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Deliberazione 22 Giugno 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 143/07).
(GU n. 163 del 16-7-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 giugno 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito legge n. 312/2004);
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);
la legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 51/2006);
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente
modificata ed integrata, con la quale l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il proprio
regolamento di contabilita' con allegato schema dei conti;
la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorita' ha
approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;
il documento recante "Modalita' di contribuzione agli oneri di
funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas";
Considerato che:
il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal
comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, stabilisce che
all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provveda
mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per
mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti
all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorita' puo' stabilire
modalita' e termini della predetta contribuzione con la procedura
disciplinata dal comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorita'
provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalita' del
versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei
Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso
tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta
deliberazione diviene esecutiva;
il comma 40 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal
comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede che le somme
versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del
gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorita';
la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei
versamenti in favore dell'Autorita' che costituisce l'unica fonte di
entrata dell'Autorita' stessa per far fronte ai propri oneri di
funzionamento;
Ritenuto che:
sia opportuno definire, in via generale, le modalita' di contribuzione
agli oneri di funzionamento dell'Autorita' al fine di garantire ai
soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas un quadro
applicativo certo, omogeneo e conoscibile che indichi:
a titolo meramente ricognitivo, la tipologia delle attivita' il cui
esercizio costituisce presupposto dell'obbligo contributivo posto in
capo ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
le tipologie dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione della
base imponibile;
le istruzioni relative alla effettuazione del versamento del contributo
e le conseguenze previste dalla legge in caso di omesso, tardivo o
indebito pagamento;
le modalita' di contribuzione, come individuate nel documento richiamato
in premessa, soddisfino i principi di economicita', trasparenza ed
efficienza dell'azione amministrativa;
Delibera:
1. Di approvare il documento recante "Modalita' di contribuzione agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas"
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato A).
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto
dai commi 65 e 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005.
3. Di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta
esecutiva, sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 22 giugno 2007
Il Presidente: Ortis
Allegato A
MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1.1 Il presente documento contiene le modalita' di contribuzione agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) previste dall'art. 2, comma 38, della legge 14
novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) e definite dall'Autorita'
a norma del comma 68-bis, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n.
266/2005 (di seguito: legge n. 266/2005).
Art. 2.
Soggetti passivi
2.1 Ai sensi del comma 68-bis, dell'art. 1, della legge n. 266/2005
sono tenuti al versamento del contributo i soggetti operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas, iscritti nel registro delle imprese
nell'anno precedente, che esercitano una o piu' delle attivita' che di
seguito sono elencate in via ricognitiva:
a) produzione dell'energia elettrica, inclusa la produzione di energia
elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e
calore;
b) trasmissione dell'energia elettrica;
c) dispacciamento dell'energia elettrica;
d) distribuzione dell'energia elettrica;
e) misura dell'energia elettrica;
f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
g) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;
h) servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 marzo 2002;
i) coltivazione del gas naturale;
j) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
k) stoccaggio del gas naturale;
l) trasporto del gas naturale;
m) dispacciamento del gas naturale;
n) distribuzione del gas naturale;
o) misura del gas naturale;
p) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
q) vendita ai clienti finali del gas naturale;
r) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti.
2.2 Non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le
seguenti attivita':
a) le attivita' elettriche estere;
b) le attivita' gas estere.
2.3 L'attivita' di distribuzione, di misura e di vendita di altri gas a
mezzo di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle attivita'
di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del
gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia
costituita da gas di petrolio liquefatto (Gpl), o da gas manifatturati,
o da aria propanata e come tale e' assoggettata al contributo.
2.4 L'importazione e l'esportazione di gas ed energia elettrica sono
riconducibili all'attivita' di compravendita e sono assoggettate al
contributo.
2.5 Nel caso di societa' legate da rapporti di controllo o di
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad
attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del
codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo la cui
entita' deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio
derivanti dall'attivita' svolta dalla singola societa' nelle attivita'
di cui al presente articolo.
Art. 3.
Base imponibile
3.1 Il contributo e' liquidato sul valore dei ricavi conseguiti
nelle attivita' di cui al precedente art. 2, che risultano dal bilancio
approvato dell'esercizio precedente. I ricavi assoggettati al contributo
sono costituiti dalle componenti positive di reddito desumibili dal
conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e
accessoria dell'impresa.
3.2 Sono escluse dal contributo le poste rettificative dei costi quali
gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso
e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio.
3.3 Concorrono a determinare la base imponibile del contributo anche i
ricavi conseguiti dall'applicazione di corrispettivi da versare
successivamente ad esercenti altre attivita' della filiera, per
prestazioni da questi erogate.
Art. 4.
Competenza e definizione della misura del contributo
4.1 L'Autorita', con propria deliberazione, stabilisce annualmente,
entro il limite massimo di cui al comma 68-bis, dell'art. 1, della legge
n. 266/2005, la misura del contributo necessaria alla copertura dei
costi relativi al proprio funzionamento, nonche' i termini e le
modalita' di versamento.
4.2 A norma del predetto comma 68-bis, dell'art. 1, della legge n.
266/2005, la deliberazione dell'Autorita' di cui al precedente comma e'
sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto
entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni
dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, la
deliberazione adottata diviene esecutiva.
4.3 La suddetta deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'.
Capo II
Adempimenti
Art. 5.
Termini e modalita' di versamento
5.1 Ai sensi del comma 40, dell'art. 2, della legge n. 481/1995,
come modificato dal comma 24, dell'art. 18, della legge 30 dicembre
2004, n. 312, le somme versate dai soggetti operanti nei settori
dell'energia elettrica e il gas, afferenti all'Autorita', affluiscono
direttamente al bilancio della stessa.
5.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2
devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla deliberazione
di cui all'art. 4, unicamente tramite bonifico bancario su apposito
conto corrente intestato all'Autorita'. Gli estremi del conto corrente
sono indicati dall'Autorita' mediante idonee forme di pubblicita'.
5.3 In sede di versamento dovra' essere specificata:
a) la causale "Contributo AEEG" con l'indicazione dell'anno di
riferimento;
b) la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che
effettua il versamento.
5.4 Il versamento non e' dovuto per somme uguali o inferiori a 12
(dodici) euro. Restano fermi l'obbligo di presentare la dichiarazione di
cui all'art. 6 e le sanzioni previste dal comma 3, del medesimo art. 6,
in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione.
Art. 6.
Dichiarazione
6.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui
all'art. 2 devono inviare all'Autorita' apposita dichiarazione, conforme
al modello predisposto e reso disponibile dalla medesima Autorita' sul
proprio sito Internet, che indichi il soggetto che ha eseguito il
versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la
liquidazione del contributo.
6.2 La suddetta dichiarazione, contenente ulteriori informazioni
anagrafiche ed economiche che saranno indicate dall'Autorita', dovra'
essere inviata all'Autorita' mediante autocertificazione sottoscritta,
ai sensi di legge, dal legale rappresentante dell'impresa o altra
modalita' definita e pubblicata dall'Autorita' sul proprio sito
Internet.
6.3 La mancata o tardiva presentazione della predetta dichiarazione
nonche' l'indicazione di dati non corrispondenti al vero, comportano,
salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione da parte
dell'Autorita' delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge
n. 481/1995.
Capo III
Controlli, accertamenti, rimborsi
Art. 7.
Controlli
7.1 L'Autorita' puo' verificare e controllare le dichiarazioni
pervenute e i dati economici ivi riportati, anche mediante confronto con
i bilanci di esercizio e con i conti annuali separati dei soggetti
operanti nei settori dell'energia e elettrica e il gas.
Art. 8.
Interessi
8.1 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo
oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai
sensi di legge, a partire dalla data del 1° agosto di ciascun anno e
comunque, se posteriore, decorso il termine di venti giorni dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione con cui
l'Autorita' determina la misura del contributo.
8.2 Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 6 in caso di omessa,
tardiva o infedele presentazione della predetta dichiarazione.
Art. 9.
Riscossione coattiva
9.1 L'Autorita', in caso di omesso o parziale versamento del
contributo procedera' alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle
somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi
legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Art. 10.
Indebiti versamenti
10.1 In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura
superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita', entro
il quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato
effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione,
corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione
comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e
ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito
versamento.
10.2 Nella predetta istanza, il soggetto puo' scegliere se ottenere la
compensazione o il rimborso di detto versamento nell'anno successivo a
quello di presentazione dell'istanza medesima. Per somme inferiori a 12
(dodici) euro si da' luogo alla sola compensazione.
10.3 Qualora l'Autorita' non si pronunci entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione dell'istanza, la medesima si intendera' accolta.