Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione n. 50 del 6 marzo 2007
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Integrazione delle disposizioni in materia di restituzione dei ricavi eccedentari di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 ottobre 2006, n. 232/06.
(G.U. n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6
marzo 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, periodo di regolazione
2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato
e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 24 ottobre 2006, n. 232/06 (di seguito:
deliberazione n. 232/06);
la comunicazione di FederUtility del 21 dicembre 2006, ricevuta dall'Autorita'
il 22 dicembre 2006, prot. n. 031398, avente ad oggetto chiarimenti relativi
all'applicazione della deliberazione n. 232/06 (di seguito: comunicazione del 21
dicembre 2006);
Considerato che:
ai sensi del comma 9.1, lettera b), del Testo integrato, le imprese
distributrici, entro il 31 luglio di ogni anno, dichiarano l'ammontare dei
ricavi eccedentari relativi all'anno solare precedente, pari alla differenza, se
positiva, tra i ricavi effettivi ed i ricavi ammessi, come definiti all'art. 8
del medesimo Testo integrato, riferiti al medesimo anno solare;
il comma 9.6.1 del Testo integrato, introdotto con deliberazione n. 232/06,
prevede che qualora l'impresa distributrice, nonostante documentabili tentativi
di ricerca, non sia in grado di reperire i soggetti titolari del diritto al
rimborso di cui ai commi 9.2, 9.3 e 9.4 del Testo integrato, accantona e computa
l'ammontare non rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse
modalita' di cui al comma 9.6 del Testo integrato;
il comma 9.6.2 del Testo integrato, introdotto con deliberazione n. 232/06,
dispone che le imprese distributrici accantonano e computano a maggiorazione dei
ricavi effettivi, con le stesse modalita' di cui al comma 9.6 del Testo
integrato, anche le quote di rimborso di importo inferiore a tre euro spettanti
alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) e di importo
inferiore a dieci euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma
2.2, lettere da d) a f), qualora nei confronti di tali soggetti non esistano
rapporti di fatturazione ricorrente;
il comma 9.6 del Testo integrato prevede che, a fronte di ricavi eccedentari
pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice
accantona detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi
effettivi nell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si
riferiscono;
ai sensi del comma 9.2, lettera a) del Testo integrato, a fronte di ricavi
eccedentari superiori al 3% e non superiori al 10% dei ricavi ammessi, ciascuna
impresa distributrice riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano
controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2,
lettere da b) a f), un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari
relativi alla medesima tipologia e (1+r1), dove r1 e' il tasso di riferimento in
vigoreall'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato
di 3 punti percentuali;
ai sensi del comma 9.2, lettera b) del Testo integrato, a fronte di ricavi
eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi, ciascuna impresa distributrice
riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti
appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), un
rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari relativi alla medesima
tipologia e (1+r2), dove r2 e' il tasso di riferimento in vigore all'inizio
dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti
percentuali;
gli ammontari non
rimborsati di cui ai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, relativamente ai
ricavi eccedentari realizzati nell'anno 2005, dovranno essere computati a
maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell'anno 2006;
come segnalato da FederUtility nella comunicazione del 21 dicembre 2006, il
fatto che l'approvazione delle disposizioni della deliberazione n. 232/06 sia
avvenuta sul finire dell'anno 2006, non ha consentito alle imprese distributrici
di valutare ed intervenire opportunamente sul livello complessivo dei ricavi
effettivi derivanti dall'applicazione di opzioni tariffarie nell'anno 2006;
l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo
integrato, potrebbe in alcuni casi comportare, con riferimento ai ricavi
relativi all'anno 2006, un livello di ricavi eccedentari superiore al 3%
rispetto ai ricavi ammessi, imponendo all'impresa distributrice la restituzione
degli importi e la maggiorazione degli stessi prevista dalla lettera a) del
comma 9.2 del Testo integrato anziche' l'accantonamento previsto dal comma 9.6
del medesimo Testo integrato;
l'applicazione delle medesime disposizioni previste dai commi 9.6.1. e 9.6.2 del
Testo integrato, potrebbe in altri casi comportare, sempre con riferimento ai
ricavi relativi all'anno 2006,un livello di ricavi eccedentari superiore del 10%
rispetto ai ricavi ammessi, imponendo all'impresa distributrice l'applicazione
della maggiorazione degli importi da restituire prevista dalla lettera b) del
comma 9.2 del Testo integrato anziche' della lettera a);
il conseguimento di ricavi eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi
impedirebbe alle imprese distributrici l'applicazione delle modalita' di
rimborso previste dal comma 9.4 del Testo integrato;
Ritenuto opportuno che:
con riferimento esclusivo all'anno 2006, le somme accantonate e computate a
maggiorazione dei ricavi effettivi ai sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo
integrato, non debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo del
raggiungimento delle soglie del 3% e del 10% dei ricavi ammessi previste dai
commi 9.2, 9.4 e 9.6 del Testo integrato;
Delibera:
1. di prevedere che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9 del Testo
integrato conseguiti nell'anno 2006, qualora, per effetto delle maggiorazioni
disposte dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, il ricavo eccedentario
superi la soglia del 3%, ma rimanga nei limiti del 10% dei ricavi ammessi,
l'impresa distributrice applichi le disposizioni del comma 9.6 anziche' quelle
del comma 9.2 del Testo integrato;
2. di prevedere che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9 del Testo
integrato conseguiti nell'anno 2006, qualora il ricavo eccedentario superi la
soglia del 10% dei ricavi ammessi per effetto delle maggiorazioni disposte dai
commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato:
i) l'ammontare da rimborsare previsto dal comma 9.2 del Testo integrato sia
calcolato applicando la maggiorazione prevista dalla lettera a) anziche' dalla
lettera b) del medesimo comma 9.2;
ii) l'impresa distributrice abbia facolta' di effettuare i rimborsi di cui al
comma 9.2 del Testo integrato anche con le modalita' previste dal comma 9.4 del
medesimo Testo integrato;
3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.
Milano, 6 marzo 2007
Il presidente: Ortis