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Deliberazione 18 gennaio 2007, n. 10
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239. (Deliberazione n. 10/07).
(G.U. n. 36 del 13-2-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 gennaio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/04);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002 (di seguito:
decreto ministeriale 24 giugno 2002);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 febbraio 2004 (di seguito:
decreto ministeriale 12 febbraio 2004);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006 (di seguito:
decreto ministeriale 29 settembre 2006);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito:
deliberazione n. 137/02);
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito:
deliberazione n. 138/04);
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito:
deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito:
deliberazione n. 134/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito:
deliberazione n. 212/06);
la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 248/06 (di seguito:
deliberazione n. 248/06);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 15 novembre
2006, in materia di procedura ad evidenza pubblica (di seguito: procedura) per
l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza (di seguito: documento
per la consultazione 15 novembre 2006);
Considerato che:
l'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004 ha stabilito che, al fine di
assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete
con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui i quali, anche
temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche
nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta
di gas, l'Autorita' provveda a individuare, mediante procedure a evidenza
pubblica, una o piu' imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare
detta fornitura nelle indicate aree geografiche;
l'art. 1, comma 47, della legge n. 239/04 ha stabilito che la fornitura di gas
naturale di cui al precedente alinea sia effettuata, a condizioni di mercato,
dalle imprese individuate ai sensi dell'art. 1, comma 46, della medesima legge,
entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni a partire dal ricevimento della
richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i
limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, sia
esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro
delle attivita' produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), sentita l'Autorita';
con la deliberazione n. 212/06 l'Autorita' ha espresso parere favorevole sullo
schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante misure
transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai
clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno e indirizzi
all'Autorita' per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da
effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, nonche' alle
imprese individuate ai sensi del medesimo comma;
con il decreto ministeriale 29 settembre 2006 il Ministro dello sviluppo
economico, tra l'altro:
ha emanato indirizzi all'Autorita' per lo svolgimento delle sopramenzionate
procedure ad evidenza pubblica, nonche' alle imprese individuate quali fornitori
di ultima istanza;
ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalita' per
l'individuazione e lo svolgimento delle attivita' di fornitura di gas naturale
nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato il mercato
concorrenziale del gas, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04;
la deliberazione n. 248/06 ha avviato un procedimento per la determinazione di
una procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai
sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04;
con il documento per la consultazione 15 novembre 2006 l'Autorita' ha espresso
il proprio orientamento in merito alle modalita' di effettuazione della
procedura e in particolare:
a) ha esemplificato i possibili casi di clienti che sono temporaneamente privi
di venditore e necessitano di conseguenza dell'intervento del fornitore di
ultima istanza;
b) al fine di identificare il fornitore di ultima istanza per piu' aree di
prelievo secondo gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico, ha
identificato 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle
aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale secondo un
criterio di contiguita';
c) ha previsto, in sede di prima applicazione:
un'unica procedura comprendente, oltre i casi di clienti che si vengono a
trovare anche temporaneamente senza fornitore, anche i volumi oggetto delle
forniture da parte del fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;
una diversa quantificazione delle garanzie di cui all'art. 4, comma 5, del
decreto ministeriale 29 settembre 2006 rispetto a quelle da adottarsi a regime,
tenuto conto della disponibilita' dei dati relativi ai volumi attualmente
approvvigionati dal fornitore grossista di ultima istanza;
d) ha proposto l'obbligo per i fornitori di ultima istanza di separare
contabilmente l'attivita' di fornitura di ultima istanza dalle altre attivita'
svolte;
Considerato che nelle osservazioni pervenute nell'ambito del processo di
consultazione alcuni operatori hanno sostenuto, tra l'altro:
a) la necessita' di meglio identificare le tipologie di intervento del fornitore
di ultima istanza, pur condividendo sostanzialmente quelle individuate dall'Autorita',
ma esprimendo perplessita' in merito all'inclusione dei clienti morosi e
richiedendo ulteriori specificazioni, senza pero' dare indicazioni in merito ad
ulteriori fattispecie;
b) l'opportunita' di definire due diverse procedure, prevedendo in particolare
una procedura distinta per la fornitura dei volumi attualmente approvvigionati
tramite il fornitore grossista di ultima istanza, facendo emergere pero'
opinioni contrastanti per quanto riguarda il periodo dell'anno piu' opportuno
per l'avvio delle medesime procedure;
c) anche in merito alle garanzie bancarie, diverse posizioni sulla loro
quantificazione, segnalando anche l'opportunita' di prevedere che esse non siano
applicate nel caso di societa' con rating creditizio pari a Baa3 (Moody's
Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation);
d) l'eccessiva onerosita' a carico degli esercenti derivante da obblighi di
separazione contabile relativi alle forniture di ultima istanza;
Ritenuto che sia necessario e urgente determinare una procedura per
l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza nei casi e secondo le
modalita' e le definizioni previste dall'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04
e dal decreto ministeriale 29 settembre 2006; e che in tali definizioni
rientrano i casi di clienti privi di fornitore che sono stati in passato morosi,
ma che allo stato risultano in regola con i pagamenti e offrono sufficienti
garanzie commerciali;
Ritenuto opportuno al fine di limitare gli oneri in capo ai fornitori di ultima
istanza:
a) prevedere un'unica quantificazione delle garanzie di cui all'art. 4, comma 5
del decreto ministeriale 29 settembre 2006;
b) non definire nuovi obblighi di separazione contabile per le attivita' di
fornitura di ultima istanza;
Delibera:
1. Di approvare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi
fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n.
239/04 riportata nel documento allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (allegato A).
2. Di trasmettere, per informazione, il presente provvedimento al Ministero
dello sviluppo economico.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
Milano, 18 gennaio 2007
Il presidente: Ortis
Allegato A
Art. 1. O g g e t t o
1.1. La procedura disciplinata dal presente provvedimento ha ad oggetto
l'individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1,
comma 46, della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi di cui al decreto
ministeriale 29 settembre 2006, assicurano la fornitura di gas naturale
limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi
di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volonta':
a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;
b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti
finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000
standard metri cubi nel precedente anno termico della distribuzione.
Art. 2. Aree di
prelievo
2.1. Al fine di determinare il fornitore di ultima istanza per piu' aree di
prelievo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 29
settembre 2006, sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo
risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita
della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguita':
1. Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2);
2. Lombardo orientale (C ) Lombardo occidentale (D);
3. Friuli-Venezia Giulia (A), Trentino-Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto
(G);
4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);
5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P),
Calabria (Q) e Sicilia (R).
2.2. L'Autorita', anche sulla base delle evidenze di cui al successivo comma 4.4
verifica entro il 5 settembre di ogni anno, ed eventualmente modifica, la
composizione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1.
Art. 3. Svolgimento
della procedura
3.1. Sono ammessi alla procedura gli esercenti l'attivita' di vendita ai
clienti finali (di seguito: esercenti) in possesso dei seguenti requisiti:
a) sussistenza della condizione di reciprocita' di cui all'art. 33 del decreto
legislativo n. 164/00;
b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno
europeo per un volume di gas naturale non inferiore a 200 (duecento) milioni di
standard metri cubi nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;
c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci
nel periodo di durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza per un volume
non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;
d) aver prestato il deposito cauzionale di cui al successivo comma 3.2.
3.2. Entro il 10 settembre di ogni anno gli esercenti interessati all'assunzione
dell'incarico di fornitore di ultima istanza devono costituire, presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un deposito cauzionale a
garanzia dell'affidabilita' dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro,
nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da
filiale/succursale italiana di banca estera, avente validita' non inferiore alla
durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza. Il deposito cauzionale:
a) viene liberato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di richiesta
scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura e' avvenuta
in conformita' alle disposizioni del presente provvedimento;
b) viene escusso in caso di non conformita' alle sopraccitate disposizioni.
3.3. Gli esercenti interessati presentano all'Autorita', entro il 15 settembre
di ogni anno, istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante corredata
dai seguenti documenti e informazioni:
a) descrizione delle modalita' di applicazione delle disposizioni dell'art. 33
del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui
l'instante ha sede;
b) dati relativi al volume di gas naturale fornito ai clienti finali nel periodo
1° ottobre 2005-30 settembre 2006;
c) dichiarazione in merito alla titolarita' di contratti di approvvigionamento
di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di
standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del
fornitore di ultima istanza, con indicazione dei volumi contrattuali
complessivamente disponibili;
d) copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto
legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia gia' stata rilasciata
all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti
necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;
e) indicazione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1 per le
quali si partecipa alla procedura;
f) per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di variazioni di prezzo
rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione
all'ingrosso (di seguito: CCI) di cui al comma 7.1 della deliberazione n.
138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06;
g) copia della garanzia bancaria di cui al precedente comma 3.2 rilasciata alla
Cassa.
3.4. Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma precedente, ovvero
non completate entro lo stesso termine, sono irricevibili.
3.5. La partecipazione alla procedura implica, per ciascuna macroarea indicata
nell'istanza di cui al precedente comma 3.3, l'assunzione di impegno in caso di
individuazione quale fornitore di ultima istanza.
3.6. L'esame delle istanze viene effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla data di cui al precedente comma 3.3, da una commissione istituita dal
direttore generale dell'Autorita' cui partecipano rappresentanti dell'Autorita'
e del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: commissione).
3.7. La commissione, per ciascuna macroarea di prelievo, forma e presenta all'Autorita'
per l'approvazione una graduatoria delle offerte pervenute secondo valori
crescenti delle variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma
7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi
della deliberazione n. 134/06, in coerenza con quanto previsto ai successivi
commi 3.8 e 3.9.
3.8. Ai fini della formazione delle graduatorie, per ciascuna macroarea:
a) in caso di parita' di offerte, sono privilegiate le offerte dei soggetti che
risultano vincitori per piu' macroaree di prelievo;
in caso di persistente condizione di parita' tra le offerte, viene individuato
quale fornitore di ultima istanza l'esercente che, sulla base della
dichiarazione di cui al precedente comma 3.3, lettera c), risulta titolare di
contratti di approvvigionamento di gas naturale, con efficacia nel periodo di
durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, che presentano maggiori
volumi complessivi disponibili;
b) la commissione segnala all'Autorita', dopo aver acquisito le informazioni
necessarie, le offerte in termini di variazioni di prezzo rispetto al valore del
CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03 che comportino un valore
complessivo (CCI + variazione di prezzo ) inferiore di almeno il 30% del valore
medio complessivo derivante dalle offerte al ribasso.
3.9. Qualora con riferimento ad una determinata macroarea non sia presentata o
ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con
il presente provvedimento, l'Autorita' informa il Ministero dello sviluppo
economico per i provvedimenti conseguenti.
3.10. Entro il termine di cui al precedente comma 3.6, l'Autorita' approva e
pubblica sul proprio sito internet gli esiti della procedura indicando, per
ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria e il nominativo dell'esercente
individuato come fornitore di ultima istanza.
Art. 4. Disciplina
dell'incarico
4.1. I fornitori di ultima istanza individuati ai sensi della presente
procedura sono responsabili delle forniture di ultima istanza per le macroaree
di prelievo di loro competenza a partire dal 1° ottobre dell'anno di
individuazione e cessano le loro funzioni al 30 settembre dell'anno successivo,
salvo i casi di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. E fatta salva, con
decorrenza dalla data di cessazione delle funzioni di fornitore di ultima
istanza, la facolta' per l'esercente che ha svolto l'attivita' di fornitore di
ultima istanza e il cliente finale di stipulare liberamente un contratto di
fornitura di gas naturale.
4.2. Il fornitore di ultima istanza fornisce i clienti finali di cui al
precedente comma 1.1 e, in sede di prima applicazione della procedura, i clienti
finali forniti dagli esercenti di cui al successivo comma 7.2, lettera b), alle
condizioni e secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 138/03 e dalla
deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n.
229/01.
4.3. Le modalita' di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle
condizioni economiche per l'erogazione del servizio a copertura dei propri
costi, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo
provvedimento.
4.4. Entro il 31 luglio di ogni anno, i fornitori di ultima istanza trasmettono
all'Autorita' e al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascun
mese del periodo gia' trascorso dell'incarico e a ciascuna area di prelievo:
a) il numero dei clienti forniti dall'esercente l'attivita' di vendita in
qualita' di fornitore di ultima istanza ed i volumi corrispondenti, con separata
evidenza dei clienti serviti in precedenza da societa' collegate al fornitore di
ultima istanza, ad eccezione dei clienti di cui al successivo comma 7.2, lettera
b);
b) il numero dei clienti di cui al successivo comma 4.9 ed i volumi
corrispondenti;
c) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti che hanno cambiato
fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente l'attivita'
di vendita, con separata evidenza dei clienti passati a societa' collegate al
fornitore di ultima istanza;
d) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti soggetti a sospensione della
fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello
stesso cliente finale.
4.5. I fornitori di ultima istanza individuati, qualora non siano societa' con
rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno
Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation), sono
tenuti a presentare alla Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, apposita
garanzia bancaria pari a 50.000 (cinquantamila) euro emessa da istituto bancario
italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera e avente validita' non
inferiore alla durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza.
4.6. L'Autorita', anche tenuto conto della tipologia degli interventi svolti
nell'anno precedente e della loro entita', verifica ed eventualmente modifica,
entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo della garanzia di cui al precedente
comma.
4.7. Il fornitore di ultima istanza e' tenuto a richiedere al Ministero dello
sviluppo economico, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui
al precedente comma 3.10, l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo n. 164/00, qualora non ne sia gia' in possesso.
4.8. E' fatta salva per i clienti finali approvvigionati dal fornitore di ultima
istanza la facolta' di concludere un contratto di fornitura con un altro
esercente, ad esclusione del medesimo fornitore di ultima istanza. Il subentro
del nuovo esercente avviene secondo le modalita' previste dalla deliberazione n.
138/04 e successive modifiche e integrazioni. Di tale facolta' il fornitore di
ultima istanza informa il singolo cliente mediante apposizione di apposita
dicitura nelle fatture.
4.9. Qualora i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 non abbiano
rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di fornitura
al fornitore di ultima istanza, le corrette tempistiche e gli impegni di
pagamento delle fatture, l'obbligo dei fornitori di ultima istanza e'
subordinato al pagamento, da parte dei medesimi clienti finali:
a) al fornitore di ultima istanza di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno termico precedente o, ove non disponibili, riferiti ad un'analoga tipologia di cliente finale;
b) all'esercente titolare
della precedente fornitura delle fatture eventualmente ancora non pagate.
4.10. Il fornitore di ultima istanza decade dall'incarico qualora non abbia
prestato la garanzia di cui al precedente comma 4.5 o non richieda, ed ottenga,
l'autorizzazione di cui al precedente comma 4.7 e subentra di diritto
l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al
precedente comma 3.10.
4.11. L'Autorita', qualora vengano denunciate violazioni delle norme
disciplinanti l'incarico apparentemente fondate, puo' sospendere l'interessato
dallo svolgimento dell'attivita' sino all'accertamento definitivo. Nel periodo
di sospensione subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione
successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10; il subentro
diventa definitivo nel caso in cui l'Autorita' adotti un provvedimento di revoca
dell'incarico in esito agli accertamenti.
4.12. Nel caso di decadenza o di revoca dell'incarico di cui ai precedenti commi
4.10 e 4.11 e' escussa la garanzia di cui al precedente comma 4.5, qualora gia'
versata. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata l'eventuale
individuazione, nonche' il relativo pagamento, da parte del fornitore di ultima
istanza, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento
dell'incarico e non coperte dalla garanzia.
Art. 5. Procedure di
subentro
5.1. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a fornire i clienti finali di
cui al comma 1.1, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del cliente finale
o, in mancanza, dalla richiesta di intervento avanzata per conto dei clienti
finali da parte dell'impresa di distribuzione o dell'impresa di trasporto o del
Ministero dello sviluppo economico che ravvisi gli estremi per tale intervento.
5.2. I fornitori di ultima istanza subentrano di diritto, a decorrere dalla data
di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali
conclusi dal precedente esercente con le imprese di trasporto, stoccaggio e
distribuzione, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti
avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti,
del trasferimento dell'intera corrispondente capacita' di modulazione conferita
per i medesimi clienti.
5.3. I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della
fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che
danno diritto alla priorita' di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della
deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai fornitori di ultima
istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi
clienti.
5.4. In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non
si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro
nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete
ai fini dell'adeguamento delle capacita' conferite, i corrispettivi di cui
all'art. 17 della deliberazione n. 137/02.
5.5. L'esercente che ha fornito il cliente finale fino alla procedura di
subentro e' tenuto ad effettuare, a suo carico, un'ultima lettura del contatore
del gas del cliente oggetto del subentro e a trasmettere i risultati, unitamente
ai dati identificativi degli stessi clienti finali, al fornitore di ultima
istanza e all'impresa di distribuzione entro 30 (trenta) giorni dal subentro.
5.6. Qualora l'esercente che ha approvvigionato il cliente finale fino alla
procedura di subentro non adempia all'obbligo di cui al precedente comma 5.5,
l'impresa di distribuzione e' tenuta a provvedere addebitando le spese
all'esercente medesimo.
Art. 6. Obblighi degli
esercenti l'attivita' di vendita al cliente finale e di distribuzione
6.1. A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle
graduatorie di cui al precedente comma 3.10, gli esercenti l'attivita' di
vendita al cliente finale sono tenuti ad indicare, secondo modalita' stabilite
con successivo provvedimento dell'Autorita', il nominativo dell'impresa di
distribuzione a cui il cliente finale puo' richiedere i dati identificativi e i
riferimenti del fornitore di ultima istanza in caso di necessita'. Ai fini della
definizione del contenuto di tale comunicazione gli esercenti e le imprese di
distribuzione possono inviare proposte all'Autorita' entro il 15 febbraio 2007.
Art. 7. Prima
applicazione della procedura
7.1. In sede di prima applicazione della procedura:
a) il termine di cui al precedente comma 3.2 e' fissato al 2 febbraio 2007;
b) il termine di cui al precedente comma 3.3 e' fissato al 5 febbraio 2007;
c) l'istanza di cui al comma 3.3 deve essere accompagnata anche dalla
dichiarazione di rinuncia ad usufruire, per i volumi eventualmente forniti in
qualita' di fornitore di ultima istanza, delle misure transitorie previste
dall'art. 2 della deliberazione n. 134/06;
d) il termine di cui ai precedenti commi 3.6 e 3.10 e' fissato al 13 febbraio
2007;
e) il termine di cui al precedente comma 4.5 e' fissato al 20 febbraio 2007;
f) il termine di cui al precedente comma 4.7 e' fissato al 22 febbraio 2007;
g) il termine di cui al precedente comma 5.5, con riferimento ai subentri ai
sensi del successivo comma 7.2, lettera b), e' fissato al 31 marzo 2007;
7.2. In sede di prima applicazione della procedura i fornitori di ultima istanza
assumono l'incarico entro il 1° marzo 2007 e cessano le loro funzioni al 30
settembre 2007, salvo i casi di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11. Essi:
a) adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 5.1;
b) subentrano di diritto, a partire dalla medesima data del 1° marzo 2007, agli
esercenti che alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente
comma 3.10, usufruiscono ancora dei servizi erogati dal fornitore grossista di
ultima istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29
settembre 2006 e non hanno esercitato la facolta' di cui all'art. 4, comma 3,
del sopramenzionato decreto. Il subentro avviene secondo le modalita' stabilite
all'art. 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004;
contestualmente il fornitore grossista di ultima istanza di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 cessa le proprie funzioni;
c) adempiono all'obbligo di cui al precedente comma 4.4 entro il 31 agosto 2007,
con riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata
in esercizio e il 31 luglio 2007.
7.3. Entro il 26 gennaio 2007:
a) il fornitore grossista di ultima istanza pubblica sul proprio sito internet,
per ciascuna macroarea di prelievo, i profili di prelievo mensili relativi alle
forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre
2006;
b) le imprese di trasporto pubblicano sul proprio sito internet le capacita'
conferite presso i punti di riconsegna relativamente alle forniture di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;
c) i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) sono aggiornati, fino alla data
di cui al precedente comma 3.10, tenendo conto dei volumi relativi agli
esercenti che hanno esercitato la facolta' di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto 29 settembre 2006.
Art. 8. Disposizioni
finali
8.1. L'Autorita' definisce con successivo provvedimento: a) in esito alla
pubblicazione dei relativi indirizzi da parte del Ministero dello sviluppo
economico, le modalita' di individuazione dei fornitori di ultima istanza che,
ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, sono tenuti ad assicurare
la fornitura di gas naturale ai clienti finali che risiedono in aree geografiche
nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta
di gas;
b) le finalita' e le modalita' di impiego degli importi delle garanzie escusse
ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 4.12.