Copyright © AmbienteDiritto
Decreto 6 febbraio 2006
Ministero delle Attivitą Produttive. Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
(GU n. 38 del 15-2-2006)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
unificata, 28 luglio 2005, recante "Criteri per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare" (nel seguito: il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione
dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14
settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9 del decreto 28
luglio 2005;
Considerato l'elevato interesse per la conversione fotovoltaica della fonte
solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell'esame preliminare delle
domande inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre 2005, la potenza
cumulativa di tutti gli impianti per i quali e' stata presentata domanda di
ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, e'
risultata superiore a 100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa
incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005;
Ritenuto opportuno procedere ad un incremento della potenza nominale cumulativa
di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal
decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell'obiettivo nazionale di potenza
nominale cumulata da installare entro il 2015;
Ritenuto opportuno altresi' introdurre limiti massimi annui di potenza nominale
degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto
28 luglio 2005, allo scopo di assicurare la disponibilita' di incentivi per un
periodo sufficiente a consentire la pianificazione degli interventi, anche di
natura industriale;
Ritenuto di dover modificare il tasso di riduzione annua delle medesime tariffe
per gli impianti per i quali la domanda di accesso alle stesse tariffe e'
inoltrata negli anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti
industriali per la riduzione dei costi dell'energia elettrica prodotta mediante
conversione fotovoltaica della radiazione solare;
Ritenuto opportuno, sulla base della preliminare esperienza maturata, procedere
ad alcuni ulteriori aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto 28 luglio
2005;
Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006.
Decreta:
Art. 1.
Incremento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da
installare entro il 2015, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio
2005, e' incrementato a 1000 MW.
Art. 2.
Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli
impianti che possono ottenere l'incentivazione
1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW. 2. Il limite di potenza
nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e'
incrementato a 360 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'art. 5 e all'art. 6,
comma 2, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW
per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 3, del
decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni caso, le tariffe di cui
all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza
nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
Art. 3.
Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005
1. Nell'art. 7, comma 1, le parole "Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30
settembre e il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "Nel
periodo intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, l'1 e il 30 giugno, l'1 e il 30
settembre, l'1 e il 31 dicembre di ciascun anno".
2. Nell'articolo 7, comma 1, la frase "Nel caso di impianti di cui all'art. 6,
comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma
9" e' sostituita dalla seguente: "Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma
3, alla domanda e' allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante
impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione
definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto
alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.
L'assenza della predetta dichiarazione comporta l'inammissibilita' della
domanda".
3. Nell' art. 7, comma 9, le parole "1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"1.000 euro".
4. Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole "fino al" sono aggiunte le seguenti:
"limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il".
5. Nell'art. 7, comma 5, dopo le parole "tariffa incentivante richiesta, nel"
sono aggiunte le seguenti: "limite massimo di potenza nominale annua e fermo
restando il".
6. Nell'art. 7, comma 6, dopo le parole "potenza nominale" sono aggiunte le
seguenti "annua o".
7. Il comma 10 dell 'art. 7 e' sostituito dal seguente "La mancata costituzione
o il mancato ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della cauzione nei
termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la
decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti".
8. Al termine dell'art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase:
"In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da
laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei
moduli, in conformita' alla norma ISO/IEC 17025".
9. Nell'art. 7, comma 5, le parole "della data di inoltro" sono sostituite dalle
seguenti "dell'ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore,".
10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole "Entro i medesimi termini di cui all'art.
7, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i medesimi termini di cui
all'art. 7, commi 4 e 5".
11. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole ", a solo scopo informativo," sono
cancellate.
12. Al termine del comma 4 dell'art. 12 e' aggiunta la seguente frase: "Le
domande di cui all'art. 7, comma 1, possono essere presentate solo per le
tipologie di impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore
risulta positivo."
13. Nell'allegato I dopo il capoverso "CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in
silicio cristallino per applicazioni terrestri.
Qualifica del progetto e omologazione del tipo;" e' aggiunto il seguente
capoverso: "CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per
usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo". L'impiego di
tali moduli e' tuttavia consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe
incentivanti e' presentata da persone giuridiche.
14. Nell'art. 5, comma 2, lettera b), le parole "e' decurtato del 2%" sono
sostituite dalle seguenti: "e' decurtato del 5%".
15. Nell'art. 6, comma 2, lettera b), le parole "e' decurtato del 2%" sono
sostituite dalle seguenti: "e' decurtato del 5%".
16. Nell'art. 6, comma 3, lettera b), le parole "e' decurtato del 2%" sono
sostituite dalle seguenti: "e' decurtato del 5%".
17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
"7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti
fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che non accedono alla disciplina
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
18. All'art. 4, comma 1, le parole "Possono accedere" sono sostituite dalle
seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, possono accedere".
Art. 4.
Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005
1. L'art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: "L'aggiornamento delle
tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), all'art. 6, comma
2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno
degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito
ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevati dall'Istat".
2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole "ha diritto," sono inserite le seguenti:
"nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del
soggetto responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1,
e".
3. Nell'art. 10, comma 3, le parole "per la cui realizzazione siano stati
concessi" sono sostituite dalle seguenti: "per la cui realizzazione siano stati
o siano concessi".
4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:
i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza
nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza
nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una
produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;"
5. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:
"k) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa in
kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla
lettera c), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di
fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;".
6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta la seguente
frase: "per i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore
a 20 kW operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000,
n. 224/00, non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito
dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento
di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di
potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito
dell'intervento di potenziamento;".
7. Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole "devono essere realizzati" sono aggiunte
le seguenti: "con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati
in altri impianti e".
Art. 5.
Precisazioni e errata corrige
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o non ricadono tra le
tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del
medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono accedere alle incentivazioni
previste dallo stesso decreto.
2. Nell'allegato 1, le parole "comma 1" sono sostituite con le seguenti: "comma
3,".
Art. 6.
Attivita' di informazione
1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica e dei
potenziali soggetti interessati all'accesso alle tariffe incentivanti di cui al
decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore di cui all'art. 9 del medesimo
decreto promuove azioni e campagne informative finalizzate a favorire la
corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e
le relative modalita' di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo stesso
decreto 28 luglio 2005.
Art. 7.
Promozione di particolari applicazioni
1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, del
decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici
siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti
oggetto di ristrutturazione, come definita all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui
all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Per tale tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino
all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati
all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende richiedere
l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad allegare alla domanda
di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con
la quale attesta il rispetto dei criteri di cui all'allegato D del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui
all'art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile
sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente
locale.
3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio 2005, il
Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e
degli enti locali, effettuano una valutazione dell'adeguatezza dei limiti di
potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, delle tariffe
incentivanti di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli impianti di
potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure per favorire
l'integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali fini il soggetto attuatore
integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalita'.
4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore a
20 kW non ancora in esercizio, e' concesso il passaggio dalla disciplina di cui
all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con
l'articolo 3, comma 17, del presente decreto.
Art. 8.
Applicazione
1. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7,
commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.
2. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 7, commi
2 e 3, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti
massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
3. Hanno priorita' di accesso le domande inoltrate in data antecedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti
in ragione dell'uso di moduli fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646
(82-12), di cui all'art. 3, comma 13, sempreche' le domande siano state
presentate secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le domande
inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto 28
luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente
decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione
dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,
commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno priorita' di accesso
alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'art. 2.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2006
Il Ministro delle attivitą produttive
Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli