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Deliberazione n. 53 del 7 marzo 2007
Autoritą per l'energia elettrica e il gas. Approvazione di proposte e di rettifiche tariffarie e determinazione di tariffe relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, nonche' avvio di procedimento per la determinazione delle tariffe per la localita' Ginestra.
(G.U. n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84 )
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 7
marzo 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito:
decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito:
deliberazione n. 172/06);
la deliberazione dell'Autorita' 7 novembre 2006, n. 240/06 (di seguito:
deliberazione n. 240/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito:
deliberazione n. 258/06);
la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito:
deliberazione n. 295/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 gennaio 2007, n. 07/07;
Considerato che:
in data 31 gennaio 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorita'
le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007
rispettivamente di ottantanove e di 62 sessantadue tra imprese di distribuzione
di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale,
determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai
sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
con nota del 31 gennaio 2007, prot. EF/M07/474/cc, veniva comunicata l'avvenuta
pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese
stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1
della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n.
173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero
state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso; a seguito della
comunicazione di cui al precedente alinea:
cinquantatre imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico
2005/2006 e trentuno imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno
termico 2006/2007 nei termini previsti;
ventinove imprese e ventisei imprese, con riferimento rispettivamente agli anni
termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie ne'
hanno segnalato difformita' riscontrate nelle stesse;
le societa' Enel Rete Gas S.p.a., Smedigas, Acea Pinerolese Industriale S.p.a.,
ASM Brescia S.p.a., Cige S.p.a., Coingas S.p.a. e Trentino Servizi S.p.a. hanno
comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla liberta'
tariffaria per le proprie localita' in avviamento, prevista dall'art. 5, comma
5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e
dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera c), della deliberazione n. 173/04;
dall'esame della documentazione e' emerso che, in alcune localita', il valore
della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle
dismissioni dichiarate e, in altre localita', il valore del capitale investito
risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione
dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli
investimenti;
per le societa' ACSM S.p.a., Valle Umbra Servizi S.p.a., Trentino Servizi S.p.a.,
Acegas-Aps S.p.a., Astea S.p.a., CMV Servizi S.r.l., CEA S.r.l. Distribuzione
Gas, Uniservizi S.p.a., Publireti S.r.l. e Ascopiave S.p.a., con deliberazione
n. 258/06, era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli
anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per
il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita'
prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione
n. 170/04; e che tali istanze sono risultate formalmente conformi al disposto
dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
la societa' Gas Plus Reti S.r.l., per la quale con deliberazione n. 258/06 era
stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici
2005/2006 e 2006/2007, Arcalgas Progetti S.p.a. e Enel Rete Gas S.p.a. hanno
presentato istanza per l riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di
produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della
deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto
dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04 limitatamente
all'anno termico 2006/2007;
per la societa' Angizia Multiservices S.r.l. con deliberazione n. 258/06 era
stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici
2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove la
medesima societa' risulta titolare, sono presenti localita' per le quali il
concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del
tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera
c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale istanza e' risultata
conforme al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n.
170/04 limitatamente all'anno termico 2007/2008;
per le societa' Egea S.p.a., Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.a.,
Co.I.Me.Pa S.r.l. e Gastecnica Galliera S.r.l., con deliberazione n. 295/06 era
stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici
2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove le medesime
societa' risultano titolari, sono presenti localita' per le quali il
concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del
tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera
c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono
risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima
deliberazione n. 170/04;
la societa' Smedigas S.p.a. ha presentato istanza per il riconoscimento della
riduzione del tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma
5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale
istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'art. 7,
comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
le societa' Unigas Distribuzione S.r.l., Sagas S.r.l. e Selgas S.p.a. hanno
presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero
di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea,
della deliberazione n. 170/04, e che tali istanze sono risultate conformi al
disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04
limitatamente all'anno termico 2007/2008;
per le societa' Sime S.p.a., Adda Gestione Energie S.p.a., Aimag S.p.a., Coop.
Pomilia Gas S.c.r.l., Salso Servizi S.p.a., AES S.p.a., AEM Gestioni S.r.l. e
Comune di Alanno con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte
tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in seguito all'assenso
delle medesime societa'; ma che, da un riscontro incrociato delle diverse
istanze, e' risultato che in alcune localita', facenti parte di ambiti tariffari
dei quali le suddette societa' sono titolari, i rispettivi concessionari hanno
presentato istanze per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero
di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea,
della deliberazione n. 170/04, e che tali istanze sono risultate conformi al
disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
le societa' Thuga Mediterranea S.r.l. e Egea S.p.a. non hanno confermato le
proposte tariffarie, per l'anno termico 2005/2006 e 2006/2007, relative ad
alcuni ambiti tariffari con localita' in avviamento per le quali il
concessionario ha comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia
alla liberta' tariffaria prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo
e terzo alinea della deliberazione n. 170/04;
per le societa' Piceno Gas Distribuzione S.r.l. e IS Gas S.c.r.l., per la quali,
rispettivamente con deliberazione n. 258/06 e con deliberazione n. 295/06, era
stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici
2005/2006 e 2006/2007 a seguito delle modifiche segnalate dalle medesime
societa', gli uffici dell'Autorita' hanno recepito tali modifiche;
Considerato che:
con riferimento all'anno termico 2006/2007 con lettere in data 15 dicembre 2006
(prot EF/M06/5809, prot EF/M06/5810, prot EF/M06/5811, prot EF/M06/5815) gli
uffici dell'Autorita', ai sensi dell'art. 12, comma 6 della deliberazione n.
173/04, hanno sollecitato l'invio dei dati necessari alla determinazione
tariffaria alle societa' Gp Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.a., Comune di Molini
di Triora e Costruzioni Impianti Metano S.r.l., e che le suddette societa' non
hanno assolto a tale adempimento;
con riferimento all'anno termico 2005/2006 con lettere in data 10 gennaio 2007 (prot.
EF/M07/125, prot. EF/M07/126, prot. EF/M07/127), gli uffici dell'Autorita', ai
sensi dell'art. 12, comma 6 della deliberazione n. 173/04, hanno sollecitato
l'invio dei dati necessari alla determinazione tariffaria alle societa' Gp Gas
S.r.l., Piccini Paolo S.p.a. e Comune di Molini di Triora e che le suddette
societa' non hanno assolto a tale adempimento;
con nota in data 17 ottobre 2006 prot. EF/M06/4868/em, gli Uffici dell'Autorita'
hanno richiesto alle societa' Liguria gas S.r.l. e Carbotrade gas S.p.a. di
presentare, in conformita' alla modulistica pubblicata sul sito internet dell'Autorita'
e inderogabilmente entro e non oltre il 23 ottobre 2006, la dichiarazione di
riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2005 e che le suddette
societa' hanno trasmesso la suddetta dichiarazione rispettivamente in data 15
gennaio 2007 (prot. Autorita' 001575) e 26 gennaio 2007 (prot. Autorita' 002291)
quindi oltre i termini sopra indicati;
tra gli esercenti di cui ai precedenti tre alinea, le societa' Costruzioni
Impianti Metano S.r.l. e Piccini Paolo S.p.a. non hanno fornito gli elementi
necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione,
rispettivamente, per le localita' Fara in Sabina (Rieti) e Caprese Michelangelo
(Arezzo).
Considerato che:
con deliberazione n. 240/06, l'Autorita' ha avviato procedimenti volti alla
determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per gli anni
termici 2005/2006 e 2006/2007, nei confronti degli esercenti elencati negli
allegati A, B, C e D alla medesima deliberazione e per le localita' ivi
riportate;
la societa' SEI S.p.a.:
con nota in data 14 novembre 2006 (prot. Autorita' 029172), ha affermato di aver
inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005
in data 23 ottobre 2006, per posta prioritaria, ma non risultano elementi
comprovanti tale invio;
ha inviato la dichiarazione di riconciliazione a mezzo fax in data 26 ottobre
2006;
con nota in data 29 gennaio 2007 (prot. Autorita' 002542), ha chiesto di poter
essere ascoltata in audizione finale; e che tale richiesta non e' stata accolta
in quanto pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 16, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 244/2001;
la societa' Melfi S.r.l., con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 15 novembre
2006 (prot. Autorita' 028551), ha: dichiarato di non aver effettuato l'invio dei
dati per l'anno termico 2006/2007, entro il 31 agosto 2006, per problemi
connessi all'invio telematico;
precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 1°
settembre 2006;
la societa' Asec S.p.a., con nota in data 16 novembre 2006 (prot. Autorita'
028747), ha provveduto all'invio della dichiarazione di riconciliazione degli
incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005 senza fornire motivazioni atte a
giustificare la trasmissione della predetta dichiarazione oltre i termini
stabiliti dall'Autorita';
la societa' Aset S.p.a.,
con nota trasmessa a mezzo fax in data 30 novembre 2006 (prot. Autorita'
029800), ha inviato copia di una sezione del questionario excel gia' acquisito
dalla Direzione Tariffe dell'Autorita', senza allegare la prevista dichiarazione
di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2005;
la societa' Italcogim S.p.a., con nota trasmessa a mezzo fax in data 13 febbraio
2007 (prot. Autorita' 3695), ha dichiarato di gestire, con contratto provvisorio
e temporaneo, il servizio di distribuzione nel comune di Altavilla Irpina e che
la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali dell'esercizio
2005 inviata dalla medesima Italcogim S.p.a. in data 31 luglio 2006 (prot.
Autorita' 019120), era riferita anche agli investimenti effettuati nel suddetto
comune;
la societa' Acea Pinerolese Industriale S.p.a. (di seguito: Acea Pinerolese
S.p.a.): con nota trasmessa in data 22 novembre 2006 (prot. Autorita' 029399) ha
inviato la dichiarazione di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005;
la societa' DGN S.r.l., subentrata a seguito conferimento ramo aziendale in data
14 dicembre 2006 alla medesima societa' Acea Pinerolese S.p.a., con nota in data
23 gennaio 2007 (prot. Autorita' 001749), ha presentato una «memoria di
costituzione e difensiva» contenente elementi comprovanti il mancato ricevimento
del sollecito inviato dall'Autorita' il 17 ottobre 2006, prot. EF/M06/4868/em;
con nota in data 7 febbraio 2007 prot EF/M07/571/cc la Direzione Tariffe dell'Autorita'
ha comunicato alla societa' DGN S.r.l. che gli elementi rappresentati nella
«memoria di costituzione e difensiva» di cui al precedente alinea sono tali da
escludere la sussistenza dei presupposti per l'adozione del procedimento per la
determinazione delle tariffe ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n.
170/04;
con nota in data 15 febbraio 2007 (prot. Autorita' 003671) la societa' DGN S.r.l.,
per conto della societa' Acea Pinerolese S.p.a.,
ha rinunciato alla facolta' di poter essere ascoltata in audizione finale;
la societa' AIM Vicenza S.p.a., per conto del Comune di Nanto, con nota in data
trasmessa 31 ottobre 2006 (prot. Autorita' 027665) ha inviato la dichiarazione
di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2005 e che successivamente il
Comune di Nanto ha:
i. chiesto che i propri rappresentanti vengano sentiti in audizione finale con
nota trasmessa in data 1° dicembre 2006 (prot. Autorita' 030466);
ii. rinunciato a tale facolta' con nota in data 13 febbraio 2007 (prot.
Autorita' 003661);
la societa' Az. Multiservizi S.p.a. (di seguito: AMGA S.p.a.) anche in occasione
dell'audizione finale svoltasi in data 22 febbraio 2007 ha sostenuto che il
mancato invio della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti 2005
discende da un non corretto recepimento dell'importanza del sollecito ricevuto a
causa della modalita' di trasmissione dello stesso, avvenuta via e-mail;
quanto al procedimento avviato nei confronti della societa' Metanprogetti S.r.l.
sono state acquisite le dichiarazioni rese ed i documenti prodotti dalla
medesima societa' durante l'audizione finale svoltasi in data 22 febbraio 2007
senza che questi contengano elementi comprovanti che le informazioni richieste
siano state inviate entro i termini previsti;
i restanti esercenti elencati negli allegati A, B, C e D alla deliberazione n.
240/06, non riportati sopra, nel corso dei rispettivi procedimenti non hanno
presentato alcuna memoria ne' prodotto alcun documento, e pertanto non hanno
fornito elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione
n. 170/04;
tra gli esercenti di cui al precedente alinea, le societa' Cosvim Soc. Coop. a
r.l. e Metagas S.r.l. non hanno fornito gli elementi necessari alla
determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, rispettivamente, per le
localita' Ginestra (Potenza) e Castelnuovo di Conza (Salerno); e che, in
particolare, la societa' Cosvim Soc. Coop. a.r.l. non ha provveduto alla
trasmissione di quanto richiesto neppure a fronte del sollecito inviato
dall'Autorita' in data 8 novembre 2006, prot. EF/M06/5137/cc.;
Considerato inoltre che:
l'invio, oltre il termine di scadenza previsto, della dichiarazione di
riconciliazione degli investimenti effettuati rappresenta, in caso di invio
valido dei dati necessari alla determinazione tariffaria, una difformita' di
minor gravita' rispetto al mancato o ritardato invio dei dati tariffari stessi
anche in considerazione del diverso impatto sul processo di controllo delle
proposte tariffarie;
la procedura prevista all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 170/04 e
all'art. 12, comma 7.1, della deliberazione n. 173/04 consente di calibrare l'entita'
della valutazione alternativa, in considerazione della maggior o minore entita'
dell'inadempienza, procedendo, in sede di presentazione della proposta
tariffaria dell'anno successivo, nell'un caso all'aggiornamento di un vincolo
sui ricavi dell'anno precedente comprensivo degli investimenti non gia'
considerati, nell'altro a sommare questi ultimi ai nuovi investimenti realizzati
nell'anno di riferimento per la nuova proposta tariffaria;
Ritenuto che sia necessario:
approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei settantotto
esercenti elencati in Tabella 1, ad esclusione delle localita' indicate
nell'allegato B della deliberazione n. 240/06;
approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 47
(quarantasette) esercenti elencati in Tabella 2, ad esclusione delle localita'
indicate nell'allegato D della deliberazione n. 240/06;
approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006
e 2006/2007, gia' approvate con deliberazione n. 258/06, delle societa' Aimag
S.p.a., limitatamente agli ambiti Anzola dell'Emilia e Mirandola e Coop. Pomilia
Gas S.c.r.l.;
approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007,
gia' approvate con deliberazione n. 258/06, delle societa' Salso Servizi S.p.a.,
limitatamente all'ambito Salsomaggiore Terme, SIME S.p.a., limitatamente
all'ambito Pontecurone, Adda Gestione Energie S.p.a., AES S.p.a., Comune di
Alanno e AEM Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Olmeneta-Casalsigone;
rimandare alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la
determinazione tariffaria nelle localita' in avviamento, per le quali le imprese
hanno rinunciato alla liberta' tariffaria, l'approvazione delle proposte
tariffarie delle societa':
Acea Pinerolese Industriale S.p.a. e ASM Brescia S.p.a., per l'anno termico
2005/2006;
Enel Rete Gas S.p.a., Smedigas, Cige S.p.a., Coingas S.p.a., Trentino Servizi
S.p.a., Thuga Mediterranea S.r.l. e Egea S.p.a., per gli anni termici 2005/2006
e 2006/2007;
nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito
risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi
percepiti, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e
portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli
anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei
contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento,
degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in
caso di valore negativo;
determinare, per le societa' GP Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.a., Comune di
Molini di Triora le tariffe relative all'attivita' di fornitura di gas diversi
dal gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, secondo i criteri
definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;
determinare per l'anno termico 2006/2007 per le societa' Liguria Gas S.r.l.,
Carbotrade Gas S.p.a. e Costruzioni Impianti Metano S.r.l. le tariffe relative
all'attivita' di fornitura di gas diversi dal gas naturale, secondo i criteri
definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;
applicare nei comuni di Caprese Michelangelo (Arezzo), per gli anni termici
2005/2006 e 2006/2007, e Fara in Sabina (Rieti), per l'anno termico 2006/2007,
le tariffe di fornitura comunicate nell'ultimo anno di avviamento per le
predette localita' rispettivamente dalle societa' Piccini Paolo S.p.a. e
Costruzioni Impianti Metano S.r.l., salvo successiva verifica, aggiornate
secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 5.4 e dall'art. 11, comma 3 della
deliberazione n. 173/04;
applicare, per l'anno termico 2005/2006, salvo successiva verifica, nel comune
di Ginestra (Potenza) della societa' Cosvim Soc. Coop. a r.l. le proposte
tariffarie definite per l'ambito di Rionero in Vulture (Potenza) della societa'
Enel Rete Gas S.p.a., al quale il comune medesimo risulta interconnesso;
applicare nel comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), per gli anni termici
2005/2006 e 2006/2007, salvo successiva verifica, tariffe di distribuzione
derivanti dall'applicazione di un valore del coefficiente epsilon pari a quello
minimo riscontrato nella regione in cui e' situato il comune medesimo,
utilizzando per la conversione delle tariffe da unita' energetiche in unita'
volumetriche il valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
Ritenuto inoltre che:
con riferimento al procedimento avviato con deliberazione n. 240/06, gli
elementi addotti dalle societa' SEI S.p.a., Melfi S.r.l., ASEC S.p.a., ASET
S.p.a., Comune di Nanto, AMGA S.p.a. e Metanprogetti S.r.l. non sono idonei ad
escludere la sussistenza del presupposto per l'adozione, nei loro confronti, del
provvedimento di determinazione delle tariffe ai sensi del comma 5.5 della
deliberazione n. 170/04, in quanto attengono esclusivamente alla sfera
organizzativa degli esercenti medesimi;
le societa' che risultano inadempienti esclusivamente per l'invio oltre il
termine di scadenza della dichiarazione di riconciliazione degli investimenti
dell'esercizio 2005, possono esporre tali investimenti ad incremento di quelli
realizzati nell'esercizio 2006 in sede di presentazione della proposta
tariffaria dell'anno termico 2007/2008;
rimandare, tenendo comunque conto degli investimenti effettuati nell'esercizio
2005, la determinazione delle tariffe dell'anno termico 2006/2007 per le
societa' Acea Pinerolese S.p.a. e per il comune di Altavilla Irpina, localita'
in cui il servizio di distribuzione e' svolto dalla societa' Italcogim S.p.a.,
alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione
tariffaria nelle localita' in avviamento;
salvo quanto previsto ai quattro precedenti alinea, determinare, per gli
esercenti indicati negli allegati A e C e negli allegati B e D, limitatamente
alle localita' ivi riportate, della deliberazione n. 240/06, le tariffe relative
all'attivita' di distribuzione di gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e
2006/2007, secondo i criteri definiti dal comma 5.5.1 della deliberazione n.
170/04;
sia opportuno considerare, in sede di presentazione della proposta tariffaria
relativa all'anno termico 2007/2008, i dati relativi ai nuovi investimenti
dichiarati dagli esercenti di cui al precedente alinea nel corso del
procedimento e non considerati ai fini del calcolo delle tariffe di
distribuzione 2005/2006 e 2006/2007;
ritenuto inoltre che sia necessario avviare, nei confronti della societa' Cosvim
Soc. Coop. a r.l, limitatamente alla localita' Ginestra (Potenza), un
procedimento volto a determinare, ai sensi dell'art. 5, commi 5.5 e 5.5.1, della
deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno
termico 2006/2007 e applicare in tale localita', fino alla chiusura del
procedimento e salvo successivo conguaglio, le proposte tariffarie definite per
l'ambito di Rionero in Vulture (Potenza) della societa' Enel Rete Gas S.p.a.
Delibera:
1. di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei
settantotto esercenti elencati in Tabella 1, ad esclusione delle localita'
indicate nell'allegato B della deliberazione n. 240/06;
2. di approvare, per
l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 47 (quarantasette)
esercenti elencati in Tabella 2, ad esclusione delle localita' indicate
nell'allegato D della deliberazione n. 240/06;
3. di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici
2005/2006 e 2006/2007, gia' approvate con deliberazione n. 258/06, delle
societa' Aimag S.p.a., limitatamente agli ambiti Anzola dell'Emilia e Mirandola
e Coop. Pomilia Gas S.c.r.l.;
4. di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico
2006/2007, gia' approvate con deliberazione n. 258/06, delle societa' Salso
Servizi S.p.a., limitatamente all'ambito Salsomaggiore Terme, SIME S.p.a.,
limitatamente all'ambito Pontecurone, Adda Gestione Energie S.p.a., AES S.p.a.,
Comune Di Alanno e AEM Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito
Olmeneta-Casalsigone;
5. di approvare, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le proposte
tariffarie degli esercenti che gestiscono le localita' per le quali risultano
negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto
delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, ponendo pari a zero
tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di
distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il
solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota
ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto
pari a zero in caso di valore negativo;
6. di determinare le tariffe relative all'attivita' di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2005/2006 secondo quanto indicato nella Tabella 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di determinare le
tariffe relative all'attivita' di fornitura di gas diversi dal gas naturale per
l'anno termico 2006/2007 secondo quanto indicato nella Tabella 4, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno
termico 2005/2006 secondo quanto indicato nella Tabella 5, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno
termico 2006/2007 secondo quanto indicato nella Tabella 6, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
10. di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti
decorra a partire dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dal 1°
ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;
11. di avviare, nei confronti della societa' Cosvim Soc. Coop. a r.l.,
limitatamente alla localita' Ginestra (Potenza), un procedimento volto a
determinare, ai sensi dell'art. 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n.
170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico
2006/2007;
12. di applicare nel comune di Ginestra (Potenza) per l'anno termico 2006/2007,
temporaneamente e salvo conguaglio, le proposte tariffarie definite per l'ambito
di Rionero in Vulture (Potenza) della societa' Enel Rete Gas S.p.a.;
13. di comunicare che il responsabile del procedimento e', ai sensi del
combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lettera h), della deliberazione n.
182/04 e del punto 22 della deliberazione n. 183/04, il direttore della
direzione tariffe;
14. di fissare in sessanta giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla
data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
15. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
244/2001, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della
direzione tariffe dell'Autorita';
16. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono
essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 244/2001, qualora ne facciano domanda all'Autorita'
entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione
del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 4,
comma 3, dello stesso decreto, e di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad
intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo
decreto;
17. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti indicati negli Allegati
A, B, C e D della deliberazione n. 240/06, ad esclusione del Comune di Altavilla
Irpina, alle societa' Liguria Gas S.r.l., Carbotrade Gas S.p.a., Costruzioni
Impianti Metano S.r.l., Italcogim S.p.a. e al Comune di Molini Triora mediante
plico raccomandato con avviso di ricevimento;
18. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di cui
all'allegato E della deliberazione n. 240/06 e ai Comuni di seguito riportati in
persona dei Sindaci pro-tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei
provvedimenti di competenza;
Comune di Scaldasole (Pavia);
comune Molini di Triora (Imperia);
comune di Montefiorino (Modena);
comune di Riolunato (Modena);
comune di Ponzone (Alessandria);
comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia);
comune di Toano (Reggio Emilia);
comune di Ramiseto (Reggio Emilia);
comune di Palagano (Modena);
comune di Perinaldo (Imperia);
comune di Soldano (Imperia);
comune di Castelnovo Ne' Monti (Reggio Emilia);
comune di Dolceacqua (Imperia);
comune di Marsaglia (Cuneo);
comune di Paroldo (Cuneo);
comune di Rocca Ciglie' (Cuneo);
comune di Mombaldone (Asti);
comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo);
comune di Frassinoro (Modena);
comune di Castelletto Uzzone (Cuneo);
comune di Montechiaro d'Acqui (Alessandria);
comune di Pievepelago (Modena);
comune di Dego (Savona);
comune di Piana Crixia (Savona);
comune di Merana (Alessandria);
comune di Serole (Asti);
comune di Mombarcaro (Cuneo);
comune di Bormida (Savona);
comune di Spigno Monferrato (Alessandria);
comune di Scopello (Vercelli);
comune di Tornolo (Parma);
comune di Cossano Belbo (Cuneo);
comune di Pietrabruna (Imperia);
comune di Cellio (Vercelli);
comune di Pila (Vercelli);
comune di Piode (Vercelli);
comune di Rovegno (Genova);
comune di Rassa (Vercelli);
comune di Rezzo (Imperia);
comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova);
comune di Ceriana (Imperia);
comune di Gorzegno (Cuneo);
comune di Bergolo (Cuneo);
comune di Alagna Valsesia (Vercelli);
comune di Pignone (La Spezia);
comune di Fara in Sabina (Rieti);
19. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua
pubblicazione. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma
25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 7 marzo 2007
Il presidente: Ortis
----> vedere Tabelle da pag. 55 a pag. 90 del S.O.
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