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Deliberazione 6 Novembre 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modalita' e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/2003, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/2004. (Deliberazione n. 280/07).
(GU n. 284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n.255)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
Nella riunione del 6 novembre 2007
Visti:
la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di
seguito: direttiva 2004/8/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);
la legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006 (di seguito: legge n. 296/2006),
e in particolare l'art. 1, comma 1120;
la legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione
dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/2007);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/2003, recante attuazione
della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n.
387/2003);
il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/2007, recante attuazione
della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/2007);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito:
Cip) 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto
del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto
1994 e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n.
6/1992);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1997, n. 108/1997 (di seguito:
deliberazione n. 108/1997);
la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42/2002, come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.
42/2002);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita
dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e
disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi,
allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, e
sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/2004 (di seguito:
deliberazione n. 60/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e sue
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n.
34/2005);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n.
111/2006, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito:
deliberazione n. 111/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2006, n. 317/2006 (di
seguito: deliberazione n. 317/2006);
il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/2007, recante
modalita' e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia
elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239
(di seguito: documento per la consultazione);
le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente
alinea pervenute all'Autorita'.
Considerato che:
il combinato disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo
n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prevede che l'Autorita'
definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le
modalita' di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto
e' collegato, dell'energia elettrica prodotta:
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili
eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica,
limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;
ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore dei servizi
elettrici (di seguito: GSE) nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n.
6/1992, nonche' della deliberazione n. 108/1997, limitatamente agli
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4
della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
l'art. 1, comma 1120, della legge n. 296/2006 ha, tra l'altro: abrogato
l'art. 17, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003,
escludendo quindi i rifiuti non biodegradabili dal trattamento previsto
per le fonti rinnovabili;
soppresso le parole: "o assimilate" all'art. 22, comma 1, della legge n.
9/1991;
soppresso l'ultimo periodo dell'art. 22, comma 5, della medesima legge;
soppresso le parole: "ed assimilate" all'art. 22, comma 7, della legge
n. 9/1991;
soppresso le parole: "e assimilate" dalla rubrica degli articoli 22 e 23
della medesima legge;
le disposizioni richiamate al precedente alinea comportano,
rispettivamente, che:
per l'energia elettrica prodotta dalla parte non biodegradabile dei
rifiuti, non si applichino i prezzi e le condizioni previste per
l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
le eccedenze da impianti alimentati da fonti assimilate di potenza
maggiore o uguale a 10 MVA non possano piu' essere ritirate dai gestori
di rete;
con la deliberazione n. 34/2005, l'Autorita' ha definito le modalita'
per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n.
239/2004 (di seguito: ritiro dedicato), prevedendo disposizioni di
carattere tecnico ed economico per l'attuazione delle relative
disposizioni di legge alla luce dell'assetto del sistema elettrico e
dello stato di evoluzione della normativa adottata dalla medesima
Autorita';
il regime di ritiro dedicato regolato dalla deliberazione n. 34/2005 ha
trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire dal 1° luglio
2007, in applicazione alla legge n. 125/2007, hanno subito mutamenti
tali da determinare la necessita' di pervenire alla definizione di nuove
condizioni per il funzionamento di tale regime;
a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti hanno acquisito
indistintamente la qualifica di cliente idoneo, il ruolo delle imprese
distributrici e' focalizzato sull'attivita' di distribuzione e, nel
contempo, si e' assistito al venir meno del mercato vincolato e dei
meccanismi che regolano l'approvvigionamento elettrico per tale bacino
di clienti;
pertanto, il ruolo di interfaccia commerciale nei confronti dei
produttori ai fini del ritiro dedicato deve essere rivisto, prevedendo
l'introduzione di una disciplina compatibile con l'attuale ruolo delle
imprese distributrici, una valorizzazione dell'energia elettrica in
linea con la valorizzazione del mercato elettrico e un'efficiente
allocazione degli oneri conseguenti all'accesso al mercato elettrico
dell'energia elettrica ritirata;
occorre ridefinire le modalita' e le condizioni economiche per il ritiro
dedicato tenendo conto della completa apertura e del nuovo assetto del
mercato elettrico, del fatto che il ritiro dedicato e' una modalita' di
ritiro dell'energia elettrica alternativa rispetto al libero mercato, a
cui i produttori possono comunque accedere direttamente o tramite un
grossista, e che il ritiro dedicato debba prevedere semplificazioni e
non anche incentivi per i produttori;
l'Autorita', con il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n.
26/2007, ha presentato alcune ipotesi per il raggiungimento delle
finalita' di cui al precedente alinea;
nel corso della consultazione sono emerse, tra le altre, le seguenti
considerazioni:
a) per quanto riguarda l'esigenza di rivedere il regime di ritiro
dedicato al fine di renderlo coerente il nuovo assetto del mercato
elettrico a seguito del 1° luglio 2007, emerge un generale consenso;
b) per quanto riguarda l'individuazione di un nuovo intermediario
commerciale in coerenza con il nuovo assetto del mercato elettrico a
seguito del 1° luglio 2007, il GSE viene ritenuto complessivamente un
buon riferimento viste le competenze e il ruolo che attualmente ricopre
nel sistema elettrico. Alcuni grossisti ritengono invece che il ruolo di
intermediazione commerciale dovrebbe essere esteso ai grossisti alle
medesime condizioni, per evitare che quantitativi crescenti di energia
elettrica vengano sottratti alla vendita diretta ai clienti. Inoltre,
alcuni grossisti chiedono che "qualora non sia garantita al grossista la
possibilita' di ritiro alle medesime condizioni del GSE, la successiva
vendita dell'energia da parte del GSE non avvenga in borsa ma questa sia
ceduta ai clienti grossisti o finali". Anche alcune associazioni di
produttori propongono l'individuazione di grossisti qualificati ai quali
sia consentita l'applicazione delle stesse semplificazioni consentite al
GSE. Cio' al fine di consentire al produttore di trarre vantaggio dal
fatto di avere un unico interlocutore per le immissioni, i prelievi e la
fornitura di combustibile;
c) per quanto riguarda i prezzi di ritiro dell'energia elettrica, in
generale i produttori e loro associazioni chiedono l'applicazione di
prezzi medi mensili, per fascia o unici nel caso di fonti rinnovabili
non programmabili, mentre i grossisti chiedono l'applicazione dei prezzi
zonali orari, perche' tale opzione permette una maggiore aderenza alle
condizioni di mercato e quindi, a loro parere, minori distorsioni.
Alcuni produttori e loro associazioni richiedono che il riferimento di
prezzo, per le fonti rinnovabili, sia un prezzo unico a livello
nazionale, in considerazione del fatto che l'ubicazione di un impianto
alimentato da fonte rinnovabile non puo' essere scelta ma dipende dalla
disponibilita' della fonte. Infine alcune associazioni di produttori da
impianti cogenerativi richiedono che sia estesa anche alla cogenerazione
ad alto rendimento la possibilita' di applicare i prezzi medi mensili
indifferenziati per fasce orarie;
d) per quanto riguarda i prezzi minimi garantiti per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, alcune
associazioni segnalano la necessita' di adeguarne il valore ai reali
costi di esercizio, ritenuti molto elevati con particolare riferimento
agli impianti idroelettrici di piccola taglia, eventualmente
differenziandoli per fonte. Le medesime associazioni segnalano
l'esigenza di adeguare annualmente i prezzi minimi garantiti sulla base
dell'indice Istat, anziche' sulla base del 40% del medesimo indice come
attualmente avviene. I grossisti sottolineano la necessita' di applicare
i prezzi minimi garantiti anche nel caso di cessione dell'energia
elettrica sul libero mercato per evitare di alterare il mercato
escludendo di fatto i piccoli impianti dal raggio d'azione dei
grossisti;
e) per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento in
immissione, pur condividendo l'esigenza di migliorare la
programmabilita' e la prevedibilita' delle immissioni degli impianti, i
produttori non condividono l'obbligo di presentazione dei programmi di
immissione (proposto per gli impianti alimentati da fonti programmabili
di taglia superiore a 1 MW) ne' l'applicazione, seppur semplificata, dei
corrispettivi di sbilanciamento. I grossisti invece condividono il
tentativo di allineare le modalita' per il ritiro dedicato alle
condizioni del libero mercato. Viene inoltre segnalata la necessita' di
applicare a tutti, non solo nell'ambito del ritiro dedicato, il premio
previsto al fine di migliorare la prevedibilita' delle immissioni degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Alcune
associazioni non condividono la presenza di un premio poiche' ritengono
che le immissioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili siano totalmente imprevedibili e che, quindi, non abbia
senso promuoverne la prevedibilita'.
Ritenuto opportuno prevedere che:
ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, il
gestore di rete cui l'impianto e' connesso, che nella maggior parte dei
casi coincide con l'impresa distributrice, si limiti a svolgere le
funzioni di ritiro "fisico" dell'energia elettrica oltre che di
rilevazione e registrazione delle misure, poiche' le imprese
distributrici non svolgono piu' attivita' di commercializzazione
dell'energia elettrica quali quelle precedentemente previste nell'ambito
del mercato vincolato;
il ritiro dedicato, al fine di garantire maggiori certezze e semplicita'
nelle procedure ai produttori, debba essere effettuato da un unico
soggetto intermediario a livello nazionale e che i grossisti possano
comunque rappresentare i produttori ai fini della gestione del rapporto
con il GSE;
venga ridefinito, ai fini del ritiro dedicato, il ruolo di
intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico,
assegnandolo al GSE in quanto il GSE medesimo:
a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2004, ha assunto un ruolo prevalentemente rivolto alla gestione,
alla promozione e all'incentivazione delle fonti rinnovabili e della
cogenerazione in Italia;
ha gia' acquisito una considerevole esperienza nella gestione
dell'energia elettrica ritirata nell'ambito di convenzioni di cessione
destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/1992, inclusa la cessione
della medesima energia al mercato;
cede gia' al mercato elettrico l'energia elettrica ritirata ai sensi
dell'art. 3, comma 3.11, della deliberazione n. 34/05 (eccedenze
rispetto alle convenzioni Cip n. 6/92), come previsto dall'art. 8 della
deliberazione n. 112/06;
e' in grado di soddisfare le necessita' di monitoraggio centralizzato
dei flussi commerciali collegati al regime di ritiro dedicato;
il GSE ritiri commercialmente l'energia elettrica dai produttori aventi
diritto, rivendendo tale energia sul mercato elettrico, in applicazione
alla regolazione vigente, e garantendone il monitoraggio a livello
nazionale;
le differenze, positive o negative, ove presenti, tra i costi sostenuti
dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica e i ricavi
ottenuti dal GSE dalla vendita di tale energia sul mercato, oltre che
gli altri costi sostenuti dal GSE in applicazione del presente
provvedimento, vengano compensate dal Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b),
del Testo integrato, alimentato dalla componente tariffaria A3.
Ritenuto opportuno prevedere che:
il ritiro commerciale dell'energia elettrica per gli aventi diritto sia
regolato da una convenzione, sottoscritta dal produttore e dal GSE, che
sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale
dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di
dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica, ma
che non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla
conclusione del regolamento di esercizio dell'impianto ne' la
regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica
effettuati dal produttore;
al fine di evitare comportamenti opportunistici, il produttore che si
avvale delle modalita' di ritiro dedicato debba richiedere il ritiro
dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta e immessa in rete,
ad eccezione di quella autoconsumata istantaneamente e di quella ceduta
nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art.
13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003;
ai fini del ritiro dedicato, si faccia riferimento al prezzo di vendita
zonale, in quanto piu' aderente alle condizioni economiche di mercato
per la vendita e perche' garantisce la continuita' con l'attuale
deliberazione n. 34/2005, che fa riferimento ad un prezzo di vendita
costituito dalla somma tra i prezzi medi mensili definiti
dall'Acquirente Unico e il valore medio mensile della componente a
coperture dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (cd.
componente CCT);
ai fini di ridurre i rischi di distorsione del mercato e di contenere
gli oneri a carico della collettivita' derivanti da scostamenti dal
regime di mercato, il GSE riconosca i prezzi zonali orari;
il GSE riconosca i prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorita' per
il primo e il secondo milione di kWh immessi in rete annualmente da
ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW,
al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori
dimensioni anche qualora i prezzi di mercato dovessero scendere
significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di
tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali
che detti impianti comportano;
i prezzi minimi garantiti e gli scaglioni di produzione entro cui si
applicano vengano rivisti e differenziati per fonti, con successivi
provvedimenti, anche tenendo conto dei risultati delle analisi che
l'Autorita' sta conducendo in materia di costi di generazione da fonti
rinnovabili nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n.
317/2006, a partire dalle fonti per le quali vi sono gia' dati
disponibili;
il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i
corrispettivi previsti per il servizio di trasporto dalla regolazione
vigente;
il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i
corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle
immissioni previsti dalla regolazione vigente, limitatamente agli
impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW;
siano introdotti degli strumenti, il piu' possibile di semplice
applicazione per i produttori, che promuovano una corretta
programmazione degli impianti di produzione di energia elettrica, seppur
di piccola taglia, al fine di minimizzare l'impatto che la totale
assenza di programmazione ha sul sistema elettrico, in termini di costi
di dispacciamento;
i produttori responsabili di impianti alimentati da fonti non
rinnovabili o da fonti rinnovabili programmabili siano tenuti alla
presentazione dei programmi di immissione al GSE, ad eccezione del caso
di impianti programmabili con potenza fino a 1 MW, per i quali la
presentazione dei programmi di immissione al GSE sia una facolta' del
produttore;
il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato dei
corrispettivi a copertura dei costi di sbilanciamento in misura
proporzionale all'energia elettrica immessa, nel caso di impianti
alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i quali non
sono stati presentati i programmi di immissione, e in misura
proporzionale allo sbilanciamento effettivo per tutti gli altri impianti
alimentati da fonti programmabili;
il GSE definisca delle procedure finalizzate a migliorare la
prevedibilita' delle immissioni di energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, tenendo
conto della serie storica dei dati di immissione dei medesimi impianti
come forniti dai produttori al GSE;
il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato un
corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica
ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi
amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto;
la deliberazione n. 111/2006 sia modificata al fine di consentire
l'applicazione del presente provvedimento, definendo il GSE quale utente
del dispacciamento in immissione e operatore di mercato per le unita' di
produzione che si avvalgono del ritiro dedicato;
il Testo integrato sia modificato, per il prossimo periodo regolatorio,
anche al fine di consentire l'applicazione del presente provvedimento,
definendo il GSE quale soggetto tenuto alla regolazione, con le imprese
distributrici e con Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di
trasporto in immissione;
i corrispettivi di cui ai precedenti alinea siano periodicamente
aggiornati coerentemente con l'evoluzione della regolazione vigente
Delibera:
1. di approvare le modalita' e le condizioni tecnico economiche per il
ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge
23 agosto 2004, n. 239, di cui all'Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la deliberazione n. 111/2006 nei punti di seguito
indicati:
all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
"energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di
rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 34/05.
L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza
inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1,
del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;"
e' sostituita dalla seguente:
"energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica ritirata ai sensi
dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, secondo
le modalita' previste dalla deliberazione n. 280/2007;";
all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
"energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e'
l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41,
della legge n. 239/2004, secondo le modalita' previste dalla
deliberazione n. 34/2005;"
e' sostituita dalla seguente:
"energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e'
l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41, della legge n.
239/2004, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n.
280/2007;";
all'art. 1, comma 1.1, la definizione:
"il Gestore del sistema elettrico e' la societa' Gestore del sistema
elettrico - GRTN S.p.A. di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 maggio 2004;"
e' sostituita dalla seguente:
"il Gestore dei servizi elettrici e' la societa' Gestore dei servizi
elettrici - GSE S.p.A. di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 maggio 2004;";
all'art. 4, comma 4.1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) il Gestore dei servizi elettrici per le unita' di produzione CIP6/92
oltre che per le unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o
legge n. 239/2004.";
all'art. 4, il comma 4.3 e' soppresso;
all'art. 4, comma 4.5, le parole "ad eccezione delle unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 per la
quale il soggetto si sia avvalso del gestore di rete per la conclusione
del medesimo contratto" sono soppresse;
all'art. 8, comma 8.1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle
seguenti:
"i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004 ad eccezione delle unita' di produzione decreto legislativo
387/2003 o legge n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili;
j) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
k) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a j)
del presente comma.";
all'art. 8, comma 8.2, la lettera i) e' sostituita dalle seguenti:
"i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004 ad eccezione delle unita' di produzione decreto legislativo n.
387/2003 o legge n. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili;
j) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;";
all'art. 8, comma 8.2, lettera g), le parole "da h) a i)" sono
sostituite dalle seguenti "da h) a j)";
all'art. 10, comma 10.4, le parole "ad eccezione delle unita' di
produzione di cui al comma 8.2, lettera i)" sono soppresse;
all'art. 10, il comma 10.5 e' soppresso;
all'art. 14, il comma 14.8 e' soppresso;
all'art. 14, il comma 14.9 e' soppresso;
all'art. 18, il comma 18.5 e' soppresso;
all'art. 36, comma 36.1, le parole ", ad eccezione di quelli relativi ad
unita' di produzione d.lgs. 387/03 o legge n. 239/04"
sono soppresse;
all'art. 36, il comma 36.2 e' soppresso;
all'art. 38, comma 38.1, lettera a), le parole ", ad eccezione
dei punti di dispacciamento delle unita' di produzione d.lgs. n. 387/03
o legge n. 239/04;" sono soppresse;
all'art. 38, il comma 38.3-bis e' soppresso;
all'art. 38, il comma 38.4 e' soppresso;
all'art. 40, il comma 40.7 e' soppresso;
all'art. 43, comma 43.2, le parole ", ad eccezione dei punti di
dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/03 o
legge n. 239/04," sono soppresse;
all'art. 43, il comma 43.4 e' soppresso;
nel testo della deliberazione, le parole "Gestore del sistema elettrico"
sono sostituite dalle parole "Gestore dei servizi elettrici";
3. di prevedere, per le convenzioni stipulate ai sensi della
deliberazione n. 34/05 e vigenti al 31 dicembre 2007, che i gestori di
rete competenti, entro il 30 novembre 2007, diano comunicazione ai
produttori del venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del
rapporto contrattuale preesistente e della possibilita' di sostituirlo,
dalla medesima data, con un nuovo rapporto contrattuale da siglare con
il GSE in applicazione del presente provvedimento.
4. di prevedere che i produttori per i quali, al 31 dicembre 2007, e'
vigente una convenzione siglata, ai sensi della deliberazione n. 34/05,
con il gestore di rete cui l'impianto e' connesso e che intendano
accedere al ritiro dedicato secondo le modalita' di cui al presente
provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2008 siano tenuti a:
i) presentare al GSE un'istanza analoga a quella di cui al comma 3.1
dell'Allegato A;
ii) trasmettere al GSE, secondo modalita' da quest'ultimo definite, i
dati del proprio impianto, ivi inclusa la convenzione siglata con il
gestore di rete competente e vigente fino al 31 dicembre 2007;
5. di prevedere che l'Allegato A al presente provvedimento, oltre che il
punto 2 del presente provvedimento, abbia effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2008;
6. di prevedere che, transitoriamente e comunque non oltre il 31 maggio
2008, fino a che sia completata la predisposizione e il collaudo dei
sistemi informatici necessari per la gestione dei programmi orari e dei
profili orari di immissione, il GSE riconosca ai produttori, in acconto
e salvo conguaglio, prezzi medi di ritiro dell'energia elettrica
immessa;
7. di abrogare la deliberazione n. 34/05 a decorrere dal 1° gennaio
2008, ad eccezione dell'art. 8, commi 8.2 e 8.3, della medesima
deliberazione che mantengono la loro validita' fino al 31 maggio 2008;
8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 111/06 nella versione
risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente
provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza
dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 6 novembre 2007
Il presidente: Ortis
Allegato A
MODALITA' E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA
ELETTRICA AI SENSI DELL'ART.13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29
DICEMBRE 2003, N. 387, E DEL COMMA 41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, le definizioni di
cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le
definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato, nonche' le seguenti
definizioni:
a) energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica immessa dagli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore
a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride,
nonche' dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua
fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle
convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89,
n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente
alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite
dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
b) energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e'
l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti non
rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi
compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia
elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza apparente
nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili
diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un
autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito
delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n.
15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97,
limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte,
come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
c) energia elettrica immessa, ai fini della remunerazione dell'energia
elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, e' l'energia
elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione
di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di
immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse
modalita' previste dall'art. 12, comma 12.6, lettera a), dell'Allegato A
alla deliberazione n. 111/2006;
d) Gse e' la societa' Gestore dei servizi elettrici S.p.A.;
e) gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche
non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con
obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione
e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese
distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;
f) impianto idroelettrico e' l'insieme delle opere di presa, di
adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a
cui e' associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua.
Nel caso in cui piu' impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e
ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo
disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di
potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini
dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come
impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media
annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera
proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;
g) impianto (non idroelettrico) e', di norma, l'insieme dei gruppi di
generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione
con la rete con obbligo di connessione di terzi;
h) potenza apparente nominale di un generatore e' il dato di potenza
espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo,
come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o
rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del
macchinario;
i) potenza apparente nominale di un impianto e' la somma, espressa in
MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono
l'impianto;
j) potenza attiva nominale di un generatore e' la massima potenza attiva
espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in
MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che
e' riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del
collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di
interventi di riqualificazione del macchinario;
k) potenza attiva nominale di un impianto e' la somma, espressa in MW,
delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono
l'impianto;
l) potenza nominale media annua e', per gli impianti idroelettrici, la
potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto
della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo
vitale;
m) ritiro dedicato e' il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia
elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 da parte del
gestore di rete a cui l'impianto e' connesso e per la cui regolazione
economica agisce il GSE sulla base delle modalita' e delle condizioni
definite dal presente provvedimento.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' e le condizioni
economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e di cui al comma
41 della legge n. 239/2004.
2.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le
finalita' di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo
principi di semplicita' procedurale, condizioni di certezza, trasparenza
e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dal comma 41 della
legge n. 239/2004.
Titolo II
MODALITA' PROCEDURALI
Art. 3.
Procedure per il ritiro dell'energia elettrica
3.1. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta
istanza al GSE, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE,
positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati
dell'Autorita'.
3.2. Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione
economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche
di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo
GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e
positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati
dell'Autorita'.
3.3. La convenzione di cui al comma 3.2, sostituisce ogni altro
adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica
immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in
immissione dell'energia elettrica. Tale convenzione e' di durata annuale
solare e tacitamente rinnovabile.
3.4. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato e' tenuto a
richiedere il ritiro dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta
e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, al netto
quindi degli autoconsumi in sito, ad eccezione dell'energia elettrica
ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali richiamate
dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dal
comma 41 della legge n. 239/2004.
3.5. Nei casi di cui al comma 3.1, il ritiro dell'energia elettrica
secondo le modalita' di cui al presente provvedimento puo' avere inizio
a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata
al GSE l'istanza di cui al comma 3.1. Nel caso di inoltro a mano o
tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data
di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da
parte del GSE, come da quest'ultimo registrata.
3.6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, nonche' ai fini della gestione operativa del ritiro dedicato,
il GSE predispone un apposito portale informatico.
Art. 4.
Gestione della convenzione per il ritiro dedicato
4.1. La convenzione di cui al comma 3.2 regola le condizioni economiche
relative al ritiro dedicato, nonche' le condizioni economiche relative
al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.
4.2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.2, il GSE, dando
separata evidenza alle diverse voci:
a) riconosce i prezzi definiti all'art. 6 e/o all'art. 7 per l'energia
elettrica oggetto del ritiro dedicato;
b) applica i corrispettivi di cui all'art. 17, comma 17.1, lettera b), e
all'art. 19 del Testo integrato;
c) per i soli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW,
applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure
delle immissioni di cui all'art. 36, comma 36.1, della deliberazione n.
111/06;
d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i
corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto
dall'art. 8;
e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore, di cui alla
lettera a), dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi
3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n.
239/2004, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di
3.500 euro all'anno per impianto.
4.3. Nel caso in cui piu' impianti presentino un unico punto di
connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le
quantita' di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto,
l'attribuzione ai singoli impianti dell'energia elettrica
complessivamente immessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di
proporzionalita' alle quantita' totali di energia elettrica lorda
prodotta da ogni impianto. A tal fine, il produttore e' tenuto a
trasmettere al GSE, su base mensile, le misure dell'energia elettrica
prodotta da ogni impianto, oltre che, su base annuale per l'anno solare
precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica
presentata all'Ufficio tecnico di finanza, ove prevista dalla
legislazione vigente.
Art. 5.
Obblighi procedurali per i produttori
5.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori,
per ogni impianto, sono tenuti a:
a) fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente
predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo
indicati;
b) nel caso di impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW
alimentati da fonti programmabili, oltre che nel caso di impianti di
potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 MVA, trasmettere al
GSE, tramite il portale informatico da quest'ultimo predisposto, il
programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno. Il medesimo
produttore puo' modificare tale programma entro le ore 17 del secondo
giorno precedente a quello cui il programma medesimo e' riferito;
c) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili, trasmettere al GSE, secondo modalita' da quest'ultimo
definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilita' della
fonte ed alle immissioni dell'energia elettrica, oltre che altri dati
eventualmente richiesti dal GSE al fine di consentire il miglioramento
delle previsioni di immissione da tali impianti. Il GSE segnala
all'Autorita' i casi di reiterata inadempienza al suddetto obbligo, ai
fini dell'adozione di provvedimenti di propria competenza. Detti casi di
reiterata inadempienza possono comportare la risoluzione della
convenzione di cui al comma 3.2;
d) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture al
GSE e agli altri soggetti di cui il medesimo puo' avvalersi per
l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo previste
dall'art. 11 del presente provvedimento;
e) nei casi in cui l'energia elettrica venga ritirata, come eccedenza,
dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10
MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, trasmettere al
GSE, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, al termine di ogni
anno solare ed entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, i
dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantita' di
energia elettrica prodotta dall'impianto e della quantita' di energia
elettrica autoconsumata, nonche' ogni altra documentazione necessaria a
dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per
acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 79/1999. Qualora il titolo di autoproduttore non
dovesse essere soddisfatto per l'anno precedente, il produttore e'
tenuto a versare al GSE un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi
amministrativi pari all'1% del controvalore dell'energia elettrica
ritirata, nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004.
5.2. I produttori, per ogni impianto di potenza attiva nominale
inferiore a 1 MW alimentato da fonti programmabili e per ogni impianto
di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentato da fonti non
programmabili, possono trasmettere al GSE il programma di immissione
riferito a ciascuna ora dell'anno, applicando quanto previsto dal comma
5.1, lettera b).
Titolo III
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RITIRO DEDICATO
Art. 6.
Prezzi di ritiro dell'energia elettrica
6.1. Per l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/2003 e di cui al comma 41 della legge n.
239/2004 il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di
cui all'art. 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06.
Art. 7.
Prezzi minimi garantiti
7.1. L'Autorita' definisce i prezzi minimi garantiti per il ritiro
dell'energia elettrica immessa annualmente dagli impianti idroelettrici
di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati
dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad
eccezione delle centrali ibride. I prezzi minimi garantiti sono
differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono
riferiti all'anno solare.
7.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 7.1, su richiesta del
produttore all'atto della stipula della convenzione e in alternativa ai
prezzi di cui all'art. 6, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai
primi due (2) milioni di kWh di energia elettrica immessa. Il produttore
puo' modificare tale richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, a
valere per l'intero anno solare successivo, dandone comunicazione al GSE
secondo modalita' da quest'ultimo definite. Per l'energia elettrica
immessa annualmente ed eccedente i primi due (2) milioni di kWh, il GSE
riconosce i prezzi di cui all'art. 6.
7.3. Nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a
partire da un qualsivoglia giorno successivo al 1° gennaio, i valori
estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantita' di energia
elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono
essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di
applicabilita' nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei
giorni dell'anno solare.
7.4. Qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i
prezzi minimi garantiti e la quantita' di energia elettrica ad essi
riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'art. 6 e la
stessa quantita' di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i
prezzi di cui all'art. 6.
7.5. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 7.1, i prezzi minimi
garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore
nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat,
con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio
commerciale. Con riferimento all'anno 2007, i prezzi minimi garantiti
assumono i seguenti valori:
a) per i primi 500.000 di kWh annui, 96,4 euro/MWh;
b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh;
c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh;
Art. 8.
Determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento relativi ad impianti
alimentati da fonti programmabili
8.1. Il GSE determina, con cadenza mensile, lo sbilanciamento imputabile
a ciascun impianto alimentato da fonti programmabili (SBIM) per cui sono
disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1,
lettera b), o del comma 5.2. Tale sbilanciamento imputabile e' calcolato
come somma dei valori assoluti delle differenze tra l'energia elettrica
immessa e il programma di immissione di ciascuna ora del mese di
competenza. Nei casi di cui al comma 5.1, lettera b), in assenza del
programma di immissione, il GSE assume programmi di immissione pari a
zero.
formule omesse
Art. 9.
Miglioramento della prevedibilita' delle immissioni di energia elettrica
prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili.
9.1. Il GSE definisce le procedure necessarie per migliorare la
prevedibilita' delle immissioni di energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, dandone
comunicazione al Direttore della Direzione mercati dell'Autorita'. Ai
fini dell'applicazione di tali procedure il GSE utilizza anche i dati
resi disponibili dai produttori ai sensi del comma 5.1, lettera c).
Titolo IV
ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA
Art. 10.
Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata
10.1. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica di cui all'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della
legge n. 239/2004, in qualita' di utente del dispacciamento in
immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06.
10.2. Il GSE regola con Terna i corrispettivi per il servizio di
trasporto previsti dagli articoli 17 e 19 del Testo integrato e relativi
all'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004. A tal
fine e limitatamente all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato,
le imprese distributrici riconoscono a Terna il corrispettivo previsto
dall'art. 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato, in deroga a
quanto previsto dal medesimo Testo integrato.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Verifiche
11.1 Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono del
ritiro dedicato, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine
di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi.
11.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 11.1, il GSE puo'
avvalersi, previa approvazione dell'Autorita', della collaborazione di
soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o
istituti universitari qualificati nel settore specifico.
11.3 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorita',
che adotta i provvedimenti di propria competenza.
Art. 12.
Modalita' di copertura delle risorse necessarie al GSE per
l'applicazione del ritiro dedicato
12.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro
commerciale dell'energia elettrica e i ricavi derivanti al GSE dalla
vendita della medesima energia elettrica e' posta a carico del Conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59,
comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.
12.2. La remunerazione delle attivita' svolte dal GSE ai fini di
migliorare la prevedibilita' delle immissioni dell'energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili
e' posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo
integrato, previa verifica da parte dell'Autorita' e tenendo conto dei
risultati ottenuti. A tal fine, il GSE, con cadenza annuale, trasmette
all'Autorita' i dati mensili di sbilanciamento effettivo relativi ai
punti di dispacciamento che includono gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili non programmabili.
12.3. I costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o
enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati
nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell'art. 11, sono
posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo
integrato, previa comunicazione all'Autorita' al fine della verifica da
parte della medesima Autorita'.
12.4. Ai fini della determinazione del valore della componente
tariffaria A3, il GSE comunica all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese
che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:
a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso,
delle quantita' di energia ritirate secondo le modalita' di cui al
presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma
59.1, lettera b), del Testo integrato;
b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per
l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del
presente provvedimento.
12.5. Nelle comunicazioni di cui al comma 12.4, il GSE evidenzia
l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate dei singoli elementi riportati nei commi 4.2,
7.1, 9.1, 11.1 e 11.2.
12.6. Con cadenza annuale, il GSE trasmette all'Autorita' una
descrizione delle attivita' svolte nell'anno precedente e di quelle da
svolgere nell'anno corrente e nei due anni successivi in applicazione
degli articoli 9 e 11 del presente provvedimento, indicando anche il
dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di
spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.
Art. 13.
Ulteriori obblighi informativi
13.1. I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione
delle misure dell'energia elettrica immessa, entro il giorno quindici
(15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la
registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate.
13.2. Il GSE puo' richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione
e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa le
informazioni di cui al comma 13.1 riferite ad un periodo storico pari al
massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attivita'
di propria competenza.
13.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2009, il GSE
trasmette all'Autorita' l'elenco completo degli impianti, dando evidenza
della denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti
titolari degli impianti e quantita' annuali di energia elettrica
ritirata.
13.4. Il GSE, a titolo informativo, pubblica sul proprio sito internet,
con cadenza mensile:
i prezzi medi mensili per fascia oraria, calcolati come media, per
ciascuna fascia oraria, dei prezzi zonali orari ponderata sulle
quantita' di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di
dispacciamento gestito dal GSE;
i prezzi unici mensili calcolati come media, per ciascun mese, dei
prezzi zonali orari ponderata sulle quantita' di energia
complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento
gestito dal GSE.