Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione 11 aprile 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 90/07).
(GU n. 97 del 27-4-2007- Suppl. Ordinario n.107)
L’AUTORITA' PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell’11 aprile 2007
Visti:
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto
legislativo n. 387/03);
• la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e
modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto
ministeriale 28 luglio 2005);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto
ministeriale 6 febbraio 2006);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante
“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003” (di seguito: decreto ministeriale 19
febbraio 2007);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di qualità dei
servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo
di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio
2004, n. 4/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo
integrato della qualità);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica
per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi
di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30
gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito:
Testo integrato);
• la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
• la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
• la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito:
deliberazione n. 88/07);
• la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito:
deliberazione n. 89/07);
• la lettera dell’Enea del 2 aprile 2007, prot. n. ENEA/2007/19320/ACS (prot.
Autorità n. 8676 del 4 aprile 2007).
Considerato che:
• l’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che
l’Autorità definisca:
• le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il
punto di consegna ed esegue la connessione di un impianto fotovoltaico alla rete
elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto;
• le modalità con le quali le condizioni di cui al precedente alinea si
applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
• l’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che
l’Autorità aggiorni i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti
ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità,
i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui
all’articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (di seguito: tariffe
incentivanti) e del premio di cui all’articolo 7 del predetto decreto
ministeriale (di seguito: premio); e che l’articolo 5, comma 4, del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007 stabilisce che, nell’ambito del predetto
aggiornamento, l’Autorità possa stabilire ulteriori condizioni rispetto a quelle
stabilite dal medesimo decreto;
• l’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che
l’Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle
tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività
previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel gettito della componente
tariffaria A3.
Considerato che:
• la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le
condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i
cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale,
rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo,
inoltre:
a. disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
b. forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione
nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del
punto di consegna e per l’esecuzione dei lavori di connessione;
• le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per
la connessione alla rete di impianti fotovoltaici e sono coerenti con quanto
previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
• con la deliberazione n. 88/07, l’Autorità ha introdotto disposizioni inerenti
il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, definendo le
responsabilità e le modalità di erogazione del medesimo servizio;
• la deliberazione di cui al precedente alinea è funzionale alla misura
dell’energia elettrica avente diritto alle tariffe incentivanti;
• l’Enea, con lettera del 2 aprile 2007, ha manifestato l’esigenza di disporre
di alcuni dati relativi agli impianti fotovoltaici ai fini del monitoraggio di
cui all’articolo 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando altresì
la stima dei costi da sostenere per il medesimo monitoraggio nel triennio
2007-2009.
Ritenuto opportuno:
• dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007, relativamente alle condizioni per la
connessione alla rete di impianti fotovoltaici, facendo riferimento alle
disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05 e di cui alla deliberazione n.
89/07;
• definire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19
febbraio 2007 le modalità secondo cui le condizioni previste dalle deliberazioni
richiamate al precedente alinea, con particolare riferimento agli indennizzi
automatici, si applichino anche ai soggetti responsabili che abbiano acquisito
il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006;
• dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007 definendo ulteriori condizioni secondo quanto
previsto dall’articolo 5, comma 4, del predetto decreto ministeriale, ai fini di
garantire certezza, equità di trattamento e non discriminazione a tutti i
soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del
premio previsti dal medesimo ministeriale 19 febbraio 2007;
• prevedere, in particolare:
a. per quanto concerne l’accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto
responsabile dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alla tariffa
incentivante previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché:
i. di essere proprietario dell’immobile ove è installato l’impianto o,
diversamente, disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai
proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i
dal soggetto responsabile;
ii. di aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e
paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le
attività di costruzione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti.
b. per quanto concerne l’ammissione al premio, che il soggetto responsabile
dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
rispettare i requisiti per l’ammissibilità al premio previsti dal decreto
ministeriale 19 febbraio 2007;
c. per quanto concerne la gestione dell’impianto fotovoltaico, che il soggetto
responsabile sia tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
i. non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e
non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
ii. consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese
quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli
altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l’espletamento
delle attività di verifica e controllo;
iii. inviare annualmente al soggetto attuatore la documentazione che attesti il
possesso, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di
autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99
ai fini dell’erogazione dell’incremento alla tariffa incentivante di cui
all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pena il
mancato riconoscimento del medesimo incremento;
iv. comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a
sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o
convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono
l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano
necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari
potenza;
d. per quanto concerne l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui
all’articolo 11 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, di prevedere che il
soggetto attuatore possa effettuare verifiche di carattere documentale e di
carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione
di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti
universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità;
• dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007, definendo le modalità con le quali le risorse per
l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione
delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente
tariffaria A3;
• prevedere che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici che hanno
diritto alle tariffe incentivanti trasmettano al soggetto attuatore anche i dati
richiesti dall’Enea ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 1,
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
• prevedere che, al fine di consentire il monitoraggio previsto dall’articolo
15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l’Enea, coordinandosi
con il soggetto attuatore, individui un opportuno insieme di soggetti
responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all’Enea l’installazione
di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a
distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici
DELIBERA
1. di approvare le disposizioni attuative del decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, riportate in
allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19
febbraio 2007 che, per i soggetti responsabili che hanno acquisito il diritto
alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 i cui impianti non sono ancora stati connessi alla rete elettrica:
• in caso di connessioni a reti elettriche a tensione nominale:
a. inferiore o uguale ad 1 kV, si applichino le disposizioni di cui all’articolo
9, commi 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 89/07,
assumendo:
i. il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione pari al
tempo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
ii. il tempo di realizzazione della connessione pari al tempo di cui
all’articolo 8, comma 3, ultimo periodo del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
b. maggiore di 1 kV, si applichi quanto previsto dall’articolo 14, comma 14.1,
dell’Allegato A alla deliberazione n. 281/05 assumendo i tempi di realizzazione
degli impianti e degli interventi di cui all’articolo 8, comma 8.2, lettere a. e
b., della medesima deliberazione pari al tempo di cui all’articolo 8, comma 3,
ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
• nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice
della richiesta di connessione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005 sia antecedente all’entrata in vigore della presente
deliberazione e l’impresa distributrice non abbia ancora comunicato il punto di
consegna, il tempo di messa a disposizione del preventivo come definito alla
precedente lettera a), punto i., decorre a partire dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
• nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice
della comunicazione di conclusione dei lavori di cui all’articolo 8, comma 3,
secondo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, sia antecedente
all’entrata in vigore della presente deliberazione, e l’impianto non è ancora
stato connesso, il tempo di cui alla precedente lettera a), punto ii., e lettera
b) decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento;
3. di prevedere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19
febbraio 2007 e in alternativa al precedente punto 2., che i soggetti
responsabili di impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006
possano richiedere la connessione alle reti elettriche con obbligo di
connessione di terzi ai sensi della deliberazione n. 281/05 o della
deliberazione n. 89/07. In tal caso decade l’eventuale precedente richiesta e si
applica quanto previsto dalle deliberazioni richiamate, anziché quanto previsto
dall’articolo 8, commi 2 e 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio
2005. Qualora il soggetto responsabile abbia già versato acconti all’impresa
distributrice competente per la realizzazione della connessione, tali acconti
devono essere considerati validi ai fini della nuova richiesta di connessione;
4. di abrogare l’articolo 3, commi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n.
188/05, oltre che l’Allegato A alla medesima deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo
Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.