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Deliberazione 31 Ottobre 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) TILP. (Deliberazione n. 278/07). (GU n. 284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n.255)
(GU n. 284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n.255)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 ottobre 2007;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva
2003/54/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18
giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia
convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.
Visti:
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06,
e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
111/06);
la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito:
deliberazione n. 181/06);
la deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito:
deliberazione n. 256/06);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n.
292/06, come successivamente integrato e modificato;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07
e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07,
"Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente
dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico
liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo);
il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/2007,
"Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo
dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base
oraria" (di seguito: primo documento di consultazione);
il documento per la consultazione 1° agosto 2007, atto n. 33/07,
recante gli orientamenti finali dell'Autorita' sulla determinazione
convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia
elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria (di
seguito: secondo documento per la consultazione).
Considerato che:
con la deliberazione n. 118/03, l'Autorita' ha adottato, per la prima
volta, disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei
profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui
prelievo non e' trattato su base oraria, mediante la metodologia del
load profiling per area entrato in vigore dal 1° luglio 2004 (di
seguito: metodologia di load profiling 2004);
la metodologia di load profiling 2004 prevede l'applicazione del
medesimo profilo convenzionale per tutti i punti di prelievo non
trattati su base oraria, con l'unica eccezione dei punti corrispondenti
agli impianti di illuminazione pubblica;
per effetto delle modalita' di cui al precedente alinea, tutti gli
utenti del dispacciamento nella cui competenza vi sono punti di prelievo
non trattati su base oraria, sono soggetti ad oneri di dispacciamento
indipendenti dall'effettivo andamento temporale dei prelievi
corrispondenti a tali punti;
tale situazione non consente il trasferimento ai clienti finali titolari
dei punti di prelievo non trattati su base oraria del corretto segnale
economico relativo al valore che l'energia elettrica assume nei diversi
intervalli di tempo;
la deliberazione n. 256/06 ha avviato un procedimento avente ad oggetto
la definizione delle modalita' di determinazione convenzionale,
nell'ambito del servizio di dispacciamento, dell'energia elettrica
prelevata, in relazione alla possibilita' di estendere il trattamento
orario o di introdurre un trattamento per raggrup-pamenti orari
dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di media e bassa
tensione;
in tale ambito procedimentale, in esito all'attivita' istruttoria
condotta negli anni 2005 e 2006 dalla allora Direzione energia elettrica
dell'Autorita', ai sensi della deliberazione n. 256/06 e in conformita'
alle previsioni dell'Analisi di impatto regolatorio (di seguito: Air),
cui il procedimento e' stato sottoposto, sono stati emanati due
documenti per la consultazione rispetti-vamente del 18 giugno 2007 e del
1° agosto 2007 ed e' stato organizzato un incontro tematico (focus
group) il 9 luglio 2007 con gli operatori del settore, in cui si
prefigurava l'adozione di una rinnovata metodologia di load profiling
articolato per fasce orarie (di seguito: load profiling per fasce).
Considerato, inoltre, che:
nel primo documento per la consultazione l'Autorita' ha presentato, nei
suoi principi metodologici generali, la metodologia di load profiling
per fasce, con diverse opzioni applicative, rimandando nel successivo
documento per la consultazione l'analisi e le proposte di piano di
applicazione della metodologia medesima;
la metodologia di load profiling per fasce e' stata studiata dall'Autorita'
in modo tale da permettere il trasferimento agli utenti del
dispacciamento del segnale di prezzo dell'energia elettrica nei diversi
intervalli di tempo; e che la revisione, in particolare, tiene conto, ai
fini del dispacciamento, dell'energia elettrica effettivamente prelevata
in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo non trattati su base
oraria;
sono state individuate e poste in consultazione diverse opzioni
applicative della metodologia di load profiling per fasce, riguardanti
in particolare:
l'estensione del trattamento orario oggi vigente per tutti i punti di
prelievo in altissima, alta e media tensione, anche ai punti di prelievo
in bassa tensione, con diverse opzioni quanto a profondita' ed ampiezza
di applicazione;
la periodicita' di determinazione delle partite fisiche ed economiche di
conguaglio verso gli utenti del dispacciamento;
la definizione di un termine valido per le rettifiche da parte delle
imprese distributrici degli errori dei dati di misura, ai fini della
determinazione delle partite fisiche di conguaglio verso gli utenti del
dispacciamento;
e' stato, fra l'altro, richiesto agli operatori di esprimersi rispetto
al trade-off da individuarsi fra sincronizzazione dei dati di misura
all'istante di conclusione del periodo di conguaglio e messa a
disposizione dei dati agli esercenti la vendita in tempi brevi rispetto
al termine del periodo cui i medesimi dati si riferiscono;
il primo documento per la consultazione proponeva altresi' modifiche
all'applicazione del profilo convenzionale stabilito per i prelievi dei
punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica,
introducendo, tra l'altro, la definizione del punto di prelievo per tali
impianti e il relativo obbligo di installazione di misura-tori, nonche'
una determinazione della tempistica per la rilevazione delle misure dei
prelievi per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria di
tale categoria e della messa a disposizione agli utenti del
dispacciamento dei relativi dati di misura;
le risposte al primo documento per la consultazione da parte degli
operatori hanno:
manifestato generale consenso sull'opportunita' di revisione della
metodologia del load profiling 2004 e sui concetti fondamentali della
proposta metodologia di load profiling per fasce, ritenuta applicabile a
regime nelle sue linee generali, ivi incluse le proposte operative per
il trattamento convenzionale dell'energia prelevata dagl'impianti di
illuminazione pubblica;
evidenziato che, per la maggioranza degli operatori:
i. l'opzione di applicazione del trattamento orario, che realizzi il
miglior trade-off fra trasferimento puntuale del segnale di prezzo e
semplicita' di implementazione, sia l'estensione del medesimo
trattamento ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza
disponibile superiore a 55 kW;
ii. e' auspicabile l'adozione della periodicita' bimestrale della fase
di conguaglio, vista la valorizzazione piu' precisa delle relative
partite che ne deriverebbe;
iii. la preferenza a disporre dei dati di misura sincronizzati al
termine del periodo di conguaglio e la segnalazione che, oltre alla
tempestivita' della messa a disposizione dei dati ai fini della
fatturazione, anche la messa a disposizione non continua, ma per lotti
e' un aspetto che potrebbe contribuire al contenimento dei costi
commerciali;
suggerito la necessita' dell'individuazione di regole transitorie,
attuabili in tempi brevi, al fine di trasferire il segnale economico
relativo all'andamento reale dei prelievi il piu' corretto possibile
anche in mancanza dei dati di misura storici e correnti, necessari per
il corretto e completo funzionamento della metodologia di load profiling
per fasce.
Considerato, inoltre, che:
in esito all'esame delle osservazioni al primo documento per la
consultazione, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione
n. 203/05 in tema di Air, e' stato predisposto dall'Autorita' un secondo
documento per la consultazione caratterizzato dall'individuazione delle
opzioni preferite dall'Autorita' per la metodologia a regime e dalla
proposta di criteri di gradualita' di applicazione della metodologia di
load profiling per fasce descritta nelle sue linee fondamentali nel
primo documento per la consultazione, in modo tale da poterne dare avvio
alla relativa applicazione, pur con modalita' transitorie, in tutte le
aree di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2008;
la proposta dell'Autorita' per un periodo transitorio introduceva una
soluzione semplificata e alternativa alla soluzione di regime, da
applicarsi, per l'energia prelevata da punti di prelievo in bassa
tensione di quelle aree di riferimento in cui la diffusione dei
misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione non raggiungesse
ancora livelli elevati, la quale, nonostante i vincoli tecnologici
presenti, potesse comunque trasferire un segnale di prezzo agli utenti
del dispacciamento almeno in fase di conguaglio e contemporaneamente
risolvesse le potenziali distorsioni fra mercato libero e servizio di
maggior tutela che la normativa vigente puo' ingenerare;
le opzioni individuate dall'Autorita' tramite l'Air e proposte nel
secondo documento per la consultazione sono state:
l'applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo in bassa
tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW, rimandando un
ulteriore abbassamento della soglia di potenza disponibile per
l'applicazione del trattamento orario ai punti di prelievo in bassa
tensione alle successive fasi dell'implementazione del load profiling
per fasce;
il bimestre come periodicita' di conguaglio, in attesa di una fase in
cui l'applicazione della metodologia per fasce possa essere considerata
sufficientemente stabile cosi' da permettere al sistema, senza
introdurre criticita', un passaggio alla periodicita' mensile, che
permettera' la miglior valorizzazione possibile delle partite di
conguaglio;
il secondo documento per la consultazione ha richiesto opinioni ai
soggetti anche in merito a proposte di:
messa a disposizione agli operatori dei dati di misura, proponendo la
messa a disposizione dei dati di misura rilevati al termine di ogni
bimestre, in lotti, con rilasci successivi previsti ogni decina di
giorni;
l'introduzione dei coefficienti di ripartizione per fascia fra i
contenuti informativi minimi obbligatori nell'anagrafica dei punti di
prelievo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06;
il mantenimento del ruolo di operatore residuale per l'Acquirente Unico
in linea con quanto previsto dalla deliberazione n. 118/03;
il secondo documento per la consultazione proponeva altresi'
l'introduzione di regole in merito alla validita' delle revisioni e
delle rettifiche dei dati di misura incidenti sulla fase di conguaglio,
allo scopo di permettere un processo di regolazione delle partite
economiche connesse piu' ordinato e certo;
dall'esame delle risposte al secondo documento per la consultazione e'
emerso:
generale consenso all'applicazione del trattamento orario ai punti di
prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW;
generale consenso alla periodicita' bimestrale di conguaglio e, per
contro, numerose riserve sulla fattibilita' e opportunita' in ordine
alla periodicita' mensile;
generale consenso a mantenere anche nell'ambito della metodologia del
load profiling per fasce l'Acquirente Unico come operatore residuale;
che la maggioranza degli operatori considera preferibile la proposta di
rilascio a lotti su base decadale dei dati di misura sincronizzati alle
ore 24 dell'ultimo giorno del secondo mese del bimestre di conguaglio,
nonche' l'introduzione dei 18 coefficienti di ripartizione dei punti di
prelievo nell'anagrafica e nel flusso informativo ai sensi dell'art. 37
della deliberazione n. 111/06.
Considerato, inoltre, che:
per poter avviare la determinazione convenzionale dell'energia elettrica
secondo la nuova metodologia anche per la regolazione dei corrispettivi
di sbilanciamento di cui all'art. 40 della deliberazione n. 111/06,
tramite la definizione dei coefficienti di ripartizione per punto di
prelievo, si deve disporre dei dati di misura dei bimestri dell'anno
solare precedente e che, con riferimento all'anno 2007, questi dati non
saranno ancora disponibili;
il criterio per l'applicazione alternativa della soluzione transitoria o
della soluzione definitiva individuato nel secondo documento per la
consultazione dall'Autorita' era teso a garantire un prelievo residuo di
area determinato dal prelievo di punti con caratteristiche di consumo
quanto piu' simili possibile, al fine di poter trasferire agli utenti
del dispacciamento un corretto segnale di prezzo, anche in assenza di
una rilevazione per fasce dei prelievi;
il corretto trasferimento del segnale di prezzo e' comunque ottenibile,
in alternativa al criterio del precedente alinea, qualora il prelievo
residuo di area sia riconducibile principalmente ai prelievi dei clienti
del servizio della maggior tutela;
alcune imprese distributrici hanno dichiarato all'Autorita' di poter
attuare, nelle loro aree di riferimento, il trattamento per fasce per la
sostanziale totalita' dell'energia elettrica prelevata da punti di
prelievo in bassa tensione del mercato libero a partire dal 1° aprile
2008;
la soluzione transitoria semplificata proposta nel secondo documento per
la consultazione prevedeva la determinazione di partite economiche di
conguaglio sulla base di un profilo standard per categoria attribuito ai
clienti domestici, con assegnazione ai punti di prelievo non domestici
del profilo residuale; inoltre tale soluzione comportava una certa
onerosita' implementativa a carico dei soggetti coinvolti nelle
operazioni finalizzate al conguaglio.
Ritenuto che sia necessario:
procedere alla revisione della metodologia di profilazione convenzionale
vigente introducendo la metodologia di load profiling per fasce al fine
di garantire il miglior trasferimento possibile del segnale di prezzo in
tutte le aree di riferimento del sistema nazionale compatibilmente con
le caratteristiche tecnologiche dei misuratori e degli eventuali sistemi
di telegestione presenti nelle diverse aree di riferimento;
garantire il perseguimento dei medesimi obiettivi della soluzione
transitoria proposta dall'Autorita' nel secondo documento per la
consultazione e prevedere, nelle aree di riferimento dove non possa
essere assicurato che una significativa quota dell'energia energia
elettrica prelevata non trattata su base oraria sia trattata per fasce,
una soluzione di conguaglio compensativo, complementare a quello di
regime, al fine di fornire un segnale di prezzo piu' corretto rispetto a
quanto indotto dai profili delle categorie nei prezzi determinati per il
servizio di maggior tutela andando a correggere la potenziale
distorsione indotta fra mercato libero e servizio di maggior tutela;
semplificare le modalita' di determinazione delle partite economiche di
conguaglio nella soluzione transitoria semplificata proposta nel secondo
documento per la consultazione, introducendo una soluzione di conguaglio
compensativo al fine di compensare l'errore di profilo dovuto alla
mancanza di dati di misura differenziati per fasce;
aggiornare e pubblicare entro il 31 ottobre di ogni anno i corrispettivi
unitari, rispettivamente per i clienti domestici e per i clienti non
domestici di bassa tensione, previsti per tale soluzione di conguaglio
compensativo, a valere per l'anno solare successivo, e che tale
aggiornamento sia effettuato in base alla stima delle differenze fra il
prelievo residuo di area attribuito con la normativa vigente e il
profilo di prelievo domestico attribuito per la definizione dei prezzi
del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonche' la stima per
l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici
in bassa tensione trattati monorari.
Ritenuto che sia opportuno:
confermare le opzioni avanzate dall'Autorita' espresse nel secondo
documento per la consultazione ovvero:
l'applicazione del trattamento orario a tutti i punti con potenza
disponibile superiore ai 55 kW;
una cadenza bimestrale per la fase di conguaglio del metodologia di load
profiling per fasce, con liquidazione su base annua delle partite
economiche connesse;
allo scopo di garantire un piu' puntuale segnale di prezzo in fase di
conguaglio, che i bimestri inizino il primo giorno dei mesi con
numerario pari e terminino l'ultimo giorno dei mesi con numerario
dispari cosicche' il prezzo bimestrale risulti dalla media di due prezzi
medi mensili simili fra loro.
Ritenuto che sia inoltre opportuno:
prevedere l'avvio dell'applicazione della nuova metodologia di load
profiling per fasce a partire dal 1° aprile 2008 e che la soluzione di
conguaglio compensativo trovi applicazione a partire dal 2009, anche in
considerazione della possibilita' per alcune imprese distributrici di
attuare, nelle loro aree di riferimento, il trattamento per fasce per la
sostanziale totalita' dell'energia elettrica prelevata da punti di
prelievo in bassa tensione del mercato libero a partire dall'1 aprile
2008, al fine di garantire agli operatori un congruo tempo in ordine al
necessario adeguamento delle proprie politiche operative e commerciali
al rinnovato assetto normativo e pertanto permettere l'ordinato
svolgimento delle attivita' dei diversi operatori in tale contesto;
stabilire la soglia di energia prelevata dai clienti non domestici o dai
clienti del mercato libero per il criterio di applicazione della
soluzione di conguaglio compensativo possa essere posta all'80% ai fini
di accelerare il pervenire all'applicazione della metodologia di regime
in tutte le aree di riferimento;
prevedere che per il 2008 la fase di determinazione convenzionale della
metodologia load profiling per fasce sia basata su coefficienti di
ripartizione per punto di prelievo determinati in modo semplificato
sulla base dei dati di misura disponibili per l'anno 2007.
Ritenuto che sia inoltre opportuno:
adottare con successivi provvedimenti:
la revisione del trattamento convenzionale dell'energia elettrica
prelevata da punti di prelievo corrispondenti ad impianti di
illuminazione pubblica;
l'introduzione di alcuni contenuti informativi minimi obbligatori
nell'anagrafica dei punti di prelievo di cui all'art. 37 della
deliberazione n. 111/06;
le modalita' di gestione di eventuali rettifiche dei dati ai fini del
conguaglio annuale posteriori al 10 maggio di ciascun anno;
la definizione delle tempistiche e modalita' di messa disposizione dei
dati di misura di energia elettrica prelevata dai punti trattati per
fasce agli esercenti la vendita, nonche' i criteri per la determinazione
dei dati di misura dell'energia prelevata in assenza di disponibilita'
di dati rilevati effettivamente, anche in coerenza con gli esiti del
documento per la consultazione 12 marzo.
Delibera:
1. Di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale
per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica
corrispondenti a i clienti finali con prelievi non trattati su base
oraria (load profiling per fasce) o TILP, allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorita'
affinche' provveda con proprie determinazioni a dare completamento al
TILP con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del
corretto svolgimento delle attivita' collegate al load profiling per
fasce, previa informativa all'Autorita';
3. che il presente provvedimento si applichi con riferimento all'energia
elettrica immessa e prelevata relativa al periodo che decorre dal 1°
aprile 2008;
4. di abrogare la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n.
118/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dal 1°
aprile 2008; le relative disposizioni continuano ad essere applicate per
quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di
competenza del periodo anteriore al 1° aprile 2008;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
Milano, 31 ottobre 2007
Il presidente: Ortis
Allegato A
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE PER FASCE
ORARIE DEI PROFILI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA CORRISPONDENTE AI
CLIENTI FINALI CON PRELIEVI NON TRATTATI SU BASE ORARIA.
Titolo I
DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le
definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato
e modificato, e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27
giugno 2007, n. 156/07, nonche' le ulteriori definizioni formulate come
segue:
a) anno convenzionale e' un periodo di dodici mesi con inizio il 1°
febbraio di ciascun anno solare e termine il 31 gennaio dell'anno
successivo;
b) bimestre convenzionale e' un periodo convenzionale di due mesi che
inizia il primo giorno di ciascun mese con numerario pari e termina
l'ultimo giorno del mese successivo;
c) bimestri convenzionali omologhi sono bimestri convenzionali
appartenenti ad anni differenti che hanno inizio il giorno 1 dello
stesso mese;
d) fascia oraria e' ciascuna delle tre fasce orarie definite con la
deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2006, n. 181/06;
e) messa in servizio del misuratore elettronico e' il complesso delle
attivita' di cui all'Articolo 8-bis della deliberazione n. 292/06;
f) misuratore elettronico e' un misuratore avente i requisiti minimi di
cui alla deliberazione n. 292/06;
g) misuratore orario e' un misuratore che permette la rilevazione su
base oraria del prelievo di energia elettrica dal punto di prelievo cui
si riferisce;
h) punti di prelievo domestici sono i punti di prelievo di cui all'art.
2, comma 2.3, lettera a) del TIV;
i) punti di prelievo non domestici sono i punti di prelievo diversi da
quelli di cui all'art. 2, comma 2.3 del TIV;
j) punti di prelievo non trattati su base oraria sono i punti di
prelievo per i quali non e' attivo il trattamento su base oraria;
k) punti di prelievo trattati su base oraria sono i punti di prelievo
per i quali e' attivo il trattamento su base oraria;
l) punti di prelievo trattati per fasce sono i punti di prelievo non
trattati su base oraria per i quali e' attivo il trattamento per fasce;
m) punti di prelievo trattati monorari sono i punti di prelievo non
trattati su base oraria per i quali non e' attivo il trattamento per
fasce;
n) trattamento per fasce e' l'utilizzo delle rilevazioni e delle
registrazioni effettuate da un misuratore elettronico per la
valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica
prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di
dispacciamento;
o) trattamento su base oraria e' l'utilizzo delle rilevazioni e delle
registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione,
su base oraria, dell'energia elettrica prelevata ai fini della
regolazione economica del servizio di dispacciamento;
p) zona e' ciascuna zona identificata da Terna ai sensi dell'art. 15
della deliberazione n. 111/06;
q) deliberazione n. 52/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 1° aprile
2004, n. 52/04;
r) deliberazione n. 111/06 e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato
e modificato;
s) deliberazione n. 292/06 e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente
integrato e modificato;
t) TILP (Testo integrato load profiling) e' il presente provvedimento;
u) TIV (Testo integrato vendita) e' il Testo integrato delle
disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per
l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73/07, come successivamente integrato e modificato.
Art. 2.
Oggetto
2.1 Il presente provvedimento:
a) indica le caratteristiche dei punti di prelievo soggetti
esclusivamente al trattamento su base oraria;
b) disciplina le modalita' per la determinazione convenzionale
dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo
non trattati su base oraria, per la valorizzazione della medesima
energia elettrica ai fini della regolazione economica del servizio di
dispacciamento;
c) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese
distributrici e di Terna, relativi alla determinazione convenzionale di
cui alla precedente lettera b).
La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera b),
comprende:
a) l'attribuzione su base oraria, ai sensi del titolo III sezione 1, a
ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo di
area, ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo
di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06 dell'energia
prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna ora;
b) una procedura di conguaglio annuale, di cui al titolo III sezione 2,
per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia
attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi
della precedente lettera a) e l'energia effettivamente prelevata nei
punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza del
medesimo utente del dispacciamento.
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3.
Area di riferimento
3.1 Ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una
singola zona, consiste di:
a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito
territoriale di un'impresa distributrice, la cui rete con obbligo di
connessione di terzi presenta almeno un punto di interconnessione in
alta tensione. Tale impresa distributrice e' denominata impresa
distributrice di riferimento per l'area medesima;
b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito
territoriale di una o piu' imprese distributrici le cui reti con obbligo
di connessione di terzi non presentano punti di interconnessione in alta
tensione e sottese, ai sensi dei successivi commi 3.2 e 3.3 all'impresa
distributrice di riferimento dell'area medesima.
3.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 3.1, lettera b) si
considera sottesa, tra tutte quelle cui e' interconnessa, all'impresa
distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di
prelievo entro la zona.
3.3 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona
punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa
all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di
punti di prelievo entro la zona.
Art. 4.
Applicazione del trattamento su base oraria
4.1 Tutti i punti di prelievo in altissima, alta o media tensione,
nonche' tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza
disponibile superiore a 55 kW sono trattati esclusivamente su base
oraria, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2.
4.2 Per i punti di cui al comma 4.1, per cui il misuratore orario od
elettronico e' messo in servizio entro il giorno 15 del secondo mese del
bimestre convenzionale, il trattamento su base oraria decorre dal primo
giorno di un bimestre convenzionale successivo alla data di messa in
servizio. Qualora la messa in servizio avvenga negli ultimi 15 giorni di
un bimestre convenzionale, il trattamento su base oraria inizia il primo
giorno del secondo bimestre convenzionale successivo.
Art. 5.
Applicazione del trattamento per fasce
5.1 Tutti i punti di prelievo in bassa tensione dotati di un
misuratore elettronico e con potenza disponibile pari o inferiore a 55
kW sono trattati per fasce.
5.2 Per i punti di cui al comma 5.1, per cui il misuratore elettronico
e' messo in servizio entro il giorno 15 del secondo mese di un bimestre
convenzionale, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del
bimestre convenzionale successivo alla data di messa in servizio.
Qualora la messa in servizio avvenga negli ultimi quindici giorni di un
bimestre convenzionale, il trattamento per fasce inizia il primo giorno
del secondo bimestre convenzionale successivo.
Art. 6.
Prelievo residuo di area
6.1 Il prelievo residuo di area e' pari, in ciascuna ora e per
ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento in tale ora, ai
sensi del comma 6.2;
b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento in tale ora,
ai sensi del comma 6.3.
6.2 L'energia elettrica immessa di cui al comma , lettera a), e' pari
alla somma dell'energia elettrica immessa:
a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la
rete di trasmissione nazionale;
b) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento.
6.3 L'energia elettrica prelevata di cui al comma , lettera b), e' pari
alla somma dell'energia elettrica prelevata:
a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la
rete di trasmissione nazionale.
b) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati
su base oraria;
c) nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione
pubblica.
6.4 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area:
a) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di
interconnessione tra le aree di riferimento e nei punti di
interconnessione con la rete di trasmissione nazionale non dotati di
misuratore orario, nonche' per l'energia immessa nei punti di immissione
non dotati di misuratore orario, si assume un profilo di immissione o di
prelievo costante in tutte le ore di ogni mese;
b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di
interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese
distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non
sono dotati di misuratore orario e' assunto, nel mese considerato, un
profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo
dell'area medesima;
c) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo
orario determinato ai sensi della deliberazione n. 52/04.
Titolo III
PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE
Sezione 1
Determinazione convenzionale dell'energia elettrica ai fini della
regolazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento
Art. 7.
Criteri per la determinazione convenzionale
7.1 A i fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento
effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06, e'
attribuita ad ogni utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area
di riferimento, in ciascuna ora, per ciascun punto non trattato orario
incluso nel proprio contratto di dispacciamento, una quantita' di
energia elettrica pari alla quota del prelievo residuo di area
determinata ai sensi della presente Sezione.
7.2 In ciascuna area di riferimento ed in ciascuna ora, la quota del
prelievo residuo di area attribuita in maniera convenzionale a ciascun
utente del dispacciamento e' pari al prodotto fra:
i) il prelievo residuo di area relativo alla medesima area e alla
medesima ora;
ii) il coefficiente di ripartizione del prelievo del medesimo utente del
dispacciamento relativo alla medesima area, al mese ed alla fascia
oraria cui appartiene l'ora considerata, determinato ai sensi dell'art.
8.
Art. 8.
Coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del
dispacciamento
8.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del
dispacciamento (di seguito: CRPU) sono differenziati per mese e per
fascia oraria e sono determinati per area di riferimento.
8.2 Il CRPU, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese ed
a ciascuna fascia oraria, di ciascun utente del dispacciamento diverso
dall'Acquirente Unico e' pari alla somma dei coefficienti di
ripartizione del prelievo, di cui all'art. 9, relativi alla medesima
area di riferimento, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria,
determinati per i punti di prelievo, compresi nel contratto di
dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, che non saranno
trattati su base oraria nel corso del mese considerato.
8.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna
fascia oraria, il CRPU dell'Acquirente Unico e' pari alla differenza fra
uno e la somma dei CRPU relativi al medesimo mese e alla medesima fascia
degli altri utenti di dispacciamento nella cui competenza risultino
punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento considerata.
8.4 I CRPU di ciascun mese sono determinati dalle imprese distributrici
di riferimento entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese
precedente.
Art. 9.
Coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo
9.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di
prelievo (di seguito: CRPP) sono definiti per i punti di prelievo non
trattati su base oraria e sono differenziati per bimestre convenzionale
e per fascia oraria.
9.2 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato per fasce (di seguito:
CRPP f/Fi), in ciascuna fascia oraria Fi e in ciascun bimestre
convenzionale, e' determinato come:
formule omesse
Art. 10.
Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo
trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP
10.1 Ai fini della determinazione dei CRPP, in ciascuna area di
riferimento, l'energia Ep m/Fi prelevata, in ciascun bimestre
convenzionale e in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun punto di
prelievo trattato monorario nel medesimo bimestre convenzionale e'
determinata dall'impresa distributrice competente per ambito
territoriale come:
formule omesse
Art. 11.
Modalita' di determinazione ed aggiornamento dei CRPP
11.1 I CRPP sono determinati per tutti i bimestri convenzionali di
ciascun anno convenzionale e per tutti i punti di prelievo non trattati
su base oraria compresi nei contratti di dispacciamento di utenti del
dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico. 11.2 I CRPP sono
determinati sulla base dei dati di prelievo relativi all'anno
convenzionale precedente.
11.3 Ai fini della determinazione dei CRPP, ai punti di prelievo
trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di prelievo
riferiti a ciascuna fascia oraria e a ciascun bimestre convenzionale
dell'anno convenzionale precedente:
a) qualora risultassero disponibili i dati di prelievo complessivo del
punto di prelievo dell'anno convenzionale precedente, sono applicate le
disposizioni di cui al comma 8.3, relative ai punti di prelievo trattati
monorari;
b) qualora non fossero disponibili i dati di prelievo complessivo del
punto di prelievo dell'anno convenzionale precedente, si considerano
validi i dati di prelievo relativi a punti di prelievo aventi le
medesime caratteristiche in termini di potenza disponibile.
11.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dalla competenza
dell'Acquirente Unico alla competenza di un diverso utente del
dispacciamento sono determinati contestualmente all'inserimento dei
suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell'utente del
dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
11.5 L'attivazione del trattamento per fasce in corso d'anno
convenzionale non comporta alcun aggiornamento in corso d'anno ai CRPP
relativi ai punti di prelievo interessati dall'attivazione medesima.
Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto
aggiornamento annuale di cui al comma 11.1.
11.6 Ogni impresa distributrice determina entro il 1° maggio di ciascun
anno i CRPP per ciascun punto di prelievo, localizzato nel proprio
ambito territoriale, nella competenza di ogni utente del dispacciamento
diverso dall'Acquirente Unico, per il quale non sara' attivato il
trattamento orario entro il 31 maggio dell'anno corrente.
I CRPP hanno validita' dal giugno successivo sino al 31 maggio
immediatamente successivo.
Sezione 2
Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione
dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento
(conguaglio)
Art. 12.
Conguaglio
12.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche
di conguaglio a seguito della determinazione dell'energia prelevata da
ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo.
12.2 Le partite economiche di conguaglio risultano dal prodotto delle
partite fisiche di cui all'art. 13 e dai prezzi di cui al comma 14.2
calcolati per ciascun bimestre convenzionale e per ciascuna fascia
oraria.
Art. 13.
Partite fisiche di conguaglio
13.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre
convenzionale ed in ciascuna fascia oraria Fi, la partita fisica di
conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente
Unico e' pari alla differenza fra:
a) l'energia E Fin di cui al comma 13.2, prelevata, nel medesimo
bimestre convenzionale e nella fascia oraria Fi, dal medesimo utente del
dispacciamento;
b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al
medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 7.
13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia E m/Fiu prelevata in
ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria Fi, da
ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico e'
calcolata come:
formule omesse
Art. 14.
Regolazione delle partite economiche
14.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del
dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di
riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun bimestre
convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente, e per
i mesi di gennaio e dicembre, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da
Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:
a) la partita fisica di conguaglio relativa al medesimo utente del
dispacciamento, alla medesima area, e alla medesima fascia oraria, al
medesimo bimestre convenzionale o al medesimo mese determinata:
i) ai sensi del comma 13.1, per i bimestri convenzionali interamente
appartenenti all'anno solare precedente,
ii) ai sensi del comma 13.5 per i mesi di gennaio e febbraio;
b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area,
nel medesimo bimestre convenzionale e nella medesima fascia oraria,
determinato ai sensi del comma 14.2.
14.2 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale
dell'anno convenzionale ed in ciascuna fascia oraria, il prezzo medio
dell'energia elettrica prelevata e' pari alla media, ponderata per il
prelievo residuo di area, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica
sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili
all'energia elettrica prelevata, di cui agli articoli da 44 a 48 e
all'art. 73 della deliberazione n. 111/06, che si sono verificati nel
bimestre convenzionale considerato in ciascuna ora della fascia oraria.
14.3 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per
ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun
bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare
precedente, nonche' per i mesi di gennaio e dicembre dell'anno solare
precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo
un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti
alla medesima area, al medesimo bimestre convenzionale o al medesimo
mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del
dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo
localizzati nell'area considerata.
Titolo IV
OBBLIGHI INFORMATIVI
Art. 15.
Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici sottese
15.1 Entro il 15 di ciascun mese le imprese distributrici sottese:
a) ai fini della determinazione dei CRPU da parte dell'impresa
distributrice di riferimento:
i) determinano i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel
proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno piu'
inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono
inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da
quelli dell'Acquirente Unico;
ii) determinano e comunicano alla propria impresa distributrice di
riferimento l'aggregato dei CRPP relativi ai punti di prelievo
localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su
base oraria nel mese successivo, distinto per ciascun utente del
dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte
dell'impresa distributrice di riferimento, comunicano alla medesima,
relativamente al proprio ambito territoriale e al mese precedente, le
somme dell'energia elettrica:
i) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base
oraria;
ii) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base
oraria;
iii) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione
con altre aree di riferimento trattati su base oraria;
iv) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria
attribuita a ciascuna ora ai sensi del comma 6.4, lettera b);
v) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di
riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai
sensi del comma 6.4, lettera b).
15.2 Ogni impresa distributrice sottesa e' tenuta ai fini della
determinazione con cadenza annuale dei CRPP a comunicare alla propria
impresa distributrice di riferimento:
a) entro il 15 di aprile di ciascun anno l'energia complessivamente
prelevata in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale
precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per
fasce localizzati nel proprio ambito territoriale.
15.3 Ogni impresa distributrice sottesa e' tenuta, ai fini della
determinazione delle partite fisiche di conguaglio, a comunicare alla
propria impresa distributrice di riferimento entro il 1° maggio di
ciascun anno, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base
oraria localizzati nel proprio ambito territoriale, l'energia prelevata
in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria dell'anno
convenzionale precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso
dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 13.2.
Art. 16.
Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici di riferimento
16.1 Ogni impresa distributrice di riferimento ogni mese, ai fini della
determinazione convenzionale dell'energia prelevata:
a) entro il giorno 20, determina e trasmette a Terna il prelievo residuo
di area in ciascuna ora del mese precedente per l'area di cui e' impresa
di riferimento;
b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area delle aree
di riferimento delle imprese distributrici cui risulta interconnessa,
entro il giorno 18 comunica alle altre imprese distributrici di
riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, le somme,
eventualmente determinate in maniera convenzionale ai sensi del comma
6.4, lettera b), dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna
ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree
di riferimento delle medesime imprese;
c) entro il sest'ultimo giorno lavorativo:
i) determina i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel
proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno piu'
inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono
inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da
quelli dell'Acquirente Unico;
ii) comunica a Terna i CRPU relativi al mese successivo attribuiti a
ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
16.2 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo
dell'impresa distributrice sottesa, le imprese distributrici di
riferimento entro il 25 di aprile di ciascun anno rendono disponibili
alle imprese distributrici ad esse sottese:
a) l'energia E f+m Fi complessivamente prelevata in ciascun bimestre
convenzionale e in ciascuna fascia oraria F i dell'anno solare
precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria
localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma
dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna
ora della fascia oraria Fi;
b) l'energia E mFi" di cui al comma 10.3, prelevata in ciascuna area di
riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi dell'anno
solare precedente, dai punti di prelievo trattati monorari.
16.3 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio,
entro il 10 di maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti
di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area
di riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a
Terna l'energia prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in
ciascuna fascia oraria dell'anno convenzionale precedente da ciascun
utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai
sensi dell'art. 13.
Art. 17.
Obblighi informativi a carico di Terna
17.1 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Terna:
a) rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo
di area occorso in ciascuna area di riferimento in ogni ora del mese
precedente;
b) comunica a ciascun utente del dispacciamento i CRPU relativi al mese
successivo ad esso attribuiti.
17.2 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna:
a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso
dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio di sua competenza
in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, relativa a
ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare
precedente e nonche' ai mesi di gennaio e dicembre del medesimo anno;
b) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il
prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a
ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun
bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente;
c) rende nuovamente disponibile agli utenti del dispacciamento, qualora
necessario, il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2,
relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e al
bimestre convenzionale contenente il mese di gennaio dell'anno solare
precedente.
Art. 18.
Modalita' di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi
e loro validita' temporale
18.1 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 15.2, e al comma
16.2, non si tiene conto dell'energia elettrica riferita ai punti di
prelievo per i quali nell'anno convenzionale corrente sara' attivato il
trattamento orario entro il 31 maggio.
18.2 I dati comunicati ai sensi del comma 15.3, e del comma 16.3 sono
determinati facendo riferimento:
a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati effettivi di
prelievo bimestrali o mensili. I dati sono determinati con ricorso ad un
criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di
misura;
b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di prelievo
effettivi annuali. I dati sono determinati con ricorso ad un criterio di
stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura.
Art. 19.
Inottemperanza agli obblighi informativi
19.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le
informazioni di cui ai commi 15.2 e 15.3, l'impresa distributrice di
riferimento a cui la suddetta impresa e' sottesa:
a) ai fini della determinazione dell'energia E m Fi di cui al comma
10.3, prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia
oraria dell'anno solare precedente dai punti di prelievo trattati
monorari, pone a zero l'energia complessivamente prelevata in ciascuna
fascia e in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale
precedente, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati
nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa
inadempiente;
b) ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun mese e
in ciascuna fascia oraria dell'anno solare precedente da ciascun utente
del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, considera,
limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria
localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa
inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa
distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno
precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto
dato pari a zero.
19.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di
cui al comma 15.1, lettera b), al fine della determinazione del prelievo
residuo di area, l'impresa distributrice di riferimento considera pari a
zero i dati non pervenuti.
19.3 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di
cui al comma 15.1, lettera a) al fine della determinazione dei CRPU di
competenza degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente
Unico, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa
e' sottesa utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora
l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il
mese precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il
suddetto dato pari a zero.
19.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non renda
disponibile i dati di cui al comma 16.2, ai fini del calcolo dei CRPP le
imprese distributrici sottese utilizzano i dati comunicati l'anno
precedente.
19.5 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i
dati di cui al comma 16.1, lettera b), le imprese distributrici di
riferimento a cui la suddetta impresa risulta interconnessa utilizzano
per l'energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione il
profilo orario comunicato nel medesimo mese dell'anno precedente.
19.6 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i
dati di cui al comma 16.1, Terna:
a) utilizza i dati relativi al prelievo residuo di area relativi al
medesimo mese dell'anno precedente;
b) per l'attribuzione del prelievo residuo di area, limitatamente
all'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente utilizza
i CRPU comunicati il mese precedente.
19.7 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorita'
qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 15 da
parte delle imprese distributrici ad esse sottese;
Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorita'
qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 16, da
parte delle imprese distributrici di riferimento.
Titolo V
CONGUAGLIO COMPENSATIVO PER PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI A CLIENTI
FINALI DOMESTICI
Art. 20.
Ambito di applicazione
20.1 Le disposizioni di cui al presente titolo, ferme restando le
disposizioni relative al conguaglio di cui al titolo III, sezione 2, si
applicano con riferimento all'anno solare successivo nelle aree di
riferimento in cui al 1° agosto di ciascun anno si prevede, sulla base
delle informazioni disponibili ai sensi del comma 23.2, lettera b), che
nessuna delle due seguenti condizioni sia soddisfatta:
a) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare
precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base
oraria sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per
fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso;
b) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare
precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella
competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente
Unico sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per
fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso.
Art. 21.
Conguaglio compensativo
21.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di
conguaglio compensativo a seguito della determinazione dell'energia
prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo
con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici.
formule omesse
Art. 22.
Regolazione del corrispettivo di conguaglio compensativo
22.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del
dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di
riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se
negativo, il corrispettivo C comp u determinato ai sensi del comma 21.2.
22.2 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per
ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da
Terna se negativo un corrispettivo pari alla somma, cambiata di segno,
dei corrispettivi riferiti alla medesima area, a carico degli altri
utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo
trattati monorari localizzati nell'area considerata.
Art. 23.
Ulteriori obblighi informativi
23.1 Al fine della determinazione del corrispettivo compensativo di cui
al comma 21.2:
a) entro il 1° maggio di ciascun anno, limitatamente ai punti di
prelievo trattati monorari localizzati nel proprio ambito territoriale,
le imprese distributrici sottese comunicano alla propria impresa
distributrice di riferimento:
i) l'energia E nd u di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente
prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici
trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento
diverso dall'Acquirente Unico;
ii) l'energia E d u di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente
prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici
trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento
diverso dall'Acquirente Unico;
b) entro il 10 maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti
di prelievo trattati monorari localizzati nella propria area di
riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna:
i) l'energia E nd u di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente
prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici
trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento
diverso dall'Acquirente Unico;
ii) l'energia E d u di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente
prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici
trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento
diverso dall'Acquirente Unico.
23.2 Ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui
al comma 20.1:
a) entro il 25 luglio di ciascun anno le imprese distributrici sottese
comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento:
i) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai
punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria;
ii) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai
punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria che saranno
trattati per fasce nell'anno convenzionale successivo;
iii) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai
punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza
dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente
Unico;
iv) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai
punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza
dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente
Unico che saranno trattati per fasce nell'anno convenzionale successivo.
b) entro il 1° agosto di ciascun anno le imprese distributrici di
riferimento comunicano a Terna:
i) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare
precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base
oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti
prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire
dall'1 dicembre dell'anno corrente;
ii) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare
precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella
competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente
Unico localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti
prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire
dall'1 dicembre dell'anno corrente.
23.3 Entro il 30 giugno di ciascun anno Terna determina e comunica a
ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico il
corrispettivo C comp u di sua competenza in ciascuna area di
riferimento.
23.4 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna procede alla regolazione
delle partite economiche compensative di competenza di ciascun utente
del dispacciamento ai sensi dell'art. 22.
23.5 Entro il 10 agosto di ciascun anno, per ciascuna area di
riferimento, Terna pubblica e comunica all'Autorita' i dati di cui al
comma 23.2, lettera b), dando evidenza dell'eventuale verifica della
condizione di cui al comma e dell'eventuale applicazione del
corrispettivo C comp u con decorrenza dall'anno solare successivo.
Art. 24.
Ulteriori disposizioni riguardanti obblighi informativi
24.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le
informazioni di cui al comma 23.1, lettera a) ai fini della
determinazione dell'energia prelevata l'anno solare precedente da
ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con
riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati
monorari, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta
impresa e' sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo non
trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale
dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato
l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse stata
inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di
riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
24.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di
cui al comma 23.2, ai fini della verifica della condizione di cui al
comma 20.1, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta
impresa e' sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo
trattati monorari localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa
distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno
precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata
inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di
riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
24.3 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorita'
qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 23 da
parte delle imprese distributrici ad esse sottese;
Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorita'
qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 23,
da parte delle imprese distributrici di riferimento.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25.
Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi
25.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi
dell'art. 15 e dell'art. 23, ad eccezione di quelli comunicati ai sensi
del comma 23.2, lettera a), e i dati comunicati dalle imprese
distributrici di riferimento ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 23, ad
eccezione di quelli comunicati ai sensi del comma 23.2, lettera b),
acquisiscono carattere definitivo il 10 maggio dell'anno successivo a
quello cui tali dati si riferiscono.
Decorso tale termine, ai fini del conguaglio di cui all'art. 12 relativo
all'anno solare precedente essi non possono essere rettificati dalle
imprese distributrici che li hanno inviati.
25.2 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del
comma 23.2, lettera a) e i dati comunicati dalle imprese distributrici
di riferimento ai sensi del comma 23.2, lettera b) acquisiscono
carattere definitivo il 10 agosto dell'anno in cui sono stati
comunicati, onde permettere a Terna la verifica del soddisfacimento
della condizione di cui al comma 20.1 e l'eventuale applicazione del
conguaglio compensativo per l'anno solare successivo. Decorso tale
termine le verifiche effettuate da Terna sulla base dei dati pervenuti
dalle imprese distributrici di riferimento acquisisce carattere
definitivo e non puo' piu' essere modificata sino all'anno successivo.
Art. 26.
Disposizioni finali
26.1 Entro il 15 febbraio 2008 le imprese distributrici di riferimento
comunicano alle imprese distributrici sottese il formato e le modalita'
di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui
all'art. 16 e all'art. 23.
26.2 Entro il 15 febbraio 2008 Terna comunica alle imprese distributrici
di riferimento il formato e le modalita' di messa a disposizione dei
dati per gli obblighi informativi di cui all'art. 16 e all'art. 23.
26.3 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area di cui
all'art. 6, dei CRPP di cui all'art. 9, delle partite fisiche di
conguaglio di cui all'art. 13 e del corrispettivo di conguaglio
compensativo di cui all'art. 21, le energie immesse e prelevate da
ciascun punto di prelievo sono aumentate del fattore percentuale per
tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con
obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6 della deliberazione
n. 111/06.
Art. 27.
Disposizioni transitorie per l'anno 2008
27.1 In tutte le aree di riferimento, per ciascun punto di prelievo non
trattato su base oraria e' determinato un unico CRPP come:
formula omessa
Tabella 1
=====================================================================
Corrispettivi di | |
conguaglio | Punti di prelievo di |Altri punti di prelievo
compensativo per | clienti domestici in | in bassa tensione (P
l'anno 2008 | bassa tensione (P d) | nd)
=====================================================================
centesimi di euro al | |
kWh | 0,0000 | 0,0000