direttore generale di
specialisti, eventualmente anche esterni, particolarmente esperti nelle materie
da trattare, i quali possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse
con funzioni referenti.
5. Di ciascuna riunione delle commissioni e' redatto apposito verbale con le
stesse procedure e formalita' stabilite per la redazione del verbale del
Consiglio di amministrazione.
Art. 19.
Segreteria delle commissioni consiliari
1. L'attivita' di segreteria di ciascuna commissione, convocazione, verbali,
documentazione e quant'altro necessario, e' svolta dalla segreteria del
Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 4.
Art. 20.
Partecipazione alle riunioni
1. Alle riunioni delle commissioni puo' partecipare il Direttore generale, con
parere consultivo.
Art. 21.
Conclusioni delle commissioni
1. Il presidente della commissione o altro componente da lui designato relaziona
al Consiglio di amministrazione sulle conclusioni concernenti i lavori svolti e
sulle motivazioni delle eventuali
proposte.
2. Nelle conclusioni dei lavori delle commissioni e' dato atto delle eventuali
opinioni contrastanti.
3. In ogni caso, qualora si tratti di studi o di approfondimenti su specifiche
materie, le relative risultanze sono rimesse alla Direzione generale ai fini
della formulazione delle proposte di competenza.
Art. 22.
Durata in carica
1. I componenti di ciascuna commissione consiliare durano in carica per il tempo
stabilito dal Consiglio di amministrazione, ovvero per il tempo necessario
all'espletamento dell'incarico.
Sezione II
Collegio dei revisori
Art. 23.
Funzioni del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre membri
supplenti, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, designati per la durata di quattro anni, in conformita' alle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257, provvede al controllo della regolarita' amministrativa e
contabile dell'Ente, e svolge, in conformita' alla disposizione di cui al
citato articolo 9, comma 3, del suddetto decreto legislativo, i compiti previsti
dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
Art. 24.
Doveri del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e sulle
disposizioni statutarie del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 -
afferente al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, nonche' sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sulla cura del suo concreto
funzionamento ed attuazione da parte delle strutture dell'Ente.
2. Il Collegio dei revisori esercita altresi' le funzioni di controllo
contabile, provvedendo a:
a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale,
la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione delle scritture
contabili dei fatti di gestione;
b) verificare che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme
che li disciplinano;
c) esprimere con apposita relazione il proprio giudizio sul bilancio.
3. Il Collegio dei revisori puo' chiedere agli amministratori documenti ed ogni
notizia utile al controllo. Puo', altresi', procedere ad ispezioni, documentando
l'attivita' svolta in apposito
libro, tenuto presso la sede dell'Ente.
Art. 25.
Poteri del Collegio dei revisori
1. In via generale, e con riferimento a tutte le attivita' di amministrazione e
di gestione dell'Ente, i revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente su mandato del Collegio, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio dei revisori puo', altresi', chiedere notizie agli
amministratori, anche con riferimento a societa' partecipate o controllate,
sull'andamento delle operazioni volte al perseguimento dei fini istituzionali
dell'Ente, nonche' sulle operazioni sociali delle partecipate o controllate, o
su determinati affari; ed inoltre, puo' scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle societa' controllate o partecipate, in merito ai
sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita'
sociale, documentando l'attivita' svolta nell'apposito libro di cui al comma 3
dell'articolo 26.
Art. 26.
Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Il Collegio dei revisori e' regolarmente costituito con la presenza alla
riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso.
3. Delle riunioni del Collegio dei revisori e' redatto il verbale, che viene
trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
Art. 27.
Segreteria del Collegio dei revisori
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori si avvale
della struttura di segreteria di cui all'articolo 2, comma 4.
Art. 28.
Responsabilita' del Collegio dei revisori
1. I componenti del Collegio dei revisori adempiono ai loro compiti con la
professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verita' delle loro
attestazioni e sono tenuti ad osservare il segreto sui fatti e sui documenti di
cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Titolo III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Sezione I
Articolazione della struttura
Art. 29.
Principi di organizzazione e di funzionamento della struttura
1. L'ENEA, nel
definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei
principi stabiliti dalle norme
generali sul funzionamento e organizzazione della Pubblica amministrazione,
distingue i compiti di indirizzo e controllo, riservati agli organi di vertice,
dalle attivita' di gestione
tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile, riservate alla direzione
generale ed alla dirigenza che ad essa risponde, dotandosi di opportuni
strumenti ai fini del controllo della regolarita' amministrativa e contabile,
del controllo di gestione, della valutazione della dirigenza e della valutazione
e controllo strategico.
2. Il funzionamento delle strutture dell'Ente e' ispirato al criterio di
favorire l'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento dell'attivita'
scientifica e di ricerca, anche
mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e
la crescita dell'occupazione qualificata, facendo, altresi' ricorso,
compatibilmente con le risorse finanziarie destinate allo scopo in sede di
predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di
ricerca, nel rispetto della vigente normativa.
3. In attuazione e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12,
13, 14 e 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il
Consiglio di amministrazione provvede,
su proposta del Direttore generale, ad istituire, modificare o sopprimere le
strutture di secondo livello, in adeguamento alla eventuale rimodulazione degli
obiettivi programmatici contenuti nei
piani di sviluppo.
Art. 30.
Direzione generale - Dipartimenti - Direzioni centrali
1. Le strutture
organizzative di primo livello dell'ENEA si articolano in:
a) Direzione generale;
b) cinque dipartimenti, rispettivamente denominati:
1) Fusione, tecnologie e presidio nucleari;
2) Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile;
3) Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico;
4) Tecnologie fisiche e nuovi materiali;
5) Biotecnologie, agroindustria e protezione della salute;
c) tre direzioni centrali, rispettivamente denominate:
1) Supporto, infrastrutture e centri;
2) Risorse umane;
3) Amministrazione e pianificazione.
Art. 31.
Funzioni e livelli organizzativi
1. La struttura organizzativa dell'ENEA, al cui vertice e' posto il Direttore
generale, e' articolata in dipartimenti, direzioni centrali, strutture di
secondo livello, tra cui le eventuali unita' organizzative settoriali o locali
che si rendano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'articolazione dei dipartimenti risponde al criterio di riferimento a grandi
aree di materie omogenee, ovvero di progetti, individuati in relazione alle
finalita' dell'Ente ed ai settori di
intervento.
3. L'articolazione delle direzioni centrali risponde all'esigenza di svolgere le
funzioni e le attivita' di interesse generale comuni all'organizzazione di tutto
l'Ente esplicitate all'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, secondo un'aggregazione
omogenea di attivita' che assicuri livelli ottimali di funzionamento, di
operativita' e di mantenimento di elevati livelli di competenza.
4. Le unita' organizzative settoriali o locali di cui al comma 1, rispondono
all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacita' propositive ed operative
in alcuni settori di punta e di particolare rilevanza strategica per le
finalita' istituzionali dell'Ente, ovvero allo scopo di evitare l'accentramento
dell'organizzazione amministrativo-gestionale, in particolare nell'ambito delle
strutture territoriali che sviluppano, per numero di dipendenti e strutture
impiantistiche, un significativo volume di attivita'.
5. I responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali provvedono
all'articolazione delle strutture di secondo livello in conformita' a criteri
improntati all'efficienza ed all'efficacia
organizzativa, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze. Le
unita' di secondo livello dei dipartimenti, dedite alla esecuzione di attivita'
tecnico-scientifiche, sono organizzate per progetto e per competenza a seconda
degli obiettivi e della missione assegnati alle stesse.
6. L'organizzazione delle direzioni centrali si articola in maniera tale da
assicurare alle strutture con diversa collocazione territoriale autonomia di
funzionamento per le esigenze proprie e per il supporto ai dipartimenti ivi
presenti, in materia di strutture
impiantistiche, tecnologiche e servizi in generale.
7. L'organizzazione, le dotazioni ed il funzionamento delle strutture di secondo
livello e delle eventuali ulteriori articolazioni settoriali, ovvero locali,
inerenti ai dipartimenti od
alle direzioni centrali, competono, rispettivamente, ai dipartimenti ed alle
direzioni centrali, che provvedono all'indirizzo, al coordinamento ed
all'organizzazione delle medesime, allocandone e gestendone le risorse
finanziarie ed umane ad esse attribuite, d'intesa con il Direttore generale, nel
rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli
obiettivi ivi stabiliti.
8. Per esigenze di coordinamento delle attivita' omogenee e comuni a piu'
strutture il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale,
puo' istituire, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257, ulteriori unita' organizzative di secondo livello,
denominate «Sezioni».
9. Le strutture di primo livello di cui all'articolo 30 costituiscono centri di
responsabilita' amministrativa.
10. Le strutture di secondo livello, ivi comprese le unita' organizzative
settoriali o locali, costituiscono centri di costo.
Sezione II
Compiti della struttura
Art. 32.
Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione su
proposta del Presidente ed e' scelto tra persone in possesso di elevata
qualificazione tecnico-professionale e di
comprovata esperienza gestionale.
2. Il rapporto di impiego del Direttore generale e' regolato con contratto di
lavoro di diritto privato stipulato dal Presidente. Il trattamento economico
spettante al Direttore generale e' determinato dal Consiglio di amministrazione,
sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneita'
dell'incarico, della complessita' dei compiti assegnati e delle condizioni di
mercato.
3. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a quattro anni, non
puo' eccedere la scadenza naturale del mandato del Presidente, e puo' essere
confermato.
Art. 33.
Compiti del Direttore generale
1. Il Direttore generale e' responsabile della struttura e dell'attuazione delle
decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo dell'Ente,
esercita i poteri ed espleta i compiti
di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257. A tal fine sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
dell'Ente, esercita funzioni di
coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture dell'Ente e di
dirigenza generale nei confronti degli altri dirigenti, gestisce le risorse
umane, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, da' attuazione alle
deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo di tutte le attivita' dell'Ente in relazione
alle finalita' istituzionali.
2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di
amministrazione, con facolta' di intervento e proposta, senza diritto di voto.
3. Il Direttore generale nell'assolvimento dei compiti assegnatigli dal
Consiglio di amministrazione, adotta ogni deliberazione necessaria ed utile alla
definizione delle relative pratiche, ivi compresa la proposizione di azioni, la
resistenza in giudizio ed il conferimento del mandato ai difensori, ad eccezione
delle deliberazioni espressamente riservate al Consiglio di amministrazione.
Fermo restando quanto previsto dal titolo VII, egli stipula, in nome e per conto
dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, qualora da tali atti derivino
entrate o spese per l'Ente, in attuazione delle linee strategiche tracciate e
delle deliberazioni adottate dagli Organi di vertice.
4. Il Direttore generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e
gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, nel rispetto
di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Alcune delle funzioni di competenza del Direttore generale, eventualmente con
la relativa capacita' di spesa, possono essere delegate da questi a dirigenti
dell'Ente mediante espressa
attribuzione. Per l'espletamento dell'attivita' negoziale, in particolare, il
Direttore generale puo' conferire deleghe ai dirigenti o ad altri soggetti
dipendenti dell'Ente. Se i contratti e
le convenzioni da stipulare riguardano attivita' fatta oggetto di delega ai
dirigenti, si intende implicitamente conferita agli stessi anche la capacita' di
stipula dei relativi atti negoziali, salvo che l'atto di delega non preveda
altrimenti.
6. Il Direttore generale, inoltre:
a) stipula i contratti relativi agli incarichi dirigenziali;
b) emana i regolamenti interni nonche' gli atti organizzativi e di gestione
sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e degli
indirizzi espressi dal Presidente;
c) rappresenta l'ENEA nei rapporti con le organizzazioni sindacali;
d) fornisce al Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257 la collaborazione per il supporto logistico
necessario allo svolgimento dei compiti assegnati;
e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione la valutazione
delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili dei
dipartimenti e delle direzioni centrali e dei dirigenti, di cui si e' avvalso
per funzioni di studi, consulenza o altro;
f) fornisce supporto agli organi di indirizzo per la definizione di strategie e
programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
g) coordina l'attivita' di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle
finalita' ed ai compiti dei dipartimenti e delle direzioni centrali;
h) determina per l'effettuazione di prove, analisi, controlli ed altro, le
tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi sulla base dei criteri
generali fissati dal Consiglio di amministrazione;
i) svolge ogni altra funzione che il regolamento ENEA gli attribuisce.
7. Il Direttore generale puo' avvalersi, per funzioni diverse, dei dirigenti
dell'Ente, cui non e' stata attribuita la titolarita' di un centro di
responsabilita' ovvero un incarico della struttura organizzativa; nonche'
dotarsi di consiglieri od assistenti con specifici incarichi, nel rispetto del
limite massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 34.
Dipartimenti
1. I dipartimenti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), assolvono ai
compiti definiti all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, e sono dotati di autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di
gestione nell'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che
vengono loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto
dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci. Si realizzeranno le
forme di integrazione e collaborazione necessarie a rendere piu' efficace la
loro azione.
2. In sede di prima applicazione, i compiti e le funzioni di ciascuno dei cinque
dipartimenti, specificamente individuati con regolamento interno ai sensi
dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 257 del 2003, adottato
previe intese con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministero degli affari
esteri, con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero della
salute, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, potranno riguardare:
a) il dipartimento Fusione, tecnologie e presidio nucleari cura le attivita'
inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:
1. fusione (fisica della fusione, tecnologie della fusione, macchine a
confinamento inerziale, macchine a confinamento magnetico, superconduttivita);
2. fissione (presidio nucleare);
b) il dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile cura le
attivita' di ricerca, di valutazione e di applicazione attinenti ai settori di
intervento inerenti:
1. sviluppo sostenibile (programmazione degli usi del territorio e valutazione
ambientale strategica; tecnologie e «best practices» per l'uso ottimale e la
riduzione dei consumi delle
risorse naturali ed energetiche, con particolare riferimento al ciclo dei
rifiuti ed alla gestione delle acque; contabilita' ambientale);
2. cambiamenti climatici (ricerca sui cambiamenti climatici e «sportello»
italiano dell'Intergovernamental Panel on Climate Change;
valutazione degli effetti e misure di adattamento sulla gestione delle coste,
desertificazione, agricoltura; innovazione tecnologica nelle produzioni e negli
usi finali di energia, per la riduzione delle emissioni di CO2; cooperazione
internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto);
c) il dipartimento Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio
energetico cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei
settori:
1. fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termodinamico e biomasse);
2. tecnologie energetiche avanzate (idrogeno, celle a combustibile, cicli
termici avanzati e gassificazione carbone);
3. risparmio energetico (uso razionale dell'energia, mobilita' sostenibile e
trasporto innovativo);
d) il dipartimento Tecnologie fisiche e nuovi materiali cura le attivita'
inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:
1. tecnologie fisiche (ionizzanti, non ionizzanti, per applicazioni speciali e
mediche, robotica e visione artificiale);
2. nuovi materiali (strutturali, funzionali e tecnologie di integrazione;
nanofasici e nanostrutturati; qualificazione, caratterizzazione e certificazione
di materiali e componenti);
e) il Dipartimento biotecnologie, agroindustria e protezione della salute cura
le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie nei settori:
1. protezione della salute;
2. sicurezza alimentare e ambientale;
3. sistema agroindustriale e tutela degli ecosistemi;
4. prodotti e processi a base biologica;
5. radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti.
3. L'articolazione organizzativa del dipartimento e
l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti ai settori di
attivita' omogenei, riportabili anche ad ulteriori settori di attivita' ed
obiettivi strategici, sono adottate dal Consiglio di amministrazione, su
proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione della
programmazione delle attivita' approvata con il piano triennale e con i piani
annuali.
Art. 35.
Direzioni centrali
1. Le direzioni centrali di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) svolgono le
funzioni previste all'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, e provvedono alla gestione delle risorse loro assegnate dal Consiglio di
amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei
bilanci, secondo le seguenti specifiche:
a) la Direzione centrale supporto, infrastrutture e centri assicura la
razionalizzazione della gestione e dell'esecuzione di tutte le attivita'
inerenti al funzionamento delle varie sedi di
lavoro dell'Ente, in termini di servizi da rendere al personale, di
funzionalita' da garantire, di patrimonio logistico e strumentale da conservare
e sviluppare e di rapporti con il territorio. I compiti ad essa afferenti
riguardano:
1. la gestione unificata delle spese di funzionamento ed in particolare le
procedure di acquisizione dei beni e dei servizi piu' rilevanti di interesse
comune a piu' Centri, al fine di ottenere i necessari risparmi di gestione;
2. la gestione unificata degli investimenti infrastrutturali finalizzata alla
conservazione del valore patrimoniale dei Centri e la connessa definizione delle
linee guida per le attivita' degli
uffici tecnici degli stessi;
3. la gestione centralizzata delle reti informatiche e di telecomunicazione dei
Centri, nonche' dei correlati «services» di assistenza agli utenti;
4. la gestione centralizzata del sistema informativo gestionale;
5. la gestione centralizzata delle politiche di sicurezza dell'Ente, con
particolare riferimento agli obblighi di legge;
6. la gestione centralizzata delle risorse fisiche dell'Ente;
7. la gestione unificata dei servizi forniti dai Centri al territorio;
8. la gestione unificata della funzione di «incubatore» per lo start-up di nuove
imprese, per le azioni che i Centri svolgono in modo unitario e sinergico;
9. le funzioni previste per l'Ufficio relazioni con il pubblico;
b) la Direzione centrale risorse umane assicura la razionalizzazione dei
processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale, in raccordo e nel
rispetto dell'autonomia assegnata in
materia ai dipartimenti e alle altre direzioni centrali. I compiti ad essa
afferenti riguardano:
1. lo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la
formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse, nonche' della
mobilita', dei piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione
professionale e manageriale;
2. la formulazione e la gestione dei rapporti contrattuali con il personale
dipendente e i connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi,
previdenziali e fiscali;
3. le relazioni sindacali;
4. le relazioni con il pubblico;
5. la fornitura di servizi di gestione del personale alle varie unita'
organizzative dell'Ente;
c) la direzione centrale Amministrazione, pianificazione e supporto legale
assicura la razionalizzazione delle materie e dei processi attinenti
l'amministrazione, la contabilita' e la
programmazione e gestione delle risorse finanziarie, l'assistenza ed il supporto
legale dell'Ente nonche' la pianificazione delle attivita', in raccordo con le
funzioni della Direzione generale, dei dipartimenti e delle altre direzioni
centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano:
1. la formulazione dei piani triennali, annuali ed operativi, in accordo con
quanto contemplato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 257 del 2003
sulla base delle proposte formulate dai
dipartimenti;
2. la predisposizione dei bilanci e dei documenti di cui ai titoli V e VI del
presente regolamento sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti;
3. la formulazione di indirizzi e coordinamento delle corrispondenti attivita'
svolte a livello dipartimentale;
4. il coordinamento funzionale delle unita' periferiche preposte alla gestione
del sistema dei piani operativi, della gestione contabile e degli atti
amministrativi connessi alla gestione
del ciclo attivo e passivo dell'Ente, al fine dell'unitarieta' dell'azione
amministrativa dell'Ente;
5. la fornitura di servizi amministrativi alle varie unita' organizzative
dell'Ente;
6. gli adempimenti contabili e di ragioneria generale;
7. la consulenza legale, l'assistenza al contenzioso e l'aggiornamento normativo
in ogni materia di interesse dell'Ente, in riferimento all'evoluzione della
specifica legislazione;
8. il raccordo delle attivita' connesse al ruolo di sostituto d'imposta
dell'Ente e degli adempimenti fiscali con la connessa gestione dell'eventuale
contenzioso tributario;
9. la gestione del sistema dei rapporti societari, delle interrelazioni
programmatiche e amministrative con la societa' di gestione di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e il supporto al Direttore
generale per la costituzione di nuove partecipazioni.
2. L'articolazione organizzativa delle direzioni centrali e l'individuazione
delle eventuali relative Sezioni inerenti a settori omogenei di attivita',
riportabili anche a differenti ed ulteriori rappresentazioni di sistemi
gestionali, sono adottate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, su
proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione delle tecnologie
organizzative dei sistemi gestionali e delle modulazioni dei servizi di
direzione centrale inerente le risorse umane.
Sezione III
Valutazione e controllo
Art. 36.
Sistema di valutazione e controllo
1. Al fine di realizzare obiettivi di efficienza e di efficacia ed il migliore
utilizzo delle risorse disponibili per il conseguimento dei fini istituzionali e
degli obiettivi assegnati, l'Ente si avvale di adeguati strumenti e di procedure
di valutazione e controllo, che costituiscono un sistema coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 37.
Strumenti per il controllo e la valutazione
1. Al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione
dell'Ente, le procedure di controllo e valutazione presuppongono
l'individuazione di indicatori oggettivi, distinti per tipologia di attivita',
di regola integrati con valutazioni di tipo sintetico e qualitativo, idonei a
realizzare la comparabilita' delle prestazioni, sia tra centri di
responsabilita' equivalenti, che in seno allo stesso centro di responsabilita'.
2. Per l'attuazione delle suddette attivita' di controllo e valutazione sono
utilizzati sistemi informativi automatizzati relativi alla rendicontazione
contabile, alla gestione del personale,
al fabbisogno del personale, alla rilevazione delle attivita' svolte per la
realizzazione degli scopi istituzionali e dei relativi effetti, all'analisi
delle spese di funzionamento
dell'amministrazione, alla contabilita' analitica.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' di controllo e valutazione l'Ente puo'
avvalersi, per motivate esigenze, di consulenti esterni esperti in tecniche di
valutazione di attivita' tecnologiche in ambito pubblico e nel controllo di
gestione.
Art. 38.
Valutazione dei dirigenti
1. La valutazione delle attivita' dei dirigenti ha periodicita' annuale.
2. La valutazione dei dirigenti cui e' affidata la responsabilita' dei
dipartimenti e delle direzioni centrali e' effettuata, con la partecipazione del
valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui all'articolo 40 ed e'
successivamente approvata, in seconda istanza, dal Direttore generale.
3. La valutazione degli altri dirigenti e' effettuata con la partecipazione del
valutato da un organo collegiale nominato dal Direttore generale, presieduto dal
responsabile dell'Ufficio di cui all'articolo 39 ed approvata in seconda istanza
dal responsabile dell'unita' di primo livello interessato.
4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle
misure richiamate dalle disposizioni riguardanti le responsabilita' dirigenziali
di cui all'articolo 107. Tali misure si applicano allorche' i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione.
Tuttavia, quando si verifica il rischio grave di un risultato negativo prima
della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere
anticipatamente concluso.
Art. 39.
Ufficio per il controllo interno
1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'Ente, in posizione di
autonomia, e' istituito l'Ufficio per il controllo interno, di livello
dirigenziale non generale, cui afferiscono i compiti inerenti alle funzioni del
controllo interno, sotto la specie dei controlli e della valutazione della
gestione tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria, nonche' della
valutazione del personale dirigenziale di cui al comma 3 dell'articolo 38.
2. Il responsabile dell'Ufficio per il controllo interno e' nominato dal
Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
Art. 40.
Sistema di controllo strategico
1. La funzione di controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, e successive modificazioni, e' assicurata da un organo collegiale
composto da tre esperti, di cui
due esterni all'ENEA, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del
Presidente. Uno dei due esperti esterni e' designato dal Ministro delle
attivita' produttive.
2. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde
direttamente al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata
relazioni periodiche sull'attivita' svolta, anche su specifica richiesta del
Consiglio di amministrazione; esso si avvale dei risultati delle rilevazioni
effettuate dal Comitato di Valutazione, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nonche' del supporto amministrativo ed
informatico, tramite il Direttore generale, di unita' organizzative afferenti
alle direzioni centrali ed ai dipartimenti.
3. L'attivita' di controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti
di gestione e gli atti di indirizzo, curando anche la valutazione del personale
diigenziale di cui al comma 2,
dell'articolo 38. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva,
della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli
obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonche'
all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.
4. La valutazione dell'attivita' del Direttore generale e' effettuata
annualmente, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo
collegiale di cui al comma 1, ed e'
successivamente approvata, in seconda istanza, dal Consiglio di amministrazione.
Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia di valutazione dei
dirigenti, nonche' la disciplina in materia di responsabilita'.
Titolo IV
STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO
DELLE FINALITA' DELL'ENTE
Art. 41.
Strumenti
1. Il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 257 del 2003, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, su
proposta del Presidente, di ciascuno dei
componenti del Consiglio o del Direttore generale, al quale compete altresi' di
prestare, anche in collaborazione con i singoli direttori dei dipartimenti o
delle direzioni centrali, la necessaria assistenza per la predisposizione della
relazione illustrativa di ciascuna proposta.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione stabilisce
i termini e le modalita' per la formalizzazione e per la stipula degli atti
necessari all'adozione degli strumenti deliberati ai quali viene fatto ricorso.
3. Con riguardo alla natura degli strumenti ed in riferimento alle attivita' che
ne sono oggetto, le modalita' di funzionamento e di organizzazione dello
strumento adottato, corrispondono alla modulazione organizzativa e di
funzionamento propria dello stesso, secondo la descrittiva che ne risulta nella
relazione illustrativa della proposta, tenendo in conto che, per aggregazione,
gli strumenti funzionano e sono organizzati: quelli di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, secondo le modulazioni proprie delle obbligazioni programmatiche, mentre
per quelli di cui allo stesso
articolo 17, comma 1, lettere b) e f), secondo la modulazione organizzativa e
funzionale propria del soggetto - con o senza personalita' giuridica -
costituito, ovvero partecipato dall'Ente.
4. Le strutture organizzative dell'ENEA, in particolare i dipartimenti,
partecipano o collaborano alle attivita' degli strumenti adottati in conformita'
agli accordi, ai programmi di
ricerca ed alle finalita' perseguite con ogni singolo strumento, nonche' in
attinenza alle materie di rispettiva competenza.
5. Il Direttore generale provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento delle
informazioni circa l'evoluzione delle attivita' svolte e dei risultati
conseguiti attraverso gli strumenti di cui al comma 1, al fine di sottoporre
agli organi dell'Ente relazioni periodiche atte a consentirne le opportune
considerazioni, o deliberandi, in vista delle relazioni sui programmi, sugli
obiettivi, sulle attivita' e sui risultati perseguiti da ciascuno strumento, da
inserire nelle apposite Sezioni del piano triennale e del piano annuale
dell'Ente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257; nonche' allo scopo di provvedere alle piu' opportune
decisioni in ordine all'utilizzo dello strumento adottato.
Art. 42.
Controllo e valutazione degli Strumenti
1. Le azioni volte alla realizzazione dei programmi, al conseguimento degli
obiettivi, nonche' le attivita' ed i risultati perseguiti attraverso gli
strumenti di cui all'articolo 41, comma 1,
sono sottoposti - compatibilmente con la modulazione delle convenzioni, degli
accordi di collaborazione, delle modalita' di conduzione dei centri di ricerca,
delle attivita' di ricerca
commissionate a terzi, ovvero compatibilmente con la conformazione della figura
soggettiva costituita o partecipata dall'Ente - al sistema di valutazione e
controllo di cui al titolo III - Sezione III del presente regolamento: sia con
riguardo alle valutazioni proprie dei controlli interni, sia per quanto attiene
alle valutazioni ed ai controlli propri del controllo strategico di cui
all'articolo 40 dello stesso regolamento e del Comitato di valutazione di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
2. Per quanto attiene al controllo sugli strumenti di cui agli articoli 17 e 18
del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il Consiglio di
amministrazione dell'ENEA provvede, oltre ai controlli di cui al comma 1,
attraverso la nomina di rappresentanti dell'Ente negli organi deliberanti e
negli organi di revisione dei consorzi, delle fondazioni, delle societa' o dei
centri di ricerca internazionali, dal medesimo costituiti o partecipati. I
rappresentanti dell'Ente ed i revisori riferiscono ogni sei mesi al Consiglio di
amministrazione sull'andamento della gestione consortile, di fondazione, o
societaria, nonche' sull'evoluzione delle attivita' dei centri di ricerca.
Art. 43.
Societa' di gestione
1. Qualora le esigenze di valorizzazione di risultati delle attivita' di ricerca
e sviluppo lo rendano conveniente, l'Ente provvede alla costituzione della
Societa' di gestione di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, cui puo'
essere demandata la gestione dei diritti di sfruttamento dei brevetti.
Titolo V
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Sezione I
Programmazione delle attivita'
Art. 44.
Pianificazione, programmazione e budget
1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di
governo dell'Ente, i responsabili dei centri di responsabilita' sviluppano
l'attivita' di programmazione, secondo i principi di autonomia organizzativa
individuati dai documenti di organizzazione. A tal fine comunicano al Direttore
generale, entro il mese di settembre, le previsioni dei programmi, dei progetti
e delle attivita' che intendono realizzare nel periodo di riferimento. Tali
previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da
conseguire, ordinati per progetti, anche ai fini della contabilita' analitica e
del controllo di gestione, nonche' dei
fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, per la realizzazione degli
stessi nell'esercizio di riferimento. I programmi cosi' formulati costituiscono
il fondamento analitico dello stato di previsione delle entrate e delle spese di
competenza di ogni centro di responsabilita', nonche', ove previsto,
dell'eventuale budget economico.
Art. 45.
Documenti di pianificazione
1. L'Ente opera sulla base di un piano triennale e un piano annuale formulati in
osservanza a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257 e ai principi in materia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Il piano triennale, comprendente l'esercizio di riferimento, viene approvato
dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente.
Esso, tra l'altro, descrive in modo quantitativo le scelte strategiche dell'ENEA
sia riferite alle attivita' tecnico-scientifiche, finanziate integralmente o
parzialmente dai contratti attivi, sia riguardanti il funzionamento e la
gestione dell'Ente ed e' articolato sia per i centri di
responsabilita', sia per le funzioni obiettivo, definite in coerenza con la
legge 3 aprile 1997, n. 94.
3. Il piano triennale e' redatto in coerenza con il bilancio di previsione
triennale che ne quantifica le risorse necessarie ripartendole per centro di
responsabilita'. Il bilancio di previsione e' sede di riscontro per i
provvedimenti di spesa a carattere pluriennale.
4. Il piano annuale individua gli obiettivi e le relative attivita' per
l'esercizio di riferimento, assegnando le risorse necessarie ai centri di
responsabilita'. Ad esso si conforma il bilancio di previsione.
5. L'approvazione del bilancio di previsione autorizza il Direttore generale e i
responsabili dei centri di responsabilita' al compimento di tutti gli atti
amministrativi necessari per conseguire gli obiettivi, nei limiti delle risorse
assegnate dallo stesso bilancio.
Art. 46.
Piani operativi
1. Qualsiasi attivita' programmatica che sia oggetto di specifici finanziamenti
esterni all'Ente e che sia, altresi', definita sulla base di specifici accordi
con i soggetti finanziatori e' inclusa nei piani operativi, nei quali sono
previste l'entita' delle risorse umane e finanziarie da utilizzare, nonche' le
relative forme di monitoraggio.
Sezione II
Controllo di gestione
Art. 47.
Controllo di gestione
1. Al fine di conseguire gli obiettivi programmati, di assicurare la corretta
gestione delle risorse e garantire l'imparzialita' ed il buon andamento della
struttura, l'Ente adotta il sistema di controllo di gestione, previsto dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo modalita' che saranno
definite con specifico atto del Direttore generale.
Art. 48.
Modalita' del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi:
a) stesura di un piano dettagliato di obiettivi mediante la predisposizione di
schede di budget strutturate per centri di responsabilita' amministrativa e per
centro di costo, a cui collegare
le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi;
b) rilevazione periodica dei dati, anche con l'adozione di strumenti che
consentano la rilevazione oraria dell'impegno di personale, relativi ai costi ed
ai proventi dei singoli centri, nonche' dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati al
fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia,
l'efficienza ed il grado di
economicita' dell'azione intrapresa.
2. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli centri di
responsabilita', rilevando complessivamente e per ciascun centro di imputazione
le risorse acquisite, i costi sostenuti nell'uso dei singoli fattori produttivi,
i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti. Per i servizi a carattere
commerciale, sono altresi' rilevati le entita' dei ricavi conseguiti.
Art. 49.
Sistema di contabilita' analitica
1. L'Ente adotta, quale strumento del controllo di gestione, un sistema di
contabilita' analitica in grado di consentire l'analisi dei costi, dei ricavi e
dei movimenti finanziari relativi per centri di responsabilita' e per centri di
costo.
2. Al fine di poter valutare l'andamento della gestione dell'Ente e provvedere
alle opportune decisioni, i dati forniti dalla contabilita' analitica con le
indicazioni degli eventuali scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli
previsti sono periodicamente presentati alla Direzione generale, ai responsabili
delle strutture ed all'Organo collegiale di valutazione strategica.
3. Le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei referti di contabilita'
analitica sono indicati con atto del Direttore generale.
Titolo VI
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
E FINANZIARIE
Sezione I
Principi generali
Art. 50.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. L'ENEA e' dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e provvede allo svolgimento delle funzioni
istituzionali con i mezzi di cui all'articolo 19 del citato decreto.
2. L'ENEA adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario
pubblico e di contabilita' pubblica di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. I centri di responsabilita' amministrativa costituiscono il riferimento
organizzativo per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile
dell'Ente.
Art. 51.
Assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a Enti
pubblici e privati restano subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione dei criteri e delle modalita', determinati dal Consiglio di
amministrazione con apposita deliberazione.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1
risulta dalle singole deliberazioni del Consiglio di amministrazione con cui
vengono disposte le concessioni.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede altresi' con apposita deliberazione
a determinare i criteri e le modalita' con le quali vengono assegnate ed
utilizzate le risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.
Art. 52.
Attivita' commerciali
1. L'attivita' commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali
dell'Ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i
principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate
nella nota integrativa di cui all'articolo 83.
Sezione II
Gestione finanziaria
Art. 53.
Esercizio finanziario, bilancio annuale di previsione finanziario
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e
termina il successivo 31 dicembre.
2. Il progetto di bilancio di previsione e' predisposto dal Direttore generale
entro il 15 ottobre di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di amministrazione
entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituisce la base della gestione
economica e finanziaria dell'Ente.
Art. 54.
Criterio di formazione del bilancio di previsione
1. Il progetto di bilancio e'
redatto in termini di competenza e di cassa. E' preceduto da una nota
preliminare, nella quale sono
indicati i criteri adottati per la sua formulazione.
2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
3. Il preventivo finanziario si distingue in decisionale e gestionale, ed e'
formulato in termini di competenza e di cassa.
4. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito, per l'entrata e per
l'uscita, in Unita' Previsionale di Base, U.P.B.; le U.P.B. rappresentano
l'insieme organico di risorse finanziarie
assegnate alla gestione di un unico centro di responsabilita'.
5. L'articolazione delle entrate e delle uscite, nel momento in cui si evidenzia
come unita' elementare di classificazione il capitolo, da' origine al preventivo
finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed
attivita' e per la successiva rendicontazione.
6. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e le spese che si
prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui.
7. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono suddivise,
relativamente alle entrate e alle spese in titoli a seconda che afferiscono alle
gestione corrente ovvero a quella in conto capitale. L'ammontare del fondo di
riserva non puo' essere superiore al 5 per cento del totale delle uscite
correnti. Le partite di giro e le contabilita' speciali possono essere esposte
in una specifica unita' previsionale di base non riconducibile ad un centro di
responsabilita'.
8. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' istituito un
fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del
contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni
risultanti dal documento di programmazione economico-finanziaria.
9. Ai fini della gestione e della rendicontazione, i capitoli sono determinati
in relazione al contenuto economico e funzionale dell'entrata e della spesa.
10. Nel bilancio di previsione e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di
riserva ordinario per le spese impreviste o di carattere eccezionale nonche' per
le maggiori spese che si verifichino durante l'esercizio. L'ammontare del fondo
di riserva, al netto dell'importo
relativo ai residui passivi eliminati dalle scritture finanziarie per perenzione
amministrativa nonche' delle somme di cui al comma 11, non puo' superare il 5%
del totale delle spese previste.
11. Nel fondo di riserva di cui al comma 7, sono inoltre accantonate le somme
destinate ai rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente
limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento.
12. Nel bilancio di previsione e', altresi', previsto un ulteriore fondo di
riserva per le opere afferenti a progetti che si prevede siano realizzati nel
corso dell'esercizio, di importo corrispondente alle entrate che in
corrispondenza dei medesimi si prevede siano accertate nel corso del medesimo.
13. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) il bilancio pluriennale, redatto in conformita' all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
b) la relazione programmatica;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
14. Gli allegati al progetto di bilancio non formano oggetto di specifica
delibera da parte del Consiglio d'amministrazione.
Art. 55.
Requisiti del bilancio
1. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione o di eventuali altre spese ad esse connesse.
2. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle
eventuali correlative entrate.
3. Non sono consentite gestioni fuori bilancio.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto, come posta a se' stante dell'entrata
o dell'uscita, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente cui il preventivo si riferisce.
5. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere
conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione,
con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
6. Il bilancio di previsione ha valore autorizzativo, costituendo limite agli
impegni di spesa.
Art. 56.
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un
periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al piano
pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione.
Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente
coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle
scelte operative di ogni unita' amministrativa. E' allegato al bilancio di
previsione dell'Ente e non ha valore autorizzativo.
2. Il bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con
quella del preventivo finanziario decisionale.
3. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della
presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. Le
eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione
successivi devono essere motivate in sede di approvazione annuale.
Art. 57.
Preventivo economico
1. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi ovvero
dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la
gestione.
2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della
gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso
esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre
economiche, provenienti dalle utilita' dei beni patrimoniali da impiegare nella
gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
3. Il preventivo economico e' corredato dal quadro di riclassificazione dei
risultati economici previsti.
Art. 58.
Tabella del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e'
allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.
2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare
gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potra' disporre quando sia
dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti
realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente
conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del
relativo assorbimento ed il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa
deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale
riassorbimento.
5. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello
presunto, accertato in sede consuntiva, il Consiglio di amministrazione deve,
con sollecitudine, informare il Ministero delle attivita' produttive e il
Ministero dell'economia e delle finanze, deliberando i necessari provvedimenti
volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Art. 59.
Esercizio provvisorio
1. In conformita' all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, l'esercizio provvisorio di bilancio puo' essere deliberato
dal Consiglio di amministrazione solo per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
2. Limitatamente al periodo di tempo indicato nel comma 1, il Direttore generale
puo' autorizzare le spese, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente,
per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna categoria quanti sono i
mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegni e
pagamenti frazionabili in dodicesimi.
Art. 60.
Assestamento e variazioni di bilancio
1. Il Consiglio di amministrazione delibera gli assestamenti di bilancio
conseguenti all'approvazione del conto consuntivo.
2. Qualora nel corso dell'esercizio si verifichino per le singole UPB eventi che
comportano maggiori entrate o maggiori spese rispetto al bilancio di previsione,
il Consiglio di amministrazione delibera le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Le variazioni dei capitoli di bilancio all'interno della singola unita'
previsionale di base sono disposte, su autorizzazione del Direttore generale, o
di un suo delegato, dal responsabile del centro di responsabilita' di primo
livello.
4. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono effettuarsi solo se e'
assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Art. 61.
Gestione dei residui
1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai
corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla
competenza del medesimo.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal
bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito, su autorizzazione
del Direttore generale, o suo delegato, un capitolo aggiuntivo.
3. In nessun caso si puo' iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna
somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli
esercizi anteriori.
4. Nelle scritture contabili sono evidenziati gli esercizi da cui provengono i
residui attivi e passivi.
Art. 62.
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
1. L'entrata e' accertata sulla base di idonea documentazione probatoria,
una volta acquisita l'identita' del debitore e la certezza del credito, del
titolo, della ragione e dell'entita',
nonche' della prevedibile scadenza entro l'esercizio. Essa da' luogo ad
annotazione nelle apposite scritture con imputazione alle rispettive categorie,
capitoli di bilancio, e unita' previsionali di base.
2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
costituiscono i residui attivi che sono compresi nelle attivita' dello stato
patrimoniale, in conformita' all'allegato 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. La riscossione delle entrate e' effettuata mediante reversali di incasso
emesse a favore dell'Istituto di credito cui e' affidato, ai sensi dell'articolo
70, il servizio di cassa, oppure con versamento sul conto corrente postale
intestato all'Ente.
4. Le entrate acquisite tramite il servizio dei conti correnti postali
affluiscono trimestralmente all'Istituto di credito di cui al comma precedente.
Il conto corrente postale e' azzerato alla fine dell'esercizio.
5. Le somme riscosse direttamente dagli incaricati delle unita' operative sono
versate all'Istituto di credito cui e' affidato il servizio di cassa nei dieci
giorni successivi. Per gli incassi di carattere continuativo e di piccolo
importo, il versamento puo' essere effettuato mensilmente.
6. E' vietato disporre pagamenti a valere sui fondi dei conti correnti postali.
7. Nella convenzione stipulata con l'Istituto di credito, di cui all'articolo
70, e' stabilito che l'Istituto stesso non puo'
rifiutare l'esazione di somme pagate in favore dell'Ente senza la preventiva
emissione delle reversali d'incasso; resta salvo, in questo secondo caso, il
diritto dell'Istituto a richiedere la conseguente regolarizzazione contabile.
8. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono
restituite al cassiere dell'Ente per la
riscossione in conto residui.
9. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente.
Art. 63.
Reversali di incasso
1. Le reversali di incasso sono firmate dal funzionario appositamente
delegato dal Direttore generale.
2. Le reversali sono registrate cronologicamente nel libro giornale e nel
partitario delle entrate all'atto della trasmissione al cassiere.
3. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: l'anno finanziario; il
numero d'ordine; il titolo, la categoria, il capitolo di bilancio; il nome e la
ragione sociale del debitore; la causale della riscossione; l'importo in cifre e
lettere; la data di emissione.
Art. 64.
Impegno della spesa
1. La spesa e' impegnata allorche', sulla base di idonea documentazione
probatoria, sia acquisita l'identita' del creditore e la certezza del debito, ne
sia accertato il titolo, la ragione e l'entita', nonche' il prevedibile
pagamento entro l'esercizio, a valere sulle risorse finanziarie assegnate ad
ogni centro di responsabilita'. L'impegno di spesa, sulla base di detta
documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con
imputazione ai capitoli di bilancio.
2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:
a) per il trattamento economico
tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri
riflessi;
b) per le rate di ammortamento di mutui e dei prestiti ed ogni ulteriore onere
accessorio;
c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Gli impegni sono registrati, con l'indicazione degli estremi del
provvedimento di spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa
documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite
delle relative disponibilita'.
4. Ogni atto per obbligazioni comportanti assunzione di impegni di spesa evidenzia la accertata disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
5. La differenza che risulti a fine
esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma
impegnata costituisce economia di spesa che concorre alla determinazione del
risultato di competenza. La contabilizzazione degli impegni di spesa viene
effettuata mediante il sistema informativo gestionale dell'Ente
dalle amministrazioni periferiche previa verifica di regolarita' effettuata dal
funzionario responsabile dell'unita' amministrativa.
Le spese impegnate e non pagate
entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono
compresi tra le passivita' dello stato patrimoniale.
6. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere
assunto a carico del predetto esercizio.
Art. 65.
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto
importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata a cura dei responsabili
delle unita' di servizio decentrate previo riscontro della correttezza
amministrativa e coerenza giuridica, sulla base dei titoli e dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione delle competenze del personale dipendente e' effettuata dal
responsabile della competente unita' di servizio centrale mediante ruoli
collettivi per i dipendenti in servizio nel mese di riferimento o note di
pagamento individuali per i dipendenti cessati o assunti nel corso del mese di
riferimento.
3. Il pagamento delle spese e' ordinato, entro i limiti delle previsioni di
cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine
progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I
mandati di pagamento sono firmati da funzionari delegati dal Direttore generale
ad espletare funzioni di ragioneria.
4. Il Direttore generale, emanando la normativa a riguardo, puo' disporre di
aperture di credito a favore di responsabili di unita' operative nonche' di
progetto, titolari di posizioni ufficialmente previste e distaccate presso le
sedi decentrate.
5. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al
servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Art. 66.
Mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento sono numerati in ordine progressivo e contengono i
seguenti elementi:
a) esercizio finanziario;
b) voce di bilancio al quale e' imputata la spesa nonche' l'obiettivo
programmatico e il riferimento, anche temporale relativo all'obbligazione
giuridica;
c) somma netta da pagare, indicata in cifre e in lettere, con l'indicazione del
lordo e delle ritenute operate;
d) cognome, nome o denominazione, codice fiscale o partita IVA del creditore ed
eventualmente delle persone legalmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed
a rilasciare quietanza;
e) modalita' di estinzione;
f) oggetto della spesa;
g) data di emissione.
2. Il cassiere o tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari,
da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di
legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. L'Ente emette comunque il relativo mandato ai fii della
regolarizzazione entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese
successivo a quello in corso.
3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui.
4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono
restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il pagamento in conto residui.
5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi da
iscriversi tra le passivita' della situazione patrimoniale e nel bilancio di
previsione dell'esercizio successivo.
6. L'Ente puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni.
Art. 67.
Controlli sui mandati di pagamento
1. Il funzionario delegato, prima di apporre la propria firma sul mandato di
pagamento, accerta la giusta imputazione agli obiettivi programmatici, alle
categorie ed ai capitoli del bilancio di previsione, nonche' la completezza e la
regolarita' della documentazione. A tal fine ogni mandato di pagamento e'
corredato:
a) dalla copia dell'atto comprovante
l'obbligazione giuridica o dall'annotazione degli estremi dell'atto stesso;
b) da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e
servizi e da ogni altro documento che giustifichi la spesa, ivi compresa se
prevista la dichiarazione di congruita', attestati dall'ordinatore;
c) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazioni di
regolarita' e di conformita' all'ordine rilasciata
dall'ordinatore;
d) sia per i materiali
inventariabili sia per i materiali non inventariabili, da un documento formale
di consegna e
dall'attestazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce;
e) dalla copia degli atti di impegno di spesa;
f) dalla fattura o da altro titolo
di spesa completo delle dichiarazioni di liquidazione.
2. Nel caso di pagamenti parziali, relativi ad un unico atto, la documentazione
e' inserita nel mandato relativo al primo pagamento;
in quelli successivi dovra' essere riportata l'annotazione degli estremi degli
atti formali dell'obbligazione giuridica. Ai mandati relativi alle competenze
del personale e' allegata copia dei fogli collettivi o individuali di cui
all'articolo 65, comma 2.
3. Il funzionario delegato annulla i
titoli di spesa che siano errati o incompleti.
4. I mandati di pagamento estinti e la relativa documentazione sono conservati
agli atti per almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di emissione dei
mandati stessi.
Art. 68.
Modalita' di estinzione dei mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento si estinguono con quietanza ritirata a cura
dell'Istituto tesoriere oppure, su richiesta scritta del creditore, nei modi
seguenti:
a) con accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore o
mediante assegno postale, nonche' mediante vaglia postale, con spese a carico
del richiedente: in tal caso e' allegata al titolo la ricevuta di versamento
rilasciata dall'ufficio postale;
b) con accreditamento su conto
corrente bancario a favore del creditore: in tal caso e' allegato al titolo
l'eseguito dell'Istituto bancario;
c) con commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del
creditore;
d) con delega al cassiere dell'Amministrazione Centrale dell'Ente, che ritira
regolare quietanza dal creditore da allegare al titolo.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la
quietanza del creditore, risultano dal mandato di pagamento con annotazione
recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.
Art. 69.
Carte di credito
1. L'ENEA, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, puo' avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Tesoro 9 dicembre
1996, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale, del
15 febbraio 1997, n. 38.
Art. 70.
Affidamento del servizio di cassa
1. Il servizio di cassa e' affidato ad un Istituto di credito di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in base ad
apposita convenzione stipulata dal Direttore generale.
2. Il servizio e' aggiudicato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e
23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, sulla base dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
3. La convenzione di cui al comma 1 contempla, nel rispetto del codice civile, anche le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa delle unita' di servizio decentrate dell'Ente, nonche' delle attivita' dell'Ente svolte all'estero.
4. Il tesoriere o cassiere e'
responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
5. L'Ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di
particolari servizi.
6. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in
coerenza con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni e relativi decreti attuativi, concernente l'istituzione del
servizio di tesoreria unica.
Art. 71.
Servizio di cassa interno
1. L'Ente puo' dotarsi di un servizio di cassa interno secondo le
disposizioni emanate dal Direttore generale.
Sezione III
Gestione patrimoniale
Art. 72.
Patrimonio e classificazione dei beni dell'Ente
1. Il patrimonio dell'Ente e' unico ed e' costituito di beni mobili ed
immobili, compresi gli impianti di ricerca, nonche' da beni immateriali distinti
secondo le norme, per quanto applicabili, del codice civile.
Art. 73.
Valore patrimoniale dei beni
1. I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi
e passivi, nonche' le aliquote di ammortamento dei beni, sono uniformati
rispettivamente all'articolo 54 e all'allegato 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Per i beni di modesto valore si
provvede con decisione del Direttore generale.
Art. 74.
Gestione patrimoniale dei beni
1. La gestione patrimoniale dei beni e' attuata mediante la redazione di
apposite scritture patrimoniali che individuano nell'inventario, redatto secondo
le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n.
254, la natura del bene ed il suo valore patrimoniale nel tempo.
Art. 75.
Gestione dei beni
1. La gestione dei beni patrimoiali e' affidata ai soggetti consegnatari
individuati in conformita' all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
2. Le procedure della gestione ed il sistema di rilevazione contabile si
uniformano al suddetto decreto e si integrano nel sistema informativo gestionale
dell'Ente.
3. I titoli per partecipazione in societa', i titoli di credito o altri valori
mobiliari sono tenuti in custodia dall'Istituto
tesoriere, secondo quanto disposto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Art. 76.
Radiazione dei beni patrimoniali
1. Il Consiglio di amministrazione dispone la radiazione dal patrimonio del
corrispettivo valore per i beni immobili a seguito di alienazione o demolizione
in sede di formulazione del bilancio di previsione, delle relative note di
variazione o in sede di conto consuntivo.
2. I beni mobili possono essere radiati dal patrimonio dell'Ente allo scadere
dell'ultimo anno di ammortamento. Fino alla loro eventuale alienazione, la loro
radiazione comporta una specifica annotazione a margine.
3. I beni mobili sono alienati a seguito di richiesta dei consegnatari, che ne
motivano l'obsolescenza tecnica, lo stato di fuori reso in quanto beni
irreparabili o non convenientemente riparabili. Tali beni potranno essere
alienati a titolo gratuito in favore delle istituzioni pubbliche che ne mostrano
interesse; o con vendita a trattativa privata da espletarsi con almeno tre
concorrenti da aggiudicare al prezzo piu' alto; smaltiti quali rifiuti con le
procedure di legge vigenti in materia.
4. Il Direttore generale provvede, con proprio atto, a definire le modalita'
circa la radiazione e l'alienazione dei beni mobili.
Art. 77.
Cessione in conto prezzo
1. In occasione dell'acquisto di beni e di servizi si puo' dar luogo a
cessione in conto prezzo di beni patrimoniali mobili con l'osservanza delle
procedure stabilite ai fii delle valutazioni di congruita' per le radiazioni
patrimoniali nel rispetto delle norme fiscali in materia.
Sezione IV
Risultati della gestione
Art. 78.
Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo si compone di:
a) il conto del bilancio;
b) lo stato patrimoniale;
c) il conto economico;
d) la nota integrativa.
2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori.
3. Lo schema del conto consuntivo e' predisposto dal Direttore generale ed e'
sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del
termine di cui al comma 4.
4. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo e'
trasmesso al Ministro delle attivita' produttive per la relativa approvazione,
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257.
Art. 79.
Il conto del bilancio
1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo
finanziario di cui all'articolo 54, comma 2, evidenzia le risultanze della
gestione delle entrate e delle uscite secondo l'articolazione prevista al comma
2.
2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il
preventivo finanziario decisionale; analogamente, il rendiconto finanziario
gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale.
3. Il rendiconto finanziario, di cui al comma 2, comprende, altresi', una
tabella articolata secondo le diverse
funzioni-obiettivo, costruite in conformita' al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 ed al piano annuale.
Art. 80.
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
1. Per il riaccertamento dei residui e per l'inesigibilita' dei crediti si
applicano le procedure previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 81.
Stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale e' redatto in conformita' all'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono conformi a quanto previsto agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 82.
Conto economico
1. Il conto economico e' redatto in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97.
Art. 83.
Nota integrativa
1. La nota integrativa e' redatta in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97.
Art. 84.
Situazione amministrativa
1. La situazione amministrativa e' redatta secondo le modalita' stabilite
all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.
97. Essa certifica le reali consistenze dell'avanzo e disavanzo di
amministrazione ai fini delle successive rettifiche contabili.
Art. 85.
Relazione sulla gestione
1. La relazione sulla gestione illustra i risultati conseguiti
nell'esercizio e lo stato di avanzamento delle attivita'.
Art. 86.
Relazione del Collegio dei
revisori
1. La relazione del Collegio dei revisori e' redatta in conformita'
all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.
97.
Titolo VII
ATTIVITA' NEGOZIALE
Sezione I
Procedure contrattuali ordinarie
Art. 87.
Programmazione triennale
1. Il Direttore generale, sentiti i Direttori di dipartimento e delle
direzioni centrali, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, formula entro
il 30 settembre di ogni anno il programma triennale dei lavori e degli acquisti
di beni e servizi e lo aggiorna almeno annualmente.
2. Per gli acquisti di beni e servizi l'Ente puo' utilizzare le convenzioni
quadro definite dalla CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero ne
utilizza i parametri di prezzo/qualita' come limiti massimi per l'acquisto di
beni e servizi comparabili.
Art. 88.
Norme generali sull'attivita' contrattuale
1. Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in generale
all'attivita' negoziale di cui alla presente sezione si applica la normativa
nazionale e la disciplina comunitaria, ivi comprese le direttive comportanti
obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato,
non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti. Sono fatte salve
le norme speciali previste dal presente regolamentp, anche ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257.
2. Il Direttore generale con propri atti di indirizzo puo' stabilire che, per
talune procedure contrattuali di importo inferiore a quello fissato per
l'applicazione della disciplina comunitaria, venga comunque applicata tale
disciplina.
3. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di
responsabilita' amministrativa, la deliberazione di addivenire al contratto, la
scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del
contratto e la nomina del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora l'intervento sia previsto nel piano triennale di
cui all'articolo 87, comma 1, ovvero qualora il valore complessivo del singolo
negozio giuridico, IVA esclusa, sia inferiore ad euro 250.000. In ogni altro
caso provvede il Direttore generale.
4. Il responsabile del procedimento
sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi della procedura di
acquisizione, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara alla scelta del
contraente, alla conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al
collaudo.
5. Il responsabile del centro di costo provvede all'espletamento della gara per
la scelta del contraente. Quando la natura e l'oggetto della spesa lo rendano
indispensabile, e' costituita dal Direttore generale apposita commissione
consultiva, presieduta da un altro dirigente dell'Ente.
6. Per l'uso, la locazione e l'acquisto di bei e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla pertinente
normativa comunitaria e da quella nazionale. Con provvedimento del Direttore
generale sono stabilite le modalita' di applicazione del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, se del caso previa delega delle funzioni previste
dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1997, n. 452.
7. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa il
Direttore generale approva gli schemi di
contratto-tipo ed i pertinenti capitolati-tipo. 8. Il bando di gara e la
correlata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture
sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle
«specifiche
tecniche» del bene oggetto di fornitura, prevedono una clausola conforme a
quanto previsto dall'articolo 8, conima 6, del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358.
9. Per l'approvvigionamento di beni e servizi, anche di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, l'ENEA puo' procedere all'acquisizione degli
stessi attraverso procedure telematiche di acquisto ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
10. Fatti salvi i casi in cui si renda obbligatorio in base alla vigente
normativa, alle imprese affidatarie di contratti da parte dell'ENEA, o di altri
soggetti per conto dell'ENEA, puo' essere sempre richiesto il possesso del nulla
osta di sicurezza. Tale decisione e' di competenza del titolare del centro di
responsabilita' amministrativa ovvero del Direttore generale, ai sensi del comma
3.
11. Al fine del contenimento dei costi e per evitare duplicazioni di' strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, puo' essere affidata ad unico ufficio o struttura di servizio, previa deliberazione del Direttore generale.
Art. 89.
Stipulazione ed approvazione dei contratti
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata
entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
2. Provvede alla stipulazione, in
rappresentanza dell'ENEA, il titolare del competente centro di costo.
3. Il Direttore generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale
rogante, uno o piu' funzionari dell'Ente.
4. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, del Direttore generale o dei titolari dei centri di
responsabilita' amministrativa.
Art. 90.
Collaudi
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in
corso d'opera, secondo le norme vigenti e le specifiche modalita' stabilite dal
contratto.
2. Il collaudo di norma e' eseguito da un funzionario nominato dal titolare del
centro di responsabilita' amministrativa. Nei casi di lavori o forniture che
comportino una competenza tecnica specifica, puo' essere nominata, dal Direttore
generale su proposta del titolare del centro di responsabilita' amministrativa,
una commissione di collaudo.
3. Per l'acquisizione dei servizi, il responsabile del collaudo ne verifica la
corretta esecuzione, anche periodicamente nel caso di prestazioni continuative,
e ne attesta la regolare esecuzione al titolare del centro di costo.
4. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi,
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. In tal caso, i relativi
pagamenti sono disposti in misura corrispondente.
Art. 91.
Garanzie
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare
idonea cauzione ovvero rendere fideiussione sulla base dell'importo
contrattuale, ai sensi delle norme vigenti.
2. Nel contratto debbono essere previste le cause di risoluzione per inadempimento e le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.
Sezione II
Procedure in economia
Art. 92.
Norme generali
1. L'acquisizione di bei e servizi mediante il ricorso alla procedura in
economia puo' essere effettuata, nel rispetto delle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in amministrazione diretta
ovvero a cottimo fiduciario. Per l'esecuzione di lavori in economia si applicano
le norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni.
2. Le spese effettuate mediante il
ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare
fattura, o equivalente documento fiscale per le minute spese, entro trenta
giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se
non diversamente pattuito.
3. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori a trattativa
privata avviene nei casi e con le modalita' previste dalla vigente normativa
statale e comunitaria.
4. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa, su parere conforme
del Direttore generale, puo' conferire, previa acquisizione del relativo
curriculum, incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche ad esperti
estranei all'Amministrazione, entro il limite di 50.000 euro esclusa IVA,
qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica
competenza. Per gli incarichi professionali di importo superiore provvede il
Direttore generale.
Art. 93.
Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia
1. Le spese in economia sono di competenza del titolare del centro di costo.
2. Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo di 130.000 euro
esclusa IVA, tutti i servizi - ad eccezione di quelli relativi alla
progettazione di lavori, per i quali trovano applicazione le norme contenute
nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' nel
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modificazioni - e si possono acquisire tutti i beni occorrenti per il normale
funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'ENEA.
3. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente
frazionata.
4. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia
sono specificate nei relativi provvedimenti di liquidazione e di pagamento.
Art. 94.
Svolgimento della procedura
1. Per lo svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il titolare del
centro di costo richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi
redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. A fronte di almeno cinque inviti e nel caso di un solo preventivo pervenuto,
e' consentita l'aggiudicazione, purche'
motivata, all'unico offerente a condizione che tale clausola sia espressamente
menzionata nella lettera d'invito.
3. La lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le eventuali garanzie richieste
al contraente;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi, nell'ipotesi di cui
al quinto comma;
g) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che
hanno determinato tale decisione;
h) la misura della penale, determinata in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 100;
i) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio
carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare
condizioni contrattuali e penalita';
l) l'indicazione relativa al termine di pagamento.
4. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo piu' basso, previo
accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 95.
5. Rientra nella facolta' del titolare del centro di costo valutare la
possibilita' di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, previa definizione dei criteri.
6. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura
privata, oppure da lettera con la quale il responsabile delle spese in economia
dispone l'ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi, sottoscritta
per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente.
7. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
8. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi:
a) per l'acquisizione di beni e servizi o l'affidamento dei lavori nei soli casi
di specialita' o urgenza;
b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in
modo univoco dal mercato;
c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro 1VA esclusa;
d) per il completamento o integrazione di precedenti acquisizioi di beni o
servizi, purche' l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi il valore di
euro 50.000.
Art. 95.
Congruita' dei prezzi
1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese invitate
e' effettuato dal titolare del centro di costo, ovvero da funzionari a tal fine
da lui incaricati, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi
correnti risultanti anche dalle indagini di mercato.
2. Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il
titolare del centro di costo puo' nominare, su conforme parere del Direttore
generale, una commissione composta anche da esperti di altre Amministrazioni,
che accerti la congruita' dei prezzi praticati.
Sezione III
Contratti di ricerca e sviluppo
Art. 96.
Definizione
1. Costituiscono contratti relativi alla ricerca ed allo sviluppo, esclusi
dalla disciplina generale contenuta nel presente regolamento ed assoggettati
alle dispo-sizioni della presente sezione, esclusivamente quelli inferiori alla
soglia di rilievo comunitario e relativi all'acquisizione di particolari beni o
servizi di carattere prototipale aventi una finalita' esclusivamente
tecnico-scientifica, e non anche quelli stipulati per acquisire impianti, bei o
servizi, gia' offerti dal mercato, direttamente utilizzati dall'Ente, pur se
caratterizzati da un particolare carattere di innovazione.
2. L'individuazione delle caratteristiche tecnico-scientifiche non puo' essere
effettuata allo scopo di eludere le disposizioni generali che disciplinano l'attivita'
contrattuale dell'Ente.
Art. 97.
Progettazione di impianti prototipali di ricerca ed ideazione di modelli di
calcolo
1. La progettazione di impianti prototipali e di ricerca e l'ideazione di
modelli di calcolo hanno ad oggetto lo studio di fattibilita' e l'individuazione
delle possibili opzioni realizzative, sulla base dell'indicazione, da parte
dell'Ente, degli obiettivi diretti a conseguire.
2. L'affidamento puo' avvenire solo previa motivata indicazione degli obiettivi
di cui al comma 1, constatata l'impossibilita' di utilizzare beni o prestazioni
gia' disponibili sul mercato e tenuto conto del costo orientativo, individuato
sulla base di un'adeguata analisi.
3. Nel contratto potranno essere previsti strumenti di verifica del processo
ideativo, anche sotto il profilo del rapporto costo-benefici, per monitorare
progressivamente la rispondenza dei risultati parziali agli obiettivi
prefigurati.
4. Il risultato finale ottenuto dall'Ente nel singolo contratto costituisce
oggetto di valutazione in una relazione specifica e separata da quella relativa
al progetto in cui si inserisce.
Art. 98.
Procedura di affidamento
1. In ogni caso la procedura per l'affidamento dei contratti disciplinati
nella presente sezione deve conformarsi - ove possibile in relazione all'oggetto
del contratto ed alla situazione di mercato - ai principi di trasparenza e di
concorsualita', prevedendo un'adeguata indagine del mercato interno ed
internazionale, la pubblicazione, con le forme ritenute piu' opportune, di
avvisi, la definizione dei requisiti degli aspiranti affidatari e delle linee
guida per la valutazione delle offerte, nel rispetto della par condicio fra gli
offerenti e dell'obbligo di congrua motivazione della scelta.
2. Tali principi devono trovare applicazione anche ove controparte dell'Ente sia
altro soggetto di diritto pubblico, salva la ricorrenza delle ipotesi che
consentano il ricorso alla procedura negoziata.
Sezione IV
Norme generali
Art. 99.
Antimafia
1. Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le vigenti
disposizioni in materia di lotta alla criminalita' organizzata.
Art. 100.
P e n a l i
1. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa, nell'ambito
delle clausole contrattuali di cui all'articolo 94,
comma 3, determina:
a) il termine entro il quale si
applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore
della penale, espresso in percentuale, e' proporzionato al valore del contratto
ed e' calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare
complessivo della penale ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il
responsabile puo' risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno;
b) il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la
risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno;
c) la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a
vizi, inesattezze ed irregolarita' dei beni o servizi acquisiti.
2. E' fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.
3. Ai contratti relativi a lavori si applica la specifica disciplina contenuta
nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e
successive modificazioni.
Art. 101.
Principi generali
1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento,
l'attivita' negoziale e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali di
contabilita' pubblica ed, in particolare, dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni.
Titolo VIII
PERSONALE
Sezione I
Personale dirigenziale
Art. 102.
Norme generali di riferimento
1. Il presente titolo disciplina la modalita' di assunzione e di nomina dei
dirigenti dell'Ente, nel rispetto delle norme generali di cui:
a) al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257;
b) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche
intervenute;
c) alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile al personale
dirigente dell'ENEA.
Art. 103.
Nomina dei dirigenti dell'Ente
1. La nomina e l'assunzione del Direttore generale, vertice dell'intera
dirigenza dell'Ente, sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo
3 settembre 2003, n. 257.
2. La nomina dei direttori di dipartimento e di direzione centrale compete al
Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale. Tali
direttori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111, sono scelti fra i
dirigenti dell'Ente con almeno cinque anni di elevata qualificazione
tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, secondo i profili
professionali determinati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La nomina dei direttori di unita' di secondo livello e di ogni altro dirigente dell'Ente compete al Direttore generale, su proposta del direttore di dipartimento ovvero del direttore di direzione centrale competente.
Art. 104.
Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo del Consiglio di
amministrazione. L'Ente compie valutazioni diverse a seconda che si tratti di
incarichi dirigenziali
di ricerca ovvero di incarichi dirigenziali amministrativi. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103 del codice civile.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto
dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai
piani e ai programmi definiti dal Consiglio di amministrazione nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso
del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, correlata agli obiettivi
prefissati che, fatto salvo quanto previsto al comma 3, non puo' essere
inferiore a tre anni e superiore a cinque anni per tutti gli altri incarichi.
Gli incarichi sono rmnnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico segue un contratto individuale con cui sono definiti
la durata dell'incarico e il corrispondente trattamento economico, nel rispetto
dei principi definiti dagli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dalla contrattazione collettiva nazionale. E' sempre
ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto.
3. Ai dirigenti dell'Ente che non risultino affidatari degli incarichi di cui
all'articolo 106 il Direttore generale conferisce funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento interno dell'Ente, ivi compresi, ove compatibile, quelli presso
i collegi di revisione delle societa' partecipate dall'Ente.
Art. 105.
Accesso alla qualifica di dirigente
1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Ente avviene mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare soggetti muniti di laurea
specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale nonche' di
almeno uno dei seguenti titoli:
documentata esperienza di lavoro
almeno decennale presso Enti o Istituti di ricerca, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti
universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative
pubbliche e private, secondo modalita' di riconoscimento di cui alle vigenti
disposizioni di legge. Sono altresi' ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in strutture private, muniti di laurea specialistica
riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale, che hanno svolto per almeno
due anni funzioni
dirigenziali.
2. Una parte dei posti messi a
concorso, fino ad un massimo del 25 per cento, puo' essere riservata ai
dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, muniti di
laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea, sono altresi' ammessi soggetti muniti di laurea specialistica
riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali nell'Ente, con contratto a termine, per un periodo non inferiore a
due anni.
3. Il bando di concorso disciplina i requisiti di partecipazione ed i criteri di
valutazione dei titoli tecnico-scientifici e
professionali.
4. L'esame verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad
accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche'
l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, valutando, altresi',
le esperienze professionali maturate.
5. Le commissioni di concorso sono nominate dal Consiglio di amministrazione su
proposta del Direttore generale. Delle commissioni devono far parte esperti di
particolare qualificazione tecnico-professionale, anche interi all'Ente.
Art. 106.
Incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente e a
personale esterno
1. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 2, possono essere conferiti,
nel limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico
puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
2. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 3, possono essere conferiti, nel
limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano
svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e
private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori della ricerca e della docenza universitaria. Gli stessi incarichi
possono altresi' essere conferiti, con contratto a tempo determinato, a
dipendenti dell'Ente di elevata qualificazione professionale, muniti del diploma
di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea.
Art. 107.
Funzioni e responsabilita'
dirigenziali
1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dalle
unita' alle quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei
progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nei programmi di
gestione. Si applica la disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale
prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche intervenute.
2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali
piu' elevate nell'ambito dell'unita' ad essi assegnata, informandone il
dirigente gerarchicamente sovraordinato. Non si applica in ogni caso l'articolo
2103 del codice civile.
3. Ai dirigenti responsabili di unita' spetta la gestione finanziaria,
contabile, tecnica ed amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse loro affidate
e di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui ai titoli V, VI e VII del
presente regolamento. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
4. Essi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono
pareri al dirigente gerarchicamente sovraordinato;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri
di spesa e di acquisizione delle entrate, secondo le rispettive competenze;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle unita' dipendenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in
caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici;
f) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei
procedimenti che fanno capo alla loro unita' e verificano, anche su richiesta di
terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
Sezione II
Personale non dirigenziale
Art. 108.
Modalita' di gestione ed amministrazione del personale - Strumenti contrattuali
1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'ENEA si avvale di
personale dipendente il cui rapporto di lavoro e' regolato ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, facendo ricorso, sentite le organizzazioni sindacali, a
tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste
dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro,
nell'ambito
di un organico complessivo, coerente con il piano triennale ed il piano annuale
dell'Ente, determinato, in fase di prima applicazione, con l'approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica,
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
2. I compiti inerenti alla gestione ed all'amministrazione del personale
afferiscono alla direzione centrale risorse umane, che provvede alle azioni
volte allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la
formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse nonche' della mobilita',
in coerenza con i piani di
sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale manageriale, in
conformita' ai criteri organizzativi indicati dagli articoli 29, 30, 31, 34 e 35
in armonia con la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo
sviluppo del personale in raccordo con le funzioni di direzione dei dipartimenti
e delle altre direzioni centrali; onde siano favoriti i processi permanenti di
formazione e di qualificazione ed il perseguimento dell'autonomia
professionale dei ricercatori nell'espletamento delle attivita' scientifica e di
ricerca, anche mediante la formazione
post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita
dell'occupazione qualificata; facendo a ltresi' ricorso, compatibilmente con le
risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di predisposizione del budget,
all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca.
3. I provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi
compresi i provvedimenti di selezione, sono adottati dal Direttore generale ai
sensi dell'articolo 33, comma 1; il quale provvede altresi' all'assegnazione
delle risorse umane ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, in conformita'
ai piani ed agli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di
amministrazione.
4. La direzione centrale risorse umane provvede alla formulazione ed alla
gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i relativi
connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e
fiscali, in applicazione della contrattazione collettiva prevista all'articolo
40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale definisce il comparto
di contratttazione del personale dell'ENEA in deroga alle disposizioni
dell'articolo 70, comma 4, del citato decreto. In tale contesto la direzione
centrale risorse umane provvede altresi' alla gestione
delle relazioni sindacali, fatto salvo quanto di competenza della Direzione
generale.
5. La disciplina del personale in organico e' adeguata alle norme di cui al
comma 4 con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e previo parere del Ministro per la
funzione pubblica.
Art. 109.
Procedura di assunzione
1. Mediante appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del presente regolamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione di spesa, sono
disciplinate le procedure selettive per l'assunzione del personale a tempo
determinato ed a tempo indeterminato, per il reclutamento del
personale mediante contratti di formazione e lavoro, per l'attivazione di
assegni di ricerca, di borse di studio, nonche' per l'acquisizione di stagisti
presso l'Ente e per fornire ospitalita' e consentire l'accesso ai laureandi ai
centri ENEA. Gli stessi regolamenti disciplinano altresi' le procedure
attraverso le quali viene disposto il distacco di personale dell'ENEA presso
altre amministrazioni od imprese, nonche' l'acquisizione di' personale
proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando.
2. Con apposito e diverso regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, e' disciplinata la partecipazione del personale dipendente dell'ENEA
alle societa' di alta tecnologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Titolo IX
REGOLAMENTI INTERNI ED ALTRI ATTI DI ORGANIZZAZIONE
Art. 110.
Regolamenti interni ed altri atti di organizzazione
1. Per l'adozione dei regolamenti interni o degli atti di organizzazione e
gestione di carattere generale riguardanti le
funzioni ed i compiti della Direzione generale, dei dipartimenti e delle
direzioni centrali, le loro articolazioni di secondo livello, nonche' le altre
strutture organizzative disciplinate dal presente regolamento, il Direttore
generale, previa consultazione o su proposta del responsabile della struttura
interessata dal relativo regolamento o dall'atto organizzativo gestionale,
provvede alla formulazione del testo da sottoporre all'approvazione del
Consiglio
di amministrazione.
2. Per l'adozione dei regolamenti
interi o degli atti organizzativi gestionali inerenti all'organizzazione ed al
funzionamento del Consiglio scientifico di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e del Comitato di indirizzo e
coordinamento dei progetti di industrializzazione di cui all'articolo 8 dello
stesso decreto legislativo, il Direttore generale provvede, su indicazione e
d'intesa con il Presidente di ciascuno dei detti Collegi, alla formulazione dei
relativi testi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale provvede, inoltre, alla formulazione del testo relativo
al regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato di
valutazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, d'intesa con il
Presidente dell'Ente, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Titolo X
INCOMPATIBILITA' E COMPENSI DEGLI INCARICHI
Art. 111.
Incompatibilita'
1. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione,
del Consiglio scientifico e del Collegio dei revisori dell'ENEA, sono
incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di
parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e
provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative
Giunte; nonche', per l'intera durata del mandato, con gli incarichi di
responsabile delle unita' organizzative dell'Ente ovvero di componente di
commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA.
2. Gli incarichi di Direttore generale, di direttore di dipartimento e di
direzione centrale, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi
politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o
Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di
componente delle relative Giunte; nonche' con altri rapporti di lavoro
dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attivita' professionali.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore
generale ed i direttori di dipartimento non possono rivestire la carica di
amministratori od essere dipendenti di societa' operanti nei settori di
intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso Ente, ne'
possono avere altri interessi diretti ed indiretti nell'attivita' svolta da tali
societa'..
4. Non possono essere nominati Presidente, componente del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei revisori dell'ENEA, i soggetti che si trovano
nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; nonche' coloro che
si trovino in situazione di conflitto di interessi non occasionale con l'Ente.
Art. 112.
Indennita' e compensi
1. Le indennita' di carica del Presidente e del Vice Presidente, dei
componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti del
Collegio dei revisori, sono determinate ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
2. I compensi dei componenti del Consiglio scientifico e del Comitato di
valutazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del
Presidente dell'ENEA, nel rispetto del criterio, in sede di prima applicazione
del presente regolamento, che sia assicurata l'invarianza complessiva della
spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 113.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, le leggi nazionali e comuitarie di
riferimento, ivi compresa la normativa relativa alla contabilita' generale dello
Stato e degli Enti pubblici, nonche' la normativa di fonte contrattuale.
2. Per tutto quanto concerne il personale in relazione al sistema di relazioni
sindacali si applicano il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e la
normativa di fonte contrattuale.
Art. 114.
Norma di abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
si applicano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, e tutte le disposizioni normative dell'Ente
con esso incompatibili.
Art. 115.
Norma transitoria
1. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le
procedure di indizione e di aggiudicazione di gare gia' avviate alla predetta
data restano disciplinate dalle disposizioni per esse dettate nella
determinazione a contrarre e negli atti di gara.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213.
- Il testo degli articoli 20 e 24
del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della
disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», sono i seguenti:
«Art. 20 (Regolamenti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, e' tenuto a predisporre
il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre
all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, previo parere per i
profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:
a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro
compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unita' previste dagli
articoli 13 e 14, nonche' delle unita' di secondo livello nelle quali esse si
articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche'
l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unita'
organizzative previste dagli
articoli 13 e 14;
d) definisce le modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale,
prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale,
individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per
l'acquisizione del personale;
e) definisce le modalita' per la
gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione,
nonche' per la redazione dei
bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza
nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse
finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle
funzioni istituzionali;
h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in
conformita' con la normativa nazionale
e comunitaria vigente;
i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e
18 e stabilisce le modalita' di controllo degli stessi;
l) definisce le modalita' per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre
funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unita'
organizzative di primo livello.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento puo' prevedere le modalita'
di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e
gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione. »
«Art. 24 (Commissariamento). - 1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il
corretto funzionamento dell'Ente ed il
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il consiglio di
amministrazione e nominato un commissario
straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del
presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due
vice commissari».
- Il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257
recante «Riordino della disciplina
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma
dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n.
137», si veda le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3
della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257 e' il seguente:
«4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti
esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie
ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il
mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.».
- Si riporta il testo degli articoli
7, 8 e 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«Art 7 (Consiglio scientifico). - 1. Presso l'ENEA e' istituito il consiglio
scientifico, che e' composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della
comunita' scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente
dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, tre del Ministro delle attivita' produttive, tre piu' uno del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e
forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra
i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola
volta.
3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attivita'
complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:
a) individua le possibili linee
evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle
politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di
competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di
amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di
competenza a livello internazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici,
obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano
annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e
redige pareri.».
«Art. 8 (Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di
industrializzazione). - 1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di indirizzo e
coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e
consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente con
particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi
di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio
di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi
di competenza a livello nazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici,
obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano
annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e
redige pareri.
2. Esso e' composto da sette membri,
nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di cui tre
sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal
Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, e uno dal
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennita' o
compensi in qualsiasi forma.».
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato
di valutazione, che ha il compito
della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita'
di ricerca dell'ENEA, come indicato dall'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi
definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di
valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(C.I.V.R.).
2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia,
avvalendosi della collaborazione del
direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo
svolgimento dei compiti assegnati. Il
comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione
dell'ENEA la relazione di valutazione
periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attivita' di
ricerca. La relazione viene successivamente
inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Il numero, la composizione, le
modalita' di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente
sono
definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.».
- Il testo degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e' il seguente:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsa-bilita). - 1.-3.
(Omissis).
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».
«Art. 14 (Indirizzo
politico-amministrativo). - 1. (Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme
di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con
incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso
regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro , del bilancio e della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1,
lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con
effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle seg retarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
- Il testo dell'art. 6, commi 3, 4 e
5 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e
controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) individua gli obiettivi e le
priorita' delle attivita' dell'ente;
b) verifica l'attuazione dei programmi;
c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello
del personale dell'ente;
e) approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i loro
aggiornamenti;
f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di
accompagnamento;
g) delibera in materia di
costituzione di societa', partecipazioni dell'ENEA a societa', associazioni e
consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di
accordi di rilevante importanza;
h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative di cui agli
articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.
4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.
5. Il consiglio di amministrazione
nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, recante norme riguardanti il «Riordinamento del sistema
degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente:
Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che
esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per
ogni ente dalle norme vigenti, la
revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti
norme generali, regolatrici della
materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo
strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo
e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza
di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei
componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro
vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente,
con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di
altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire
l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di
vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli
enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci
pubblici, di approvazione dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o
locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una
adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti
stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso
eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base
di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;
determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti
dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e,
negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione;
previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva
l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra
i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in
carica, di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque
per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno
dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti tra
iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di
specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale
dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra
attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice,
con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse
finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli
interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le
relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri
generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei
residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a
regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di
vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a
principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia
contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono
soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente
articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino
alla nomina di quelli di nuova istituzione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 24, commi 1, 2 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e'
escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
3.-6. (Omissis).
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.».
Nota agli articoli 9, 10, 12, e 15:
- Per il testo dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 di «Attuazione della direttiva
n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo
di legge dei documenti contabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
Art. 9 (Funzioni del Collegio dei revisori). - 1. Il collegio dei revisori e'
composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un
membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle
attivita' produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un
membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un
membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alla nomina provvede il
Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto.
2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita'
amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'art. 2403
del codice civile, in quanto applicabile.».
- Il testo dell'art. 2403 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo
concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
Nota all'art. 24:
- Per il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si veda nelle note alle
premesse.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
Art. 11 (Struttura organizzativa). - 1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in
numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore
a tre.
2. Il regolamento di organizzazione
e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni
centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata
l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Al vertice della struttura organizzativa e' posto il direttore generale.
4. Il regolamento di organizzazione
e funzionamento dell'ENEA puo' prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento di ulteriori unita' organizzative, costituenti articolazioni
settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento
dei suoi fini istituzionali.».
«Art. 12 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale, il cui rapporto di
lavoro e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con
la scadenza naturale del mandato del presidente, e' nominato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone di elevata
qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.
2. Il direttore generale puo' essere confermato.
3. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:
a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;
b) predispone la proposta di piano
triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori
dei dipartimenti ed in conformita' agli obiettivi, priorita' e programmi
definiti dal consiglio di' amministrazione;
c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;
d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di
amministrazione;
e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di
organizzazione e funzionamento, nonche' quelle necessarie per la gestione
dell'ente;
f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.».
«Art. 13 (Dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di
primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni
dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con
riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle
finalita' dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle
competenze e la multidisciplinarieta' dei compiti. Ai dipartimenti sono altresi'
attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di secondo livello
e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali,
finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del
piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.
2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) elabora le proposte di piano
triennale ed annuale per le attivita' di competenza;
b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio
di amministrazione;
c) coordina e controlla l'attivita' delle strutture di secondo livello;
d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al
piano triennale ed al piano annuale dell'ente;
e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo
tecnico-professionale dei ricercatori;
f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche
di competenza;
g) valorizza la ricerca sul
territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attivita' di
agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;
h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla
costituzione di nuove societa', sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio
di attivita' di societa', consorzi e distretti industriali sulle tematiche di
competenza;
i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a piu' dipartimenti;
l) promuove la valorizzazione dei
risultati della ricerca nei settori di competenza.».
«Art. 14 (Direzioni centrali). - 1. Le direzioni centrali sono unita'
organizzative espletanti attivita' di interesse generale, comuni a piu' organi o
dipartimenti.
2. Le direzioni centrali, secondo
quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in
particolare:
a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;
b) curano l'amministrazione del personale;
c) gestiscono i processi di pianificazione e
controllo di gestione;
d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione
dell'ente;
e) gestiscono la comunicazione esterna;
f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non
inerenti le attivita' correnti della rete scientifica;
g) gestiscono gli affari societari;
h) forniscono assistenza e supporto legale;
i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi;
l) gestiscono il patrimonio immobiliare.».
- Per il testo dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257, si vedano le note all'art. 1.
Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
vedano le note all'art. 29.
- Per il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257, si vedano le note all'art. 29.
Note all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257, si vedano le note all'art. 29.
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
vedano le note all'art. 2.
Note all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
vedano le note all'art. 29.
- Per il testo dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257, si vedano le note
all'art. 1.
Note all'art. 35:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
vedano le note all'art. 29.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 3 settembre
2003, n. 257:
«Art. 16 (Piani di attivita). - 1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano
triennale di attivita', formulato
e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi
di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in
coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del
Ministro delle attivita' produttive. Il piano comprende la programmazione
pluriennale del fabbisogno del personale.
2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che
pianifica le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici
obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di
realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate
dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita'
produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli
ambiti di rispettiva competenza.».
«Art. 18 (Societa' di gestione). - 1. Al fine di valorizzare i risultati della
ricerca, l'ENEA e' autorizzata a costituire una societa' di diritto privato alla
quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarita' e comunque i
diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti
dall'attivita' di ricerca dell'ente.
2. Nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la societa' di cui al
comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali,
che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione
organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attivita' produttive,
su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.».
Nota all'art. 36:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante norme riguardanti il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
Note all'art. 40:
- In merito al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, vedi nota all'art. 36.
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
vedano le note all'art. 2.
Nota all'art. 41:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il
seguente:
«Art. 17 (Strumenti). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita'
di cui agli articoli 2 e 3
l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti
pubblici o privati interessati;
b) costituire o partecipare a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri
di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni
scientifiche di altri Paesi;
d) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati,
nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture
operative;
e) coordinare attivita' di soggetti terzi nei propri settori di competenza;
f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalita'
istituzionali dell'ente
2. L'ENEA riferisce sui programmi,
sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1
in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.
3. Il regolamento di cui all'art. 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui
al comma 1 e stabilisce le modalita' di funzionamento, di organizzazione e di
controllo degli stessi.».
Note all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
veda in nota all'art. 41.
- Pe il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
veda nelle note all'art. 35.
Nota all'art. 43:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
vedano le note all'art. 35.
Nota all'art. 45:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si
veda nelle note all'art. 35.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 norme
riguardanti il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario.
- La legge 3 aprile 1997, n. 94 norme riguardanti le modifiche alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato e
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81.
Nota all'art. 47:
- In merito al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si vedano le note
all'art. 36.
Note all'art. 50:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il
seguente:
«Art. 19 (Entrate)). - 1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni
centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la
partecipazione a programmi e progetti;
d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;
e) dai contratti stipulati con terzi
pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;
f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a societa' di capitali
o ad altre forme associative;
h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita'.».
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
e' il seguente:
«Art. 4 (Principi contabili).- 1.
L'ente conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti
nell'allegato 1 al presente regolamento che, all'occorrenza, possono essere
aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione
al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il
presupposto.».
Nota all'art. 54:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
e' il seguente:
Art. 8 (Il bilancio pluriennale). -
1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un
periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie ed al piano
pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini
finanziari, le linee strategiche dell'ente coerentemente evidenziate nella
relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unita'
amministrativa. E' allegato al bilancio di previsione dell'ente e non ha valore
autorizzativo.
2. Il bilancio pluriennale e' redatto distintamente per i centri di
responsabilita' corrispondenti alle UPB di 1 livello sia di entrate che di
uscite e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del
preventivo finanziario decisionale.
3. Il bilancio pluriennale e'
annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di
previsione e
non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio
pluriennale dai bilanci di previsione
successivi debbono essere motivate in sede di approvazione annuale.
4. La realizzazione di lavori pubblici si svolge sulla base di un programma
triennale e di aggiornamenti annuali predisposti dagli enti interessati con
l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
Nota all'art. 59:
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
e' il seguente:
«Art. 23 (Esercizio provvisorio). - 1. Nei casi in cui l'approvazione del
bilancio di previsione e' demandata all'amministrazione vigilante e detta
approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso
si riferisce, l'amministrazione vigilante puo' autorizzare, per non oltre
quattro mesi, l'esercizio provvisorio del
bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo
degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione
formalmente deliberato o non sia intervenuta,
entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' consentita
la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma
1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente
approvato.
3. Se il bilancio non e' assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio provvisorio e' deliberato dall'organo di vertice.».
Nota all'art. 62:
- L'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e' il seguente:
«Art. 13 (Quadro generale riassuntivo). - 1. Il bilancio di previsione si
conclude con un quadro riepilogativo, redatto in conformita' dell'allegato n. 4
al presente regolamento in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di
cassa.».
Nota all'art. 66:
- Il decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme
riguardanti il Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.
Note all'art. 69:
- L'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, norme riguardanti le
misure di razionalizzazione della
finanza pubblica e' il seguente:
«53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di
pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.».
- Il decreto del Ministero del tesoro del 9 dicembre 1996, n. 701, reca:
«Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito,
quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in
attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28
dicembre 1995, n. 549».
Note all'art. 70:
- L'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche
autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.».
- L'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
«Norme riguardanti attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio
1995, n. 104, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 7 (Trattativa
privata). - 1. Gli appalti del
presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa
pubblicazione di un bando, nei seguenti
casi:
a) - b) (omissis);
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura
intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato
1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con
sufficiente precisione perche' essi possano essere aggiudicati selezionando
l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.».
- L'art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
e' il seguente:
Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). - 1. Fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative
riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di
servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti
criteri:
a) (omissis);
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad
elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad
esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e
funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il
termine di consegna o esecuzione, il prezzo.».
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 riguardante «Norme relative all'Istituzione
del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota all'art. 73:
- L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 54 (Criteri di valutazione). -
1. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente
ai criteri di iscrizione e valutazione di cui all'allegato n. 14.
2. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l'ente
provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo
degli inventari in conformita' dei criteri fissati nell'allegato n. 14, sentito
il collegio dei revisori dei conti.».
Nota all'art. 74:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 relativo
alle norme riguardanti il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e
dei cassieri delle amministrazioni dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario.
Note all'art. 75:
- L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
e' il seguente:
«Art. 7 (Nomina dei consegnatari dei sub-consegnatari e dei loro sostituti). -
1. L'incarico di consegnatario e'
conferito, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative,
dai titolari dei centri di responsabilita' su proposta del dirigente
responsabile degli acquisti di beni e servizi. Con il provvedimento di nomina
del consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della sua
sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessita' e della
dislocazione degli uffici, possono essere nominati piu' consegnatari nell'ambito
della medesima amministrazione centrale.
3. Per i magazzini, le tipografie, i
laboratori, le officine statali ed i centri di elaborazione dati si
procede alla nomina di consegnatari dotati di specifica professionalita'.
4. Per gli uffici periferici, l'incarico di consegnatario e quello di sostituto
e' conferito con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico.
Nel caso in cui il titolare dell'ufficio non rivesta qualifica dirigenziale, le
funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro
funzionario dell'ufficio.
5. Nelle sezioni staccate, nelle
unita' operative ed organismi similari, in caso di necessita', si procede alla
nomina di sub-consegnatari da far risultare nel provvedimento di conferimento
dell'incarico di consegnatario dell'ufficio preposto.».
- In riferimento alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, vedi note all'art. 70.
Nota all'art. 78:
- Il testo dell'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive
vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento dei suoi
fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva:
b) il bilancio consuntivo dell'ente.».
Nota all'art. 79:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento
ordinario.
Nota all'art. 80:
- Il testo dell'art. 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 40 (Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti). - 1. Gli
enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la
consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di
gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche'
quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano
stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo
per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti
devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di
vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta
il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel
conto economico.
5. La situazione di cui al comma 1
e' allegata al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del
collegio dei revisori dei conti sulle ragioni della persistenza dei residui di
maggiore anzianita' e consistenza, nonche' sulla fondatezza degli stessi.».
Note all'art. 81:
- Si riporta il testo delgli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97:
«Art. 42 (Lo stato patrimoniale). - 1. Lo stato patrimoniale (Allegato n. 13) e'
redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, per quanto
applicabile, e comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili
e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.
Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza
tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo
circolante, i ratei e i risconti attivi.
3. Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in
immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle
immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le
anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
4. L'attivo circolante comprende le
rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici
e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.
5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi
ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare
riscontro nella nota integrativa.
6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi
per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i
debiti, i ratei e i risconti passivi.
7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.
8. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo.
9. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.».
«Art. 43 (I criteri di
iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali). - 1. I criteri di
iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono,
in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2426 del codice
civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed
internazionali a cio' deputati.
2. Nell'allegato n. 14 sono elencati e descritti i criteri di iscrizione e di
valutazione delle attivita' e delle passivita' cui gli enti pubblici devono
uniformarsi se norme speciali applicabili al singolo ente non dispongono
diversamente. Tali criteri possono essere aggiornati con determinazione del
Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti
normative che concorrono a costituirne il presupposto.».
Note all'art. 82:
- Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, e' il seguente:
«Art. 41 (Il conto economico). - 1. Il conto economico (Allegato n. 11), redatto
secondo le disposizioni contenute
nell'art. 2425 del codice civile, per quanto applicabili, e' accompagnato dal
quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti (Allegato n. 12).
2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione
secondo criteri di competenza
economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti
del conto del bilancio, rettificati
al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di
reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi
esauriti); quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui
manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si
verifichera' nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (ratei); quella parte di costi e di
ricavi ad utilita' differita (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze;
tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno
inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti
correnti; i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti
a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i
proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le
plusvalenze da alienazioni.
4. Costituiscono componenti negativi del conto economico: i costi per acquisto
di materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di servizi; il
valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale;
i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri finanziari; le
imposte e le tasse; la svalutazione dei crediti e altri fondi; gli ammortamenti;
le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze
dell'attivo.
5. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del
conto economico.
6. I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto
capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi,
non destinati ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di competenza
economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.».
Note all'art. 83:
- Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 44 (La nota integrativa). - 1. La nota integrativa e' un documento
illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione
dell'ente nei suoi settori operativi, nonche' i fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad
una migliore comprensione dei dati contabili.
2. Relativamente agli enti ed organismi pubblici la nota integrativa si articola
nelle seguenti cinque parti:
a) criteri di valutazione utilizzati
nella redazione del rendiconto generale;
b) analisi delle voci del conto del bilancio;
c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
d) analisi delle voci del conto economico;
e) altre notizie integrative.
3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni
caso riguardare:
- gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice
civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili
applicabili;
- l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione
veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e
quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonche'
sul risultato economico;
- l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno,
comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la
loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- la destinazione dell'avanzo
economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo
economico;
- l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la
composizione e la destinazione;
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di
formazione nonche', per quelli attivi, la loro classificazione in base al
diverso grado di esigibilita';
- la composizione delle disponibilita' liquide distinguendole fra quelle in
possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e
delle eventuali casse decentrate;
- i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennita'
di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonche' i dati relativi al
personale comunque applicato all'ente;
- l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i
connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.».
Note all'art. 84:
- Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 45 (La situazione amministrativa). - 1. La situazione amministrativa
(Allegato n. 15), allegata al conto del bilancio, evidenzia:
- la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente
fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla
chiusura dell'esercizio; - il totale complessivo delle somme rimaste da
riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
- il risultato finale di amministrazione.
2. La situazione amministrativa deve
tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati
al finanziamento delle spese in conto capitale.
Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della
situazione amministrativa.
3. L'avanzo di amministrazione, puo' essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
di cui all'art. 5, comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per
il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento;
b) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con
delibera di variazione, l'avanzo
di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto
rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle
finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Tale utilizzazione puo'
avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente.
5. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1 e'
applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 5,
comma 9, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel
risultato contabile di amministrazione.».
Note all'art. 86:
- Il testo dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 47 (La relazione del collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio
dei revisori dei conti, nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 38, redige
la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarita'
amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture
facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla
realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio,
ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.
2. Il collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:
- attestare:
a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli
analitici desunti dalla
contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;
b) l'esistenza delle attivita' e passivita' e la loro corretta esposizione in bilancio nonche' l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio;
c) la correttezza dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di
bilancio e nei relativi allegati:
- effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilita'
dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa
la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perche',
comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- concorrere con altri organi a cio'
deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione,
l'impostazione del rendiconto generale e
della relazione sulla gestione predisposta dall'organo di vertice;
- proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti.
3. La proposta o meno di
approvazione da parte del collegio dei revisori si conclude con un giudizio
senza rilievi, se il rendiconto generale e' conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'allegato n. 14,
con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.».
Note all'art. 87:
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 norme riguardanti
le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302,
supplemento ordinario, e' il seguente:
Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,
nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente,
stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate
anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali
l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi
previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25,
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le
convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e
ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art.
3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma
4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa
di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica
amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei
parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le
caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti.
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal
presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici
preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e
referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di
attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 20, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257, vedi note
alle premesse.
- La legge 7 agosto1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1993, n. 42.
- L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997,
n. 452 recante norme riguardanti il Regolamento recante approvazione del
capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature
informatiche, nonche' alla licenza d'uso dei programmi e' il seguente:
«Art. 2 (Responsabile del procedimento e modalita' di scelta del contraente). - 1. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero un funzionario da questi delegato, e' altresi' responsabile del procedimento di formazione del contratto.
2. Il responsabile del procedimento
di formazione del contratto applica, ai fini della scelta del contraente, le
disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture recepite
dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ovvero direttamente applicabili
nell'ordinamento, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.».
- L'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 recante
norme riguardanti il «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188,
supplemento ordinario e' il seguente:
«6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata
l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un
particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere
determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in particolare, l'indicazione di
marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione
determinata; tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione «o
equivalente», e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non
possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 recante norme
riguardanti «Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte
delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di
acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2002, n. 125.
Note all'art. 92:
- Il decreto Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante norme
riguardanti il «Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n.
248.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici»
e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.
- Il decreto Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 recante norme riguardanti il «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di
lavori pubblici, e successivemodificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.
Note all'art. 93:
- In merito alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedi nota all'art. 92.
- In merito al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante norme riguardanti il
Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni, vedi nota all'art. 92.
Nota all'art. 100:
- In riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante norme riguardanti
il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro
in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, vedi nota all'art.
92.
Nota all'art. 101:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 norme
riguardanti il Regolamento
concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, vedi le note all'art. 79.
Note all'art. 102:
- Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, riordino della disciplina
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, supplemento ordinario.
Note all'art. 103:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257,
vedi nota all'art. 29.
- Il testo dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' il seguente:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.».
Note all'art. 104:
- Il testo dell'art. 2103 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2103 (Mansioni). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad una altra se non per
comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo.».
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e
delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati
nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del
presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero
con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri
atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni
ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con
cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi
definiti da ll'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del
rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso am
ministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono
gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge
2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. ».
Nota all'art. 106:
- Per il testo dell'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nota all'art. 104.
Note all'art. 107:
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi].
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Per il testo dell'art. 2103 del codice civile, vedi
note all'art. 104.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme riguardanti
le «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'art. 108:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
norme riguardanti le Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica
funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di
spesa a carico delle amministrazioni interessate,
unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area
contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di
ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della
dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano
le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
svolgono compit i di direzione o che comportano iscrizione
ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi
il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge
7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato,
i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1,
della medesima legge, che, in posizione di elevata
responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
2-bis. Per i segretari comunali e provinciali e'
stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto
collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le
organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi
dell'art. 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative
dei segretari comunali e provinciali.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
«4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e
prestiti sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con i l Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».
Note all'art. 109:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme riguardanti le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, si veda le note all'art. 108.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201, e' il
seguente:
«Art. 2 (Soggetti ammissibili). - 1. Sono soggetti
ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
a) - d) (omissis);
e) societa' di recente costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione
azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno
di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale
di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,
nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di
ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle
universita' e degli enti di appartenenza, che ne
disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento
in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel
corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti
di proprieta' intellettuale e che definiscano le
limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con
le societa' costituite o da costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d)
e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte
all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari
chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con
l'art. 2 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi
mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.».
Nota all'art. 110:
- Per il testo degli articoli 7, 8 e 10 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, vedi nota all'art. 2.
Nota all'art. 111:
- Il testo dell'art. 2382 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
Nota all'art. 112:
- Il testo dell'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
«4. Le indennita' di carica del presidente e del vice
presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di
amministrazione, del presidente e dei componenti del
collegio dei revisori sono determinate con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, secondo criteri e
parametri definiti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia
assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto
all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.».
Note all'art. 113:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
recante «Norme riguardanti le Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», si vedano le note all'art. 108.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, 368 recante
norme riguardanti «Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
Nota all'art. 114:
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36
(Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e
18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), abrogato
dall'art. 25 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
1999, n. 46.