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Deliberazione 2 Ottobre 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi della deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07. (Deliberazione n. 247/07).
(GU n. 253 del 30-10-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 ottobre 2007;
Visti:
la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/2000);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002;
la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/2003 di
approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della
societa' Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi
successivi aggiornamenti;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di
approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della
societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi
successivi aggiornamenti;
la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito:
deliberazione n. 138/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito:
deliberazione n. 108/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di seguito:
deliberazione n. 17/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2007, n. 203/2007 (di seguito:
deliberazione n. 203/2007).
Considerato che:
l'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita'
fissi i "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la
liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita'
del trasporto e del dispacciamento" e che definisca "gli obblighi dei
soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento"; e che
entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorita' fissa detti
criteri, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete,
che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' con i
suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza
comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete s'intende
conforme";
la deliberazione n. 138/2004 definisce garanzie di libero accesso al
servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la
predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato
art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000;
l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita',
ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione,
adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che
coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle
imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e
disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita';
con la deliberazione n. 108/2006 l'Autorita' ha approvato il codice di
rete tipo per il servizio di distribuzione gas;
l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 138/2004 prevede che
l'Autorita' approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del
codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della medesima deliberazione;
con la deliberazione n. 17/2007 l'Autorita' ha definito i profili di
prelievo standard e categorie d'uso del gas di cui all'art. 7 della
deliberazione n. 138/2004 e ha modificato la deliberazione n. 138/2004
al fine di attuare una ridefinizione dei processi allocativi, sia in
termini di responsabilita' dei soggetti interessati sia in termini di
tempistiche e modalita' operative;
con la medesima deliberazione l'Autorita' ha fissato l'entrata in vigore
dell'obbligatorieta' d'uso dei profili di prelievo standard e categorie
d'uso del gas e delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.
138/2004, di cui al punto precedente, al 1° ottobre 2007;
con la medesima deliberazione l'Autorita' ha previsto l'approvazione con
successivo provvedimento degli aggiornamenti al codice di rete tipo per
il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito
delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/2004 di cui
sopra, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima deliberazione;
con la medesima deliberazione l'Autorita' ha previsto che le imprese di
trasporto Snam Rete Gas e SGI presentassero per la loro approvazione
proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le
nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione n. 17/2007;
con la deliberazione n. 203/2007 l'Autorita' ha approvato le proposte di
modifica dei codici di rete per l'attivita' di trasporto delle societa'
Snam Rete Gas e SGI, anche ai sensi della deliberazione n. 17/2007.
Ritenuto che:
sia necessario aggiornare il codice di rete tipo per il servizio di
distribuzione, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alla
deliberazione n. 138/2004 e la definizione dei profili di prelievo
standard, di cui alla deliberazione n. 17/2007;
Delibera:
1. di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per
il servizio di distribuzione gas riportate in allegato alla presente
deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita'.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il
servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso davanti
al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi
dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di notifica del medesimo
provvedimento.
Milano, 2 ottobre 2007
Il presidente: Ortis
Allegato A
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE GAS
a) Al glossario sono aggiunte le seguenti definizioni:
"Profilo di prelievo": e' la ripartizione temporale dei prelievi per il
Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e una
proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto
del prelievo annuo;
"Profilo di prelievo standard": e' il profilo di prelievo normalizzato
definito sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di
eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la
cui somma e' 100;
b) al glossario e' abrogata la seguente definizione:
"Uso civile": intendendo come appartenenti a tale tipologia le utenze
caratterizzate da una notevole variabilita' stagionale di prelievi,
riconducibile ad un utilizzo del gas a fini di riscaldamento, in
coerenza con quanto riportato nei codici di rete del trasporto approvati
dall'Autorita';
c) al paragrafo 1.2 "Norme di legge nazionali" sono aggiunti i seguenti
provvedimenti:
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
d) al paragrafo 1.4 "Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas" sono cancellati i seguenti provvedimenti:
Deliberazione n. 125/2004. Controlli tecnici della qualita' del gas per
il periodo 1° novembre 2004 - 30 settembre 2005.
Deliberazione n. 157/2005. Controlli tecnici della qualita' del gas per
il periodo 1° ottobre 2005 - 30 settembre 2006.
Deliberazione n. 249/2005. Disposizioni urgenti in materia di
allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna
condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio
2004, n. 138/2004;
e) al paragrafo 1.4 "Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas" sono aggiunti i seguenti provvedimenti:
Deliberazione n. 11/2007. Obblighi di separazione amministrativa e
contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas.
Deliberazione n. 17/2007. Definizione di profili di prelievo standard e
categorie d'uso del gas, di cui all'art. 7 della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n.
138/2004, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas.
Deliberazione n. 181/2007. Controlli tecnici della qualita' per il
periodo 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2008.
f) al paragrafo 2.2 "Informazioni relative agli Impianti di
distribuzione gestiti" e' aggiunto il seguente alinea:
dati statistici aggregati, aggiornati entro la fine di ciascun anno
solare, relativi al numero dei Punti di Riconsegna attivi e ai volumi
riconsegnati, dettagliati in relazione a ciascun profilo di prelievo
standard definito;
g) il paragrafo 4.4 "Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo
relativi a Categorie d'uso del gas" e' sostituito dal seguente:
4.4. Determinazione del profilo di prelievo dei Punti di Riconsegna.
Per ciascun Punto di Riconsegna attivo l'Impresa di Distribuzione
determina un profilo di prelievo sulla base dei profili di prelievo
standard di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/2004 e di quanto
comunicato dall'Utente all'atto della richiesta di accesso per
attivazione del Punto di Riconsegna.
I profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas
vengono definiti ed aggiornati dall'Autorita' sulla base di alcuni
parametri, quali:
la categoria d'uso, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione
dell'utilizzo del gas;
la classe di prelievo, che caratterizza il profilo di prelievo in
funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore
significativo;
la zona climatica, cosi' come definita dal decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e
integrazioni.
L'Impresa di distribuzione ha facolta', previa motivata richiesta da
sottoporre al parere dell'Autorita', di codificare dei profili di
prelievo standard aggiuntivi, aventi caratteristiche analoghe a quelle
dei profili di prelievo standard codificati dall'Autorita'.
Tali profili di prelievo aggiuntivi devono essere resi pubblici anche
attraverso il proprio sito internet.
Il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna puo' essere aggiornato
dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore, ed e'
comunque aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno, in
corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico, per tenere conto
degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo inizialmente
comunicato dall'Utente ed il reale andamento dei prelievi. Le modalita'
di aggiornamento dei profili di prelievo devono essere rese pubbliche
dall'Impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito internet;
h) il paragrafo 9.2 "Procedure funzionali all'Allocazione dei
quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del
Sistema di trasporto" e' sostituito dal seguente:
9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte
dell'Impresa di distribuzione.
L'Impresa di distribuzione:
determina i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di
distribuzione immessi al Punto di Consegna dell'Impianto di
distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio
di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di
Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di
distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o
piu' punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi
mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione;
comunica, tra i dati di cui al punto precedente, quelli funzionali al
processo di Allocazione:
all'impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell'Allocazione su
base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;
agli Utenti del servizio di distribuzione.
I quantitativi di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di
Consegna e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai
prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente
abbinati, per la cui determinazione l'Impresa di distribuzione adotta le
procedure dettagliate di seguito.
Tutti i dati relativi ai prelievi di cui ai paragrafi successivi, in
assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati
in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di
correzione corrispondente al:
coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato
dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con
gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verra'
utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della
deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per
quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40;
coefficiente "M" del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna,
definito dalla deliberazione n. 237/2000, negli altri casi.
9.2.1.1. Determinazione dei dati con dettaglio giornaliero.
L'Impresa di distribuzione provvede a determinare i volumi giornalieri
riconsegnati presso ciascun Punto di Riconsegna; a tal fine:
1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero dei Punti di
Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo
giornaliero misurato);
2. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del
prelievo giornaliero utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto
di Riconsegna, determinato con le modalita' descritte al punto 4.4
(prelievo giornaliero stimato);
3. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale
quantitativo giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto
di Consegna.
L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati cosi'
determinati con il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di
Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo
giornaliero rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del
quantitativo di cui al precedente punto 3, e la somma dei quantitativi
di cui ai precedenti punti 1 e 2, e la attribuisce in proporzione ai
singoli prelievi di cui al precedente punto 2, andando cosi' a
correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo annuale di
esercizio dell'impianto termico si devono considerare i prelievi stimati
dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a
categorie d'uso del gas con componente termica).
9.2.1.2. Determinazione dei dati con dettaglio mensile.
In alternativa alla procedura descritta al precedente punto
9.2.1.1, fino alla fine dell'anno termico 2008-2009 e solo nel caso in
cui l'Impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard
aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorita' con proprio
provvedimento, i dati funzionali all'allocazione possono essere
determinati con dettaglio mensile; a tal fine l'Impresa di
distribuzione:
1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero di ciascun
giorno del mese dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti
disponibile (prelievo giornaliero misurato);
2. acquisisce e registra il valore del prelievo mensile dei Punti di
Riconsegna caratterizzati da frequenza mensile di rilevazione del dato
di misura e con disponibilita' di lettura effettiva in corrispondenza
della fine del mese (la lettura effettiva puo' essere riferita al
periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo
giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del mese e ricondotta
all'ultimo giorno del mese utilizzando il profilo di prelievo del Punto
di Riconsegna, determinato con le modalita' descritte al punto 4.4)
(prelievo mensile misurato);
3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del
prelievo mensile utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto di
Riconsegna, determinato con le modalita' descritte al punto 4.4 (la
stima puo' riguardare l'intero mese o solo una parte di esso, in
relazione alla disponibilita' o meno di una lettura effettiva nel corso
del mese stesso) (prelievo mensile stimato);
4. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale
quantitativo mensile o giornaliero immesso a proprio titolo direttamente
al Punto di Consegna.
L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati cosi'
determinati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di
Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo mensile
rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui
al precedente punto 4, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti
punti 1, 2 e 3, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di
cui al precedente punto 3, andando cosi' a correggere la stima
precedentemente effettuata (nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e
aprile si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di
Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d'uso del gas
con componente termica).
9.2.1.3. Rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione.
Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati
relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza
(ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti
letture), l'Impresa stessa procede alla rideterminazione dei dati
funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri
trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto
nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di
trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della Rete
di trasporto.
9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di
trasporto.
9.2.2.1 Trasmissione dei dati con frequenza giornaliera.
L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati
determinati con le modalita' descritte al punto 9.2.1.1, in forma
aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di
distribuzione.
La trasmissione deve avvenire entro le ore 18 del primo giorno
lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi (giorno
di competenza). Entro i medesimi termini tali dati vengono resi
disponibili agli Utenti, per quanto di loro competenza.
Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di
impianto gestiti da piu' Imprese di distribuzione valgono le modalita'
descritte al comma 3 dell'art. 19 della deliberazione n. 138/2004.
9.2.2.2. Trasmissione dei dati con frequenza mensile.
In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.2.1,
fino alla fine dell'anno termico 2010-2011, i dati funzionali
all'allocazione possono essere trasmessi all'impresa di trasporto con
frequenza mensile. L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di
trasporto:
i dati determinati con le modalita' descritte al punto 9.2.1.1, in forma
aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di
distribuzione; in tal caso possono essere considerati come misurati
anche i dati ottenuti dalla ripartizione giornaliera effettuata
attraverso l'utilizzo dei profili di prelievo standard di un dato di
misura rilevato con frequenza mensile;
ovvero
i dati determinati con le modalita' descritte al punto 9.2.1.2, in forma
aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di
distribuzione e per ciascun profilo di prelievo standard definito, al
fine di consentire all'impresa di trasporto il completamento della
procedura di allocazione giornaliera.
La trasmissione deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo e
comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si
riferiscono i dati stessi (mese di competenza). Entro i medesimi termini
tali dati vengono resi disponibili agli Utenti, per quanto di loro
competenza.
Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di
impianto gestiti da piu' Imprese di distribuzione valgono le modalita'
descritte al comma 1 dell'art. 29 della deliberazione n. 138/2004.