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Decreto 21 Giugno 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000.
(GU n. 167 del 20-7-2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
allo sviluppo, n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Commissione europea del 17 febbraio 1996, n. C 45;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione e della programmazione economica, 26 gennaio 2000,
recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema
elettrico, tra cui gli oneri relativi al finanziamento delle attivita'
di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, recante
nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle
attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema
elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 28 febbraio 2003 (di seguito: decreto 8 marzo
2006);
Visti in particolare:
l'art. 2, comma 1, che prevede la predisposizione da parte del Comitato
di esperti di ricerca per il settore elettrico (di seguito: CERSE) del
Piano triennale, contenente i progetti e le priorita' della ricerca di
sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonche' la previsione di
fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attivita' di ricerca e
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di
seguito: Fondo);
l'art. 2, comma 3, che prevede l'approvazione del Piano triennale
predisposto dal CERSE e della relativa previsione di fabbisogno da parte
del Ministero delle attivita' produttive;
l'art. 3, comma 1, lettera a), secondo il quale i progetti di ricerca di
cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000,
possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i
progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1,
del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;
l'art. 4, comma 1, secondo cui il Ministero delle attivita' produttive
puo' stipulare Accordi di programma per lo svolgimento di attivita' di
ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti
nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del
decreto 26 gennaio 2000;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006
(di seguito: decreto 23 marzo 2006), pubblicato nel supplemento
ordinario n. 111, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
4 maggio 2006, n. 102, recante approvazione del "Piano triennale e Piano
operativo annuale per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse
del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000";
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 23 marzo 2006, con il quale e'
disposto che per lo sviluppo delle attivita' di ricerca a totale
beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero
stipula Accordi di programma con l'Ente per le Nuove tecnologie,
l'Energia e l'Ambiente (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), la societa' CESI Ricerca S.p.a. e l'Istituzione per la Promozione
Industriale (IPI);
Viste le proposte di programmi di attivita' presentate ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto 23 marzo 2006, rispettivamente da
ENEA, CNR e CESI Ricerca Spa;
Vista la decisione della Commissione europea - Direzione generale per la
concorrenza, del 20 dicembre 2006, n. (2006)6681 def, sull'Aiuto di
stato NN.27/05 Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale e'
stato espresso parere favorevole circa la compatibilita' con il Trattato
del regime di finanziamento alle attivita' di ricerca e sviluppo nel
settore elettrico adottato dall'Italia e sono stati valutati
positivamente gli strumenti e le condizioni di finanziamento dei
progetti di ricerca a carico del Fondo;
Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
rilasciata con deliberazione 22 febbraio 2007, n. 33/07;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2007, n. 139, recante
misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia
di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Considerato che, in data 30 giugno 2006, e' cessato l'incarico, per
decorrenza dei termini, dei componenti del CERSE, costituito con decreto
del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003;
Considerato che la decisione della Commissione europea, n. (2006)6681
def, sull'Aiuto di stato NN. 27/05, e' stata assunta in data 20 dicembre
2006 e che, solo a decorrere da tale data, il regime che l'Italia
intende applicare al finanziamento delle attivita' di ricerca sviluppo
nel settore elettrico e' stato dichiarato compatibile con la disciplina
comunitaria in materia di ricerca;
Considerata la necessita' di dare operativita' al Fondo per il
finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico nazionale, avviando quanto meno i
progetti attivita' di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
del decreto 8 marzo 2006 (Tipologia "a");
Considerato che ENEA, CESI Ricerca S.p.a. e CNR hanno gia' avviato parte
delle attivita' di ricerca oggetto degli Accordi di programma, tenuto
conto della valenza strategica dei relativi temi di ricerca e della
necessita' di garantire un'adeguata continuita' alle attivita' di
ricerca avviate nel triennio 2003-2005, di cui alcuni progetti previsti
dagli Accordi di programma costituiscono una necessaria evoluzione,
anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico;
Considerato che nel periodo 2000-2003 l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ha amministrato in via transitoria i costi relativi
all'attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema
elettrico, in quanto inclusi tra gli oneri afferenti il sistema
elettrico;
Ritenuto necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte,
riconoscere, in via transitoria, i costi sostenuti per il conseguimento
degli obiettivi, intermedi e finali, previsti per i progetti di ricerca
oggetto degli Accordi di programma, limitatamente alle attivita' di
ricerca e sviluppo di cui al Piano operativo annuale relativo al 2006,
previa verifica della pertinenza e congruita' dei medesimi costi;
Ritenuto opportuno garantire l'ulteriore continuita' delle attivita' di
ricerca e sviluppo a valenza strategica e pluriennale, avviate sulla
base del Piano operativo annuale relativo al 2006 nell'ambito degli
Accordi di programma, in coerenza con le previsioni di fabbisogno del
Piano triennale approvato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive 23 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di garantire il sollecito avvio delle attivita' di
ricerca e sviluppo a valenza strategica e a totale beneficio degli
utenti del sistema elettrico nazionale, le funzioni del CERSE, di cui al
decreto 8 marzo 2006, sono attribuite, in via transitoria e fino alla
ricostituzione ed alla ripresa di operativita' del suddetto Comitato,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. In particolare, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) valuta lo stato di avanzamento delle attivita' di ricerca oggetto del
Piano operativo annuale 2006, secondo le proposte di programmi di
attivita' presentate, ai sensi del decreto 23 marzo 2006, dai soggetti
affidatari di Accordi di programma e definisce i costi da ammettere ai
contributi del Fondo, nei limiti dei finanziamenti previsti
dall'allegato 1 del citato decreto 23 marzo 2006, previa verifica di
pertinenza e congruita' dei medesimi costi;
b) aggiorna, a stralcio, il Piano operativo annuale per l'anno 2007, con
relativa previsione di fabbisogno, da sottoporre all'approvazione del
Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle seguenti
finalita':
1) prosecuzione dei progetti di ricerca di cui e' necessario il
prolungamento al fine di evitare interruzione di programmi di sicuro
interesse per il sistema elettrico;
2) mantenimento di impegni assunti dal governo anche in sede di
organismi internazionali.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di
bilancio per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla
Corte dei conti.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2007
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 231