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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 17 del 25-06-2007
Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
(B.U.R. Abruzzo n. 38 dell'11.7.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla
direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel
rispetto dei principi fondamentali di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005 n.
192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, è
diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche
locali, attraverso le attività di esercizio, manutenzione, accertamento
ed ispezione degli impianti termici.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende:
a) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non
sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia
assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi
della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è
maggiore o uguale a 15 kW;
b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e
della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è
il kW;
c) esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di
operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla
gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
d) conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal
responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso
comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il
governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle
apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore
prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie
a garantire le condizioni di comfort;
e) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: sono le operazioni
previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che
comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso
corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell’impianto, il
tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza
energetica, conforme all’Allegato F per impianti di potenza uguale o
superiore a 35 kW o all’Allegato G per impianti di potenza inferiore a
35 kW;
f) manutenzione straordinaria dell’impianto termico: sono gli interventi
atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal
progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di
parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell’impianto termico;
g) accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico svolte
dalle autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente
documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
h) Ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e
documentale in sito, svolti dalle Autorità competenti, mirati a
verificare che gli impianti siano eserciti e manutenuti nel rispetto
delle norme vigenti;
i) autorità competenti: sono i Comuni con popolazione superiore a 40.000
abitanti e le Province per la restante parte del territorio;
l) occupante: è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la
disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi
impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti
termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo,
dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione,
alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi
previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità
limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico. La
definizione di occupante coincide con quella di utente dell’impianto
termico;
m) proprietario dell’impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in
parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati
di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione
vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
n) impianto certificato: è l’impianto per il quale è trasmesso
all’Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il
rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all’Allegato F
di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006
(Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a
35 kW o all’Allegato G di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato
dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW,
unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita
dall’Autorità competente;
o) controllo dell’impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti
parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di
funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai
fini dell’attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc,
che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in
questione;
p) controllo di efficienza energetica dell’impianto: sono le operazioni
svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche
mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla
determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore
nonché al controllo degli elementi di cui all’Allegato F al D.Lgs.
192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di
potenza uguale o superiore a 35 kW e all’Allegato G al D.Lgs.192/2005
così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza
inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica
devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di
centrale;
q) organismo esterno: è un organismo esterno all’Autorità competente cui
la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati
dalla presente legge. L’organismo esterno, nelle more della definizione
dei requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 1), lett. c) del
D.Lgs. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui
all’Allegato I al D.P.R. 412/1993 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.
10).
ARTICOLO 3
Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli
accertamenti e alle ispezioni sugli impianti, può promuovere la
realizzazione di programmi informatici per l’acquisizione dei dati
necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli
impianti termici finalizzato anche alle attività di cui ai commi 2 e 3.
2. La Regione provvede a monitorare il grado di attuazione della
presente legge ed i risultati che ne conseguono, mediante le seguenti
attività:
a) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche
inerenti;
b) valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della
legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri
posti a loro carico e servizi resi;
c) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi della presente legge;
d) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico
della normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia
nel settore civile.
3. La Regione riferisce periodicamente alla Conferenza unificata e ai
Mnisteri competenti sullo stato di attuazione della presente legge.
4. La Regione predispone e programma, anche attraverso le autorità
competenti, sulla base delle indicazioni del Ministero competente e con
i fondi di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, progetti e strumenti di informazione che
hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione della presente legge attraverso nuove ed incisive
forme di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore
tecnico;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con
particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei
comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori
che esprimono l’impatto energetico e ambientale a livello individuale e
collettivo.
ARTICOLO 4
Funzioni e compiti delle Autorità competenti
1. Alle Autorità competenti sono demandate le seguenti attività:
a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del
territorio di competenza;
b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro
della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle
certificazioni trasmesse;
d) comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e
conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità, a
seguito di accertamento;
e) adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la
necessità, volti alla tutela degli utenti e degli impianti;
f) trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di
aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo
stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel
territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle
risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell’ultimo
biennio;
g) l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi
operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche
innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all’efficienza energetica e alla installazione e manutenzione
degli impianti termici;
h) la formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel
sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;
i) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai
tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione,
accertamento ed ispezione degli impianti termici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), le aziende fornitrici
di combustibile rendono disponibili alle autorità competenti, entro 60
giorni dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati
di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione
fiscale. I comuni collaborano con le autorità competenti per la
costituzione e l’aggiornamento del catasto degli impianti termici.
3. Le Autorità competenti, possono svolgere i compiti ad esse assegnati
avvalendosi di organismi esterni di cui all’art. 2, comma 1, lettera q).
ARTICOLO 5
Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti
1. In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, le Autorità
competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni degli impianti
termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a
35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a
35 kW con oneri a carico degli utenti.
2. Le Autorità competenti hanno facoltà di consentire agli utenti di
certificare il proprio impianto, mediante la consegna del Rapporto di
controllo di efficienza energetica di cui all’art. 2, comma 1 lettera p)
ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi
stabiliti dalla Autorità competente.
3. Le autorità competenti provvedono all’accertamento di tutti i
rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne
rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso
visita ispettiva non onerosa, affinché questi ultimi procedano agli
adeguamenti che si rendono eventualmente necessari.
4. Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso
tutti gli utenti che non hanno proceduto all’invio dei rapporti di
controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della
relativa tariffa.
5. L’insieme delle attività ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve
comunque riguardare , annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti
nel territorio di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso gli
utenti le autorità competenti pongono attenzione ai casi in cui si
evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono
programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più
vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità,
avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di
mercato.
6. Nell’ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di
impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a
quindici anni, le Autorità competenti effettuano le ispezioni
all’impianto termico nel suo complesso. In questi casi l’azione di
ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:
a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a
350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale
dell’impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica
dell’edificio e dell’impianto che individui gli interventi di riduzione
della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti,
e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione
energetica in vigore;
b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW
con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del
generatore e con una relazione che evidenzi l’eventuale convenienza
della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi
impiantistici ed edilizi in materia di energia;
c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all’amministratore o
al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della
relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare
precedentemente dette.
7. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c)
del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la
realizzazione, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella
documentazione medesima.
8. Le tariffe a carico degli utenti per le attività previste dalla
presente legge, sono stabilite dalle Autorità competenti.
9. Le Autorità competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi
alla certificazione dell’impianto siano posti in capo ai manutentori, su
delega dell’utente, al quale deve essere rilasciata opportuna
documentazione attestante l’effettiva certificazione dell’impianto.
10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto
termico così come definiti all’art. 2, comma 1, lettere e) e o) devono
essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la
regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa
installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora l’impresa installatrice non abbia ritenuto necessario
predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più
disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono
essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo
specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente.
Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti
dell’impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non
siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità
prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di
apparecchio o dispositivo.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore,
l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga
delle istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto né del
fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali,
i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle
istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l’eventuale
manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.
11. I controlli di efficienza energetica dell’impianto di cui all’art.
2, comma 1, lettera p) devono essere eseguiti con le seguenti cadenze
temporali:
a) ogni due (2) anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a
35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione
di acqua calda sanitaria;
b) ogni quattro (4) anni per gli apparecchi assimilati agli impianti
termici di cui all’art. 2 comma 1 lettera a);
c) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore
a 35 kW.
ARTICOLO 6
Sanzioni
1. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti
termici deve eseguire dette attività a regola d’arte ed ha l’obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla
tipologia e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al responsabile
dell’impianto stesso. L’omissione di detti adempimenti comporta
l’irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00
(mille) e non superiore ad € 6.000,00 (seimila).
2. L’autorità competente che applica la sanzione di cui al comma 1 deve
darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
3. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione che non ottempera
all’obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di
provvedere affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e
manutenzione, previste dalla presente legge, è punito con la sanzione
amministrativa da € 500,00(cinquecento) ad € 3.000,00(tremila).
4. Le autorità competenti, nell’ambito della propria potestà
regolamentare, disciplinano le modalità di irrogazione delle sanzioni e
la modularità delle stesse.
5. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente
legge e ne dispongono l’incasso.
ARTICOLO 7
Consulta regionale
1. E’ istituita la Consulta regionale per il monitoraggio sulla
qualità del servizio e sulla equità delle tariffe.
2. La Consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e dei manutentori aventi sede nella regione Abruzzo, dai
rappresentati delle Autorità competenti e degli Organismi esterni, e si
pone come obiettivi:
a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;
b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e
fruizione del servizio;
c) il controllo della equità delle tariffe applicate in ragione delle
diverse realtà territoriali nelle quali il servizio viene espletato;
d) la semplificazione delle procedure poste a carico dei cittadini.
3. La consulta opera attraverso deliberazioni e/o raccomandazioni.
ARTICOLO 8
Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia
idroelettrica
1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai
fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30
(trenta) e 3.000 (tremila) Kw, è sospeso sino alla predisposizione di
uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere
approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi,
Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non
riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata
rilasciata l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dei lavori a
termini dell’articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i..
Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di
derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato emesso il
decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora
iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi
decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo
studio di cui al comma 1, l’Autorità concedente, previa istruttoria di
cui all’art. 49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara
l’efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara
l’abrogazione.
3. La Giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1,
tiene conto:
a. della compatibilità dell’utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico con
la salvaguardia della flora e della fauna dell’ambiente di acque
correnti, sia per quanto riguarda l’alveo che le sponde;
b. della salvaguardia delle aree protette;
c. della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale;
d. della salvaguardia delle priorità d’uso stabilite dall’art. 95, commi
2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
e. dell’individuazione del tratto del corso d’acqua sotteso, delimitato,
a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione;
f. dell’economicità dell’intervento per la costruzione delle centrali
idroelettriche.
4. Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di
priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con
potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.
5. Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente
all’entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione dello
studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma
1, non più procedibili.
6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si
provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa
151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all’esercizio
2007.
ARTICOLO 9
Disposizioni finali e norme transitorie
1. Le Autorità competenti che hanno avviato il servizio, secondo le
procedure poste dalle norme previgenti, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, conformano i propri regolamenti ed i propri
disciplinari alle previsioni in essa contenute.
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1, le Autorità
competenti proseguono le loro attività secondo la regolamentazione e gli
atti in essere.
3. Le Autorità competenti che non hanno avviato il servizio adottano uno
specifico regolamento conforme alle previsioni contenute nella presente
legge.
ARTICOLO 10
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale sia per l’esercizio in corso che per gli esercizi
futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano
procedimenti.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale
della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007