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Deliberazione 7 Novembre 2007

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e modifiche all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004. (Deliberazione n. 281/07).

(GU n. 284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n.255)

 

 

 L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 7 novembre 2007

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004 (di seguito: deliberazione n. 250/2004) e in particolare l'allegato A alla stessa deliberazione;
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/2006 (di seguito: deliberazione n. 39/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 49/2006 (di seguito: deliberazione n. 49/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/2006 (di seguito: deliberazione n. 122/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/2006;
la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2007, n. 172/2007 (di seguito: deliberazione n. 172/2007) e in particolare l'allegato A alla stessa deliberazione;
il documento per la consultazione 4 aprile 2007, recante opzioni per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011), atto n. 16/2007 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2007);
il documento per la consultazione 2 agosto 2007, recante proposte per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011), atto n. 36/2007 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui ai documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007.

Considerato che:
per i periodi di regolazione 2000-2003 e 2004-2007 l'Autorita' ha introdotto e progressivamente messo a punto le regole di registrazione delle interruzioni del servizio per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica;
la Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' ha predisposto e periodicamente aggiornato Istruzioni tecniche per la corretta registrazione delle interruzioni sulle reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;
con i documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita' ha formulato proposte mirate alla semplificazione delle regole di registrazione delle interruzioni del sevizio elettrico, in particolare in relazione a:
a) interruzioni attribuibili a danni di terzi e altre cause esterne;
b) interruzioni attribuibili a disalimentazioni di reti interconnesse a monte;
c) interruzioni attribuibili a eventi eccezionali e cause di forza maggiore;
d) accorpamenti di interruzioni consecutive;
le imprese distributrici hanno manifestato l'esigenza di limitare al minimo le modifiche ai sistemi di registrazione delle interruzioni dal momento che alcune di queste modifiche possono indurre adeguamenti significativi ai sistemi informativi;
la deliberazione n. 172/2007:
a) introduce una nuova metodologia per l'identificazione delle interruzioni che si verificano in periodi di condizioni eccezionali o che sono dovute a eventi eccezionali;
b) dispone che le imprese distributrici documentino opportunamente i casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
c) prevede che le disposizioni di cui all'Allegato A alla stessa deliberazione n. 172/2007 confluiscano nel Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici in vigore per il terzo periodo di regolazione;
nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita' ha proposto che la nuova metodologia di cui al precedente alinea si applichi a tutti i fini di regolazione e sia pertanto da considerarsi sostitutiva di quella in vigore per il periodo di regolazione 2004-2007;
nel documento per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorita' ha proposto l'introduzione di due nuovi indicatori di continuita' del servizio riferibili ai clienti alimentati in bassa tensione, relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe per i clienti domestici e alle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per i clienti non domestici;
sempre nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, in materia di casi complessi con guasti in sequenza su reti magliate miste tra trasmissione e distribuzione, come dei guasti in condizioni di smagliatura della rete per indisponibilita' programmata, l'Autorita', prendendo atto delle diverse e contrastanti posizioni espresse dagli operatori a seguito delle proposte formulate nel documento per la consultazione 4 aprile 2007, ha espresso i seguenti orientamenti:
a) la modifica delle regole vigenti dovrebbe essere condivisa da tutti gli operatori;
b) il riesame della questione potra' essere intrapreso solo in presenza di fatti nuovi o, come auspicabile, qualora gli operatori di distribuzione AT e di trasmissione trovino una proposta comune da sottoporre all'Autorita';
i contributi pervenuti al documento per la consultazione 2 agosto 2007 in merito alle questioni di cui al precedente alinea hanno confermato le posizioni contrastanti espresse dagli operatori della distribuzione e da Terna S.p.A. e, di conseguenza, confermato l'assenza di una proposta comune da sottoporre all'Autorita';
i medesimi contributi hanno messo in evidenza l'esistenza di situazioni nelle quali gli impianti di distribuzione in alta tensione possono sopportare transiti di corrente particolarmente elevati in occasione di assetti di rete che si rendono necessari per fronteggiare situazioni anomale;
il piano di consultazione contenuto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007 prevede la pubblicazione anticipata delle regole di registrazione delle interruzioni, per dare modo alle imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi;
la deliberazione n. 250/2004 al comma 35.1 dispone che una disalimentazione costituisca un incidente rilevante se comporta un livello di energia non servita superiore a 150 MWh e ha una durata superiore a 30 minuti;
nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita' ha proposto l'innalzamento della soglia dell'energia non servita ai fini della individuazione di un incidente rilevante a 200 250 MWh, indipendentemente dalla durata;
con la deliberazione n. 49/2006 l'Autorita' ha positivamente verificato il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete).

Ritenuto che sia opportuno:
procedere immediatamente alla pubblicazione delle regole di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per il terzo periodo di regolazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, per dare modo alle imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi destinati alla registrazione delle interruzioni;
tenere conto della richiesta delle imprese distributrici di limitare al minimo le modifiche ai sistemi di registrazione e della mancata presentazione di una proposta comune in materia di casi complessi con guasti su reti magliate miste tra trasmissione e distribuzione;
confermare alcuni orientamenti contenuti nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007, adottando le modifiche suggerite dalle osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione; in particolare:
a) introdurre una nuova origine per le interruzioni conseguenti a disalimentazioni di reti interconnesse a monte, come proposto nel documento di consultazione 2 agosto 2007, precisando altresi' il tempo massimo entro il quale ogni impresa distributrice deve comunicare alle imprese distributrici interconnesse a valle la causa dell'interruzione;
b) adottare la nuova metodologia per l'identificazione delle interruzioni eccezionali delineata dalla deliberazione n. 172/2007, in sostituzione di quella vigente per il periodo di regolazione 2004-2007, e valida per tutti i fini di regolazione, modificando l'espressione "periodi di condizioni eccezionali" in "periodi di condizioni perturbate" per motivi di chiarezza;
c) includere negli obblighi di registrazione anche l'obbligo di documentazione dei casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, gia' introdotto con la stessa deliberazione n. 172/2007;
d) introdurre nuovi indicatori di continuita' del servizio riferibili ai clienti alimentati in bassa tensione, relativi alla distribuzione del numero di clienti per interruzioni senza preavviso lunghe subite nell'anno, da rilevare secondo le medesime tempistiche indicate nella deliberazione n. 122/06;
non dare seguito, per motivi di semplicita' amministrativa della regolazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, ai seguenti orientamenti contenuti nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007, concernenti in particolare:
a) il calcolo dell'effettivo numero dei clienti dell'impresa interconnessa a valle coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
b) la modifica del sistema vigente di classificazione delle aree territoriali;
c) la modifica dell'unita' spaziale di riferimento ai fini della regolazione della continuita' del servizio;
d) l'introduzione del criterio della durata lorda in caso di accorpamento di interruzioni che si susseguono l'una dall'altra entro tre minuti;
effettuare alcune modifiche all'indice di registrazione ISR dettate dall'esperienza accumulata nel corso dei controlli effettuati nel II periodo di regolazione, nonche' per tenere presente l'importanza che le interruzioni brevi assumeranno nella regolazione della continuita' del servizio per il III periodo di regolazione;
alla luce dei contributi pervenuti, integrare le regole vigenti di registrazione delle interruzioni su reti magliate in alta tensione per i casi di disalimentazioni dovuti a sovraccarico delle linee e degli elementi di rete, il cui esercizio e funzionamento e' definito in attuazione delle determinazioni della gestione della rete da Terna S.p.A.;
includere le regole di registrazione delle interruzioni approvate con la presente deliberazione nel Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici che sara' in vigore per il terzo periodo di regolazione;
prevedere l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano le reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;
modificare in aumento la soglia di energia non servita utilizzata per l'identificazione degli incidenti rilevanti, indipendentemente dalla durata di disalimentazione, come proposto nel documento di consultazione 2 agosto 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per l'intero periodo di regolazione 2008-2011, riservando la valutazione di ulteriori progressivi innalzamenti di detta soglia per i successivi periodi di regolazione alla luce degli effetti della regolazione della qualita' del servizio di trasmissione che verra' definita in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 209/2006;
prevedere che Terna presenti all'Autorita' entro il 31 gennaio 2008 le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento A.54, allegato al medesimo Codice, per adeguare le modalita' di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di trasmissione nazionale alla modifica della soglia di identificazione degli incidenti rilevanti, alle integrazioni delle regole di registrazione delle interruzioni su reti magliate in alta tensione per i casi di disalimentazioni dovuti a sovraccarico delle linee e degli elementi di rete, nonche' ai tempi di comunicazione alle imprese distributrici interconnesse alla RTN delle cause delle interruzioni che hanno interessato dette imprese

Delibera:
1) di approvare le regole di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 (Allegato A);
2) di prevedere che le disposizioni di cui all'Allegato A facciano parte del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011) che verra' redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 209/2006;
3) di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'art. 35, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004, come segue "35.1 Una disalimentazione costituisce un incidente rilevante se comporta un livello di energia non servita superiore a 250 MWh.";
4) di prevedere che Terna presenti all'Autorita', entro il 31 gennaio 2008, le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice, per adeguare le modalita' di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di trasmissione nazionale alle disposizioni di cui al presente provvedimento;
5) di dare mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualita' del servizio per l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano le reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a Terna;
7) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione.

Milano, 7 novembre 2007
Il presidente: Ortis

Allegato A
REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Titolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni per la continuita' del servizio

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
alta tensione (AT) e' un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
altissima tensione (AAT) e' un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
assetto standard e' la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio;
autoproduttore e' il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
bassa tensione (BT) e' un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza sono i casi in cui non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura sono impedite o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorita' competente per motivi di sicurezza;
cliente AT e' il cliente finale direttamente connesso alla rete di distribuzione in alta tensione, che non sia direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale;
cliente BT e' il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione;
cliente finale e' la persona fisica o giuridica che non esercita l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi e che non sia socio di una societa' cooperativa di produzione o distribuzione o appartenente ai consorzi o societa' consortili di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
cliente MT e' il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione;
condizione di rete magliata e' lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;
condizione di rete radiale e' lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;
distribuzione e' l'attivita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999;
eventi eccezionali sono eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni dell'alimentazione di energia elettrica anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (ad esempio: trombe d'aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti;
fondo per eventi eccezionali e' il fondo istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico per il reintegro degli oneri sostenuti dalla imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali interessati da interruzioni prolungate o estese;
gruppo di misura e' l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
impresa distributrice e' qualunque soggetto che svolga l'attivita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999;
incidente rilevante e' l'interruzione che comporta un livello di energia non servita superiore alla soglia di cui all'art. 35 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004, come segnalato da Terna alle imprese distributrici interessate;
interruzione e' la condizione nella quale la tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica per un cliente finale e' inferiore all'1% della tensione dichiarata;
interruzione con preavviso e' l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta dal preavviso;
interruzione eccezionale lunga e' una interruzione lunga come identificata nella scheda 1;
interruzione eccezionale breve o transitoria e' una interruzione breve o transitoria come identificata nella scheda 1;
interruzione senza preavviso e' l'interruzione non preceduta dal preavviso;
interruzione lunga e' l'interruzione di durata superiore tre minuti;
interruzione breve e' l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
interruzione transitoria e' l'interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
media tensione (MT) e' un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
periodo di condizioni perturbate sulle reti MT e BT e' un periodo di ore consecutive determinato secondo l'allegata scheda 1;
periodo di condizioni normali sulle reti MT e BT e' un periodo diverso dal periodo di condizioni perturbate;
preavviso e' la comunicazione ai clienti finali interessati dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione; da effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a quello previsto dalla presente deliberazione;
produttore di energia elettrica e' il soggetto di cui all'art. 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/1999;
rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete (oggi Terna);
reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di una interruzione, viene ripristinata la tensione normale di esercizio per un tempo superiore ad un'ora;
sistema di telecontrollo e' il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonche' atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio e' l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualita' dell'energia elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonche' atti a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
Terna e' la societa' Terna S.p.A. alla quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, sono stati trasferiti gli impianti, le attivita' e le funzioni facenti precedentemente capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Art. 2.
Finalita' e principi generali per la continuita' del servizio

2.1 Il presente provvedimento persegue le finalita' di:assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuita' affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni;
2.2 In merito alla continuita' del servizio e alla qualita' della tensione l'impresa distributrice non puo' adottare comportamenti discriminatori tra clienti finali alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione, fatta salva la facolta' di definire livelli migliorativi di qualita' del servizio attraverso contratti per la qualita' stipulati tra l'impresa distributrice e i clienti finali o venditori interessati.

Titolo 2
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI

Art. 3.
Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

3.1 L'impresa distributrice effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione puo' essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilita' dell'impresa distributrice.
3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:
a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;
b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;
c) impianti di smistamento AT;
d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
e) impianti di interconnessione AT o MT con Terna o altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni.
3.3 Ogni impresa distributrice registra le interruzioni del servizio elettrico utilizzando l'assetto reale della rete e secondo quanto disposto al successivo art. 11 in materia di rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione per quanto riguarda la rete BT.

Art. 4.
Registro delle interruzioni

4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 e specificati nei successivi articoli da 5 a 12.
4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
c) la causa dell'interruzione;
d) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto nell'interruzione;
g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
i) il numero dei clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione;
k) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione;
l) l'informazione che l'interruzione interessa una sola parte di rete BT per interruzioni con origine sulla rete BT;
m) l'informazione che l'interruzione interessa una, due o tre fasi per interruzioni con origine sulla rete BT;
n) nel caso si siano verificate sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza:
i) la data, l'ora, il minuto di inizio della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
ii) la durata della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.
4.3 Oltre ai dati indicati al precedente comma 4.2, le imprese distributrici registrano ulteriori informazioni nei casi di interruzioni di durata superiore alle 8 (otto) ore, secondo quanto disposto dalla deliberazione 12 luglio 2007, n. 172/07.
4.4 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) la causa dell'interruzione;
c) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell'interruzione;
d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
f) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
g) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione.
Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) la causa dell'interruzione;
c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti;
e) il numero e l'elenco di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
4.6 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attivita' di misura e di vendita dell'energia elettrica.
4.7 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l'impresa distributrice adotta i seguenti criteri:
a) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o piu' interruzioni lunghe, brevi o transitorie che interessano lo stesso cliente finale per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano l'una dall'altra entro 60 minuti, vengono accorpate in un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate delle interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra;
b) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione, secondo i criteri di accorpamento di cui alla precedente lettera a), alcuni clienti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per piu' di 3 minuti, l'impresa distributrice considera una interruzione breve per il primo gruppo di clienti e una interruzione lunga per il secondo;
c) criterio di unicita' della causa e dell'origine: l'impresa distributrice identifica ogni interruzione con una causa e origine;
qualora durante l'interruzione venga a mutare la causa, l'origine o entrambe, e' necessario registrare una interruzione separata, se questa ha durata superiore a 5 minuti a decorrere dall'istante di modifica della causa o dell'origine; fino a tale soglia si considera un'unica interruzione avente la causa e l'origine iniziale.
4.8 I criteri di accorpamento di cui al precedente art. 4, comma 4.7, lettera a), non devono essere utilizzati per il susseguirsi di sole interruzioni transitorie.

Art. 5
Grado di concentrazione

5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuita' per i clienti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:
a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
5.2 Restano in vigore le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorita' a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/1999.
5.3 Le imprese distributrici hanno facolta' di includere il territorio di uno o piu' comuni in aree territoriali a concentrazione piu' alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorita'.

Art. 6.
Origine delle interruzioni

6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione:
a) interruzioni con origine "sistema elettrico", intese come le interruzioni:
i) conseguenti agli ordini impartiti da Terna di procedere alla disalimentazione di clienti per motivi di sicurezza del sistema elettrico, anche se tecnicamente effettuati tramite interventi e manovre sulle reti di distribuzione in attuazione del piano di distacco programmato o applicato in tempo reale, o conseguenti all'intervento di dispositivi automatici di alleggerimento del carico;
ii) conseguenti ad incidenti rilevanti o, solo nelle reti di distribuzione di piccole isole non interconnesse al sistema elettrico, dovute all'intervento delle protezioni degli impianti di generazione;
b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
c) interruzioni originate sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse a monte;
d) interruzioni originate sulla rete AT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
e) interruzioni originate sulla rete MT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);
f) interruzioni originate sulla rete BT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese, le colonne montanti e, qualora l'interruzione coinvolga piu' di un cliente BT, sui gruppi di misura centralizzati.
6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente, l'interruzione e' attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte.
6.3 Le interruzioni originate nei gruppi di misura dei clienti BT, anche centralizzati, che coinvolgono un solo cliente BT non sono conteggiate ai fini degli indicatori di continuita' del servizio ma vengono registrate nell'ambito della regolazione della qualita' commerciale per la verifica dello standard specifico ad esse applicato.
6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 1 e 2.

Art. 7.
Causa delle interruzioni

7.1 L'impresa distributrice registra la causa di ogni interruzione, escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico", secondo la seguente articolazione:
a) cause di forza maggiore, intese come: interruzioni eccezionali, dovute a eventi eccezionali, a furti, atti di autorita' pubblica quali ad esempio ordini di apertura delle linee per spegnimento di incendi, o scioperi; sono inoltre attribuite a cause di forza maggiore le quote di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi;
c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate.
7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b). Ogni impresa distributrice comunica alle altre imprese distributrici interconnesse a valle la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese, di norma entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell'interruzione, affinche' queste possano registrare correttamente la cause delle interruzioni con origine sulle reti interconnesse a monte.
7.3 L'impresa distributrice documenta i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorita' competente, l'impresa distributrice deve conservare tale documentazione.
7.4 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attivita' di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere da j) a v), dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" della deliberazione n. 11/2007, come successivamente modificata e integrata, facenti capo alla stessa impresa distributrice.
7.5 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 1 e 2.

Art. 8.
Documentazione dell'inizio delle interruzioni

8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio.
8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio. Con le stesse modalita' e' documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), punto i).
8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione, salvo nei casi di cui al successivo art. 11, comma 11.1 lettera c) realizzati attraverso l'ausilio dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici in bassa tensione, per i quali l'istante di inizio corrisponde .all'effettivo istante di inizio della mancanza di tensione sul punto di consegna al cliente rilevata dal misuratore elettronico.
8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse a monte, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica. Con le stesse modalita' e' documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), punto ii).

Art. 9.
Clienti AT coinvolti nelle interruzioni

9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente AT.

Art. 10.
Clienti MT coinvolti nelle interruzioni

10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente MT, fatto salvo per le interruzioni brevi quanto previsto al successivo art. 12, comma 3.

Art. 11.
Clienti BT coinvolti nelle interruzioni

11.1 Le imprese distributrici rilevano il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, comprovabile per le interruzioni lunghe dalla lista dei medesimi, come di seguito specificati per quanto riguarda la gestione della rete BT:
a) sistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; in tal caso, sia le interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;
b) sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti una volta tutti i clienti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;
c) sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT.
11.2 Le imprese distributrici aggiornano lo schema di rete BT e la consistenza dei clienti BT secondo le cadenze indicate al successivo comma 14.1.
11.3 Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione purche' caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 11.1, lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 14.1, ferme restando le date di entrata in vigore ivi indicate.
11.4 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui al comma 11.1, lettera a), ai fini del calcolo degli indicatori di continuita' del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto che interessa una sola parte di linea BT, calcolano il numero di clienti BT effettivamente interrotti in misura pari al 50% del numero dei clienti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT.
11.5 Le imprese distributrici che adottano i sistemi di cui al comma 11.1, lettere a) e b), ai fini del calcolo degli indicatori di continuita' del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto monofase o bifase, calcolano il numero di clienti BT effettivamente interrotti in misura pari rispettivamente al 33% e 66% del numero dei clienti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT.
11.6 In assenza della rilevazione del numero reale di clienti BT di cui ai commi precedenti, l'impresa distributrice stima il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione con i seguenti criteri:
a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione e' pari al prodotto del numero di trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione arrotondato all'unita';
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione e' pari al prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per linea o fase BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione arrotondato all'unita'.
11.7 In caso di adozione della stima di cui al precedente comma 11.6, per le interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa distributrice stima il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 11.6, sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.
11.8 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine dell'interruzione coincidente:
a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo, con la rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT rialimentato;
c) per le interruzioni con origine "sistema elettrico", con le modalita' di cui al successivo art. 12, comma 4.

Art. 12.
Documentazione della fine delle interruzioni

12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.
12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:
a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante apposita modulistica.
12.3 L'impresa distributrice che identifica le interruzioni brevi in base all'intervento di dispositivi automatici considera come istante di fine delle interruzioni brevi l'istante relativo al ciclo di richiusura su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa e' tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure di taratura e verifica periodica delle protezioni.
12.4 Per le interruzioni dovute all'attuazione di piani di distacco programmato, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'impresa distributrice puo' considerare come istante di fine o l'istante di rialimentazione effettivo della linea MT o l'istante corrispondente all'istante di inizio piu' la durata teorica di interruzione secondo il medesimo piano.

Art. 13.
Verificabilita' delle informazioni registrate

13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il registro delle interruzioni. L'elenco dei clienti BT realmente coinvolti nelle interruzioni lunghe deve essere producibile su richiesta in tempi compatibili con l'espletamento delle operazioni di controllo.
13.2 Ciascuna interruzione e' identificata con un codice univoco, al fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute in:
a) registri di esercizio;
b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio;
c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per richieste di pronto intervento, nei quali devono essere annotate tutte le chiamate telefoniche ricevute per segnalazione guasti, anche in assenza di interruzione;
d) rapporti di intervento delle squadre operative;
e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria;
f) schemi della rete per ricostruire l'assetto della rete al momento del guasto o la sua risoluzione.
13.3 L'impresa distributrice, ai fini della verificabilita' delle informazioni registrate, puo' avvalersi delle registrazioni mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di organi di manovra in media tensione non telecontrollati ne' asserviti a protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine funzionale puo' avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi istanti di occorrenza, ma comunque entro 10 giorni dall'istante di occorrenza, e deve includere la data e l'ora dell'effettivo istante di occorrenza dell'evento registrato.
13.4 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di due anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione e' stata effettuata.
13.5 In occasione dei controlli tecnici e' calcolato un indice di sistema di registrazione ISR, sulla base di quanto indicato nella scheda 3.
13.6 Le imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 abbiano esteso il servizio all'intero Comune o a nuovi Comuni, comunicano all'Autorita' entro il 31 marzo 2008 le modalita' e i tempi per l'unificazione delle modalita' di registrazione delle interruzioni, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel successivo art. 14. Le imprese distributrici che si vengano a trovare nelle predette condizioni nel corso del periodo di regolazione 2008-2011 ne danno comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di efficacia dell'acquisizione della rete.

Art. 14.
Gradualita' degli obblighi di registrazione

14.1 Le imprese distributrici adottano almeno il sistema di cui al precedente comma 11.1, lettera a):
a) con decorrenza 1° gennaio 2008 per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009, almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011;
b) con decorrenza 1° gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per il 2010, almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
c) con decorrenza 1° gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del
31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
d) con decorrenza 1° gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal 2013.
14.2 Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera b), oppure lettera c) senza ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, si applicano le date di entrata in vigore indicate al precedente comma 14.1, salvo per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005 per le quali l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dall'1 gennaio 2009. Le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera b), garantiscono le medesime cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT indicate al comma 14.1 anche per manovre e riparazione di guasti sulla rete BT.
14.3 Le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera c), aggiornano lo schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con cadenza continuativa.
14.4 Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera c), tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1° gennaio 2010; per gli anni 2010 e 2011, in deroga transitoria a quanto previsto al comma 8.3, l'istante di inizio delle interruzioni con origine BT puo' essere riferita alla prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione.
14.5 In via transitoria fino al 31 dicembre 2007, le imprese distributrici che per via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari al 25% possono presentare istanza motivata all'Autorita' per rinviare di 1 (un) anno gli obblighi di cui al precedente comma 14.1. L'Autorita' si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorita' si pronunci l'istanza si intende tacitamente approvata.

Titolo 3
INDICATORI DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Art. 15.
Indicatori di continuita' del servizio

15.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuita' del servizio:
a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;
b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.
15.2 Il numero di interruzioni per cliente e' definito per mezzo della seguente formula:

formule omesse

15.6 L'impresa distributrice calcola la durata complessiva di interruzione per cliente:
a) distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;
b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente art. 6;
c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente art. 7;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dall'art. 18 dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, o comunque per grado di concentrazione per le imprese distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.
15.6 L'impresa distributrice calcola gli indicatori di distribuzione di clienti finali BT, secondo le tempistiche indicate al precedente comma 14.1, clienti finali MT e AT, per numero di interruzioni annue subite, secondo quanto indicato nella scheda 2.
15.7 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni e la durata di ogni di interruzione, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.
15.8 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni senza preavviso brevi e transitorie, distintamente per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.

Art. 16.
Comunicazione all'Autorita' e ai clienti finali dei valori degli indicatori di continuita' del servizio
16.1 L'impresa distributrice comunica all'Autorita' i risultati dell'elaborazione degli indicatori di continuita' del servizio di cui ai precedenti commi 15.2 e 15.4 con le specificazioni previste dai commi 15.3 e 15.5, e 15.6 per ogni ambito territoriale per i clienti BT e MT e per regione per i clienti AT, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori. Nella stessa occasione, l'impresa distributrice comunica, distintamente per ambiti territoriali come definiti dall'art. 18 dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, o comunque per grado di concentrazione per le imprese distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali, il numero di clienti e l'energia distribuita, distintamente per:
a) clienti BT per usi domestici;
b) clienti BT per usi diversi da quelli domestici;
c) clienti MT;
d) clienti AT allacciati alle reti di distribuzione.
16.2 Entro il 30 giugno dello stesso anno, l'impresa distributrice comunica a ciascun cliente MT e AT, anche tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione o pubblicato nel proprio sito internet, l'elenco delle interruzioni con e senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto, con indicazione della durata, della causa e dell'origine dell'interruzione.
16.3 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuita' del servizio comunicati all'Autorita' entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, qualora intervengano nuovi elementi per l'attribuzione delle cause delle interruzioni.
16.4 Nel comunicare all'Autorita' i valori degli indicatori di continuita' del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicita' delle informazioni fornite e della verificabilita' delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. A tal fine, allegano copia in formato elettronico dell'estratto del registro delle interruzioni, separatamente per ciascun ambito territoriale, con indicazione per ciascuna interruzione di:
a) codice univoco dell'interruzione;
b) tipo di interruzione (con o senza preavviso, lunga o breve);
c) causa dell'interruzione;
d) origine dell'interruzione;
e) istante di inizio (data, ora, minuto, e facoltativamente il secondo), indicando se si verifica in un periodo di condizioni perturbate, e la durata dell'interruzione;
f) l'eventuale prolungarsi dell'interruzione per casi di sospensione o posticipazione, indicandone gli istanti di inizio e la durata;
g) i contributi al numeratore degli indicatori di continuita' di cui ai commi 15.2 e 15.4;
h) il numero dei clienti MT coinvolti nell'interruzione.
16.5 I valori degli indicatori di continuita' del servizio comunicati all'Autorita' dalle imprese distributrici possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorita'.

Tabelle e schede omesse