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Decreto 23 febbraio 2007

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riduzione, per l'anno 2007, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

(GU n. 66 del 20-3-2007)

 

 



IL VICE MINISTRO
dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto l'allegato I annesso al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Visto l'art. 14, comma 2, della predetta legge n. 448 del 2001 che, per le finalita' di cui al comma 1 del medesimo articolo, dispone che, a decorrere dal 2005, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003, 12 febbraio 2004 e 22 marzo 2006, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003, n. 46 del 25 febbraio 2004 e n. 107 del 10 maggio 2006 con i quali, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004 e per l'anno 2006 le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Vista la tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, per le finalita' di cui all'art. 14, comma 1, della predetta legge n. 448 del 2001 autorizza lo stanziamento di euro 97.230.000 per l'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto, in prospettiva del valore che assumeranno le aliquote di accisa a partire dal 1° gennaio 2008 ai sensi del nuovo sistema di tassazione del gas naturale contenuto nel provvedimento che recepisce la direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici ed in particolare del gas naturale, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano impiegato per usi civili;

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 38,65 per mille metri cubi;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 46,30 per mille metri cubi;
c) per altri usi civili: Euro 173,20 per mille metri cubi.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007
Il Vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 336