Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione n. 45 del 27 febbraio 2007
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 in materia di corrispettivi infrannuali di capacita' e di modalita' di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto regionale.
(G.U. n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84 )
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27
febbraio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito:
deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito:
deliberazione n. 234/05);
il documento per la consultazione «Modifica e integrazione dei criteri per la
determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla
deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05» del 28 giugno 2006 (di
seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006);
Considerato che:
l'Autorita', con deliberazione n. 234/05, ha avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto
di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 166/05 e in materia
di modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita', n. 137/02;
nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorita' ha diffuso il documento per
la consultazione 28 giugno 2006, nel quale ha prospettato le seguenti linee di
intervento:
a) al fine di massimizzare le importazioni nei periodi critici per
l'approvvigionamento del sistema, prevedere nei punti di entrata interconnessi
con l'estero, conferimenti di capacita' di durata semestrale, trimestrale e
mensile, determinando i relativi corrispettivi infrannuali mediante
l'applicazione di coefficienti moltiplicativi, differenziati in base alla
stagionalita' e alla durata del conferimento, ai corrispettivi di capacita'
riproporzionati su base mensile; in particolare, sono stati prospettati, per un
periodo transitorio, coefficienti moltiplicativi inferiori per i mesi invernali;
b) con riferimento all'esigenza, segnalata dall'impresa maggiore di trasporto,
di introdurre un servizio di garanzia di pressioni minime garantite per valori
superiori a quelle individuate nel codice di rete, valutare se: rinviare la
disciplina del servizio nell'ambito della regolazione dei criteri
economico-tecnici di allacciamento alle reti di trasporto, ovvero prevedere la
determinazione di un corrispettivo per la fornitura di un servizio di pressione
addizionale sulla base del costo evitato al cliente finale per la realizzazione
di una compressione nel punto di riconsegna fino al valore di pressione
richiesto;
c) introdurre disposizioni in merito alle modalita' di ripartizione dei ricavi
relativi all'introduzione del corrispettivo di trasporto regionale unico a
livello nazionale di cui all'art. 11, della deliberazione n. 166/05, prevedendo
di avvalersi della Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa) ai
fini dell'applicazione del sistema di perequazione;
le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 28 giugno
2006 hanno evidenziato:
in merito alle proposte di cui alla precedente lettera a) una generale
condivisione sulla modalita' di definizione dei corrispettivi infrannuali;
tuttavia, e' stata segnalata l'esigenza di dimensionare i coefficienti
prospettati nel documento in modo da fornire un corretto segnale economico agli
utenti riguardo al valore della capacita' di trasporto durante i mesi invernali;
in merito alle proposte di cui alla precedente lettera b), una generale
condivisione nel trattare tale problematica nell'ambito della regolazione dei
criteri tecnico-economici di allacciamento;
in merito alle proposte di cui alla precedente lettera c), una sostanziale
condivisione da parte delle imprese di trasporto sulle proposte formulate dall'Autorita',
purche' la liquidazione delle somme spettanti all'impresa di trasporto avvenga
su base mensile;
Ritenuto che:
sia necessario modificare la disciplina tariffaria del servizio di trasporto del
gas di cui alla deliberazione n. 166/05 prevedendo:
l'introduzione,
limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, di corrispettivi
di capacita' infrannuale, dimensionati in ragione della durata del conferimento
e della stagionalita' dello stesso, e prevedendo, per un periodo di due anni a
partire dall'anno termico 2007-2008, coefficienti moltiplicativi inferiori per i
mesi invernali;
la modifica dell'art. 15, comma 15.3, della deliberazione n. 166/05, in modo che
i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente
alinea siano considerati in sede di determinazione del fattore correttivo;
sia opportuno rinviare il trattamento del servizio di pressione con prestazione
superiore a quella minima garantita nell'ambito della regolazione dei criteri
tecnico-economici di allacciamento alle reti di trasporto;
sia necessario introdurre disposizioni in merito alle modalita' di ripartizione
dei ricavi tra imprese di trasporto relative al corrispettivo di trasporto
regionale unico a livello nazionale, di cui all'art. 11, della deliberazione n.
166/05, avvalendosi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di
perequazione; e che, al fine di incentivare le imprese ad incrementare
l'efficienza delle prestazioni in modo che siano comparabili alle prestazioni
medie offerte dal sistema, sia opportuno individuare meccanismi che, pur nel
rispetto dei ricavi spettanti, prevedano una perequazione su base annuale;
sia altresi' necessario prorogare i termini per la presentazione dei dati e
delle informazioni di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 166/05
per permettere la trasmissione delle informazioni necessarie alla definizione di
un corrispettivo regionale unico a livello nazionale;
Delibera:
1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione n.
166/05:
a. l'art. 9, comma 9.1, e' sostituito dal seguente comma:
«9.1 A partire dall'anno termico 2007-2008 l'impresa di trasporto rende
disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di
trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile, applicando ai
corrispettivi di capacita' CP e riproporzionati su base mensile, i coefficienti
moltiplicativi riportati nella tabella 3.»;
b. all'art. 11, comma
11.2, lettera b), il secondo alinea e' sostituito dal seguente:
«il prodotto dei corrispettivi unitari CP e moltiplicati per le capacita' K e
previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo
degli stoccaggi, normalizzate su base annuale mediante il prodotto del
coefficiente di riproporzionamento del corrispettivo di capacita' CP e per i
coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella n. 3, deve essere uguale al
50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla
rete nazionale (RT^N+RT^«NP»+RA-RD-RSC^N-FC^N) delle imprese di trasporto,
aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art.
15, secondo la seguente formula:
Formula omessa
dove FC^N e' il fattore correttivo definito al successivo art. 15, comma 15.3, e
m e' il numero dei punti di entrata;»; c. all'art. 11, comma 11.3, dopo la
lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
«d) calcola i corrispettivi specifici d'impresa sulla base dei dati d'impresa di
cui alla precedente lettera c), relativi alle quote di ricavo e alle capacita'
di trasporto.»;
d. all'art. 14, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 14-bis - Perequazione. 14.1.bis La perequazione dei ricavi relativi al
corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale si applica a tutte le
imprese che svolgono l'attivita' di trasporto su reti regionali di gasdotti.
14.2.bis La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa),
attenendosi alle modalita' previste nel presente articolo, provvede alla
quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto di cui al
comma 14.1.bis, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei
meccanismi di perequazione.
14.3.bis Ai fini di quanto previsto dal comma 14.2.bis, ciascuna impresa di
trasporto, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, fa
pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di
perequazione di cui al comma 14.5.bis. La Cassa definisce le modalita' di
trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro
centoventi giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte
dell'Autorita'.
14.4.bis Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti i termini di cui al
comma 14.3.bis, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione
utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale
delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di
perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di trasporto
inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla
stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
14.5.bis In ciascun anno t, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo
al corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale e' pari a:
Formula omessa
dove:
T^«CR» «i,t» e' l'ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell'anno t,
relativo al corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale;
REF^«CR» «i,t» e' l'ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell'anno t,
calcolati applicando il corrispettivo di capacita' CR r unico a livello
nazionale di cui all'art. 11, alle capacita' effettivamente conferite;
RICT^«CR» «i,t» e'
l'ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell'anno t spettanti
all'impresa di trasporto, calcolato applicando il corrispettivo specifico
d'impresa, di cui all'art. 11, comma 11.3, lettera d), alle capacita'
effettivamente conferite.
14.6.bis La Cassa, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun anno
termico, comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa di trasporto l'ammontare di
perequazione relativo al corrispettivo di capacita' CR r unico a livello
nazionale.
14.7.bis Ciascuna impresa di trasporto, entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione di cui al comma 14.6.bis, provvede a versare alla Cassa quanto
dovuto.
14.8.bis La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro centoventi
giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, liquida quanto dovuto a
ciascuna impresa di trasporto.
14.9.bis Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto
di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti pro quota rispetto
agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle
disponibilita' dei versamenti suddetti.
14.10.bis Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di
trasporto in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata
entro tre mesi dal termine di cui al comma 14.8.bis, la Cassa riconosce alle
medesime imprese di trasporto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base
360, calcolato a decorrere dal 1° giugno successivo alla scadenza di cui al
comma 14.8.bis.
14.11.bis In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia
di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorita'. Ogni
eventuale contestazione circa le modalita' di applicazione dei meccanismi di
perequazione e di raccolta delle relative informazioni e' demandata alla
valutazione e decisione dell'Autorita'.
14.12.bis E' istituita una componente tariffaria \varphi a copertura degli
eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorita'
definisce la componente \varphi. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la
componente \varphi e' posta pari a zero.
14.13.bis La componente tariffaria di cui al comma 14.12.bis e' applicata come
maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV di cui all'art. 8, comma
8.1.
14.14.bis E' istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione
trasporto regionale» alimentato dalla componente \varphi e dalle altre partite
previste dai provvedimenti dell'Autorita'.
14.15.bis Le imprese di trasporto versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal
termine di ciascun bimestre, il gettito della componente \varphi in relazione ai
servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo.»;
e. all'art. 15, comma
15.3, al terzo alinea, le parole «di cui ai precedenti articoli 8 e 11» sono
sostituite dalle parole «di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 11»;
f. all'art. 16, comma 16.1, dopo le parole «per il calcolo dei corrispettivi
unitari» sono aggiunte le parole «e dei corrispettivi specifici d'impresa»;
g. all'art. 16, comma 16.3, dopo le parole «corrispettivi relativi alla rete
nazionale e regionale di gasdotti» sono aggiunte le parole «dei corrispettivi
specifici d'impresa»;
h. all'art. 16, comma 16.5 le parole «di cui al precedente comma 2» sono
sostituite dalle parole «di cui ai precedenti commi 2 e 3»;
i. all'art. 16, dopo il comma 16.5, e' aggiunto il seguente comma:
«16.5.1 L'Autorita' trasmette alla Cassa i corrispettivi unitari regionali
specifici d'impresa approvati ai sensi del comma 16.5.»;
2. di prorogare per l'anno termico 2007-2008, il termine per la trasmissione, da
parte delle imprese di trasporto, dei dati e delle informazioni di cui all'art.
16, comma 16.1, della deliberazione n. 166/05, al 15 marzo 2007;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), la
deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il
presente provvedimento.
Avverso il presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n.
481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del
provvedimento.
Milano, 27 febbraio 2007
Il presidente: Ortis