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Decreto 21 dicembre 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi.
(GU n. 16 del 19-1-2008- Suppl. Ordinario n.17)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14
novembre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai
sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 (di seguito: il decreto interministeriale 24 ottobre 2005
rinnovabili);
Visto in particolare che l'art. 11, comma 1, del decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili prevede che il Gestore
della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., ora Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a. adotti e sottoponga all'approvazione dei
Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del
territorio, previo parere dell'Osservatorio di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure tecniche per
l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate in materia di fonti
rinnovabili dal medesimo decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999 e
dal decreto legislativo n. 387/2003, e dai connessi provvedimenti
attuativi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005,
pubblicato parimenti nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265
del 14 novembre 2005, recante le direttive per la regolamentazione
dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui
all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: il
decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni);
Visto in particolare che l'art. 6, comma 1, del citato decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni prevede che Gestore
della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., ora Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a., adotti e sottoponga all'approvazione dei
Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del
territorio le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad
esso assegnate dal medesimo decreto;
Visto l'art. 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale
introduce talune disposizioni inerenti le fonti energetiche rinnovabili,
nonche' le produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della
legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto l'art. 1, commi da 1117 a 1120, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i quali dispongono, tra l'altro, che dalla data di entrata in
vigore della medesima legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili
per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente
per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rmnnovabili, cosi' come definite dall'art. 2 della direttiva n.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della
direttiva n. 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche'
modifica alla direttiva n. 92/42/CEE, e in particolare l'art. 14;
Considerato che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. ha
adempiuto a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili, e dall'art. 6, comma 1,
del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, dapprima
predisponendo le procedure tecniche di cui al decreto interministeriale
24 ottobre 2005 rinnovabili e al decreto interministeriale 24 ottobre
2005 altre produzioni, e poi aggiornando le medesime procedure alla luce
delle normative primarie successivamente introdotte e sopra richiamate;
Considerato che il medesimo Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, risulta non operativo dal maggio
2006;
Considerato che, in ragione delle modifiche normative inerenti le
produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre
produzioni, i produttori che hanno maturato il diritto ai certificati
verdi non hanno sinora potuto esercitare il medesimo diritto;
Ritenuto, in ragione della necessita' di emanare le procedure tecniche
per l'espletamento delle funzioni assegnate al Gestore dei servizi
elettrici - GSE S.p.a. in materia di fonti rmnnovabili, di procedere
alla loro approvazione anche in assenza del parere formale
dell'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
Ritenuto opportuno introdurre una specifica disposizione per le
produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre
produzioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 14, del
medesimo decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, al
fine di non vanificare o ridurre il diritto al beneficio acquisito dai
soggetti che eserciscono impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007, e dai
soggetti che eserciscono gli impianti di cui all'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della
direttiva n. 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione;
Ritenuto opportuno chiarire le modalita' di applicazione dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per gli
impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, in modo che, per i predetti impianti, non
siano compressi i termini per l'ottenimento della registrazione del sito
secondo il regolamento EMAS e sia assicurata parita' di trattamento;
Decretano:
Art. 1.
Approvazione delle procedure tecniche relative inerenti le fonti
rinnovabili
1. E' approvato il documento allegato, contenente le procedure
tecniche per l'espletamento delle funzioni in materia di fonti
rmnnovabili assegnate al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.,
gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., dal
decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili, dal decreto
legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003 e dai
connessi provvedimenti attuativi, trasmesso al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presentedecreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a., pubblicano sul proprio sito internet le
procedure di cui al comma 1.
Art. 2.
Approvazione delle procedure tecniche inerenti le produzioni di energia
di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239
1. E' approvato il documento allegato, contenete le procedure
tecniche per l'espletamento delle funzioni in materia di produzioni di
energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
assegnate al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., gia' Gestore
della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., dal decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, di cui al documento
allegato al presente decreto, trasmesso al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela dcl territorio e
del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presentedecreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a., pubblicano sul proprio sito internet le
procedure di cui al comma 1.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. I certificati verdi rilasciati per le produzioni di cui al
decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, realizzate
nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre
2007, possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'art.
11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche agli anni 2008 e
2009. Possono essere usati per ottemperare all'obbligo di cui all'art.
11 dcl decreto legislativo n. 79/1999, anche i certificati verdi
rilasciati ai soggetti titolari degli impianti di cui all'art. 14, comma
1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo le modalita'
ivi previste.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, il mantenimento del diritto al rilascio dei certificati
verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi potenza
elettrica superiore a 10 MW, e' subordinato all'ottenimento, entro due
anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati
in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009, della
registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le relative
modalita', fermo restando le ulteriori condizioni di cui all'art. 14 del
medesimo decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Allegati omessi