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Decreto 6 Novembre 2007

Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.

(GU n. 275 del 26-11-2007)
 

 

 

 


IL DIRETTORE GENERALE
per l'energia e le risorse minerarie

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica della direttiva 92/42/CEE"";
Visto l'art. 4, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 20/2007, secondo il quale il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 20/2007, che considera, fino al 31 dicembre 2010, cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la bozza delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine, documento n. DO/IN/QIV/0000 Rev. 0.0, trasmessa dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. a questa Direzione generale con lettera del 31 maggio 2007, prot. AD/P2007000077;
Visti gli esiti della consultazione effettuata da questa amministrazione con le associazioni di categoria interessate, svoltasi sulla base del documento trasmesso dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., in data 31 maggio 2007;
Vista la conseguente revisione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine, documento n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, trasmesso dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. a questa Direzione generale con lettera del 12 ottobre 2007, prot. AD/P2007000197;

Decreta:

Art. 1.
Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine
1. Sono approvate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, come definite ed adottate dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. attraverso il documento n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, riportato in allegato.

Art. 2.
Validita' delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le procedure tecniche di cui all'art. 1, sono applicabili nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2010.

Art. 3.
Pubblicazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente alle procedure tecniche allegate, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2007

Il direttore generale: Romano

Allegato omesso