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Regione Molise
Legge regionale n. 28 del 27-09-2006
Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.
(B.U.R. Molise n. 27 del 30.09.2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta norme per l’esercizio di funzioni amministrative
di competenza regionale in materia di linee e impianti per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta,
avente tensione non superiore a 150.000 volt e non facenti parte della rete di
trasmissione nazionale.
2. L’esercizio delle suddette funzioni è esercitato dalla Regione.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme
statali vigenti in materia.
ARTICOLO 2
(Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)
1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessarie per la
redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si
ottenga il consenso dei proprietari e sempre che il numero di questi sia
superiore a 10, si applica la procedura dettata dall’articolo 52-septies del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
ARTICOLO 3
(Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed impianti
elettrici)
1. La costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, non
facenti parte della rete di trasmissione nazionale, con tensione nominale fino a
150.000 volt, nonché di opere accessorie ai predetti, salvo quanto previsto dai
commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione
anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento
della tensione di esercizio indicata nell’originaria autorizzazione.
L’autorizzazione può imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni,
purché adeguatamente motivati.
2. Sono soggette a denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle
linee e degli impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt la cui
lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;
b) gli elettrodotti sotterranei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e
fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali,
suoli pubblici o privati asserviti in via bonaria;
c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di
tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, a condizione che
gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi in maniera
significativa, ivi comprese le modifiche dei componenti degli impianti e le
variazioni di tracciato che non comportino un maggiore impatto ambientale sulle
aree gravate dalla costruzione degli impianti medesimi.
3. La denuncia, a firma di un legale rappresentante dell’esercente, è presentata
presso l’ufficio regionale competente corredata di una relazione tecnica
illustrante le caratteristiche dell’impianto, di una corografia con
l’indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell’esercente
che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla
normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da
parte dei proprietari e delle Amministrazioni interessate all’impianto.
4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma
precedente, se la Regione non ha comunicato un motivato provvedimento di divieto
di inizio dei lavori, l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera.
5. In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni
interessate, è consentito all’esercente di costruire ed esercire impianti
elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt, che si diramino da un
impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a
seguito di denuncia di inizio lavori.
6. Non sono soggetti ad autorizzazioni né a denuncia gli interventi di
manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi la sostituzione di
parte dei componenti impiegati.
7. Il procedimento, di competenza regionale, per l’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
ricomprende l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti di
raccordo alla rete di trasmissione o di distribuzione, ferme restando le
disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 4
(Domanda di autorizzazione)
1. L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti
elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo o di un progetto
preliminare, comunque denominato.
2. La domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico delle opere da
costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una
relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è
presentata alla Regione.
3. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di
competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e
degli ulteriori elaborati necessari, al Ministero delle comunicazioni
(Ispettorato territoriale competente), ai Comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, alle altre Amministrazioni ed Enti competenti nelle ipotesi di cui
all’articolo 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ed all’autorità
competente ad esprimere la valutazione di compatibilità elettromagnetica.
4. i pareri ed i nulla-osta devono essere rilasciati dalle Amministrazioni
interessate entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, fatto salvo
quanto previsto dalle normative vigenti in materia di silenzio assenso.
5. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di avvenuto deposito della
domanda di autorizzazione, nonché l’affissione dell’avviso stesso nell’albo
pretorio dei Comuni interessati. Detto avviso deve contenere l’indicazione che
il piano tecnico dell’opera resta depositato, presso il competente ufficio
regionale e presso gli albi pretori dei Comuni interessati per il periodo di
quindici giorni, nonché l’indicazione dell’ufficio dove devono essere presentate
le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o
privati, e i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati.
6. Le osservazioni e le opposizioni di cui al comma precedente devono essere
presentate entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul Bollettino e negli
albi pretori dei Comuni.
ARTICOLO 5
(Procedimento autorizzatorio)
1. La Regione, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione,
sentito il richiedente, tiene conto delle osservazioni presentate ed è tenuta
all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari degli immobili
su cui deve essere realizzata l’opera.
2. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di
centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’avviso dell’avvenuto deposito di cui al comma 5 dell’articolo
4.
3. La Regione, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di
servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le valutazioni necessarie
ovvero per acquisire quelli mancanti.
4. Nel caso in cui il procedimento di autorizzazione debba essere integrato con
almeno uno dei seguenti procedimenti:
a) valutazione di impatto ambientale (VIA) o di screening di cui alla legge
regionale 24 marzo 2000, n. 21;
b) valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357;
c) procedura di salvaguardia dei beni ambientali prevista dagli articoli 131 e
seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) procedura di salvaguardia di aree protette ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
alla conferenza dei servizi partecipa un rappresentante del Comitato tecnico VIA
che, al termine dei lavori del Comitato, ne riporta gli esiti in conferenza.
5. Con deliberazione della Giunta, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, saranno individuate le modalità con le quali si
dovranno svolgere i lavori del Comitato tecnico VIA, i criteri per
l’individuazione del componente che parteciperà alla conferenza dei servizi ed i
termini entro cui dovranno svolgersi i lavori del Comitato.
6. Qualora il richiedente intenda ottenere l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dei lavori e delle opere, l’elaborato, unito alla domanda di autorizzazione
completata con gli allegati di cui al comma 2 dell’articolo 4, dovrà contenere
l’indicazione delle aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano
proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
Per l’acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso
necessari potrà essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza
di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
7. È sempre possibile al richiedente, prima della presentazione della domanda di
cui all’articolo 4, comma 5, chiedere la convocazione di una conferenza di
servizi preliminare, così come disciplinata dall’articolo 14 bis della legge 7
agosto 1990 n. 241.
8. Qualora sia stata presentata la domanda di cui al precedente comma 6 e
qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a dieci, si può
procedere a comunicare l’avvio del procedimento con le modalità stabilite
dall’articolo 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni, ai proprietari risultanti dai registri
catastali delle aree indicate nell’elaborato depositato dal
richiedente l’avvio del procedimento.
9. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 6,
comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa
vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla
realizzazione ed all’esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge e
costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti.
10. Il provvedimento di cui al comma 9, che dovrà essere comunicato ai sensi
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, determina l’inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni.
11. L’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione e la dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli impianti e delle linee
elettriche possono essere chieste alla Regione anche successivamente
all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 4. In tale
ipotesi il richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata da una
relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, e
completata con gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni ed atti di assenso già
acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 6, 8 e 10.
12. Per gli impianti elettrici e per le linee di cui al comma 2 dell’articolo 3,
qualora in sede di realizzazione dell’opera venga meno il consenso del
proprietario o in caso di opposizione del proprietario, l’istante potrà chiedere
che la Regione autorizzi gli impianti medesimi, dichiarandone la pubblica
utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione
sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire,
dall’attestazione circa l’assenza di opposizioni delle Amministrazioni
interessate e da un elaborato riportante la descrizione delle aree da
espropriare e il nominativo dei proprietari secondo le risultanze catastali. Al
procedimento si applicano i commi 8 e 10 che precedono.
ARTICOLO 6
(Inamovibilità delle linee elettriche)
1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 130.000 volt si considerano
amovibili, salvo che non ne sia dichiarata l’inamovibilità con il provvedimento
di autorizzazione.
2. Le linee elettriche con tensione uguale o superiore a 130.000 volt sono
inamovibili per legge.
3. È fatto salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 1.
ARTICOLO 7
(Occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità di esproprio)
1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi
previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il decreto di esproprio o di
occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla
determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari
indagini o formalità, con le modalità di cui all’articolo 52-nonies del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
2. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.
ARTICOLO 8
(Permesso a costruire)
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso
a costruire o a denuncia di inizio attività, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 3 e 9, la costruzione di
opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di
fondazione è soggetta a permesso a costruire; in ogni caso, con esonero dal
pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
ARTICOLO 9
(Decadenza, revoca e sospensione)
1. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare non adempia alle
prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale
inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento
di diffida:
a) intima la sospensione della costruzione e/o dell’esercizio dell’opera
elettrica;
b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per
l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni;
c) avverte il titolare dell’autorizzazione che, in caso di inottemperanza,
l’autorizzazione si intenderà decaduta e sarà intimata la demolizione.
2. L’autorizzazione può essere sospesa per sopravvenute condizioni di pericolo
per l’incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell’esercizio
della linea ed impianto elettrico.
3. Il provvedimento di sospensione dispone l’esecuzione degli eventuali
interventi necessari.
4. Nel caso di non temporaneità delle condizioni indicate al comma 2,
l’autorizzazione può essere revocata in via definitiva. All’esercente l’impianto
è riconosciuto un equo indennizzo a carico della Regione, salvo che le
condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica non siano a lui
imputabili.
ARTICOLO 10
(Collaudo)
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo
su richiesta del titolare dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in
esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal
Ministero competente, ai sensi del punto 3.1.03 del cap. 3 "Disposizioni finali
e transitorie" del decreto ministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state
approvate, in esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, le norme tecniche
per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche esterne.
2. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici
qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non
collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al
titolare dell’autorizzazione.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l’avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei
materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni
tecniche stabilite dall’autorizzazione;
d) l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione
stessa.
4. Il collaudo di linee fino a 20.000 volt sottoposte ad autorizzazione può
essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a
far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unità di
produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato
di collaudo.
5. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state
costruite con l’impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli
unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto
dalla legge 28 giugno 1986, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, gli
accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato
dell’esercente che tiene luogo del certificato di collaudo.
6. Il certificato di collaudo è trasmesso alla Regione che, in caso di esito
negativo, procede ai sensi del comma 1 dell’articolo 9.
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si intendono
collaudati dietro presentazione da parte delle imprese esercenti attività
elettriche di dichiarazione di conformità dell’opera alle vigenti disposizioni.
8. Sono esclusi dalla procedura di collaudo le linee con tensione inferiore a
1.000 volt.
ARTICOLO 11
(Spostamenti per ragioni di pubblico interesse)
1. La Regione può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo
spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo
contestualmente l’equo indennizzo da corrispondere al titolare dell’impianto da
spostare o da modificare e su chi gravi l’onere del pagamento.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 5, il provvedimento di cui al comma
1 costituisce autorizzazione della variante da eseguire, ha efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli
4 e 5 della presente legge.
ARTICOLO 12
(Norme transitorie)
1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in
esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i
quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge
l’esercente potrà chiedere l’autorizzazione alla Regione presentando un’apposita
istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in
scala 1:25.000;
b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità da un proprio legale
rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo
professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche
tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigente in
materia.
2. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, verificata la
sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente e la conformità della
documentazione allegata all’istanza, con provvedimento dirigenziale autorizza in
via definitiva gli impianti e dispone la pubblicazione dell’atto e dell’elenco
degli impianti nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermi restando gli
obblighi già assunti o da assumere da parte del richiedente verso le
amministrazioni pubbliche interessate e facendo salvi i diritti dei terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel presente
articolo, la presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali
non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei
soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente
per l’applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente
alle fasi procedimentali non ancora concluse.
4. Gli impianti autorizzati prima del 31 dicembre 2004 per i quali a tale data
non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché per quelli
autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione
da parte dell’impresa elettrica di dichiarazione di conformità dell’opera al
progetto ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.
5. La disciplina della sanatoria si applica anche nel caso in cui gli impianti
insistono nelle aree di cui alla legge regionale n. 5 del 5 maggio 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5
maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella
Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del
codice di navigazione.
ARTICOLO 13
(Abrogazioni)
1. La lettera e) dell’articolo 84 della legge regionale 29 settembre 1999,
n. 34, è abrogata.
ARTICOLO 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 27 settembre 2006