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Testo Coordinato del Decreto-Legge 25 gennaio 2006, n. 19

 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2006), convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 2006, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale».

 

(GU n. 67 del 21-3-2006)

 

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.


Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile.
1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.

2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, puo' essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di garantire la continuita' di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche' di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
5. La societa' TERNA S.p.A. predispone altresi' un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.

6. Il Ministro delle attivita' produttive puo', ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli
interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non puo' superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario.
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:

biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d)
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);

f) elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati esclusivamente

le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili: produzione e producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita); i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1929, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;

n) impianto di' rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2001, n. 45.
«Art. 7 (Emergenza petrolifera).

- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di difficolta' nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi o in situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal Governo, dispone, sentite, ove necessario, le altre amministrazioni ed organismi interessati, l'utilizzo delle scorte di riserva di cui all'art. 3 e la loro dislocazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, redige e aggiorna un manuale operativo contenente le misure da adottare e le procedure da seguire in caso di emergenza petrolifera.».

Art. 2.
Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico
1. Per il contenimento dei consumi di gas del settore termoelettrico possono essere istituiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.
2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilita' della domanda aggiuntiva rispetto alla interrompibilita' di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.

Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.