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Decreto 14 dicembre 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Adozione di misure per la sicurezza del sistema nazionale del gas e ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi.
(GU n. 130 del 5-6-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che
le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri
clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il
Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla
programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici
indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la
sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del
sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o
di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le
necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di
contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti i contenuti delle relazioni tecniche, inviate dalle imprese di
vendita entro il 30 novembre 2007 alla Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita), che hanno
descritto le azioni predisposte e i risultati raggiunti per far fronte,
con riferimento all'anno termico in corso, agli obblighi riguardanti il
contenimento dei consumi di gas su richiesta conseguente
all'applicazione di procedure di emergenza;
Considerato che i risultati esposti nelle relazioni tecniche pervenute
dalle imprese di vendita che, pur se rinviano il completamento delle
informazioni in esito del differimento al 15 dicembre 2007 del termine
del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 4, del
decreto ministeriale 11 settembre 2007, non risultano coerenti con
l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas per il
corrente ciclo termico invernale 2007/2008, evidenziando in particolare
la sostanziale mancanza di aggregazione di utenti industriali;
Ritenuto necessario ed urgente emanare ulteriori disposizioni per
estendere la possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi
di gas, da parte delle imprese industriali ed anche in forma aggregata,
al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita', di
un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra
fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso
dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre
2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che puo'
procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti
volontari, che aderiscono al contenimento dei consumi con modalita' non
individuale, sono estese, per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 6 aprile
2008, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di
loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al
fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso
intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.
2. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai
fini del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto ad essere
rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia
responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorita', nonche'
dell'obbligo di trasmettere, entro 1'8 gennaio 2008, all'impresa
maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto
ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti dalla
stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna
che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini
dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il
quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione
che non potra' essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.
3. Il soggetto mandatario di cui al comma 2 assume ogni responsabilita'
del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti
aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali
per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo
stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le
modalita' di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei
consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali
dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.
4. Nel caso in cui a consuntivo l'adesione volontaria complessiva di
contenimento dei consumi, con riferimento sia a quella derivante
dall'applicazione del decreto 11 settembre 2007 sia a quella conseguente
al presente decreto, superi quella necessaria a far fronte al terzo
livello di gravita', pari a 10 milioni di mc/giorno, di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 11 settembre 2007,
l'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto
alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera a)
del decreto 11 settembre 2007 sara' eseguita con riferimento ai prelievi
dei trenta giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso
decreto, ed ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna
settimana di contenimento effettivo.
5. I valori delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e
degli incentivi per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera
dell'Autorita'. La stessa Autorita' stabilisce altresi' le possibilita'
e le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di
gas assunta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte
di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del citato
decreto ministeriale 11 settembre 2007.
6. Entro il termine di cui al comma 2 le imprese di vendita trasmettono,
secondo le modalita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale 11 settembre 2007, all'impresa maggiore di trasporto ed
agli altri soggetti indicati dallo stesso decreto, le liste di cui al
medesimo art. 7, comma 1, eventualmente aggiornate per tener conto delle
eventuali variazioni intervenute in esito al presente decreto anche in
relazione delle modifiche concordate con i propri clienti finali degli
impegni assunti ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto
ministeriale 11 settembre 2007.
7. Per quanto non in contrasto con il presente decreto si fa rinvio alle
disposizioni di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007.
Art. 2.
1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di
ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11
settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che
aderiscono individualmente e di clienti finali che non aderiscono al
contenimento dei consumi, i premi e le penali individuati a carico di
ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento
della verifica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 14 dicembre 2007
Il Ministro: Bersani