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Decreto-Legge 18 Giugno 2007, n. 73
Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
(GU n. 139 del 18-6-2007)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in
data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione 2006/2057;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate
misure, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per
l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del
mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio
2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche
europee;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di
energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000
clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto
all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano
alla data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia elettrica
in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, una o piu' societa' per azioni
alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita' e le
passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale,
anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e
definisce le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia
elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non
discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di
misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete,
strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e
la gestione dei contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno
diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia
elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso
dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del
servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia
elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione,
anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le
imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un
fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel
regime di tutela di cui al presente comma.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica condizioni
standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi
effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di
energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas
naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di
vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono
fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche
nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni
delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora
esercitato il diritto di scelta.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto
adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia
ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia
elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso
procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che
incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di
gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la continuita'
della fornitura per tali clienti e' assicurata dalle imprese di
distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a
condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture
e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le
informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente e
indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della
produzione, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la
sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai
clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive
8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo
2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di
programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono prorogate
per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Mastella