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Deliberazione 7 Novembre 2007
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e modifiche all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004. (Deliberazione n. 281/07).
(GU n. 284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n.255)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 7 novembre 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004
recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente
modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, come
successivamente modificato e integrato;
la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004 (di seguito:
deliberazione n. 250/2004) e in particolare l'allegato A alla stessa
deliberazione;
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/2006 (di
seguito: deliberazione n. 39/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 49/2006 (di seguito:
deliberazione n. 49/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/2006 (di seguito:
deliberazione n. 122/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/2006;
la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2007, n. 172/2007 (di seguito:
deliberazione n. 172/2007) e in particolare l'allegato A alla stessa
deliberazione;
il documento per la consultazione 4 aprile 2007, recante opzioni per la
regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel III periodo di
regolazione (2008-2011), atto n. 16/2007 (di seguito: documento per la
consultazione 4 aprile 2007);
il documento per la consultazione 2 agosto 2007, recante proposte per la
regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel III periodo di
regolazione (2008-2011), atto n. 36/2007 (di seguito: documento per la
consultazione 2 agosto 2007);
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti
interessati in merito alle proposte di cui ai documenti per la
consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007.
Considerato che:
per i periodi di regolazione 2000-2003 e 2004-2007 l'Autorita' ha
introdotto e progressivamente messo a punto le regole di registrazione
delle interruzioni del servizio per le imprese di distribuzione
dell'energia elettrica;
la Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' ha
predisposto e periodicamente aggiornato Istruzioni tecniche per la
corretta registrazione delle interruzioni sulle reti di distribuzione in
alta, media e bassa tensione;
con i documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita'
ha formulato proposte mirate alla semplificazione delle regole di
registrazione delle interruzioni del sevizio elettrico, in particolare
in relazione a:
a) interruzioni attribuibili a danni di terzi e altre cause esterne;
b) interruzioni attribuibili a disalimentazioni di reti interconnesse a
monte;
c) interruzioni attribuibili a eventi eccezionali e cause di forza
maggiore;
d) accorpamenti di interruzioni consecutive;
le imprese distributrici hanno manifestato l'esigenza di limitare al
minimo le modifiche ai sistemi di registrazione delle interruzioni dal
momento che alcune di queste modifiche possono indurre adeguamenti
significativi ai sistemi informativi;
la deliberazione n. 172/2007:
a) introduce una nuova metodologia per l'identificazione delle
interruzioni che si verificano in periodi di condizioni eccezionali o
che sono dovute a eventi eccezionali;
b) dispone che le imprese distributrici documentino opportunamente i
casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per
motivi di sicurezza;
c) prevede che le disposizioni di cui all'Allegato A alla stessa
deliberazione n. 172/2007 confluiscano nel Testo integrato della
qualita' dei servizi elettrici in vigore per il terzo periodo di
regolazione;
nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita'
ha proposto che la nuova metodologia di cui al precedente alinea si
applichi a tutti i fini di regolazione e sia pertanto da considerarsi
sostitutiva di quella in vigore per il periodo di regolazione 2004-2007;
nel documento per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorita' ha proposto
l'introduzione di due nuovi indicatori di continuita' del servizio
riferibili ai clienti alimentati in bassa tensione, relativi alle
interruzioni senza preavviso lunghe per i clienti domestici e alle
interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per i clienti non domestici;
sempre nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, in materia di
casi complessi con guasti in sequenza su reti magliate miste tra
trasmissione e distribuzione, come dei guasti in condizioni di
smagliatura della rete per indisponibilita' programmata, l'Autorita',
prendendo atto delle diverse e contrastanti posizioni espresse dagli
operatori a seguito delle proposte formulate nel documento per la
consultazione 4 aprile 2007, ha espresso i seguenti orientamenti:
a) la modifica delle regole vigenti dovrebbe essere condivisa da tutti
gli operatori;
b) il riesame della questione potra' essere intrapreso solo in presenza
di fatti nuovi o, come auspicabile, qualora gli operatori di
distribuzione AT e di trasmissione trovino una proposta comune da
sottoporre all'Autorita';
i contributi pervenuti al documento per la consultazione 2 agosto 2007
in merito alle questioni di cui al precedente alinea hanno confermato le
posizioni contrastanti espresse dagli operatori della distribuzione e da
Terna S.p.A. e, di conseguenza, confermato l'assenza di una proposta
comune da sottoporre all'Autorita';
i medesimi contributi hanno messo in evidenza l'esistenza di situazioni
nelle quali gli impianti di distribuzione in alta tensione possono
sopportare transiti di corrente particolarmente elevati in occasione di
assetti di rete che si rendono necessari per fronteggiare situazioni
anomale;
il piano di consultazione contenuto nel documento per la consultazione 2
agosto 2007 prevede la pubblicazione anticipata delle regole di
registrazione delle interruzioni, per dare modo alle imprese
distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi;
la deliberazione n. 250/2004 al comma 35.1 dispone che una
disalimentazione costituisca un incidente rilevante se comporta un
livello di energia non servita superiore a 150 MWh e ha una durata
superiore a 30 minuti;
nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita'
ha proposto l'innalzamento della soglia dell'energia non servita ai fini
della individuazione di un incidente rilevante a 200 250 MWh,
indipendentemente dalla durata;
con la deliberazione n. 49/2006 l'Autorita' ha positivamente verificato
il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della
rete predisposto da Terna ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete).
Ritenuto che sia opportuno:
procedere immediatamente alla pubblicazione delle regole di
registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per il terzo
periodo di regolazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, per dare
modo alle imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi
informativi destinati alla registrazione delle interruzioni;
tenere conto della richiesta delle imprese distributrici di limitare al
minimo le modifiche ai sistemi di registrazione e della mancata
presentazione di una proposta comune in materia di casi complessi con
guasti su reti magliate miste tra trasmissione e distribuzione;
confermare alcuni orientamenti contenuti nei documenti per la
consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007, adottando le modifiche
suggerite dalle osservazioni dei soggetti partecipanti alla
consultazione; in particolare:
a) introdurre una nuova origine per le interruzioni conseguenti a
disalimentazioni di reti interconnesse a monte, come proposto nel
documento di consultazione 2 agosto 2007, precisando altresi' il tempo
massimo entro il quale ogni impresa distributrice deve comunicare alle
imprese distributrici interconnesse a valle la causa dell'interruzione;
b) adottare la nuova metodologia per l'identificazione delle
interruzioni eccezionali delineata dalla deliberazione n. 172/2007, in
sostituzione di quella vigente per il periodo di regolazione 2004-2007,
e valida per tutti i fini di regolazione, modificando l'espressione
"periodi di condizioni eccezionali" in "periodi di condizioni
perturbate" per motivi di chiarezza;
c) includere negli obblighi di registrazione anche l'obbligo di
documentazione dei casi di sospensione o posticipazione delle operazioni
di ripristino per motivi di sicurezza, gia' introdotto con la stessa
deliberazione n. 172/2007;
d) introdurre nuovi indicatori di continuita' del servizio riferibili ai
clienti alimentati in bassa tensione, relativi alla distribuzione del
numero di clienti per interruzioni senza preavviso lunghe subite
nell'anno, da rilevare secondo le medesime tempistiche indicate nella
deliberazione n. 122/06;
non dare seguito, per motivi di semplicita' amministrativa della
regolazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, ai seguenti
orientamenti contenuti nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007
e 2 agosto 2007, concernenti in particolare:
a) il calcolo dell'effettivo numero dei clienti dell'impresa
interconnessa a valle coinvolti nelle interruzioni del servizio
elettrico;
b) la modifica del sistema vigente di classificazione delle aree
territoriali;
c) la modifica dell'unita' spaziale di riferimento ai fini della
regolazione della continuita' del servizio;
d) l'introduzione del criterio della durata lorda in caso di
accorpamento di interruzioni che si susseguono l'una dall'altra entro
tre minuti;
effettuare alcune modifiche all'indice di registrazione ISR dettate
dall'esperienza accumulata nel corso dei controlli effettuati nel II
periodo di regolazione, nonche' per tenere presente l'importanza che le
interruzioni brevi assumeranno nella regolazione della continuita' del
servizio per il III periodo di regolazione;
alla luce dei contributi pervenuti, integrare le regole vigenti di
registrazione delle interruzioni su reti magliate in alta tensione per i
casi di disalimentazioni dovuti a sovraccarico delle linee e degli
elementi di rete, il cui esercizio e funzionamento e' definito in
attuazione delle determinazioni della gestione della rete da Terna
S.p.A.;
includere le regole di registrazione delle interruzioni approvate con la
presente deliberazione nel Testo integrato della qualita' dei servizi
elettrici che sara' in vigore per il terzo periodo di regolazione;
prevedere l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche per la corretta
registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano le
reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;
modificare in aumento la soglia di energia non servita utilizzata per
l'identificazione degli incidenti rilevanti, indipendentemente dalla
durata di disalimentazione, come proposto nel documento di consultazione
2 agosto 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per l'intero periodo
di regolazione 2008-2011, riservando la valutazione di ulteriori
progressivi innalzamenti di detta soglia per i successivi periodi di
regolazione alla luce degli effetti della regolazione della qualita' del
servizio di trasmissione che verra' definita in esito al procedimento
avviato con deliberazione n. 209/2006;
prevedere che Terna presenti all'Autorita' entro il 31 gennaio 2008 le
modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento
A.54, allegato al medesimo Codice, per adeguare le modalita' di
registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di
trasmissione nazionale alla modifica della soglia di identificazione
degli incidenti rilevanti, alle integrazioni delle regole di
registrazione delle interruzioni su reti magliate in alta tensione per i
casi di disalimentazioni dovuti a sovraccarico delle linee e degli
elementi di rete, nonche' ai tempi di comunicazione alle imprese
distributrici interconnesse alla RTN delle cause delle interruzioni che
hanno interessato dette imprese
Delibera:
1) di approvare le regole di registrazione delle interruzioni del
servizio elettrico per le imprese di distribuzione dell'energia
elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 come risultanti
dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 (Allegato
A);
2) di prevedere che le disposizioni di cui all'Allegato A facciano parte
del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di
qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione
(2008-2011) che verra' redatto in esito al procedimento avviato con la
deliberazione n. 209/2006;
3) di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'art. 35, comma
1, dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004,
come segue "35.1 Una disalimentazione costituisce un incidente rilevante
se comporta un livello di energia non servita superiore a 250 MWh.";
4) di prevedere che Terna presenti all'Autorita', entro il 31 gennaio
2008, le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il
documento A.54 allegato al medesimo Codice, per adeguare le modalita' di
registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di
trasmissione nazionale alle disposizioni di cui al presente
provvedimento;
5) di dare mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualita'
del servizio per l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche per la
corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che
interessano le reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello
Sviluppo Economico e a Terna;
7) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dal giorno
successivo alla sua prima pubblicazione.
Milano, 7 novembre 2007
Il presidente: Ortis
Allegato A
REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA
Titolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni per la continuita' del servizio
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti
definizioni:
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
alta tensione (AT) e' un valore efficace della tensione nominale tra le
fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
altissima tensione (AAT) e' un valore efficace della tensione nominale
tra le fasi superiore a 150 kV;
assetto standard e' la configurazione della rete di distribuzione in
condizioni normali di esercizio;
autoproduttore e' il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/1999;
bassa tensione (BT) e' un valore efficace della tensione nominale tra le
fasi uguale o inferiore a 1 kV;
casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per
motivi di sicurezza sono i casi in cui non sussistono le condizioni di
sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino
della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di
sicurezza, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura sono
impedite o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione
civile o di altra autorita' competente per motivi di sicurezza;
cliente AT e' il cliente finale direttamente connesso alla rete di
distribuzione in alta tensione, che non sia direttamente connesso alla
rete di trasmissione nazionale;
cliente BT e' il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione
alimentato a bassa tensione;
cliente finale e' la persona fisica o giuridica che non esercita
l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la
quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di
terzi e che non sia socio di una societa' cooperativa di produzione o
distribuzione o appartenente ai consorzi o societa' consortili di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
cliente MT e' il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione
alimentato a media tensione;
condizione di rete magliata e' lo stato della rete di distribuzione ad
alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della
stessa utenza;
condizione di rete radiale e' lo stato della rete di distribuzione ad
alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione
della stessa utenza;
distribuzione e' l'attivita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo
n. 79/1999;
eventi eccezionali sono eventi che provocano danni agli impianti e
interruzioni dell'alimentazione di energia elettrica anche in periodi di
condizioni normali in zone circoscritte (ad esempio: trombe d'aria,
valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti;
fondo per eventi eccezionali e' il fondo istituito presso la Cassa
Conguaglio del Settore Elettrico per il reintegro degli oneri sostenuti
dalla imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per
l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali
interessati da interruzioni prolungate o estese;
gruppo di misura e' l'insieme delle apparecchiature poste presso il
punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a
misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad
altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
impresa distributrice e' qualunque soggetto che svolga l'attivita' di
cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999;
incidente rilevante e' l'interruzione che comporta un livello di energia
non servita superiore alla soglia di cui all'art. 35 dell'Allegato A
alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004, come segnalato da
Terna alle imprese distributrici interessate;
interruzione e' la condizione nella quale la tensione sul punto di
consegna dell'energia elettrica per un cliente finale e' inferiore
all'1% della tensione dichiarata;
interruzione con preavviso e' l'interruzione dovuta all'esecuzione di
interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta
dal preavviso;
interruzione eccezionale lunga e' una interruzione lunga come
identificata nella scheda 1;
interruzione eccezionale breve o transitoria e' una interruzione breve o
transitoria come identificata nella scheda 1;
interruzione senza preavviso e' l'interruzione non preceduta dal
preavviso;
interruzione lunga e' l'interruzione di durata superiore tre minuti;
interruzione breve e' l'interruzione di durata superiore a un secondo e
non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base
all'intervento di dispositivi automatici;
interruzione transitoria e' l'interruzione di durata non superiore a un
secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
media tensione (MT) e' un valore efficace della tensione nominale tra le
fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
periodo di condizioni perturbate sulle reti MT e BT e' un periodo di ore
consecutive determinato secondo l'allegata scheda 1;
periodo di condizioni normali sulle reti MT e BT e' un periodo diverso
dal periodo di condizioni perturbate;
preavviso e' la comunicazione ai clienti finali interessati dell'inizio
previsto e della durata prevista dell'interruzione; da effettuarsi con
mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a quello previsto dalla
presente deliberazione;
produttore di energia elettrica e' il soggetto di cui all'art. 2, comma
18, del decreto legislativo n. 79/1999;
rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica di trasmissione
nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a
seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore
della rete (oggi Terna);
reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi
diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di una
interruzione, viene ripristinata la tensione normale di esercizio per un
tempo superiore ad un'ora;
sistema di telecontrollo e' il sistema di gestione e di supervisione a
distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione, atto a
registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e
chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da
comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi
automatici), e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di
interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre
imprese distributrici, nonche' atto a consentire la successiva
consultazione dei dati registrati;
strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio e'
l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e
continuo i parametri di qualita' dell'energia elettrica, ed almeno le
interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonche' atti a consentire la
successiva consultazione dei dati registrati;
Terna e' la societa' Terna S.p.A. alla quale, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, sono stati
trasferiti gli impianti, le attivita' e le funzioni facenti
precedentemente capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale.
Art. 2.
Finalita' e principi generali per la continuita' del servizio
2.1 Il presente provvedimento persegue le finalita' di:assicurare una
corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle
imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuita'
affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata
informazione dei clienti interessati dalle interruzioni;
2.2 In merito alla continuita' del servizio e alla qualita' della
tensione l'impresa distributrice non puo' adottare comportamenti
discriminatori tra clienti finali alimentati allo stesso livello di
tensione e con analoga localizzazione, fatta salva la facolta' di
definire livelli migliorativi di qualita' del servizio attraverso
contratti per la qualita' stipulati tra l'impresa distributrice e i
clienti finali o venditori interessati.
Titolo 2
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI
Art. 3.
Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso
3.1 L'impresa distributrice effettua la registrazione automatica delle
interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un
sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione puo'
essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilita' dell'impresa
distributrice.
3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione
della continuita' del servizio devono essere installati su tutte le
linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui
dette linee si attestano sui seguenti impianti:
a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;
b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;
c) impianti di smistamento AT;
d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono
linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
e) impianti di interconnessione AT o MT con Terna o altre imprese
distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori
asserviti a protezioni.
3.3 Ogni impresa distributrice registra le interruzioni del servizio
elettrico utilizzando l'assetto reale della rete e secondo quanto
disposto al successivo art. 11 in materia di rilevazione del numero
reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione per quanto
riguarda la rete BT.
Art. 4.
Registro delle interruzioni
4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle interruzioni,
anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi
commi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 e specificati nei successivi articoli da 5 a
12.
4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
c) la causa dell'interruzione;
d) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio
dell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto
nell'interruzione;
g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione,
distinti per grado di concentrazione;
h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto
nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
i) il numero dei clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione;
j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT
progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di
clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di
concentrazione;
k) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine
dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione;
l) l'informazione che l'interruzione interessa una sola parte di rete BT
per interruzioni con origine sulla rete BT;
m) l'informazione che l'interruzione interessa una, due o tre fasi per
interruzioni con origine sulla rete BT;
n) nel caso si siano verificate sospensioni o posticipazioni delle
operazioni di ripristino per motivi di sicurezza:
i) la data, l'ora, il minuto di inizio della sospensione o
posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
ii) la durata della sospensione o posticipazione delle operazioni di
ripristino per motivi di sicurezza.
4.3 Oltre ai dati indicati al precedente comma 4.2, le imprese
distributrici registrano ulteriori informazioni nei casi di interruzioni
di durata superiore alle 8 (otto) ore, secondo quanto disposto dalla
deliberazione 12 luglio 2007, n. 172/07.
4.4 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) la causa dell'interruzione;
c) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio
dell'interruzione;
d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione,
distinti per grado di concentrazione;
f) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione;
g) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i
clienti coinvolti dall'interruzione.
Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta:
a) l'origine dell'interruzione;
b) la causa dell'interruzione;
c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti;
e) il numero e l'elenco di clienti MT coinvolti nell'interruzione,
distinti per grado di concentrazione;
4.6 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle informazioni
contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali
interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attivita' di
misura e di vendita dell'energia elettrica.
4.7 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e
transitorie, l'impresa distributrice adotta i seguenti criteri:
a) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o piu'
interruzioni lunghe, brevi o transitorie che interessano lo stesso
cliente finale per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano
l'una dall'altra entro 60 minuti, vengono accorpate in un'unica
interruzione avente durata pari alla somma delle durate delle
interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di
rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra;
b) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione, secondo i
criteri di accorpamento di cui alla precedente lettera a), alcuni
clienti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per piu' di 3
minuti, l'impresa distributrice considera una interruzione breve per il
primo gruppo di clienti e una interruzione lunga per il secondo;
c) criterio di unicita' della causa e dell'origine: l'impresa
distributrice identifica ogni interruzione con una causa e origine;
qualora durante l'interruzione venga a mutare la causa, l'origine o
entrambe, e' necessario registrare una interruzione separata, se questa
ha durata superiore a 5 minuti a decorrere dall'istante di modifica
della causa o dell'origine; fino a tale soglia si considera un'unica
interruzione avente la causa e l'origine iniziale.
4.8 I criteri di accorpamento di cui al precedente art. 4, comma 4.7,
lettera a), non devono essere utilizzati per il susseguirsi di sole
interruzioni transitorie.
Art. 5
Grado di concentrazione
5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione
degli indicatori di continuita' per i clienti MT e BT sono individuati i
seguenti gradi di concentrazione:
a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000
abitanti;
b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000
abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000
abitanti.
5.2 Restano in vigore le riclassificazioni del grado di concentrazione
di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti approvate dall'Autorita' a seguito di istanze presentate ai
sensi dell'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/1999.
5.3 Le imprese distributrici hanno facolta' di includere il territorio
di uno o piu' comuni in aree territoriali a concentrazione piu' alta di
quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorita'.
Art. 6.
Origine delle interruzioni
6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla
sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la
seguente articolazione:
a) interruzioni con origine "sistema elettrico", intese come le
interruzioni:
i) conseguenti agli ordini impartiti da Terna di procedere alla
disalimentazione di clienti per motivi di sicurezza del sistema
elettrico, anche se tecnicamente effettuati tramite interventi e manovre
sulle reti di distribuzione in attuazione del piano di distacco
programmato o applicato in tempo reale, o conseguenti all'intervento di
dispositivi automatici di alleggerimento del carico;
ii) conseguenti ad incidenti rilevanti o, solo nelle reti di
distribuzione di piccole isole non interconnesse al sistema elettrico,
dovute all'intervento delle protezioni degli impianti di generazione;
b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, intese
come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti
alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
c) interruzioni originate sulle reti di altre imprese distributrici
interconnesse a monte;
d) interruzioni originate sulla rete AT dell'impresa distributrice,
intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di
trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di
smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete
elettrica di trasmissione nazionale;
e) interruzioni originate sulla rete MT dell'impresa distributrice,
intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione
AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT
(escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di
smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT
e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);
f) interruzioni originate sulla rete BT dell'impresa distributrice,
intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione
MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese, le colonne
montanti e, qualora l'interruzione coinvolga piu' di un cliente BT, sui
gruppi di misura centralizzati.
6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di
trasformazione, se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti
originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente,
l'interruzione e' attribuita al lato a monte se provoca la
disalimentazione della sbarra a monte.
6.3 Le interruzioni originate nei gruppi di misura dei clienti BT, anche
centralizzati, che coinvolgono un solo cliente BT non sono conteggiate
ai fini degli indicatori di continuita' del servizio ma vengono
registrate nell'ambito della regolazione della qualita' commerciale per
la verifica dello standard specifico ad esse applicato.
6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di
rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto
indicato nelle tabelle 1 e 2.
Art. 7.
Causa delle interruzioni
7.1 L'impresa distributrice registra la causa di ogni interruzione,
escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico", secondo la
seguente articolazione:
a) cause di forza maggiore, intese come: interruzioni eccezionali,
dovute a eventi eccezionali, a furti, atti di autorita' pubblica quali
ad esempio ordini di apertura delle linee per spegnimento di incendi, o
scioperi; sono inoltre attribuite a cause di forza maggiore le quote di
durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione
delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, contatti
fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi;
c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle
precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con
riferimento alle interruzioni non localizzate.
7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni
alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b). Ogni impresa
distributrice comunica alle altre imprese distributrici interconnesse a
valle la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese,
di norma entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell'interruzione,
affinche' queste possano registrare correttamente la cause delle
interruzioni con origine sulle reti interconnesse a monte.
7.3 L'impresa distributrice documenta i casi di posticipazione e
sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza
attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni.
Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di
ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di
altra autorita' competente, l'impresa distributrice deve conservare tale
documentazione.
7.4 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al
precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni
delle attivita' di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere da j) a v),
dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione
amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei
settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione" della deliberazione n. 11/2007, come
successivamente modificata e integrata, facenti capo alla stessa impresa
distributrice.
7.5 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di
rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto
indicato nelle tabelle 1 e 2.
Art. 8.
Documentazione dell'inizio delle interruzioni
8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con
preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura
degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in
sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli
interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea
strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio.
8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza
preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle
interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT),
mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata
dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la
registrazione della continuita' del servizio. Con le stesse modalita' e'
documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico"
di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), punto i).
8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza
preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di
trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco
della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche
attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione, salvo nei casi di cui
al successivo art. 11, comma 11.1 lettera c) realizzati attraverso
l'ausilio dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici in
bassa tensione, per i quali l'istante di inizio corrisponde
.all'effettivo istante di inizio della mancanza di tensione sul punto di
consegna al cliente rilevata dal misuratore elettronico.
8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza
preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di
trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse a
monte, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal
sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione
della continuita' del servizio ovvero mediante annotazione su apposita
modulistica. Con le stesse modalita' e' documentato l'inizio delle
interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente art.
6, comma 1, lettera a), punto ii).
Art. 9.
Clienti AT coinvolti nelle interruzioni
9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o
senza preavviso lunga o breve, l'impresa distributrice registra la
durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio
dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine
dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello
stesso cliente AT.
Art. 10.
Clienti MT coinvolti nelle interruzioni
10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con preavviso
o senza preavviso lunga o breve l'impresa distributrice registra la
durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio
dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine
dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello
stesso cliente MT, fatto salvo per le interruzioni brevi quanto previsto
al successivo art. 12, comma 3.
Art. 11.
Clienti BT coinvolti nelle interruzioni
11.1 Le imprese distributrici rilevano il numero reale di clienti BT
coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, comprovabile per le
interruzioni lunghe dalla lista dei medesimi, come di seguito
specificati per quanto riguarda la gestione della rete BT:
a) sistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BT,
identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di
qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle
variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per
variazioni di consistenza dell'utenza BT; in tal caso, sia le
interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni
relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come
interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;
b) sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT
sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione
dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e
di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di
assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione
di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; per
interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti una
volta tutti i clienti BT associati alla parte di linea BT effettivamente
interrotta, anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di
protezione unipolari;
c) sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna
BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale
associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per
espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni
di consistenza dell'utenza BT.
11.2 Le imprese distributrici aggiornano lo schema di rete BT e la
consistenza dei clienti BT secondo le cadenze indicate al successivo
comma 14.1.
11.3 Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire
propri sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT
coinvolti in ciascuna interruzione purche' caratterizzati da requisiti
funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 11.1,
lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non
inferiori a quelle indicate al comma 14.1, ferme restando le date di
entrata in vigore ivi indicate.
11.4 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui al comma
11.1, lettera a), ai fini del calcolo degli indicatori di continuita'
del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto
che interessa una sola parte di linea BT, calcolano il numero di clienti
BT effettivamente interrotti in misura pari al 50% del numero dei
clienti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT.
11.5 Le imprese distributrici che adottano i sistemi di cui al comma
11.1, lettere a) e b), ai fini del calcolo degli indicatori di
continuita' del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso
di guasto monofase o bifase, calcolano il numero di clienti BT
effettivamente interrotti in misura pari rispettivamente al 33% e 66%
del numero dei clienti BT effettivamente allacciati a quella stessa
linea BT.
11.6 In assenza della rilevazione del numero reale di clienti BT di cui
ai commi precedenti, l'impresa distributrice stima il numero di clienti
BT coinvolti nell'interruzione con i seguenti criteri:
a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza
preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione
nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT
coinvolti nell'interruzione e' pari al prodotto del numero di
trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa distributrice
per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per
trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune
o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione arrotondato
all'unita';
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete
BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione e' pari al
prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate, rilevato
dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di
clienti BT per linea o fase BT, calcolato all'inizio di ogni anno in
ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione
arrotondato all'unita'.
11.7 In caso di adozione della stima di cui al precedente comma 11.6,
per le interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione
progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa distributrice stima il
numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente
rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 11.6,
sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente
rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.
11.8 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione con
preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come periodo
ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente
art. 8, e la fine dell'interruzione coincidente:
a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete
di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con la
rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete
BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di clienti BT
progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo, con la
rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT rialimentato;
c) per le interruzioni con origine "sistema elettrico", con le modalita'
di cui al successivo art. 12, comma 4.
Art. 12.
Documentazione della fine delle interruzioni
12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe
o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione del sistema di
telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione
della continuita' del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei
casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.
12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle
interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:
a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso
brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla
rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni originate negli
impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del
sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la
registrazione della continuita' del servizio, ovvero mediante apposita
modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete
BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante apposita
modulistica.
12.3 L'impresa distributrice che identifica le interruzioni brevi in
base all'intervento di dispositivi automatici considera come istante di
fine delle interruzioni brevi l'istante relativo al ciclo di richiusura
su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa e'
tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure
di taratura e verifica periodica delle protezioni.
12.4 Per le interruzioni dovute all'attuazione di piani di distacco
programmato, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi,
l'impresa distributrice puo' considerare come istante di fine o
l'istante di rialimentazione effettivo della linea MT o l'istante
corrispondente all'istante di inizio piu' la durata teorica di
interruzione secondo il medesimo piano.
Art. 13.
Verificabilita' delle informazioni registrate
13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il
registro delle interruzioni. L'elenco dei clienti BT realmente coinvolti
nelle interruzioni lunghe deve essere producibile su richiesta in tempi
compatibili con l'espletamento delle operazioni di controllo.
13.2 Ciascuna interruzione e' identificata con un codice univoco, al
fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute
in:
a) registri di esercizio;
b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di
altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del
servizio;
c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per
richieste di pronto intervento, nei quali devono essere annotate tutte
le chiamate telefoniche ricevute per segnalazione guasti, anche in
assenza di interruzione;
d) rapporti di intervento delle squadre operative;
e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta
necessaria;
f) schemi della rete per ricostruire l'assetto della rete al momento del
guasto o la sua risoluzione.
13.3 L'impresa distributrice, ai fini della verificabilita' delle
informazioni registrate, puo' avvalersi delle registrazioni mediante
ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di
organi di manovra in media tensione non telecontrollati ne' asserviti a
protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine
funzionale puo' avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi
istanti di occorrenza, ma comunque entro 10 giorni dall'istante di
occorrenza, e deve includere la data e l'ora dell'effettivo istante di
occorrenza dell'evento registrato.
13.4 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile
tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza
delle registrazioni effettuate, per un periodo di due anni decorrenti
dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione e'
stata effettuata.
13.5 In occasione dei controlli tecnici e' calcolato un indice di
sistema di registrazione ISR, sulla base di quanto indicato nella scheda
3.
13.6 Le imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione
2004-2007 abbiano esteso il servizio all'intero Comune o a nuovi Comuni,
comunicano all'Autorita' entro il 31 marzo 2008 le modalita' e i tempi
per l'unificazione delle modalita' di registrazione delle interruzioni,
anche con riferimento alle disposizioni contenute nel successivo art.
14. Le imprese distributrici che si vengano a trovare nelle predette
condizioni nel corso del periodo di regolazione 2008-2011 ne danno
comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo dell'anno successivo alla
data di efficacia dell'acquisizione della rete.
Art. 14.
Gradualita' degli obblighi di registrazione
14.1 Le imprese distributrici adottano almeno il sistema di cui al
precedente comma 11.1, lettera a):
a) con decorrenza 1° gennaio 2008 per le imprese distributrici con
numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005,
aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza
dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009,
almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011;
b) con decorrenza 1° gennaio 2010 per le imprese distributrici con
numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31
dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la
consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per il 2010,
almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
c) con decorrenza 1° gennaio 2011 per le imprese distributrici con
numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del
31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e
la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2011
e mensile dal 2012;
d) con decorrenza 1° gennaio 2012 per le imprese distributrici con
numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005,
aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza
dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal
2013.
14.2 Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di
cui al comma 11.1, lettera b), oppure lettera c) senza ausilio del
sistema di telegestione dei misuratori elettronici, si applicano le date
di entrata in vigore indicate al precedente comma 14.1, salvo per le
imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla
data del 31 dicembre 2005 per le quali l'obbligo di registrazione del
numero reale di clienti BT interrotti decorre dall'1 gennaio 2009. Le
imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma
11.1, lettera b), garantiscono le medesime cadenze di aggiornamento
dello schema di rete BT indicate al comma 14.1 anche per manovre e
riparazione di guasti sulla rete BT.
14.3 Le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono
adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera c), aggiornano lo
schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di
guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con cadenza
continuativa.
14.4 Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono
adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera c), tramite l'ausilio
del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, l'obbligo di
registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1°
gennaio 2010; per gli anni 2010 e 2011, in deroga transitoria a quanto
previsto al comma 8.3, l'istante di inizio delle interruzioni con
origine BT puo' essere riferita alla prima segnalazione, anche
attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione.
14.5 In via transitoria fino al 31 dicembre 2007, le imprese
distributrici che per via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti
di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari al 25%
possono presentare istanza motivata all'Autorita' per rinviare di 1 (un)
anno gli obblighi di cui al precedente comma 14.1. L'Autorita' si
pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorita' si pronunci
l'istanza si intende tacitamente approvata.
Titolo 3
INDICATORI DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO
Art. 15.
Indicatori di continuita' del servizio
15.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti
indicatori di continuita' del servizio:
a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso
e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;
b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le
interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.
15.2 Il numero di interruzioni per cliente e' definito per mezzo della
seguente formula:
formule omesse
15.6 L'impresa distributrice calcola la durata complessiva di
interruzione per cliente:
a) distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza
preavviso lunghe;
b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al
precedente art. 6;
c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al
precedente art. 7;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dall'art. 18
dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, o
comunque per grado di concentrazione per le imprese distributrici per i
quali non sono definiti gli ambiti territoriali.
15.6 L'impresa distributrice calcola gli indicatori di distribuzione di
clienti finali BT, secondo le tempistiche indicate al precedente comma
14.1, clienti finali MT e AT, per numero di interruzioni annue subite,
secondo quanto indicato nella scheda 2.
15.7 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il
numero di interruzioni e la durata di ogni di interruzione,
distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza
preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa
dell'interruzione.
15.8 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il
numero di interruzioni senza preavviso brevi e transitorie,
distintamente per origine dell'interruzione e per causa
dell'interruzione.
Art. 16.
Comunicazione all'Autorita' e ai clienti finali dei valori degli
indicatori di continuita' del servizio
16.1 L'impresa distributrice comunica all'Autorita' i risultati
dell'elaborazione degli indicatori di continuita' del servizio di cui ai
precedenti commi 15.2 e 15.4 con le specificazioni previste dai commi
15.3 e 15.5, e 15.6 per ogni ambito territoriale per i clienti BT e MT e
per regione per i clienti AT, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello al quale si riferiscono gli indicatori. Nella stessa occasione,
l'impresa distributrice comunica, distintamente per ambiti territoriali
come definiti dall'art. 18 dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio
2004, n. 4/2004, o comunque per grado di concentrazione per le imprese
distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali, il
numero di clienti e l'energia distribuita, distintamente per:
a) clienti BT per usi domestici;
b) clienti BT per usi diversi da quelli domestici;
c) clienti MT;
d) clienti AT allacciati alle reti di distribuzione.
16.2 Entro il 30 giugno dello stesso anno, l'impresa distributrice
comunica a ciascun cliente MT e AT, anche tramite avviso allegato ai
documenti di fatturazione o pubblicato nel proprio sito internet,
l'elenco delle interruzioni con e senza preavviso lunghe, brevi e
transitorie, che lo hanno coinvolto, con indicazione della durata, della
causa e dell'origine dell'interruzione.
16.3 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuita' del servizio
comunicati all'Autorita' entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello al quale si riferiscono i medesimi dati, qualora intervengano
nuovi elementi per l'attribuzione delle cause delle interruzioni.
16.4 Nel comunicare all'Autorita' i valori degli indicatori di
continuita' del servizio, le imprese distributrici sono responsabili
della veridicita' delle informazioni fornite e della verificabilita'
delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. A
tal fine, allegano copia in formato elettronico dell'estratto del
registro delle interruzioni, separatamente per ciascun ambito
territoriale, con indicazione per ciascuna interruzione di:
a) codice univoco dell'interruzione;
b) tipo di interruzione (con o senza preavviso, lunga o breve);
c) causa dell'interruzione;
d) origine dell'interruzione;
e) istante di inizio (data, ora, minuto, e facoltativamente il secondo),
indicando se si verifica in un periodo di condizioni perturbate, e la
durata dell'interruzione;
f) l'eventuale prolungarsi dell'interruzione per casi di sospensione o
posticipazione, indicandone gli istanti di inizio e la durata;
g) i contributi al numeratore degli indicatori di continuita' di cui ai
commi 15.2 e 15.4;
h) il numero dei clienti MT coinvolti nell'interruzione.
16.5 I valori degli indicatori di continuita' del servizio comunicati
all'Autorita' dalle imprese distributrici possono essere soggetti a
pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorita'.
Tabelle e schede omesse