Copyright © Ambiente Diritto.it
Regione Veneto
Legge Regionale n. 8 del 30-06-2006
Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energitici.
(B.U.R. Veneto n. 60 del 4
luglio 2006)
II Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale
TITOLO I
Finalità ed oggetto della legge
ARTICOLO 1
Finalità.
1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale,
relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le
linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto
promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla
produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all’utilizzo delle biomasse
legnose per scopi energetici.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:
a) la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
b) la riduzione dell’immissione in atmosfera di gas clima-alteranti;
c) l’assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni
arboree;
d) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da
specie arbustive;
e) l’incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per
scopi energetici;
f) nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa,
anche al fine di contrastare il degrado e l’abbandono del territorio;
g) il recupero della marginalità di talune aree rurali;
h) la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel
territorio rurale, l’incremento della disponibilità di habitat per la fauna
selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
i) la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo
della biomassa legnosa prodotta;
l) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di
condizionamento del prodotto;
m) la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con
combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la
cogenerazione.
TITOLO II
Le iniziative di sostegno
CAPO I
Iniziative di sostegno alla produzione di biomassa legnosa
ARTICOLO 2
Definizione di biomassa legnosa.
1. Ai fini della presente legge con il termine di biomassa legnosa si
intende:
a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
b) materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche
di piante e arbusti ornamentali;
c) materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di
coltivazioni agricole non dedicate;
d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno
vergine, non contaminato da inquinanti.
2. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi
di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura,
incollatura.
3. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1 si
intende ordinariamente costituita da:
a) ciocchi o tondame da ardere;
b) legno triturato o frantumato;
c) legno cippato;
d) segatura e farina di legno;
e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.
ARTICOLO 3
Interventi ammessi.
1. Sono ammessi ai contributi previsti dall’articolo 4:
a) la piantagione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa per
uso energetico;
b) le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga
biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
c) il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase
da specie arbustive.
2. Sono altresì ammessi, in misura differenziata, le piantagioni di colture
legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga biomassa
legnosa destinata alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o
di altri assortimenti.
3. La superficie minima d’intervento, in fase di prima applicazione della
presente legge, è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo
di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiario e per singola azienda;
tali limiti potranno essere aumentati da parte della Giunta regionale, nella
definizione dei successivi bandi.
4. I terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non
siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dall’applicazione della
presente legge.
5. Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate in
applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose
specializzate e pertanto non soggette ai vincoli imposti dalla vigente
legislazione forestale.
ARTICOLO 4
Contributi per le piantagioni di colture legnose e per le cure colturali ai
boschi.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), finalizzati alla produzione di biomassa legnosa per uso
energetico, sono concessi contributi in conto capitale, rispettivamente nella
misura massima del sessanta e del settanta per cento delle spese ammissibili per
l’esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale; il contributo viene
concesso nella misura dell’ottanta per cento per gli interventi di recupero
produttivo delle superfici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2,
finalizzati alla produzione di assortimenti per uso industriale, sono concessi
contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento delle
spese ammissibili per l’esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di un ulteriore quindici
per cento in presenza di sistemi di produzione certificati.
ARTICOLO 5
Beneficiari.
1. Possono accedere ai contributi relativi agli interventi di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2, i soggetti che, nel rispetto dei vigenti strumenti
urbanistici, hanno in disponibilità terreno coltivabile o superfici a bosco,
ubicati nel territorio della regione.
2. Gli imprenditori agricoli che hanno in disponibilità terreni messi a riposo
colturale, possono beneficiare della presente legge nella misura consentita
dalla normativa comunitaria vigente di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003.
3. Possono altresì beneficiare della presente legge gli imprenditori agricoli e
i manutentori del verde che intendono aderire al regime di aiuto comunitario per
le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003.
ARTICOLO 6
Domande di contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono
essere corredate da un contratto di vendita della biomassa legnosa, destinata ad
un impianto per la conversione energetica, a un’industria di trasformazione,
oppure ad un centro di raccolta.
2. É ammesso l’utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto
produttore, purché ne sia comprovato l’impiego ai soli fini energetici.
3. La durata minima dell’impegno colturale richiesto è di cinque anni,
decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o di
miglioramento boschivo.
CAPO II
Iniziative di sostegno alla meccanizzazione ed al condizionamento del prodotto
ARTICOLO 7
Attività meccanizzate.
1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di idonee
macchine e attrezzature per la messa a dimora, la raccolta e la trasformazione
della biomassa ottenuta dalle colture legnose ovvero dalle cure colturali
straordinarie ai boschi abbandonati e/o degradati, di cui all’articolo 3.
2. Ai fini della presente legge sono considerate funzionali alla produzione di
biomassa legnosa:
a) le macchine preparatrici e trapiantatrici di talee e di altro materiale di
propagazione;
b) le macchine, anche combinate, per l’abbattimento, l’allestimento e laraccolta
della biomassa legnosa;
c) le cippatrici e i frantumatori;
d) le macchine taglia-spacca legna;
e) le macchine imballatrici di ramaglia e di residui di lavorazione;
f) le attrezzature per la movimentazione, il confezionamento e il trasporto
della biomassa legnosa;
g) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili.
ARTICOLO 8
Contributi alla meccanizzazione.
1. Per l’acquisizione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di
cui all’articolo 7, sono concessi contributi in conto capitale nella misura
massima del cinquanta per cento delle spese, debitamente documentate, di
acquisto e/o di adeguamento tecnologico degli impianti.
2. La percentuale contributiva di cui al comma 1 è incrementata di un ulteriore
quindici per cento in caso di soggetti beneficiari in possesso di certificazione
di qualità.
3. Non sono ammissibili a contributo:
a) le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi alla normativa sulla
sicurezza delle macchine;
b) le spese di natura edile.
ARTICOLO 9
Beneficiari.
1. Possono accedere ai contributi previsti dall’articolo 8:
a) le imprese di utilizzazione forestale e gli altri soggetti esercenti attività
agromeccanica, come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti, attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
b) i produttori di biomassa legnosa, anche associati o consorziati;
c) i gestori d’impianti di trasformazione e condizionamento del prodotto, anche
associati o consorziati.
ARTICOLO 10
Domande di contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono
essere corredate dai preventivi di spesa per l’acquisto delle macchine, delle
attrezzature e degli impianti di cui all’articolo 7, comma 2 o, nel caso di
impianti esistenti, dal preventivo di spesa per la riconversione e l’adeguamento
tecnologico; non sono ammissibili a contributo gli acquisti di materiale usato.
2. Non possono essere ceduti o distolti dai profili d’impiego originariamente
previsti:
a) le macchine e le attrezzature, per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data d’acquisto;
b) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili,
per un periodo di dieci anni dalla data di messa in funzione.
CAPO III
Iniziative di sostegno alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse
legnose
ARTICOLO 11
Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.
1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di sistemi
di riscaldamento civile, di bassa e medio - alta potenza, alimentati a biomasse
legnose.
2. Ai fini della presente legge sono considerati:
a) sistemi di riscaldamento civile di bassa potenza, le caldaie e le centrali
termiche alimentate a biomassa legnosa di potenza fino a ottanta KW, con
rendimento complessivo, certificato, superiore all’ottanta per cento,
complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento a
combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica
e/o elettrica per una o più unità di civile abitazione;
b) sistemi di riscaldamento civile di medio - alta potenza, le caldaie e le centrali termiche, anche per uso agricolo - aziendale, alimentate a biomassa legnosa, di potenza compresa tra ottanta e mille KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all’ottantacinque per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica e/o elettrica per uno o più fabbricati di civile abitazione, anche costituiti da più unità abitative, nonché alle loro eventuali pertinenze, quali depositi, magazzini, rimesse, stalle, box o serre.
3. I sistemi di cui al comma 2 devono essere dotati di idonei dispositivi di
alimentazione, di programmazione e di controllo del funzionamento e delle
prestazioni termico - ambientali erogate nonché ottemperare alle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza d’uso e di
emissioni.
ARTICOLO 12
Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.
1. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento civile di
cui all’articolo 11 comma 2, lettera a), sono concessi contributi in conto
capitale nella misura massima del trentacinque per cento della sola spesa di
acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell’accumulatore di
calore e delle apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al
funzionamento della centrale termica, nonché del magazzino o del serbatoio di
accumulo e del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa.
2. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento, anche per uso
agricolo - aziendale, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), sono concessi
contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della
sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico,
dell’accumulatore inerziale, del magazzino o del serbatoio di accumulo nonché
del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa e di tutte
le apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento
della caldaia.
3. La percentuale di contributo prevista ai commi 1 e 2 è incrementata di un
ulteriore dieci per cento nei seguenti casi:
a) domande di contributo corredate di idonea documentazione attestante
l’adesione a iniziative e/o programmi, di durata almeno triennale, di recupero,
trattamento ed utilizzo delle ceneri residue dei processi di combustione;
b) diretto utilizzo della biomassa legnosa prodotta all’interno dell’azienda,
esclusivamente per finalità energetiche;
c) contratti di fornitura, non inferiori a cinque anni, di biomassa legnosa
certificata e prodotta da società specializzate e operanti nella filiera legno
energia.
4. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le spese di natura
edile e di installazione connesse alla messa in funzione dei sistemi di
riscaldamento a biomasse legnose.
ARTICOLO 13
Beneficiari.
1. Ai contributi previsti dall’articolo 12 possono accedere enti pubblici e
soggetti di diritto privato.
ARTICOLO 14
Domande di contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono
essere corredate da idonea documentazione o da uno specifico progetto redatto da
un tecnico qualificato, da cui risulti la corrispondenza del
sistema di riscaldamento da installare con le caratteristiche funzionali
prescritte all’articolo 11.
TITOLO III
Disposizioni attuative, abrogative e finanziarie
ARTICOLO 15
Azioni di sperimentazione, di formazione e di informazione.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione del
Veneto promuove iniziative di sperimentazione finalizzata all’innovazione, di
formazione, di informazione e di sensibilizzazione, nell’ambito della filiera
delle biomasse legnose.
ARTICOLO 16
Parere di compatibilità.
1. L’applicazione della presente legge è subordinata all’acquisizione del
parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea e alla
pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
ARTICOLO 17
Disposizioni attuative.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni
dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle
domande di ammissione ai contributi.
ARTICOLO 18
Abrogazioni.
1. La legge regionale 3 maggio 2003, n. 14 “Interventi agro-forestali per la
produzione di biomasse” è abrogata, con decorrenza di effetti dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell’avviso in
ordine all’acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della
Commissione europea, di cui all’articolo 16.
2. Ai procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale n. 14/2003, in
corso alla data di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti
alla data in cui hanno avuto inizio.
ARTICOLO 19
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati
in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede
mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le
spese d’investimento”, partita n. 2, iscritta nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente la dotazione dell’upb
U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale” viene incrementata di euro 2.000.000,00 per sola competenza negli
esercizi 2007 e 2008.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 giugno 2006