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Decreto 8 marzo 2006
Ministero delle Attivitą Produttive. Nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003
(GU n. 63 del 16-3-2006)
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della
direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(oggi Ministro delle attivita' produttive), di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro
dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29
dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a
copertura dei costi di finanziamento dell'attivita' di ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali
afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) e in
particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di
ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo
V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuita' alla
suddetta attivita' di ricerca;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 che attribuisce al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalita' per la
selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti
del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei
risultati dei progetti ammessi, nonche' dei criteri per l'organizzazione
strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle
finalita' indicate dal medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000, e in
particolare le modifiche al Titolo V, art. 13, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003
recante modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di
ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di
seguito: il decreto 28 febbraio 2003);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003, con il
quale e' stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del
Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 19 ottobre 2004 e 22
settembre 2005, recanti modifiche del decreto 16 maggio 2003;
Considerata l'opportunita' di integrare le disposizioni del decreto 28 febbraio
2003 procedendo ad una razionalizzazione dei compiti amministrativi ed operativi
previsti dal citato decreto e ad una piu' chiara individuazione della
titolarita' delle funzioni di programmazione, selezione e controllo in materia,
al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del
Fondo per la ricerca di sistema;
Considerato che il sistema di finanziamento delle attivita' di ricerca e
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale deve
assicurare condizioni di accesso non discriminatorio, in termini di dimensioni o
di natura giuridica, ai soggetti ammissibili, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo;
Ritenuto opportuno distinguere, sotto il profilo delle procedure gestionali e di
rispetto della disciplina comunitaria, le attivita' di ricerca i cui risultati
sono a totale beneficio generale degli utenti del sistema elettrico nazionale,
indicate all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, da altre
attivita' di ricerca i cui risultati sono a beneficio degli utenti del sistema
elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti
operanti nel settore dell'energia elettrica ed i cui risultati formano oggetto
di diritti di privativa da parte di singole imprese;
Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attivita' di cui al
precedente paragrafo differenti modalita' di finanziamento dei relativi progetti
e selezione dei soggetti realizzatori, secondo criteri di adeguatezza e di
semplificazione procedurale;
Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas espressa con
delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' per la selezione ed il
finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli
stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le
modalita' per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle
attivita' e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza
alle finalita' di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonche' i criteri per
l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.
Art. 2.
Piano triennale della ricerca di sistema
1. Il Piano triennale contenente le priorita' delle attivita' di ricerca e
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli
obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo (di seguito: i progetti di
ricerca), i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento
del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 e' predisposto dal
CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art.
8, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e, per
gli aspetti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della
Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte
integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.
2. Il Piano triennale predisposto dal CERSE e' trasmesso al Ministero delle
attivita' produttive entro il mese di agosto di ciascun anno.
3. Il Piano triennale e' approvato, entro trenta giorni dalla presentazione da
parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attivita'
produttive, che lo trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per
le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
4. Il Piano triennale approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 3.
Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca
1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio
2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa
europea in materia e con le seguenti modalita':
a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26
gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che
i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del
medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;
b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26
gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima
definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto di ricerca, in misura
differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia
dell'attivita' di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e
del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a
carico del Fondo non sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea.
2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che il
proponente abbia adeguata disponibilita' di strutture, attrezzature e risorse
professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza
maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.
3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo puo' essere condizionata, con
l'approvazione del Piano triennale, alla prestazione, da parte dei soggetti
interessati, di garanzie finanziarie od assicurative.
Art. 4.
Affidamento delle attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti del
sistema elettrico nazionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, per l'attuazione dei progetti di
ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle
attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26
gennaio 2000, puo' stipulare accordi di programma con validita' anche triennale
con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica,
aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui
all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attivita' ritenuti
coerenti con gli obiettivi del Piano.
2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente
utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e
privati, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del
decreto 26 gennaio 2000.
3. Per ciascun accordo di programma, e' prevista l'istituzione presso la
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive di un comitato di sorveglianza presieduto dal direttore
generale per l'energia e per le risorse minerarie e composto da rappresentanti
del Ministero stesso, da rappresentanti dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, dal presidente del CERSE o un suo delegato, da rappresentanti dei
soggetti affidatari ed eventuali esperti.
4. Il Comitato di sorveglianza effettua un'attivita' di vigilanza e controllo
sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi e esprime
pareri e proposte di cui il soggetto affidatario tiene conto nella definizione
dei piani annuali di realizzazione e nell'eventuale rimodulazione temporale
delle attivita', secondo eventuali priorita' di intervento e criteri di
miglioramento dell'efficacia delle attivita' finanziate.
5. Il soggetto affidatario di ciascun accordo di programma presenta, entro due
mesi dalla stipula dell'accordo, al CERSE e al Comitato di sorveglianza piani
annuali di realizzazione, articolati per progetti di ricerca, per ciascuna delle
attivita' di ricerca e sviluppo oggetto dell'accordo di programma.
6. La valutazione dei piani annuali e dei progetti di ricerca, ai fini
dell'ammissione al finanziamento, e' effettuata dagli esperti di cui all'art.
11, secondo criteri di rispondenza e coerenza con gli obiettivi programmatici
dell'accordo, tempi e costi delle attivita' e risultati ottenibili. I risultati
della valutazione sono trasmessi al Ministero delle attivita' produttive.
7. Il Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle valutazioni
trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 5 ai contributi del
Fondo nei limiti delle disponibilita' assegnate e trasmette i relativi
provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al CERSE per le
attivita' di erogazione dei contributi e verifica dei risultati, secondo le
modalita' di cui all'art. 7.
Art. 5.
Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione
1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non
compresi negli accordi di programma di cui all'art. 4 e proposti per
l'ammissione a contributo, e' preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara,
contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici,
tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare,
l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste,
dei criteri di ammissibilita' dei costi e dei criteri per la valutazione delle
proposte di progetti di ricerca presentate. Il bando di gara e' approvato dal
Ministero delle attivita' produttive, su proposta del CERSE, e trasmesso alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
2. La valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate nell'ambito
della procedura concorsuale e' effettuata dagli esperti individuati ai sensi
dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime,
secondo i criteri specificati nel bando di gara.
3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE
gli elementi per porre in graduatoria le proposte di progetti di ricerca
presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il
CERSE predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca
presentate.
Art. 6.
Verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca
1. Il CERSE, avvalendosi della segreteria operativa di cui all'art. 10 e
degli esperti di cui all'art. 11, verifica lo stato di avanzamento dei progetti
di ricerca, l'ammissibilita', e la pertinenza e la congruita' delle spese
documentate ed il conseguimento dei risultati finali, comunicando l'esito delle
verifiche alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della
liquidazione delle quote di contribuzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti titolari dei progetti di ricerca
ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono al CERSE relazioni intermedie
sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale,
secondo quanto indicato all'art. 7.
Art. 7.
Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi
1. Il Ministero delle attivita' produttive approva la graduatoria, di cui
all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di ricerca ai
contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita' esistenti e trasmette i
relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le
successive attivita'.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti di
finanziamento con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi e eroga il
contributo per i progetti stessi in piu' quote correlate allo stato di
avanzamento del progetto medesimo.
3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non puo' essere
superiore al 30% dell'intero importo. Le successive quote di contributo sono
erogate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed
in relazione alla effettiva realizzazione del progetto, secondo indicazioni che
vengono fornite nell'ambito del bando di gara. La liquidazione della quota a
saldo, non inferiore al 20% dell'intero importo, e' subordinata alla
presentazione di una relazione finale.
4. Le relazioni di cui al comma 3 sono corredate dalla documentazione contabile
relativa ai costi per le attivita' sostenute, insieme ad una dichiarazione
attestante che quanto prodotto e' conforme alla documentazione contabile
originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla
realizzazione del progetto di ricerca.
5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, entro trenta giorni dal
ricevimento della valutazione sullo stato di avanzamento del progetto di
ricerca, le corrispondenti quote di contributo.
Art. 8.
Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico
1. Il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con
sede presso il Ministero delle attivita' produttive, e' composto da cinque
membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione,
programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attivita' di ricerca e
sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse
attivita' del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui
all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
2. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori
interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilita'
e' rimessa alla decisione del Ministro delle attivita' produttive.
3. I membri del CERSE sono nominati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle
funzioni allo scadere del triennio, ancorche' siano nominati nel corso di esso
in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
4. Il decreto di nomina designa il membro cui e' attribuita la carica di
presidente. Tale carica e' revocabile e puo' essere attribuita per non piu' di
due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri e del
presidente del CERSE.
5. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, entro trenta giorni dal decreto di
nomina di cui al precedente comma 2:
a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, tra le quali le modalita' di convocazione delle riunioni e di
assunzione delle deliberazioni;
b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di
sistema, le modalita' di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione,
le modalita' di verifica tecnico-economica dello stato di avanzamento dei
progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al
Ministro delle attivita' produttive, che le approva entro i successivi trenta
giorni.
7. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su
richiesta del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 9.
Funzioni del CERSE
1. Il CERSE esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del
Ministero delle attivita' produttive, e segnatamente:
a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale, comprensivo del Piano
operativo annuale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca in base alle
tipologie di cui all'art. 3, comma 1, definendo le relative previsioni di
finanziamento;
b) entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, definisce i criteri per la
predisposizione, da parte della Segreteria operativa di cui all'art. 10, degli
schemi dei bandi di gara, che trasmette al Ministero delle attivita' produttive
per l'approvazione;
c) organizza l'attivita' di valutazione sui progetti di ricerca affidandola a
singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;
d) predispone la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette
al Ministero per la relativa approvazione;
e) trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le valutazioni degli
stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali presentati dai
soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi;
f) assicura la pubblicita' di tutti i progetti di ricerca ammessi a
contribuzione e dei relativi affidatari;
g) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli
esperti di cui all'art. 11;
h) presenta al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato
della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti
svolti e di quelli in essere;
i) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a
sostegno della ricerca per il settore elettrico.
2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE e' assistito dalla segreteria
operativa di cui all'art. 10.
Art. 10.
Funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico e della segreteria
operativa del CERSE
1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico svolge le attivita'
operative e gestionali connesse allo svolgimento delle gare, alla definizione
dei contratti con i soggetti aggiudicatari e alla liquidazione dei contributi,
sulla base degli esiti dell'attivita' di valutazione sugli stati di avanzamento
condotta dal CERSE.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico istituisce la segreteria
operativa del CERSE che in particolare:
a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui all'art.
9, comma 1, lettera b), e successivamente con la cadenza definita dal CERSE,
sottopone alla valutazione del medesimo CERSE uno o piu' schemi di bandi di gara
per l'assegnazione di progetti di ricerca;
b) provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana o con le altre modalita' eventualmente fissate dal Ministero delle
attivita' produttive, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione
anche per il tramite di mezzi telematici;
c) elabora indicatori di idoneita' tecnico-scientifica ed economico-finanziaria
dei progetti di ricerca, che sottopone alla valutazione del CERSE;
d) assiste il CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti,
assicurando alle operazioni il carattere di riservatezza;
e) cura la diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla
contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera
b), del decreto 26 gennaio 2000;
f) informa periodicamente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il
settore elettrico sulle attivita' realizzate e in corso di realizzazione.
Art. 11.
E s p e r t i
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9,
comma 1, lettera g), la segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei,
l'avvio di una selezione di esperti, nazionali o esteri, di comprovata
competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e
che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio.
2. Il CERSE forma l'elenco degli esperti selezionati e individua, nell'ambito
dell'elenco stesso e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei
singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli
progetti.
3. L'elenco degli esperti di cui al comma 2 e' aggiornato, con cadenza annuale,
secondo la medesima procedura.
4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti con gli
esperti individuati per la valutazione dei singoli progetti e definisce i
compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe
attivita' nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e
sviluppo in campo energetico.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della segreteria operativa e
delle attivita' svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei
componenti del CERSE e degli esperti sulla base, rispettivamente, di quanto
indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato ai sensi dell'art. 11, comma
4.
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
decreto 28 febbraio 2003 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dell'incarico, i provvedimenti di nomina
dei componenti del CERSE di cui al decreto 16 maggio 2003 e successive
modifiche, nonche' gli atti gia' prodotti.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore
dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 8 marzo 2006
Il Ministro: Scajola