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Deliberazione 31 Ottobre 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007. (Deliberazione n. 277/07).
(GU n. 284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n.255)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 ottobre 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 gennaio 2006 (di
seguito: decreto 20 gennaio 2006);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il
Ministro) 18 dicembre 2006 di aggiornamento della procedura di emergenza
per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale
in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di
emergenza);
il decreto del Ministro 11 settembre 2007, recante obbligo di
contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11
settembre 2007);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito:
deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/2005 (di
seguito: deliberazione n. 297/05);
la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/2007 (di seguito:
deliberazione n. 144/07);
la nota del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale
energia e risorse minerarie, in data 22 ottobre 2007, ricevuta dall'Autorita'
in data 23 ottobre 2007 (prot. n. 28761), con la quale e' stato
richiesto parere all'Autorita' in merito ad uno schema di decreto di
aggiornamento della procedura di emergenza ed e' stato segnalato che lo
stesso schema di decreto stabilisce la proroga al 30 novembre 2007 del
termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma
4, del decreto 11 settembre 2007.
Considerato che:
con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha previsto che tutti i
clienti finali sono obbligati a contribuire al contenimento dei consumi
di gas naturale, alcuni direttamente, attraverso il contenimento dei
propri consumi, e gli altri esclusivamente attraverso il versamento di
un corrispettivo; in particolare il decreto 11 settembre 2007:
individua i clienti finali che hanno l'obbligo di ridurre i propri
consumi a seguito di richiesta del Ministero dello sviluppo economico e
prevede un sistema di premi e penali diretto a tali clienti il cui saldo
netto e' alimentato da corrispettivi applicati a tutti i clienti finali;
prevede che i clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei
consumi, nonche' altri clienti finali aventi determinate caratteristiche
indicate nel medesimo decreto, hanno la facolta' di assumere l'impegno
alla riduzione dei consumi in via prioritaria rispetto alla generalita'
dei clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi,
nell'ambito della cosiddetta prima linea di intervento;
al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento prevede
il riconoscimento di premi piu' elevati ai clienti finali che aderiscono
alla prima linea di intervento rispetto ai rimanenti clienti finali
soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi;
prevede che l'importo unitario dei premi sia crescente con il livello di
gravita' del deficit di copertura del fabbisogno dei consumi di gas;
prevede che le imprese di vendita possano procedere ad aggregare i
clienti che aderiscono alla prima linea di intervento al fine di
totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo
temporale, sia su periodi temporali differenti e che in tal caso la
stessa impresa e' responsabile del risultato globale del contenimento
dei consumi dei clienti aggregati e beneficia di incentivi quale
compenso per la relativa attivita' di promozione e gestione;
l'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 prevede che l'Autorita'
relativamente all'anno termico 2007/2008 definisca:
i corrispettivi, i premi, le penali e gli incentivi sopra richiamati;
le modalita' di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle
penali e le modalita' di erogazione dei premi, nonche' i soggetti
deputati alla gestione della relativa contabilita' e degli adempimenti
finanziari connessi;
le modalita' di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di
fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei
consumi di gas;
con l'art. 4 dell'Allegato A, della deliberazione n. 144/07 l'Autorita'
ha disciplinato il diritto di recesso dai contratti di fornitura e i
relativi termini di preavviso prevedendo che, fatto salvo un diverso ed
espresso accordo tra le parti, il contratto proposto ad un cliente
finale con consumi superiori ai 200.000 Smc di gas all'anno contiene una
clausola di recesso ed un termine di preavviso, esercitabile in
qualsiasi momento, non superiore a tre mesi per i contratti di durata
annuale e non superiore a sei mesi per i contratti di durata pluriennale
o superiore all'anno.
Ritenuto che:
sia urgente dare attuazione a quanto previsto dal decreto 11 settembre
2007 prevedendo:
la definizione, con decorrenza dal prossimo aggiornamento delle
condizioni di fornitura del gas naturale, di un corrispettivo a titolo
di maggiorazione del corrispettivo unitario variabile della tariffa di
trasporto applicato all'energia associata al gas immesso nella rete a
carico di tutti gli utenti del trasporto;
che l'importo del corrispettivo addizionale di cui al precedente alinea
sia definito con successivo provvedimento previa verifica delle
effettive disponibilita' presenti nel fondo istituito con la
deliberazione n. 297/05;
ai fini della remunerazione dei clienti finali che aderiscono al
contenimento dei consumi nell'ambito della citata prima linea di
intervento, un premio fisso da applicare all'impegno assunto per l'anno
termico 2007/2008 di riduzione giornaliera ed un premio variabile in
funzione della riduzione effettuata;
al fine di massimizzare la partecipazione alla suddetta prima linea, due
combinazioni alternative di premio fisso e variabile, commisurate al
differenziale di costo di combustibili alternativi e alla riduzione
ipotizzabile del margine operativo dei clienti finali conseguenti al
contenimento dei consumi di gas, selezionabili dal cliente finale sulla
base di proprie valutazioni e convenienze e determinate tenendo conto
del corrispettivo di cui al primo alinea;
anche al fine di incentivare l'adesione alla prima linea di intervento,
un premio da riconoscere ai clienti finali soggetti all'obbligo di
riduzione dei consumi che non vi aderiscono significativamente ridotto
rispetto al premio riconosciuto ai clienti finali che vi aderiscono;
incentivi, a favore delle imprese di vendita che assumono la
responsabilita' del contenimento dei consumi aggregando le
disponibilita' di propri clienti finali, commisurati ai costi
presumibilmente sostenuti dalle stesse imprese;
sia necessario avvalersi della Cassa conguaglio del settore elettrico ai
fini della gestione dei flussi finanziari derivanti dall'applicazione
delle disposizioni del decreto 11 settembre 2007;
sia necessario, fermo restando quanto stabilito con la deliberazione n.
144/07 prevedere in via transitoria ed urgente la possibilita' di
recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in
vigore del decreto 11 settembre 2007, al solo fine di sottoscrivere
contratti di fornitura di gas naturale che prevedono l'adesione al
contenimento dei consumi tramite l'impresa di vendita, per i clienti
finali che ne hanno i requisiti individuati dal medesimo decreto;
sia altresi' necessario prevedere un termine ed un congruo preavviso per
l'esercizio della facolta' di cui al precedente alinea, in coerenza con
le tempistiche per l'adesione al contenimento dei consumi previsti dal
decreto 11 settembre 2007;
Delibera:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2007/08,
ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 settembre 2007:
a) i corrispettivi applicati a tutti i clienti finali per la
contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
b) i premi riconosciuti ai clienti finali che partecipano a titolo
effettivo al contenimento dei consumi di gas e le penali applicate agli
stessi clienti finali in caso di inadempienza;
c) i compensi riconosciuti alle imprese di vendita per l'attivita' di
promozione e gestione nei confronti dei clienti finali che aderiscono al
contenimento dei consumi tramite la medesima impresa di vendita;
d) le modalita' di versamento e di destinazione dei corrispettivi e
delle penali e le modalita' di erogazione dei premi, nonche' i soggetti
deputati alla gestione della relativa contabilita' e degli adempimenti
finanziari connessi;
e) le modalita' di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti
di fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento
dei consumi di gas.
Art. 2.
Definizioni
2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le
seguenti definizioni:
a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) Cassa e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
c) clienti aderenti sono i clienti finali che aderiscono al contenimento
dei consumi individuati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del
decreto;
d) clienti aderenti individualmente sono i clienti aderenti individuati
all'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto;
e) clienti aderenti in forma congiunta sono i clienti aderenti
individuati all'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto;
f) clienti obbligati non aderenti sono i clienti finali individuati
all'art. 3, comma 3, lettera c) del decreto;
g) decreto e' il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 2007;
h) Fondo e' il fondo per la promozione dell'interrompibilita' del
sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorita'
29 dicembre 2005, n. 297/05;
i) livello di gravita' 1, 2, e 3 sono i tre livelli di gravita' del
deficit individuati rispettivamente all'art. 4, comma 1, lettere a), b)
e c) del decreto;
j) responsabile del contenimento e' il cliente aderente individualmente
o l'impresa di vendita relativamente all'impegno complessivo alla
riduzione dei consumi assunto dai propri clienti aderenti in forma
congiunta.
Art. 3.
Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei
consumi di gas
3.1 Con decorrenza 1° gennaio 2008, e' istituito un corrispettivo
unitario variabile CVI, come maggiorazione al corrispettivo unitario
variabile CV di cui alla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005 n.
166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/05), il cui valore e'
determinato con successivo provvedimento.
3.2 Le imprese di trasporto versano il gettito delle maggiorazioni dei
corrispettivi di cui al comma precedente al Fondo entro sessanta giorni
dalla fine di ciascun mese di applicazione delle maggiorazioni.
3.3 Le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa entro il termine di
cui al comma 3.2, i dati relativi all'ammontare derivante
dall'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 3.1, con
indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari di
trasporto applicati e dell'energia associata al gas immesso in rete.
Art. 4.
Condizioni di adesione al contenimento dei consumi
4.1 Il responsabile del contenimento sceglie le proprie condizioni
di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come
opzione A e opzione B nell'Allegato A al presente provvedimento.
4.2 L'impresa di vendita comunica l'esito della scelta effettuata dai
propri clienti aderenti individualmente, nonche' dalla medesima impresa
ove responsabile del contenimento, all'impresa maggiore di trasporto
unitamente alla trasmissione delle liste di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto con le modalita' indicate al medesimo articolo.
4.3 In caso di attivazione della seconda linea di intervento, ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto, ai clienti obbligati non aderenti si
applicano le condizioni individuate come opzione C nell'Allegato A al
presente provvedimento.
Art. 5.
Compensi per le imprese di vendita
5.1 A titolo di compenso per l'attivita' di promozione e gestione
nei confronti dei clienti finali aderenti in forma congiunta,
all'impresa di vendita e' riconosciuto un incentivo pari a 0,4 euro per
ogni Smc/g di disponibilita' per l'anno termico 2007/2008 per il quale
l'impresa di vendita aderisce al contenimento dei consumi, secondo le
modalita' stabilite all'art. 3, comma 7, del decreto.
Art. 6.
Modalita' di versamento delle penali e di erogazione dei premi e degli
incentivi
6.1 A decorrere dal mese di febbraio 2008 la Cassa riconosce alle
imprese di vendita in dodici mensilita' a valere sul fondo un importo
pari alla somma dei premi fissi di cui alle opzioni A e B delle
condizioni di adesione riportate all'Allegato A del presente
provvedimento e dei compensi di cui all'art. 5. A tal fine l'impresa
maggiore di trasporto entro trenta giorni dalla ricezione delle liste di
cui all'art. 7, comma 1, del decreto trasmette alla Cassa le
informazioni necessarie.
6.2 A seguito della verifica a consuntivo di cui all'art. 5, commi 3 e
4, del decreto, ovvero entro il 30 ottobre 2008 nel caso in cui non sia
stata richiesta nel corso dell'anno termico 2007/2008 la riduzione dei
consumi, l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa le
seguenti informazioni aggregate per impresa di vendita:
a) importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di
cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate
all'Allegato A di competenza di ciascun cliente aderente
individualmente;
b) importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di
cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate
all'allegato A di competenza dell'impresa di vendita in qualita' di
responsabile del contenimento dei propri clienti aderenti in forma
congiunta;
c) importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di
cui all'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A di
competenza di ciascun cliente obbligato non aderente;
d) importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di
adesione riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente aderente
individualmente;
e) importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di
adesione riportate all'Allegato A dovute dall'impresa di vendita in
qualita' di responsabile del contenimento dei propri clienti aderenti in
forma congiunta;
f) importo delle penali di cui all'opzione C delle condizioni riportate
all'Allegato A dovute da ciascun cliente obbligato non aderente;
g) importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di
adesione riportate all'Allegato A dovuti da ciascun cliente finale
aderente individualmente;
h) importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di
adesione riportate all'Allegato A dovuti dall'impresa di vendita in
qualita' di responsabile del contenimento dei propri clienti aderenti in
forma congiunta.
6.3 Entro lo stesso termine di cui al comma 6.2, l'impresa di trasporto,
trasmette le informazioni ivi indicate alle imprese di vendita e ai
clienti aderenti individualmente e obbligati non aderenti, limitatamente
alle parti riguardanti il destinatario.
6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle
informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa riconosce, a valere sul
Fondo, in dodici mensilita', all'impresa di vendita un importo pari alla
differenza se positiva fra:
a) la somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.2;
e
b) la somma degli importi di cui alle lettera d), e), f), g), e) ed h)
di cui al comma 6.2.
6.5 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle
informazioni di cui al comma 6.2, l'impresa di vendita versa nel Fondo,
in dodici mensilita', un importo pari alla differenza se positiva fra la
somma di cui alla lettera b) del comma 6.4, e la somma di cui alla
lettera a) del comma 6.4.
Art. 7.
Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione
7.1 Le imprese di distribuzione del gas naturale rendono disponibile
alle imprese di vendita che ne facciano richiesta a condizioni non
discriminatorie l'elenco dei punti di riconsegna dalle medesime gestite
caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei
prelievi.
Art. 8.
Modalita' di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di
fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei
consumi di gas
8.1 In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4,
dell'Allegato A della deliberazione 25 giugno 2007, n. 144/07, i clienti
finali caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei
prelievi, hanno la facolta' di recedere dai contratti di fornitura
sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto unicamente al
fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale che
prevedono l'adesione al contenimento dei consumi tramite l'impresa di
vendita secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 7, del decreto.
8.2 Il recesso di cui al comma precedente puo' essere esercitato entro
il 30 novembre 2007, con un preavviso non inferiore a cinque giorni
lavorativi.
Art. 9.
Modifiche alla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05
9.1 I commi 10.2, 10.3 e 10.4 della deliberazione dell'Autorita' 29
luglio 2005 n. 166/05 sono abrogati con effetto dall'inizio dell'anno
termico 2007-2008.
Art. 10.
Disposizioni finali
10.1 La deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 e'
pubblicata sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
come risultante dalle rettifiche apportate con il presente
provvedimento.
10.2 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua
prima pubblicazione.
Milano, 31 ottobre 2007
Il presidente: Ortis
Allegato A
Condizioni di adesione al contenimento dei consumi - Opzioni A e B
Art. 1.
Convenzioni
Ai fini delle presenti condizioni si utilizzano le seguenti
convenzioni:
d indica l'impegno di riduzione dei consumi assunto dal responsabile del
contenimento espresso in Smc/g per l'anno termico 2007/2008;
ri indica la riduzione dei consumi richiesta nel giorno i espressa in
Smc;
ei indica la riduzione dei consumi effettuata nel giorno i dal
responsabile del contenimento espressa in Smc e determinata con la
verifica a consuntivo prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto;
si indica l'incremento dei consumi effettuato nel giorno i dal
responsabile del contenimento espresso in Smc rispetto alla base di
verifica assunta per la verifica a consuntivo prevista dall'art. 6,
commi 3 e 4, del decreto;
mi indica con riferimento a ciascun giorno i il minore fra i valori
assunti da d ed ei nel medesimo giorno i, espresso in Smc.
Art. 2.
Premio fisso per l'impegno a ridurre i consumi
A fronte dell'impegno alla partecipazione a titolo effettivo alla
riduzione dei consumi, il responsabile del contenimento, riceve un
importo pari a:
F = f . d
ove:
f e' pari a:
3 euro/Smc/g per l'opzione A;
0,1 euro/Smc/g per l'opzione B.
Art. 3.
Premio riconosciuto in caso di richiesta di riduzione
In caso di richiesta di riduzione dei consumi secondo le modalita'
definite nel decreto, ed a seguito della verifica a consuntivo prevista
dall'art. 6, commi 3 e 4, del medesimo decreto al responsabile del
contenimento e' riconosciuto un importo pari a:
(formule e tabelle omesse)
Art. 4.
Penali per inadempienza
In caso di richiesta di riduzione dei consumi secondo le modalita'
definite nel decreto, ed a seguito della verifica a consuntivo prevista
dall'art. 6, commi 3 e 4, del medesimo decreto il responsabile del
contenimento e' tenuto a corrispondere un importo pari a:
(formule e tabelle omesse)
Art. 5.
Rimborsi
Qualora la differenza fra l'impegno di riduzione dei consumi d
assunto dal responsabile del contenimento e:
a) i prelevi medi dei trenta giorni che precedono la data di
individuazione del contenimento necessario assunti quale base di
verifica ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto, nel caso di
richiesta di contenimento; ovvero
b) il minimo valore dei prelievi medi in trenta giorni nel periodo
compreso fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 marzo 2008 calcolato con le
medesime modalita' previste dall'art. 5, comma 4, del decreto, per la
determinazione della base di verifica, nel caso in cui nell'anno termico
2007/2008 non sia stato richiesto il contenimento dei consumi;
risultasse superiore a zero il responsabile del contenimento e' tenuto a
corrispondere un importo pari al valore del corrispettivo f di cui
all'art. 1 moltiplicato per detta differenza.
Condizioni applicate ai clienti obbligati non aderenti - Opzione C
Art. 1.
Convenzioni
Ai fini delle presenti condizioni si utilizzano le seguenti
convenzioni:
ri indica la riduzione dei consumi richiesta nel giorno i espressa in
Smc;
ei indica la riduzione dei consumi effettuata nel giorno i dal
responsabile del contenimento espressa in Smc e determinata con la
verifica a consuntivo prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto;
si indica l'incremento dei consumi effettuato nel giorno i dal
responsabile del contenimento espresso in Smc rispetto alla base di
verifica assunta per la verifica a consuntivo prevista dall'art. 6,
commi 3 e 4, del decreto.
Art. 2.
Premio riconosciuto in caso di richiesta di riduzione
In caso di richiesta di riduzione dei consumi secondo le modalita'
definite nel decreto, ed a seguito della verifica a consuntivo prevista
dall'art. 6, commi 3 e 4, del medesimo decreto al responsabile del
contenimento e' riconosciuto un importo pari a:
V = vc . RC
dove:
vc e' individuato con riferimento al livello di gravita' nella
seguente tabella:
=====================================================================
Livello di gravita' | Vc [Euro/Smc]
=====================================================================
1 | 0,72
2 | 0,80
3 | 0,88
RC e' pari alla
somma di ei, estesa a tutti i giorni i per i quali e' stata richiesta la
riduzione.
Art. 3.
Penali per inadempienza
In caso di richiesta di riduzione dei consumi secondo le modalita'
definite nel decreto, ed a seguito della verifica a consuntivo prevista
dall'art. 6, commi 3 e 4, del medesimo decreto il responsabile del
contenimento e' tenuto a corrispondere un importo pari a:
P = Pc . B
dove:
Pc e' individuato con riferimento al livello di gravita' nella seguente
tabella:
=====================================================================
Livello di gravita' | Pc [Euro/Smc]
=====================================================================
1 | 4,08
2 | 4,53
3 | 4,99
B e' pari alla somma, estesa a tutti i giorni i per i quali e' stata
richiesta la riduzione, della differenza fra ri ed ei maggiorata di si..