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Decreto 28 dicembre 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.
(GU n. 41 del 18-2-2008)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di
protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente
disagiate;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2,
comma 12, lettera e), ai sensi del quale l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, di seguito Autorita', stabilisce e aggiorna la
tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per
determinare le tariffe elettriche, nonche' le modalita' di recupero dei
costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale al fine, tra
l'altro, di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
Visto il provvedimento CIP n. 34/1974, che ha istituito la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, ente pubblico non economico che
svolge la sua attivita' nel settore energetico con competenze in materia
di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali
imposte dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e dalle altre
amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di coprire gli oneri
generali di sistema;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 concernente «Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle
tariffe dell'elettricita' e del gas, il quale prevede che l'Autorita'
definisca le modalita' di imputazione degli oneri derivanti da misure a
contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo complessivo
dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralita' dell'incidenza
sulle diverse tipologie di utenza;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito con legge 17
aprile 2003, n. 83 ed in particolare l'art. 2, comma 5, secondo cui, al
fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema energetico
nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, possono essere individuati ulteriori oneri
generali afferenti al sistema energetico;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in
particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino
«misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in
particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese
misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle
forniture»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore
energetico, nonche' di delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia che prevede tra gli obiettivi
generali di politica energetica, in particolare, la tutela degli
utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che
versano in condizioni economiche disagiate;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione
dei mercati dell'energia convertito con modificazioni con la legge 3
agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale e'
stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
ove, all'art. 4, e' definita la famiglia anagrafica, intendendosi per
tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella
medesima residenza;
Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le
originarie attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in materia di politiche sociali e assistenza, spettano al
Ministro della solidarieta' sociale;
Visto l'art. 1, comma 19, lettera e) del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale
le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
materia di politiche per la famiglia sono state attribuite al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno
2006 con il quale, in particolare, sono state delegate al Ministro delle
politiche per la famiglia le iniziative necessarie per la
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle
misure di sostegno alla famiglia;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in
particolare l'art. 1, commi 362, 363, 364 e 365; con cui e' costituito
un Fondo da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di
riduzione dei costi della fornitura energetica a finalita' sociali;
Visti i documenti di consultazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas sulla «Revisione del sistema tariffario per le utenze
domestiche in bassa tensione a partire dall'1° luglio 2007», pubblicati
in data 18 gennaio 2007 e in data 21 maggio 2007;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
13 giugno 2007, n. 135/2007, concernente tariffe per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai
clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1°
luglio 2007»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della fascia di clienti
finali in condizioni di disagio economico da ammettere ad agevolazione,
sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica, e' opportuno utilizzare un indicatore che definisca
criteri unificati di valutazione della situazione economica del relativo
nucleo familiare;
Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno
strumento ampliamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso
a prestazioni sociali e assistenziali;
Considerato che i Comuni sono titolari delle competenze relative alla
gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e
assistenziali;
Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;
Ritenuto che la direttiva europea 2003/54/CE prevede l'adozione da parte
degli Stati membri di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili,
tra i quali e' opportuno ricomprendere non solo i clienti domestici in
condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di
salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e
alimentate ad energia elettrica;
Ritenuto necessario introdurre, nell'ambito della revisione dei
meccanismi tariffari per l'utenza domestica, misure di compensazione per
la tutela dei clienti domestici di cui sopra, da coprire tramite una
componente tariffaria a carico di tutti gli utenti del sistema
elettrico, prevedendo anche la modulazione delle componenti a copertura
degli oneri di sistema;
Ritenuto opportuno introdurre il nuovo sistema di protezione sociale a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla
revisione del sistema tariffario applicato alla generalita' dell'utenza,
prevedendo altresi' meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia
dell'applicazione delle misure di compensazione di cui al presente
decreto;
Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di cumulare le agevolazioni
per i clienti domestici che, versando in condizioni di disagio
economico, si trovano anche in gravi condizioni di salute tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie
per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
Ritenuto opportuno che la compensazione della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica sia riconosciuta in ragione di un livello
di potenza impegnata e di consumo di energia elettrica coerente con il
numero di componenti della famiglia anagrafica e con le ordinarie
apparecchiature di uso domestico;
Ritenuto necessario che, per il riconoscimento delle agevolazioni ai
clienti finali domestici che versano in gravi condizioni di salute tali
da richiedere l'uso di apparecchiature medico terapeutiche necessarie
per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, siano
previsti livelli di potenza impegnata e livelli di consumi di energia
elettrica compatibili con le tipologie delle suddette apparecchiature;
Ritenuto opportuno che le procedure per l'accesso e l'attivazione del
meccanismo di compensazione di cui al presente provvedimento facciano
riferimento ai comuni, in considerazione della gestione sinergica dei
meccanismi di agevolazione che gia' svolgono, anche con riferimento alle
agevolazioni del settore gas ad essi gia' affidate;
Ritenuto di utilizzare le disponibilita' finanziarie del Fondo di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 362, per la copertura
degli eventuali maggiori oneri sostenuti dai Comuni per le procedure le
attivita' di gestione delle procedure di accesso e attivazione del
meccanismo di compensazione tariffaria di cui al presente decreto;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'uniformita' del riconoscimento delle
agevolazioni individuare una soglia unica, a livello nazionale, del
valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente;
Visto il parere favorevole dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas reso con deliberazione 15 ottobre 2007, n. 262, ai sensi dell'art.
2, comma 2, del decreto legge n. 25 del 2003, convertito nella legge n.
83 del 2003;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato regioni,
citta' e autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari rilasciati
in data 29 novembre 2007, 5 dicembre 2007 e 6 dicembre 2007 ai sensi
della legge 17 aprile 2003, n. 83, e tenuto conto delle osservazioni
formulate;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i criteri per la definizione delle
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia
elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi
dell'art. 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' per
i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per
l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
2. Nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti
domestici del settore elettrico, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas definisce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura
di energia elettrica a favore dei clienti di cui al comma 1, in modo che
la stessa:
a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;
c) promuova un uso efficiente delle risorse.
3. La compensazione di cui al comma 1 e' applicata alla spesa
complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle quote
variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le
componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.
4. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al
presente decreto sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente
tariffaria applicata alla generalita' dell'utenza, che alimentera' un
conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo
gli indirizzi della medesima Autorita', ai fini del conguaglio nei
confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al
comma 1.
Art. 2.
Criteri di compensazione per i clienti domestici in condizioni di
disagio economico
1. Nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia
elettrica e' riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di
effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di
componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di
consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con
l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso
domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa
dell'utente medio indicativamente del 20%.
2. L'Autorita' provvede a definire le modalita' applicative, secondo
criteri di equita' e di graduale superamento degli effetti dei
meccanismi redistributivi attualmente esistenti, mitigando le
conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici,
negativamente interessati dalla manovra.
3. Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo
disagio economico, e' utilizzato come riferimento l'Indicatore di
Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla
revisione del sistema tariffario applicato alla generalita' dell'utenza,
hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura
di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro.
Art. 3.
Criteri di compensazione per i clienti domestici utilizzatori di
apparecchiature medico terapeutiche
1. La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica e' riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo
familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di
salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e
alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore
onerosita' connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.
2. A tal fine, l'Autorita' sottopone all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico possibili modalita' compensative, entro il
1° gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al
maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle
apparecchiature di cui al comma 1.
3. La compensazione della spesa di cui al comma 1 e' cumulabile con la
compensazione prevista dall'art. 2, comma 1, in presenza dei rispettivi
requisiti di ammissibilita'.
Art. 4.
Gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura
di energia elettrica
1. Il cliente in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, per
avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al
comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di
disagio economico, e' riferita alle forniture di energia per una sola
abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso
dei requisiti ISEE di cui all'art. 2, comma 3.
2. Il comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le
domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE
relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso
nel limite indicato all'art. 2, comma 4 ovvero previa presentazione del
certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza,
attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo
familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico
terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad
energia elettrica di cui all'art. 3, comma 1.
3. In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il comune
rilascia al cliente di cui al comma 1, un certificato che riconosce la
titolarita' a godere della compensazione e comunicano al soggetto
competente, individuato ai sensi del comma 5, gli elementi informativi
necessari alla gestione dei clienti tutelati.
4. Ai fini della valutazione e dell'ammissione delle richieste formulate
ai sensi del comma 1, il comune provvede ordinariamente in via diretta,
fatte salve le facolta' previste dalle disposizioni di cui al titolo II,
capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio
provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua:
a) il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il
certificato nonche' gli elementi informativi di cui al comma 3, e a
gestire ed erogare la compensazione;
b) le modalita' con cui la medesima compensazione e' trasferita ai
clienti finali.
6. L'impresa di distribuzione di energia elettrica e' tenuta a
verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti
effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di
compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di
cui all'art. 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di cui la medesima
impresa e' in possesso, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di
distacco programmato, fatta salva l'adozione di apposite misure del
Ministero della salute, ai fini della individuazione delle
apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1.
7. Il cliente di cui al comma 1 e' tenuto a comunicare con tempestivita'
all'impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle
condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto e la relativa
decorrenza.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario
elettrico dei clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas puo' prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualita', per
un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni
tariffarie di cui al presente decreto.
2. I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle
attivita' di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura
finanziaria nelle disponibilita' del Fondo, di cui al comma 362 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L 'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora gli effetti
delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone
comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri dello sviluppo
economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della
solidarieta' sociale al fine dell'adozione di disposizioni modificative
ed integrative.
4. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte dei
conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2007
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero
Il Ministro per le politiche della famiglia
Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, Registro n. 1, foglio n. 87