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Deliberazione n. 23 del 9 febbraio 2007
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Proroga del termine per il conferimento delle capacita' di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione per l'anno termico di stoccaggio 2007-2008.
(G.U. n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84 )
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 febbraio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/2000);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ( di seguito:
l'Autorita ) 7 marzo 2005, n. 37/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente
integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
il documento per la consultazione recante determinazione degli obblighi di
modulazione e dei criteri e priorita' di conferimento della capacita' di
stoccaggio, pubblicato in data 13 dicembre 2005 (di seguito: documento per la
consultazione 13 dicembre 2005);
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del
Codice di stoccaggio della societa' Stogit S.p.a. (di seguito: Codice di
stoccaggio Stogit);
Considerato che:
il comma 9.1 della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio
conferisca per periodi non superiori all'anno termico dello stoccaggio ed entro
il 1° marzo antecedente l'inizio di ciascun anno, la capacita' di stoccaggio per
i servizi di stoccaggio di cui all'art. 8 della medesima deliberazione;
in conformita' alle previsioni di cui al precedente alinea, nel Codice di
stoccaggio Stogit il termine per la presentazione delle richieste di
conferimento di capacita' di stoccaggio per il servizio di modulazione per
l'anno termico 2007-2008 e' stato fissato al 12 febbraio 2007;
il termine per la presentazione delle richieste di conferimento di capacita' di
stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico 2007-2008 dalle
procedure adottate dalla societa' Edison Stoccaggi S.p.a. e' coerente con il
termine di cui alla deliberazione n. 119/05;
il comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che la determinazione della
richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacita' di cui al
comma 9.2, lettere b) e c), della medesima deliberazione sia determinato dall'Autorita'
con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per
il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori
climatici di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000;
in esito al documento per la consultazione 13 dicembre 2005 gli operatori hanno
segnalato l'opportunita' di procedere alla definizione delle necessita' di
modulazione in funzione dell'andamento climatico e del mercato realmente servito
da ciascun utente del servizio di stoccaggio di modulazione;
al fine di soddisfare quanto stabilito dall'art. 18, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 164/2000, la societa' CESI Ricerca S.p.a. ha elaborato un modello
per la previsione del fabbisogno dei clienti di cui al medesimo comma 3 per
l'inverno medio e quello rigido con frequenza ventennale, basato sui consumi
finali comunicati dalle imprese di distribuzione e sull'andamento climatico e ha
raccolto i dati necessari dalle imprese distributrici;
i risultati e le informazioni rivenienti dalle attivita' di cui al precedente
alinea sono stati recentemente analizzati dall'Autorita';
la situazione climatica dell'inverno in corso ha determinato per gli operatori
una disponibilita' di gas in stoccaggio ad oggi molto superiore a quella media
registrata nel medesimo periodo negli anni precedenti;
Ritenuto che:
sia opportuno verificare la possibilita' di assumere il provvedimento di cui al
comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 avvalendosi delle informazioni di cui al
precedente alinea, anche adottando misure graduali che consentano una prima
applicazione per il conferimento di capacita' di stoccaggio per l'anno termico
2007-2008;
sia conseguentemente necessario prorogare i termini per la conclusione delle
procedure di conferimento delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico
2007-2008, con il conseguente differimento dei termini per la presentazione
delle relative richieste;
Delibera:
1. di prorogare al 22 marzo 2007, al fine del conferimento delle capacita' di
stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2007-2008, il termine di cui
all'art. 9, comma 1, della deliberazione n. 119/05;
2. di prevedere che le
imprese di stoccaggio pospongano al 9 marzo 2007 il termine per la presentazione
delle richieste di capacita' per l'anno termico 2007-2008 e che le medesime
imprese provvedano a modificare coerentemente le altre scadenze previste dalle
procedure di conferimento;
3. di conferire mandato al direttore della Direzione Mercati affinche' il
medesimo provveda:
a) alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorita'
per gli interventi di competenza relativi alle determinazioni di cui al comma
9.3 della deliberazione n. 119/05, anche con l'obiettivo di valutare l'opportunita'
di introdurre misure di gradualita' necessarie e alla revisione dei criteri per
il conferimento di capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008;
b) ad organizzare incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati con il
medesimo obiettivo;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello sviluppo
economico, alle societa' Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
Milano, 9 febbraio 2007
Il presidente: Ortis