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 Decreto 31 marzo 2006, n. 165

 

Ministero delle Attività Produttive. Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

 

(GU n. 102 del 4-5-2006- Suppl. Ordinario n.110)

 

 

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, a norma dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visti, in particolare, l'articolo 20, comma 1, concernente l'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente e l'articolo 24, concernente i poteri del commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006;
Sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4685 del 22 marzo 2006;

A d o t t a
il seguente regolamento:


Art. 1.
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove ecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di arlo osservare.


Roma, 31 marzo 2006


Il Ministro: Scajola


Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 9


Allegato
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, ENEA.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ENEA.

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA.

Titolo II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Sezione I
Presidente e consiglio di amministrazione

Art. 2.
Funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, avvalendosi anche degli Organi collegiali di cui agli articoli 7, 8 e 10 dello stesso decreto legislativo.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tale ufficio, di livello dirigenziale non generale, risponde direttamente al Presidente, dal quale dipende funzionalmente, e svolge la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite.
3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente e' sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, cui il Presidente puo' conferire specifiche deleghe.
4. Il Consiglio di amministrazione svolge le fuzioni di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, avvalendosi di una struttura di segreteria, di livello dirigenziale non generale, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale e composta da personale dell'Ente.
5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ritenga la necessita' e l'opportunita', puo' altresi' conferire specifici incarichi ad uno o piu' consiglieri nell'ambito delle materie di propria competenza.


Art. 3.
Riunioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente adotta l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione, nel quale tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli Consiglieri. Il Presidente dispone, in base alle risultanze dei dibattiti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di istruttoria;
trasmette al Direttore generale le delibere assunte perche' ne assicuri l'attuazione. Il Direttore generale, entro un mese dalla data della delibera, ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica al Consiglio i motivi della mancata attuazione per i conseguenti provvedimenti.
2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con le modalita' di cui all'articolo 9.
3. Il Presidente puo' disporre, sentito il Direttore generale, in caso di assoluta necessita' ed urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di darne immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, nonche' di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta. Il Consiglio di amministrazione delibera nella stessa seduta.
4. In caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi previste dall'articolo 17, la presidenza delle riunioni viene assunta dal Vice Presidente.


Art. 4.
Partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio di amministrazione
1. In casi particolari possono essere invitati, su proposta del Presidente, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di amministrazione, esperti esterni ai quali sia stato conferito dall'Ente incarico specifico sulle materie da trattare, nel limite massimo complessivo di quindici unita', ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni.
2. I convocati di cui al comma 1 limitano la loro partecipazione al momento esclusivo dell'informativa e, in ogni caso, si allontanano dalla sala delle riunioni prima della votazione.
3. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono chiedere al Direttore generale che su specifiche questioni all'ordine del giorno siano acquisiti chiarimenti ed informative ulteriori da parte di responsabili delle unita' della struttura organizzativa che il Direttore generale stesso individua e convoca.


Art. 5.
Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e Collegio dei revisori
1. Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ed i componenti del Collegio dei revisori possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.


Art. 6.
Assenze dei componenti del Consiglio
1. I componenti del Consiglio di amministrazione, che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la segreteria dell'organo almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore, e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative.
2. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, da' comunicazione delle assenze e dei relativi giustificati motivi.
3. Nel caso in cui un consigliere si astenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo dal partecipare alle riunioni ordinarie, il Consiglio di amministrazione ne da' comunicazione al Ministro vigilante e designante ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza.


Art. 7.
Svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
2. In via eccezionale il Consiglio puo' stabilire, su richiesta anche di un solo componente o su proposta del Presidente, che la riunione sia pubblica.
3. Il processo verbale della riunione e' redatto, letto ed approvato seduta stante. Il verbale e' sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 24, e puo' essere secretato con esplicita votazione del Consiglio nei casi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 24. In tal caso, il verbale e' affidato al Direttore generale che ne cura l'idonea custodia.


Art. 8.
Luogo di convocazione
1. Il Consiglio di amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali adeguatamente ed esplicitamente motivati, presso la sede legale dell'ENEA in Roma.


Art. 9.
Modalita' della convocazione
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate le modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione.


Art. 10.
Relazioni e documentazione relativa agli argomenti da trattare
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate le modalita' di approntamento, diramazione ed integrazione della documentazione relativa agli argomenti da trattare.


Art. 11.
Validita' delle riunioni
1. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione.
2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non e' presente la maggioranza assoluta dei predetti componenti, il Presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara il mancato raggiungimento del numero legale e rinvia la riunione ad altro giorno.
3. La verifica del numero legale e' fatta all'inizio della seduta dal Presidente, coadiuvato dal segretario, e puo' essere reiterata nel corso della seduta ad iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo componente del Consiglio di amministrazione, ovvero di un componente del Collegio dei revisori.
4. Quando la riunione non puo' avere luogo per mancanza del numero legale, ne e' steso verbale, nel quale si indicano i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi giustificati motivi e l'ora in cui e' proclamata deserta la riunione.


Art. 12.
Ordine del giorno, discussione e votazione
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate le modalita' di approntamento e diramazione dell'ordine del giorno, nonche' lo svolgimento delle discussioni e le votazioni.


Art. 13.
Validita' delle deliberazioni
1. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione.
2. In caso di parita' tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente.


Art. 14.
Astensione obbligatoria
1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Collegio dei revisori sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione quando si tratti:
a) di liti o interessi personali;
b) di liti o interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado e del coniuge.
2. Nei casi previsti dal comma 1, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione, prima dell'inizio della discussione, con dichiarazione da inserire nel processo verbale.
3. Il segretario, il Direttore generale e gli altri funzionari eventualmente invitati alla riunione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.


Art. 15.
Processo verbale
1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, sono disciplinate la formazione, i contenuti, le modalita' di pprovazione e conservazione del processo verbale.


Art. 16.
Segreteria del Consiglio
1. La segreteria del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 2, comma 4, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare gli adempimenti formali preparatori delle riunioni consiliari;
b) assicurare tramite il responsabile o suo sostituto nominato dal Presidente della seduta l'espletamento della funzione di segretario dell'organo collegiale;
c) assicurare, per gli atti deliberativi e dispositivi del Presidente, la completezza della documentazione dal punto di vista informativo e la regolarita' formale sia dei testi di deliberazione, sia delle disposizioni predisposti;
d) curare la raccolta, rubricazione e archiviazione degli originali degli atti e dei verbali e rilasciare copie ed estratti conformi all'originale.


Art. 17.
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire commissioni consiliari a carattere temporaneo, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di organo deliberante, all'esame degli argomenti che sono da sottoporre all'organo stesso, in attuazione di principi di funzionalita' e produttivita', di semplificazione e snellezza amministrativa.
2. La composizione, la nomina, la durata e le modalita' di funzionamento delle commissioni consiliari temporanee sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. Le ommissioni temporanee attendono, in base a specifici progetti, alle particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con previsione della scadenza di ultimazione dei lavori.
3. Le commissioni esaminano e trattano le materie di competenza del Consiglio di amministrazione loro attribuite formulando, ove occorra, idonei pareri e proposte da sottoporre all'organo deliberante.


Art. 18.
Composizione delle commissioni consiliari
1. Ciascuna commissione consiliare e' composta da consiglieri di amministrazione in numero non inferiore a tre, alla nomina dei quali provvede il Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Presidente o di ciascun consigliere.
2. Il Consiglio nomina altresi' eventuali membri supplenti.
3. Ciascuna commissione elegge il presidente tra i propri componenti.
4. Le commissioni possono avvalersi per il tramite del Direttore generale di specialisti, eventualmente anche esterni, particolarmente esperti nelle materie da trattare, i quali possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse con funzioni referenti.
5. Di ciascuna riunione delle commissioni e' redatto apposito verbale con le stesse procedure e formalita' stabilite per la redazione del verbale del Consiglio di amministrazione.


Art. 19.
Segreteria delle commissioni consiliari
1. L'attivita' di segreteria di ciascuna commissione, convocazione, verbali, documentazione e quant'altro necessario, e' svolta dalla segreteria del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 4.


Art. 20.
Partecipazione alle riunioni
1. Alle riunioni delle commissioni puo' partecipare il Direttore generale, con parere consultivo.


Art. 21.
Conclusioni delle commissioni
1. Il presidente della commissione o altro componente da lui designato relaziona al Consiglio di amministrazione sulle conclusioni concernenti i lavori svolti e sulle motivazioni delle eventuali proposte.
2. Nelle conclusioni dei lavori delle commissioni e' dato atto delle eventuali opinioni contrastanti.
3. In ogni caso, qualora si tratti di studi o di approfondimenti su specifiche materie, le relative risultanze sono rimesse alla Direzione generale ai fini della formulazione delle proposte di competenza.


Art. 22.
Durata in carica
1. I componenti di ciascuna commissione consiliare durano in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione, ovvero per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.

Sezione II
Collegio dei revisori


Art. 23.
Funzioni del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati per la durata di quattro anni, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, provvede al controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Ente, e svolge, in conformita' alla disposizione di cui al citato articolo 9, comma 3, del suddetto decreto legislativo, i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.


Art. 24.
Doveri del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e sulle disposizioni statutarie del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 - afferente al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, nonche' sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sulla cura del suo concreto funzionamento ed attuazione da parte delle strutture dell'Ente.
2. Il Collegio dei revisori esercita altresi' le funzioni di controllo contabile, provvedendo a:
a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verificare che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprimere con apposita relazione il proprio giudizio sul bilancio.
3. Il Collegio dei revisori puo' chiedere agli amministratori documenti ed ogni notizia utile al controllo. Puo', altresi', procedere ad ispezioni, documentando l'attivita' svolta in apposito libro, tenuto presso la sede dell'Ente.


Art. 25.
Poteri del Collegio dei revisori
1. In via generale, e con riferimento a tutte le attivita' di amministrazione e di gestione dell'Ente, i revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio dei revisori puo', altresi', chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento a societa' partecipate o controllate, sull'andamento delle operazioni volte al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonche' sulle operazioni sociali delle partecipate o controllate, o su determinati affari; ed inoltre, puo' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate o partecipate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale, documentando l'attivita' svolta nell'apposito libro di cui al comma 3 dell'articolo 26.


Art. 26.
Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Il Collegio dei revisori e' regolarmente costituito con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
3. Delle riunioni del Collegio dei revisori e' redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.


Art. 27.
Segreteria del Collegio dei revisori
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori si avvale della struttura di segreteria di cui all'articolo 2, comma 4.


Art. 28.
Responsabilita' del Collegio dei revisori
1. I componenti del Collegio dei revisori adempiono ai loro compiti con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro
attestazioni e sono tenuti ad osservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.


Titolo III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Sezione I
Articolazione della struttura


Art. 29.
Principi di organizzazione e di funzionamento della struttura

1. L'ENEA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme
generali sul funzionamento e organizzazione della Pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo e controllo, riservati agli organi di vertice, dalle attivita' di gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile, riservate alla direzione generale ed alla dirigenza che ad essa risponde, dotandosi di opportuni strumenti ai fini del controllo della regolarita' amministrativa e contabile, del controllo di gestione, della valutazione della dirigenza e della valutazione e controllo strategico.
2. Il funzionamento delle strutture dell'Ente e' ispirato al criterio di favorire l'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento dell'attivita' scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata, facendo, altresi' ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate allo scopo in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca, nel rispetto della vigente normativa.
3. In attuazione e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il Consiglio di amministrazione provvede, su proposta del Direttore generale, ad istituire, modificare o sopprimere le strutture di secondo livello, in adeguamento alla eventuale rimodulazione degli obiettivi programmatici contenuti nei piani di sviluppo.


Art. 30.
Direzione generale - Dipartimenti - Direzioni centrali

1. Le strutture organizzative di primo livello dell'ENEA si articolano in:
a) Direzione generale;
b) cinque dipartimenti, rispettivamente denominati:
1) Fusione, tecnologie e presidio nucleari;
2) Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile;
3) Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico;
4) Tecnologie fisiche e nuovi materiali;
5) Biotecnologie, agroindustria e protezione della salute;
c) tre direzioni centrali, rispettivamente denominate:
1) Supporto, infrastrutture e centri;
2) Risorse umane;
3) Amministrazione e pianificazione.


Art. 31.
Funzioni e livelli organizzativi
1. La struttura organizzativa dell'ENEA, al cui vertice e' posto il Direttore generale, e' articolata in dipartimenti, direzioni centrali, strutture di secondo livello, tra cui le eventuali unita' organizzative settoriali o locali che si rendano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'articolazione dei dipartimenti risponde al criterio di riferimento a grandi aree di materie omogenee, ovvero di progetti, individuati in relazione alle finalita' dell'Ente ed ai settori di intervento.
3. L'articolazione delle direzioni centrali risponde all'esigenza di svolgere le funzioni e le attivita' di interesse generale comuni all'organizzazione di tutto l'Ente esplicitate all'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, secondo un'aggregazione omogenea di attivita' che assicuri livelli ottimali di funzionamento, di operativita' e di mantenimento di elevati livelli di competenza.
4. Le unita' organizzative settoriali o locali di cui al comma 1, rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacita' propositive ed operative in alcuni settori di punta e di particolare rilevanza strategica per le finalita' istituzionali dell'Ente, ovvero allo scopo di evitare l'accentramento dell'organizzazione amministrativo-gestionale, in particolare nell'ambito delle strutture territoriali che sviluppano, per numero di dipendenti e strutture impiantistiche, un significativo volume di attivita'.
5. I responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali provvedono all'articolazione delle strutture di secondo livello in conformita' a criteri improntati all'efficienza ed all'efficacia organizzativa, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze. Le unita' di secondo livello dei dipartimenti, dedite alla esecuzione di attivita' tecnico-scientifiche, sono organizzate per progetto e per competenza a seconda degli obiettivi e della missione assegnati alle stesse.
6. L'organizzazione delle direzioni centrali si articola in maniera tale da assicurare alle strutture con diversa collocazione territoriale autonomia di funzionamento per le esigenze proprie e per il supporto ai dipartimenti ivi presenti, in materia di strutture impiantistiche, tecnologiche e servizi in generale.
7. L'organizzazione, le dotazioni ed il funzionamento delle strutture di secondo livello e delle eventuali ulteriori articolazioni settoriali, ovvero locali, inerenti ai dipartimenti od alle direzioni centrali, competono, rispettivamente, ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, che provvedono all'indirizzo, al coordinamento ed all'organizzazione delle medesime, allocandone e gestendone le risorse finanziarie ed umane ad esse attribuite, d'intesa con il Direttore generale, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.
8. Per esigenze di coordinamento delle attivita' omogenee e comuni a piu' strutture il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, puo' istituire, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ulteriori unita' organizzative di secondo livello, denominate «Sezioni».
9. Le strutture di primo livello di cui all'articolo 30 costituiscono centri di responsabilita' amministrativa.
10. Le strutture di secondo livello, ivi comprese le unita' organizzative settoriali o locali, costituiscono centri di costo.


Sezione II
Compiti della struttura


Art. 32.
Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ed e' scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.
2. Il rapporto di impiego del Direttore generale e' regolato con contratto di lavoro di diritto privato stipulato dal Presidente. Il trattamento economico spettante al Direttore generale e' determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneita' dell'incarico, della complessita' dei compiti assegnati e delle condizioni di mercato.
3. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a quattro anni, non puo' eccedere la scadenza naturale del mandato del Presidente, e puo' essere confermato.


Art. 33.
Compiti del Direttore generale
1. Il Direttore generale e' responsabile della struttura e dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo dell'Ente, esercita i poteri ed espleta i compiti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. A tal fine sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente, esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture dell'Ente e di dirigenza generale nei confronti degli altri dirigenti, gestisce le risorse umane, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, da' attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attivita' dell'Ente in relazione alle finalita' istituzionali.
2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di intervento e proposta, senza diritto di voto.
3. Il Direttore generale nell'assolvimento dei compiti assegnatigli dal Consiglio di amministrazione, adotta ogni deliberazione necessaria ed utile alla definizione delle relative pratiche, ivi compresa la proposizione di azioni, la resistenza in giudizio ed il conferimento del mandato ai difensori, ad eccezione delle deliberazioni espressamente riservate al Consiglio di amministrazione. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII, egli stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, qualora da tali atti derivino entrate o spese per l'Ente, in attuazione delle linee strategiche tracciate e delle deliberazioni adottate dagli Organi di vertice.
4. Il Direttore generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Alcune delle funzioni di competenza del Direttore generale, eventualmente con la relativa capacita' di spesa, possono essere delegate da questi a dirigenti dell'Ente mediante espressa attribuzione. Per l'espletamento dell'attivita' negoziale, in particolare, il Direttore generale puo' conferire deleghe ai dirigenti o ad altri soggetti dipendenti dell'Ente. Se i contratti e le convenzioni da stipulare riguardano attivita' fatta oggetto di delega ai dirigenti, si intende implicitamente conferita agli stessi anche la capacita' di stipula dei relativi atti negoziali, salvo che l'atto di delega non preveda altrimenti.
6. Il Direttore generale, inoltre:
a) stipula i contratti relativi agli incarichi dirigenziali;
b) emana i regolamenti interni nonche' gli atti organizzativi e di gestione sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e degli indirizzi espressi dal Presidente;
c) rappresenta l'ENEA nei rapporti con le organizzazioni sindacali;
d) fornisce al Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 la collaborazione per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati;
e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali e dei dirigenti, di cui si e' avvalso per funzioni di studi, consulenza o altro;
f) fornisce supporto agli organi di indirizzo per la definizione di strategie e programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
g) coordina l'attivita' di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalita' ed ai compiti dei dipartimenti e delle direzioni centrali;
h) determina per l'effettuazione di prove, analisi, controlli ed altro, le tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione;
i) svolge ogni altra funzione che il regolamento ENEA gli attribuisce.
7. Il Direttore generale puo' avvalersi, per funzioni diverse, dei dirigenti dell'Ente, cui non e' stata attribuita la titolarita' di un centro di responsabilita' ovvero un incarico della struttura organizzativa; nonche' dotarsi di consiglieri od assistenti con specifici incarichi, nel rispetto del limite massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 1.


Art. 34.
Dipartimenti
1. I dipartimenti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), assolvono ai compiti definiti all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e sono dotati di autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione nell'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che vengono loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci. Si realizzeranno le forme di integrazione e collaborazione necessarie a rendere piu' efficace la loro azione.
2. In sede di prima applicazione, i compiti e le funzioni di ciascuno dei cinque dipartimenti, specificamente individuati con regolamento interno ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 257 del 2003, adottato previe intese con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero della salute, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, potranno riguardare:
a) il dipartimento Fusione, tecnologie e presidio nucleari cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:
1. fusione (fisica della fusione, tecnologie della fusione, macchine a confinamento inerziale, macchine a confinamento magnetico, superconduttivita);
2. fissione (presidio nucleare);
b) il dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile cura le attivita' di ricerca, di valutazione e di applicazione attinenti ai settori di intervento inerenti:
1. sviluppo sostenibile (programmazione degli usi del territorio e valutazione ambientale strategica; tecnologie e «best practices» per l'uso ottimale e la riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti ed alla gestione delle acque; contabilita' ambientale);
2. cambiamenti climatici (ricerca sui cambiamenti climatici e «sportello» italiano dell'Intergovernamental Panel on Climate Change;
valutazione degli effetti e misure di adattamento sulla gestione delle coste, desertificazione, agricoltura; innovazione tecnologica nelle produzioni e negli usi finali di energia, per la riduzione delle emissioni di CO2; cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto);
c) il dipartimento Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:
1. fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termodinamico e biomasse);
2. tecnologie energetiche avanzate (idrogeno, celle a combustibile, cicli termici avanzati e gassificazione carbone);
3. risparmio energetico (uso razionale dell'energia, mobilita' sostenibile e trasporto innovativo);
d) il dipartimento Tecnologie fisiche e nuovi materiali cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:
1. tecnologie fisiche (ionizzanti, non ionizzanti, per applicazioni speciali e mediche, robotica e visione artificiale);
2. nuovi materiali (strutturali, funzionali e tecnologie di integrazione; nanofasici e nanostrutturati; qualificazione, caratterizzazione e certificazione di materiali e componenti);
e) il Dipartimento biotecnologie, agroindustria e protezione della salute cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie nei settori:
1. protezione della salute;
2. sicurezza alimentare e ambientale;
3. sistema agroindustriale e tutela degli ecosistemi;
4. prodotti e processi a base biologica;
5. radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti.
3. L'articolazione organizzativa del dipartimento e
l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti ai settori di attivita' omogenei, riportabili anche ad ulteriori settori di attivita' ed obiettivi strategici, sono adottate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione della programmazione delle attivita' approvata con il piano triennale e con i piani annuali.


Art. 35.
Direzioni centrali
1. Le direzioni centrali di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) svolgono le funzioni previste all'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e provvedono alla gestione delle risorse loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci, secondo le seguenti specifiche:
a) la Direzione centrale supporto, infrastrutture e centri assicura la razionalizzazione della gestione e dell'esecuzione di tutte le attivita' inerenti al funzionamento delle varie sedi di lavoro dell'Ente, in termini di servizi da rendere al personale, di funzionalita' da garantire, di patrimonio logistico e strumentale da conservare e sviluppare e di rapporti con il territorio. I compiti ad essa afferenti riguardano:
1. la gestione unificata delle spese di funzionamento ed in particolare le procedure di acquisizione dei beni e dei servizi piu' rilevanti di interesse comune a piu' Centri, al fine di ottenere i necessari risparmi di gestione;
2. la gestione unificata degli investimenti infrastrutturali finalizzata alla conservazione del valore patrimoniale dei Centri e la connessa definizione delle linee guida per le attivita' degli uffici tecnici degli stessi;
3. la gestione centralizzata delle reti informatiche e di telecomunicazione dei Centri, nonche' dei correlati «services» di assistenza agli utenti;
4. la gestione centralizzata del sistema informativo gestionale;
5. la gestione centralizzata delle politiche di sicurezza dell'Ente, con particolare riferimento agli obblighi di legge;
6. la gestione centralizzata delle risorse fisiche dell'Ente;
7. la gestione unificata dei servizi forniti dai Centri al territorio;
8. la gestione unificata della funzione di «incubatore» per lo start-up di nuove imprese, per le azioni che i Centri svolgono in modo unitario e sinergico;
9. le funzioni previste per l'Ufficio relazioni con il pubblico;
b) la Direzione centrale risorse umane assicura la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale, in raccordo e nel rispetto dell'autonomia assegnata in materia ai dipartimenti e alle altre direzioni centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano:
1. lo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse, nonche' della mobilita', dei piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale e manageriale;
2. la formulazione e la gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente e i connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali;
3. le relazioni sindacali;
4. le relazioni con il pubblico;
5. la fornitura di servizi di gestione del personale alle varie unita' organizzative dell'Ente;
c) la direzione centrale Amministrazione, pianificazione e supporto legale assicura la razionalizzazione delle materie e dei processi attinenti l'amministrazione, la contabilita' e la programmazione e gestione delle risorse finanziarie, l'assistenza ed il supporto legale dell'Ente nonche' la pianificazione delle attivita', in raccordo con le funzioni della Direzione generale, dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano:
1. la formulazione dei piani triennali, annuali ed operativi, in accordo con quanto contemplato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 257 del 2003 sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti;
2. la predisposizione dei bilanci e dei documenti di cui ai titoli V e VI del presente regolamento sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti;
3. la formulazione di indirizzi e coordinamento delle corrispondenti attivita' svolte a livello dipartimentale;
4. il coordinamento funzionale delle unita' periferiche preposte alla gestione del sistema dei piani operativi, della gestione contabile e degli atti amministrativi connessi alla gestione del ciclo attivo e passivo dell'Ente, al fine dell'unitarieta' dell'azione amministrativa dell'Ente;
5. la fornitura di servizi amministrativi alle varie unita' organizzative dell'Ente;
6. gli adempimenti contabili e di ragioneria generale;
7. la consulenza legale, l'assistenza al contenzioso e l'aggiornamento normativo in ogni materia di interesse dell'Ente, in riferimento all'evoluzione della specifica legislazione;
8. il raccordo delle attivita' connesse al ruolo di sostituto d'imposta dell'Ente e degli adempimenti fiscali con la connessa gestione dell'eventuale contenzioso tributario;
9. la gestione del sistema dei rapporti societari, delle interrelazioni programmatiche e amministrative con la societa' di gestione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e il supporto al Direttore generale per la costituzione di nuove partecipazioni.
2. L'articolazione organizzativa delle direzioni centrali e l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti a settori omogenei di attivita', riportabili anche a differenti ed ulteriori rappresentazioni di sistemi gestionali, sono adottate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione delle tecnologie organizzative dei sistemi gestionali e delle modulazioni dei servizi di direzione centrale inerente le risorse umane.


Sezione III
Valutazione e controllo


Art. 36.
Sistema di valutazione e controllo
1. Al fine di realizzare obiettivi di efficienza e di efficacia ed il migliore utilizzo delle risorse disponibili per il conseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi assegnati, l'Ente si avvale di adeguati strumenti e di procedure di valutazione e controllo, che costituiscono un sistema coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


Art. 37.
Strumenti per il controllo e la valutazione
1. Al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione dell'Ente, le procedure di controllo e valutazione presuppongono l'individuazione di indicatori oggettivi, distinti per tipologia di attivita', di regola integrati con valutazioni di tipo sintetico e qualitativo, idonei a realizzare la comparabilita' delle prestazioni, sia tra centri di responsabilita' equivalenti, che in seno allo stesso centro di responsabilita'.
2. Per l'attuazione delle suddette attivita' di controllo e valutazione sono utilizzati sistemi informativi automatizzati relativi alla rendicontazione contabile, alla gestione del personale, al fabbisogno del personale, alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali e dei relativi effetti, all'analisi delle spese di funzionamento dell'amministrazione, alla contabilita' analitica.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' di controllo e valutazione l'Ente puo' avvalersi, per motivate esigenze, di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione di attivita' tecnologiche in ambito pubblico e nel controllo di gestione.


Art. 38.
Valutazione dei dirigenti
1. La valutazione delle attivita' dei dirigenti ha periodicita' annuale.
2. La valutazione dei dirigenti cui e' affidata la responsabilita' dei dipartimenti e delle direzioni centrali e' effettuata, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui all'articolo 40 ed e' successivamente approvata, in seconda istanza, dal Direttore generale.
3. La valutazione degli altri dirigenti e' effettuata con la partecipazione del valutato da un organo collegiale nominato dal Direttore generale, presieduto dal responsabile dell'Ufficio di cui all'articolo 39 ed approvata in seconda istanza dal responsabile dell'unita' di primo livello interessato.
4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure richiamate dalle disposizioni riguardanti le responsabilita' dirigenziali di cui all'articolo 107. Tali misure si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando si verifica il rischio grave di un risultato negativo prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.


Art. 39.
Ufficio per il controllo interno
1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'Ente, in posizione di autonomia, e' istituito l'Ufficio per il controllo interno, di livello dirigenziale non generale, cui afferiscono i compiti inerenti alle funzioni del controllo interno, sotto la specie dei controlli e della valutazione della gestione tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria, nonche' della valutazione del personale dirigenziale di cui al comma 3 dell'articolo 38.
2. Il responsabile dell'Ufficio per il controllo interno e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.


Art. 40.
Sistema di controllo strategico
1. La funzione di controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, e' assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti, di cui due esterni all'ENEA, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Uno dei due esperti esterni e' designato dal Ministro delle attivita' produttive.
2. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attivita' svolta, anche su specifica richiesta del Consiglio di amministrazione; esso si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal Comitato di Valutazione, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nonche' del supporto amministrativo ed informatico, tramite il Direttore generale, di unita' organizzative afferenti alle direzioni centrali ed ai dipartimenti.
3. L'attivita' di controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo, curando anche la valutazione del personale diigenziale di cui al comma 2, dell'articolo 38. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonche' all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.
4. La valutazione dell'attivita' del Direttore generale e' effettuata annualmente, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui al comma 1, ed e' successivamente approvata, in seconda istanza, dal Consiglio di amministrazione. Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia di valutazione dei dirigenti, nonche' la disciplina in materia di responsabilita'.


Titolo IV
STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE


Art. 41.
Strumenti
1. Il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2003, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di ciascuno dei componenti del Consiglio o del Direttore generale, al quale compete altresi' di prestare, anche in collaborazione con i singoli direttori dei dipartimenti o delle direzioni centrali, la necessaria assistenza per la predisposizione della relazione illustrativa di ciascuna proposta.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione stabilisce i termini e le modalita' per la formalizzazione e per la stipula degli atti necessari all'adozione degli strumenti deliberati ai quali viene fatto ricorso.
3. Con riguardo alla natura degli strumenti ed in riferimento alle attivita' che ne sono oggetto, le modalita' di funzionamento e di organizzazione dello strumento adottato, corrispondono alla modulazione organizzativa e di funzionamento propria dello stesso, secondo la descrittiva che ne risulta nella relazione illustrativa della proposta, tenendo in conto che, per aggregazione, gli strumenti funzionano e sono organizzati: quelli di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, secondo le modulazioni proprie delle obbligazioni programmatiche, mentre per quelli di cui allo stesso articolo 17, comma 1, lettere b) e f), secondo la modulazione organizzativa e funzionale propria del soggetto - con o senza personalita' giuridica - costituito, ovvero partecipato dall'Ente.
4. Le strutture organizzative dell'ENEA, in particolare i dipartimenti, partecipano o collaborano alle attivita' degli strumenti adottati in conformita' agli accordi, ai programmi di ricerca ed alle finalita' perseguite con ogni singolo strumento, nonche' in attinenza alle materie di rispettiva competenza.
5. Il Direttore generale provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento delle informazioni circa l'evoluzione delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti attraverso gli strumenti di cui al comma 1, al fine di sottoporre agli organi dell'Ente relazioni periodiche atte a consentirne le opportune considerazioni, o deliberandi, in vista delle relazioni sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati perseguiti da ciascuno strumento, da inserire nelle apposite Sezioni del piano triennale e del piano annuale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257; nonche' allo scopo di provvedere alle piu' opportune decisioni in ordine all'utilizzo dello strumento adottato.


Art. 42.
Controllo e valutazione degli Strumenti
1. Le azioni volte alla realizzazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, nonche' le attivita' ed i risultati perseguiti attraverso gli strumenti di cui all'articolo 41, comma 1, sono sottoposti - compatibilmente con la modulazione delle convenzioni, degli accordi di collaborazione, delle modalita' di conduzione dei centri di ricerca, delle attivita' di ricerca commissionate a terzi, ovvero compatibilmente con la conformazione della figura soggettiva costituita o partecipata dall'Ente - al sistema di valutazione e controllo di cui al titolo III - Sezione III del presente regolamento: sia con riguardo alle valutazioni proprie dei controlli interni, sia per quanto attiene alle valutazioni ed ai controlli propri del controllo strategico di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento e del Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
2. Per quanto attiene al controllo sugli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il Consiglio di amministrazione dell'ENEA provvede, oltre ai controlli di cui al comma 1, attraverso la nomina di rappresentanti dell'Ente negli organi deliberanti e negli organi di revisione dei consorzi, delle fondazioni, delle societa' o dei centri di ricerca internazionali, dal medesimo costituiti o partecipati. I rappresentanti dell'Ente ed i revisori riferiscono ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione consortile, di fondazione, o societaria, nonche' sull'evoluzione delle attivita' dei centri di ricerca.


Art. 43.
Societa' di gestione
1. Qualora le esigenze di valorizzazione di risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo lo rendano conveniente, l'Ente provvede alla costituzione della Societa' di gestione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, cui puo' essere demandata la gestione dei diritti di sfruttamento dei brevetti.


Titolo V
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE


Sezione I
Programmazione delle attivita'


Art. 44.
Pianificazione, programmazione e budget
1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di governo dell'Ente, i responsabili dei centri di responsabilita' sviluppano l'attivita' di programmazione, secondo i principi di autonomia organizzativa individuati dai documenti di organizzazione. A tal fine comunicano al Direttore generale, entro il mese di settembre, le previsioni dei programmi, dei progetti e delle attivita' che intendono realizzare nel periodo di riferimento. Tali previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, ordinati per progetti, anche ai fini della contabilita' analitica e del controllo di gestione, nonche' dei fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio di riferimento. I programmi cosi' formulati costituiscono il fondamento analitico dello stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza di ogni centro di responsabilita', nonche', ove previsto, dell'eventuale budget economico.


Art. 45.
Documenti di pianificazione
1. L'Ente opera sulla base di un piano triennale e un piano annuale formulati in osservanza a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e ai principi in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Il piano triennale, comprendente l'esercizio di riferimento, viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente. Esso, tra l'altro, descrive in modo quantitativo le scelte strategiche dell'ENEA sia riferite alle attivita' tecnico-scientifiche, finanziate integralmente o parzialmente dai contratti attivi, sia riguardanti il funzionamento e la gestione dell'Ente ed e' articolato sia per i centri di responsabilita', sia per le funzioni obiettivo, definite in coerenza con la legge 3 aprile 1997, n. 94.
3. Il piano triennale e' redatto in coerenza con il bilancio di previsione triennale che ne quantifica le risorse necessarie ripartendole per centro di responsabilita'. Il bilancio di previsione e' sede di riscontro per i provvedimenti di spesa a carattere pluriennale.
4. Il piano annuale individua gli obiettivi e le relative attivita' per l'esercizio di riferimento, assegnando le risorse necessarie ai centri di responsabilita'. Ad esso si conforma il bilancio di previsione.
5. L'approvazione del bilancio di previsione autorizza il Direttore generale e i responsabili dei centri di responsabilita' al compimento di tutti gli atti amministrativi necessari per conseguire gli obiettivi, nei limiti delle risorse assegnate dallo stesso bilancio.


Art. 46.
Piani operativi
1. Qualsiasi attivita' programmatica che sia oggetto di specifici finanziamenti esterni all'Ente e che sia, altresi', definita sulla base di specifici accordi con i soggetti finanziatori e' inclusa nei piani operativi, nei quali sono previste l'entita' delle risorse umane e finanziarie da utilizzare, nonche' le relative forme di monitoraggio.


Sezione II
Controllo di gestione


Art. 47.
Controllo di gestione
1. Al fine di conseguire gli obiettivi programmati, di assicurare la corretta gestione delle risorse e garantire l'imparzialita' ed il buon andamento della struttura, l'Ente adotta il sistema di controllo di gestione, previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo modalita' che saranno definite con specifico atto del Direttore generale.

 

Art. 48.
Modalita' del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi:
a) stesura di un piano dettagliato di obiettivi mediante la predisposizione di schede di budget strutturate per centri di responsabilita' amministrativa e per centro di costo, a cui collegare le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi;
b) rilevazione periodica dei dati, anche con l'adozione di strumenti che consentano la rilevazione oraria dell'impegno di personale, relativi ai costi ed ai proventi dei singoli centri, nonche' dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa.
2. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilita', rilevando complessivamente e per ciascun centro di imputazione le risorse acquisite, i costi sostenuti nell'uso dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti. Per i servizi a carattere commerciale, sono altresi' rilevati le entita' dei ricavi conseguiti.


Art. 49.
Sistema di contabilita' analitica
1. L'Ente adotta, quale strumento del controllo di gestione, un sistema di contabilita' analitica in grado di consentire l'analisi dei costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari relativi per centri di responsabilita' e per centri di costo.
2. Al fine di poter valutare l'andamento della gestione dell'Ente e provvedere alle opportune decisioni, i dati forniti dalla contabilita' analitica con le indicazioni degli eventuali scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli previsti sono periodicamente presentati alla Direzione generale, ai responsabili delle strutture ed all'Organo collegiale di valutazione strategica.
3. Le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei referti di contabilita' analitica sono indicati con atto del Direttore generale.


Titolo VI
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE


Sezione I
Principi generali


Art. 50.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. L'ENEA e' dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi di cui all'articolo 19 del citato decreto.
2. L'ENEA adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilita' pubblica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. I centri di responsabilita' amministrativa costituiscono il riferimento organizzativo per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile dell'Ente.


Art. 51.
Assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a Enti pubblici e privati restano subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalita', determinati dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 risulta dalle singole deliberazioni del Consiglio di amministrazione con cui vengono disposte le concessioni.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede altresi' con apposita deliberazione a determinare i criteri e le modalita' con le quali vengono assegnate ed utilizzate le risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.


Art. 52.
Attivita' commerciali
1. L'attivita' commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 83.


Sezione II
Gestione finanziaria


Art. 53.
Esercizio finanziario, bilancio annuale di previsione finanziario
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.
2. Il progetto di bilancio di previsione e' predisposto dal Direttore generale entro il 15 ottobre di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituisce la base della gestione economica e finanziaria dell'Ente.


Art. 54.
Criterio di formazione del bilancio di previsione

1. Il progetto di bilancio e' redatto in termini di competenza e di cassa. E' preceduto da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la sua formulazione.
2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
3. Il preventivo finanziario si distingue in decisionale e gestionale, ed e' formulato in termini di competenza e di cassa.
4. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in Unita' Previsionale di Base, U.P.B.; le U.P.B. rappresentano l'insieme organico di risorse finanziarie assegnate alla gestione di un unico centro di responsabilita'.
5. L'articolazione delle entrate e delle uscite, nel momento in cui si evidenzia come unita' elementare di classificazione il capitolo, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attivita' e per la successiva rendicontazione.
6. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
7. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono suddivise, relativamente alle entrate e alle spese in titoli a seconda che afferiscono alle gestione corrente ovvero a quella in conto capitale. L'ammontare del fondo di riserva non puo' essere superiore al 5 per cento del totale delle uscite correnti. Le partite di giro e le contabilita' speciali possono essere esposte in una specifica unita' previsionale di base non riconducibile ad un centro di responsabilita'.
8. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni risultanti dal documento di programmazione economico-finanziaria.
9. Ai fini della gestione e della rendicontazione, i capitoli sono determinati in relazione al contenuto economico e funzionale dell'entrata e della spesa.
10. Nel bilancio di previsione e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva ordinario per le spese impreviste o di carattere eccezionale nonche' per le maggiori spese che si verifichino durante l'esercizio. L'ammontare del fondo di riserva, al netto dell'importo relativo ai residui passivi eliminati dalle scritture finanziarie per perenzione amministrativa nonche' delle somme di cui al comma 11, non puo' superare il 5% del totale delle spese previste.
11. Nel fondo di riserva di cui al comma 7, sono inoltre accantonate le somme destinate ai rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento.
12. Nel bilancio di previsione e', altresi', previsto un ulteriore fondo di riserva per le opere afferenti a progetti che si prevede siano realizzati nel corso dell'esercizio, di importo corrispondente alle entrate che in corrispondenza dei medesimi si prevede siano accertate nel corso del medesimo.
13. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) il bilancio pluriennale, redatto in conformita' all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
b) la relazione programmatica;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
14. Gli allegati al progetto di bilancio non formano oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio d'amministrazione.


Art. 55.
Requisiti del bilancio
1. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione o di eventuali altre spese ad esse connesse.
2. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle eventuali correlative entrate.
3. Non sono consentite gestioni fuori bilancio.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto, come posta a se' stante dell'entrata o dell'uscita, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il preventivo si riferisce.
5. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
6. Il bilancio di previsione ha valore autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.


Art. 56.
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione.
Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unita' amministrativa. E' allegato al bilancio di previsione dell'Ente e non ha valore autorizzativo.
2. Il bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.
3. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi devono essere motivate in sede di approvazione annuale.


Art. 57.
Preventivo economico
1. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi ovvero dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione.
2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilita' dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
3. Il preventivo economico e' corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti.
 

 Art. 58.
Tabella del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.
2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potra' disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento ed il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale riassorbimento.
5. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede consuntiva, il Consiglio di amministrazione deve, con sollecitudine, informare il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.


Art. 59.
Esercizio provvisorio
1. In conformita' all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'esercizio provvisorio di bilancio puo' essere deliberato dal Consiglio di amministrazione solo per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Limitatamente al periodo di tempo indicato nel comma 1, il Direttore generale puo' autorizzare le spese, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna categoria quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegni e pagamenti frazionabili in dodicesimi.


Art. 60.
Assestamento e variazioni di bilancio
1. Il Consiglio di amministrazione delibera gli assestamenti di bilancio conseguenti all'approvazione del conto consuntivo.
2. Qualora nel corso dell'esercizio si verifichino per le singole UPB eventi che comportano maggiori entrate o maggiori spese rispetto al bilancio di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Le variazioni dei capitoli di bilancio all'interno della singola unita' previsionale di base sono disposte, su autorizzazione del Direttore generale, o di un suo delegato, dal responsabile del centro di responsabilita' di primo livello.
4. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono effettuarsi solo se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.


Art. 61.
Gestione dei residui
1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito, su autorizzazione del Direttore generale, o suo delegato, un capitolo aggiuntivo.
3. In nessun caso si puo' iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
4. Nelle scritture contabili sono evidenziati gli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.


Art. 62.
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
1. L'entrata e' accertata sulla base di idonea documentazione probatoria, una volta acquisita l'identita' del debitore e la certezza del credito, del titolo, della ragione e dell'entita',
nonche' della prevedibile scadenza entro l'esercizio. Essa da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione alle rispettive categorie, capitoli di bilancio, e unita' previsionali di base.
2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi nelle attivita' dello stato patrimoniale, in conformita' all'allegato 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. La riscossione delle entrate e' effettuata mediante reversali di incasso emesse a favore dell'Istituto di credito cui e' affidato, ai sensi dell'articolo 70, il servizio di cassa, oppure con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente.
4. Le entrate acquisite tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono trimestralmente all'Istituto di credito di cui al comma precedente. Il conto corrente postale e' azzerato alla fine dell'esercizio.
5. Le somme riscosse direttamente dagli incaricati delle unita' operative sono versate all'Istituto di credito cui e' affidato il servizio di cassa nei dieci giorni successivi. Per gli incassi di carattere continuativo e di piccolo importo, il versamento puo' essere effettuato mensilmente.
6. E' vietato disporre pagamenti a valere sui fondi dei conti correnti postali.
7. Nella convenzione stipulata con l'Istituto di credito, di cui all'articolo 70, e' stabilito che l'Istituto stesso non puo'
rifiutare l'esazione di somme pagate in favore dell'Ente senza la preventiva emissione delle reversali d'incasso; resta salvo, in questo secondo caso, il diritto dell'Istituto a richiedere la conseguente regolarizzazione contabile.
8. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite al cassiere dell'Ente per la
riscossione in conto residui.

9. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente.


Art. 63.
Reversali di incasso
1. Le reversali di incasso sono firmate dal funzionario appositamente delegato dal Direttore generale.
2. Le reversali sono registrate cronologicamente nel libro giornale e nel partitario delle entrate all'atto della trasmissione al cassiere.
3. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: l'anno finanziario; il numero d'ordine; il titolo, la categoria, il capitolo di bilancio; il nome e la ragione sociale del debitore; la causale della riscossione; l'importo in cifre e lettere; la data di emissione.


Art. 64.
Impegno della spesa
1. La spesa e' impegnata allorche', sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identita' del creditore e la certezza del debito, ne sia accertato il titolo, la ragione e l'entita', nonche' il prevedibile pagamento entro l'esercizio, a valere sulle risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilita'. L'impegno di spesa, sulla base di detta documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di bilancio.

2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:

a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento di mutui e dei prestiti ed ogni ulteriore onere accessorio;
c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Gli impegni sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle relative disponibilita'.

4. Ogni atto per obbligazioni comportanti assunzione di impegni di spesa evidenzia la accertata disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa che concorre alla determinazione del risultato di competenza. La contabilizzazione degli impegni di spesa viene effettuata mediante il sistema informativo gestionale dell'Ente
dalle amministrazioni periferiche previa verifica di regolarita' effettuata dal funzionario responsabile dell'unita' amministrativa.

Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' dello stato patrimoniale.
6. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio.

 

Art. 65.
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata a cura dei responsabili delle unita' di servizio decentrate previo riscontro della correttezza amministrativa e coerenza giuridica, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione delle competenze del personale dipendente e' effettuata dal responsabile della competente unita' di servizio centrale mediante ruoli collettivi per i dipendenti in servizio nel mese di riferimento o note di pagamento individuali per i dipendenti cessati o assunti nel corso del mese di riferimento.
3. Il pagamento delle spese e' ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati da funzionari delegati dal Direttore generale ad espletare funzioni di ragioneria.
4. Il Direttore generale, emanando la normativa a riguardo, puo' disporre di aperture di credito a favore di responsabili di unita' operative nonche' di progetto, titolari di posizioni ufficialmente previste e distaccate presso le sedi decentrate.
5. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.


Art. 66.
Mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento sono numerati in ordine progressivo e contengono i seguenti elementi:
a) esercizio finanziario;
b) voce di bilancio al quale e' imputata la spesa nonche' l'obiettivo programmatico e il riferimento, anche temporale relativo all'obbligazione giuridica;
c) somma netta da pagare, indicata in cifre e in lettere, con l'indicazione del lordo e delle ritenute operate;
d) cognome, nome o denominazione, codice fiscale o partita IVA del creditore ed eventualmente delle persone legalmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

e) modalita' di estinzione;
f) oggetto della spesa;
g) data di emissione.
2. Il cassiere o tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. L'Ente emette comunque il relativo mandato ai fii della regolarizzazione entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso.
3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il pagamento in conto residui.
5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

6. L'Ente puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni.


Art. 67.
Controlli sui mandati di pagamento
1. Il funzionario delegato, prima di apporre la propria firma sul mandato di pagamento, accerta la giusta imputazione agli obiettivi programmatici, alle categorie ed ai capitoli del bilancio di previsione, nonche' la completezza e la regolarita' della documentazione. A tal fine ogni mandato di pagamento e' corredato:

a) dalla copia dell'atto comprovante l'obbligazione giuridica o dall'annotazione degli estremi dell'atto stesso;
b) da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi e da ogni altro documento che giustifichi la spesa, ivi compresa se prevista la dichiarazione di congruita', attestati dall'ordinatore;
c) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazioni di regolarita' e di conformita' all'ordine rilasciata
dall'ordinatore;

d) sia per i materiali inventariabili sia per i materiali non inventariabili, da un documento formale di consegna e
dall'attestazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce;
e) dalla copia degli atti di impegno di spesa;

f) dalla fattura o da altro titolo di spesa completo delle dichiarazioni di liquidazione.
2. Nel caso di pagamenti parziali, relativi ad un unico atto, la documentazione e' inserita nel mandato relativo al primo pagamento;
in quelli successivi dovra' essere riportata l'annotazione degli estremi degli atti formali dell'obbligazione giuridica. Ai mandati relativi alle competenze del personale e' allegata copia dei fogli collettivi o individuali di cui all'articolo 65, comma 2.

3. Il funzionario delegato annulla i titoli di spesa che siano errati o incompleti.
4. I mandati di pagamento estinti e la relativa documentazione sono conservati agli atti per almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di emissione dei mandati stessi.

 

Art. 68.
Modalita' di estinzione dei mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento si estinguono con quietanza ritirata a cura dell'Istituto tesoriere oppure, su richiesta scritta del creditore, nei modi seguenti:
a) con accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore o mediante assegno postale, nonche' mediante vaglia postale, con spese a carico del richiedente: in tal caso e' allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;

b) con accreditamento su conto corrente bancario a favore del creditore: in tal caso e' allegato al titolo l'eseguito dell'Istituto bancario;
c) con commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore;
d) con delega al cassiere dell'Amministrazione Centrale dell'Ente, che ritira regolare quietanza dal creditore da allegare al titolo.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, risultano dal mandato di pagamento con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.


Art. 69.
Carte di credito
1. L'ENEA, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, del
15 febbraio 1997, n. 38.

 

Art. 70.
Affidamento del servizio di cassa
1. Il servizio di cassa e' affidato ad un Istituto di credito di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in base ad apposita convenzione stipulata dal Direttore generale.
2. Il servizio e' aggiudicato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

3. La convenzione di cui al comma 1 contempla, nel rispetto del codice civile, anche le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa delle unita' di servizio decentrate dell'Ente, nonche' delle attivita' dell'Ente svolte all'estero.

4. Il tesoriere o cassiere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
5. L'Ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi.
6. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

 

Art. 71.
Servizio di cassa interno
1. L'Ente puo' dotarsi di un servizio di cassa interno secondo le disposizioni emanate dal Direttore generale.


Sezione III

Gestione patrimoniale


Art. 72.
Patrimonio e classificazione dei beni dell'Ente
1. Il patrimonio dell'Ente e' unico ed e' costituito di beni mobili ed immobili, compresi gli impianti di ricerca, nonche' da beni immateriali distinti secondo le norme, per quanto applicabili, del codice civile.


Art. 73.
Valore patrimoniale dei beni
1. I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, nonche' le aliquote di ammortamento dei beni, sono uniformati rispettivamente all'articolo 54 e all'allegato 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Per i beni di modesto valore si provvede con decisione del Direttore generale.


Art. 74.
Gestione patrimoniale dei beni
1. La gestione patrimoniale dei beni e' attuata mediante la redazione di apposite scritture patrimoniali che individuano nell'inventario, redatto secondo le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, la natura del bene ed il suo valore patrimoniale nel tempo.


Art. 75.
Gestione dei beni
1. La gestione dei beni patrimoiali e' affidata ai soggetti consegnatari individuati in conformita' all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
2. Le procedure della gestione ed il sistema di rilevazione contabile si uniformano al suddetto decreto e si integrano nel sistema informativo gestionale dell'Ente.
3. I titoli per partecipazione in societa', i titoli di credito o altri valori mobiliari sono tenuti in custodia dall'Istituto
tesoriere, secondo quanto disposto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.


Art. 76.
Radiazione dei beni patrimoniali
1. Il Consiglio di amministrazione dispone la radiazione dal patrimonio del corrispettivo valore per i beni immobili a seguito di alienazione o demolizione in sede di formulazione del bilancio di previsione, delle relative note di variazione o in sede di conto consuntivo.
2. I beni mobili possono essere radiati dal patrimonio dell'Ente allo scadere dell'ultimo anno di ammortamento. Fino alla loro eventuale alienazione, la loro radiazione comporta una specifica annotazione a margine.
3. I beni mobili sono alienati a seguito di richiesta dei consegnatari, che ne motivano l'obsolescenza tecnica, lo stato di fuori reso in quanto beni irreparabili o non convenientemente riparabili. Tali beni potranno essere alienati a titolo gratuito in favore delle istituzioni pubbliche che ne mostrano interesse; o con vendita a trattativa privata da espletarsi con almeno tre concorrenti da aggiudicare al prezzo piu' alto; smaltiti quali rifiuti con le procedure di legge vigenti in materia.
4. Il Direttore generale provvede, con proprio atto, a definire le modalita' circa la radiazione e l'alienazione dei beni mobili.


Art. 77.

Cessione in conto prezzo
1. In occasione dell'acquisto di beni e di servizi si puo' dar luogo a cessione in conto prezzo di beni patrimoniali mobili con l'osservanza delle procedure stabilite ai fii delle valutazioni di congruita' per le radiazioni patrimoniali nel rispetto delle norme fiscali in materia.


Sezione IV
Risultati della gestione


Art. 78.
Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo si compone di:
a) il conto del bilancio;
b) lo stato patrimoniale;
c) il conto economico;
d) la nota integrativa.
2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori.
3. Lo schema del conto consuntivo e' predisposto dal Direttore generale ed e' sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4.
4. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo e' trasmesso al Ministro delle attivita' produttive per la relativa approvazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.


Art. 79.
Il conto del bilancio
1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario di cui all'articolo 54, comma 2, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite secondo l'articolazione prevista al comma 2.
2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il preventivo finanziario decisionale; analogamente, il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale.
3. Il rendiconto finanziario, di cui al comma 2, comprende, altresi', una tabella articolata secondo le diverse
funzioni-obiettivo, costruite in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 ed al piano annuale.


Art. 80.
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
1. Per il riaccertamento dei residui e per l'inesigibilita' dei crediti si applicano le procedure previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

 

Art. 81.
Stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale e' redatto in conformita' all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono conformi a quanto previsto agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

 

Art. 82.
Conto economico
1. Il conto economico e' redatto in conformita' alle disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.


Art. 83.
Nota integrativa
1. La nota integrativa e' redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.


Art. 84.
Situazione amministrativa
1. La situazione amministrativa e' redatta secondo le modalita' stabilite all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Essa certifica le reali consistenze dell'avanzo e disavanzo di amministrazione ai fini delle successive rettifiche contabili.


Art. 85.
Relazione sulla gestione
1. La relazione sulla gestione illustra i risultati conseguiti nell'esercizio e lo stato di avanzamento delle attivita'.


Art. 86.

Relazione del Collegio dei revisori
1. La relazione del Collegio dei revisori e' redatta in conformita' all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.


Titolo VII
ATTIVITA' NEGOZIALE


Sezione I
Procedure contrattuali ordinarie


Art. 87.
Programmazione triennale
1. Il Direttore generale, sentiti i Direttori di dipartimento e delle direzioni centrali, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, formula entro il 30 settembre di ogni anno il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e lo aggiorna almeno annualmente.
2. Per gli acquisti di beni e servizi l'Ente puo' utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo/qualita' come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.


Art. 88.
Norme generali sull'attivita' contrattuale
1. Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in generale all'attivita' negoziale di cui alla presente sezione si applica la normativa nazionale e la disciplina comunitaria, ivi comprese le direttive comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato, non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti. Sono fatte salve le norme speciali previste dal presente regolamentp, anche ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
2. Il Direttore generale con propri atti di indirizzo puo' stabilire che, per talune procedure contrattuali di importo inferiore a quello fissato per l'applicazione della disciplina comunitaria, venga comunque applicata tale disciplina.
3. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilita' amministrativa, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora l'intervento sia previsto nel piano triennale di cui all'articolo 87, comma 1, ovvero qualora il valore complessivo del singolo negozio giuridico, IVA esclusa, sia inferiore ad euro 250.000. In ogni altro caso provvede il Direttore generale.

4. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi della procedura di acquisizione, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al collaudo.
5. Il responsabile del centro di costo provvede all'espletamento della gara per la scelta del contraente. Quando la natura e l'oggetto della spesa lo rendano indispensabile, e' costituita dal Direttore generale apposita commissione consultiva, presieduta da un altro dirigente dell'Ente.
6. Per l'uso, la locazione e l'acquisto di bei e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale. Con provvedimento del Direttore generale sono stabilite le modalita' di applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, se del caso previa delega delle funzioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452.
7. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa il Direttore generale approva gli schemi di
contratto-tipo ed i pertinenti capitolati-tipo. 8. Il bando di gara e la correlata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche
tecniche» del bene oggetto di fornitura, prevedono una clausola conforme a quanto previsto dall'articolo 8, conima 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
9. Per l'approvvigionamento di beni e servizi, anche di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'ENEA puo' procedere all'acquisizione degli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
10. Fatti salvi i casi in cui si renda obbligatorio in base alla vigente normativa, alle imprese affidatarie di contratti da parte dell'ENEA, o di altri soggetti per conto dell'ENEA, puo' essere sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza. Tale decisione e' di competenza del titolare del centro di responsabilita' amministrativa ovvero del Direttore generale, ai sensi del comma 3.

11. Al fine del contenimento dei costi e per evitare duplicazioni di' strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, puo' essere affidata ad unico ufficio o struttura di servizio, previa deliberazione del Direttore generale.

 

Art. 89.
Stipulazione ed approvazione dei contratti
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.

2. Provvede alla stipulazione, in rappresentanza dell'ENEA, il titolare del competente centro di costo.
3. Il Direttore generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, uno o piu' funzionari dell'Ente.
4. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del Direttore generale o dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.


Art. 90.
Collaudi
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme vigenti e le specifiche modalita' stabilite dal contratto.
2. Il collaudo di norma e' eseguito da un funzionario nominato dal titolare del centro di responsabilita' amministrativa. Nei casi di lavori o forniture che comportino una competenza tecnica specifica, puo' essere nominata, dal Direttore generale su proposta del titolare del centro di responsabilita' amministrativa, una commissione di collaudo.
3. Per l'acquisizione dei servizi, il responsabile del collaudo ne verifica la corretta esecuzione, anche periodicamente nel caso di prestazioni continuative, e ne attesta la regolare esecuzione al titolare del centro di costo.
4. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. In tal caso, i relativi pagamenti sono disposti in misura corrispondente.


Art. 91.
Garanzie
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione sulla base dell'importo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti.

2. Nel contratto debbono essere previste le cause di risoluzione per inadempimento e le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.

 

Sezione II
Procedure in economia


Art. 92.
Norme generali
1. L'acquisizione di bei e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in amministrazione diretta ovvero a cottimo fiduciario. Per l'esecuzione di lavori in economia si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni.

2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale per le minute spese, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se non diversamente pattuito.
3. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori a trattativa privata avviene nei casi e con le modalita' previste dalla vigente normativa statale e comunitaria.
4. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa, su parere conforme del Direttore generale, puo' conferire, previa acquisizione del relativo curriculum, incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche ad esperti estranei all'Amministrazione, entro il limite di 50.000 euro esclusa IVA, qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica competenza. Per gli incarichi professionali di importo superiore provvede il Direttore generale.


Art. 93.
Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia
1. Le spese in economia sono di competenza del titolare del centro di costo.
2. Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo di 130.000 euro esclusa IVA, tutti i servizi - ad eccezione di quelli relativi alla progettazione di lavori, per i quali trovano applicazione le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni - e si possono acquisire tutti i beni occorrenti per il normale
funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'ENEA.
3. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.
4. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia sono specificate nei relativi provvedimenti di liquidazione e di pagamento.


Art. 94.
Svolgimento della procedura
1. Per lo svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il titolare del centro di costo richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. A fronte di almeno cinque inviti e nel caso di un solo preventivo pervenuto, e' consentita l'aggiudicazione, purche'
motivata, all'unico offerente a condizione che tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.
3. La lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi, nell'ipotesi di cui al quinto comma;
g) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
h) la misura della penale, determinata in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 100;
i) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita';
l) l'indicazione relativa al termine di pagamento.
4. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 95.
5. Rientra nella facolta' del titolare del centro di costo valutare la possibilita' di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa definizione dei criteri.
6. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile delle spese in economia dispone l'ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente.
7. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
8. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi:
a) per l'acquisizione di beni e servizi o l'affidamento dei lavori nei soli casi di specialita' o urgenza;
b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato;
c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro 1VA esclusa;
d) per il completamento o integrazione di precedenti acquisizioi di beni o servizi, purche' l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi il valore di euro 50.000.


Art. 95.
Congruita' dei prezzi
1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese invitate e' effettuato dal titolare del centro di costo, ovvero da funzionari a tal fine da lui incaricati, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche dalle indagini di mercato.
2. Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il titolare del centro di costo puo' nominare, su conforme parere del Direttore generale, una commissione composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la congruita' dei prezzi praticati.


Sezione III
Contratti di ricerca e sviluppo


Art. 96.
Definizione
1. Costituiscono contratti relativi alla ricerca ed allo sviluppo, esclusi dalla disciplina generale contenuta nel presente regolamento ed assoggettati alle dispo-sizioni della presente sezione, esclusivamente quelli inferiori alla soglia di rilievo comunitario e relativi all'acquisizione di particolari beni o servizi di carattere prototipale aventi una finalita' esclusivamente tecnico-scientifica, e non anche quelli stipulati per acquisire impianti, bei o servizi, gia' offerti dal mercato, direttamente utilizzati dall'Ente, pur se caratterizzati da un particolare carattere di innovazione.
2. L'individuazione delle caratteristiche tecnico-scientifiche non puo' essere effettuata allo scopo di eludere le disposizioni generali che disciplinano l'attivita' contrattuale dell'Ente.

 

Art. 97.
Progettazione di impianti prototipali di ricerca ed ideazione di modelli di calcolo
1. La progettazione di impianti prototipali e di ricerca e l'ideazione di modelli di calcolo hanno ad oggetto lo studio di fattibilita' e l'individuazione delle possibili opzioni realizzative, sulla base dell'indicazione, da parte dell'Ente, degli obiettivi diretti a conseguire.
2. L'affidamento puo' avvenire solo previa motivata indicazione degli obiettivi di cui al comma 1, constatata l'impossibilita' di utilizzare beni o prestazioni gia' disponibili sul mercato e tenuto conto del costo orientativo, individuato sulla base di un'adeguata analisi.
3. Nel contratto potranno essere previsti strumenti di verifica del processo ideativo, anche sotto il profilo del rapporto costo-benefici, per monitorare progressivamente la rispondenza dei risultati parziali agli obiettivi prefigurati.
4. Il risultato finale ottenuto dall'Ente nel singolo contratto costituisce oggetto di valutazione in una relazione specifica e separata da quella relativa al progetto in cui si inserisce.


Art. 98.
Procedura di affidamento
1. In ogni caso la procedura per l'affidamento dei contratti disciplinati nella presente sezione deve conformarsi - ove possibile in relazione all'oggetto del contratto ed alla situazione di mercato  - ai principi di trasparenza e di concorsualita', prevedendo un'adeguata indagine del mercato interno ed internazionale, la pubblicazione, con le forme ritenute piu' opportune, di avvisi, la definizione dei requisiti degli aspiranti affidatari e delle linee guida per la valutazione delle offerte, nel rispetto della par condicio fra gli offerenti e dell'obbligo di congrua motivazione della scelta.
2. Tali principi devono trovare applicazione anche ove controparte dell'Ente sia altro soggetto di diritto pubblico, salva la ricorrenza delle ipotesi che consentano il ricorso alla procedura negoziata.

 

Sezione IV
Norme generali


Art. 99.
Antimafia
1. Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalita' organizzata.


Art. 100.
P e n a l i
1. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa, nell'ambito delle clausole contrattuali di cui all'articolo 94,
comma 3, determina:

a) il termine entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in percentuale, e' proporzionato al valore del contratto ed e' calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile puo' risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno;
b) il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno;
c) la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita' dei beni o servizi acquisiti.

2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Ai contratti relativi a lavori si applica la specifica disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.

 

Art. 101.
Principi generali
1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, l'attivita' negoziale e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni.


Titolo VIII
PERSONALE


Sezione I
Personale dirigenziale


Art. 102.
Norme generali di riferimento
1. Il presente titolo disciplina la modalita' di assunzione e di nomina dei dirigenti dell'Ente, nel rispetto delle norme generali di cui:
a) al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257;
b) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche intervenute;
c) alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile al personale dirigente dell'ENEA.


Art. 103.
Nomina dei dirigenti dell'Ente
1. La nomina e l'assunzione del Direttore generale, vertice dell'intera dirigenza dell'Ente, sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
2. La nomina dei direttori di dipartimento e di direzione centrale compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale. Tali direttori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111, sono scelti fra i dirigenti dell'Ente con almeno cinque anni di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, secondo i profili professionali determinati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. La nomina dei direttori di unita' di secondo livello e di ogni altro dirigente dell'Ente compete al Direttore generale, su proposta del direttore di dipartimento ovvero del direttore di direzione centrale competente.


Art. 104.
Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo del Consiglio di amministrazione. L'Ente compie valutazioni diverse a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali
di ricerca ovvero di incarichi dirigenziali amministrativi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dal Consiglio di amministrazione nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, correlata agli obiettivi prefissati che, fatto salvo quanto previsto al comma 3, non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni per tutti gli altri incarichi. Gli incarichi sono rmnnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico segue un contratto individuale con cui sono definiti la durata dell'incarico e il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dagli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dalla contrattazione collettiva nazionale. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto.
3. Ai dirigenti dell'Ente che non risultino affidatari degli incarichi di cui all'articolo 106 il Direttore generale conferisce funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento interno dell'Ente, ivi compresi, ove compatibile, quelli presso i collegi di revisione delle societa' partecipate dall'Ente.

 

Art. 105.
Accesso alla qualifica di dirigente
1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Ente avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale nonche' di almeno uno dei seguenti titoli:

documentata esperienza di lavoro almeno decennale presso Enti o Istituti di ricerca, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche e private, secondo modalita' di riconoscimento di cui alle vigenti disposizioni di legge. Sono altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale, che hanno svolto per almeno due anni funzioni
dirigenziali.

2. Una parte dei posti messi a concorso, fino ad un massimo del 25 per cento, puo' essere riservata ai dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, muniti di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea, sono altresi' ammessi soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nell'Ente, con contratto a termine, per un periodo non inferiore a due anni.
3. Il bando di concorso disciplina i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione dei titoli tecnico-scientifici e
professionali.
4. L'esame verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, valutando, altresi', le esperienze professionali maturate.
5. Le commissioni di concorso sono nominate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Delle commissioni devono far parte esperti di particolare qualificazione tecnico-professionale, anche interi all'Ente.


Art. 106.
Incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente e a personale esterno
1. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 2, possono essere conferiti, nel limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
2. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 3, possono essere conferiti, nel limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Gli stessi incarichi possono altresi' essere conferiti, con contratto a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente di elevata qualificazione professionale, muniti del diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.


Art. 107.

Funzioni e responsabilita' dirigenziali
1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dalle unita' alle quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nei programmi di gestione. Si applica la disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche intervenute.
2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito dell'unita' ad essi assegnata, informandone il dirigente gerarchicamente sovraordinato. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
3. Ai dirigenti responsabili di unita' spetta la gestione finanziaria, contabile, tecnica ed amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse loro affidate e di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui ai titoli V, VI e VII del presente regolamento. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

4. Essi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al dirigente gerarchicamente sovraordinato;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, secondo le rispettive competenze;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle unita' dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
f) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla loro unita' e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.


Sezione II
Personale non dirigenziale


Art. 108.
Modalita' di gestione ed amministrazione del personale - Strumenti contrattuali
1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'ENEA si avvale di personale dipendente il cui rapporto di lavoro e' regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, facendo ricorso, sentite le organizzazioni sindacali, a tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito
di un organico complessivo, coerente con il piano triennale ed il piano annuale dell'Ente, determinato, in fase di prima applicazione, con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
2. I compiti inerenti alla gestione ed all'amministrazione del personale afferiscono alla direzione centrale risorse umane, che provvede alle azioni volte allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse nonche' della mobilita', in coerenza con i piani di
sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale manageriale, in conformita' ai criteri organizzativi indicati dagli articoli 29, 30, 31, 34 e 35 in armonia con la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale in raccordo con le funzioni di direzione dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali; onde siano favoriti i processi permanenti di formazione e di qualificazione ed il perseguimento dell'autonomia
professionale dei ricercatori nell'espletamento delle attivita' scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione
post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata; facendo a ltresi' ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca.
3. I provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, sono adottati dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 33, comma 1; il quale provvede altresi' all'assegnazione delle risorse umane ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, in conformita' ai piani ed agli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di amministrazione.
4. La direzione centrale risorse umane provvede alla formulazione ed alla gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i relativi connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali, in applicazione della contrattazione collettiva prevista all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale definisce il comparto di contratttazione del personale dell'ENEA in deroga alle disposizioni dell'articolo 70, comma 4, del citato decreto. In tale contesto la direzione centrale risorse umane provvede altresi' alla gestione
delle relazioni sindacali, fatto salvo quanto di competenza della Direzione generale.
5. La disciplina del personale in organico e' adeguata alle norme di cui al comma 4 con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica.


Art. 109.
Procedura di assunzione
1. Mediante appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del presente regolamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione di spesa, sono disciplinate le procedure selettive per l'assunzione del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato, per il reclutamento del personale mediante contratti di formazione e lavoro, per l'attivazione di assegni di ricerca, di borse di studio, nonche' per l'acquisizione di stagisti presso l'Ente e per fornire ospitalita' e consentire l'accesso ai laureandi ai centri ENEA. Gli stessi regolamenti disciplinano altresi' le procedure attraverso le quali viene disposto il distacco di personale dell'ENEA presso altre amministrazioni od imprese, nonche' l'acquisizione di' personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando.
2. Con apposito e diverso regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, e' disciplinata la partecipazione del personale dipendente dell'ENEA alle societa' di alta tecnologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.


Titolo IX
REGOLAMENTI INTERNI ED ALTRI ATTI DI ORGANIZZAZIONE


Art. 110.
Regolamenti interni ed altri atti di organizzazione
1. Per l'adozione dei regolamenti interni o degli atti di organizzazione e gestione di carattere generale riguardanti le
funzioni ed i compiti della Direzione generale, dei dipartimenti e delle direzioni centrali, le loro articolazioni di secondo livello, nonche' le altre strutture organizzative disciplinate dal presente regolamento, il Direttore generale, previa consultazione o su proposta del responsabile della struttura interessata dal relativo regolamento o dall'atto organizzativo gestionale, provvede alla formulazione del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio
di amministrazione.

2. Per l'adozione dei regolamenti interi o degli atti organizzativi gestionali inerenti all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio scientifico di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e del Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, il Direttore generale provvede, su indicazione e d'intesa con il Presidente di ciascuno dei detti Collegi, alla formulazione dei relativi testi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale provvede, inoltre, alla formulazione del testo relativo al regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato di valutazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, d'intesa con il Presidente dell'Ente, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.


Titolo X
INCOMPATIBILITA' E COMPENSI DEGLI INCARICHI


Art. 111.
Incompatibilita'
1. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei revisori dell'ENEA, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonche', per l'intera durata del mandato, con gli incarichi di responsabile delle unita' organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA.
2. Gli incarichi di Direttore generale, di direttore di dipartimento e di direzione centrale, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonche' con altri rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attivita' professionali.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed i direttori di dipartimento non possono rivestire la carica di amministratori od essere dipendenti di societa' operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso Ente, ne' possono avere altri interessi diretti ed indiretti nell'attivita' svolta da tali societa'..
4. Non possono essere nominati Presidente, componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'ENEA, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; nonche' coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi non occasionale con l'Ente.


Art. 112.
Indennita' e compensi
1. Le indennita' di carica del Presidente e del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori, sono determinate ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
2. I compensi dei componenti del Consiglio scientifico e del Comitato di valutazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'ENEA, nel rispetto del criterio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.


Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 113.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, le leggi nazionali e comuitarie di riferimento, ivi compresa la normativa relativa alla contabilita' generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' la normativa di fonte contrattuale.
2. Per tutto quanto concerne il personale in relazione al sistema di relazioni sindacali si applicano il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e la normativa di fonte contrattuale.

 

Art. 114.
Norma di abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, e tutte le disposizioni normative dell'Ente con esso incompatibili.

 

Art. 115.
Norma transitoria
1. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le procedure di indizione e di aggiudicazione di gare gia' avviate alla predetta data restano disciplinate dalle disposizioni per esse dettate nella determinazione a contrarre e negli atti di gara.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).


Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213.

- Il testo degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», sono i seguenti:
«Art. 20 (Regolamenti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, e' tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:
a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unita' previste dagli articoli 13 e 14, nonche' delle unita' di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unita' organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
d) definisce le modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;

e) definisce le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonche' per la redazione dei bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformita' con la normativa nazionale e comunitaria vigente;
i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalita' di controllo degli stessi;
l) definisce le modalita' per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unita' organizzative di primo livello.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento puo' prevedere le modalita' di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione. »
«Art. 24 (Commissariamento). - 1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari».
- Il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», si veda le note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.».

- Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«Art 7 (Consiglio scientifico). - 1. Presso l'ENEA e' istituito il consiglio scientifico, che e' composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunita' scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tre del Ministro delle attivita' produttive, tre piu' uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.».
«Art. 8 (Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione). - 1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

2. Esso e' composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennita' o compensi in qualsiasi forma.».
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' di ricerca dell'ENEA, come indicato dall'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).
2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione dell'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attivita' di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

3. Il numero, la composizione, le modalita' di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.».
- Il testo degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' il seguente:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsa-bilita). - 1.-3. (Omissis).
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. (Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro , del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle seg retarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

- Il testo dell'art. 6, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) individua gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'ente;
b) verifica l'attuazione dei programmi;
c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;
e) approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i loro aggiornamenti;
f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;

g) delibera in materia di costituzione di societa', partecipazioni dell'ENEA a societa', associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.

5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, recante norme riguardanti il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente:
Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita';

previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;

previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 24, commi 1, 2 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3.-6. (Omissis).

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».
Nota agli articoli 9, 10, 12, e 15:
- Per il testo dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 di «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
Art. 9 (Funzioni del Collegio dei revisori). - 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto.
2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile.».
- Il testo dell'art. 2403 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
Nota all'art. 24:
- Per il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
Art. 11 (Struttura organizzativa). - 1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Al vertice della struttura organizzativa e' posto il direttore generale.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA puo' prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unita' organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.».
«Art. 12 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.
2. Il direttore generale puo' essere confermato.

3. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:

a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;

b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformita' agli obiettivi, priorita' e programmi definiti dal consiglio di' amministrazione;
c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;
d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione;
e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonche' quelle necessarie per la gestione dell'ente;
f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.».
«Art. 13 (Dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalita' dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarieta' dei compiti. Ai dipartimenti sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:

a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attivita' di competenza;
b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;
c) coordina e controlla l'attivita' delle strutture di secondo livello;
d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;
e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;
f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;

g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attivita' di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;
h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove societa', sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attivita' di societa', consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza;

i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a piu' dipartimenti;

l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.».
«Art. 14 (Direzioni centrali). - 1. Le direzioni centrali sono unita' organizzative espletanti attivita' di interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti.

2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;
b) curano l'amministrazione del personale;
c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione;
d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente;
e) gestiscono la comunicazione esterna;
f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attivita' correnti della rete scientifica;
g) gestiscono gli affari societari;
h) forniscono assistenza e supporto legale;
i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi;
l) gestiscono il patrimonio immobiliare.».
- Per il testo dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 1.
Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
- Per il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
Note all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
- Per il testo dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 1.
Note all'art. 35:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257:
«Art. 16 (Piani di attivita). - 1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204  del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.
2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.».
«Art. 18 (Societa' di gestione). - 1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA e' autorizzata a costituire una societa' di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarita' e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attivita' di ricerca dell'ente.
2. Nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la societa' di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.».

Nota all'art. 36:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante norme riguardanti il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.

Note all'art. 40:

- In merito al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, vedi nota all'art. 36.
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 2.
Nota all'art. 41:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«Art. 17 (Strumenti). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;

b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
d) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;
e) coordinare attivita' di soggetti terzi nei propri settori di competenza;
f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalita' istituzionali dell'ente

2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.
3. Il regolamento di cui all'art. 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalita' di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.».
Note all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si veda in nota all'art. 41.
- Pe il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si veda nelle note all'art. 35.
Nota all'art. 43:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 35.
Nota all'art. 45:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, si veda nelle note all'art. 35.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 norme riguardanti il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario.
- La legge 3 aprile 1997, n. 94 norme riguardanti le modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81.
Nota all'art. 47:
- In merito al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si vedano le note all'art. 36.
Note all'art. 50:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«Art. 19 (Entrate)). - 1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;

e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;
f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a societa' di capitali o ad altre forme associative;
h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita'.».
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:

«Art. 4 (Principi contabili).- 1. L'ente conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al presente regolamento che, all'occorrenza, possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.».
Nota all'art. 54:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:

Art. 8 (Il bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unita' amministrativa. E' allegato al bilancio di previsione dell'ente e non ha valore autorizzativo.
2. Il bilancio pluriennale e' redatto distintamente per i centri di responsabilita' corrispondenti alle UPB di 1 livello sia di entrate che di uscite e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

3. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e  non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi debbono essere motivate in sede di approvazione annuale.
4. La realizzazione di lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di aggiornamenti annuali predisposti dagli enti interessati con l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».
Nota all'art. 59:
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e' il seguente:
«Art. 23 (Esercizio provvisorio). - 1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione e' demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

3. Se il bilancio non e' assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio provvisorio e' deliberato dall'organo di vertice.».

Nota all'art. 62:

- L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e' il seguente:
«Art. 13 (Quadro generale riassuntivo). - 1. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, redatto in conformita' dell'allegato n. 4 al presente regolamento in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.».
Nota all'art. 66:
- Il decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme riguardanti il Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.

Note all'art. 69:
- L'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, norme riguardanti le misure di razionalizzazione della finanza pubblica e' il seguente:
«53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.».
- Il decreto del Ministero del tesoro del 9 dicembre 1996, n. 701, reca: «Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
Note all'art. 70:
- L'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.».
- L'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 «Norme riguardanti attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 7 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) - b) (omissis);
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perche' essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.».
- L'art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' il seguente:
Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). - 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
a) (omissis);
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.».
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 riguardante «Norme relative all'Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
Nota all'art. 73:
- L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario, e' il seguente:

«Art. 54 (Criteri di valutazione). - 1. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui all'allegato n. 14.
2. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l'ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari in conformita' dei criteri fissati nell'allegato n. 14, sentito il collegio dei revisori dei conti.».
Nota all'art. 74:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 relativo alle norme riguardanti il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario.
Note all'art. 75:
- L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' il seguente:
«Art. 7 (Nomina dei consegnatari dei sub-consegnatari e dei loro sostituti). - 1. L'incarico di consegnatario e' conferito, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, dai titolari dei centri di responsabilita' su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessita' e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati piu' consegnatari nell'ambito della medesima amministrazione centrale.

3. Per i magazzini, le tipografie, i laboratori, le officine statali ed i centri di elaborazione dati si procede alla nomina di consegnatari dotati di specifica professionalita'.
4. Per gli uffici periferici, l'incarico di consegnatario e quello di sostituto e' conferito con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico.
Nel caso in cui il titolare dell'ufficio non rivesta qualifica dirigenziale, le funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell'ufficio.

5. Nelle sezioni staccate, nelle unita' operative ed organismi similari, in caso di necessita', si procede alla nomina di sub-consegnatari da far risultare nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario dell'ufficio preposto.».
- In riferimento alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, vedi note all'art. 70.
Nota all'art. 78:
- Il testo dell'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
«Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento dei suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva:
b) il bilancio consuntivo dell'ente.».
Nota all'art. 79:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario.

Nota all'art. 80:

- Il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 40 (Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti). - 1. Gli enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di
gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

5. La situazione di cui al comma 1 e' allegata al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del collegio dei revisori dei conti sulle ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianita' e consistenza, nonche' sulla fondatezza degli stessi.».
Note all'art. 81:
- Si riporta il testo delgli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97:
«Art. 42 (Lo stato patrimoniale). - 1. Lo stato patrimoniale (Allegato n. 13) e' redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative. Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
3. Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.

4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.
5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa.
6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi.

7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.

8. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo.

9. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.».

 «Art. 43 (I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali). - 1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a cio' deputati.
2. Nell'allegato n. 14 sono elencati e descritti i criteri di iscrizione e di valutazione delle attivita' e delle passivita' cui gli enti pubblici devono uniformarsi se norme speciali applicabili al singolo ente non dispongono diversamente. Tali criteri possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.».
Note all'art. 82:
- Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e' il seguente:
«Art. 41 (Il conto economico). - 1. Il conto economico (Allegato n. 11), redatto secondo le disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile, per quanto applicabili, e' accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti (Allegato n. 12).
2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verifichera' nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (ratei); quella parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti correnti; i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
4. Costituiscono componenti negativi del conto economico: i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale;
i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri finanziari; le imposte e le tasse; la svalutazione dei crediti e altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.
5. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico.
6. I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.».
Note all'art. 83:
- Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 44 (La nota integrativa). - 1. La nota integrativa e' un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
2. Relativamente agli enti ed organismi pubblici la nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:

a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
b) analisi delle voci del conto del bilancio;
c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
d) analisi delle voci del conto economico;
e) altre notizie integrative.
3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare:
- gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonche' sul risultato economico;
- l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

- la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonche', per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilita';
- la composizione delle disponibilita' liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;
- i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonche' i dati relativi al personale comunque applicato all'ente;
- l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.».
Note all'art. 84:
- Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 45 (La situazione amministrativa). - 1. La situazione amministrativa (Allegato n. 15), allegata al conto del bilancio, evidenzia:
- la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; - il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
- il risultato finale di amministrazione.

2. La situazione amministrativa deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.
Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
3. L'avanzo di amministrazione, puo' essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 5, comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
b) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
5. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 5, comma 9, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.».

Note all'art. 86:

- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
«Art. 47 (La relazione del collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 38, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.
2. Il collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:
- attestare:
a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;

b) l'esistenza delle attivita' e passivita' e la loro corretta esposizione in bilancio nonche' l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio;

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati:
- effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perche',
comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

- esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- concorrere con altri organi a cio' deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo di vertice;

- proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti.

3. La proposta o meno di approvazione da parte del collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale e' conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'allegato n. 14, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.».
Note all'art. 87:
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 norme riguardanti le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.  17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;

ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 20, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, vedi note alle premesse.
- La legge 7 agosto1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42.
- L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452 recante norme riguardanti il Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche' alla licenza d'uso dei programmi e' il seguente:

«Art. 2 (Responsabile del procedimento e modalita' di scelta del contraente). - 1. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero un funzionario da questi delegato, e' altresi' responsabile del procedimento di formazione del contratto.

2. Il responsabile del procedimento di formazione del contratto applica, ai fini della scelta del contraente, le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture recepite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ovvero direttamente applicabili nell'ordinamento, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.».
- L'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 recante norme riguardanti il «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario e' il seguente:
«6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione «o equivalente», e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 recante norme riguardanti «Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2002, n. 125.
Note all'art. 92:
- Il decreto Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante norme riguardanti il «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.

- Il decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 recante norme riguardanti il «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge  quadro in materia di lavori pubblici, e successivemodificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.
Note all'art. 93:
- In merito alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedi nota all'art. 92.
- In merito al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante norme riguardanti il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, vedi nota all'art. 92.

Nota all'art. 100:

- In riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante norme riguardanti il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, vedi nota all'art. 92.
Nota all'art. 101:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 norme riguardanti il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, vedi le note all'art. 79.

Note all'art. 102:
- Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
Note all'art. 103:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, vedi nota all'art. 29.
- Il testo dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.».
Note all'art. 104:
- Il testo dell'art. 2103 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2103 (Mansioni). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo.».
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti da ll'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso am ministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».

«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. ».
Nota all'art. 106:
- Per il testo dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nota all'art. 104.
Note all'art. 107:
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi].
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Per il testo dell'art. 2103 del codice civile, vedi note all'art. 104.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme riguardanti le «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'art. 108:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme riguardanti le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compit i di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

2-bis. Per i segretari comunali e provinciali e' stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
«4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con i l Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».

Note all'art. 109:

- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme riguardanti le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, si veda le note all'art. 108.

- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201, e' il seguente:
«Art. 2 (Soggetti ammissibili). - 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
a) - d) (omissis);
e) societa' di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.».

Nota all'art. 110:
- Per il testo degli articoli 7, 8 e 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, vedi nota all'art. 2.

Nota all'art. 111:
- Il testo dell'art. 2382 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
Nota all'art. 112:
- Il testo dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
«4. Le indennita' di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».
Note all'art. 113:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme riguardanti le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», si vedano le note all'art. 108.

- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, 368 recante norme riguardanti «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
Nota all'art. 114:
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46.