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Determinazione 27 febbraio 2007
Agenzia delle dogane. Modalità attuative del comma 152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per la trasmissione dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica ai comuni e alle province.
(G.U. n. 54 del 6-3-2007)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62
al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, il
comma 152 dell'art. 1, il quale dispone che con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle
province d'Italia, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali
interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e
provinciale sull'imposta sull'energia elettrica desumibili dalla dichiarazione
annuale dei consumi di energia elettrica, nonché le informazioni concernenti le
procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed
in particolare, gli articoli da 55 a 60;
Visto il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modifiche, ed in particolare
l'art. 6, concernente le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia
elettrica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia
di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" così come modificato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle province
d'Italia, che hanno rappresentato le rispettive istanze nell'ambito del tavolo
tecnico attivato allo scopo presso questa Agenzia ed hanno convenuto che la
prima fornitura riguarda le dichiarazioni presentate nel 2007;
Considerata, unitamente
alle citate associazioni, l'esigenza di proseguire il confronto tecnico così
avviato anche al fine di individuare eventuali integrazioni degli scambi
informativi oggetto della presente determinazione;
Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure informatiche per la
gestione delle richieste e per assicurare la disponibilità dei dati;
Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in
merito, parere favorevole nella seduta del 27 febbraio 2007;
Adotta la seguente
determinazione:
Art. 1.
1. I comuni e le province interessati, ai sensi del comma 152 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fornitura dei dati concernenti
l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica devono inoltrare, per via
telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle dogane, a mezzo del "Servizio
Telematico Doganale - E.D.I.".
2. Ai fini di cui al comma 1, l'accesso al "Servizio Telematico Doganale -
E.D.I." da parte dei comuni e delle province e' consentito a partire dal 1°
giugno 2007. Le istruzioni tecniche per l'adesione al Servizio e i modelli per
la richiesta telematica sono resi disponibili entro tale data sul portale
dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it
Art. 2.
1. Per i comuni e per le province richiedenti sono resi disponibili i
seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo presentate
annualmente dai soggetti obbligati:
dati identificativi del soggetto obbligato;
anno di riferimento delle dichiarazioni;
consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e provinciali,
differenziati per aliquota.
2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, tali dati sono resi
disponibili a partire dal 1° luglio. Per le annualità successive essi sono
disponibili entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la
presentazione delle dichiarazioni.
3. A decorrere dal 1° luglio 2008 e a partire dalle dichiarazioni presentate
nell'anno 2007, sono resi, altresì, disponibili i dati relativi alle variazioni
dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale comunale e provinciale
intervenute sulle dichiarazioni degli anni precedenti e operate dagli uffici
doganali competenti entro il termine di prescrizione.
4. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati di cui ai commi precedenti
sono rese disponibili a partire dal 1° giugno 2007 sul portale dell'Agenzia
all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it
Art. 3.
1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati
scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio
Telematico Doganale - E.D.I.".
2. La presente determinazione potrà essere integrata a seguito delle risultanze
emergenti dai lavori del tavolo tecnico, attivato allo scopo presso l'Agenzia
delle dogane, con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle
province d'Italia.
La presente
determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 febbraio 2007
Il direttore: Guaiana