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Decreto 8 marzo 2006

Ministero delle Attivitą Produttive. Nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003

 (GU n. 63 del 16-3-2006)
 


 Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attivita' produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita' di ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) e in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuita' alla suddetta attivita' di ricerca;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalita' per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonche' dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' indicate dal medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000, e in particolare le modifiche al Titolo V, art. 13, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003 recante modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: il decreto 28 febbraio 2003);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003, con il quale e' stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 19 ottobre 2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del decreto 16 maggio 2003;
Considerata l'opportunita' di integrare le disposizioni del decreto 28 febbraio 2003 procedendo ad una razionalizzazione dei compiti amministrativi ed operativi previsti dal citato decreto e ad una piu' chiara individuazione della titolarita' delle funzioni di programmazione, selezione e controllo in materia, al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del Fondo per la ricerca di sistema;
Considerato che il sistema di finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale deve assicurare condizioni di accesso non discriminatorio, in termini di dimensioni o di natura giuridica, ai soggetti ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo;
Ritenuto opportuno distinguere, sotto il profilo delle procedure gestionali e di rispetto della disciplina comunitaria, le attivita' di ricerca i cui risultati sono a totale beneficio generale degli utenti del sistema elettrico nazionale, indicate all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, da altre attivita' di ricerca i cui risultati sono a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica ed i cui risultati formano oggetto di diritti di privativa da parte di singole imprese;
Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attivita' di cui al precedente paragrafo differenti modalita' di finanziamento dei relativi progetti e selezione dei soggetti realizzatori, secondo criteri di adeguatezza e di semplificazione procedurale;
Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006;


Decreta:


Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalita' per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attivita' e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonche' i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.

Art. 2.
Piano triennale della ricerca di sistema
1. Il Piano triennale contenente le priorita' delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo (di seguito: i progetti di ricerca), i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 e' predisposto dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e, per gli aspetti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.
2. Il Piano triennale predisposto dal CERSE e' trasmesso al Ministero delle attivita' produttive entro il mese di agosto di ciascun anno.
3. Il Piano triennale e' approvato, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attivita' produttive, che lo trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
4. Il Piano triennale approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.
Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca
1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalita':
a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;
b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto di ricerca, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attivita' di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del Fondo non sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea.
2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che il proponente abbia adeguata disponibilita' di strutture, attrezzature e risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.
3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo puo' essere condizionata, con l'approvazione del Piano triennale, alla prestazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzie finanziarie od assicurative.

Art. 4.
Affidamento delle attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, puo' stipulare accordi di programma con validita' anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attivita' ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.
2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
3. Per ciascun accordo di programma, e' prevista l'istituzione presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive di un comitato di sorveglianza presieduto dal direttore generale per l'energia e per le risorse minerarie e composto da rappresentanti del Ministero stesso, da rappresentanti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dal presidente del CERSE o un suo delegato, da rappresentanti dei soggetti affidatari ed eventuali esperti.
4. Il Comitato di sorveglianza effettua un'attivita' di vigilanza e controllo sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi e esprime pareri e proposte di cui il soggetto affidatario tiene conto nella definizione dei piani annuali di realizzazione e nell'eventuale rimodulazione temporale delle attivita', secondo eventuali priorita' di intervento e criteri di miglioramento dell'efficacia delle attivita' finanziate.
5. Il soggetto affidatario di ciascun accordo di programma presenta, entro due mesi dalla stipula dell'accordo, al CERSE e al Comitato di sorveglianza piani annuali di realizzazione, articolati per progetti di ricerca, per ciascuna delle attivita' di ricerca e sviluppo oggetto dell'accordo di programma.
6. La valutazione dei piani annuali e dei progetti di ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento, e' effettuata dagli esperti di cui all'art. 11, secondo criteri di rispondenza e coerenza con gli obiettivi programmatici dell'accordo, tempi e costi delle attivita' e risultati ottenibili. I risultati della valutazione sono trasmessi al Ministero delle attivita' produttive.
7. Il Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 5 ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita' assegnate e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al CERSE per le attivita' di erogazione dei contributi e verifica dei risultati, secondo le modalita' di cui all'art. 7.

Art. 5.
Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione
1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma di cui all'art. 4 e proposti per l'ammissione a contributo, e' preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilita' dei costi e dei criteri per la valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate. Il bando di gara e' approvato dal Ministero delle attivita' produttive, su proposta del CERSE, e trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
2. La valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate nell'ambito della procedura concorsuale e' effettuata dagli esperti individuati ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.
3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE gli elementi per porre in graduatoria le proposte di progetti di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il CERSE predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca presentate.

Art. 6.
Verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca
1. Il CERSE, avvalendosi della segreteria operativa di cui all'art. 10 e degli esperti di cui all'art. 11, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca, l'ammissibilita', e la pertinenza e la congruita' delle spese documentate ed il conseguimento dei risultati finali, comunicando l'esito delle verifiche alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della liquidazione delle quote di contribuzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono al CERSE relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale, secondo quanto indicato all'art. 7.

Art. 7.
Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi
1. Il Ministero delle attivita' produttive approva la graduatoria, di cui all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita' esistenti e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le successive attivita'.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti di finanziamento con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi e eroga il contributo per i progetti stessi in piu' quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo.
3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non puo' essere superiore al 30% dell'intero importo. Le successive quote di contributo sono erogate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed in relazione alla effettiva realizzazione del progetto, secondo indicazioni che vengono fornite nell'ambito del bando di gara. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% dell'intero importo, e' subordinata alla presentazione di una relazione finale.
4. Le relazioni di cui al comma 3 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attivita' sostenute, insieme ad una dichiarazione attestante che quanto prodotto e' conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca.
5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, entro trenta giorni dal ricevimento della valutazione sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, le corrispondenti quote di contributo.

Art. 8.
Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico
1. Il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con sede presso il Ministero delle attivita' produttive, e' composto da cinque membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attivita' di ricerca e sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse attivita' del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
2. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilita' e' rimessa alla decisione del Ministro delle attivita' produttive.
3. I membri del CERSE sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorche' siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
4. Il decreto di nomina designa il membro cui e' attribuita la carica di presidente. Tale carica e' revocabile e puo' essere attribuita per non piu' di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri e del presidente del CERSE.
5. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:
a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, tra le quali le modalita' di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni;
b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di sistema, le modalita' di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione, le modalita' di verifica tecnico-economica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al Ministro delle attivita' produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.
7. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 9.
Funzioni del CERSE
1. Il CERSE esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, e segnatamente:
a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale, comprensivo del Piano operativo annuale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca in base alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, definendo le relative previsioni di finanziamento;
b) entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, definisce i criteri per la predisposizione, da parte della Segreteria operativa di cui all'art. 10, degli schemi dei bandi di gara, che trasmette al Ministero delle attivita' produttive per l'approvazione;
c) organizza l'attivita' di valutazione sui progetti di ricerca affidandola a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;
d) predispone la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione;
e) trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le valutazioni degli stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali presentati dai soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi;
f) assicura la pubblicita' di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;
g) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11;
h) presenta al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;
i) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.
2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE e' assistito dalla segreteria operativa di cui all'art. 10.

Art. 10.
Funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico e della segreteria operativa del CERSE
1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico svolge le attivita' operative e gestionali connesse allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari e alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti dell'attivita' di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal CERSE.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico istituisce la segreteria operativa del CERSE che in particolare:
a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone alla valutazione del medesimo CERSE uno o piu' schemi di bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;
b) provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o con le altre modalita' eventualmente fissate dal Ministero delle attivita' produttive, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione anche per il tramite di mezzi telematici;
c) elabora indicatori di idoneita' tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti di ricerca, che sottopone alla valutazione del CERSE;
d) assiste il CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti, assicurando alle operazioni il carattere di riservatezza;
e) cura la diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
f) informa periodicamente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico sulle attivita' realizzate e in corso di realizzazione.

Art. 11.
E s p e r t i
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio.
2. Il CERSE forma l'elenco degli esperti selezionati e individua, nell'ambito dell'elenco stesso e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli progetti.
3. L'elenco degli esperti di cui al comma 2 e' aggiornato, con cadenza annuale, secondo la medesima procedura.
4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti con gli esperti individuati per la valutazione dei singoli progetti e definisce i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attivita' nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.

Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della segreteria operativa e delle attivita' svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e degli esperti sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 28 febbraio 2003 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dell'incarico, i provvedimenti di nomina dei componenti del CERSE di cui al decreto 16 maggio 2003 e successive modifiche, nonche' gli atti gia' prodotti.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 8 marzo 2006
Il Ministro: Scajola