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Deliberazione 25 Luglio 2007
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Trattamento dei dati personali in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. (Deliberazione n. 39).
(GU n. 192 del 20-8-2007)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli
articoli 13 e 154, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti
per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia";
Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del menzionato
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas deve definire le modalita' con cui le imprese di distribuzione
di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo
e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di
misura, relativi ai consumi dei "clienti finali domestici" connessi alla
propria rete e strettamente necessari per formulare loro offerte
commerciali e gestire contratti di fornitura;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
27 giugno 2007, n. 157/2007, con la quale e' stata approvata una prima
parte della "Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la
formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia
elettrica e/o di gas naturale";
Vista la richiesta del 28 giugno 2007 a firma del segretario generale
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la quale il Garante
e' stato invitato a formulare le proprie considerazioni in ordine ad una
seconda parte della disciplina in esame, che detta Autorita' deve
completare in relazione a taluni profili di piu' diretta rilevanza per
la protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli articoli
6 e 7 della menzionata deliberazione (contenuto minimo dell'informativa
ai clienti interessati; limiti e obblighi dei venditori per l'utilizzo
lecito e corretto dei dati);
Visto l'art. 24, comma 1, lettera a) del predetto Codice (casi nei quali
il consenso degli interessati non e' richiesto perche' il trattamento e'
necessario per adempiere ad un obbligo normativo);
Ritenuta la necessita' di aderire alla predetta richiesta e di formulare
quindi alcune indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, nel quadro della procedura di cooperazione tra Autorita' prevista
dal Codice e che si e' sviluppata anche in formali incontri (art. 154,
comma 3); cio', ad ulteriore garanzia dei clienti interessati in
relazione all'accesso ai dati di base che li riguardano da parte dei
venditori, i quali potranno utilizzarli per formulare proposte
commerciali inerenti alla fornitura di energia elettrica e/o di gas
naturale (art. 1, decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73);
Rilevato che la predetta Autorita':
a) ha gia' individuato specificamente nella menzionata deliberazione i
"dati di base" dei clienti interessati, precludendo che, nel contesto in
esame, ai venditori possano essere comunicati dati ulteriori relativi ai
clienti in questione;
b) ha gia' stabilito che i dati di base saranno utilizzabili dai
venditori solo ed esclusivamente per inviare proposte commerciali in
formato cartaceo, relative alla fornitura di energia elettrica e/o di
gas naturale, escludendo quindi altre forme o finalita' di utilizzo
(quali, ad esempio, contatti telefonici o per via telematica, promozioni
legate ad altri scopi e comunicazioni di dati a terzi);
c) ha previsto un termine massimo di applicazione della predetta
deliberazione, identificato nel raggiungimento di un adeguato grado di
concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla
base di valutazioni della medesima Autorita' e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2010, prevedendo anche che i distributori forniscano ai
venditori, su loro richiesta, dati di base di volta in volta aggiornati,
il che richiedera' che i venditori conservino i dati via via acquisiti
solo per il tempo necessario a formulare e gestire le proposte
commerciali;
d) ha gia' ricordato che sia i distributori, sia i venditori, devono
fornire la rispettiva informativa ai clienti interessati, direttamente e
anche attraverso la rete Internet;
Rilevato che le operazioni di trattamento necessarie alla comunicazione
delle proposte commerciali ai "clienti finali domestici" potranno essere
effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del Codice, per
perseguire un legittimo interesse dei venditori e favorire la
liberalizzazione del mercato del gas e dell'energia elettrica, anche
senza il consenso dei clienti interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Delibera:
1. Di fornire le seguenti indicazioni sulla protezione dei dati
personali all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel quadro
della procedura di cooperazione attivata ai sensi dell'art. 154, comma
3, del Codice, per l'ulteriore seguito in relazione a quanto previsto
dagli articoli 6 e 7 della deliberazione della medesima Autorita' n.
157/07 del 27 giugno 2007:
"a) i distributori dovranno informare la propria clientela in ordine
alla comunicabilita' dei dati prevista dalla deliberazione n. 157/2007
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas prima di fornire i dati
di base ai venditori. Cio', con formule preferibilmente sintetiche e
colloquiali, idonee a specificare gli elementi previsti dalla legge
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali),
fornendo quantomeno le precisazioni contenute nel fac simile di cui
all'Allegato A della deliberazione del Garante n. 39 del 25 luglio 2007.
I distributori dovranno fornire tale informativa a tutti i singoli
interessati, riportandola preferibilmente nell'ordinaria corrispondenza
ad essi inviata per le ordinarie finalita' di gestione del rapporto
contrattuale.
L'informativa dovra' essere resa anche attraverso il sito Internet del
distributore e, in forma ancora piu' sintetica, attraverso i relativi
servizi di assistenza e informazione al pubblico e opportune iniziative
di comunicazione al pubblico;
b) anche i singoli venditori, una volta acquisiti i dati di base,
dovranno informare i clienti con analoghe informative sintetiche e
colloquiali riportate nelle stesse proposte commerciali cartacee. Per
effetto della deliberazione del Garante n. 39 del 25 luglio 2007,
adottata anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del Codice, i
venditori potranno invece astenersi dal fornire tale informativa ai
clienti ai quali, acquisiti i dati di base, non vengano inviate proposte
commerciali;
c) i venditori, rispettando i limiti sopra richiamati, dovranno
utilizzare i dati solo con modalita' strettamente correlate all'invio
delle proposte cartacee e non dovranno conservare i dati relativi a
clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non
abbiano aderito alla proposta; cio', ferma restando la possibilita' di
utilizzare i dati di base ottenuti dai distributori fino al
raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni
della competente Autorita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Decorso tale termine tutti i dati personali forniti dai distributori in
relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto di fornitura
dovranno essere cancellati.".
2. Di individuare, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del
Codice, nei termini di cui in motivazione, i casi nei quali il
trattamento dei "dati di base" potranno essere effettuati per perseguire
un legittimo interesse dei venditori anche senza il consenso dei clienti
interessati.".
3. Che copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 154, comma 3, del
Codice, in relazione a quanto previsto dai menzionati articoli 6 e 7
della deliberazione della predetta Autorita' n. 157/07 del 27 giugno
2007, nonche' all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2007
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Paissan
Il segretario generale: Buttarelli
Allegato A
Informativa (art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali)
Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla
liberalizzazione dei mercati dell'energia1 prevede che alcuni Suoi dati
debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia elettrica
e di gas naturale, non oltre il 31 dicembre 2010.
I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di
utenza, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas
naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di
gas naturale2.
Questi dati possono essere utilizzati per formularLe, in formato
cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o
gas naturale (non e' consentito usarli per contatti telefonici o
telematici, ne' per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni
a terzi).
Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento dei
dati personali3 e, in particolare:
chiedere al distributore di non comunicare piu' i Suoi dati ad uno o
piu' venditori;
chiedere ad uno o piu' venditori di non inviarLe piu' proposte
commerciali;
contestare un trattamento illecito o non corretto, puo' rivolgersi a
....4.
1 Art. 1, decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73; del. Autorita' energia
elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157; del. Garante per la protezione
dei dati personali 25 luglio 2007.
2 Art. 1, comma 1, lettera d), del. Autorita' energia elettrica e gas 27
giugno 2007, n. 157.
3 L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo
riguardano; puo' anche chiedere la correzione, l'aggiornamento o
l'integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro
utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali).
4 (Indicare i completi estremi identificativi e il recapito dell'unita'
organizzativa o del responsabile del trattamento competente). L'elenco
aggiornato dei nostri responsabili del trattamento e' consultabile sul
sito Internet www ....