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Deliberazione n. 45 del 27 febbraio 2007

Autorità per l'energia elettrica e il gas. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 in materia di corrispettivi infrannuali di capacita' e di modalita' di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto regionale.

 

(G.U. n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84 )

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 

Nella riunione del 27 febbraio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05);
il documento per la consultazione «Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05» del 28 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006);
Considerato che:
l'Autorita', con deliberazione n. 234/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 166/05 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita', n. 137/02;
nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione 28 giugno 2006, nel quale ha prospettato le seguenti linee di intervento:
a) al fine di massimizzare le importazioni nei periodi critici per l'approvvigionamento del sistema, prevedere nei punti di entrata interconnessi con l'estero, conferimenti di capacita' di durata semestrale, trimestrale e mensile, determinando i relativi corrispettivi infrannuali mediante l'applicazione di coefficienti moltiplicativi, differenziati in base alla stagionalita' e alla durata del conferimento, ai corrispettivi di capacita' riproporzionati su base mensile; in particolare, sono stati prospettati, per un periodo transitorio, coefficienti moltiplicativi inferiori per i mesi invernali;
b) con riferimento all'esigenza, segnalata dall'impresa maggiore di trasporto, di introdurre un servizio di garanzia di pressioni minime garantite per valori superiori a quelle individuate nel codice di rete, valutare se: rinviare la disciplina del servizio nell'ambito della regolazione dei criteri economico-tecnici di allacciamento alle reti di trasporto, ovvero prevedere la determinazione di un corrispettivo per la fornitura di un servizio di pressione addizionale sulla base del costo evitato al cliente finale per la realizzazione di una compressione nel punto di riconsegna fino al valore di pressione richiesto;
c) introdurre disposizioni in merito alle modalita' di ripartizione dei ricavi relativi all'introduzione del corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale di cui all'art. 11, della deliberazione n. 166/05, prevedendo di avvalersi della Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;
le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 28 giugno 2006 hanno evidenziato:
in merito alle proposte di cui alla precedente lettera a) una generale condivisione sulla modalita' di definizione dei corrispettivi infrannuali; tuttavia, e' stata segnalata l'esigenza di dimensionare i coefficienti prospettati nel documento in modo da fornire un corretto segnale economico agli utenti riguardo al valore della capacita' di trasporto durante i mesi invernali;
in merito alle proposte di cui alla precedente lettera b), una generale condivisione nel trattare tale problematica nell'ambito della regolazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento;
in merito alle proposte di cui alla precedente lettera c), una sostanziale condivisione da parte delle imprese di trasporto sulle proposte formulate dall'Autorita', purche' la liquidazione delle somme spettanti all'impresa di trasporto avvenga su base mensile;
 

Ritenuto che:
sia necessario modificare la disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas di cui alla deliberazione n. 166/05 prevedendo:

l'introduzione, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, di corrispettivi di capacita' infrannuale, dimensionati in ragione della durata del conferimento e della stagionalita' dello stesso, e prevedendo, per un periodo di due anni a partire dall'anno termico 2007-2008, coefficienti moltiplicativi inferiori per i mesi invernali;
la modifica dell'art. 15, comma 15.3, della deliberazione n. 166/05, in modo che i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea siano considerati in sede di determinazione del fattore correttivo;
sia opportuno rinviare il trattamento del servizio di pressione con prestazione superiore a quella minima garantita nell'ambito della regolazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento alle reti di trasporto;
sia necessario introdurre disposizioni in merito alle modalita' di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto relative al corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale, di cui all'art. 11, della deliberazione n. 166/05, avvalendosi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione; e che, al fine di incentivare le imprese ad incrementare l'efficienza delle prestazioni in modo che siano comparabili alle prestazioni medie offerte dal sistema, sia opportuno individuare meccanismi che, pur nel rispetto dei ricavi spettanti, prevedano una perequazione su base annuale;
sia altresi' necessario prorogare i termini per la presentazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 166/05 per permettere la trasmissione delle informazioni necessarie alla definizione di un corrispettivo regionale unico a livello nazionale;
 

Delibera:
1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione n. 166/05:
a. l'art. 9, comma 9.1, e' sostituito dal seguente comma:
«9.1 A partire dall'anno termico 2007-2008 l'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile, applicando ai corrispettivi di capacita' CP e riproporzionati su base mensile, i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella 3.»;

b. all'art. 11, comma 11.2, lettera b), il secondo alinea e' sostituito dal seguente:
«il prodotto dei corrispettivi unitari CP e moltiplicati per le capacita' K e previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, normalizzate su base annuale mediante il prodotto del coefficiente di riproporzionamento del corrispettivo di capacita' CP e per i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella n. 3, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale (RT^N+RT^«NP»+RA-RD-RSC^N-FC^N) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:

Formula omessa


dove FC^N e' il fattore correttivo definito al successivo art. 15, comma 15.3, e m e' il numero dei punti di entrata;»; c. all'art. 11, comma 11.3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
«d) calcola i corrispettivi specifici d'impresa sulla base dei dati d'impresa di cui alla precedente lettera c), relativi alle quote di ricavo e alle capacita' di trasporto.»;
d. all'art. 14, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 14-bis - Perequazione. 14.1.bis La perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale si applica a tutte le imprese che svolgono l'attivita' di trasporto su reti regionali di gasdotti.
14.2.bis La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), attenendosi alle modalita' previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto di cui al comma 14.1.bis, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
14.3.bis Ai fini di quanto previsto dal comma 14.2.bis, ciascuna impresa di trasporto, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, fa pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 14.5.bis. La Cassa definisce le modalita' di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro centoventi giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte dell'Autorita'.
14.4.bis Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti i termini di cui al comma 14.3.bis, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di trasporto inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
14.5.bis In ciascun anno t, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale e' pari a:

Formula omessa


dove:
T^«CR» «i,t» e' l'ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell'anno t, relativo al corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale;
REF^«CR» «i,t» e' l'ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell'anno t, calcolati applicando il corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale di cui all'art. 11, alle capacita' effettivamente conferite;

RICT^«CR» «i,t» e' l'ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell'anno t spettanti all'impresa di trasporto, calcolato applicando il corrispettivo specifico d'impresa, di cui all'art. 11, comma 11.3, lettera d), alle capacita' effettivamente conferite.
14.6.bis La Cassa, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa di trasporto l'ammontare di perequazione relativo al corrispettivo di capacita' CR r unico a livello nazionale.
14.7.bis Ciascuna impresa di trasporto, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 14.6.bis, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
14.8.bis La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro centoventi giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto.
14.9.bis Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti pro quota rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilita' dei versamenti suddetti.
14.10.bis Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di trasporto in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro tre mesi dal termine di cui al comma 14.8.bis, la Cassa riconosce alle medesime imprese di trasporto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° giugno successivo alla scadenza di cui al comma 14.8.bis.
14.11.bis In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorita'. Ogni eventuale contestazione circa le modalita' di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni e' demandata alla valutazione e decisione dell'Autorita'.
14.12.bis E' istituita una componente tariffaria \varphi a copertura degli eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce la componente \varphi. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente \varphi e' posta pari a zero.
14.13.bis La componente tariffaria di cui al comma 14.12.bis e' applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV di cui all'art. 8, comma 8.1.
14.14.bis E' istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione trasporto regionale» alimentato dalla componente \varphi e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorita'.
14.15.bis Le imprese di trasporto versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente \varphi in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo.»;

e. all'art. 15, comma 15.3, al terzo alinea, le parole «di cui ai precedenti articoli 8 e 11» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 11»;
f. all'art. 16, comma 16.1, dopo le parole «per il calcolo dei corrispettivi unitari» sono aggiunte le parole «e dei corrispettivi specifici d'impresa»;
g. all'art. 16, comma 16.3, dopo le parole «corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti» sono aggiunte le parole «dei corrispettivi specifici d'impresa»;
h. all'art. 16, comma 16.5 le parole «di cui al precedente comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti commi 2 e 3»;
i. all'art. 16, dopo il comma 16.5, e' aggiunto il seguente comma:
«16.5.1 L'Autorita' trasmette alla Cassa i corrispettivi unitari regionali specifici d'impresa approvati ai sensi del comma 16.5.»;
2. di prorogare per l'anno termico 2007-2008, il termine per la trasmissione, da parte delle imprese di trasporto, dei dati e delle informazioni di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 166/05, al 15 marzo 2007;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
 

Milano, 27 febbraio 2007
Il presidente: Ortis