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Deliberazione 18 gennaio 2007, n . 11

Autorità per l'energia elettrica e il gas. Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. (Deliberazione n. 11/07).

 

(G.U. n. 36 del 13-2-2007)

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 gennaio 2007.
 

Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002;
la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/03);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito: decreto legislativo n. 38/05);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 maggio 1999, n. 61/1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/2001 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2005, n. 127/05;
il documento per la consultazione 16 marzo 2006 recante "Obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas".
 

Considerato che:
le disposizioni della legge n. 481/1995 rispondono, tra l'altro, alla finalita' di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas anche attraverso la regolazione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;
la promozione della concorrenza e', tra l'altro, ostacolata nel caso in cui possano essere tratti sussidi incrociati e vantaggi informativi dalla gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato (di seguito: infrastrutture essenziali per la liberalizzazione);
ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/1995, l'Autorita' emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, al fine di impedire la sussidiazione incrociata tra attività;
con deliberazione n. 61/99 l'Autorita' ha definito le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
con deliberazione n. 310/01 l'Autorita' ha semplificato e aggiornato la deliberazione n. 61/99;
con deliberazione n. 311/01 l'Autorita' ha definito le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 ai fini della separazione amministrativa prescrivono la gestione autonoma delle attività come se le stesse fossero esercite da imprese separate;
le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 in materia di separazione contabile prescrivono l'adozione di sistemi di contabilità generale atti a rilevare la destinazione per attività dei fatti amministrativi;
il modello di separazione introdotto con le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 costituisce solo una delle possibili applicazioni del concetto di separazione contabile e amministrativa di cui alla legge n. 481/1995;
le analisi condotte dall'Autorita' circa l'applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla separazione amministrativa e contabile, proprio al fine di assecondare il processo di liberalizzazione dei due mercati. In particolare e' stata riscontrata una diffusa inadeguatezza nella gestione delle attività come se fossero imprese separate;
tale necessità emerge anche dalle istruttorie conoscitive congiunte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas e del settore dell'energia elettrica che hanno rilevato come entrambi i mercati italiani sono caratterizzati da insufficienti livelli di concorrenza;
la separazione giuridica, da sola, non e' sufficiente a garantire ne' l'assenza di sussidi incrociati ne' la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione;
un altro presupposto indispensabile al compiuto dispiegarsi della concorrenza e' la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione che puo' essere assicurata solo attraverso la terzieta' della gestione sia delle infrastrutture medesime che delle informazioni derivanti dai servizi di misura;
tale obiettivo sarebbe efficacemente realizzabile, in particolare per le attività di trasporto e di stoccaggio del gas e di trasmissione dell'energia elettrica, attraverso la separazione proprietaria, nei termini in cui l'Autorita' ha reiteratamente indicato in apposite segnalazioni al Parlamento e al Governo tese a dare impulso alle necessarie implementazioni del quadro normativo primario;
allo stato, le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pur non contemplando l'obbligo di separazione proprietaria, prevedono, accanto alle disposizioni in materia di separazione e trasparenza della contabilità per le imprese operanti nei settori dell'elettricità' e del gas, anche disposizioni in materia di separazione e indipendenza, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale:
- dei gestori delle reti di distribuzione del gas naturale e dell'elettricità';
- dei gestori delle reti di trasmissione dell'energia elettrica;
- dei gestori del sistema di trasporto del gas naturale.
 

Considerato che:
l'art. 1 del decreto legislativo n. 6/2003, con decorrenza del 1° gennaio 2004, ha introdotto modifiche della disciplina riguardante le società per azioni, con riferimento anche al contenuto del bilancio di esercizio e dei suoi allegati;
il decreto legislativo n. 38/2005 prevede che:
- le società con titoli quotati, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche, le Societa' di intermediazione Mobiliare (SIM), le Società di Gestione del Risparmio (SGR) ed altri enti finanziari vigilati hanno l'obbligo (a partire dal 2006, ma con facoltà di anticiparne l'adozione al 2005) di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS IFRS;
- le società controllate (anche congiuntamente) da una delle società di cui sopra o collegate ad essa, oppure controllate da una società che redige il bilancio consolidato o collegate ad essa (con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), hanno la facolta' (ma non l'obbligo) di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;
- le societa' diverse da quelle precedentemente indicate (sempre con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) avranno la facolta' di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS quando sara' emanato un apposito decreto ministeriale che ne definira' la decorrenza;
- l'eventuale opzione per l'utilizzo degli IAS/IFRS, quando vi sia solo la facolta', non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali;
le deliberazioni n. 310/2001 e n. 311/2001, segnatamente nei loro allegati, fanno riferimento ai contenuti del bilancio di esercizio come definiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai precedenti alinea.
 

Considerato che:
un procedimento di consultazione e' stato promosso dall'Autorità' per acquisire le osservazioni delle parti interessate in merito tra l'altro:
- al passaggio ad un modello di separazione amministrativa incentrato sull'indipendenza funzionale delle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione;
- alla possibilità di realizzare la separazione contabile facendo ricorso non necessariamente alla contabilità generale, ma anche a quella analitica, anche in considerazione del fatto che l'indipendenza funzionale delle attività in concessione o che gestiscono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, dovrebbe garantire l'assenza di sussidi incrociati nei confronti delle attività di libero mercato;
nel settore del gas, in Italia, si riscontra una situazione per cui la concreta allocazione degli impianti di stoccaggio e GNL nonché l'affidamento della gestione degli stessi ad un ristretto numero di società, rende difficilmente realizzabile l'obiettivo di accesso non discriminatorio al servizio, necessario allo sviluppo concorrenziale della filiera;

tale situazione di fatto non e' destinata a mutare nel breve termine, data la rilevanza degli investimenti connessi e le complessità di tipo autorizzativo ed amministrativo legate alla realizzazione di nuovi impianti;
nel territorio italiano le attività di stoccaggio e di GNL presentano sotto questo profilo significative differenze rispetto agli altri Paesi europei;
 

Ritenuto che:
sia necessario modificare la vigente disciplina della separazione amministrativa tra attività, in linea con le direttive europee attualmente in vigore, introducendo vincoli di separazione funzionale che garantiscano l'indipendenza delle attività di gestione di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione, intestando il potere decisionale a soggetti che operino in condizioni di effettiva autonomia e senza conflitti di interessi;
i vincoli di separazione funzionale debbano essere applicati anche nel caso in cui già esista una separazione giuridica delle attività che ne sono oggetto;
gli obblighi di separazione funzionale possano essere transitoriamente sospesi, in relazione all'esercizio congiunto della attività di distribuzione dell'energia elettrica e di misura dell'energia elettrica e/o all'esercizio congiunto delle attività di distribuzione del gas naturale e di misura del gas naturale, rinviando scelte definitive specifiche per tali attività ad un momento successivo in cui possa essere valutata l'efficacia della separazione funzionale prevista per l'attività' di distribuzione, a seguito di specifiche analisi da parte dell'Autorità', condotte anche attraverso verifiche ispettive;
le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura, costituiscano porzioni delle due filiere funzionali alla liberalizzazione;
per esigenze di coordinamento ed economicita', non debba essere sottoposto a separazione funzionale l'esercizio congiunto delle attività di:
a) produzione e misura dell'energia elettrica, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura dell'energia elettrica prodotta in sito ed immessa in rete;
b) trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica con esclusivo riferimento alle attività connesse alla misura dell'energia elettrica trasportata sulla rete di trasmissione nazionale;
c) trasporto e dispacciamento e misura del gas naturale con esclusivo riferimento all'attività' connessa alla misura del gas naturale che transita sulla rete nazionale di gasdotti;
d) stoccaggio e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connessa alla misura del gas naturale nel sito di stoccaggio;
e) stoccaggio e trasporto del gas naturale con esclusivo riferimento ai casi in cui i giacimenti siano destinati esclusivamente alle operazioni di stoccaggio strategico e/o all'erogazione del servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema;
f) rigassificazione del gas naturale liquefatto e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura del gas naturale rigassificato;
sia opportuno definire con successivo provvedimento linee guida per l'implementazione da parte degli esercenti di un programma di adempimenti contenente le misure necessarie per la disciplina della separazione funzionale ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori nella gestione delle attività oggetto di separazione funzionale;
in presenza di regole di separazione funzionale sia possibile una semplificazione degli adempimenti contabili, coerentemente anche con quanto richiesto dagli operatori;
di conseguenza possa essere rivisto l'impianto normativo concernente la separazione contabile, prevedendone la semplificazione;
in particolare, ai fini della separazione contabile, non sia necessario fare ricorso esclusivamente alla contabilità generale, ma sia possibile integrarla anche con informazioni derivanti dalla contabilità analitica, proprio in considerazione del fatto che l'assenza di sussidi incrociati nei confronti delle attività di libero mercato dovrebbe essere garantita attraverso l'indipendenza funzionale delle attività in concessione o che gestiscono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
sia opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità, prevedere semplificazioni del nuovo regime di separazione amministrativa e contabile da applicarsi gli esercenti di minore dimensione;
l'applicazione del regime semplificato di cui al punto precedente sia incompatibile con il beneficio di riconoscimenti di costo ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità delle imprese, a motivo del fatto che detto regime comporta un livello di garanzia inferiore in ordine alla corretta ed univoca allocazione dei costi alle attività e, di conseguenza, non costituisce una fonte informativa adeguata ad escludere l'imposizione di oneri impropri a carico agli utenti;
sia necessario adottare specifiche disposizioni per i soggetti giuridici che operano nella distribuzione, misura e vendita di altri gas tramite reti;
sia opportuno assicurare organicità e omogeneità delle disposizioni in materia di separazione funzionale e contabile per i soggetti che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica e che sia, di conseguenza opportuno, adottare un Testo integrato che ne contenga l'intera disciplina;
sia opportuno, in ragione della complessità della materia, adottare disposizioni puntuali in ordine alle concrete moralità applicative onde favorire interpretazioni e comportamenti applicativi uniformi;
sia opportuno demandare alla Direzione tariffe la definizione degli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti annuali separati;
sia necessario che la disciplina della separazione contabile semplificata operi contestualmente a quella della separazione funzionale, diversamente risultandone compromesse l'adeguatezza dei flussi informativi strumentali all'espletamento delle funzioni attribuite all'Autorità' dalla legge n. 481/1995 e la gestione indipendente delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione;
sia, altresì, opportuno riservare ad un successivo provvedimento dell'Autorità' l'adozione di un programma di ispezioni e verifiche, sull'implementazione da parte degli operatori interessati delle misure di separazione amministrativa e contabile effettivamente vigenti;
 

Delibera:
1. Di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas in materia di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: Testo integrato di unbundling), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di fissarne l'entrata in vigore in corrispondenza con il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2006.
3. Di prevedere che, per le imprese che ne facciano richiesta alla Direzione tariffe, entro e non oltre il 28 febbraio 2007, l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del Testo integrato di unbundling, possa essere differita al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007. La mancata richiesta di differimento entro i termini indicati comporta l'applicazione di quanto disposto al precedente punto 2.
4. Di stabilire al 1° gennaio 2008 il termine per la prima attuazione degli obblighi di cui al comma 8.1 del Testo integrato di unbundling.
5. Di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui al comma 12.2 del Testo integrato di unbundling.
6. Che, in caso di inefficacia anche parziale del Testo integrato di unbundling, si applichino le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001.
7. Di prevedere che, in parziale deroga a quanto disposto agli articoli 32 e 35 del Testo integrato di unbundling, la pubblicazione degli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti annuali separati, relativamente al primo anno di applicabilità, avvenga entro il 30 aprile 2007.
8. Di dare mandato al Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità' affinché siano definite:
istruzioni applicative delle norme in materia di separazione contabile, entro il medesimo termine di cui al punto 7;
una procedura informatica di acquisizione dei dati di contabilità separata e dei dati numerici rilevanti per i due settori, in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2006.
9. Di dare mandato al direttore della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità' d'intesa con il Direttore della Direzione tariffe di definire un programma di ispezioni e verifiche, da svolgersi nel quadriennio 2008-2011 anche tramite sopralluoghi, sull'implementazione da parte degli operatori interessati delle misure di separazione effettivamente vigenti, in particolare, con riferimento alle disposizioni in materia di indipendenza e terzieta' nella gestione di dati e informazioni provenienti dall'attività' di misura.
10. Di abrogare le deliberazioni dell'Autorità' n. 310/01 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001, a far data dalla entrata in vigore del Testo integrato di unbundling, compatibilmente con quanto disposto ai commi 3 e 6;
11. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità' (www.autorita.energia.it).

Milano, 18 gennaio 2007

Il presidente: Ortis


Allegato A
TESTO INTEGRATO

Delle disposizioni dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (Unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione

 

Parte I DEFINIZIONI
 

Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le seguenti definizioni:
l'Autorità' e' l'Autorità' per l'energia elettrica e il gas;
alta tensione (AT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
altissima tensione (AAT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
attività e' una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
bassa tensione (BT) e' una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
cliente finale:
con riferimento al settore dell'energia elettrica e' la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza o linee dirette;
con riferimento al settore del gas e' il consumatore che acquista gas per uso proprio;
comparto e' un'unita' logico-organizzativa che individua una aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;
dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
esercente e' l'esercente di una o più attività nei settori dell'energia elettrica e del gas;
funzione operativa condivisa e' una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
gruppo societario e' l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 127/1991;
impresa verticalmente integrata del settore dell'energia elettrica o del settore del gas naturale e' un'impresa, o un gruppo di imprese tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto, come definiti dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, come modificato dal regolamento CE n. 1310/97, che:
con riferimento al settore dell'energia elettrica svolge almeno una delle attività di trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica o misura dell'energia elettrica e almeno una delle attività di produzione dell'energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, vendita ai clienti finali dell'energia elettrica o attività elettriche estere;
con riferimento al settore del gas svolge almeno una delle attività di stoccaggio del gas naturale, rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasporto e dispacciamento del gas naturale, distribuzione del gas naturale o misura del gas naturale e almeno una delle attivita' di coltivazione del gas naturale, acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, vendita ai clienti finali del gas naturale o attività gas estere;
infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico sono le infrastrutture connesse alle attività di cui al comma 4.1, lettere b), c), d), e), k), l), m), n), o) e p);
media tensione (MT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
misure sono le grandezze rilevate da un misuratore;
poste economiche sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nel conto economico;
poste patrimoniali sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nello stato patrimoniale;
punto di consegna:
della rete di trasporto gas e' il punto fisico delle reti nel quale l'utente del servizio di trasporto rende disponibile il gas all'impresa di trasporto;
dell'impianto di distribuzione gas, coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto gas, e' il punto nel quale l'utente del servizio di trasporto rende disponibile il gas all'impresa di distribuzione;
punto di riconsegna:
della rete di trasporto gas e' il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene la riconsegna del gas dall'impresa di trasporto all'utente e la misurazione del gas;
della rete di distribuzione gas e' il punto fisico delle reti dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale;
punto di immissione dell'energia elettrica e' il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;
punto di interconnessione:
nel settore dell'energia elettrica e' un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;
nel settore del gas naturale e' il punto fisico di collegamento tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese diverse presso il quale il gas e' misurabile.
punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e' un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
punto di prelievo e' il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari;
rete di trasmissione nazionale e' la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati da Terna;
rete nazionale di gasdotti e' la rete di trasporto gas definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;
reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività' di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
servizio comune e' un'unita' logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
stretti familiari di un soggetto, in coerenza con quanto previsto da principio contabile internazionale (IAS) n. 24, sono coloro che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con l'impresa. Essi includono:
il convivente e i figli del soggetto;
i figli del convivente;
le persone a carico del soggetto o del convivente.
direttiva 78/660/CEE e' la Direttiva Consiglio C.E.E. 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222);
direttiva 2003/54/CE e' la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
direttiva 2003/55/CE e' la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE;
regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e' il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (G.U.C.E. n . l 395 del 30 dicembre 1989);
regolamento CE n. 1310/97 e' il regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 G.U.C.E. L 180 del 9 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese;
legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239 Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004;
decreto legislativo n. 127/91 e' il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile);
decreto legislativo n. 164/00 e' il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, Gazzetta Ufficiale 142 del 20 giugno 2000;
decreto legislativo n. 387/03 e' il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25, supplemento ordinario n. 17, del 31 gennaio 2004;
D.P.C.M. 12 marzo 2002 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2002;
decreto 25 giugno 1999 e' il decreto 25 giugno 1999 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;
provvedimento CIP n. 6/92 e' il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992;
deliberazione n. 168/03 e' la deliberazione dell'Autorità' 30 dicembre 2003, n. 168/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 16 del 30 gennaio 2004, come successi-vamente modificata e integrata.
 

Parte II FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
 

Art. 2. Finalità
2.1. Le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicita' e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
2.2. Le regole di separazione contabile per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attivita' e tra comparti.
 

Art. 3. Ambito di applicazione
3.1. Le norme contenute nel presente Testo integrato si applicano ad ogni soggetto:
a) di diritto italiano che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e/o del settore del gas naturale e/o distribuzione, misura e/o vendita di altri gas a mezzo reti;
b) di diritto estero che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali;
c) di diritto italiano o estero appartenente ad un gruppo che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che intrattiene rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti di cui alla lettere a) e b).
 

Parte III PERIMETRO DELLE ATTIVITA'
Titolo I Le attività
 

Art. 4. Attività
4.1. Ai fini del presente Testo integrato vengono individuate le seguenti attività:
a) produzione dell'energia elettrica;
b) trasmissione dell'energia elettrica;
c) dispacciamento dell'energia elettrica;
d) distribuzione dell'energia elettrica;
e) misura dell'energia elettrica;
f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
g) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;
h) attivita' elettriche estere;
i) servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002;
j) coltivazione del gas naturale;
k) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
l) stoccaggio del gas naturale;
m) trasporto del gas naturale;
n) dispacciamento del gas naturale;
o) distribuzione del gas naturale;
p) misura del gas naturale;
q) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
r) vendita ai clienti finali del gas naturale;
s) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
t) attività gas estere;
u) attività diverse da quelle alle lettere da a) a t).
4.2. L'attività' di produzione dell'energia elettrica: consiste nelle operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica;
4.3. L'attività' di trasmissione dell'energia elettrica comprende:
a) l'esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
c) lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza.
4.4. L'attività' di dispacciamento dell'energia elettrica comprende:
a) la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
b) l'approvvigionamento e la gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
c) la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;
d) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
e) la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 290/2003.
4.5. L'attività' di distribuzione dell'energia elettrica:
comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione. Non rientrano nell'attività' di distribuzioni le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette.
4.6. L'attività' di misura dell'energia elettrica: comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e all'archiviazione del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e trasmissione, sia laddove la sorgente di tale dato e' un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato e' ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le operazioni connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione del misuratore.
4.7. L'attività' di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica: comprende le operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per finalità diverse dalla commercializzazione ai clienti finali dell'energia elettrica.
4.8. L'attività' di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente finale.
4.9. Le attività elettriche estere: comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.
4.10. I servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002: comprendono le operazioni dell'Ufficio statistico di Terna, già inserito come GRTN nel Sistan - Sistema Statistico Nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2002, avente il compito di elaborare le statistiche relative al sistema elettrico italiano.
4.11. L'attività' di coltivazione del gas naturale: comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio nazionale sia in mare purché compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di tale attività, oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali italiane.
4.12. L'attività' di rigassificazione del gas naturale liquefatto: comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.
4.13. L'attività' di stoccaggio del gas naturale: comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda. Tali operazioni includono lo stoccaggio strategico, lo stoccaggio di bilanciamento, lo stoccaggio minerario e di modulazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000, nonché la gestione degli impianti di peak-shaving di cui alla deliberazione n. 50/06.
4.14. L'attività' di trasporto del gas naturale: comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso le reti nazionale e regionale di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e gli eventuali gasdotti di collegamento di cui al comma 4.12 e le reti di gasdotti locali per la distribuzione.
4.15. L'attività' di dispacciamento del gas naturale: comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto gas, delle reti di distribuzione gas e dei servizi accessori.
4.16. L'attività' di distribuzione del gas naturale: comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.

4.17. L'attività' di misura del gas naturale: comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato e' un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato e' ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.
4.18. L'attività' di acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale: comprende l'insieme delle attivita' commerciali di acquisto di gas naturale, sia in Italia sia all'estero, e di rivendita non diretta ai clienti finali e alle quali non si applica l'imposta di consumo.
4.19. L'attivita' di vendita ai clienti finali del gas naturale:
comprende le operazioni di approvvigionamento di gas, sia in Italia sia all'estero, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita ai clienti finali che abbiano esercitato l'idoneita' o che siano tutelati in base alla deliberazione n. 138/03 e sue modificazioni ed integrazioni.
4.20. L'attivita' di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti: comprende le medesime operazioni attribuite alle attivita' di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata.
4.21. Le attivita' gas estere: comprendono le attivita' svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas.
4.22. Le attivita' diverse: comprendono, in via residuale, tutte le attivita' diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:
a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantita' di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata e' assegnata all'attivita' di produzione dell'energia elettrica; tale criterio non si applica nei casi di impianti che soddisfano la definizione di cui alla deliberazione n. 42/02, che rientrano in ogni caso nell'attivita' di produzione dell'energia elettrica;
b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica;
d) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di impianti di illuminazione cimiteriale;
e) le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette;
f) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.
4.23 Ai fini del presente Testo integrato un soggetto opera marginalmente in un'attivita' quando, per il suo esercizio, utilizza in maniera occasionale, cioe' non continuativa, senza disporre di una stabile organizzazione e in forza di contratti non ricorrenti di durata complessiva inferiori a 1 anno, risorse di un'altra attivita' originando costi e ricavi inferiori al 3 % del totale dei costi e dei ricavi dell'attivita' principale.
 

Titolo II I Servizi comuni e le funzioni operative condivise
 

Art. 5. I servizi comuni e le funzioni operative condivise
5.1. Costituiscono servizi comuni:
a) approvvigionamenti e acquisti,
b) trasporti e autoparco;
c) logistica e magazzini;
d) servizi immobiliari e facility management;
e) servizi informatici;
f) ricerca e sviluppo;
g) servizi di ingegneria e di costruzione;
h) servizi di telecomunicazione;
i) servizi amministrativi e finanziari;
j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
k) servizi del personale e delle risorse umane.
5.2. Costituiscono funzioni operative condivise:
a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela;
b) funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici;
c) funzione operativa condivisa di misura, tra attivita' di settori diversi;
d) funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas;
e) funzione operativa condivisa di cartografia elettronica.
 

Titolo III I comparti di separazione contabile delle attivita'
 

Art. 6. Comparti di separazione contabile
6.1. Per l'attivita' di produzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) l'insieme delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche;
b) l'insieme delle unita' di produzione di cogenerazione;
c) l'insieme delle unita' di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili;
d) l'insieme delle unita' di produzione provvedimento CIP n. 6/92, unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 e legge n. 239/2004;
e) l'insieme delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
f) l'insieme delle altre unita' di produzione diverse da quelle di cui ai precedenti punti.
In relazione ai comparti individuati l'esercente:
e' tenuto a rendere disponibile, su richiesta, all'Autorita' i dati dei comparti dell'attivita' di produzione, su supporto informatico, distinti per tecnologia utilizzata;
determina le poste economiche e patrimoniali da rendere disponibili all'Autorita' ai sensi del precedente punto secondo le modalita' di cui all'art. 20.
6.2. Per l'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) esercizio e manutenzione delle infrastrutture;
b) sviluppo infrastrutturale;
c) ritiro di energia elettrica di cessione dedicata;
d) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di trasmissione e attivita' finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasmissione.
6.3. Per l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) La conduzione e lo sviluppo funzionale della rete di trasmissione nazionale;
b) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo;
c) approvvigionamento e gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
d) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonche' valorizzazione e regolazione dei corrispettivi di dispacciamento e determinazione e liquidazione delle partite economiche connesse all'approvvigionamento delle risorse di cui alla lettera c);
e) aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
f) allocazione a termine dei diritti di capacita' di trasporto.
6.4. Per l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) impianti in AAT e AT;
b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;
c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
d) erogazione del servizio di connessione;
e) servizi onerosi a clienti o utenti della rete;
f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attivita' finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione;
g) promozione del risparmio energetico;
h) ritiro di energia elettrica di cessione dedicata.
6.5. Per l'attivita' di misura dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione;
b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione;
c) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
d) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
e) interventi di natura commerciale sui misuratori nei punti di prelievo e di immissione.
In relazione ai comparti precedenti:
le azioni di "installazione e manutenzione" prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonche' la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalita' dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
le azioni di "rilevazione e registrazione" prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
gli "interventi di natura commerciale" prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.
6.6. Per l'attivita' di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) clienti di piccole dimensioni;
b) clienti di medie dimensioni;
c) clienti di grandi dimensioni.
6.7. Per l'attivita' di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per singolo terminale, costituiscono comparti di separazione contabile:
a) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto;
b) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
c) sistemi ausiliari.
6.8. Per l'attivita' di stoccaggio del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile i singoli giacimenti di stoccaggio o i singoli impianti di peak-shaving.
6.9. Per l'attivita' di trasporto del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
a) esercizio e manutenzione della rete di trasporto nazionale;
b) esercizio e manutenzione della rete di trasporto regionale;
c) sviluppo infrastrutturale;
d) centrali di spinta;
e) attivita' commerciali e di sviluppo e attivita' finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasporto.
6.10. Per l'attivita' di dispacciamento del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
a) gestione unificata e programmazione dello sviluppo funzionale della rete di trasporto; b) approvvigionamento e gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema gas attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale.
6.11. Per l'attivita' di distribuzione del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
a) impianti di distribuzione. Tale comparto include le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attivita' con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti all'attivita' di misura;
b) derivazioni e allacciamenti;
c) promozione del risparmio energetico;
d) accertamento della sicurezza degli impianti;
e) servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete. Tale comparto include le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel Codice di rete tipo della distribuzione, con eccezione di quanto in tale sede indicato con riferimento agli allacciamenti, ed alle operazioni connesse alla misura;
f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attivita' finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione;
g) conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori.
6.12. Per l'attivita' di misura del gas costituiscono comparti di separazione contabile:
a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione, nei punti di consegna delle reti di trasporto e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;
b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione, nei punti di consegna alle reti di distribuzione e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto, con l'esclusione dei punti di riconsegna corrispondenti alle forniture ai clienti finali;
c) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualita' del gas, nonche' rilevazione e registrazione dei relativi dati;
d) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a):
e) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
f) interventi di natura commerciale sui misuratori.
In relazione ai comparti precedenti:
le azioni di "installazione e manutenzione" prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonche' la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalita' dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
le azioni di "rilevazione e registrazione" prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
gli "interventi di natura commerciale" prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.
6.13. Per l'attivita' di vendita ai clienti finali del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
a) clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc;
b) clienti di medie dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi superiori a 200.000 Smc;
c) clienti connessi alle reti di trasporto.
 

Parte IV SEPARAZIONE FUNZIONALE
 

Titolo I Ambito di applicazione e principi
 

Art. 7. Ambito di applicazione
7.1. Gli obblighi in materia di separazione funzionale si applicano all'impresa verticalmente integrata che opera in almeno una delle seguenti attivita':
a) trasmissione dell'energia elettrica;
b) dispacciamento dell'energia elettrica;
c) distribuzione dell'energia elettrica;
d) misura dell'energia elettrica;
e) stoccaggio del gas naturale;
f) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
g) trasporto del gas naturale;
h) dispacciamento del gas naturale;
i) distribuzione del gas naturale;
j) misura del gas naturale.
7.2. Le attivita' di cui al comma 7.1, lettere c) e i) sono soggette agli obblighi di separazione funzionale nei limiti fissati dalla normativa vigente ovvero quando vengono svolte in condizioni di separazione giuridica ed in ogni caso quando il servizio e' fornito ad almeno 100.000 punti di riconsegna e/o di prelievo.
7.3. I punti di riconsegna e/o di prelievo di cui al comma 7.2, devono essere calcolati con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno dell'impresa verticalmente integrata, effettuate dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti. In caso di superamento del limite, gli obblighi di separazione funzionale si applicano anche ai soggetti ad essa appartenenti, che, considerati singolarmente, non risulterebbero obbligati.
7.4. Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata sia organizzata in forma di gruppo societario, la societa' capogruppo esercita i propri poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalita' della separazione funzionale di cui alla presente Parte.
 

Art. 8. Separazione funzionale delle attivita'
8.1. L'impresa verticalmente integrata, salvo quanto stabilito agli articoli 9 e 10, conferisce autonomia decisionale ed organizzativa ad ogni attivita' di cui al comma 7.1 separandola amministrativamente da tutte le altre attivita' di cui al comma 4.1.
A tal fine ne affida l'amministrazione ad un gestore indipendente, di cui al titolo II, che agisce anche nei rapporti coi terzi, in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai titoli II, III, IV e V della presente Parte.
 

Art. 9. Limitazioni degli obblighi di separazione funzionale delle attivita'
9.1. L'impresa verticalmente integrata puo' gestire congiuntamente, senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale, di cui ai titoli II, III e IV della presente Parte, le attivita' di:
a) produzione e misura dell'energia elettrica, con esclusivo riferimento alla attivita' connesse alla misura dell'energia elettrica prodotta in sito ed immessa in rete;
b) trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica con esclusivo riferimento alla attivita' connesse alla misura dell'energia elettrica trasportata sulla rete di trasmissione nazionale;
c) trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale con esclusivo riferimento all'attivita' connessa alla misura del gas naturale che transita sulla rete nazionale di gasdotti;
d) stoccaggio e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attivita' connesse alla misura del gas naturale nel sito di stoccaggio;
e) stoccaggio e trasporto del gas naturale con esclusivo riferimento ai casi in cui i giacimenti siano destinati esclusivamente alle operazioni di stoccaggio strategico e/o all'erogazione del servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema;
f) rigassificazione del gas naturale liquefatto e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attivita' connesse alla misura del gas naturale rigassificato.
9.2. Gli obblighi di separazione funzionale di attivita' di cui al comma 7.1 del settore dell'energia elettrica, rispetto alle attivita' del settore del gas naturale, si applicano esclusivamente in relazione all'attivita' di vendita ai clienti finali del gas naturale, di cui al comma 4.1, lettera r).
9.3. Gli obblighi di separazione funzionale di attivita' di cui al comma 7.1 del settore del gas naturale, rispetto alle attivita' del settore dell'energia elettrica, si applicano esclusivamente in relazione all'attivita' di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, di cui al comma 4.1, lettera g).
 

Art. 10. Limitazioni transitorie degli obblighi di separazione funzionale
10.1. L'impresa verticalmente integrata che gestisce congiuntamente le attivita' di distribuzione e misura dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1, lettere c) e d):
a) e' transitoriamente esentata dall'obbligo di separare funzionalmente, tra loro, tali attivita';
b) a far data dal 1° gennaio 2010 separa funzionalmente l'attivita' di distribuzione dall'attivita' di misura, almeno con riferimento alla struttura organizzativa prevista dal comma 15.1, lettera c), dedicata esclusivamente alle operazioni di cui al comma 6.5, lettere c) e d).
10.2. L'impresa verticalmente integrata che gestisce congiuntamente le attivita' di distribuzione e misura del gas naturale, di cui al comma 7.1, lettere i) e j):
a) e' transitoriamente esentata dall'obbligo di separare funzionalmente, tra loro, tali attivita';
b) a far data dal 1° gennaio 2012 separa funzionalmente l'attivita' di distribuzione dall'attivita' di misura, almeno con riferimento alla struttura organizzativa prevista dal comma 15.1, lettera c), dedicata esclusivamente alle operazioni di cui al comma 6.12, lettere d) ed e).
 

Titolo II Il Gestore indipendente delle attivita' soggette a separazione funzionale
 

Art. 11. Il gestore indipendente
11.1. Al gestore indipendente e' garantita autonomia decisionale ed organizzativa prevedendo almeno che:
a) sia assicurata la disponibilita' di risorse adeguate per la sua operativita' e per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico connessi con l'attivita' che amministra nonche' per l'implementazione del piano di cui al successivo punto b), come approvato dagli organi societari competenti;
b) sia delegato:
i. a predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attivita' che amministra;
ii. a trasmettere detto piano all'Autorita', in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
iii. a segnalare alla stessa Autorita' eventuali differenze nel caso in cui il piano, di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello proposto;
c) non possa essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata.
11.2. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 7.2 e agli articoli 9 e 10, sono componenti del gestore indipendente:
a) per le attivita' di cui al comma 7.1, lettere a), b), c), g), h) e i) e in ogni caso per tutte le attivita' di cui al comma 7.1 svolte in condizioni di separazione giuridica: gli amministratori, ovvero i componenti del consiglio di gestione, e il personale con funzioni dirigenziali preposto alle medesime attivita';
b) per le attivita' di cui al comma 7.1, lettere d), e), f) e
j) il personale con funzioni dirigenziali preposto alle rispettive attivita'.
11.3. Non possono essere componenti del gestore indipendente:
a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente:
i. nel settore dell'energia elettrica, della gestione delle attivita' di produzione dell'energia elettrica, di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, di attivita' elettriche estere ovvero della vendita a clienti finali del gas naturale;
ii. nel settore del gas naturale, della coltivazione del gas naturale, dell'acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, della vendita a clienti finali del gas naturale e delle attivita' gas estere ovvero della vendita a clienti finali dell'energia elettrica;
b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
c) il coniuge, i parenti [art. 74 del codice civile], gli affini [art. 78 del codice civile] entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a);
d) coloro che sono legati ad altre societa' dell'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza.
11.4. Gli interessi professionali dei componenti del gestore indipendente sono presi in considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente, prevedendo almeno che:
a) siano vietati sistemi incentivanti che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi all'andamento di attivita' diverse da quelle amministrate dal medesimo gestore indipendente e, in ogni caso, quelli connessi con le attivita' di cui al comma 11.3, lettera a), punti i. e ii.;
b) i contratti di impiego prevedano in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento;
c) siano previste, nei contratti di impiego, vincoli di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico. Tali vincoli dovranno valere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, in coerenza con quanto previsto all'art. 2125 del codice civile in materia di patti di non concorrenza;
d) sia garantita indipendenza nella scelta dei propri collaboratori.
 

Titolo III Obblighi del Gestore indipendente delle attivita' soggette a separazione funzionale e dei componenti
 

Art. 12. Obblighi del gestore indipendente
12.1. Il gestore indipendente assicura che l'attivita' che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicita', neutralita' e non discriminazione.
12.2. Il gestore indipendente predispone e aggiorna un programma di adempimenti, secondo le linee guida definite dall'Autorita', contenente le misure per perseguire le finalita' di cui al comma 2.1, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi dei componenti del gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obiettivo.
12.3. Il gestore indipendente presenta ogni anno all'Autorita', su supporto informatico, un rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma di adempimenti; tale rapporto e' pubblicato sul sito dell'Autorita'.
12.4. Il gestore indipendente rende disponibile all'Autorita', su richiesta, il programma di adempimenti di cui al comma 12.2 e, ove applicabile, il parere rilasciato ai sensi del comma 11.1, lettera b).
 

Art. 13. Obblighi dei componenti del gestore indipendente
13.1. I componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici nelle altre attivita' dell'impresa verticalmente integrata.
13.2. I componenti del gestore indipendente, sono tenuti a segnalare all'Autorita' decisioni assunte nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata ovvero comportamenti in contrasto con le finalita' del presente Testo integrato.
13.3. I componenti del gestore indipendente, sono tenuti a sottoscrivere e ad attenersi ai vincoli di riservatezza di cui al comma 11.4, lettera c).
 

Art. 14. Valorizzazione delle operazioni
14.1. Il gestore indipendente di un'attivita' di cui al comma 7.1, assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attivita' di cui e' responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicita' ed efficienza.
 

Titolo IV Indipendenza e terzieta' nella gestione di dati e informazioni rilevanti
 

Art. 15. Gestione dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 7.1
15.1. In relazione alle finalita' del presente provvedimento, il gestore indipendente:
a) individua le criticita' nella gestione dei flussi inerenti le informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 7.1 e definisce e attua procedure per il superamento di tali criticita', dandone evidenza nel programma di adempimenti di cui al comma 12.2;
b)definisce e attua procedure affinche' le informazioni di cui alla lettera a) siano rese disponibili, in coerenza con la normativa vigente, secondo criteri non discriminatori ovvero ne sia garantita la riservatezza, dandone evidenza nel programma di adempimenti di cui al comma 12.2;
c) predispone una struttura organizzativa dedicata esclusivamente alle attivita' di cui al comma 6.5, lettere c) e d), ovvero di cui al comma 6.12, lettere d) ed e);
d) nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni gestite nell'ambito della struttura organizzativa di cui alla lettera c).
15.2. Il gestore indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 7.1, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilita' dell'accesso a tali informazioni. A tal fine viene definita una procedura che, per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla societa' o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al gestore indipendente, preveda almeno la presentazione di richieste scritte motivate e la tenuta di un registro di tali richieste, accessibile in ogni momento all'Autorita'.
15.3. Il gestore indipendente, nell'ambito del programma di adempimenti, definisce un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni di cui al comma 15.1, lettera a).
15.4. I soggetti che operano sotto la direzione del gestore indipendente sottoscrivono vincoli di riservatezza con le medesime caratteristiche di quelli di cui al comma 11.4, lettera c).
15.5. Il garante di cui al comma 15.1, lettera d), e' persona dotata di alta professionalita', alla quale si applicano le incompatibilita' di cui al comma 11.3, ed alla quale, nell'ambito delle proprie competenze, e' affidata:
a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
b) la responsabilita' di predisporre, congiuntamente con il gestore indipendente, le parti del programma di adempimenti di cui al comma 12.2 e del rapporto annuale di cui al comma 12.3, relative alla gestione delle informazioni.
15.6. Il garante di cui al comma 15.1, lettera d), e' tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorita' gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti le responsabilita' a lui affidate.
 

Parte V SEPARAZIONE CONTABILE
 

Titolo I Ambito di applicazione
 

Art. 16.  Ambito soggettivo di applicazione
16.1. Le norme contenute nella presente parte si applicano a tutti gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano. Agli esercenti di diritto estero che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas in Italia, anche attraverso filiali o succursali, si applicano le norme di cui all'art. 29.
16.2. Le norme di cui alla presente parte non si applicano all'esercente che svolge attivita' di:
a) produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un'unita' rilevante come da deliberazione n. 168/2003;
b) distribuzione dell'energia elettrica, a meno di 5.000 punti di prelievo;
c) misura dell'energia elettrica, a meno di 5.000 punti di prelievo;
d) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;
e) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;
f) distribuzione del gas naturale, a meno di 5.000 punti di riconsegna;
g) misura del gas naturale, a meno di 5.000 punti di riconsegna;
h) distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, senza operare nel settore del gas naturale o dell'energia elettrica.
16.3. Nel caso di esercenti appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata, o di un gruppo societario che operi in una o piu' attivita' di cui al comma 4.1, lettere da a) a t), i punti di riconsegna e/o di prelievo e i quantitativi di energia elettrica di cui al comma 16.2, rilevanti per l'assoggettamento delle attivita' agli obblighi di separazione contabile di cui alla presente parte, si intendono con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo, effettuate dall'insieme dei soggetti appartenenti alla stessa.
16.4. L'esercente che operi in una o piu' attivita' di cui al comma 4.1, lettere da a) a t), e che non superi i limiti relativi ai punti di riconsegna e/o di prelievo e ai quantitativi di energia elettrica di cui al comma 16.2, ma, ai sensi del comma 26.1, sia oggetto di consolidamento da parte di un gruppo che superi tali limiti:
a) e' soggetto agli obblighi di cui alla Parte VI nel caso in cui il gruppo a cui appartiene presenti i conti annuali consolidati separati ai sensi del comma 26.1;
b) nel caso in cui il gruppo a cui appartiene non presenti i conti annuali consolidati separati, ma opti per l'alternativa di cui al comma 26.2, e' soggetto agli obblighi di cui alla presente Parte.
 

Art. 17. Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni
17.1. L'esercente proprietario delle immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 4.1, lettere da a) a t), che non svolge altre operazioni relative a tali attivita', e' esentato dagli obblighi di separazione contabile di cui alla presente Parte, ma e' tenuto a comunicare all'Autorita' le informazioni di cui al comma 21.1, lettera f).
L'adempimento di tale obbligo puo' essere effettuato anche per mezzo del soggetto che gestisce le suddette immobilizzazioni.
 

Art. 18. Norme per i produttori di energia elettrica
18.1. L'esercente che opera nell'attivita' di produzione dell'energia elettrica puo' assegnare a tale attivita' le partite economiche inerenti alle cessioni di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, agli acquisti di energia elettrica nel mercato di aggiustamento, alla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento e alla cessione di energia elettrica a esercenti terzi, purche' i contratti di vendita sottoscritti dal medesimo esercente si riferiscano all'intera quantita' di energia elettrica prodotta.
 

Titolo II Norme di contabilita'
 

Art. 19. Norme di contabilita' separata per attivita'
19.1. Ai fini della separazione contabile per attivita' l'esercente adotta sistemi di tenuta della contabilita', basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attivita', come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociate di risorse e distorsioni della concorrenza.
19.2. L'esercente adotta fin dall'origine nei propri sistemi di contabilita' l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo la modulistica di cui all'art. 32.
19.3. I conti annuali separati di cui al successivo art. 21 sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati dall'esercente per la redazione del proprio bilancio di esercizio.
19.4. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie non sono attribuite alle attivita', ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte in una apposita colonna "Valori non attribuibili".
19.5. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 l'esercente puo' non dare separata evidenza delle attivita' marginali di cui al comma 4.23, fermo restando quanto disposto al comma 27.1, lettera o).
19.6. Per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 l'esercente:
a) attribuisce direttamente alle attivita', di cui al comma 4.1, lettere da a) a t), tutte le poste patrimoniali ed economiche che e' in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato, sulla base di rilevazioni di contabilita' generale o, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilita' analitica;
b) attribuisce direttamente ai servizi comuni previsti al comma 5.1 e, laddove necessario, alle funzioni operative condivise previste al comma 5.2, le poste patrimoniali ed economiche che non e' in grado di attribuire direttamente alle attivita', rilevando anche le eventuali transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise, operate secondo le modalita' previste dall'art. 24 sulla base di rilevazioni di contabilita' generale e, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilita' analitica;
c) qualora i crediti e/o i debiti operativi non risultino attribuibili secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a) e b) li attribuisce alle attivita', ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all'ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni singola attivita', servizio comune e funzione operativa condivisa;
d) determina i valori delle poste economiche attribuibili a ciascuna attivita' sulla base:
i. dei ricavi e dei costi direttamente attribuiti ai sensi della precedente lettera a);
ii. delle eventuali transazioni interne tra attivita', operate secondo le modalita' previste dall'art. 24;
iii. delle quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera
b), che attribuisce alle attivita' secondo le modalita' previste dall'art. 22 e dall'art. 23.
 

Art. 20. Norme di contabilita' separata per comparti
20.1. Ai fini della redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 l'esercente:
a) per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai comparti previsti all'art. 6, si attiene, in quanto applicabili, alle medesime regole previste per le attivita' all'art. 19, integrando le eventuali informazioni non determinabili attraverso la contabilita' generale, ne' attraverso quella analitica, con rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significativita', attendibilita', ragionevolezza e verificabilita';
b) attribuisce ai comparti i ricavi da vendite e prestazioni solo nel caso in cui al singolo comparto siano attribuibili specifiche componenti tariffarie o specifici ricavi derivanti da prestazioni a corrispettivo non stabilito dall'Autorita' o ricavi da prestazioni su mercati non regolamentati; in caso contrario l'attribuzione dei valori economici potra' limitarsi ai costi della produzione e ad eventuali poste rettificative degli stessi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
 

Titolo III Conti annuali separati
 

Art. 21. Conti annuali separati
21.1. L'esercente redige i conti annuali separati, riservati all'Autorita', comprendenti:
a) conto economico dell'esercente, ripartito per singole attivita', singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attivita' dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
b) conto economico dell'esercente, ripartito per singole attivita', singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attivita' dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole attivita' articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attivita' e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
d) stato patrimoniale dell'esercente, ripartito per singole attivita', singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attivita' dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attivita' e delle passivita', delle singole attivita' articolate in comparti, senza attribuzione alle attivita' e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attivita', ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attivita' delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attivita', ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle attivita' delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all'art. 27.
21.2. I conti annuali separati, di cui al comma 21.1 sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile e' effettuata dallo stesso soggetto cui ai sensi di legge e' demandato il controllo contabile sulla societa'.
21.3. La relazione del revisore sui conti annuali separati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'art. 28.
21.4. I conti annuali separati, la nota di commento e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione del revisore sui conti annuali separati, sono trasmessi dall'esercente all'Autorita' entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso la modalita' telematica di cui al comma 35.1.
21.5. Gli esercenti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorita' ogni anno, entro il medesimo termine di cui al comma 21.4, con le modalita' di cui al comma 35.1, le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati, sulla base di un modello predisposto e reso disponibile sul sito dell'Autorita'.
 

Art. 22. Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise
22.1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 21.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attivita' in funzione del peso del driver di attribuzione della singola funzione operativa condivisa scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 1. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 20.1, lettera a).
22.2. Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 22.1 sono attribuite alle attivita' diverse, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.
 

Art. 23. Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni
23.1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 21.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascun servizio comune, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attivita' in funzione del peso del driver di attribuzione del singolo servizio comune scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 2. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 20.1, lettera a).
23.2. Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 23.1 sono attribuite alle attivita' diverse, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.
 

Art. 24. Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto
24.1. La valorizzazione delle operazioni tra attivita', tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato e' determinato in base ai seguenti criteri:
a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate secondo i criteri definiti dalla competente autorita';
c) tutte le altre prestazioni di servizi o cessioni di beni sulla base del prezzo del mercato di riferimento.
24.2. Le modalita' di determinazione del prezzo di mercato di cui al paragrafo precedente devono essere opportunamente verificabili tramite:
a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
b) documentazione che evidenzi la modalita' di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
c) documentazione che evidenzi i volumi delle operazioni;
d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entita'.
24.3. Le operazioni tra attivita' nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non e' possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo.
24.4. Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:
a) documentazione che evidenzi le modalita' di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;
b) rilevazione a consuntivo del numero o della quantita' di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.
 

Art. 25. Transazioni nell'ambito del gruppo societario
25.1. Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.
25.2. L'esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 25.1. consistenti, come minimo, in:
a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalita' di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
b) documentazione che evidenzi le modalita' di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantita' di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.
 

Art. 26. Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario
26.1. E' fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 21.1, lettere a) e b), sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato redatto ai sensi di legge, all'esercente che:
a) operando in almeno una delle attivita' di cui al comma 4.1, lettere da a) a t), controlli almeno un esercente operante anch'esso, direttamente o indirettamente, in almeno una di tali attivita';
b) detenga il controllo diretto o indiretto di due o piu' esercenti che operano individualmente in attivita' di cui al comma 4.1, lettere da a) a t).
26.2. In alternativa alla redazione del bilancio consolidato separato, ai sensi del comma 26.1, lettere a) e b), l'esercente ha la facolta' di redigere i conti annuali separati relativi a ciascuna impresa del gruppo:
a) operante nei singoli comparti di cui all'art. 6;
b) che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 5.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma 5.2.
26.3. L'esercente trasmette all'Autorita' il bilancio consolidato entro 90 (novanta) giorni dalla sua approvazione. Al bilancio sono allegati i conti annuali separati disaggregati del bilancio consolidato di cui al comma 26.1, o in alternativa al comma 26.2, trasmessi conformemente alle modalita' di cui al comma 21.5.
 

Art. 27. Nota di commento ai conti annuali separati
27.1. La nota di commento ai conti annuali separati deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
a) la dichiarazione da parte dell'esercente circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonche' la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce e' stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo e' redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;
b) la descrizione delle attivita', dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilita' analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attivita' e dei comparti in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
d) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attivita', indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;
e) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzati per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attivita' delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
f) la natura, la quantita' e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attivita', tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise;
g) la natura, la quantita' e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno allo stesso gruppo societario;
h) le spese legali sostenute ai fini di attivita' di contenzioso in sede amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea;
i) le spese processuali per procedimenti in cui la parte e' risultata soccombente;
j) i contributi pagati all'Autorita';
k) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing;
l) il numero di clienti serviti e le energie scambiate nell'ambito dello svolgimento delle attivita' in cui l'esercente opera;
m) i valori di natura ordinaria riferibili ad esercizi precedenti, ad esclusione delle imposte, registrati tra le poste di natura straordinaria;
n) la composizione delle singole voci relative alle attivita', ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, e le ragioni delle loro variazioni piu' significative rispetto all'esercizio precedente;
o) l'elenco delle attivita' svolte marginalmente che ai sensi del comma 19.5 vengono attribuite ad un'altra attivita', dando indicazione dei costi e dei ricavi relativi a tali attivita' marginali, al fine di consentire la verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 4.23; detti costi e ricavi vanno calcolati in coerenza con i criteri previsti per l'attribuzione delle componenti economiche ai comparti, di cui al comma 20.1, lettera a);
p) descrizione delle attivita' diverse di cui al comma 4.22.

 

Art. 28. Relazione del revisore sui conti annuali separati
28.1. La relazione del revisore sui conti annuali separati, destinata all'Autorita', deve contenere informazioni in merito:
a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attivita' e del divieto di trasferimenti incrociati tra attivita' e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilita' dei dati fisici di supporto;
f) al rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
g) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui al paragrafo 19.6, lettera a), ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, di cui al paragrafo 33.4, lettera a).
 

Art. 29. Separazione contabile per soggetti di diritto estero
29.1. L'esercente di diritto estero che opera in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per mezzo di sedi secondarie o di unita' locali, compila ed invia all'Autorita', prospetti riportanti i conti annuali separati relativi alle poste economiche e patrimoniali pertinenti l'operativita' sul territorio italiano, incluse le poste economiche e patrimoniali che si riferiscono ad operazioni svolte all'estero ma funzionali ad operare sul territorio italiano. Tali prospetti dovranno essere redatti nell'osservanza delle norme in materia di separazione contabile previste dal titolo II e dal titolo III della presente parte, salvo quanto specificato al comma 29.2, e dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 21, compreso l'obbligo di revisione contabile dei conti annuali separati.
29.2. L'esercente di cui al precedente comma 29.1 che:
a) appartiene ad un Paese comunitario o ad un Paese extracomunitario che abbia stipulato specifici accordi di reciprocita', basati sulla verifica della condizione di conformita' o di equivalenza dei bilanci con la normativa contabile stabilita dalla direttiva 78/660/CEE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo, compila i prospetti, di cui al comma 29.1, utilizzando gli stessi principi contabili adottati nel proprio bilancio di esercizio;
b) appartiene ad un Paese extracomunitario, che non si trova nelle condizioni di cui al precedente alinea:
i. trasmette all'Autorita', in lingua italiana o in lingua inglese, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
ii. redige i prospetti, di cui al precedente comma 29.1, nel rispetto dei principi di contabilita' stabiliti dalla direttiva 78/660/CEE o dei principi contabili internazionali adottati in ambito europeo.
 

Titolo IV Informazioni e modalita' di pubblicazione
 

Art. 30. Informazioni pubbliche per il settore dell'energia elettrica
30.1. L'esercente che opera nel settore dell'energia elettrica invia all'Autorita' entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso strumento informatico messo a disposizione da quest'ultima, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attivita' servizi comuni e funzioni operative condivise, di cui al comma 21.1, lettere a) e d) per la pubblicazione sul sito dell'Autorita'. Tali prospetti sono sottoposti a revisione contabile secondo quanto previsto dai commi 21.2 e 21.3. L'esercente che opera congiuntamente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale puo' omettere i dati relativi a quest'ultimo settore.
 

Art. 31. Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari delle imprese
31.1. Ogni esercente che operi in una o piu' attivita' di cui al comma 4.1, indipendentemente dalla sua forma giuridica, e' tenuto al rispetto dei seguenti obblighi di comunicazione per quanto concerne la propria struttura proprietaria:
a) comunicazione all'Autorita', contestualmente alla presentazione dei conti annuali separati di cui al Titolo III della presente parte, della lista dei soci e delle relative quote di possesso alla data di chiusura dell'esercizio. E 'data facolta' di raggruppare in un'unica voce "altri soci" i soci con una quota inferiore al 1% del capitale.
b) comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione delle operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria ovvero sociale, quali ad esempio acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni.
 

Art. 32. Modalita' di trasferimento dei dati
32.1. I conti annuali separati di cui al comma 21.1 e le informazioni di cui al comma 21.5 sono presentati, in modalita' telematica attraverso la modulistica definita dalla Direzione tariffe e resa disponibile sul sito dell'Autorita' entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio a cui si riferiscono i conti annuali separati.
 

Parte VI SEPARAZIONE CONTABILE SEMPLIFICATA
 

Art. 33. Separazione contabile semplificata
33.1. Gli esercenti di cui al comma 16.2 adottano sistemi di tenuta della contabilita' atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attivita' per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 34, sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili.
33.2. I conti annuali separati di cui al successivo art. 34, sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.
33.3. Nella redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo art. 34, le voci tributarie, finanziarie e straordinarie non sono attribuite alle attivita', ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte in una apposita colonna "Valori non attribuibili".
33.4. Per la redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo art. 34, gli esercenti di cui al comma 16.2:
a) si basano sulle rilevazioni di contabilita' generale che ove risultino insufficienti, possono essere integrate facendo ricorso alla contabilita' analitica ed in subordine, a rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significativita', attendibilita', ragionevolezza e verificabilita';

b) attribuiscono direttamente alle singole attivita' di cui ai commi 4.1, lettere b), c), d), e), i), k), l), m), n), o), p) e s) e al complesso delle altre attivita' tutte le poste economiche e le immobilizzazioni materiali e immateriali che sono in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;
c) attribuiscono direttamente ad un unico aggregato che raggruppa i servizi comuni previsti al comma 5.1 e, laddove necessario, a singole funzioni operative condivise previste al comma 5.2, le poste economiche e le immobilizzazioni materiali e immateriali che non sono in grado di attribuire direttamente alle attivita', rilevando anche le eventuali transazioni interne tra funzioni operative condivise, operate secondo le modalita' previste dal comma 25.1 salvo quanto previsto alla lettera successiva;
d) l'esercente che opera solo in una attivita' di cui ai commi 4.1, lettere b), c), d), e), i), k), l), m), n), o), p) e s) puo' non evidenziare separatamente eventuali funzioni operative condivise sommando i relativi valori all'aggregato che raggruppa i servizi comuni, di cui alla precedente lettera;
e) determinano i valori economici attribuibili a ciascuna attivita' sulla base:
i. dei ricavi e costi diretti, determinati ai sensi della precedente lettera a);
ii. delle eventuali transazioni interne tra attivita',
operate secondo le modalita' previste dall'art. 24;
iii. delle quote dei costi dell'aggregato dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera c), da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attivita', al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia;
iv. delle quote delle eventuali funzioni operative condivise, determinati ai sensi della precedente lettera c), da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attivita' che condividono la rispettiva funzione, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia.
 

Art. 34. Conti annuali separati semplificati
34.1. Gli esercenti di cui al comma 16.2 redigono i conti annuali separati, riservati all'Autorita', come segue:
a) conto economico dell'esercente, ripartito per attivita';
b) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
c) nota di descrizione dei sistemi contabili utilizzati e della procedura seguita per la redazione dei conti annuali.
34.2. Nel caso sia previsto dalle normative di settore che i bilanci di esercizio siano sottoposti a certificazione, anche i conti annuali separati semplificati, di cui al comma 34.1, sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile puo' essere effettuata dallo stesso soggetto cui ai sensi di legge e' demandato il controllo contabile sulla societa'. La relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto a quanto stabilito nella presente parte. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'art. 28.
34.3. Per gli esercenti non soggetti a revisione contabile il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicita' e la correttezza dei valori riportati.
34.4. I conti annuali separati, la nota descrittiva e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati ovvero dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante la loro veridicita', sono trasmessi dall'esercente all'Autorita' entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.
34.5. Gli esercenti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorita' ogni anno in formato elettronico, i dati numerici rilevanti per i settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi dal gas naturale, per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, sulla base di un modello predisposto e reso disponibile sul sito dell'Autorita'.
 

Art. 35. Modalita' di trasferimento dei dati
35.1. I conti annuali separati di cui ai commi 34.1 e le informazioni di cui al comma 34.5 sono presentati, in modalita' telematica attraverso la modulistica definita dalla Direzione tariffe e resa disponibile sul sito dell'Autorita' entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio a cui si riferiscono i conti annuali separati.