AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
(GU n. 68 del 22-3-2007- Suppl. Ordinario n.77)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita';
Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle
disposizioni della medesima direttiva;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata
direttiva n. 2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla
medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre
2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le
autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa
1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni
tributarie in materia di accisa le parole: «oli minerali», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e
«gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale».
Al medesimo testo unico sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dopo le parole «mese successivo,»
sono inserite le seguenti «per le immissioni in consumo avvenute nel mese di
luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di
agosto;»;
b) nell'articolo 5, nel comma 3, alla lettera a) le parole: «e le aziende
municipalizzate» sono soppresse e le parole: «L'esonero puo' essere revocato in
qualsiasi momento» sono sostituite dalle seguenti «Tale esonero puo' essere
revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la
concessione»;
c) nell'articolo 11, la nota (1) in calce all'articolo e' sostituita dalla
seguente: «(1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli
permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso
tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del
carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il
funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri
sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas
installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas
come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono
essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su
tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore
considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del
carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di
refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi
speciali.»;
d) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti
energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati
come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le
aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono
soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere
utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero
siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono
sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per
il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante
equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato,
destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per
motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I
prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale
anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico
equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel
comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad
essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento.
Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e
dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili
si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con
l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura
da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate
presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa'
sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma
8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il
produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti
dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche
l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da
impiegate per uso proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai
sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in
misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo
anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua
da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero
ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita'.
L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma
2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato
entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si
riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale
contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e
al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in
eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del
soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo
sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la
produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di
politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella
A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le
disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste
dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche
quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui
ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti
commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai
codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e
2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati
come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi
bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o
in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai
sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra
di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche
della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme
nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad
accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione
chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati
nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee
sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9
ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita'
economiche nella Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15°
Celsius ed alla pressione normale.»;
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Disposizioni particolari per le emulsioni). - 1. Nell'ambito di un
programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31
dicembre 2013, e' stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito
indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella
carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le
utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo
fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante:
a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della
verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione;
f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione). -
1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce
prodotti energetici non e' considerato fatto generatore di accisa se il consumo
riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello
stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici
e per la propulsione dei veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati
consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli
effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per
conservare la fluidita' dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei
depositi fiscali.
2. Non si considera altresi' fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti
energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile
per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti»
previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata
di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come
modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto
2001, e successive modificazioni.
3. Piu' stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le
operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro
integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione
appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento,
possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un
bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli
stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa,
ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21,
comma 13.
5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole
quantita' di prodotti energetici;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico
recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non
sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se
fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre
sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito
fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata, salvo che la miscela
ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta
l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti.»;
g) all'articolo 23, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie, per gli altri
stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui
all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale
(codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke
(codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici.»;
h) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le formule e le
modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate
con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore
le formule e le modalita' di denaturazione vigenti in quanto applicabili.»;
i) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1. Il gas naturale
(codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi
civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa,
con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della
fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas
naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali,
artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di
acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi
produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas
naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita' industriali
produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche'
gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione
commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le
caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si
considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche quando non e'
previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla
combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per
combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli
stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate
merci provenienti da altri stabilimenti, purche' di societa' controllate o di
societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attivita'
industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche
le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non
inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri
idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in
misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri
idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti
nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai
quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate,
impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del
gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione
che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla
percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine
biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le
modalita' previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori
finali comprese le societa' aventi sede legale nel territorio nazionale e
registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che
forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o
da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per
il vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro
recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio
nazionale.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori
delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di
apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare
preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane
competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa.
Tale cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un
dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati
comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso
dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla
cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito
registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente,
l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta
dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma
10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria
solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le
condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia
stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi
all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di
dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la
determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati
entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si
riferisce. Il pagamento dell'accisa e'effettuato in rate di acconto mensili da
versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente.
Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni
d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione
e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che effettuano
l'attivita' di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato
rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi'
tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi
ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i
venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e
la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi
fraudolenti sono stati accertati.»;
l) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Energia elettrica»;
m) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente
«Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia elettrica (codice NC 2716)
e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato
I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del
consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a
bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da
gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi
ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro
potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine
elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza
disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi
elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in
media per unita', incida per oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la
capacita' di produrre elettricita';
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle
imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al
trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed
interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica
degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di
150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5
kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero
dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei
prezzi;
f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a
1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della
fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.
4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di autorizzare,
nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina,
esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli
apparecchi.»;
n) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti). - 1. Obbligati al pagamento
dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai
consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per
uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego
promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso
promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa
tassazione.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con
impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con
potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu'
fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel
territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 e' dovuta
dalle societa', designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel
territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura
dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi
previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare
preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane
competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli
impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita',
entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano
anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale,
prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta
annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella
denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso
Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata
la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata,
rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle societa' di cui al comma 3
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento
ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per
i quali e' prevista la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve
risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono
esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e
gli enti pubblici.
L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso
in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale
caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della
revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia
elettrica e' rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo
dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto
annuale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano
anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale,
presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle
indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al
numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina,
tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta relativo
ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa
nella rete di trasmissione o distribuzione.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.»;
o) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Altri adempimenti). - 1. Contestualmente all'avvio della propria
attivita', i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di
applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai
soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale
contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a
quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
2. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che effettuano
l'attivita' di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una
dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia
elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono
altresi' tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati
relativi ai soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata e a dichiarare, al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli
impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita',
entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori
i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono
altresi' tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia
elettrica.»;
p) all'articolo 54, comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
q) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'accisa). -
1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo
annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non
superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per
tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone
d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle
rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun
anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro
volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul
consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al
10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, e' tenuto a
trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli
utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati,
comunicandone le relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa,
i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza
installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto
riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione
della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono
al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti
sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine
non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura
dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di
abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli
stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che
comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella
determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti
officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e
calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere
l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si
richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse
utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia
elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli
interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire
l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli
utenti a contatore e per quelli a cottimo.»;
r) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Versamento dell'accisa). - 1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato
in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese,
calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il
mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del
dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di cui all'articolo 53,
comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla base dei dati
tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di
cui al comma 1.
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53,
comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di
energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali,
con le singole aliquote applicate.
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni
delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
emette avviso di pagamento.
5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta
all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni
successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli
interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i
recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.»;
s) nell'articolo 57:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Privilegi e prescrizione»;
2) il comma 1 e' abrogato;
t) all'articolo 58:
1) nel comma 1 le parole: «fabbricanti di energia elettrica» sono sostituite
dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano
officine di energia elettrica» e le parole «all'ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio,» sono sostituite dalle seguenti: «al competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 4 le parole «I fabbricanti» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;
3) nel comma 5, le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente
«accisa»;
u) all'articolo 59:
1) nel comma 1:
a) le parole: «e' punito» sono sostituite dalle seguenti «sono puniti» e le
parole «il fabbricante» sono sostituite dalle seguenti «i soggetti obbligati di
cui all'articolo 53»;
b) le parole: «o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai
fini dell'imposizione» sono soppresse;
c) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) attivano l'officina a scopo
di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di
esercizio;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente «b) manomettono o lasciano
manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni, bolli e
suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita»;
e) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) omettono o redigono in modo
incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55,
comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui
all'articolo 55, comma 7, ovveronon presentano i registri, i documenti e le
bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4»;
f) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) non presentano o presentano
incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4»;
g) nella lettera e) la parola «nega» e' sostituita dalla seguente: «negano», la
parola: «ostacola» e' sostituita dalla seguente: «ostacolano» e la parola
«impedisce» e' sostituita dalla seguente: «impediscono»;
2) nel comma 2, la parola: «fabbricanti» e' sostituita dalle seguenti: «soggetti
obbligati di cui all'articolo 53»;
v) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Addizionali dell'accisa). - 1. Le disposizioni del presente titolo, ad
eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le
addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione
sono previste le stesse modalita' dell'accisa.»;
z) all'articolo 62:
1) nel comma 1, le parole: «(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)» sono
sostituite dalle seguenti: «(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)»;
2) nel comma 6, le parole: «(codice NC 3817 10)» sono sostituite dalle seguenti:
«(codice NC 3817 00)»;
aa) nell'articolo 67, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La
classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e'
effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al
regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune.»;
bb) nell'allegato I:
1) la voce «benzina» e' sostituita dalla seguente «benzina con piombo»;
2) la voce «benzina senza piombo» e' sostituita dalla seguente «benzina»;
3) dopo la voce «Gas metano», e' inserita la seguente: «Carbone, lignite e coke
(codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di
imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle
imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.»;
cc) nella tabella A:
1) nella rubrica, la parola: «degli» e' sostituita dalla seguente: «dei»;
2) al punto 5, dopo la voce: «- gasolio» e' inserita la seguente: «- oli
vegetali non modificati chimicamente: esenzione»;
3) al punto 10, dopo le parole «di cantiere» sono aggiunte le seguenti «, nei
motori fissi»;
4) al punto 10, nella colonna «Agevolazione» la parola: «esenzione» e'
sostituita dalle seguenti: «euro 11,73 per 1000 mc.»;
5) al punto 11:
a) dopo le parole: «energia elettrica:» e' inserita la seguente voce: «- oli
vegetali non modificati chimicamente: esenzione»;
b) dopo la voce «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali» e' inserita
la seguente: «- carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60
per 1000 kg.»;
6) al punto 14, le parole: «di ossido di alluminio e» sono soppresse;
7) il punto 15 e' sostituito dal seguente: «Gas di petrolio liquefatti
utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus
urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.»;
8) alla nota (1), le parole: «della persona fisica o giuridica che puo'
utilizzarli» sono sostituite dalle seguenti: «della persona fisica o giuridica
autorizzata ad utilizzarli»;
9) dopo la nota (1) e' aggiunta la seguente nota: (2) per la individuazione
degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera cc), punto 2, e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 2003, n. L
283.
- Si riporta il testo dell'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario:
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002,
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che
modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla
giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa
alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche
e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che
modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della
societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che
modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze Þ-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che
modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia
elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle
misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica
della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE
del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante
il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul
rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante
modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 5, 11, 23, 54, 57, 58, 59, 62,
67, dell'allegato I e della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995, n. 279,
supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1. Il prodotto da sottoporre
ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei
prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale
dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura
combinata delle merci (NC).
2. Alla controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini
dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza
alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di
prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per
gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono
verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote
vigenti all'atto della loro constatazione.
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai
parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in
acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e
le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli
prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento
dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e'
effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto ed in tale caso non e' ammesso
il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo
periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli
fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di
mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro
cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in
misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.
Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal
deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per
i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini
previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo'
essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto
per i prodotti nazionali.
L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle
merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti
nazionali e comunitari.».
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione e
la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono
effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le
fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'amministrazione
finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una
licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale
e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare
cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita'
massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in
relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso,
l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta
che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione
prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari
ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le
ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato
nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed
in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla
notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul
deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito
fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o
accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono
assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare,
tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche
attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i
locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le
relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i
corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua
richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli
prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche'
del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato,
comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.».
«Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato
membro e acquistati da privati). - 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed
immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso
e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti
vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati
da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantita' superiore ai limiti
stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli
stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa
disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per
loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il
trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali [1], dai
contenitori per usi speciali [2] o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita'
non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di oli minerali destinati al
riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori
professionali.
[1] Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente
installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui
sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per
la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il
trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti,
considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore
che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i
serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e
quelli istallati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi
speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione
permanente consente l'utilizzazione diretta del carburate per il funzionamento,
durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui
sono dotati i contenitori per usi speciali.
[2] E' considerato «contenitore per usi speciali» qualsiasi contenitore munito
di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione,
ossigenazione, isolamento termico o altro.».
«Art. 23 (Depositi fiscali di oli minerali). - 1. Il regime del deposito fiscale
e' consentito per 1e raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove
si ottengono i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 1, sottoposti ad
accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00),
del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i
prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, nonche' per
gli impianti petrolchimici.
2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e
dell'impiego degli oli minerali, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere
l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il
campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di
tecniche telematiche ed informatiche.
3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti
petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il
funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente
ufficio tecnico di finanza.
4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere
sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di
lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano
le disposizioni dell'art. 6, comma 6.
5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale
degli stabilimenti di produzione degli oli minerali viene revocata o negata a
chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli oli minerali per
le quali e' stabilita la pena della reclusione.».
«Art. 54 (Definizione di officina). - 1. L'officina e' costituita dal complesso
degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione
dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli
apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in
luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se
ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione
dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche
quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica
stazione di distribuzione.
3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita
o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi
di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa
dell'officina venditrice.
4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli
apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di
quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad
imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b).».
«Art. 57 (Privilegi e prescrizione). - 1. (Abrogato). 2. Il credito
dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di
ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
3. Il termine di' prescrizione per il recupero dell'imposta e' di cinque anni
dalla data in cui e' avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la
prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene constatata
la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo
l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la
violazione accertata.».
«Art. 58 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere ai soggetti di cui all'art. 53, commi 1 e 2, che esercitano officine
di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di
misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata.
Ha, inoltre, facolta' di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e
di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti
verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione
finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e cosi' pure le modificazioni dei circuiti, ai quali
siano applicati tali congegni.
2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera
di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la
facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali
elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonche' gli impianti fissi ed i
veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresi', prendere
visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo
di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo.
Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli
esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finche' sono aperti,
nonche' al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di
linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici
finche' siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono
procedere, nella loro qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito
delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria
3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i
registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e
vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e
l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria,
nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda
commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.
4. I soggetti obbligati di cui all'art.53 i privati consumatori e gli enti
privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale
addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla
vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli
utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano
riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli
impianti, avra' facolta' di avvalersi di tale diritto anche il personale
dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune
verifiche.
5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art.
18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione
della accisa sull'energia elettrica.».
«Art. 59 (Sanzioni). - 1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo
dell'imposta evasa o che si e' tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a
lire 500 mila, i soggetti obbligati di cui all'art. 53 che:
a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere
provvisti della licenza di esercizio;
b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o
fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i
contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di
assoluta necessita';
c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui
agli articoli 3, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo
irregolare le registrazioni di cui all'art. 55, comma 7, ovvero non presentano i
registri, i documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e 4;
d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'art.
53, comma 4;
e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali
annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste
dall'art. 58.
2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il
funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari
dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 per
misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa
all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di
sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento
dell'imposta.
4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di
imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al
doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 24 mila per
ogni bolletta infedele.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle
relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.».
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio). - 1. Gli
oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) ferma restando la
tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad «accisa» [1] anche
quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla
combustione o carburazione.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di
consumo.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti
utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e'
dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti,
nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o
sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari
per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli
lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo
stesso trattamento previsto per i carburanti.
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai
bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri
prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla
rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia'
immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento
dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli
altri prodotti. La percentuale anzidetta puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' della rigenerazione, ferma restando, in caso di
diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti,
da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in
aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla
combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei
residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali
greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le
miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima
imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in
vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi
utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per
l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi
impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le
aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si
considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi
archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla
temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5
per cento in volume.
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi
assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
[1] per le aliquote vedasi allegato 1.».
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - 1. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione
del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al
riconoscimento delle qualita' di operatore professionale, di rappresentante
fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di
agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non
assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza
finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad
imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato,
all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri
di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione
finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a
quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono
dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto
dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti.
2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5, per
l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti gia' immessi in consumo,
valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; per la
loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50.
3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli
anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli
esercenti devono denunciare la loro attivita' entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a
decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in
negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi
consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un
viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una
traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4
del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1°
luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica
con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime
alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del
decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sara'
regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni
delle predette disposizioni si applica l'art. 50.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e'
effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al
regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico,
qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.».
«Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
Oli minerali
Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 permille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 permille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per millekg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 permille kg;
Gas naturale:
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso
riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di
soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.;
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al
mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi
annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille Kg.».
«Tabella A
IMPIEGHI DEI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O
L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME
PRESCRITTE.
=====================================================================
Impieghi | Agevolazione
=====================================================================
1. Impieghi diversi da carburante |
per motori o da combustibile per |
riscaldamento |esenzione
---------------------------------------------------------------------
2. Impieghi come carburanti per la|
navigazione aerea diversa |
dall'aviazione privata da diporto |
e per i voli didattici |esenzione
---------------------------------------------------------------------
3. Impieghi come carburanti per la|
navigazione nelle acque marine |
comunitarie, compresa la pesca, |
con esclusione delle imbarcazioni |
private da diporto, e impieghi |
come carburanti per la navigazione|
nelle acque interne, limitatamente|
al trasporto delle merci, e per il|
dragaggio di vie navigabili e |
porti |esenzione
---------------------------------------------------------------------
4. Impiego nei trasporti |
ferroviari di passeggeri e merci |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
5. Impieghi in lavori agricoli, |
orticoli, in allevamento, nella |
silvicoltura e piscicoltura e |
nella florovivaistica: |
---------------------------------------------------------------------
Gasolio oli vegetali non |
modificati chimicamente: |
esenzione; |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
benzina |55% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione per la benzina e' |
limitata alle macchine agricole |
con potenza del motore non |
superiore a 40 CV e non adibite a |
lavori per conto terzi; tali |
limitazioni non si applicano alle |
mietitrebbie. |
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione viene concessa, |
anche mediante crediti o buoni |
d'imposta, sulla base di criteri |
stabiliti, in relazione alla |
estensione dei terreni, alla |
qualita' delle colture ed alla |
dotazione delle macchine agricole |
effettivamente utilizzate, con |
decreto del Ministro delle |
finanze, di concerto con il |
Ministro delle risorse agricole, |
alimentari e forestali, da emanare|
ai sensi dell'art. 17, comma 3, |
della legge 23 agosto 1988, n. 400|
---------------------------------------------------------------------
6. Prosciugamento e sistemazione |
dei terreni allagati nelle zone |
colpite da alluvione |esenzione
---------------------------------------------------------------------
7. Sollevamento delle acque allo |
scopo di agevolare la coltivazione|
dei fondi rustici sui terreni |
bonificati. |esenzione
---------------------------------------------------------------------
8. Prove sperimentali, collaudo di|
motori di aviazione e marina e |
revisione dei motori di aviazione,|
nei quantitativi stabiliti |
dall'Amministrazione finanziaria |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
9. Produzione di forza motrice con|
motori fissi in stabilimenti |
industriali, agricolo-industriali,|
laboratori, cantieri di ricerche |
di idrocarburi e di forze endogene|
e cantieri di costruzione (escluso|
il gas naturale) |
---------------------------------------------------------------------
10. Naturale impiegato negli usi |
di cantiere nei motori fissi e |
nelle operazioni di campo per la |
coltivazione di idrocarburi |euro 11,73 per 1000 mc
---------------------------------------------------------------------
11. Produzione, diretta o |
indiretta, di energia elettrica |
con impianti obbligati alla |
denuncia prevista dalle |
disposizioni che disciplinano |
l'imposta di consumo sull'energia |
elettrica: |
---------------------------------------------------------------------
oli vegetali non modificati |
chimicamente: |esenzione
---------------------------------------------------------------------
naturale e gas di petrolio |
liquefatti |esenzione
---------------------------------------------------------------------
Gasolio |L. 23.800 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
olio combustibile e oli minerali|
greggi, naturali |
---------------------------------------------------------------------
carbone, lignite e coke (codici |
NC 2701 2702 e 2704) euro 2,60 per|
1000 Kg. |L. 28,400 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
In caso di autoproduzione di |
energia elettrica, le aliquote per|
il gasolio, per l'olio |
combustibile e per gli oli |
minerali greggi sono le seguenti: |
---------------------------------------------------------------------
Gasolio |L. 840 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
olio combustibile |L. 1.000 per 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
oli minerali greggi, naturali |L. 2.500 per 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione e' accordata: |
---------------------------------------------------------------------
a) ai prodotti petroliferi nei|
limiti dei quantitativi impiegati |
nella produzione di Energia |
elettrica; |
---------------------------------------------------------------------
b) agli oli minerali greggi, |
naturali, impiegati nella stessa |
area di estrazione per la |
produzione e per l'autoproduzione |
di energia elettrica e vapore; |
---------------------------------------------------------------------
c) agli oli minerali impiegati|
in impianti petrolchimici per |
l'alimentazione di centrali |
combinate termoelettriche per |
l'autoproduzione di energia |
elettrica e vapore tecnologico per|
usi interni. |
---------------------------------------------------------------------
12. Azionamento delle autovetture |
da noleggio da piazza, compresi i |
motoscafi che in talune localita' |
sostituiscono le vetture da piazza|
e quelli lacuali, adibiti al |
servizio pubblico da banchina per |
il trasporto di persone: |
---------------------------------------------------------------------
|40 per cento aliquota normale
benzina e benzina senza piombo |della benzina senza piombo;
---------------------------------------------------------------------
Gasolio |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
gas di petrolio liquefatti (GPL)|40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
gas naturale |40 per cento aliquota normale.
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione e' concessa entro i|
seguenti quantitativi giornalieri |
presumendo, in caso di |
alimentazione promiscua a benzina |
e GPL o gas naturale un consumo di|
Gpl o gas naturale pari al 70 per |
cento del consumo totale: |
---------------------------------------------------------------------
a) litri 18 o metri cubi 18 |
relativamente al gas naturale per |
ogni autovettura circolante nei |
comuni con popolazione superiore a|
500.000 abitanti; |
---------------------------------------------------------------------
b) litri 14 o metri cubi 14 |
relativamente al gas naturale per |
ogni autovettura circolante nei |
comuni con popolazione superiore a|
100.000 abitanti, ma non a 500.000|
abitanti; |
---------------------------------------------------------------------
c) litri 11 o metri cubi 11 |
relativamente al gas naturale per |
ogni autovettura circolante nei |
comuni con popolazione di 100.000 |
abitanti o meno. |
---------------------------------------------------------------------
13. Azionamento delle |
autoambulanze, destinate al |
trasporto degli ammalati e dei |
feriti di pertinenza dei vari enti|
di assistenza e di pronto soccorso|
da determinare con provvedimento |
dell'amministrazione finanziaria |
(nei limiti e con le modalita' |
stabiliti con il decreto del |
Ministro delle finanze di cui |
all'art. 67): |
---------------------------------------------------------------------
Benzina |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
benzina senza piombo |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
gasolio |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
gas di petrolio liquefatti (GPL)|40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
gas naturale |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
Le agevolazioni previste per le |
autovetture da noleggio da piazza |
e per le autoambulanze, di cui ai |
punti 12 e 13, sono concesse |
mediante crediti d'imposta da |
utilizzare in compensazione ai |
sensi dell'art. 17 del decreto |
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,|
e successive modificazioni, ovvero|
mediante buoni d'imposta. I |
crediti ed i buoni d'imposta non |
concorrono alla formazione del |
reddito imponibile e non vanno |
considerati ai fini del rapporto |
di cui all'art. 63 del testo unico|
delle imposte sui redditi, |
approvato con decreto del |
Presidente della Repubblica |
22 dicembre 1986, n. 917, e |
successive modificazioni. |
---------------------------------------------------------------------
14. Produzione di magnesio da |
acqua di mare |esenzione
---------------------------------------------------------------------
15. Gas di petrolio liquefatti |
utilizzati negli impianti |
centralizzati per usi industriali |
(2) e degli autobus urbani ed |
extraurbani adibiti al servizio |
pubblico}. |10% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
|normale
---------------------------------------------------------------------
16. Oli minerali iniettati negli |
altiforni per la realizzazione dei|
processi produttivi |esenzione
[1] Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto»
si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del
proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in
virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non
commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o
merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita'
pubbliche.
(2) Per la individuazione degli usi ind ustriali si rinvia a quanto disposto
nell'art. 26, comma 3.».
Art. 2.
Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto
sul gas naturale per combustione per usi civili
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per
usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui:
euro 0,175 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480(*) metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui:
euro 0,170 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui:
euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui:
euro 0,120 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo
del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa
applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto
da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e
delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui
al comma 1, lettera a).
3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per
l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 14
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' sostituito dal seguente «127-bis) somministrazione di gas metano usato
per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui;
somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti
per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di
petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20
kg in qualsiasi fase della commercializzazione;».
(*) N.d.R.: Lettera 3
così rettificata dall'errata corrige pubblicato nella G.U. n. 81 del 6-4-2007
Note all'art. 2
- Per il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano le note all'art.
1.
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n,. 218, recante: Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e'
il seguente:
«Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). (Art. 3, legge n. 646/1950;
articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico,
legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952). - Il presente testo
unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole
disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, ai comuni
della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai
comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai
comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina,
all'Isola d'Elba, nonche' agli interi comuni di Isola del Giglio e di Capraia
Isola.
(Art. 3, comma. 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957). Qualora il
territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda
parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla
data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo unico sara' limitata al solo
territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2, legge n. 853/1971). Gli
interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia,
escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge n. 468 del 5 agosto 1978
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio) e' il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre
misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con
effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le
correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per
non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno
o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in
conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti
tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento
economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria
dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse
si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui
alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui
contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia,
con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi
di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- L'art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
(legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2001, n. 301, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto a decorrere
dal 1° gennaio 2008, recava: «Art. 14 (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas
metano)».
- Si riporta il testo vigente della tabella A, parte III, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario, come modificato dal
presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2008:
«PARTE III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d.
ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi,
refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate,
salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02
- 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta;
pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli
domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in
salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o
affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i crostacei
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati,
congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore,
esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d.
ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati,
zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di
pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate,
loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex
05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi
tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex
05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le
talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti,
freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e
licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma
non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido
o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d.
ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo
ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello
zootecnico (v.d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati,
perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi
diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle
frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa doganale; farine e semolini di sago
e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di
patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla
disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di
senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d.
ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex
12.07);
39) (soppresso);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte;
carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d.
ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili
prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
44) (soppresso);
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi
detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non
emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione
umana od animale (v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli
vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 -
ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e
grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro
processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana
od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex
15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (soppresso);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di
quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei;
crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma,
pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni
non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro
comune (v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d.
19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice»,
«corn-flakes» e simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o
nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza
aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o
candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura,
anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d.
ex 20.06);
75) (soppresso);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti;
estratti o essenze di caffe', di te', di mate' e di camomilla; preparazioni a
base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04 - 21.05);
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d.
21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 2 1.07),
esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83)- 84) (soppressi);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d.
22-10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di
molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri
cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della
birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi
ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse le morchie; panelli ed altri residui della disolcazione di semi e frutti
oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la
nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle
utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o
gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
94)-97) (soppressi);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno,
compresa la segatura (v.d. 44.01);
99-102) (soppressi);
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di
imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di
bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas
naturale e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia
elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per
generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad
eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro
residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili
nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente
forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali
destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione
primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti
che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il
distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia
almeno il 90 per cento in volume, destinati alle trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) (soppresso);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
107)-109) (soppressi);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la
nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti
omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
115)-118) (soppressi);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui
all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni,
nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in
istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di
alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali;
attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti;
123-bis) (soppresso);
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma
codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi
comprese le trasmissioni televisive punto -
punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di
contenuto pornografico;
124) (soppresso);
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a
imprese agricole singole o associate;
126) (soppresso);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno
1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili
limitatamente a 40 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di
distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e
per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati
ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione
127-ter) (soppresso);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento
realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art.
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22
ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee
di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche
intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1
della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in
deroga previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per il tramite delle
loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al
seguito, escluse quelle esenti a norma dell'art. 10, n. 14), del presente
decreto;
l27-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto ministeriale 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in
proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non
ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette
case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche'
permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma,
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e
alla realizzazione degli degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati
eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, a
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo,
previste dall'art. 6, comma 1, lettera d), l) e m), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti
speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;
oggetti d'arte di cui alla lettera a) de1la tabella allegata al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;
127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'art.
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.».
Art. 3.
Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale
1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti
«gas naturale»;
b) le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla
seguente: «accisa»;
c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai
soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e' effettuato
in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n.
504 del 1995, e' presentata, in copia, anche alla regione competente per
territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.
4. Per i termini e le modalita' di versamento dei tributi regionali a ciascuna
regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504.».
2. Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla
seguente: «accisa».
3. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell'articolo 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla
seguente: «accisa».
4. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell'articolo 8, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente: «accisa».
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1990, n. 301.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni fiscali e tariffarie). - 1. Il termine del l° agosto
previsto dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' fissato al 31 ottobre.
2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di
deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione
permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle
acque.
3. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni possono aumentare fino al
venticinque per cento, purche' con identica percentuale per tutti i settori di
attivita' e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella
tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed
integrazioni. E' stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993 il
termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.
4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'art. 6 della legge 14 agosto 1991,
n. 281, e l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 e' concesso all'Unione italiana ciechi un
contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile,
istituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158,
e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 capo II, si applica
anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle
imprese artigiane ed agricole per gli usi industriali, con le esclusioni
indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'art. 6, comma 1,
lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, ed al comma 5, sara' determinata da ciascuna regione a statuto
ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati,
in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla meta' del
corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro
cubo; qualora la meta' del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a
lire 10 al metro cubo l'addizionale sara' dovuta nella detta misura minima.
7. Qualora, per intervenute variazioni dell'accisa erariale sul gas maturale le
tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti
i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione,
l'addizionale regionale sara' dovuta nella misura massima consentita.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni
non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze indicate all'art. 6, comma 3,
del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sara' dovuta nella misura
minima di lire 10 al metro cubo.
9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita
con l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2
dell'art. 9, decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze
esenti, sara' determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti
minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.
10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore
minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore
minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
c) autorizzazione edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad
esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un
valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46. Tali importi
sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione
degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei
privati, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore
minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni,
da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000;
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore
minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo
di L. 1.000.000.
11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad
incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a
raddoppiare il valore massimo.
12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio
esclusivamente degli enti locali.
12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola
materna e' considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa
luogo a rimborsi di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui
all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.
12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai
diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta
di identita', gia' stabilito in L. 1.000 dall'art. 27, comma 7, n. 5), del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni
altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali
obblighi previsti dalla legge sul bollo.
12-quater. I comuni che abbiano gia' deliberato un diritto superiore alla cifra
di L. 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 153, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303,
supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:
«153. La misura massima dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e
dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e
integrazioni, e' determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1998, n. 110, supplemento
ordinario, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Imposta sostitutiva
dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale). - 1. Le disposizioni di
cui al comma 9, dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano
nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze esenti non si applica ai
consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di
campo per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di gas naturale
impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purche' la
potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di
quanto eventualmente gia' pagato.».
Art. 4.
1. Le regioni provvedono ad adeguare la propria normativa conformandola alle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica
1. Nel decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti
in materia di finanza regionale e locale, l'articolo 6 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di
cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di
seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato
nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle
forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di
residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo
mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5
kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della
relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei
prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato
nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite
massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio
di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1,
lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate
sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per
le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita' applicative.
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui
all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura
dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica
prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le
addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa
sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica
con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai
comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze.
Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile
superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta
o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle
riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono
versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise
non si applicano alle addizionali di cui al comma 1;
sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e
per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a
forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere
disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti
versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.».
Nota all'art. 5:
- Il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 gennaio 1989, n. 23.
Art. 6.
Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' aumentata a euro 423,00 per mille litri di
prodotto.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di
trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277.
Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonche' dell'articolo 2, comma
58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Note all'art. 6:
- Per l'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano le
note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, recante: (Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie
navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19
gennaio 1996):
«Art. 5 (Firma). - 1. Il presente Accordo sara' aperto presso l'Ufficio delle
Nazioni Unite a Ginevra, alla firma degli Stati che sono membri della
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa o che hanno statuto
consultivo presso la Commissione in conformita' ai paragrafi 8 e 11 del mandato
della Commissione, dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997.
2. Tali firme saranno sottoposte a ratifica, accettazione o approvazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante: (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti
relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e
dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (soppresso).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, reca:
Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
- Il titolo I, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali,
reca:
«Titolo I - Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante:
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica.»:
«10. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9,
relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di
trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n.
277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo
I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata
la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 58, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante: (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»:
«58. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57
e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di
trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi
gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58.».
Art. 7.
Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i commi 7, 8 e 9
sono abrogati.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure
compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo
le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-1l dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono
rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al
comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal
fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i
prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del
comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi
nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli
Stati membri dell'Unione europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli
minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di
aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura
delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del
CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui
al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un
aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna
tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in
vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di
cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7.-9. (Abrogati).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente
nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il
medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della
sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale
sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa
applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati
ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi
fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito
di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire
200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il
suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise
ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche
ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile
altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco
redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di
investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la
produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore
al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore
dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle
spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) (abrogata);
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle
emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche'
per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte
energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per
gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica,
con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire
20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di
cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote
applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di
progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie
innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza
energetica.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e'
stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate
concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10,
lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).».
Art. 8.
Esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati
nelle coltivazioni sotto serra
1. Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sottoserra si
applica l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 394, lettera h), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007 si applicano: (omissis);
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'art. 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il primo giorno del terzo
mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella