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Deliberazione 4 Ottobre 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Integrazioni alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas. (Deliberazione n. 253/07).
(GU n. 253 del 30-10-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 ottobre 2007;
Visti:
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/54/CE);
la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);
il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e Consiglio, del
19 luglio 2002;
la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto
legislativo n. 6/2003);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004);
il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito: decreto
legislativo n. 38/2005);
il decreto-legge 18 giugno 2007, n 73 (di seguito: decreto n. 73/2007);
la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: legge n.
125/2007);
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 21 ottobre 2005 (di
seguito: decreto 21 ottobre 2005);
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 11 aprile 2006 (di
seguito il decreto 11 aprile 2006);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 22 marzo 2005, n. 46/05;
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2005, n. 167/2005 (di
seguito: deliberazione n. 167/05);
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito:
deliberazione n. 178/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito:
deliberazione n. 50/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito:
deliberazione n. 11/07);
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito:
deliberazione n. 156/07);
i chiarimenti in merito agli obblighi di separazione amministrativa e
contabile pubblicati sul sito internet dell'Autorita';
Considerato che:
le regole di separazione funzionale di cui alla deliberazione n. 11/07
mirano a garantire l'economicita' e la neutralita' della gestione,
nonche' un accesso non discriminatorio, alle infrastrutture con
l'obbligo di accesso ai terzi, al fine di garantire lo sviluppo e la
promozione della concorrenza;
la legge n. 290/2003 prevede che:
i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di
energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche
di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente
continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per
l'incremento della capacita' di interconnessione, come risultante dal
nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il
diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso,
per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in
esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80
per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero
delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi' ai
dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano
particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma
sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione
nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in
corrente alternata;
la legge n. 239/2004 prevede che:
i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e
la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi
stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi
potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove
fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la
capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che
prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e' accordata, caso
per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno
l'80 per cento della nuova capacita', dal Ministero delle attivita'
produttive, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas;
il decreto 21 ottobre 2005 definisce le procedure per il rilascio
dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi alle nuove
interconnessioni con le reti europee con linee di interconnessione in
corrente continua e con linee di interconnessione in corrente alternata;
il decreto 11 aprile 2006 definisce le procedure per il rilascio
dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni
con reti europee di trasporto di gas naturale e ai nuovi terminali di
rigassificazione e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento
dell'allocazione primaria della nuova capacita' di trasporto in Italia;
la concessione dell'esenzione, di cui ai precedenti alinea, e'
subordinata, tra l'altro, alla effettiva idoneita' dell'investimento a
rafforzare la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas,
rispettivamente, e che e' previsto che gli oneri dell'investimento siano
a carico dei soggetti che lo realizzano e dei beneficiari
dell'esenzione;
la deliberazione n. 178/05 ha determinato il metodo di calcolo delle
tariffe per l'utilizzo della quota parte delle nuove infrastrutture di
rigassificazione non esentata dall'obbligo di accesso dei terzi,
prevedendo il ribaltamento, pro-quota, del costo effettivamente
sostenuto per l'intero terminale;
la deliberazione n. 50/06 ha determinato il metodo di calcolo delle
tariffe per l'utilizzo della quota parte delle nuove infrastrutture di
stoccaggio non esentata dall'obbligo di accesso dei terzi, prevedendo il
ribaltamento, pro-quota, del costo effettivamente sostenuto per l'intero
sito;
la legge n. 125/2007 di conversione del decreto-legge n. 73/2007 prevede
che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la
separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le
direttive n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le
imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale
garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso
tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai
sistemi informativi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei
clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la
formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di
fornitura;
a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto
di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica
come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal
proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del
servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia
elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione,
anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente unico
S.p.a. di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un
fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente
comprese nel regime di tutela di cui al presente comma;
gli operatori hanno evidenziato l'esigenza di poter addivenire alle
finalita' della separazione funzionale con modalita' applicative che
consentano un maggiore coordinamento tra l'impresa verticalmente
integrata e le societa' titolari delle attivita' sottoposte a
separazione funzionale, anche attraverso la presenza di propri
rappresentati nei consigli di amministrazione di tali societa';
l'attuale ordinamento giuridico in tema di gruppi di societa' si basa
sui principi della distinta soggettivita' e dalla formale indipendenza
giuridica delle societa' del gruppo;
agli amministratori di una societa' controllata non puo' essere
legittimamente imposto, in nome degli interessi del gruppo, di compiere
atti che contrastino con gli interessi della societa' medesima o contro
il suo statuto sociale;
Ritenuto opportuno:
definire una modalita' applicativa della separazione funzionale, che
consenta alle imprese verticalmente integrate di mantenere il controllo
diretto sulle societa' proprietarie delle infrastrutture in regime di
esenzione dall'accesso dei terzi e contemporaneamente mantenere una
forma obbligatoria di vigilanza interna sul rispetto degli obblighi di
accesso non discriminatorio dei terzi per la parte non soggetta ad
esenzione;
prevedere che l'ambito di applicazione delle modalita' applicative della
separazione funzionale per le infrastrutture in regime di esenzione
dall'accesso dei terzi sia ristretto ai soli casi in cui l'esenzione sia
esercitata per oltre il 50% della capacita' e che l'attivita' sia
gestita in regime di separazione giuridica;
prevedere che anche nelle modalita' applicative della separazione
funzionale di cui al precedente alinea, sono garantite forme di
vigilanza sulla economicita' delle scelte gestionali e sul rispetto
degli obblighi di accesso indiscriminato dei terzi sulla parte non
esentata;
prevedere l'istituzione di un garante a cui sono applicate le
incompatibilita' e le guarentigie previste dai commi 11.3 e 11.4 della
deliberazione n. 11/07, che vigili sul rispetto degli obblighi della
disciplina di accesso di terzi e sulla economicita' delle scelte
gestionali;
prevedere ai fini della separazione funzionale e della separazione
contabile la sostituzione dell'attivita' di vendita a clienti finali con
le attivita': "vendita ai clienti liberi" e "vendita ai clienti
tutelati";
prevedere ai fini della separazione contabile la ripartizione delle
attivita' di vendita ai clienti tutelati nei comparti:
a) clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela;
b) clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
consentire agli esercenti di ottemperare agli obblighi minimi di
separazione funzionale attraverso una modalita' alternativa, opzionale
rispetto a quella attualmente prevista. Tale modalita' prevede che
l'esercente almeno:
inserisca nello statuto tra le finalita' dei servizi erogati anche
quello dello sviluppo concorrenziale domestico e comunitario nel
rispetto dell'efficienza e di adeguati livelli di qualita';
costituisca un comitato esecutivo di amministratori o un amministratore
delegato cui si applicano le disposizioni relative al gestore
indipendente, cui e' delegata l'organizzazione e la gestione
dell'attivita' sottoposta a separazione funzionale e che esprime pareri
vincolanti per il consiglio di amministrazione, sulle tematiche
gestionali, sull'organizzazione, nonche' sul piano degli investimenti
delle medesime attivita';
possa nominare amministratori ai quali non si applicano le
incompatibilita' previste per i membri del gestore indipendente, ad
eccezione che nei riguardi dei soggetti che operano nelle attivita' di
vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica, vendita ai clienti
tutelati dell'energia elettrica, e vendita ai clienti finali del gas
naturale;
in considerazione delle integrazioni introdotte con il presente
provvedimento, differire di sei mesi il termine di cui al punto 4 della
deliberazione n. 11/07;
Delibera:
Art. 1.
Integrazioni dell'allegato A alla deliberazione n. 11/07
1.1. All'art. 1, comma 1.1:
le parole "vendita ai clienti finali dell'energia elettrica" sono
sostituite dalle parole "vendita ai clienti liberi dell'energia
elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica";
le parole "lettere b), c), d), e), k), l), m), n), o) e p)" sono
sostituite dalle parole "lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p) e
q)".
1.2. All'art. 4, il comma 4.1, e' sostituito dal seguente:
4.1. "Ai fini del presente testo integrato vengono individuate le
seguenti attivita':
a) produzione dell'energia elettrica;
b) trasmissione dell'energia elettrica;
c) dispacciamento dell'energia elettrica;
d) distribuzione dell'energia elettrica;
e) misura dell'energia elettrica;
f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
g) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
h) vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
i) attivita' elettriche estere;
j) servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 marzo 2002;
k) coltivazione del gas naturale;
l) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
m) stoccaggio del gas naturale;
n) trasporto del gas naturale;
o) dispacciamento del gas naturale;
p) distribuzione del gas naturale;
q) misura del gas naturale;
r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
s) vendita ai clienti finali del gas naturale;
t) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
u) attivita' gas estere;
v) attivita' diverse da quelle alle lettere da a) ad u)."
1.3. L'articolo 4, comma 4.8 e' sostituito con i seguenti:
"4.8 L'attivita' di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica:
comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso
terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di
dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna
dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti liberi, nonche'
le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il
cliente.
4.8-bis. L'attivita' di vendita ai clienti tutelati dell'energia
elettrica: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o
attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi
servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la
consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti
tutelati, nonche' le operazioni svolte per la gestione del rapporto
commerciale con il cliente.".
1.4. L'articolo 6, comma 6.6 e' sostituito con il seguente:
"6.6. Per l'attivita' di vendita ai clienti tutelati dell'energia
elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
a) clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla
deliberazione n. 156/07;
b) clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla
deliberazione n. 156/07.".
1.5. Di seguito all'art. 7, comma 7.4, sono aggiunti i seguenti commi:
7.5. Le attivita' di cui al comma 7.1 non sono soggette agli obblighi di
separazione funzionale quando il servizio e' fornito da un soggetto
giuridicamente separato, esclusivamente per mezzo di infrastrutture
esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di
accesso non discriminatorio di terzi, utilizzando effettivamente
l'esenzione su oltre il 50% della capacita' produttiva potenziale.
7.6. L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attivita' di cui
al comma 7.1 secondo le modalita' di cui al comma 7.5:
a) predispone una posizione organizzativa dedicata esclusivamente alla
verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso
effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;
b) nomina un garante per il rispetto della disciplina di accesso di
terzi all'infrastruttura, responsabile della posizione organizzativa di
cui alla lettera a).
7.7. Il garante di cui al comma 7.6, lettera b), e' persona dotata di
alta professionalita', alla quale si applicano le incompatibilita' e le
guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4, cui e' affidata:
a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso
di terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso, definiti ai
sensi di deliberazioni dell'Autorita', ed al livello di utilizzo della
capacita' dell'infrastruttura e sulla economicita' delle scelte
gestionali;
b) la responsabilita' di predisporre un rapporto annuale sul rispetto
degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicita'
della gestione, che invia all'Autorita' in formato elettronico entro il
30 giugno di ciascun anno.
7.8. Il garante di cui al comma 7.6, lettera b), e' tenuto a segnalare
tempestivamente all'Autorita' gli eventi e le circostanze di particolare
rilevanza inerenti le responsabilita' a lui affidate.
7.9. Nel caso in cui il diritto di esenzione di accesso dei terzi ad una
infrastruttura scenda al di sotto del 50% della capacita' potenziale,
dall'anno successivo l'esercente sara' soggetto agli obblighi di
separazione funzionale di cui alla presente parte.
1.6. All'art. 9, comma 9.2, le parole "di cui al comma 4.1, lettera r)"
sono sostituite dalle parole "di cui al comma 4.1, lettera s)".
1.7. All'art. 9, comma 9.3, le parole "vendita ai clienti finali
dell'energia elettrica" sono sostituite dalle parole "vendita ai clienti
liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia
elettrica" e le parole "di cui al comma 4.1, lettera g)" sono sostituite
dalle parole "di cui al comma 4.1, lettere g) e h)".
1.8. All'art. 11, comma 11.2, lettera a), dopo le parole "e il personale
con funzioni dirigenziali preposto alle medesime attivita" sono inserite
le parole "salvo quanto previsto al comma 11.5".
1.9. All'art. 11, comma 11.3, lettera a), i e ii, le parole "vendita ai
clienti finali dell'energia elettrica" sono sostituite dalle parole
"vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti
tutelati dell'energia elettrica".
1.10. Di seguito all'art. 11, comma 11.4, sono aggiunti i seguenti
commi:
"11.5. Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione
funzionale, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 11, comma
11.2, lettera a), l'esercente puo' prevedere che non tutti gli
amministratori siano componenti del gestore indipendente purche':
a) sia incluso nello statuto sociale, quali finalita' dell'impresa,
quanto previsto all'art. 2, comma 2.1 del presente provvedimento;
b) gli amministratori della impresa oggetto di separazione funzionale
che non soddisfano i criteri di indipendenza previsti al comma 11.3, non
rivestano ruoli operativi e/o decisionali in attivita' verso le quali e'
prevista la separazione funzionale;
c) sia prevista una apposita struttura organizzativa, parte del gestore
indipendente, che esprime parere vincolante per tutte le decisioni del
consiglio di amministrazione che riguardano aspetti gestionali e
organizzativi dell'attivita' separata funzionalmente, nonche' per
l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 11.1, lettera b),
punto i.
11.6. La struttura organizzativa di cui al comma 11.5, lettera c) puo'
assumere la figura di:
a) comitato esecutivo formato da consiglieri di amministrazione diversi
dagli amministratori non indipendenti di cui al comma 11.5, lettera b);
b) amministratore delegato.
11.7. Ai consiglieri di amministrazione diversi da quelli di cui al
comma 11.5, lettera b), nonche' ai membri della struttura organizzativa
di cui al comma 11.5, lettera c) si applicano le incompatibilita' e le
guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4.".
1.11. All'art. 16, comma 16.2, lettera e), le parole "vendita ai clienti
finali dell'energia elettrica" sono sostituite dalle parole "vendita ai
clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati
dell'energia elettrica".
1.12. All'art. 16, comma 16.3 e comma 16.4, le parole "di cui al comma
4.1, lettere da a) a t) " sono sostituite dalle parole "di cui al comma
4.1, lettere da a) a u)".
1.13. All'art. 17, comma 17.1, le parole "di cui al comma 4.1, lettere
da a) a t)" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 4.1, lettere
da a) a u)".
1.14. All'art. 19, comma 19.6, lettera a), le parole "di cui al comma
4.1, lettere da a) a t) "sono sostituite dalle parole "di cui al comma
4.1, lettere da a) a u)".
1.15. All'art. 26, comma 26.1, lettere a) e b), le parole "di cui al
comma 4.1, lettere da a) a t)" sono sostituite dalle parole "di cui al
comma 4.1, lettere da a) a u)".
1.16. All'art. 33, comma 33.4, lettere b) e d), le parole "di cui al
comma 4.1, lettere b), c), d), e), i), k), l), m), n), o), p) e s)" sono
sostituite dalle parole "di cui al comma 4.1, lettere da b), c), d), e),
j), l), m), n), o), p), q) e t)".
Art. 2.
Disposizioni finali
2.1. Il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 11/07 e'
posticipato al 30 giugno 2008.
2.2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
2.3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), l'allegato A alla deliberazione n. 11/07,
come risultante dalle rettifiche apportate dal presente provvedimento.
Milano, 4 ottobre 2007
Il presidente: Ortis