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Determinazione 28 Dicembre 2007

Agenzia delle Dogane. Operazioni di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

(GU n. 6 del 8-1-2008)

 

 

 


 IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita', e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera h), che attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di determinare le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, contenente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;
Vista la tabella A, allegata al predetto testo unico n. 504 del 1995, degli impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte;
Visto il regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577;
Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996 n. 557;
Visto il regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, adottato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454;
Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, in materia di denaturazione del gasolio impiegato come combustibile per riscaldamento;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 27 dicembre 2007;
Ritenuto che occorre stabilire le modalita' di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'art. 21 del citato testo unico n. 504
del 1995;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente determinazione si applica alle operazioni di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti indicato come "testo unico delle accise", eseguite presso i depositi fiscali e i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale. La presente determinazione si applica, altresi', limitatamente ai soli prodotti energetici destinati ad essere impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, alle operazioni di denaturazione eseguite presso i depositi commerciali intermedi di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, e alle operazioni di denaturazione atipica effettuate presso gli utilizzatori aventi la qualifica di operatore registrato. 2. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) colorante: una sostanza che conferisce al prodotto al quale viene aggiunto un colore prestabilito per indicare visivamente l'uso cui esso e' destinato ed, eventualmente, le sue caratteristiche merceologiche;
b) marcante: una sostanza la cui presenza generalmente non e' visibile, e viene rilevata mediante reazione chimica;
c) adulterante: una sostanza che modifica le caratteristiche merceologiche del prodotto che la contiene e ne inibisce usi differenti da quelli ai quali e' destinato;
d) denaturante: una o piu' sostanze aventi funzione di colorante, marcante o adulterante;
e) denaturazione: operazione di aggiunta di una o piu' sostanze denaturanti agli oli minerali di cui all'art. 21 del testo unico delle accise;
f) formulazione tipica: formulazione di denaturazione stabilita, per ogni singolo prodotto, da disposizioni regolamentari o da queste derivate;
g) denaturazione tipica: denaturazione effettuata con il rispetto di una formulazione tipica;
h) formulazione atipica: formulazione di denaturazione, diversa da quella tipica, riconosciuta idonea, per uno specifico prodotto, dall'Agenzia delle dogane in funzione del particolare impiego a cui lo stesso e' destinato;
i) denaturazione atipica: denaturazione effettuata con il rispetto di una formulazione di denaturazione atipica;
j) ufficio competente: l'ufficio delle dogane territorialmente competente.

Art. 2.
Qualita' delle sostanze denaturanti
1. Le sostanze da impiegare come denaturanti devono essere riconosciute idonee dall'Agenzia delle dogane, precedentemente al loro primo impiego nel territorio nazionale.
2. Al fine dell'idoneita' di cui al comma 1, le sostanze di cui al medesimo comma sono sottoposte, dai soggetti che le producono, le commercializzano ovvero intendono impiegarle, al Laboratorio chimico delle dogane, competente per territorio, che ne attesta, entro sessanta giorni, la conformita' alla formulazione tipica prevista per l'uso a cui le stesse sono destinate.
3. L'idoneita' di cui al comma 1 e' attribuita ad uno specifico prodotto commerciale.
4. L'elenco dei prodotti commerciali ritenuti idonei dall'Agenzia delle dogane, unitamente ai relativi prodotti da denaturare, e' pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia.

Art. 3.
Autorizzazione alle operazioni di denaturazione
1. Le denaturazioni tipiche ed atipiche sono effettuate solo presso impianti preventivamente autorizzati dal competente Ufficio.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione per le denaturazioni di cui al comma 1, il depositario autorizzato, per i depositi fiscali o doganali, l'esercente del deposito, per i depositi commerciali intermedi e l'operatore registrato, per le denaturazioni atipiche effettuate presso gli utilizzatori, tutti d'ora in avanti individuati come "il soggetto abilitato", presenta una istanza al competente Ufficio, laddove il medesimo non ne sia gia' in possesso per precedenti obblighi del soggetto istante, contenente le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita IVA e il codice di accisa;
b) l'ubicazione dell'impianto con l'indicazione del magazzino, interno all'impianto, dove saranno custoditi i denaturanti;
c) il numero identificativo, la capacita' dei serbatoi dedicati alla denaturazione e le rispettive tabelle di taratura firmate dal legale rappresentante o dal suo procuratore e dai soggetti abilitati che ne garantiscono la redazione a "regola d'arte";
d) lo schema e le modalita' di funzionamento delle attrezzature da adoperare per le operazioni di denaturazione;
3. Un esemplare dell'istanza di cui al comma 2 e' restituito al richiedente con l'annotazione della data di presentazione. Entro trenta giorni dalla stessa, il competente Ufficio, previa verifica delle attrezzature da impiegare per le operazioni di denaturazione, rilascia l'autorizzazione ovvero nega la medesima con provvedimento motivato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' revocata, con provvedimento motivato del competente Ufficio, al venir meno delle condizioni di garanzia e tutela erariale riscontrate al momento del rilascio.

Art. 4.
Operazioni di denaturazione
1. Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilita' del soggetto abilitato. Le stesse sono, di regola, effettuate entro il normale orario di servizio del competente Ufficio.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono iniziate all'ora stabilita e proseguite, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricamento di mezzi di trasporto.
3. Per motivi legati all'operativita' dei depositi il competente Ufficio, su richiesta motivata del soggetto abilitato, puo' autorizzare l'effettuazione delle denaturazioni presso depositi fiscali, anche al di fuori del proprio regolare orario di servizio.
4. L'Ufficio competente ha facolta' di intervenire durante le operazioni di denaturazione, redigendo apposito processo verbale di constatazione, per verificarne la regolarita' ed accertare la corretta quantita' dei denaturanti impiegati, anche attraverso il prelievo di campioni sia del prodotto denaturato che dei denaturanti impiegati. Le analisi dei campioni sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane.
5. Ogni operazione di denaturazione e' comunicata all'Ufficio competente, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio previsto per la stessa. Qualsiasi variazione dei dati comunicati deve essere tempestivamente notificata al competente Ufficio, e, comunque, almeno un'ora prima del previsto inizio delle operazioni. La comunicazione non e' dovuta nel caso di denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico.

Art. 5.
Modalita' delle operazioni di denaturazione
1. Le denaturazioni possono essere effettuate in linea di trasferimento o di carico, in serbatoio miscelatore ovvero direttamente in serbatoio. 2. Per le denaturazioni effettuate in serbatoio miscelatore o
direttamente in serbatoio, sono eseguite le seguenti operazioni:
1) accertamento, in peso, del prodotto puro da denaturare;
2) calcolo della quantita', espressa in peso, del denaturante da immettere nel prodotto;
3) immissione del denaturante nel serbatoio mediante apposita apparecchiatura;
4) omogeneizzazione della miscela;
5) controllo dell'avvenuta denaturazione del prodotto con prelievo dei campioni per l'analisi qualitativa;
6) registrazione automatizzata o manuale sui registri di carico e scarico dei dati relativi al prodotto puro, al prodotto denaturato e dal denaturante.
3. Per le denaturazioni effettuate direttamente in linea di trasferimento, sono eseguite le seguenti operazioni:
1) determinazione della quantita' di denaturante da immettere nella tubazione in funzione della quantita' di prodotto da trasferire;
2) immissione nella tubazione del denaturante durante il trasferimento del prodotto;
3) accertamento alla fine dell'operazione della quantita' di prodotto estratta dal serbatoio di stoccaggio e denaturata durante il passaggio nella tubazione di trasferimento;
4) controllo della quantita' di denaturante effettivamente immessa nel prodotto;
5) controllo dell'avvenuta denaturazione del prodotto;
6) registrazione automatizzata dei dati.
4. Per le denaturazioni effettuate direttamente nella linea di carico, si procede all'iniezione del denaturante nel prodotto da denaturare, misurato in peso o in volume, attraverso l'impiego delle seguenti attrezzature o strumenti:
1) pesa, contatore volumetrico munito di compensatore densita/temperatura o qualsiasi altro strumento atto per la misura del prodotto da denaturare;
2) pesa o misuratore volumetrico o qualsiasi altro strumento atto al dosaggio del denaturante;
3) serbatoio di denaturante munito di idoneo indicatore di livello, a seconda delle caratteristiche di sicurezza dell'impianto e allarme automatico di basso livello;
4) pompa per introduzione del denaturante;
5) dispositivo per il controllo della quantita' di denaturante da iniettare in funzione della quantita' di prodotto caricato;
6) sistema informatizzato di registrazione dei dati;
7) dispositivi di allarme per il controllo della effettiva immissione del denaturante e del corretto funzionamento dei dispositivi dell'impianto.
5. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che non consentano l'utilizzo delle attrezzature ordinariamente impiegate per la denaturazione, il competente Ufficio puo' autorizzare, al fine di garantire la continuita' operativa dei depositi fiscali,
l'effettuazione delle operazioni di denaturazione direttamente in autocisterna o ferrocisterna, con le modalita' che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Art. 6.
Deposito e contabilizzazione dei denaturanti
1. I denaturanti sono custoditi, nel magazzino indicato nell'art. 3, comma 2, a cura e sotto la responsabilita' del soggetto abilitato che e' obbligato a tenere un apposito registro di carico e scarico.
2. Sul registro di cui al comma 1 sono annotate, nello stesso giorno dell'operazione, le quantita' dei denaturanti introdotti e prelevati per effettuare una singola denaturazione ovvero cicli di denaturazioni giornaliere su unita' di trasporto o di stoccaggio multiple.
3. I denaturanti non ritenuti idonei dal soggetto abilitato sono restituiti al fornitore e le rispettive quantita' sono scaricate dal registro di cui al comma 1.
4. Al termine di ciascuna operazione di denaturazione, il soggetto abilitato redige una apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di cui uno viene posto a corredo della contabilita' del deposito e l'altro trasmesso a fine giornata al competente Ufficio.

Art. 7.
Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati
1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di circolazione, commercializzazione e deposito dei prodotti denaturati, contenute negli specifici provvedimenti regolamentari emanati per i singoli prodotti.

Art. 8.
Metodi analitici per la verifica del dosaggio
1. Il prodotto denaturato e' considerato conforme se il denaturante riscontrato all'atto dei controlli corrisponde alla formulazione prevista per il prodotto stesso, relativamente all'impiego cui e' destinato.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, per la determinazione della conformita' di cui al comma 1, sono stabilite le tolleranze tenuto conto dei metodi di prova e dei relativi dati di precisione normalizzati dall'UNICHIM (Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica) e di prove sperimentali condotte presso gli impianti di denaturazione.
3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2, per la determinazione della conformita' di cui al comma 1, sono applicati i margini analitici di tolleranza e le procedure di accertamento stabiliti per ciascuna tipologia di prodotto con circolare dell'Agenzia delle dogane sulla base dei rispettivi dati storici.

Art. 9.
Formule chimiche dei denaturanti
1. Le formulazioni tipiche sono stabilite o modificate con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane anche conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano in vigore le formule di denaturazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente determinazione in quanto applicabili.

Art. 10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. I titolari degli impianti di denaturazione, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente determinazione, provvedono a adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente determinazione entro centottanta giorni dalla suddetta data.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le denaturazioni da effettuarsi presso gli impianti non ancora muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, comma 1, continuano ad essere eseguite con le modalita' previgenti alla presente determinazione.
3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, non trovano piu' applicazione le disposizioni regolamentari in contrasto con la presente disciplina e, in particolare, l'art. 4 del regolamento adottato con il decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.

Art. 11.
Entrata in vigore
1. La presente determinazione entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore reggente: De Santis