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Deliberazione n. 17 del 2 febbraio 2007
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas.
(G.U. n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2
febbraio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
17 luglio 2002, n. 137/02;
la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito:
deliberazione n. 138/04);
la deliberazione dell'Autorita' 28 novembre 2005, n. 249/05;
la deliberazione dell'Autorita' 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito:
deliberazione n. 70/06);
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/06;
il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante «Criteri per la
definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai
sensi dell'articolo 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04» (di
seguito: documento per la consultazione 19 maggio 2006).
il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.a. approvato dall'Autorita';
il codice di trasporto di Edison T&S S.p.a., ridenominata dal 31 dicembre 2004
Società Gasdotti Italia S.p.a., approvato dall'Autorita';
Considerato che:
l'art. 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con
proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e
del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata
delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate
agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella
rete nazionale di gasdotti;
con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha stabilito che la predetta
disciplina sia definita in modo graduale, secondo un percorso di interventi
funzionali alla gestione delle esigenze definite dalla deliberazione n. 137/02;
in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione n. 22/04 l'Autorità
intende promuovere con prossimi provvedimenti una riforma dell'attuale sistema
di bilanciamento, al fine di consentire la predisposizione giornaliera del
bilancio commerciale definitivo e l'istituzione di un mercato giornaliero di
bilanciamento;
l'Autorità intende valutare le modalità di introduzione di sistemi di
telelettura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali con frequenza
almeno giornaliera, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema e
garantire la tempestività nel trasferimento del dato di misura ai soggetti
interessati;
nelle more dei provvedimenti contenenti l'obbligo di installazione dei sistemi
di cui al precedente alinea e' necessario ricorrere ad algoritmi di stima dei
profili di consumo dei clienti finali, attraverso l'utilizzo di profili di
prelievo aventi scansione temporale giornaliera;
Considerato che:
l'art. 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di
distribuzione renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di
prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorita'
con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le
imprese di distribuzione;
l'art. 19, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di
distribuzione determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le
procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di
riconsegna del sistema di trasporto e che nell'ambito di tali dati siano
individuate le categorie d'uso del gas di cui all'art. 7, comma 1 della medesima
delibera;
l'art. 20, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di
trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i
profili di prelievo, di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;
l'art. 30, comma 7, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione
da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della
medesima deliberazione, l'impresa di distribuzione trasmetta all'impresa di
trasporto la percentuale di prelievi per uso civile, in luogo delle categorie
d'uso, e che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei
dati mensili distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di
altri clienti finali;
l'art. 24, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che ai fini della
fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo
misurati, l'impresa di distribuzione effettui la stima dei dati sulla base dei
profili di prelievo standard di cui all'art. 7, comma 1, della medesima
deliberazione;
l'art. 28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione
da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della
medesima delibera, le imprese di distribuzione rendano pubblici, anche tramite
il proprio sito internet, entro il 1° ottobre 2004, i profili di prelievo
utilizzati dalle stesse;
l'art. 28, comma 2, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione
da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della
medesima deliberazione, la stima dei consumi ai fini della fatturazione del
servizio di distribuzione venga effettuata applicando i profili di prelievo e le
categorie d'uso di ciascuna impresa;
l'art. 28, comma 3, della deliberazione n. 138/04 dispone che le imprese di
distribuzione trasmettano all'Autorità i criteri e le metodologie, nonché ogni
altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle
categorie d'uso;
dai dati raccolti dall'Autorità emerge una elevata eterogeneità circa le
modalità utilizzate dalle imprese di distribuzione per la predisposizione dei
profili di prelievo e più in generale dei meccanismi di stima dei consumi;
Considerato che:
con la deliberazione n. 70/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la
definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui
all'art. 7 della deliberazione n. 138/04 da utilizzarsi sia per la stima dei
consumi in caso di non disponibilità del dato di prelievo, sia per la
ripartizione temporale dei dati misurati;
il documento per la consultazione 19 maggio 2006 ha proposto:
che i profili di prelievo standard debbano essere utilizzati per tutti i punti
di riconsegna della rete di distribuzione, indipendentemente dalle modalità di
utilizzo del gas e dai quantitativi di gas prelevati dal cliente finale; la
codifica di profili di prelievo standard sulla base di alcune variabili che
tengano conto delle specificità climatiche e di consumo dei punti di riconsegna;
l'introduzione di profili di prelievo standard con dettaglio temporale
giornaliero;
l'introduzione di profili di prelievo standard di tipo statico, indipendenti da
variabili esogene, ai fini della semplificazione gestionale dei processi;
di attribuire alle societa' esercenti l'attivita' di vendita la responsabilita'
di fornire alle imprese di distribuzione i dati necessari all'identificazione
del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna sui quali
hanno ottenuto l'accesso;
l'introduzione di obblighi a carico delle imprese di distribuzione relativi alla
diffusione e pubblicazione di dati statistici aggregati circa la segmentazione
dei punti di riconsegna in relazione ai profili di prelievo standard, nonche'
alla diffusione dei dati di prelievo relativi al singolo cliente finale;
l'attribuzione alle imprese di distribuzione della responsabilita' di
ripartizione tra i consumi stimati della differenza tra il quantitativo rilevato
presso i punti di riconsegna della rete di trasporto e la somma di quanto
stimato e misurato presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
l'obbligo di utilizzo dei profili di prelievo standard da parte delle societa'
esercenti l'attivita' di vendita per la generazione delle stime necessarie alla
fatturazione al cliente finale;
dall'esame delle risposte al documento per la consultazione 19 maggio 2006 e'
emerso:
che la stima dei consumi venga effettuata mediante l'utilizzo dei profili di
prelievo standard per tutte le categorie d'uso;
la necessita' che le caratteristiche e il numero dei profili di prelievo
standard introdotti siano tali da rendere agevole la loro adozione e lo scambio
informativo tra i soggetti preposti al loro utilizzo;
che la previsione di un sistema unico vincolante, basato su criteri a cui tutti
i soggetti interessati devono attenersi, puo' penalizzare i soggetti che possono
dimostrare di avere processi di stima piu' articolati e migliorativi rispetto a
quelli previsti come base per la generalita' delle imprese di distribuzione;
le modalita' di identificazione dei profili di prelievo standard da associare ai
punti di riconsegna debbano essere coerenti con quanto contenuto nei codici di
rete per il servizio di distribuzione gas;
che l'introduzione dell'obbligo a carico delle imprese di distribuzione di
pubblicare i dati di prelievo dei punti di riconsegna, ancorche' in forma
aggregata, puo' rappresentare uno stimolo alla concorrenza e all'apertura del
mercato;
che e' opportuno attribuire all'impresa di distribuzione la responsabilita'
dell'attivita' di riconciliazione tra il risultato del processo di stima e la
misura effettuata presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
che la determinazione di dati funzionali all'allocazione con dettaglio
giornaliero, ancorche' positiva per il corretto funzionamento del sistema, e'
difficilmente implementabile nel breve termine a causa delle modifiche
necessarie ai sistemi informativi delle imprese di distribuzione;
che l'utilizzo dei profili di prelievo standard ai fini della fatturazione ai
clienti finali non debba rappresentare un obbligo per le societa' esercenti l'attivita'
di vendita, che utilizzano la metodologia di stima come ulteriore elemento della
propria politica commerciale e dunque come leva concorrenziale;
l'attuale assetto del sistema gas non prevede una sistematica regolazione
in tema di gas non contabilizzato nelle reti di distribuzione, atta a fornire la
garanzia che non avvengano attribuite agli utenti indebite dispersioni di
materia prima;
Ritenuto che:
sia necessario attuare una ridefinizione degli attuali processi allocativi sia
in termini di responsabilità dei soggetti interessati, sia in termini di
tempistiche e modalità operative, in quanto essenziale al raggiungimento
dell'obiettivo di predisposizione giornaliera del bilancio commerciale
definitivo e istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento;
sia necessario a tal fine modificare la deliberazione n. 138/04;
sia opportuno introdurre le modifiche previste con gradualità, in modo tale da
consentire a tutte le imprese di distribuzione di adeguare i propri processi e
sistemi informativi;
fino all'entrata in vigore di provvedimenti inerenti la rilevazione almeno su
base giornaliera dei consumi dei clienti finali sia necessario ricorrere alla
stima dei consumi mediante l'utilizzo di profili di prelievo standard aventi
scansione temporale giornaliera;
sia necessario che a tutti i punti di riconsegna, indipendentemente
dall'utilizzo del gas, venga associato un profilo di prelievo standard
funzionale alla stima dei consumi in caso di non disponibilità del dato di
lettura, per quanto previsto dalla deliberazione n. 138/04;
sia opportuno definire un numero minimo obbligatorio di profili di prelievo
standard utilizzati da tutte le imprese di distribuzione;
sia opportuno accogliere la richiesta di consentire a tutti i soggetti
l'utilizzo di profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti
dall'Autorita'; ma che tale facoltà non comporti l'introduzione di complicazioni
gestionali al sistema di scambio informativo tra imprese di distribuzione e
imprese di trasporto;
sia necessario provvedere alla modifica del codice di rete tipo per il servizio
di distribuzione gas, al fine di recepire l'introduzione dei profili di prelievo
standard;
sia opportuno introdurre obblighi a carico delle imprese di distribuzione circa
la diffusione di dati aggregati relativi ai consumi dei clienti finali in
relazione ai profili di prelievo standard;
sia necessario che le imprese di trasporto adeguino le procedure informatiche
predisposte per la ricezione dei dati funzionali all'allocazione e provvedano
inoltre alla conseguente modifica dei codici di rete;
sia opportuno, anche in relazione al continuo sviluppo di nuove tipologie
contrattuali, lasciare alle società di vendita la facoltà di utilizzare i propri
criteri di stima per la fatturazione ai clienti finali, nel rispetto della
disciplina regolamentare vigente;
sia opportuno che l'Autorità, con successivi provvedimenti, pervenga a una
regolazione specifica in tema di gas non contabilizzato delle reti di
distribuzione, individuando, a tutela degli utenti, adeguati meccanismi di
incentivazione e penalizzazione a carico dei soggetti esercenti l'attivita' di
distribuzione;
Delibera:
1. di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04
riportate in nell'allegato A, che forma costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di definire i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso per
l'anno termico 2007-2008 riportati nell'allegato B, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di fissare l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni alla
deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1 e dell'obbligatorieta' d'uso dei
profili di cui al punto 2, al 1° ottobre 2007;
4. di prevedere che entro il 30 giugno 2007 gli utenti del servizio di
distribuzione provvedano a comunicare all'impresa di distribuzione tutti i dati
necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai
punti di riconsegna di propria competenza;
per i punti di riconsegna attivi da meno di un anno l'utente del servizio di
distribuzione dovra' comunicare anche il prelievo annuo previsto, laddove non
gia' comunicato ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a) della deliberazione
n. 138/04; l'impresa di distribuzione dovra' rendere note ai propri utenti entro
il 30 aprile 2007, le modalita' da utilizzare per tale comunicazione;
5. di prevedere che entro il 30 settembre 2007 l'impresa di distribuzione
provveda ad associare il profilo di prelievo standard corrispondente a ciascun
punto di riconsegna attivo, a determinare il prelievo annuo sulla base del
profilo associato e dei dati di lettura gia' acquisiti e a darne comunicazione
agli utenti entro il 31 ottobre 2007; qualora l'utente del servizio di
distribuzione non provveda ad ottemperare agli obblighi di cui al precedente
comma 4, l'impresa di distribuzione provvedera' ad associare il profilo
corrispondente alla categoria d'uso «Riscaldamento individuale/centralizzato» di
cui all'allegato B;
6. di approvare con successivo provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre
2007 gli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione
gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla
deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della
medesima deliberazione; 7. di prevedere che le società Snam Rete Gas S.p.a. e
Societa' Gasdotti Italia S.p.a. presentino all'Autorita' per la loro
approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire
le disposizioni di cui ai precedenti punti, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
8. di notificare alle societa' Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in Piazza
Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e Societa' Gasdotti
Italia S.p.a., con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento;
9. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - ad eccezione dell'allegato B - e sul sito
internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione;
10. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il
testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 2 febbraio 2007
Il presidente: Ortis
Allegato omesso