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Decreto 12 Luglio 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.
(GU n. 176 del 31-7-2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale";
Vista la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE), che all'art. 3
stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure contenenti
disposizioni piu' dettagliate di quelle previste dalla direttiva stessa,
tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali al
fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ed in particolare
le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione,
come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto
2004, n. 239;
Visto il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007,
convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che entro tre
mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, sono
determinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) le
modalita' con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di
giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per
l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione
presso il mercato regolamentato delle capacita' di cui all'art. 13 della
deliberazione dell'Autorita' n. 137/02 del 17 luglio 2002, e secondo le
modalita' di cui all'art. 1 della deliberazione della stessa Autorita'
n. 22/04 del 26 febbraio 2004;
Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas espresso
con deliberazione 28 giugno 2007, n. 162/07;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del
prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato
1. Le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas
che ciascun titolare e' tenuto a corrispondere allo Stato, a decorrere
da quelle dovute per l'anno 2006, ove superiori a 20 milioni di standard
metri cubi per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui e'
titolare, sono cedute per la vendita presso il mercato regolamentato di
cui alle deliberazioni n. 137/02 e n. 22/04 dell'Autorita', secondo
quote mensili uguali, a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese,
dal mese di ottobre dell'anno di riferimento per la corresponsione delle
aliquote, al mese di marzo dell'anno successivo.
2. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 20
milioni di standard metri cubi e superiori a 5 milioni di standard metri
cubi di gas naturale, esse sono cedute presso il mercato regolamentato
di cui al comma 1 a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per la
corresponsione delle aliquote.
3. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 5
milioni di metri cubi di gas, esse continuano ad essere corrisposte allo
Stato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge
23 agosto 2004, n. 239. Per le aliquote dovute per l'anno 2006 i
relativi versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2007.
4. Le modalita' economiche dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 sono
stabilite con la deliberazione dell'Autorita' adottata ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
5. Nel caso di mancata vendita entro il mese di marzo delle quote di gas
di cui ai commi 1 e 2, le stesse possono essere acquisite entro il mese
successivo dalle imprese di stoccaggio per la costituzione dei volumi di
gas necessari per l'ampliamento delle capacita' di stoccaggio
strategico, o per la ricostituzione dei volumi di cushion gas destinati
ad accrescere l'offerta di working gas al sistema nazionale del gas,
corrispondendo allo Stato il valore calcolato con le modalita' di cui al
comma 3. Nel caso di mancato acquisto da parte delle imprese di
stoccaggio, le aliquote sono corrisposte allo Stato dai titolari delle
concessioni di coltivazione entro i dieci giorni successivi con le
modalita' di cui al comma 3, computando anche gli interessi legali
applicabili dal mese di giugno dell'anno di riferimento per la
corresponsione delle aliquote.
6. L'Autorita' effettua il monitoraggio dei prezzi di cessione delle
aliquote di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base dei valori delle
transazioni registrate negli stessi periodi in altri punti di scambio di
volumi di gas in ambito europeo, segnalando al Ministero eventuali
pratiche non coerenti con l'andamento del mercato, ai fini dei
conseguenti provvedimenti nei confronti dei titolari delle concessioni
di coltivazione.
7. I volumi offerti presso il mercato regolamentato di cui al comma 1,
sono determinati assumendo fissa l'equivalenza 1 metro cubo = 38,52 MJ.
8. Nulla e' mutato in materia di corresponsione delle aliquote del
prodotto della coltivazione dovute a regioni e a comuni ai sensi delle
norme vigenti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro: Bersani