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Deliberazione n. 30 del 15 febbraio 2007
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla societa' Acea S.p.a. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata.
(G.U. n. 27 del 2-2-2007 n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84 )
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15
febbraio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito:
decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito:
deliberazione n. 5/04);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con
deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;
la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito:
deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
le modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui
all'art. 49 del testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate
con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n.
96/04); la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;
Considerato che:
il comma 49.1 del testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico
aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione
effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non
coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte
III, sezione I, del medesimo testo integrato; ai fini della determinazione
dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del
testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
la deliberazione n. 96/04:
a) ha definito le modalita' applicative del regime di perequazione specifico
aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato - Periodo di regolazione
2004-2007;
b) ha previsto la possibilita' di avvalersi della Cassa conguaglio per il
settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attivita' propedeutiche alle
decisioni di competenza dell'Autorita', nonche' per l'organizzazione della
struttura tecnica attraverso la quale l'Autorita' effettua le verifiche di
ammissibilita' e l'attivita' istruttoria;
ai sensi del comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con
comunicazione in data 1° dicembre 2004 (protocollo Autorita' n. 026650) Acea
S.p.a. (di seguito: Acea) ha presentato istanza di ammissione al regime di
perequazione specifico aziendale;
ai sensi del comma 3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha
istituito un'apposita commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilita'
dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa
istruttoria individuale;
ai sensi del comma 4.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha
comunicato all'Autorita', in data 6 dicembre 2004 (protocollo Autorita' n.
027073), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilita' dell'istanza di
Acea;
ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con
comunicazione in data 9 dicembre 2004 l'Autorita' ha comunicato ad Acea
l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello
scostamento rilevato (protocollo Autorita' VP/M04/4670);
con comunicazione datata 30 dicembre 2004 (protocollo Autorita' n. 000049 del 3
gennaio 2005) Acea, ha fatto pervenire all'Autorita' ed alla Cassa le
informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
dette informazioni sono state successivamente integrate con comunicazioni della
medesima Acea in data 17 febbraio 2005 (protocollo Autorita' n. 003480 del 21
febbraio);
ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
244/2001, con comunicazione del 18 gennaio 2005 (protocollo Autorita' TSE/M05/154/ao)
l'Autorita' ha comunicato ad Acea l'avvio del procedimento per la determinazione
del fattore di correzione Csa;
con comunicazione datata 17 febbraio 2005 Acea ha fornito precisazioni in merito
all'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica nel comune
di Roma;
ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha
comunicato all'Autorita' gli esiti dell'attivita' istruttoria sull'istanza di
Acea (protocollo Autorita' n. 004628 del 7 marzo 2005);
ai sensi del comma 5.6 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorita'
ha comunicato ad Acea il valore provvisorio del fattore di correzione specifico
aziendale (protocollo Autorita' VP/M05/1862 del 22 marzo 2005);
ai sensi dell'art. 9 del testo integrato, Acea ha effettuato la dichiarazione
dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (protocollo
Autorita' n. 016895 del 3 agosto 2005);
la Cassa ha comunicato all'Autorita' gli ammontari di perequazione generale
relativi ad Acea, per l'anno 2004 (prot. Autorita' 006049 del 13 marzo 2006);
con nota in data 21 marzo 2006 (prot. Autorita' EF/M06/1469/fg) la direzione
tariffe ha comunicato ad Acea le risultanze istruttorie del procedimento;
con comunicazione datata 28 marzo 2006 (prot. Autorita' 007492 del 29 marzo
2006) Acea ha chiesto di essere ammessa all'audizione finale;
ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
244/2001, si e' tenuta in Roma in data 11 aprile 2006, l'audizione formale della
Acea;
a seguito dell'audizione formale Acea ha fornito ulteriore documentazione
finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato deriva da variabili esogene
fuori dal proprio controllo (protocollo Autorita' 013921 del 12 giugno 2006);
con nota in data 10 luglio 2006 l'Autorita' ha chiesto ad Acea ulteriori
approfondimenti in merito alle informazioni fornite nell'ambito dell'audizione
di cui al precedente alinea (protocollo Autorita' EF/M06/3384/fg);
Acea ha fornito gli elementi richiesti di cui al precedente alinea con nota in
data 14 luglio 2006 (protocollo Autorita' 017363 del 21 luglio 2006);
con comunicazione in data 13 settembre 2006 la direzione tariffe ha provveduto a
comunicare ad Acea l'aggiornamento delle risultanze istruttorie (protocollo
Autorita' EF/M06/4178/fg);
ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
244/2001, in data 16 ottobre 2006 si e' tenuta la seconda audizione di Acea di
fronte al collegio dell'Autorita', nel corso della quale Acea ha fornito
ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato
derivi da variabili esogene fuori dal proprio controllo (protocollo Autorita'
025870 del 18 ottobre 2006);
Ritenuto:
che la documentazione acquisita nel corso della seconda audizione di Acea di
fronte al collegio dell'Autorita' possa essere presa in considerazione ai fini
della determinazione del coefficiente Csa senza che cio' renda necessario la
riapertura del procedimento istruttorio;
sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e
informazioni fornite da Acea, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004,
pari a 0,1875;
di fissare un decremento del 3,73% annuo del coefficiente Csa, in considerazione
della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica di Acea e quella
acquisita da Enel S.p.a. nel territorio del comune di Roma, da applicare in sede
di aggiornamento annuo del coefficiente Csa di cui al paragrafo 6 dell'allegato
A alla deliberazione n. 96/04;
Delibera:
1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi
ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del testo
integrato, per la societa' Acea S.p.a., per l'anno 2004, pari a 0,1875. 2. di
fissare un decremento del fattore di correzione di cui al punto 1 del 3,73%
annuo, da applicare in sede di aggiornamento di cui al paragrafo 6 dell'allegato
A alla deliberazione n. 96/04.
3. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla
societa' Acea S.p.a. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale
per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso
perequato, comunicato dall'Autorita'.
4. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua
pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 15 febbraio 2007
Il presidente: Ortisi