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Deliberazione 22 Giugno 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2007, per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 142/07).
(GU n. 163 del 16-7-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 giugno 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge n. 312/2004);
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);
la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente
modificata ed integrata, con la quale l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il proprio
Regolamento di contabilita' con allegato schema dei conti;
la deliberazione dell'Autorita' 19 giugno 2006, n. 117/06 (di seguito:
deliberazione n. 117/06);
la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorita' ha
approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;
la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 329/06 con la quale l'Autorita' ha
approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio
2007 - 31 dicembre 2007;
Considerato che:
il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal
comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005 stabilisce che
all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provveda
mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori
dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per
mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti
all'esercizio immediatamente precedente;
l'Autorita', ai sensi della predetta disposizione, puo' determinare
variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato
limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65
dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione, con cui
l'Autorita' modifica l'entita' della contribuzione fissandone anche i
termini e le modalita' del versamento, deve essere sottoposta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti
giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state
formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
il comma 40 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, come
modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede
che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al
bilancio dell'Autorita';
il bilancio di previsione dell'Autorita' per l'esercizio 1° gennaio 2007
- 31 dicembre 2007 ha previsto entrate per euro 30.000.000, stimate
tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente sulla base
della misura del contributo definita dall'Autorita', con la
deliberazione n. 117/06, nello 0,3 per mille;
Ritenuto che:
la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei
versamenti in favore dell'Autorita' da parte dei soggetti operanti nei
settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di
entrata dell'Autorita' stessa per far fronte ai propri oneri di
funzionamento;
la misura del contributo per l'anno 2007 debba essere riferita da
ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas
ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio
2006;
sia opportuno confermare anche per l'anno 2007, in ragione
dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2006, nonche' del
fabbisogno di spesa per l'anno 2007 risultante dal relativo bilancio di
previsione dell'Autorita', l'aliquota di contribuzione nella misura
dello 0,3 per mille definita, per l'anno 2006, dalla deliberazione n.
117/06;
sia opportuno prevedere un'unica modalita' di versamento del contributo
2007 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato
all'Autorita', i cui dati saranno comunicati sul sito internet
dell'Autorita' stessa;
Delibera:
1. Di confermare, per l'anno 2007, nella misura dello 0,3 per mille dei
ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2006,
l'entita' del contributo dovuto dai soggetti operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas.
2. Di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2007
tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente
intestato all'Autorita', i cui estremi saranno indicati sul sito
internet dell'Autorita'.
3. Di disporre che entro il 15 settembre 2007 i soggetti operanti nei
settori dell'energia elettrica e del gas inviino all'Autorita' apposita
dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge dal legale
rappresentante, conforme al modello che sara' reso disponibile
dall'Autorita' sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it).
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto
dai commi 65 e 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005.
5. Di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta
esecutiva, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 22 giugno 2007
Il Presidente: Ortis