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Decreto 4 agosto 2006
Ministero dello Sviluppo Economico. Misure per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione, per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007.
(GU n. 193 del 21-8-2006)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le
imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la
modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del
decreto legislativo n. 164/2000, che dispone che il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato puo' adottare misure temporanee di salvaguardia
in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita';
Visti i dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica durante il
periodo invernale 2005/2006, che ha comportato l'erogazione dello stoccaggio di
modulazione e di 1,2 miliardi di metri cubi dallo stoccaggio strategico;
Viste le risultanze delle analisi svolte, per il periodo invernale 2006/2007,
dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui
all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001
(di seguito: il Comitato), che evidenziano un ricorso totale, in caso di inverno
globalmente freddo, allo stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo
stoccaggio strategico;
Considerato che, su parere favorevole del Comitato, in attuazione delle
disposizioni previste dalla procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza
di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici
sfavorevoli approvata con decreto ministeriale in data 12 dicembre 2005 (di
seguito: la procedura di emergenza climatica), al fine di accelerare la
ricostituzione dello stoccaggio strategico erogato e la fase di iniezione dello
stoccaggio di modulazione, sono state sospese per tutto il periodo 1° aprile -
30 giugno 2006 le penali relative ai punti di entrata negli stoccaggi nonche' i
corrispettivi per superamento delle capacita' di iniezione giornaliera, di cui
nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita) 6 aprile 2006 n. 71/2006;
Considerato che il Comitato nel corso delle riunioni del 17 e 28 luglio 2006,
nella logica di rendere massime le importazioni per la sicurezza del sistema, si
e' espresso favorevolmente, per analogia, alla non applicazione, per tutto il
periodo 1° aprile-30 giugno 2006, dei corrispettivi previsti dall'art. 15.7
della deliberazione n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorita'
3 marzo 2006 n. 50/06, dato che l'obbligo di massimizzare le importazioni
produce automaticamente effetti sia sull'utilizzo della capacita' di iniezione,
sia sul volume complessivo iniettato dagli utenti;
Considerato il progresso fatto nella ricostituzione degli stoccaggi, che ha
evidenziato nelle ultime settimane del mese di luglio un rallentamento da cui
consegue un volume globale di gas iniettato inferiore al volume ottimale atteso;
Considerato che il Comitato nella riunione del 28 luglio 2006, sulla base dei
risultati dell'aggiornamento «straordinario» del programma di ricostituzione
condotto dall'impresa maggiore di stoccaggio su incarico dello stesso Comitato,
ha ritenuto opportuno che vengano promosse le immissioni in stoccaggio degli
utenti nella misura massima possibile, fino al termine della campagna di
iniezione; e considerato che in tale azione hanno rilievo i soli vincoli fisici
del sistema e gli aspetti gestionali e non devono pertanto essere tenuti in
conto i previsti profili di utilizzo e corrispettivi di bilanciamento, anche
mediante la sospensione dei corrispettivi di bilanciamento per il superamento
della capacita' giornaliera di iniezione e del profilo di volume massimo
mensile;
Considerato che alcuni utenti hanno anticipato, gia' dal mese di luglio, quanto
stabilito con il presente decreto mediante iniezioni in stoccaggio oltre i
limiti consentiti per la capacita' di iniezione giornaliera e per il profilo
massimo mensile;
Ritenuta necessaria una tempestiva
azione per l'attivazione di misure atte a completare la ricostituzione degli
stoccaggi di modulazione al fine di far fronte alla domanda di gas naturale del
prossimo inverno;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, gli
utenti del sistema nazionale del gas naturale che hanno ottenuto il conferimento
di spazio di stoccaggio di gas naturale e hanno in corso l'immissione in
stoccaggio dei volumi da utilizzare in erogazione nel corso del prossimo ciclo
invernale 2006-2007, hanno l'obbligo di rendere massime, fino al termine del
riempimento dello spazio conferito, le immissioni in stoccaggio nella misura
massima possibile compatibile con i soli vincoli fisici del sistema e gli
aspetti gestionali dello stesso stabiliti dalle imprese di stoccaggio
interessate.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, sono sospesi con deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, a partire dal 1° luglio 2006 e fino al termine
della fase di iniezione in corso, le penali relative al punto di entrata negli
stoccaggi, i corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacita'
di punta giornaliera in iniezione e del profilo di giacenza massima mensile,
nonche' i corrispettivi di bilanciamento riguardanti l'immissione di gas ai
punti di entrata sulla rete nazionale di trasporto del gas.
3. Le imprese di stoccaggio effettuano il monitoraggio dell'andamento della
costituzione dei volumi in stoccaggio realizzata dagli utenti e ne trasmettono
settimanalmente i risultati alla Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare l'opportunita'
di introdurre eventuali ulteriori provvedimenti.
4. Si conferma la sospensione
disposta ai sensi della procedura di emergenza climatica, per tutto il periodo
1° aprile-30 giugno 2006, delle penali relative al punto di entrata negli
stoccaggi e la non applicazione dei corrispettivi di superamento delle capacita'
di punta giornaliera in iniezione di cui alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 6 aprile 2006 n. 71/2006, nonche', per analogia,
anche di quelli previsti dall'art. 15.7 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla
deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/2006 della stessa Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
5. Le imprese di stoccaggio adeguano i profili di giacenza minima in coerenza
con l'esigenza di assicurare il massimo riempimento dei loro stoccaggi.
6. Le imprese di stoccaggio offrono, a decorrere dalla data del presente
decreto, capacita' di iniezione in stoccaggio di tipo interrompibile, in accordo
con quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
7. L'impresa maggiore di trasporto si coordina con le imprese di stoccaggio al
fine di gestire il sistema di trasporto in modo da rendere il profilo
giornaliero delle iniezioni in stoccaggio il piu' aderente possibile al
programma concordato.
8. Le imprese di stoccaggio sono tenute a gestire in modo ottimale le fasi finali di ricostituzione degli stoccaggi, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, del disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 agosto 2005. Nella fase finale del riempimento le stesse imprese gestiranno le eventuali disponibilita' aggiuntive divolume di gas iniettato in accordo con le esigenze di massimizzazione e considerando anche la tolleranza del sistema.
Il presente decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: Bersani