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Deliberazione 16 gennaio 2007, n. 7
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Approvazione di proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate. (Deliberazione n. 7/07).
(G.U. n. 36 del 13-2-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 gennaio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito:
deliberazione n. 172/06);
la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 195/06 (di seguito:
deliberazione n. 195/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito:
deliberazione n. 258/06);
la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito:
deliberazione n. 295/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 323/06 (di seguito:
deliberazione n. 323/06);
Considerato che:
in data 20 dicembre 2006 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorita'
le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007
rispettivamente di 26 (ventisei) e di 27 (ventisette) tra imprese di
distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas
naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese
medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
con nota del 20 dicembre 2006, prot. TSG/M06/5867, veniva comunicata l'avvenuta
pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese
stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1
della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n.
173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero
state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:
15 imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006
e 16 (sedici) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico
2006/2007 nei termini previsti;
9 imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e
2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie ne' hanno segnalato
difformita' riscontrate nelle stesse;
con riferimento agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le societa' Gea S.p.A.
e Salerno Energia Distribuzione S.r.l. hanno comunicato di voler presentare la
dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria per le proprie localita' in
avviamento, prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo
alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera c),
della deliberazione n. 173/04; Considerato inoltre che:
per le societa' G.E.I. S.p.A., Molteni S.p.A., Somet S.r.l., Tecnomontaggi S.r.l.,
SGR Reti S.p.A., Thüga Triveneto S.r.l., Amga S.p.A. e Mogest S.r.l., con
deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte
tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della
presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di
recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo
alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate
conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n.
170/04;
per la societa' Edison D.G. S.p.A. con deliberazione n. 295/06 era stata
rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/06 e
2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della
riduzione del tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma
5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale
istanza e' risultata conforme, limitatamente all'anno termico 2006/2007, al
disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
per le societa' Simgas Nord S.r.l. e BDG Distribuzione Gas S.r.l., con
deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte
tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti
tariffari, dove le medesime societa' risultano titolari, sono presenti localita'
per le quali il concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della
riduzione del tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma
5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali
istanze sono risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della
medesima deliberazione n. 170/04;
la societa' Acam Gas S.p.A. ha presentato istanza per il riconoscimento della
riduzione del tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma
5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale
istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'art. 7,
comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
con deliberazione n. 195/06 e' stato avviato un procedimento, i cui termini di
scadenza sono stati prorogati con deliberazione n. 323/06, volto a definire, tra
l'altro, le tariffe di distribuzione, per l'anno termico 2004-2005, per il
comune di Conza della Campania;
Ritenuto che sia necessario:
approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 24 esercenti
elencati in tabella 1;
approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 25 esercenti
elencati in tabella 2;
applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), per gli anni termici
2005/2006 e 2006/2007, temporaneamente, salvo successivo conguaglio e fino alla
chiusura del procedimento avviato con deliberazion. 195/06, cosi' come prorogato
con deliberazione n. 323/06, le proposte tariffarie definite per l'ambito di
Calitri (Avellino) della societa' Sidigas S.p.A. attuale esercente il servizio
di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo;
rimandare l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici
2005/2006 e 2006/2007 delle societa' Gea S.p.A. e Salerno Energia Distribuzione
S.r.l. alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione
tariffaria nelle localita' in avviamento per le quali le imprese hanno
rinunciato alla liberta' tariffaria;
Delibera:
1. Di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 24
esercenti elencati in Tabella 1, e, per l'anno termico 2006/2007, le proposte
tariffarie dei 25 esercenti elencati in tabella 2.
2. Di applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), per gli anni
termici 2005/2006 e 2006/2007, temporaneamente, salvo successivo conguaglio e
fino alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06, cosi'
come prorogato con deliberazione n. 323/06, le proposte tariffarie definite per
l'ambito di Calitri (Avellino) della societa' Sidigas S.p.A. attuale esercente
il servizio di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo.
3. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai
precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico
2005/2006, e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007.
4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua
pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 16 gennaio 2007
Il presidente
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