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Decreto 14 Febbraio 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.
(GU n. 125 del 31-5-2007)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo
ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18
novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per
l'energia (AIE);
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare
gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva;
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre
1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20
dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione
europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o
di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente
l'attuazione alla direttiva comunitaria 98/93/CE sulle scorte
petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche al programma
internazionale per l'energia ed, in particolare, l'art. 4, comma 3, e
l'art. 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che demandano
ad apposito provvedimento amministrativo rispettivamente la disciplina
delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo
statistico delle scorte nonche' delle possibilita' di conversione e
sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessi e la
fissazione delle modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dei dati relativi al costo delle
scorte;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre
2002, n. 16995, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 2003
con il quale si e' data attuazione al disposto degli articoli 4, comma
3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Visto l'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 16995, che attribuisce
al Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo
economico la facolta' di sospendere la validita' delle sostituzioni tra
prodotti finiti e delle conversioni in materia prima, qualora cio' sia
richiesto da particolari difficolta' di approvvigionamento e o
reperimento sul mercato dei prodotti appartenenti alle tre categorie;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006,
n. 17325, col quale e' stata modificata la disciplina delle sostituzioni
fra prodotti petroliferi da mantenere come scorta d'obbligo in
considerazione del progressivo incremento dei consumi di prodotti di II
categoria sul mercato nazionale ed internazionale e dell'inadeguatezza
mostrata dal sistema di flessibilita' operative per il mantenimento
delle scorte stabilito con il decreto 19 settembre 2002, n. 16995;
Vista la lettera di messa in mora inviata il 12 dicembre 2006 dalla
Commissione europea alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del
Trattato CE, in relazione al mancato rispetto degli obblighi comunitari
sul livello delle scorte petrolifere per i prodotti di categoria II;
Considerato che il primo trimestre di attuazione della nuova disciplina
non ha dato risultati tali da riportare lo stoccaggio di prodotti di
categoria II al livello richiesto dagli obblighi comunitari;
Ravvisata pertanto la necessita' di procedere con urgenza ad
un'ulteriore revisione delle procedure previste per il mantenimento
delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a salvaguardia della
sicurezza degli approvvigionamenti nel rispetto della normativa
comunitaria;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi
L'art. 7, lettera b, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalita' di
conversione tra categorie di prodotti e materie prime e di sostituzione
tra categorie di prodotti, gia' modificato dall'art. 1 del decreto 31
luglio 2006, n. 17325, e' ulteriormente modificato come segue: "b. Le
scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e
lavorazioni per conto di committenti esteri delle categorie I e III
possono essere sostituite con pari quantita' di prodotti finiti
appartenenti alle altre due categorie rispettivamente entro il limite
massimo del 20% e del 30% dell'obbligo imposto.
A decorrere dal 1° aprile 2007 le scorte derivanti dalle immissioni al
consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri
della II categoria non potranno piu' essere sostituite con pari
quantita' di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie".
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni previste
dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002,
n. 16995.
2. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 febbraio 2007
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 foglio n. 906